CONTRATTO DI FORNITURA
Allegato C.
CONTRATTO DI FORNITURA
La copia dei contratti di fornitura da presentare a corredo della domanda per accedere agli aiuti della Azione 5 della Misura 411 del PAL Appennino Modenese e Reggiano debbono avere le seguenti caratteristiche:
• devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione pre investimento;
• nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato;
• i contratti devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti;
• nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento;
• i contratti devono riportare un prezzo di acquisto definito ed espresso in Euro; non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, “miglior prezzo di mercato”;
• il periodo di validità del contratto deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo;
• le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo;
• è contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.
Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto tipo, stipulato con produttori agricoli di base singoli o associati.
Nel caso il richiedente stipuli contratti con altre imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime dovranno allegare l’elenco identificativo dei produttori agricoli di base fornitori della materia prima (denominazione azienda, C.F./CUAA), specificando la ricaduta di cui beneficiano.
Nel caso di contratti di coltivazione dovranno essere individuate anche le superfici (mappali catastali) destinate alla coltivazione.
Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.
Fra (produttore agricolo) e (richiedente del contributo)
Il sottoscritto , nato a il e residente in , nella sua qualità di Legale Rappresentante
della (Azienda agricola fornitrice della materia prima) con sede legale in
P.I. - C.F./CUAA
E
Il sottoscritto , nato a il e residente in , nella sua qualità di Legale Rappresentante della (impresa richiedente del contributo)
P.I. - C.F./CUAA _
SI OBBLIGANO RISPETTIVAMENTE
Articolo 1: Obblighi del fornitore.
• (la parte fornitrice) si impegna a fornire la seguente quantità di materia prima:…….
Articolo 2: Obblighi dell'acquirente.
• (la parte acquirente) si impegna a ritirare la materia prima sopracitata…………..
Articolo 3: Prezzo.
• Il prezzo di acquisto della materia prima viene concordato in Euro (indicare se viene riconosciuto una maggiorazione del prezzo in funzione di oggettivi
e verificabili parametri qualitativi).
Articolo 4: Durata.
• Il presente contratto ha validità per il periodo dal al
Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore.
Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)
Luogo , data
IL VENDITORE L'ACQUIRENTE
(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)