CONTRATTO MY KEY INBIZ E SERVIZIO DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO
CONTRATTO MY KEY INBIZ E SERVIZIO DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO
NORME CONTRATTUALI
Avvertenza
Il testo qui pubblicato comprende:
• le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo datata 2 febbraio 2021, alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
• le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo; esse contengono in parte disposizioni analoghe del contratto fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nel contratto fra UBI Banca e il cliente.
Intesa Sanpaolo applicherà anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente stesso.
Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dal contratto oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo.
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DEFINIZIONI UTILIZZATE
Autenticazione forte autenticazione forte dell’Utente basata sull’uso di due o più Credenziali classificate nella categoria della conoscenza (qualcosa che l’Utente conosce), del possesso (qualcosa che l’Utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’Utente); le Credenziali sono tra loro indipendenti in quanto la violazione di una non compromette l’affidabilità delle altre e sono concepite in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione.
Banca Banca del Gruppo indicata nell’intestazione che firma questo contratto in proprio e in rappresentanza delle Banche italiane del Gruppo con cui il Cliente intrattiene rapporto di conto corrente o altri rapporti.
Banca del Gruppo l’elenco aggiornato delle banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo è indicato nel Foglio Informativo
Cellulare Certificato il numero di cellulare dell’Utente, certificato dall’Utente medesimo con le modalità previste nel Manuale Operativo. La Banca utilizza questo numero per l’invio di codici di sicurezza all’Utente (ad esempio per la generazione dell’OTP tramite l’applicazione di mobile banking messa a disposizione dalla Banca).
Certificato il certificato di firma digitale emesso dal Certificatore a nome dei singoli Utenti ai sensi del contratto My Key per persone fisiche o del contratto BancaIdentity. Le caratteristiche della firma digitale generate con il Certificato sono indicate nel manuale operativo della firma digitale, disponibile sul sito internet e presso le filiali delle Banche del Gruppo.
Certificatore il certificatore Intesa Sanpaolo S.p.A., accreditato - presso l’ente preposto dalla legge – al rilascio e gestione dei Certificati di firma digitale.
Canali di comunicazione canali di comunicazione tra Cliente e Banche del Gruppo che consentono al Cliente di operare sui Rapporti Collegati e i Servizi Collegati. Sono: le filiali e gli sportelli automatici delle Banche del Gruppo, il Servizio Inbiz, l’attività svolta fuori dalle filiali dagli operatori delle banche (attività fuori sede).
Cliente società, ente o altro soggetto che stipula con la Banca questo contratto.
Contratto Secondario contratto di utilizzo del Servizio Inbiz firmato da una Società Consociata con una Banca del Gruppo e collegato a questo contratto.
Credenziali credenziali informatiche che consentono l’identificazione degli Utenti presso le banche e società del Gruppo Intesa Sanpaolo e permettono ai medesimi di operare e sottoscrivere documenti informatici con le medesime banche e società.
Cruscotto funzione del Servizio a distanza che consente alla Banca e all’Utente Master o Configuratore di configurare o modificare il profilo operativo degli Utenti.
Dispositivo strumento, costituito da una o più componenti, necessario alla generazione o alla ricezione di una delle Credenziali. Il possesso di un Dispositivo da parte degli Utenti è necessario per l’utilizzo del Servizio a distanza; le sue caratteristiche sono indicate nel Manuale Operativo.
Flussi flussi elettronici, composti da documenti aventi contenuto informativo o dispositivo, inviati o ricevuti dal Cliente – direttamente o tramite Terza Parte - mediante il Servizio Inbiz. Le informazioni e le disposizioni presenti nei documenti elettronici possono riguardare Rapporti Collegati, Servizi Collegati e, se il Cliente usufruisce di servizi di colloquio telematico con standard tecnici compatibili con quelli del Servizio Inbiz, rapporti contrattuali presso banche esterne al Gruppo. Nel foglio informativo sono indicati i flussi elettronici che possono essere inviati o ricevuti dal Cliente tramite Terza Parte.
Giorno Lavorativo giorno nel quale la Banca o, a seconda del caso, la banca destinataria dei Flussi è operativa; salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i Giorni Lavorativi sono quelli della Banca.
Manuale Operativo il documento di istruzioni operative per l‘utilizzo del Servizio a distanza (accesso, operazioni e funzioni disponibili sui Rapporti Collegati). La versione aggiornata è disponibile sul sito internet e presso le filiali delle Banche del Gruppo.
Microimpresa impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Poteri di firma ambito del potere di rappresentanza conferito dal Cliente a ciascun Utente, che consente al medesimo di agire in nome e per conto del Cliente.
Rapporti Collegati i rapporti intestati al Cliente presso le Banche del Gruppo e collegati dal Cliente al Servizio a distanza e le altre tipologie di rapporti indicate nell’art. 8 comma 3 di questo contratto.
Regole Approvative regole per definire il profilo operativo degli gli Utenti (Master, Configuratore, Operatore) autorizzati a firmare disposizioni relative ai Rapporti Collegati e Servizi Collegati o nuovi contratti con le Banche del Gruppo. Tali regole sono definite sulla base dei Poteri di Firma.
Servizi Collegati servizi collegati al Servizio Inbiz, prestati al Cliente (o a una Società Consociata che abbia aderito alla stessa utenza Inbiz) da una Banca o società del Gruppo o da altra società.
Servizio Inbiz o Servizio a distanza denominazione del servizio di internet banking prestato dalla Banca al Cliente ai sensi di questo contratto.
Società Consociata società, ente o altro soggetto facente parte del gruppo a cui appartiene il Cliente o legato a quest’ultimo da altra relazione economica o giuridica.
Terza Parte prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta, servizi di disposizione di ordini di pagamento.
Utente persona fisica autorizzata a utilizzare il Servizio Inbiz in nome e per conto del Cliente, in funzione dello specifico ruolo di Utente assegnato.
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Questo contratto regola:
- l’utilizzo e la firma di documenti informatici nella relazione tra il Cliente e le Banche o Società del Gruppo;
- il Servizio Inbiz;
- l’invio al Cliente di documenti in formato elettronico (o documenti informatici).
Art. 2 – Utilizzo e firma dei documenti informatici
1. L’introduzione di documenti informatici nella relazione tra Banca e Cliente avviene in base alle scelte operative della Banca e implica la progressiva eliminazione dei documenti cartacei nella relazione tra Banca e Cliente, con sostituzione di corrispondenti documenti informatici.
2. Gli Utenti firmano i documenti informatici per conto del Cliente, mediante:
- gli strumenti di firma elettronica attribuiti a tali soggetti con la sottoscrizione del contratto My Key per persone fisiche. Tali strumenti sono la firma grafometrica e la firma digitale, le cui norme di utilizzo sono riportate nella successiva Sezione E;
- gli altri strumenti di firma eventualmente assegnati dal Cliente agli Utenti in base a questo contratto.
3. Il Cliente prende atto e accetta che gli strumenti di firma elettronica di cui al comma 2 sono utilizzabili anche per la sottoscrizione dei documenti informatici riguardanti tutti i rapporti del Cliente. L’eventuale revoca della predetta accettazione, da parte del Cliente, può determinare l’impossibilità di utilizzare i documenti informatici nella relazione tra Banca e Cliente.
Art. 3 – Caratteristiche del Servizio Inbiz
1. Il Servizio a distanza consente al Cliente, tramite gli Utenti, di svolgere le seguenti attività:
- scambiare Flussi con le Banche del Gruppo riguardanti i Rapporti Collegati e i Servizi Collegati;
- scambiare Flussi con banche esterne al Gruppo con cui il Cliente abbia rapporti contrattuali, a condizione che tali banche utilizzino servizi di colloquio telematico con standard tecnici compatibili con quelli del Servizio Inbiz.
2. L’operatività informativa ha ad oggetto le informazioni sui Rapporti memorizzate negli archivi delle Banche del Gruppo, le quali sono suscettibili di rettifiche nei limiti e con le modalità previste dalle norme che regolano i Rapporti. Tali informazioni sono fornite tenendo conto delle operazioni contabilizzate dalla Banca sino al momento in cui è effettuata la richiesta. I dati relativi a operazioni contabilizzate il giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche; i dati forniti nei giorni non lavorativi sono riferiti di norma al giorno lavorativo precedente.
3. Il Servizio a distanza è regolato da questo contratto e si svolge con le modalità indicate nelle istruzioni del Manuale Operativo. Il Cliente ha l’onere di consultare il Manuale Operativo periodicamente, verificandone i contenuti aggiornati dalla Banca.
4. Se il Cliente intende consentire l’utilizzo del Servizio Inbiz alle Società Consociate, occorre che queste ultime sottoscrivano:
- un Contratto Secondario con una Banca del Gruppo, fermo restando che (i) l’efficacia del Contratto Secondario è sospensivamente condizionata al consenso del Cliente, e che (ii) il Contratto Secondario si risolve automaticamente in caso di cessazione di questo contratto; oppure
- un autonomo contratto di utilizzo del Servizio Inbiz con una Banca del Gruppo; in tal caso non si stabilisce alcuna connessione con questo contratto.
Art. 4 – Accesso al Servizio Inbiz
1. Gli Utenti accedono al Servizio Inbiz con le Credenziali loro assegnate in base alla scelta effettuata dall’Utente Master. Tali Credenziali possono essere assegnate appositamente per il Servizio Inbiz oppure possono essere quelle assegnate a ciascun Utente con il My Key per persone fisiche. È necessario che ciascun Utente sottoscriva il contratto My Key persone fisiche.
2. L’accesso e le operazioni eseguite dagli Utenti tramite il Servizio Inbiz sono imputate ai medesimi unicamente in base alla verifica delle Credenziali loro assegnate. Pertanto, il Cliente riconosce sin d’ora come a sé riferibile ogni attività compiuta dagli Utenti tramite il Servizio Inbiz che risulti effettuata mediante utilizzo delle Credenziali.
3. Per accedere e operare con il Servizio a distanza, gli Utenti devono utilizzare un Dispositivo compatibile con i requisiti tecnici indicati nel Manuale Operativo che la Banca periodicamente aggiorna (in particolare la versione del sistema operativo installata sul Dispositivo); il rispetto di tali requisiti è necessario per consentire il corretto funzionamento dell’applicazione di mobile banking messa a disposizione dalla Banca. La Banca pertanto può subordinare l’utilizzo della predetta applicazione di mobile banking alla compatibilità del Dispositivo con i requisiti tecnici aggiornati.
Art. 5 – Protezione informatica del Servizio Inbiz
1. La Banca predispone e aggiorna periodicamente le misure di protezione dei propri sistemi informatici in modo da adeguare il Servizio Inbiz ai più elevati standard di sicurezza informatica. Qualora la Banca rilevi un pericolo per la sicurezza del Servizio, può procedere alla sospensione o limitazione del medesimo ai sensi del successivo art. 16 e alle comunicazioni previste da tale norma.
2. Il Cliente si impegna a predisporre adeguate misure di protezione informatica della propria infrastruttura hardware e software, e ad aggiornare le medesime, per evitare che programmi malevoli o intromissioni informatiche possano compromettere o alterare la funzionalità della propria infrastruttura e incidere sulla operatività del Servizio Inbiz.
3. In caso di perdita o alterazione dei Flussi trasmessi attraverso il Servizio Inbiz, la Banca non è responsabile se:
- prima del loro verificarsi, non abbia avuto la possibilità di rilevare il pericolo per la sicurezza del Servizio tramite le misure di protezione dei propri sistemi informatici in quel momento adottate ai sensi del comma 1; oppure
- risulti un inadempimento del Cliente agli impegni assunti con il comma 2.
Art. 6 - Utilizzo delle Credenziali
1. Le Credenziali e il Dispositivo devono essere custoditi dagli Utenti nel rispetto degli impegni assunti dai medesimi nel contratto My Key per persone fisiche.
2. Il Cliente si impegna a consentire l’utilizzo del Servizio Inbiz solo agli Utenti a ciò autorizzati e a vigilare sulla corretta attività degli stessi; il Cliente si impegna altresì a impedire che l’attività degli Utenti possa arrecare danno o pregiudizio alla Banca e, in particolare, alla piattaforma informatica e ai sistemi della stessa.
3. Uno stesso Utente può utilizzare il medesimo Servizio Inbiz per operare sia sui Rapporti Collegati del Cliente sia su quelli delle Società Consociate che firmano il Contratto Secondario. In tal caso a tale Utente è assegnato un solo set di Credenziali e l’eventuale sospensione delle Credenziali o del Dispositivo comporta l’impossibilità, per tale Utente, di utilizzare il Servizio Inbiz per conto sia del Cliente sia delle altre Società Consociate.
Art. 7 – Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle Credenziali o del Dispositivo
1. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle Credenziali o del Dispositivo, l’Utente assegnatario deve immediatamente segnalare l’evento alla Banca esclusivamente con le modalità descritte nel Manuale Operativo chiedendone il blocco; la segnalazione è opponibile alla Banca dal momento in cui la stessa è ricevuta dalla Banca medesima.
2. Prima del momento in cui la segnalazione di cui al comma 1 è opponibile alla Banca, le conseguenze derivanti dall’utilizzo indebito delle Credenziali sono integralmente a carico del Cliente.
3. Se il Cliente è una Microimpresa, il comma 2 non si applica ai Flussi contenenti disposizioni relative a operazioni di pagamento soggette al D. Lgs. 11/2010. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione di cui al comma 1 è opponibile alla Banca, la responsabilità del Cliente è regolata in base alle norme di tale Decreto. Pertanto:
a) salvo il caso in cui il Cliente o l’Utente assegnatario abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza delle Credenziali, il Cliente sopporta per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro le perdite derivanti dall’utilizzo indebito delle Credenziali;
b) qualora il Cliente o l’Utente assegnatario abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi indicati nell’art. 6 e in questo articolo con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al precedente punto a). Tuttavia, salvo il caso in cui il Cliente o l’Utente assegnatario abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita:
- se la Banca per la disposizione di un ordine di pagamento non esige un’Autenticazione forte dell’Utente assegnatario;
- se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita delle Credenziali o del Dispositivo non potevano essere notati dall’Utente assegnatario prima di un ordine di pagamento.
Inoltre, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dallo smarrimento, dalla sottrazione o dall’appropriazione indebita delle Credenziali o del Dispositivo se la stessa perdita è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l’esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto.
4. Dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze derivanti dall’utilizzo delle Credenziali, salvo il caso in cui il Cliente o l’Utente assegnatario abbia agito con dolo.
Art. 8 – Rapporti Collegati e Servizi Collegati
1. I Rapporti Collegati e i Servizi Collegati indicati dal Cliente in questo contratto possono essere successivamente modificati dal Cliente con comunicazione:
- inviata alla Banca in forma scritta;
- trasmessa mediante utilizzo dell’apposita funzione del Servizio Inbiz, se attiva.
La modifica diviene efficace entro il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla ricezione della richiesta. In presenza di un giustificato motivo la Banca può posticipare tale termine, dandone comunicazione al Cliente.
2. Il Cliente può chiedere con le stesse modalità indicate nel comma 1 la disattivazione del collegamento per i Rapporti e i Servizi in precedenza collegati.
3. Possono essere collegati al Servizio Inbiz:
- i rapporti intestati al Cliente presso le Banche del Gruppo;
- i rapporti intestati a Società Consociate che abbiano aderito alla stessa utenza Inbiz del Cliente, con separato contratto;
- i rapporti riguardanti prodotti o servizi di soggetti terzi distribuiti tramite le Banche del Gruppo;
- eventuali rapporti intestati a terzi presso le Banche del Gruppo, su cui il Cliente è autorizzato a operare (ad es. se il Cliente è un’amministrazione condominiale).
Art. 9 - Configurazione del Servizio Inbiz
1. La funzione Cruscotto del Servizio Inbiz consente:
- la configurazione dell’Utente Master ad opera della Banca e quella dell’Utente Configuratore ad opera dell’Utente Master o della Banca;
- la configurazione degli Utenti Operatori effettuabile dall’Utente Master o dall’Utente Configuratore (o dalla Banca se il Cliente lo richiede);
- la modifica delle Regole Approvative degli Utenti Operatori;
- la scelta dei Rapporti Collegati e dei Servizi Collegati di cui gli Utenti possono visualizzare i documenti tramite il Servizio Inbiz.
2. Con la configurazione degli Utenti Operatori sono stabilite le relative Regole Approvative, le quali tengono conto dei Poteri di Firma dei medesimi e delineano l’operatività che tali Utenti possono svolgere tramite il Servizio Inbiz e tramite gli altri Canali di comunicazione.
3. Per configurare un Utente Operatore, l’Utente Master o l’Utente Configuratore deve formalizzare tramite il Cruscotto le deleghe necessarie e associare le Regole Approvative.
4. La Banca verifica la compatibilità tra le Regole Approvative e i Poteri di firma dell’Utente Operatore sulla base della documentazione in possesso della Banca. Se la verifica ha esito positivo, la configurazione dell’Utente Operatore diviene efficace e la Banca consente al medesimo di utilizzare il Servizio Inbiz sui Rapporti Collegati e Servizi Collegati coerentemente con le Regole Approvative verificate.
5. Se i Poteri di firma degli Utenti Operatori cessano o subiscono una modifica che li rende incompatibili con le Regole Approvative, si procede come previsto nel successivo articolo 11.
Art. 10 – Ruolo e facoltà degli Utenti
1. I ruoli di Utente sono i seguenti:
- Utente Master: può effettuare tutte le operazioni di configurazione del Servizio Inbiz, la configurazione di altri Utenti e la scelta della tipologia di Credenziali da rendere disponibile agli Utenti; può inviare e ricevere Flussi al pari di un Utente Operatore. L’Utente Master può scegliere i Rapporti Collegati i cui documenti possono essere visualizzati dagli altri Utenti tramite il Servizio Inbiz. L’Utente Master deve disporre, nell’ambito della struttura aziendale del Cliente, di un potere di rappresentanza del Cliente stesso e di un potere di delega. Se il potere di delega è a firma congiunta con altro soggetto, la facoltà dell’Utente Master di configurare altri Utenti è subordinata alla possibilità tecnica-operativa, per la Banca, di acquisire anche la firma congiunta dell’altro soggetto delegante. All’Utente Master sono riferibili anche le norme contrattuali riguardanti l’Utente Operatore, in quanto compatibili.
- Utente Configuratore: può configurare gli Utenti Operatori o non Operatori ad eccezione dell’Utente Master e dell’Utente Audit. Può operare anche come Utente Operatore e, in tal caso, sono a lui riferibili anche le norme contrattuali riguardanti tale tipologia di Utente.
- Utente Operatore: può operare sui Rapporti Collegati e Servizi Collegati in base alle Regole Approvative a lui associate.
- Utente Non Operatore: può inviare e ricevere Flussi unicamente informativi. Può inviare Flussi dispositivi se questi sono muniti anche delle Credenziali di un altro Utente a ciò autorizzato.
- Utente Audit: può utilizzare il Servizio Inbiz con compiti e poteri di verifica dell’operato degli altri Utenti; non può inviare Flussi dispositivi.
2. Il Cliente prende atto che la Banca non può verificare se le operazioni di pagamento disposte dagli Utenti, tramite il Servizio Inbiz o altri Canali di comunicazione, sono in conflitto di interessi o se, in generale, violano limiti diversi da quelli
ricavabili dai Poteri di firma degli Utenti stessi. La Banca tuttavia segnala con un’avvertenza, tramite il Servizio Inbiz, l’esigenza di operare rispettando le norme riguardanti le operazioni in conflitto di interessi.
0.Xx Cliente riconosce che è proprio onere esclusivo controllare costantemente l’operatività degli Utenti.
Art. 11 - Cessazione o modifica dei Poteri di firma degli Utenti
1. Se i Poteri di firma dell’Utente Master cessano o subiscono una modifica tale da determinare un’incompatibilità con le Regole Approvative, il Cliente deve darne immediata comunicazione scritta alla Banca per consentire alla medesima l’eliminazione o la modifica di tale ruolo. Questa comunicazione deve essere effettuata da un soggetto munito di poteri idonei a rappresentare il Cliente e acquista efficacia nei confronti della Banca dal momento in cui la Banca stessa procede alla suddetta eliminazione o modifica.
2. Se i Poteri di firma di un Utente Operatore cessano o subiscono una modifica tale da determinare un’incompatibilità con le Regole Approvative, l’Utente Master deve darne immediata comunicazione alla Banca ed eliminare il profilo dell’Utente Operatore o modificare tempestivamente le Regole Approvative associate a tale Utente. Se l’Utente Master non provvede a tale eliminazione o modifica, la Banca vi può provvedere autonomamente senza responsabilità per le operazioni eventualmente eseguite dall’Utente Operatore prima di tale allineamento.
3. Se la Banca, a prescindere dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, viene comunque a conoscenza di notizie riguardanti la cessazione o la modifica dei Poteri di firma dell’Utente Master o di un Utente Operatore, che determinino una incompatibilità con le loro Regole Approvative, può bloccare senza preavviso le Credenziali dell’Utente Master o dell’Utente Operatore o sospendere l’abilitazione all’invio di Flussi. La Banca comunica al Cliente il blocco delle Credenziali o la sospensione all’invio dei Flussi tramite avviso sul Servizio Inbiz.
Art. 12 – Trasmissione dei Flussi
1. I Flussi sono trasmessi dal Cliente previa verifica delle Credenziali dell’Utente firmatario. Se le disposizioni presenti nei Flussi si riferiscono a Rapporti Collegati o Servizi Collegati, la Banca verifica anche la compatibilità di tali disposizioni con le Regole Approvative associate all’Utente firmatario.
2. I Flussi devono rispettare i requisiti tecnici indicati nel Manuale Operativo; se tali requisiti non sono soddisfatti, i Flussi non possono essere trasmessi tramite il Servizio Inbiz.
3. La Banca non è responsabile del contenuto dei Flussi trasmessi dal Cliente direttamente o tramite Terza Parte. La Banca si limita a trasmettere al destinatario i Flussi ricevuti dal mittente senza verificarne il contenuto.
Art. 13 – Consegna e ricezione dei Flussi
1. Se la banca destinataria del Flusso è una Banca del Gruppo, il Flusso si considera ricevuto dalla banca destinataria:
- nello stesso giorno in cui il Flusso è consegnato alla banca destinataria, se tale consegna avviene entro le ore 12 (mezzogiorno) di un Giorno Lavorativo (ora locale del Paese in cui è collocata la banca destinataria);
- nel Giorno Lavorativo successivo, se il Flusso è consegnato alla banca destinataria dopo il suddetto limite orario o in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo.
3. Se la banca destinataria del Flusso non appartiene al Gruppo, le disposizioni si considerano ricevute dalla banca destinataria nello stesso giorno in cui il Flusso è consegnato, salvo diverso accordo tra il Cliente e la banca destinataria. Il Cliente riceve la conferma della trasmissione e della consegna dei Flussi tramite il Servizio Inbiz, che sono consegnati alla banca destinataria con le tempistiche indicate nel Manuale Operativo
Art. 14 – Esecuzione e revoca delle disposizioni contenute nei Flussi
1. Le disposizioni contenute nei Flussi sono eseguite nel rispetto di quanto previsto dai contratti che disciplinano i Rapporti Collegati o Servizi Collegati a cui si riferiscono le disposizioni e a condizione che non siano in contrasto con le norme di legge e regolamentari (ad esempio in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo o embargo)
2. Le disposizioni contenute nei Flussi devono essere precise, complete e univoche; se tali requisiti non sono soddisfatti, l’esecuzione delle disposizioni può essere sospesa o ritardata dalla banca destinataria, in attesa di ottenere dal Cliente le necessarie rettifiche o integrazioni.
3. In considerazione delle caratteristiche operative del Servizio Inbiz, le disposizioni non sono revocabili mediante il medesimo Servizio Inbiz. Se il Cliente intende revocare una disposizione impartita mediante il Servizio Inbiz, deve a propria cura contattare al più presto la banca destinataria della disposizione da eseguire e concordare con la medesima le modalità con cui disporre la revoca, se consentita. Se la disposizione è stata impartita tramite Terza Parte, per la revoca della stessa occorre anche il consenso della Terza Parte.
4. Eventuali errori o ritardi nell’esecuzione di una disposizione impartita dal Cliente attraverso il Servizio Inbiz sono regolati dalle norme del contratto riguardante il Rapporto Collegato o il Servizio Collegato a cui la disposizione è riferita. La Banca non ha responsabilità se gli errori, i ritardi o la mancata esecuzione di una disposizione dipendono dall’operato della banca destinataria dei Flussi (salvo che la Banca sia essa stessa la banca destinataria dei Flussi).
Art. 15 – Registrazione e conservazione dei Flussi
1. I Flussi e gli altri documenti scambiati tra Banca e Cliente, unitamente alle Credenziali utilizzate, sono registrati informaticamente dalla Banca e conservati secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge per la conservazione dei documenti informatici.
2. Tali registrazioni possono validamente fornire la prova dell’operatività svoltasi tramite il Servizio Inbiz.
3. L’adempimento degli obblighi di conservazione spettanti al Cliente è a carico dello stesso.
Art. 16 – Sospensione del Servizio Inbiz.
1. La Banca può, in qualunque momento, sospendere il Servizio Inbiz o limitarne l’utilizzo (con la sospensione delle Credenziali o del Dispositivo di alcuni Utenti) per motivi obiettivamente giustificati legati:
- alla sicurezza del Servizio Inbiz (inclusa l’esecuzione di interventi di aggiornamento tecnico);
- al sospetto di un utilizzo del Servizio Inbiz improprio o difforme dalle norme indicate in questo contratto o nel Manuale Operativo.
2. Eventuali sospensioni o limitazioni possono essere dovute anche a fatti non imputabili alla Banca, quali ad esempio: scioperi anche del personale, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telefonico o telematico, alterazioni dei documenti elettronici scambiati nell’ambito del Servizio Inbiz, impedimenti determinati da disposizioni di legge o di autorità, provvedimenti di natura giudiziaria, e in genere per fatti di terzi.
3. La Banca comunica la sospensione o limitazione al Cliente mediante il Servizio Inbiz, se possibile prima oppure immediatamente dopo, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. La Banca provvede a riattivare il Servizio Inbiz non appena sono
cessati i motivi che ne hanno determinato il blocco.
4. La sospensione del Servizio Inbiz può determinare la sospensione dell’operatività con Terza Parte.
Art. 17 – Modifica delle norme e delle condizioni economiche
1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche del Servizio Inbiz, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Tuttavia, se la modifica riguarda una norma o una condizione economica in materia di servizi di pagamento, il comma 2 non si applica e si applicano le seguenti regole:
- la modifica è comunicata al Cliente con preavviso di 10 giorni; se il Cliente è una Microimpresa, la modifica è comunicata al Cliente nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D. Lgs. 385/1993;
- la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal contratto.
Art. 18 – Modifica del Manuale Operativo
1. La Banca può modificare il Manuale Operativo per esigenze di carattere tecnico o normativo (ad esempio: evoluzione delle tecnologie) o per migliorare l’efficienza del Servizio Inbiz. Le modifiche sono segnalate al Cliente tramite il Servizio Inbiz possibilmente con dieci giorni di preavviso rispetto alla entrata in vigore delle medesime.
2. Se la Banca reputa necessario procedere a una modifica urgente e non programmata, per garantire la sicurezza del Servizio Inbiz, può procedere alla modifica anche senza preavviso.
3. La versione aggiornata è disponibile sul sito internet e presso le filiali delle Banche del Gruppo.
Art. 19 – Invio al Cliente di documenti informatici
1. Le Banche del Gruppo inviano in formato elettronico al Cliente, tramite il Servizio Inbiz, i documenti riguardanti: a) i Rapporti Collegati e i Servizi Collegati; b) il Servizio Inbiz stesso; c) i prodotti e servizi di soggetti terzi collocati o distribuiti tramite la Banca (in questo caso i documenti sono messi a disposizione per conto dei soggetti terzi).
2. Il Cliente può chiedere alla Banca di ricevere i documenti indicati nel comma 1 in formato cartaceo, in aggiunta all’invio in formato elettronico. I documenti inoltre sono trasmessi in formato cartaceo se la Banca non può provvedere all’invio in formato elettronico. Quando i documenti devono essere inviati in formato cartaceo sono spediti alla sede legale del Cliente o al diverso indirizzo da questo comunicato alla Banca.
3. I documenti messi a disposizione del Cliente in formato elettronico possono essere visualizzati e acquisiti su supporto durevole dall’Utente Master; analoga facoltà spetta agli altri Utenti se autorizzati dall’Utente Master.
Art. 20 – Durata e cessazione del contratto
1. Questo contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente e la Banca hanno facoltà di recedere da questo contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di almeno 15 giorni; tuttavia se il Cliente è una Microimpresa il recesso è dato dalla Banca con preavviso di almeno 2 mesi.
3. Se ricorre un giustificato motivo (ad esempio la ripetuta inosservanza, da parte del Cliente, delle norme del Servizio Inbiz), ciascuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all’altra parte. In caso di recesso dal contratto, il canone, se pattuito, è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il contratto è stato in vigore.
Art. 21 – Reclami
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel foglio informativo del Servizio Inbiz, disponibile nelle filiali e sul sito internet della Banca.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel foglio informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
4. Eventuali contestazioni riguardanti i Rapporti Collegati o i Servizi Collegati devono essere indirizzate alla Banca del Gruppo con cui è stato stipulato il relativo contratto. Eventuali contestazioni riguardanti l’esecuzione o la mancata esecuzione delle disposizioni contenute nei Flussi devono essere indirizzate alla banca destinataria dei medesimi.
5. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base a questo contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Art. 22 - Foro competente e altre disposizioni
1. Questo contratto è soggetto alla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto si applica il Foro indicato nel documento contrattuale originariamente sottoscritto.
2. La lingua di questo contratto e delle comunicazioni inerenti allo stesso è l’italiano.
3. Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
4. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 e ss. del D. Lgs. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del D. Lgs. 385/1993.
Art. 23 – Consenso del Cliente all’accesso, trattamento e conservazione dei propri dati personali
1. Il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, trattamento e conservazione da parte della Banca dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.
2. Il Cliente prende atto che qualora al Servizio Inbiz siano collegati anche Rapporti o Servizi intrattenuti presso altre Banche o società del Gruppo, la Banca e le altre Banche o società del Gruppo possono accedere ai dati di tutti i Rapporti o Servizi Collegati e ai dati degli Utenti, per lo svolgimento del Servizio Inbiz.
3. Il Cliente è tenuto a informare gli Utenti della comunicazione dei loro dati ai sensi del precedente comma 2, e a fornire ai medesimi, in nome e per conto della Banca, l’informativa sulla protezione dei dati personali riportata sul sito della Banca
stessa. Con la configurazione del singolo Utente il Cliente conferma l’adempimento dei suddetti obblighi nei confronti di detto Xxxxxx, manlevando le Banche del Gruppo da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 24 - Rinvio
1. I seguenti aspetti relativi all’esecuzione delle operazioni di pagamento impartite dal Cliente: (a) richieste di rettifica, (b) responsabilità della Banca per operazioni non autorizzate, (c) mancata o inesatta esecuzione di operazioni, (d) utilizzo dei servizi prestati da Terze Parti in relazione ai Rapporti Collegati, sono regolati dalle norme del contratto riguardante il Rapporto Collegato su cui l’operazione deve essere eseguita e inoltre, per quanto compatibili, dalle norme del presente contratto.
FIRMA GRAFOMETRICA E FIRMA DIGITALE: INFORMAZIONI E NORME DI UTILIZZO
Norme di utilizzo della firma grafometrica
La firma grafometrica messa a disposizione dalle Banche del Gruppo è una modalità di firma autografa dotata di requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”. Altre informazioni sono presenti nel documento “Nota informativa sulla firma grafometrica”, disponibile sul sito internet e presso le filiali delle Banche del Gruppo.
I documenti informatici sottoscritti con la firma grafometrica possiedono lo stesso valore giuridico dei corrispondenti documenti cartacei. Sui documenti sottoscritti con firma grafometrica è apposta anche la firma digitale della Banca del Gruppo con cui il Cliente opera; tale firma digitale assicura la non modificabilità dei documenti così firmati. I documenti informatici firmati sono conservati per il tempo stabilito dalla legge e possono essere recuperati, consultati, stampati in qualsiasi momento, anche su richiesta del Cliente.
La firma grafometrica consente la sottoscrizione di documenti informatici riguardanti i rapporti giuridici con le Banche del Gruppo e le società indicate nell’elenco riportato nella “Nota Informativa sulla firma grafometrica” disponibile sul sito internet e presso le filiali delle Banche del Gruppo.
Gli Utenti appongono la firma grafometrica su un apposito apparecchio (tablet) della Banca del Gruppo con una particolare penna.
Quando si utilizza la firma grafometrica, sono registrati informaticamente i parametri della firma stessa (ad esempio: velocità, pressione, inclinazione): questa registrazione serve ad attribuire il necessario valore giuridico al documento su cui la firma è apposta e per le eventuali esigenze di confronto e verifica connesse all’attività bancaria. Gli Utenti devono depositare presso una filiale di una Banca del Gruppo gli specimen di firma; tali specimen possono essere utilizzati per le eventuali esigenze di confronto e verifica connesse all’attività bancaria.
Norma di utilizzo della firma digitale
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica disciplinato dalla legge che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità del documento stesso. I documenti informatici sottoscritti con firma digitale soddisfano il requisito legale della forma scritta e possiedono lo stesso valore giuridico dei corrispondenti documenti cartacei. La firma digitale è giuridicamente valida a condizione che, alla data di sottoscrizione del documento, il Certificato non sia scaduto, revocato o sospeso.
Il Certificato è emesso dal Certificatore.
Per utilizzare la firma digitale, è necessario che gli Utenti che firmano in nome e per conto del Cliente abbiano sottoscritto il contratto My Key per persone fisiche.
Il servizio di firma digitale consente ai titolari del certificato di firmare digitalmente, mediante i sistemi informatici della Banca e delle società del Gruppo, documenti relativi a rapporti tra Cliente e Banca e società del Gruppo o altri soggetti extra Gruppo che offrono i loro servizi sui predetti sistemi informatici.
La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene con utilizzo delle Credenziali. Su alcuni documenti informatici è possibile apporre più firme digitali mediante un unico utilizzo delle Credenziali (cosiddetta “firma digitale multipla”); le firme digitali vengono apposte sui punti del documento da firmare, corrispondenti alle caselle che il firmatario ha selezionato prima dell’utilizzo delle Credenziali. È possibile interrompere in qualsiasi momento il processo di apposizione delle firme digitali, purché prima dell’utilizzo delle Credenziali.
La validità del Certificato è a tempo determinato ed è indicata sul Certificato stesso. Alla scadenza del periodo di validità del Certificato, l’Utente titolare del Certificato richiede il rilascio di un nuovo Certificato con le modalità indicate nel manuale operativo della firma digitale.
L’Utente titolare del Certificato può chiedere in qualsiasi momento la sospensione o la revoca del Certificato con le modalità previste dal manuale operativo della firma digitale. Il Certificatore può sospendere o revocare il Certificato al ricorrere di un giustificato motivo, dandone preventiva comunicazione all’Utente titolare del Certificato (tramite il My Key per persone fisiche, o con altro mezzo) e informandolo circa la decorrenza della sospensione o della revoca. Tuttavia, in caso di motivata urgenza, il Certificatore può disporre la sospensione o la revoca con effetto immediato. La sospensione e la revoca del Certificato hanno effetto dalla data della pubblicazione – da parte del Certificatore – dell’avvenuta sospensione o revoca nell’apposito elenco dei certificati sospesi o revocati.
Il Certificatore può modificare unilateralmente le regole di utilizzo della firma digitale al ricorrere di un giustificato motivo, dandone comunicazione al titolare del Certificato il quale, se non intende accettare la modifica, può in ogni momento recedere dal contratto. Per giustificato motivo si intende l’esigenza del Certificatore di adeguarsi a variazioni della normativa applicabile al contratto oppure l’esigenza di implementare o aggiornare le soluzioni tecnico-operative di gestione del Certificato.
NORME DEL SERVIZIO DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO
Art. 1 – Definizioni
1. I termini in maiuscolo utilizzati in queste norme hanno il significato loro attributo all’inizio di questo documento, fatta eccezione per i seguenti termini che hanno il significato qui indicato:
Banca Passiva ciascuna banca o istituto di pagamento aderente al Servizio CBI con cui il Cliente intrattiene rapporti di conto; la Banca Passiva riceve dal Cliente disposizioni mediante il Servizio CBI.
CBI società consortile CBI scpa, titolare del marchio depositato “Corporate Banking Interbancario”.
Flussi flussi elettronici, composti da documenti aventi contenuto informativo o dispositivo, inviati o ricevuti dal Cliente mediante il Servizio Inbiz e predisposti secondo gli standard tecnici del Servizio CBI.
Funzioni CBI funzionalità proprie del Servizio CBI che consentono, mediante scambio di Flussi, l’esecuzione di determinate operazioni tra il Cliente, le banche e gli istituti di pagamento aderenti al Servizio CBI, e i rispettivi clienti aderenti anch’essi al Servizio CBI. L’elenco delle Funzioni CBI è disponibile sul Sito CBI.
Servizio CBI Servizio di Corporate Banking Interbancario. Sito CBI sito internet: xxx.xxx-xxx.xx del Consorzio CBI. Art. 2 – Oggetto del Servizio CBI
1. Il Servizio CBI consente al Cliente:
- di operare sui rapporti ad esso intestati presso la Banca e le Banche Passive;
- di utilizzare le Funzioni CBI mediante scambio di Flussi con le Banche Passive e con i loro clienti aderenti anch’essi al Servizio CBI.
2. Per utilizzare il Servizio CBI nei confronti delle Banche Passive, il Cliente deve a propria cura concordare con le medesime le operazioni da eseguire mediante Servizio CBI.
3. Il Cliente prende atto che, per dare esecuzione al Servizio CBI, i propri dati inerenti l’adesione al Servizio CBI sono resi disponibili al CBI scpa, ai soggetti iscritti nell’Elenco dei Soggetti Tecnici del CBI scpa e alla SIA S.p.A. Tale società, in particolare, gestisce un archivio nel quale confluiscono i dati relativi all’adesione al Servizio CBI di tutti gli utenti, allo scopo di consentire alle banche e agli istituti di pagamento aderenti al Servizio CBI l’indirizzamento dei flussi informatici alle società che utilizzano tale servizio.
Art. 3 – Accesso al Servizio CBI
1. L’accesso al Servizio CBI avviene mediante collegamento telematico con la Banca, secondo le regole e modalità stabilite nelle norme del Servizio Inbiz.
2. Le specifiche tecniche di utilizzo del Servizio CBI, indicate nel Manuale Operativo, possono essere modificate dalla Banca per garantire l’efficienza e la continuità del Servizio CBI e sono comunicate mediante aggiornamento della versione del Manuale Operativo.
Art. 4 – Flussi: predisposizione
1. I Flussi devono essere predisposti dal Cliente secondo gli standard tecnici pubblicati sul Sito CBI nel rispetto delle modalità indicate nel Manuale Operativo.
2. La Banca verifica che i Flussi predisposti dal Cliente e i documenti elettronici contenuti nei Flussi siano conformi agli standard tecnici necessari al corretto svolgimento del Servizio CBI, ma non effettua alcuna verifica sul contenuto dei documenti ad essa affidati, del quale solo responsabile è il Cliente.
Art. 5 – Flussi: trasmissione
1. La trasmissione dei Flussi predisposti dal Cliente e la ricezione di Flussi destinati allo stesso è resa nota mediante appositi messaggi informativi riguardanti lo stato dei Flussi e l’esistenza di eventuali blocchi che rendano necessari interventi per consentire il corretto invio o ricezione dei Flussi. In particolare la Banca fornisce al Cliente l’informazione necessaria per identificare la data e l’ora in cui la stessa ha ricevuto i Flussi dispositivi e quella in cui ha messo i Flussi dispositivi a disposizione della Banca Passiva.
2. La trasmissione dei Flussi dalla Banca alla Banca Passiva avviene entro il termine temporale massimo indicato negli standard tecnici del Servizio CBI, pubblicati sul Sito CBI.
3. Le disposizioni presenti nei Flussi si considerano pervenute alla Banca Passiva nello stesso giorno in cui essa le riceve dalla Banca, salvo che il Cliente e la Banca Passiva abbiano concordato un limite orario oltre il quale le disposizioni si considerano pervenute il Giorno Lavorativo successivo.
4. Ai fini della revoca delle disposizioni contenute nei Flussi, si applica quanto previsto all’art. 14 delle norme del Servizio Inbiz.
Art. 6 – Livelli di servizio
1. I tempi di erogazione delle Funzioni CBI e, in generale, i tempi relativi all’operatività del Servizio CBI sono indicati sul Sito CBI.
Art. 7 – Registrazione e conservazione dei Flussi
1. Si applica quanto previsto all’art. 15 delle norme del Servizio Inbiz.
Art. 8 – Sospensione del Servizio CBI
1. Il Servizio CBI può essere temporaneamente sospeso, se la Banca ritiene ciò necessario ad assicurarne la sicurezza o l’efficienza. La Banca informa preventivamente il Cliente riguardo a eventuali sospensioni programmate per le predette finalità, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il Servizio CBI può essere sospeso o subire ritardi nella sua erogazione anche per cause di forza maggiore. Con tale espressione si intende ogni evento di carattere eccezionale non imputabile al soggetto presso cui l’evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento del Servizio CBI. Si conviene che costituiscono causa di forza maggiore gli eventuali scioperi che interessino i soggetti coinvolti nella erogazione del Servizio CBI.
3. In caso di sospensione del Servizio Inbiz, il Servizio CBI viene automaticamente sospeso.
Art. 9 - Rinvio
1. Si applicano le norme previste negli articoli dal 17 al 22 del Servizio Inbiz (modifica delle norme e delle condizioni economiche; modifica del Manuale Operativo; invio al Cliente di documenti informatici; durata e cessazione del contratto; reclami; foro competente e altre disposizioni).
AVVERTENZE FINALI
La documentazione riguardante i servizi di investimento, i fondi comuni di investimento e gli altri prodotti finanziari delle Banche del Gruppo o di soggetti terzi collocati o distribuiti tramite le Banche del Gruppo, i contratti assicurativi (inclusi quelli riguardanti i fondi pensione aperti e i piani individuali previdenziali) stipulati tramite le Banche del Gruppo sarà trasmessa in formato elettronico; il Cliente Business può modificare in ogni momento tale scelta chiedendo di ricevere la documentazione in formato cartaceo;