PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DEL TURISMO E
LA GUARDIA DI FINANZA
IL MINISTERO DEL TURISMO
(di seguito, anche il Ministero) e
LA GUARDIA DI FINANZA
(di seguito, anche “Corpo”)
VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 23 aprile 1959 n. 189, recante “Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”;
VISTO l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
VISTO l’articolo 55 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”;
VISTI gli articoli 1, 2, comma 2, lettera e), e 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO l’articolo 25, comma 1-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
VISTO il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTI gli articoli 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi di economia nazionale assume notevole rilievo il rilancio del settore turistico, pesantemente colpito dall’emergenza sanitaria pandemica da SARS – Cov 2;
CONSIDERATO che nell’ambito delle proprie attività, il Ministero del turismo cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche, definisce le strategie per rilanciare la competitività dell’Italia sullo scenario internazionale, nonché le misure a favore degli operatori del settore conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, promuove iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell’offerta turistica;
CONSIDERATO che il corretto svolgimento delle attività del Ministero e l’incisività dell’attività di prevenzione e repressione delle violazioni nelle materie da esso trattate possono essere più efficacemente garantite attraverso il rafforzamento della sua collaborazione con il Corpo;
RITENUTO opportuno fissare i criteri e le modalità di collaborazione e coordinamento,
CONCORDANO
di regolare, coordinare e sviluppare l’attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti:
Articolo 1
(Ambito della collaborazione)
1. Il Ministero e il Corpo collaborano, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive autonome competenze istituzionali, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di competenza del Ministero, concernenti l’erogazione di risorse pubbliche, per le quali è già stato perfezionato l’iter di concessione.
2. L’attività di collaborazione è sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati al Corpo dal Ministro dell’economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione.
Articolo 2
(Referenti della collaborazione)
1. Nel quadro di quanto definito nell’articolo 1, le linee programmatiche della collaborazione prevista dal presente protocollo sono fissate, d’intesa, dal Comandante tutela economia e finanza della Guardia di finanza e dal Segretario Generale del Ministero del turismo, quali responsabili del coordinamento, dei rapporti e delle modalità di collaborazione tra le parti.
2. Sul piano esecutivo, i referenti per l’attuazione del presente protocollo sono:
a) per la Guardia di finanza, il Comandante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie (di seguito, “Nucleo speciale”), o un suo delegato;
b) per il Ministero, un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del turismo.
Articolo 3
(Modalità esecutive della collaborazione)
1. Xxxxx restando il potere di iniziativa del Corpo e quanto previsto dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il Ministero:
a) mette a disposizione del Nucleo speciale dati, notizie e informazioni qualificate, anche riferiti ai beneficiari delle risorse erogate, nonché eventuali analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
b) segnala al Nucleo speciale le misure di spesa su cui ritiene più opportuno orientare eventuali attività di analisi o controllo, fornendo ogni informazione ed elemento ritenuti utili o necessari;
c) comunica al predetto Xxxxxx speciale informazioni e notizie circostanziate di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle sue funzioni, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
2. Per garantire l’effettività della collaborazione, il Nucleo speciale:
a) assicura il raccordo informativo e cura, se necessario, l’interessamento dei reparti territoriali o speciali competenti per l’eventuale sviluppo delle autonome attività istituzionali;
b) procede, in piena autonomia, allo sviluppo degli elementi informativi messi a disposizione dal Ministero;
c) orienta la propria attività di analisi e controllo sui flussi di spesa a favore dei soggetti beneficiari;
d) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile, sul trattamento di dati personali e sul segreto d’ufficio, partecipa al Ministero, ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo, le risultanze delle attività svolte esclusivamente in relazione alle attività ispettive già concluse e previo nulla-osta dell’autorità giudiziaria, se necessario. La comunicazione di dati personali è effettuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del
d.P.R. n. 15 del 2018, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale del Corpo e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Ministero.
Articolo 4 (Accesso alle banche dati)
1. Il Ministero mette a disposizione del Corpo - secondo modalità da concordarsi, con apposite convenzioni tecniche - il collegamento alle proprie banche dati ritenute utili per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo, prevedendo, in ogni caso, l’accesso federato o la cooperazione applicativa e adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l’accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.
Articolo 5 (Trattamento dei dati personali)
1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo d’intesa, le parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti per effetto dell’accordo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
4. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
a) Ministero del turismo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
b) Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie: xx0000000x@xxx.xxx.xx.
Articolo 6 (Diffusione dei risultati)
1. Al fine di assicurare la valorizzazione mediatica degli esiti della collaborazione, i rapporti con gli organi di informazione relativi alle attività previste all’articolo 1 sono attuati d’intesa, nell’osservanza dei rispettivi ordinamenti.
2. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.
Articolo 7 (Utilizzo dei loghi)
1. Le parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l’immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l’eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi, richiederà il consenso delle parti.
Articolo 8
(Ulteriori profili della collaborazione)
1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale.
2. L’attività formativa di cui al precedente comma è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dal Ministero e dal Corpo, in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Ciascuna parte si impegna, altresì, a prestare all’altra ogni ulteriore supporto logistico e strumentale, rientrante nella propria missione istituzionale, che dovesse rendersi utile ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni.
4. Il Ministero e il Corpo provvederanno, per il tramite delle proprie articolazioni tecnico- contabili, a definire gli eventuali profili amministrativi e logistici della collaborazione.
Articolo 9 (Invarianza finanziaria)
1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Il presente protocollo:
Articolo 10 (Disposizioni finali)
a) ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle parti, da manifestarsi, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata;
b) può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l’eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.
2. Nelle more del rinnovo del protocollo, previo scambio di note tra le parti, è assicurata la prosecuzione della collaborazione senza soluzione di continuità.
Roma,
PER IL MINISTERO DEL TURISMO X.xx digitalmente IL MINISTRO DEL TURISMO Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | PER LA GUARDIA DI FINANZA X.xx digitalmente IL COMANDANTE GENERALE Gen. C.A. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
XXXXXXXX XXXXXXXX
CN=XXXXXXXX XXXXXXXX C=IT
2.5.4.4=ZAFARANA
2.5.4.42=XXXXXXXX
RSA/2048 bits
XXXXXXX XXXXXXXXXX