COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
COPIA
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA
in data: 04.05.2017
DELIBERAZIONE N. 27
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RINNOVO SEDE DISTACCATA UFFICIO DI STATO CIVILE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI. APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO.
L’anno duemiladiciassette addi quattro del mese di maggio alle ore 9,00 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
N. | COMPONENTI | |
1 | GHILARDELLI xxxx. XXXXXX | Xxxxxxxx |
2 | XXXXXXXXX XXXXXXX | Assente |
3 | XXXXXXX XXXXX XXXXX | Presente |
Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale dott. Xxxxxxxx Xx Xxx
Accertata la validità dell’adunanza il dott. xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
❑ Amministrativo
❑ Finanziario
❑ Tecnico
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 106 del Codice Civile (Della celebrazione del matrimonio) che stabilisce che “Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno N. 10/2014 trasmessa dalla Prefettura di Piacenza in data 04/03/2014 con oggetto: “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”, con la quale si ribadisce che, in risposta all’evoluzione dei costume e della società, un gran numero di comuni provvede a celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, sulla base di quanto richiamato dall’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, secondo il quale i Comuni possono disporre l’istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile;
RICHIAMATI la Circolare della Direzione Centrale del Ministero dell’Interno n. 9 del 07/06/2007 e il Massimario dello Stato Civile (ed.2012, paragrafo 9.5.1) che hanno previsto la necessità che il sito prescelto per la celebrazione dei matrimoni, anche se esterno alla casa comunale, sia nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e destinato a questa funzione in via non occasionale;
PRESO ATTO che il Ministero, nelle predette circolari, ritenendosi pacifico che il matrimonio debba essere normalmente celebrato in un ufficio inserito all’interno della casa comunale:
• Ha ribadito che i comuni possono anche deputare una sala esterna alla casa comunale al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di Giunta e che una copia di tale deliberazione venga trasmessa al Prefetto;
• Ha precisato che l’istituzione di una sede esterna, con riferimento sempre ad un edificio nella disponibilità del Comune, deve avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non può, pertanto, avvenire per un singolo matrimonio;
• In analogia con quanto specificato a proposito della Casa Comunale (avendo ritenuto che si possa procedere alla celebrazione nei giardini della Casa Comunale, purché i giardini siano una “pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede la casa comunale, ossia dedicati al servizio della casa comunale stessa e non esterni alla medesima), se questo “nuovo” edificio presenta un giardino di pertinenza, anche in esso può essere celebrato il matrimonio;
RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 196/14 in data 22/01/2014, reso nell’Adunanza della Sezione Prima che fornisce un’interpretazione indicando che può essere considerata “Casa Comunale” “qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell’ufficiale di stato civile”;
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che prevede che “1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civili. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto”;
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007; PRESO ATTO che il concetto di Casa Comunale viene chiarito nel massimario dello stato civile che, al paragrafo 9.5.1, riporta: “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale che abbiano carattere di continuità e di esclusività;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che il Comune di Ziano Piacentino ha rilevato l’opportunità di disporre, oltre agli usuali locali presso la Casa Comunale, anche di altri ambienti pubblici adeguati e consoni alle esigenze connesse alla celebrazione di matrimoni civili;
RITENUTO pertanto di individuare ed autorizzare in via generale la celebrazione di matrimoni di rito civile, anche al di fuori della Casa Comunale, presso strutture ricettive,edifici e siti che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, paesaggistico o artistico, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale ove a seguito di manifestazione di interesse ne sussistano i requisiti di legge, mediante l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile presso locali e siti di proprietà privata che siano nella “disponibilità giuridica del Comune”; RAVVISATA l’opportunità, sulla base delle richieste pervenute da parte di operatori locali e semplici cittadini, che intendono celebrare il loro matrimonio in un luogo più suggestivo rispetto al Municipio, si ritiene opportuno individuare le sedi per le funzioni citate;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data
19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Individuazione sedi distaccate Ufficio di Stato Civile per celebrazione matrimoni. Determinazione tariffe per utilizzo sale”, con la quale si è provveduto ad individuare l’Azienda Agrituristica “Racemus” sita in Loc. Montecucco, 209 nella persona del titolare signor XXXXXXX XXXXXXX nato a Xxxxxxxxx Xxx Tidone (PC) il 20/08/1954 residente a Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx, 000, sede distaccata per la celebrazione dei matrimoni civili;
VISTO il contratto di comodato d’uso gratuito per la celebrazione di matrimoni con rito civile stipulato in data 10/10/2014 con il Signor XXXXXXX XXXXXXX nato a Xxxxxxxxx Xxx Tidone (PC) il 20/08/1954 residente a Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx, 000, in qualità di Titolare dell’Azienda Agrituristica “Racemus” sita in Loc. Montecucco, 209;
CONSIDERATO che il predetto contratto risulta in scadenza in data 09/10/2017;
OSSERVATO che in data 12/10/2015 è stata presentata a questo Comune notifica di subentro dell’autorizzazione sanitaria relativa all’azienda agricola Xxxxxxx Xxxxxxx per l’attività di Agriturismo e che, da quella data, il Legale
Rappresentante dell’impresa CIVARDI RACEMUS SOCIETA’ AGRICOLA risulta essere la sig.ra XXXXXXX XXXXX nata a Castel San Xxxxxxxx (PC) il 28/01/1979 residente a Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxx, 00;
RILEVATA la domanda di rinnovo di manifestazione di interesse presentata in data 28/04/2017 ed espressa dalla sig.ra XXXXXXX XXXXX nata a Castel San Xxxxxxxx (PC) IL 28/01/1979 residente a Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxx, 00, in qualità di Legale Rappresentante della ditta “CIVARDI RACEMUS SOCIETA’ AGRICOLA” sita in Loc. Montecucco, 209, la quale, condividendo gli obiettivi sopra indicati, ha rappresentato la propria disponibilità a concedere in comodato d’uso gratuito all’Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino i locali e i giardini di pertinenza della Società Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS allo scopo di celebrare matrimoni civili; PRESO ATTO che la celebrazione di matrimoni di rito civile potrà avvenire, presso il suddetto immobile, solo previa istituzione di un separato ufficio di Stato Civile, come prescritto dal summenzionato art. 3 del D.P.R. n. 369/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO pertanto, che l’eventuale sede esterna alla casa comunale deve
essere, sempre e comunque, nella disponibilità del Comune, con carattere di ragionevole continuità temporale, e che, nel caso in cui detta sede sia dotata di un giardino di pertinenza, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio anche nel giardino di pertinenza;
VISTO il verbale di sopralluogo per la verifica dei locali da destinarsi come sede distaccata per la celebrazione dei matrimoni civili effettuato in data 19/06/2014 presso l’Azienda Agrituristica Racemus;
PRESO ATTO che, con il predetto verbale, è stato riscontrato che i locali e i giardini dell’Azienda Xxxxxxxx Xxxxxxx Racemus con sede in Loc. Montecucco, 209 sono idonei ai fini dell’istituzione di separata sede di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito all’Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino di locali e loro pertinenze idonei ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili presentata dalla sig.ra XXXXXXX XXXXX nata a Castel San Xxxxxxxx (PC) il 28/01/1979 residente a Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxx, 00, in qualità di Legale Rappresentante della ditta “CIVARDI RACEMUS SOCIETA’ AGRICOLA” sita in Loc. Montecucco, 209,
provvedendo pertanto al rinnovo del contratto in essere;
VISTO lo schema di contratto di comodato di locali presso la Società Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS sita in Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx, 000 per la celebrazione di matrimoni con rito civile, predisposto dal competente ufficio, al fine di disciplinare i rapporti giuridici tra le parti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del 27/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili”;
DATO ATTO che alle celebrazioni verranno applicate le tariffe così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale N. 18 in data 19/06/2014;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000,n. 267;
ACQUISITO sulla stessa il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito per la celebrazione di matrimoni con rito civile che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3) DI ISTITUIRE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e successive modifiche ed integrazioni, un separato Ufficio di Stato Civile deputato alla celebrazione di matrimoni con rito civile presso l’Azienda Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS sita in Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx, 000 nella disponibilità del Comune in forza del contratto qui approvato;
4) DI STABILIRE che, a richiesta degli interessati, in alternativa ai locali della Casa Comunale, i matrimoni civili potranno essere celebrati, pubblicamente nel complesso dell’Azienda Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS sita in Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx, 000 e nelle aree verdi di sua pertinenza;
5) DI INDIVIDUARE, specificatamente, l’intero edificio dell’Azienda Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS sita in Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx, 000 (terrazza, sale interne e giardini) quali spazi esterni alla Casa Comunale per lo svolgimento di matrimoni civili in conformità all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 369/2000, ed alle Circolari del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 e n. 10 del 28/02/2014;
6) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Amministrativo alla sottoscrizione del contratto;
7) DI INVIARE copia del provvedimento al Legale Rappresentante della Società Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS per opportuna conoscenza;
8) DI DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione al Prefetto di Piacenza, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000;
9) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI PRESSO L’AZIENDA XXXXXXXX XXXXXXX RACEMUS PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE
L’anno 2017, il giorno del mese di in Ziano
Piacentino (PC) presso la residenza del Comune intestato posta in Xxx Xxxx, 000, con la presente scrittura privata, da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
La Sig.ra XXXXXXX XXXXX nata a Castel San Xxxxxxxx (PC) il 28/01/1979 residente in Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxx, 00 - C.F./P.IVA 01702650332 in qualità di affittuario dell’immobile denominato “Azienda Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS” sito in Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx,000 (di seguito comodante),
e
L’Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino con sede in Via Roma, 167 P.IVA/C.F. 00216920330 rappresentata in atti dalla Sig.ra XXXXXXXX XXXXX, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Ziano Piacentino (di seguito comodatario), a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente esecutiva,
PREMESSO CHE
• Il Comune di Ziano Piacentino intende soddisfare le numerose richieste di celebrazione di matrimonio con rito civile, oltre che nella sede municipale, anche presso strutture ricettive ed edifici che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, poiché lo ritiene un valido contributo alla valorizzazione del patrimonio locale, nonché un sostegno alla promozione turistica del territorio, in conformità alle disposizioni del Codice Civile regolanti la materia, all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 e successive modifiche ed integrazioni ed alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2017;
• Si è ravvisata la conseguente necessità di reperire una sede idonea allo scopo, in modo da poterne fruire in modo continuativo, in ottemperanza al disposto dell’art. 3 (uffici separati) del già richiamato
D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATA
• La manifestazione d’interesse presentata in data 28/04/2017 dal Legale Rappresentante della Società Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS sita in Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx, 000, la quale, condividendo gli obiettivi sopra indicati, ha rappresentato la propria disponibilità a
concedere in uso gratuito, l’intero edificio (terrazza, sale interne e giardini) allo scopo di celebrare matrimoni con rito civile;
DATO ATTO
• Che l’Azienda Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS sita in Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx, 000, appare idonea allo scopo ritenendosi altresì, di offrire un valido contributo alla valorizzazione e al sostegno della promozione turistica del territorio;
• Che la celebrazione di matrimoni con rito civile avverrà previa istituzione di un separato ufficio di Stato Civile, come prescritto dall’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti sopra individuate concordano che tutto quanto precede formi part integrante e sostanziale del presente contratto e convengono quanto appresso riportato.
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – OGGETTO
Oggetto del presente contratto di comodato è l’uso gratuito, concesso dal Comodante al Comodatario, di locali dell’immobile denominato Azienda Xxxxxxxx XXXXXXX RACEMUS allo scopo di celebrare matrimoni con rito civile. Nella fattispecie il Comodante mette a disposizione del Comodatario, a titolo gratuito, l’intero edificio e pertinenze.
ART. 3 – DESTINAZIONE D’USO, DECORRENZA E DURATA
I locali oggetto del presente comodato dovranno essere utilizzati dal Comodatario esclusivamente per la celebrazione di matrimoni civili e per il tempo necessario allo svolgimento delle cerimonie comprese della possibilità degli sposi di entrare in macchina sino in prossimità dell’ingresso, della possibilità di scattare foto all’interno e nelle pertinenze, della possibilità di accesso e uscita per gli sposi ed addetti alla cerimonia prima e dopo la celebrazione. A tale scopo, in occasione di ogni prevista celebrazione, il Comune ha la facoltà di provvedere alla costituzione, nei locali in questione, di separato Ufficio di Stato Civile, di collocando le bandiere e/o i simboli rappresentativi dell’istituzione comunale. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l’Ufficio di Stato Civile separato, i locali interessati saranno da ritenersi ad ogni effetto a disposizione del Comune. Il presente comodato decorre dal momento della sottoscrizione e avrà la durata di 5 (CINQUE) anni. E’ facoltà delle parti recedere dagli accordi qui intervenuti mediante comunicazione scritta, inoltrata con preavviso di ameno 6 (sei) mesi.
ART. 4 – CONDIZIONI E TARIFFE
Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale n. 18 del 19/06/2014 ha stabilito le tariffe dovute dagli sposi al Comune per la celebrazione di matrimoni civili presso la sede esterna. L’onere dell’utilizzo è legato ai rimborsi definiti dall’art. 6 del presente. Dovrà, comunque, essere assicurata la celebrazione del matrimonio civile, l’accesso in macchina agli sposi fino all’ingresso della sala, la possibilità di scattare fotografie all’esterno dell’immobile, l’accesso e l’uscita degli sposi e degli addetti alla cerimonia almeno un’ora prima e un’ora dopo la cerimonia per i motivi di cui al precedente art. 3. Il calendario delle celebrazioni sarà gestito dal Comune in base alle richieste dei nubendi, alla disponibilità oraria e/o giornaliera concordata con la proprietà. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di accettare la richiesta, di volta in volta, in relazione alla disponibilità di mezzi e di personale.
ART. 5 – ALLESTIMENTO DEI LOCALI E ACCESSIBILITA’
Per ogni celebrazione di matrimonio, il Comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di un atto pubblico, n. 5 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi, una per ciascuno dei testimoni ed una per il celebrante. Potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti. Durante il matrimonio il locale di celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e, pertanto, non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande. In ottemperanza all’art. 106 del Codice Civile il matrimonio civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico; pertanto, nel corso delle celebrazioni di matrimoni civili, si dovrà garantire a chiunque, partecipante alla cerimonia, il libero accesso ai locali oggetto del presente comodato. Il Comodante dovrà, quindi, adottare le misure necessarie affinché eventuali cancelli o portoni non impediscano l’accesso o la permanenza nel luogo di celebrazione.
ART. 6 RESPONSABILITA’ E OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO
In relazione all’esiguità della durata della funzione per la quale è concesso l’uso gratuito, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, la pulizia, il deterioramento e le spese necessarie all’uso dei locali e delle aree verdi di pertinenza. Il Comune è espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a terzi o verificatisi nei locali e nelle aree verdi di pertinenza oggetto del presente comodato, anche a causa di terzi, durante lo svolgimento della celebrazione. Il comodatario si impegna, dal canto proprio, ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ai locali ed agli altri spazi della cerimonia oggetto del presente contratto ed al decoroso uso degli spazi, oltre a garantire il rispetto dei tempi pertinenti la cerimonia.
ART. 7 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE
Il Comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/strutture, sia dei locali che dei luoghi di accesso ai medesimi. Le spese ordinarie sostenute per mantenere il decoro dell’immobile, dei locali e delle aree verdi di pertinenza oggetto del presente comodato, nonché le eventuali spese straordinarie sono a carico del Comodante.
ART. 8 – RESTITUZIONE DI LOCALI
Al termine di ogni celebrazione il Comune trasferisce gli atti di matrimonio all’Ufficio di Stato Civile presso il Municipio per la loro registrazione e custodia e, senza alcuna formalità, riconsegna i locali che, rientrati nella piena disponibilità del Comodante, potranno essere destinati ad altro uso.
ART. 9 – CONTROVERSIE
Per la soluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere relativamente all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano a fare quanto possibile per cercare una composizione amichevole della stessa. Nel caso in cui non si dovesse addivenire a tale composizione amichevole della controversia insorta, per la cognizione della stessa sarà competente, in via esclusiva, un collegio arbitrale composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e un terzo nominato dal presidente della CCIAA di Piacenza.
ART. 10 - CLAUSOLE FINALI
A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto di comodato non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. Tutte le eventuali spese derivanti saranno a carico del soggetto che ne chiederà la registrazione. Per quanto non espressamente previsto e pattuito con il presente contratto, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con la sottoscrizione del presente contratto il Comodante consente il trattamento dei propri dati personali che verranno utilizzati dal Comune per l’esecuzione del presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMODANTE Per il COMUNE DI ZIANO PIACENTINO - COMODATARIO
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
Allegato alla delibera di G.C. N. 27 del 04/05/2017
OGGETTO: RINNOVO SEDE DISTACCATA UFFICIO DI STATO CIVILE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI. APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO.
PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
PARERE FAVOREVOLE
Xxxxx Xxxxxxxxxx, lì 02/05/2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo (Xxxxxxxx Xxxxx)
Delibera di G.C. n. 27 del 04.05.2017
Xxxxx, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx X.xx dott. Xxxxxxxx Xx Xxx
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
❑ Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
❑ Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2°comma – T.U.E.L. n. 267/2000 Xxxxx Xxxxxxxxxx, 04.05.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx dott. Xxxxxxxx Xx Xxx
Copia conforme all'originale composta da n° fogli , in carta libera per uso amministrativo.
Xxxxx Xxxxxxxxxx, lì
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
❑ Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
❑ Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx dott. Xxxxxxxx Xx Xxx