DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Cattedra di Diritto Privato II
IL CONTRATTO INTELLIGENTE: L’ALGORITMO INFORMATICO NELLE VICENDE NEGOZIALI
RELATORE CORRELATORE
Xxxxx.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxx.xx Prof. Xxxxxxx Xxxxxxx
CANDIDATA
Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. 153113
ANNO ACCADEMICO 2021-2022
Sommario
Introduzione 5
Capitolo I – Smart Contract: descrizione del fenomeno 8
1. Cenni storici 8
2. Smart contract e Blockchain 9
3. Definizione di smart contract secondo il “Decreto semplificazioni” 13
4. Caratteristiche tecniche 16
5. Benefici 19
6. Limiti 21
7. Profili internazionali del diritto degli smart contract 24
7.1 Stati Uniti 24
7.2 Xxxxxxxxx 00
0.0 Xxxxx Xxxxx 32
7.4 Malta 36
7.5 Bielorussia 37
7.6 Conclusioni comparatistiche 38
8. Evoluzione e utilizzo nella pratica degli affari 40
8.1 Professione Legale 40
8.2 Settore finanziario 43
8.3 Settore assicurativo 44
8.4 Industria della musica e dei media 46
8.5 Settore energetico 49
8.6 Internet of Things 50
8.7 Sharing Economy 51
9. Tra contratto e codice software 52
Capitolo II – L’identificazione giuridica degli Smart Contract come contratti 55
1. Il contratto in forma di Smart Contract 55
1.1 Tesi a supporto della rivendicazione di un’identità contrattuale 56
1.2 Linguaggio informatico e contenuto dello smart contract 57
1.3 Trattative, proposta, accettazione e revoca 58
1.4 Conclusione di uno smart contract 60
1.5 L’identità delle parti 61
1.6 Smart contract con obbligazione del solo proponente 62
1.7 Il preliminare di smart contract 63
1.8 Lo smart contract per persona da nominare o a favore di terzo 63
2. Vicende patologiche del contratto in forma di smart contract . 64
2.1 Nullità 64
2.2 Annullabilità 73
2.3 Rescissione 80
2.4 Risoluzione 82
3. Considerazioni sui possibili scenari evolutivi 93
Capitolo III – Smart Contract come strumento di esercizio dell’attività contrattuale 95
1. Limiti e contraddizioni della teoria della qualificazione giuridica degli smart contract come contratti 95
1.1 La perdita dei connotati tipici di uno smart contract 96
1.2 La scelta lessicale 97
1.3 Il linguaggio 98
1.4 Il ricorso alla tecnologia Blockchain e agli oracoli 99
1.5 La stabilità 108
1.6 La forma 110
1.7 Privacy 112
2. Lo smart contract come strumento di una o più fasi della vicenda contrattuale 114
2.1 Smart contract “strumentale” alla negoziazione di un contratto tradizionale 115
2.2 Smart contract “strumentale” alla conclusione di un contratto tradizionale 117
2.3 Smart contract “strumentale” all’esecuzione di un contratto tradizionale 118
3. Brevi conclusioni sul punto 128
4. Futuro e innovazione di tale tecnologia 129
Riflessioni conclusive 131
Bibliografia 133
Introduzione
L’evoluzione tecnologica apre degli scenari sempre più innovativi ed inesplorati e richiama il giurista al confronto con le complesse questioni giuridiche che ne derivano. Quest’ultimo ha anche l’onere di ricercare una soluzione di insieme per permettere uno sviluppo delle nuove tecnologie ed evitare la rottura degli schemi giuridici tradizionali.
L’obbiettivo di questo elaborato è, principalmente, quello di analizzare l’istituto dello smart contract alla luce delle implicazioni generate sul piano socio-economico e su tali basi proporre delle soluzioni volte all’identificazione giuridica di questo strumento nelle vicende privatistiche.
Lo smart contract è, infatti, un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto e rappresentando la più alta funzionalità della tecnologia Blockchain è in grado di disintermediare i rapporti contrattuali e di apportare un’automazione nella fase esecutiva.
Poste queste brevi premesse, l’esposizione partirà da un’analisi sulla nascita e lo sviluppo di questi strumenti fino ad arrivare all’intervento pioneristico del Legislatore che attraverso il “Decreto Semplificazioni” li ha definiti come «un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Seppur la pubblicazione delle linee guida a cui il Legislatore ha espresso rinvio non sia ancora avvenuta, l’approccio è stato innovativo e ha posto le basi per un pieno riconoscimento degli effetti legali e giudiziali di un contratto intelligente, permettendo al giurista di porsi i primi interrogativi.
Partendo da uno studio tecnico-giuridico sono state analizzate le potenzialità e i rischi derivanti dall’utilizzo di un contratto self- executing, permettendo una prima definizione delle funzionalità insite in questi strumenti tecnologici. La dialettica tra l’innovazione tecnologia e la reazione dell’ordinamento è stata posta anche ad un livello comparatistico al fine di delineare il quadro giuridico esistente nei vari Stati in merito a tale fenomeno. L’analisi, infine, non poteva prescindere da uno studio dell’utilizzo nella pratica degli affari, essendo lo smart contract una tecnologia in grado di adattarsi in molteplici settori e di apportare in ognuno di essi una forma di innovazione. Pertanto, attraverso il primo capitolo si è cercato di definire lo stato dell’arte in merito a questi contratti intelligenti e sulla base dell’utilizzo socio-economico maturato fino ad ora si è posto il primo grande quesito: gli smart contract sono dei contratti? L’analisi seguente si è concentrata sulla risoluzione di tale quesito e, dunque, sull’identificazione giuridica dei suddetti contratti intelligenti. Infatti, nel secondo capitolo vengono equiparati gli stessi ai contratti analizzando le relative conseguenze nella dinamica negoziale, con particolare enfasi per la fase patologica. Per tali ragioni, è stato condotto uno studio sui diversi istituti codicistici quali la nullità, l’annullamento, la rescissione, etc. al fine di sviluppare una vera e propria prova di resistenza tra le regole del codice informatico e le norme vincolanti e sovraordinate dell’ordinamento giuridico.
Il terzo ed ultimo capitolo è, invece, volto all’identificazione degli smart contract come strumentali ad una o più fasi della vicenda contrattuale conclusasi mediante contratto tradizionale. Attraverso questa tesi si è voluto dare concretezza ad un utilizzo ibrido degli smart contract che permette un loro inserimento nelle dinamiche negoziali, senza scardinare il sistema delle categorie concettuali.
La risposta ultima sull’identificazione degli smart contract dipenderà sempre dalle finalità che i contraenti vorranno perseguire attraverso l'esercizio della propria autonomia contrattuale. Il compito del giurista è quello di porsi delle domande ed indagare sull’equilibrio tra gli schemi giuridici tradizionali e le innovazioni apportate nella realtà socio economica, al fine di permettere l’utilizzo e lo sviluppo di nuovi strumenti, in questo caso, nella dinamica contrattuale.
Capitolo I – Smart Contract: descrizione del fenomeno
SOMMARIO: 1. Cenni storici. – 2. Smart Contract e Blockchain. –
3. Definizione di smart contract secondo il “Decreto semplificazioni”. – 4. Caratteristiche tecniche. – 5. Benefici. – 6. Limiti. – 7. Profili internazionali del diritto degli smart contract. – 8. Evoluzione nel settore e utilizzo nella pratica degli affari. – 9. Tra contratto e codice software
1. Cenni storici
L’origine degli Smart Contract risale agli anni ‘90 con Xxxx Xxxxx, un informatico e crittografo. Egli fu il primo a coniare l’espressione “Smart Contract”, ovvero contratto intelligente e appartenendo al movimento cc.dd. Cypherpunks, aveva come obiettivo la tutela della privacy attraverso l’utilizzo della crittografia. Dunque, la sua definizione di smart contract era «un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto». Inoltre «Gli obiettivi generali della progettazione dei contratti intelligenti sono quelli di soddisfare le condizioni contrattuali comuni (come i termini di pagamento, i pegni, la riservatezza, e anche l’esecuzione), ridurre al minimo le eccezioni sia maliziose che accidentali, e ridurre al minimo la necessità di intermediari fidati. Gli obiettivi economici correlati includono la riduzione di frodi, dei costi di arbitrato e di esecuzione, e altri costi di transazione».1 Dunque la sua idea era
1 X. XXXXX, Xxxxx contracts, 1994, testo originale: « A computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions (such as payment
quella di incorporare in un sistema software e hardware delle clausole contrattuali tali da rendere onerosa la violazione del contratto stesso. Il primo prototipo di Smart Contract è comunemente associato alla “vending machine”,2 in quanto essa soddisfa il sillogismo “se A allora B”, ad esempio se va a buon fine questo pagamento, il prodotto verrà erogato. Sono passati ventotto anni dall’ideazione del primo smart contract e nel corso del tempo c’è stato un forte sviluppo con l’implementazione della tecnologia Blockchain. Infatti, spesso gli smart contract vengono anche definiti come “self-executing contract” o “Blockchain contract”. È dunque xxxxxx chiedersi: quanto ha impattato questa nuova tecnologia sugli smart contract? e quanto queste tecnologie stanno influenzando il nostro presente?
2. Smart contract e Blockchain
La tecnologia Blockchain ha determinato un crescente interesse verso tali contratti intelligenti, tanto da avere delle piattaforme apposite che supportano e creano gli smart contract, come Ethereum. Per comprenderne le implicazioni, bisogna capire che cos’è la Blockchain. Essa fa parte delle distributed ledger technology (“DLT”), dunque è una sottofamiglia di tecnologie il cui registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni e la cui validazione è affidata a un meccanismo di consenso, distribuito
terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic goals include lowering fraud loss, arbitration and enforcement costs, and other transactions cost», paper disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xx/xX0x0 (visitato in data 10 Aprile 2022).
2 Cfr.: X. XXXXXX, How do Ethereum smart contract work?, in COINDESK, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxxx (visitato in data 2 Aprile 2022); X. XXXXXXX, X. XXXXXXX, Contracts ex machina, in «Duke Law Journal», n. 67, 2017, p. 348.
su tutti i nodi della rete nel caso della Blockchain permissionless/pubbliche oppure nel caso di Blockchain permissioned/private su tutti i nodi che sono autorizzati a partecipare al processo di validazione delle transazioni da includere nel registro.3 Dunque, è una catena di blocchi che registra le transazioni utilizzando diversi nodi4 per verificare e legittimare le stesse. La caratteristica principale della Blockchain, rispetto a tutte le altre DLT è che ogni blocco ha all’interno delle transazioni rappresentate sotto forma di hash.5 Ogni blocco contiene un hash del blocco precedente e alcuni metadati, così da creare un collegamento tra tutti i blocchi e determinare la così detta “catena di blocchi” meglio nota come Blockchain. L’hashing salvaguarda l’integrità dei dati, perché è impossibile modificare un hash senza modificare tutta la catena, inoltre vi è la necessità che la modifica sia approvata dalla maggioranza dei nodi. Questo sistema ledger decentralizzato riduce
3 Cfr.: J. T. XXXXXX – M.T. XXXXXX, Distributed stock ledgers and Delaware law, in «Business Lawyer», n. 73, 2018, p. 319, 325; J. A. XXX, Blockchain for business lawyers, Aba Section of Science & Technology Law, Chigago,2018, p. 2,6; X. XXXXXX, The law and legality of smart contracts, in «GEO. L. TECH. REV» n.1, 2017, p. 318; X. XXXXXXX, What is Blockchain? 10 experts attempt to explain blockchain in 150 words or less, in Comparitech, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xx- blockchain-experts-explains/ (visitato in data 2 Aprile 2022).
4 È bene precisare che un nodo è un dispositivo elettronico.
5 Per una definizione più dettagliata: «Tutte le operazioni nella Blockchain sono convalidate attraverso un’impronta digitale creata tramite una particolare funzione crittografica, la “funzione di hash”, che viene utilizzata per comprimere i dati relativi alle informazioni/ transazioni in un formato specifico a lunghezza fissa. Nella Blockchain, tale funzione è usata per creare un collegamento tra ciascun blocco, inserendo l’hash del blocco precedente nel blocco successivo della catena. Pertanto, se alcuni dati vengono modificati in un certo blocco, ogni blocco seguente cambierà, consentendo il rilevamento delle modifiche a qualsiasi parte dei dati in ogni blocco della catena». Cfr.: X. XXXXXXX et al., Research Perspectives and Challenges for Bitcoin and Cryptocurrencies, in « IEEE Symposium on Security and Privacy», Piscatay, 2015, p.4 disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/0000000 , (visitato in data
4 Aprile 2022); X. XXXXXXXX, La Blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del terzo millennio, in «Diritto dell’Informazione e dell’Informatica» II, 2018 p. 1001.
il rischio di hacking e di alterazione delle informazioni, perché la copia di un registro è distribuita su n nodi. Questi aspetti tecnici determinano le caratteristiche principali di questa tecnologia: l’immutabilità del registro, la trasparenza, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata sulle tecniche crittografiche. Sulla base di queste proprietà, gli smart contract sono passati da dei semplici programmi per computer che facilitavano le negoziazioni e verificavano il rispetto delle prestazioni su un server centralizzato, ad una vera e propria innovazione nell’ambito della contrattazione, riuscendo a garantire l’esecuzione dell’accordo tradotto nel codice sorgente. Infatti, le Blockchain che contengono transazioni con smart contract sono transazioni che la rete deve convalidare attraverso il protocollo di consenso della Blockchain stessa. Ogni nodo esegue l’operazione di verifica e una volta convalidata quella transazione essa si aggiunge alla catena di blocchi cosicché lo smart contract cambia stato. Basandoci sulle proprietà che questa tecnologia apporta, possiamo dire che la blockchain è qualificabile come una rivoluzione, perché avanza lentamente e avvolge gradualmente tutto lungo il suo cammino, con la forza della sua progressione e ha la capacità di rivoluzionare tutte le attività in ogni settore o industria, così come meglio vedremo nel paragrafo §1.8. Infatti, gli smart contract, anche se esistenti senza la Blockchain,6 solo grazie ad essa riescono ad ottenere le caratteristiche di immutabilità e di esecuzione automatica, assicurando l’affidabilità e la sicurezza nei rapporti transattivi conseguendo in tal modo la più avanzata funzionalità della Blockchain stessa. Prima di affrontare l’analisi legislativa nazionale, ciò che possiamo preliminarmente
6 In questo caso si basano su architetture di database tradizionali, chiamate procedure memorizzate – “stored procedures”.
sostenere è che « gli smart contract sono qualificabili come dei contratti digitali codificati, attraverso algoritmi informatici, in cui l’esecuzione e l’applicazione delle condizioni contrattuali si verificano automaticamente senza necessità di intervento umano».7 Dunque la Blockchain consente di creare contratti intelligenti, caratterizzati dall’autoesecuzione delle clausole contrattuali senza la necessità di un intervento esterno e in genere senza la possibilità di modificare o interrompere l’esecuzione. Talvolta, gli smart contract possono essere utilizzati anche per dare attuazione ad un precedente accordo contrattuale in senso giuridico, le cui clausole sono formalizzate in un codice informatico cd. sorgente.8 In questo modo, le parti possono trarne i relativi vantaggi per strutturare la loro relazione contrattuale in un modo più automatico ed efficiente, prescindendo dalle ambiguità e vaghezze che possono derivare dal linguaggio naturale.9 In altri casi, gli smart contract introducono ab origine delle nuove relazioni che sono definite ed eseguite automaticamente dal codice informatico, ma che non sempre hanno implicazioni legali. Per vero, attraverso una blockchain si possono implementare delle transazioni, usufruendo dei vantaggi correlati,
7Cit.: X. XXXXX Automazione Contrattuale e contratti intelligenti: gli smart contracts nel diritto comparato, X.Xxxxxxxxxxxx, 2019, p. 100; su questo vedi anche: X.XXXXX, Formalizing and securing relationships on public networks; e riguardo al modo in cui la rappresentazione degli obblighi contrattuali come dati informatici consenta nuove proprietà contrattuali, incluse le condizioni contrattuali “calcolabili” v.: X.XXXXXX, Computable Contracts, in « U.C. Xxxxx Law Review», vol. 46, 2012, p. 629 ss.; Gli smart contracts, quindi, consentono di unire il momento dell’accordo con quelllo dell’esecuzione del contratto; v. aa.vv. Smart contract and Contract law, in (a cura di) L.A. XX XXXXXX – X. XXXXXXXX – C. XXXXXXX (a cura di’), The Cambridge Handbook of smart contracts, blockchain technology and digital platforms, Cambridge university press, Cambridge, 2019, p. 12 ss.; X XXXXXXXX, Ethereum: Blockchain, Digital Assets, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organizations, Wildfire, Bristol, 2016, p. 3.
8 Per una definizione più dettagliata v. Encliclopedia Treccani: «versione di un algoritmo scritta in un linguaggio di programmazione ad alto contenuto, le cui istruzioni sono poi eseguite dalla macchina mediante appositi programmi».
9 X. XXXXX, Automazione Contrattuale, cit. p. 112.
ma senza la necessità che da ciò ne derivi un accordo contrattuale tradizionale. È bene sin d’ora precisare che l’analisi di questo elaborato si baserà sugli smart contract che producono implicazioni legali cosiddetti “smart legal contract”.
3. Definizione di smart contract secondo il “Decreto semplificazioni”
Ad oggi, come è agevole dedurre, queste due tecnologie, blockchain e smart contract, sono intimamente correlate. Ne è prova evidente la congiunta definizione del legislatore italiano all’art 8 ter nel Decreto Semplificazioni10 che al primo comma testualmente recita: «Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabile e non modificabile»11 e nel successivo comma viene data anche una definizione di uno smart contract come: «un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale
10 Art 8.ter.1 d.l. 14 dicembre 0000 x 000 convertito in Legge 11 Febbraio 2019, n.12, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione». G.U. 12 Febbraio 2019, n. 36, art. 8-ter, rubricato «Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract».
11 Ibid.
con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»12. L’Italia ha avuto un approccio innovativo e generale, introducendo una disciplina relativa alle tecnologie basate su DLT e Smart Contract. La definizione data dei contratti intelligenti si riferisce sia all’esecuzione sia al vincolo automatico, senza precisare se il riferimento operato è agli smart contract in senso informatico oppure in senso giuridico.13 Ulteriore questione irrisolta è se gli effetti siano predefiniti da una parte soltanto secondo lo schema del contratto unilaterale, oppure vengono definiti al sorgere del vincolo contrattuale.14 Dunque, si dispone la soddisfazione del requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale.15 Tuttavia, ad oggi, tali requisiti non sono stati ancora emanati. Ciononostante, la memorizzazione di
12 Ibid.
13 In questo senso, v.: X. XXXXXXX, Smart Contract: meccanizzazione del contratto nel paradigma della blockchain, 2019, p. 28, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/00000000 (visitato in data 9 Aprile 2022);
X. XXXXXXXXX, Commento in materia di Blockchain e Smart Contract alla luce del nuovo Decreto Semplificazioni, in «DIMT», 2019; X. XXXXXXX, l’Italia prova a normare gli smart contract, ecco come: pro e contro, 2019, disponibile al seguente indirizzo : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-x- normare-gli-smart-contract-ecco-come-pro-e-contro/ (visitato in data 9 Aprile 2022).
14 X. XXXXX, Automazione Contrattuale, cit. p. 113 e ss.
15 Tale previsione è correlata all’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che stabilisce i presupposti per cui un documento informatico è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta. Trattandosi di un programma per elaboratore, in assenza di una espressa previsione, potrebbero sorgere dubbi circa la conformità di un “contratto intelligente” al requisito della immodificabilità di cui all’art 3, comma 2, DPCM 13 novembre 2014, ed a quanto previsto dall’art 4, comma 3, DPCM 22 Febbraio 2013, non può considerarsi immodificabile un documento informatico che contiene macroistruzioni o codici eseguibili, come avviene appunto in uno smart contract. Al riguardo, v.: X. XXXXXXXX, La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto del terzo millennio, in «Diritto dell’informazione e dell’informatica», 6, 2018, p. 1017 ss.; X. XXXXXXX, L’Italia prova a normare gli smart contract, cit.
un documento informatico attraverso l’utilizzo delle tecnologie DLT produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del regolamento UE n. 910/2014, cd. e-IDAS.16 Si ipotizza, dunque, un pieno riconoscimento degli effetti legali e giudiziali di un contratto intelligente tra le parti interessate secondo una validazione temporale elettronica qualificata,17 la quale, ai sensi del regolamento stesso, se rilasciata in uno Stato Membro, è riconosciuta come tale in tutti gli Stati Membri.18 A ogni buon conto, è bene ribadire che è necessaria la pubblicazione degli standard tecnici da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale. Concludendo, l’intervento del legislatore è stato pioneristico ma allo stesso tempo ha lasciato molti interrogativi e molti dubbi.19 Mentre, in ambito europeo le relative istituzioni hanno iniziato ad interessarsi a queste nuove tecnologie con il fine di definire una normativa uniforme che possa garantire un approccio omogeneo all’interno del mercato unico. Ci sono state varie iniziative, tra cui la creazione dell’Osservatorio e Forum dell’UE sulla Blockchain, che ha lo scopo di analizzare lo stato dell’arte e i relativi sviluppi sulla materia nel panorama europeo e rafforzare l’impegno e l’interesse dei singoli soggetti coinvolti nel settore. Si aggiunge anche l’European Blockchain Partnership che insieme al sopramenzionato Osservatorio e alla maggior parte dei Paesi Europei ha lo scopo di consolidare un approccio uniforme dei vari attori nel settore DLT e smart contract e permettere uno sviluppo e una diffusione unanime.20
16 X. XXXXX, Automazione Contrattuale, cit. p. 135 ss.
17 La quale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Regolamento e-IDAS gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.
18 Regolamento e-IDAS, art. 41, comma 3.
19 X. XXXXX, Blockchain e autonomia privata, fondamenti giuridici, Luiss University Press, Roma, 2021, p. 7 e ss.
20 X.XXXXXXXX, La Blockchain e gli smart contracts, cit. p. 1015 s.; v.: X. XXXXXX– P. MELATI– X. XXXXXXX, Blockchain e smart contract: questioni
Al momento, vi è stata una risoluzione del Parlamento Europeo dell’ottobre 201821 nella quale l’organo legislativo ha invitato la Commissione ad avanzare l’elaborazione di norme tecniche di collaborazione con le relative organizzazioni internazionali22 partendo dal quadro giuridico esistente nei vari Stati Membri per poter definire uno studio delle potenzialità, dei rischi e delle implicazioni giuridiche che possono nascere dall’utilizzo di queste nuove tecnologie. Dunque, in linea con gli interessi nazionali ed europei, l’obiettivo del presente scritto è quello di delineare gli aspetti giuridici degli smart contract e la loro possibile qualificazione. Di conseguenza, per poter definire le implicazioni legali, è necessario partire dalle caratteristiche tecniche.
4. Caratteristiche tecniche
Basilare è comprendere la logica di funzionamento. Lo smart contract è un programma informatico, un algoritmo che si autoesegue al verificarsi delle condizioni predeterminate. Potremmo parlare di un “sillogismo giuridico eseguito automaticamente dal software, sintetizzabile nello schema if-then”.23 Quindi, dati degli
giuridiche apertem in «I Contratti», 6, 2018, p. 683; X. XXXXXXXXXX, Smart contracts e profili di diritto civile, in «Comparazione e diritto civile», 2019 p. 3. 21 Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 ottobre 2018, Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione, (2017/2772(RSP)).
22 Tra cui L’International Organization for Standardization (ISO), International Telecommunication Union (ITU), European Committee for Standardization (CEN), ed European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).
23 X. XXXXXXXX – X. XXXXXXX, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0, Pacini Giuridica, 2019, p. 34.
input, 24 il computer deterministico genera degli output25 sulla base delle funzioni predeterminate. 26 Più nel dettaglio, il processo di elaborazione di uno smart contract è basato su una stringa di codice che viene inserita in una rete che registra le proprie transazioni su Blockchain. L’obiettivo è la certificazione crittografica, tramite protocollo di consenso, degli input e degli output e del calcolo stesso, così da garantire che non ci siano manomissioni o alterazioni.27 Inoltre l’aspetto economico e l’aspetto tecnologico sono indissolubilmente legati, in quanto un errore nell’implementazione della stringa di codice causerebbe un danno economico con la criptovaluta28 coinvolta. Tecnicamente, potremmo definire uno smart contract come un “denaro programmabile” perché funziona come una transazione articolata a cui possono essere apposte una serie di condizioni. Per la validazione di una transazione, i miners29
24 Una precisazione è d’obbligo, l’input può provenire dall’interno o dall’esterno. Mentre nel primo caso uno smart contract è correlato ad un altro smart contract, nel secondo si parla di oracolo, che produce informazioni dall’esterno. V.: X. XXXXXXX, Xxxxxxxxx-as-a-service: a brief report on the emergence of permissioned, distributed ledger systems in «Great Wall of Numbers», n.15, 6 Aprile 2015) disponibile al seguente indirizzo: <xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx- content/uploads/2015/04/Permissioned-distributed-ledgers.pdf > ( visitato in data 5 Marzo 2022).
25 X. XXXXXX– X. XXX XXXXXXXXX – XXXXXXX et al., Blockchain and distributed ledger technology : definitions’ in «UNOPS», n. 21, 2018, disponibile al seguente indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx/xx-00-xxxxx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx/ (visitato in data 5 Marzo 2022).
26 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Technology of Smart Contracts in L.A. XX XXXXXX – X. XXXXXXXX – C. XXXXXXX’ The Cambridge handbook of smart contract, blockchain technology and digital platforms, Cambridge University Press, 2020, p. 43.
27 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX – X. XXXXXXX, Blockchain e smart
contract: funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche, Xxxxxxx, 2019, p. 237 ss.
28 Per una definizione più dettagliata della criptovaluta v. il glossario della Banca d’Italia: «Con criptovaluta si intende una valuta virtuale che costituisce una rappresentazione digitale di valore ed è utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento», disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx (visitato in data 5 Marzo 2022).
29 Il xxxxx è colui che si occupa di validare le nuove transazioni attraverso l’attività di mining, ciò comporta l’aggiunta di nuovi blocchi alla blockchain. Per il
si occupano di metterla in esecuzione. Per comprendere più da vicino gli aspetti tecnici degli smart contract su blockchain, basta focalizzarsi su una delle piattaforme utilizzate per crearli. Ve ne sono molteplici quali ad esempio EOS, Cardano, Link o Tron ma la più utilizzata è “Ethereum”. Essa ha come linguaggio di programmazione Solidity e per caricare uno smart contract è necessario avere un wallet.30 Ogni transazione ha un costo espresso in “gas”31 ed è necessario indicare il limite di gas disposti a pagare e il prezzo a cui si è disposti ad acquistare. Una volta stabilito ciò, i miners devono eseguire le istruzioni per costituire il blocco successivo e così ottenere la ricompensa. Quando la transazione è un contratto, il contratto verrà eseguito e lo stato dello smart contract muterà32 e verrà registrato su tutti i nodi della rete. Di conseguenza, quando un contratto è in esecuzione, non può essere interrotto o sospeso a meno che non siano previste all’interno dello stesso smart contract tali interruzioni. Tuttavia, avere uno smart contract autonomo, quindi senza possibilità di intervento esterno, determina alcune delle caratteristiche essenziali quali l’immodificabilità. La scelta di prevedere l’intervento di un’entità di fiducia che possa modificare lo stato dello smart contract è a discapito della trasparenza dell’algoritmo stesso. Tuttavia, ogni smart contract ha la necessità di aggiornare il software periodicamente o per
compimento di questa attività, i miners ottengono una ricompensa con delle commissioni.
30 I wallet sono applicazioni software che contengono la coppia di chiavi necessarie per utilizzare quella blockchain. La chiave privata permette l’accesso all’account e deve essere segreta, mentre la chiave pubblica è parificabile ad un indirizzo IBAN; dunque, corrisponde ad un account e permette la connessione tra client Ethereum.
31 I gas sono acquistabili in “ethers” ovvero la criptovaluta di Ethereum.
32 Uno stato è un valore di una variabile. In informatica, un valore è un oggetto definito che può essere memorizzato in una variabile. Per esempio, il colore di una macchina può variare. Quindi il colore della macchina è una variabile, e i singoli colori sono i valori.
malfunzionamenti. Immaginare uno smart contract del tutto autonomo su un contratto di lungo periodo è difficile. Dunque, distinti dagli smart contract autonomi ci sono quelli off- chain dove è previsto l’intervento esterno di un ente fiduciario che possa modificare la versione corrente e aggiornarla. In questi ultimi infatti è prevista una maggiore necessità di code review esterno. Condizioni correlate all’automazione sono dunque l’autoeseguibilità e l’inflessibilità ovvero l’impossibilità di modificare i termini di un contratto intelligente, anche se nel caso di forza maggiore, quindi una volta iniziata l’esecuzione, quest’ultima non può essere fermata. Ulteriore condizione tecnica è lo pseudo-anonimato. Infatti, in questo ambito tutto è scritto in linguaggio codice e sulla blockchain si può usare un nickname o un numero per essere rintracciabili, ma non c’è bisogno di inserire informazioni sensibili. Una delle caratteristiche del sistema stesso è la decentralizzazione, ovvero l’assenza di un’autorità centralizzata come un istituto bancario che si occupi del processo di verifica. Il sistema è autonomo e da sicurezza sia alle transazioni più semplici che a quelle più complesse. Tuttavia, queste proprietà hanno degli aspetti negativi quali ad esempio l’incontrollabilità, l’ingovernabilità e spesso l’incomprensione. Tutti questi aspetti, sia relativi ai benefici che ai limiti, verranno analizzati nei prossimi paragrafi, con particolare riferimento alle blockchain pubbliche mentre per quelle private, verrà di volta in volta indicato.
5. Benefici
I benefici di uno smart contract, come i suoi limiti, sono intrinsecamente legati alle caratteristiche della Blockchain stessa. Uno dei vantaggi essenziali derivanti dall’utilizzo di questi algoritmi
è la trasparenza e dunque la verificabilità delle operazioni effettuate. Infatti, la filosofia dei sistemi Blockchain è “do not trust, verify”. Quindi uno smart contract è verificabile da tutti, ad esempio Ethereum è una piattaforma accessibile da chiunque, in cui si possono vedere le operazioni che si stanno verificando in quel momento e controllare che l’attività dei miners corrisponda a quanto dichiarato nel codice sorgente. La verificabilità è legata anche allo pseudo-anonimato, dunque ogni utente viene rappresentato da un codice binario senza che i suoi dati anagrafici vengono richiesti o mostrati. Un altro aspetto da analizzare è l’automazione, che è intrinsecamente legata all’immodificabilità, cioè l’impossibilità di modifica o di interruzione di uno smart contract in esecuzione, il beneficio ovviamente è la resistenza alla censura. Tuttavia, è indubbio che questo comporta alcuni limiti, che verranno analizzati di seguito. Inoltre, questo aspetto potrebbe venire meno quando si è in una blockchain con poche entità c.d. privata, le quali potrebbero mettersi d’accordo e raggiungere la percentuale di consenso per fermare il programma. Una blockchain privata non è immutabile o resistente alla censura e potrebbe perfino prevedere dei meccanismi di blocco dell’esecuzione sotto la responsabilità di determinati nodi predefiniti,33 questo aspetto potrebbe essere utile nel caso di provvedimenti inibitori emessi dall’autorità giudiziaria. Ritornando ai benefici sopraelencati, queste proprietà comportano una semplificazione delle operazioni commerciali, maggiore velocità ed efficienza in una transazione e dei contratti di esecuzione a basso costo. Ciò è possibile perché rispetto ai contratti cartacei vi è una
33 Sul punto, v.: X. XXXXXXXX, La Blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto del terzo millennio, cit., p. 1028; X. XXXXXXX, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in «La nuova giurisprudenza civile commentata» v. 33, n. 1, 2017 p. 119.
semplificazione dei passaggi procedurali, da cui ne deriva un risparmio dei costi e anche una maggiore rapidità di esecuzione.34 Un ulteriore aspetto che dà i suoi benefici, tanto quanto i relativi limiti, è il linguaggio macchina. Scegliere di redigere uno smart contract comporta l’utilizzo di un codice informatico che è svincolato dalle ambiguità e vaghezze del linguaggio tradizionale; dunque, fornendo una soluzione vincolante alle possibili incertezze interpretative future. Tale redazione comporta la necessità che le parti rispettino l’accordo originale,35 senza la possibilità di una futura mancata controprestazione e senza la necessità di doversi fidare della controparte. La qualifica di “trustless system” è data proprio perché nel caso di una mancata esecuzione della prestazione, lo smart contract non si ferma ma bloccherà la controprestazione, fino a quando il contratto intelligente non si sarà perfezionato con entrambe le prestazioni. L’ultimo vantaggio elencabile è la funzione del “timestamp”, ovvero la certezza temporale e di inalterabilità che viene data dalla tecnologia blockchain.36
6. Limiti
I limiti derivanti dall’utilizzo degli smart contract sono l’altra faccia della medaglia. Con questa tecnologia, ogni beneficio comporta con sé degli svantaggi. Infatti, gli smart contract creati su una blockchain pubblica sono incontrollabili e non modificabili una volta creati, ovviamente è possibile prevedere un intervento esterno, ma ciò oltre
34 X. XXXXXXXXX– X. XXXXXX, Decentralized Blockchain Technology, and the rise of lex cryptographia, in Social Science Research Network, n. 34, 2015, cit.,
p. 25. Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxx/00.0000/xxxx.0000000 (visitato in data 10 Aprile 2022).
35 J. M. XXXXXXXX, Smart Contract, and the cost of Inflexibility, in « U. Pa. L. Rev.» n. 166, 2017, p. 263, 279.
36 X. XXXXXXXX– X. XXXXXXX, Blockchain, criptovalute, smart contract, cit. p.41.
che comportare un ingente costo economico, determinerebbe la perdita dei benefici insiti nell’utilizzo di uno smart contract oltre all’inutilità di questo strumento. Alternativamente, è possibile prevedere sia una funzione di autodistruzione dello smart contract37 oppure l’inserimento di una clausola di intervento di una parte o di un terzo in caso di attività fraudolenta o illegale.38 È importante evidenziare che tali limiti non sussistono in una blockchain permissioned che ancorché modificabile, non ha i benefici di una blockchain pubblica così come innanzi descritti. Un ulteriore importante ostacolo, a parere di chi scrive, è la difficoltà di comprensione di un codice per coloro che non sono coder. Vi è, infatti, la necessità che lo smart contract sia la traduzione fedele della volontà delle parti diversamente, si verificherebbe una situazione in cui le parti concludono un contratto ma sono state indotte in errore non avendo una piena comprensione dello stesso. Ed infatti spesso ci si affida ai coders e al loro linguaggio,39 ma questi ultimi non hanno le conoscenze giuridiche per poter tradurre in maniera meticolosa ogni clausola contrattuale e, quindi, si auspica una sempre maggiore collaborazione tra gli esperti delle due aree e la creazione di figure multidisciplinari. Per ora questo limite potrebbe essere superato con una stesura meticolosa di un contratto tradizionale affiancato dalle stringhe di codice dello smart contract. Durante la stesura un ulteriore limite invalicabile è la rigidità del codice, che non permette di tradurre parole che possono lasciare
37 M. N. TEMTE, Blockchain Challenges Traditional Contract Law: Just How Smart are Smart Contracts, in «Wyoming Law Review» Vol 19: n. 1, Article 7, 2017, p. 99 disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xxxx.xxx/xxx00/xxx0/0 (visitato in data 10 Aprile 2022)
38 X. XXXXXXX, Beyond Bitcoin: an early overview on Smart Contract, 25 in
«INT’L J. L. & INFO. TECH.» n. 25, 2017, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx-xxx-xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/00/0/000/0000000 (visitato in data 10 Aprile).
spazio alla discrezionalità umana, all’ambiguità o alla vaghezza perché un computer non riuscirebbe a leggerle. Inoltre, quando gli smart contract vengono registrati su una piattaforma Blockchain, si paga un costo che è relativo alla lunghezza della stringa di codice. Ciò determina un maggiore costo nell’avere stringhe di codice troppo lunghe o esplicite, comportando una limitazione dei possibili contenuti vista la difficoltà di tradurre clausole dettagliate e complesse, come di solito sono presenti in un contratto tradizionale.40 Inoltre, l’anonimato da molti è considerato un ostacolo alla qualificazione legale degli smart contract come contratti. La Blockchain consente di concludere transazioni anonime, o più specificatamente pseudo-anonime41, tuttavia rimane la possibilità di identificare la controparte tramite un indirizzo IP, un numero di conto corrente, etc.42 Ultimo limite, ma non per importanza è la necessità di utilizzo degli “oracoli”.43 Questo
40 X. XXXXXXXXXXX, I contratti incompleti nel diritto e nell’economia, Cedam, Padova, 2000, p. 68 ss.; G.O.B. XXXXXXX, Smart Contracts and the Role of Law, in «Jusletter it», n. 23, 2017, p. 7.
41 Lo pseudo-anonimato è la possibilità per un utente di avvalersi di un nickname e non del suo vero nome. Le piatteforme Blockchain non richiedono alcun dato sensibili per l’utilizzo.
42 Per una definizione più dettagliata v.: article 29 data protection working party, su “opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques”, WP 216, p. 20 ss, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx- 29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf (visitato in data 10 Aprile 2022).
43 Gli oracoli sono dei servizi che possono essere forniti dall’uomo tanto quanto da un sistema harware o software e che hanno come obiettivo quello di connettere il mondo blockchain con il mondo esterno. Gli oracoli software traggono le loro informazioni da fonti web come un sito web, mentre gli oracoli hardware raccolgono dati dal mondo fisico attraverso dei sensori (ad esempio provenienti dal Internet of Things infra § 1.8.5). Infine, l’uomo può alimentare direttamente l’oracolo con le informazioni richieste, firmando crittograficamente. Ulteriore distinzione è tra oracoli in entrata e in uscita, i primi inviano informazioni dal mondo esterno allo smart contract, mentre i secondi inviano l’output dei contratti intelligenti a fonti esterne (come aprire la serratura di una porta). V.: X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXX – X. XXXXXXXXX technology of smart contracts, in X. XX XXXXXX – X.XXXXXXXX – C. XXXXXXX’, The Cambridge
Handbook of smart contracts, blockchain, technology and digital platforms, Cambridge University Press, 2020,; V.MOU “blockchain oracles explained” in
collegamento potrebbe determinare la perdita della qualifica di trustless system, dovendo riporre fiducia nell’oracolo stesso44 ma soprattutto essi aprono le porte alla possibilità che lo smart contract fallisca. A conclusione di questo paragrafo, i contratti intelligenti sono progettati per rimanere incontrollabili45 e immutabili e anche se ciò può essere interpretato come lato negativo, l’incapacità delle parti di modificare il contratto intelligente46 rimane un vantaggio e una delle caratteristiche di distinzione.
7. Profili internazionali del diritto degli smart contract
Dopo aver analizzato nel paragrafo §1.3 l’intervento del legislatore italiano sulle nuove tecnologie e l’iniziale interesse del legislatore europeo, il presente paragrafo è dedicato agli interventi posti in essere negli ordinamenti esteri. Un riconoscimento giuridico consente una protezione legale nell’utilizzo degli smart contract, a tal fine esaminare gli interventi dei legislatori esteri ci permette di analizzare in un’ottica comparatistica cosa può essere fatto e in che direzione poter auspicare un prossimo intervento del legislatore italiano. Dunque, di seguito saranno delineati i singoli approcci normativi dei vari Stati esteri.
7.1 Stati Uniti
Negli Stati Uniti si consente l’utilizzo degli smart contract in quanto ai sensi dello Statute of Frauds e dell’UCC, «Le parti potranno fare affidamento su un “contratto intelligente” per creare accordi
«Binance academy», disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx (visitato in data 10 Aprile 2022)
44 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX – X. XXXXXXX, op. cit., p.255 e ss.
45 X. XXXXXXX, Beyond bitcoin, cit.
46 S. A. XXXXXXXX, Smart Contracts, Blockchain, and the next frontier of transactional law, in «WASH. J. L. TECH. & ARTS» n. 13, 2018, p.313, 317.
giuridicamente vincolanti, se lo smart contract delinea i termini materiali dell’accordo e le parti lo firmano digitalmente attraverso un atto volontario, o ancor più se le parti includono il riferimento a un contratto “ibrido” che contiene prosa legale standard collegata ai relativi algoritmi dello smart contract. Anche ove un accordo legale basato su un “contratto intelligente” fosse ritenuto non conforme allo Statute of Frauds o ai requisiti dell’UCC, le parti che tentino di contestare l’applicabilità di tale contratto dovrebbero affrontare un percorso legale complesso in virtù delle ampie previsioni dell’UETA e dell’E-Sign.».47 Inoltre, a livello federale sono stati emanati l’appena menzionato L’Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (“ESIGN”)48 che è una disposizione normativa di natura sovraordinata e inderogabile a cui si affianca l’Uniform Electronic Transactions Act (“UETA”)49 li dove adottato dal singolo Stato. Il primo intervento ha lo scopo di delineare un’equiparazione
47 Cit. a. vv. “Smart Contracts” & Legal Enforceability” in XXXXXXX BLOCKCHAIN PROJECT, research report #2, (2018), pp. 22-26, testo originale:
«U.S. law largely accommodates the use of blockchain-based smart contracts to create binding and enforceable legal agreements, with limited exception. Under the statute of frauds and the U.C.C., parties should be able to rely on a smart contract to create enforceable legal agreements, if the smart contract outlines the material terms of the parties’ arrangement and if the parties digitally sign the agreement through some volitional act. Enforceability concerns are decreased if parties incorporate, by reference, a smart contract, and rely on a “hybrid” contract that contains standard legal prose and references to relevant smart contract programs. Even if a legal agreement relying on a smart contract somehow is deemed not to satisfy the statute of frauds or the writing requirements of the U.C.C., parties attempting to challenge the enforceability of any such contract will face an uphill battle thanks to the broad provisions of the UETA and E-Sign Act. These statutes likely will apply to contractual arrangement involving smart contracts, because a blockchain should qualify as an “electronic record” and because a smart contract should qualify as an “electronic agent” ». disponibile al seguente indirizzo:
xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xxx/xxx/xxxxxxxxxxx.xxx?xxxxxxxx0000&xxxxxxxxxxxxxxxxx n-project-reports (visitato in data 2 Aprile 2022)
48Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/xxxx.xxxxx?xxxxx/xxxxxx@xxxxx00/xxxxxxx00&xxxxxxxx prelim visitato in data 6 Marzo 2022
49 Disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxxx.xxxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxx/00- 732/Transactions/ueta.pdf visitato in data 6 Marzo 2022
tra i contratti conclusi in forma elettronica e quelli conclusi tradizionalmente, su formato cartaceo. Il secondo intervento invece ha lo scopo di attribuire rilevanza e protezione giuridica agli smart contract.50 Analizzando più nel dettaglio L’ESIGN possiamo vedere che al titolo “eletronic records and signatures in commerce” alla sezione “general rule of validity” si impone la stessa validità o applicabilità di una firma, un contratto o un altro documento in formato tradizionale a quella in formato elettronico. Al capoverso, si specifica che un contratto concluso con una firma elettronica o una registrazione elettronica ha gli stessi effetti giuridici, la stessa validità e esecutività di un contratto cosi detto tradizionale.51 Nella sezione delle definizioni, si qualifica un “electronic record” come
«Un contratto o altra registrazione creata, generata, inviata, comunicata, ricevuta o memorizzata con mezzi elettronici».52 Mentre “electronic signature” viene definito come «un suono, un simbolo o un processo elettronico, allegato a o associato logicamente ad un contratto o ad un altro documento e eseguito o adottato da una persona con l’intento di firmare la registrazione».53 In aggiunta, li dove ratificato, l’UETA contribuisce a riconoscere legalmente i
50 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX – X. XXXXXXX, “Blockchain e smart
contract: funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche”,
cit., x.000 x xx.
00Xxxxx originale: Sec. 101. General Rule of Validity «(a) In general. - Notwithstanding any statute, regulation, or other rule of law (other than this title and title II), with respect to any transaction in or affecting interstate or foreign commerce-- (1) a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and (2) a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation».
52 Testo originale: ESIGN, 7006 Definitions n 4 «The term "electronic record" means a contract or other record created, generated, sent, communicated, received, or stored by electronic means».
53 Testo originale: ESIGN, 7006 Definitions n 5 «The term "electronic signature" means an electronic sound, symbol, or process, attached to, or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record».
documenti elettronici, le firme elettroniche e i contratti elettronici. Infatti, nella sezione 7, afferma l’efficacia legale o l’applicabilità di una registrazione, di una firma elettronica o di un contratto formato mediante registrazione elettronica.54 Le fonti di questa sezione sono da rivedersi negli articoli 5,6, e 7 dell’UNCITRAL. Oltre a ciò, negli ultimi anni vari Stati hanno emanato i loro Bill con l’obiettivo di chiarire la qualificazione degli smart contract e di conseguenza per attirare attività imprenditoriali. Ad esempio, vari Stati hanno affermato che i documenti inseriti su una piattaforma Blockchain sono documenti elettronici ai sensi dell’UETA55 e dalle definizioni contenute sia nell’UETA che nell’E-Sign Act si consente l’utilizzo di Smart Contract per concludere accordi giuridici vincolanti. Di seguito, analizzerò i singoli Stati americani che hanno promosso un intervento legislativo in merito a queste tecnologie. Lo Stato del Nevada56 e dell’Ohio57 hanno adottato un approccio piuttosto limitato, definendo la Blockchain e qualificandola come documento elettronico e dunque che le firme elettroniche e gli smart contract registrati su essa sono giuridicamente validi e vincolanti.58 Tuttavia gli Stati che non hanno adottato l’UETA come New York, Washington e Illinois dovrebbero modificare le loro legislazioni per
54 Testo originale: UETA Sec. 7 Legal recognition of electronic records, electronic signatures, and electronic contracts « (a) A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely because it is in electronic form. (b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic record was used in its formation. (c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies the law. (d) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law».
55 Cfr.: 2017 Ariz. HB 0000 00-0000; 2018 Cal. AB 2658; Nev. Rev. Stat. Ann.§
719.090; 2018, Ohio, SB 220 1306.01; 2018 Tenn. SB 1662 47-10-202. Riguardo
a Blockchain e UETA, v.: A.J. XXXXX, “Blockchain and the uniform Electronic Transactions Act”, in «The Business Lawyer» vol. 74, 2018/2019, x. 000 xx.
00 Xxxxxx Xxxx No. 398 Nevada – Senator Xxxxxxxxxx March 2017.
57 Xxxxxx Xxxx No. 300 Ohio – Senator Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx
58 X. XXXXX, Automazione Contrattuale, cit. p. 130 e ss.
poter riconoscere un contratto intelligente.59 Infatti, lo Stato dell’Illinois ha emanato il Blockchain Technology Act che ha riconosciuto la validità dei contratti intelligenti e delle registrazioni e firme poste attraverso Blockchain. Dunque, impedisce che ai contratti intelligenti sia negato l’effetto legale o che siano esclusi come prova in un procedimento legale. Ciononostante, l’apporto innovativo dato da questo Stato è quello di aver posto delle limitazioni all’uso della blockchain. Ad esempio, ad uno smart contract può essere negato l’effetto legale se la blockchain sottostante non permette di conservare e riprodurre accuratamente il registro delle transazioni per tutte le parti che hanno diritto ad una copia del contratto o del registro della transazione.60 Ulteriori limiti vi sono in presenza di leggi che richiedono che il record sia visualizzato o comunicato in un certo modo o quando l’uso della blockchain potrebbe inibire la capacità di una persona di memorizzare o recuperare le informazioni contenute sulla catena di blocchi.61 Lo stato dell’Arizona è stato uno dei primi a riconoscere giuridicamente gli smart contract come veri e propri contratti nelle materie previste dall’House Bill 241762 del 29 marzo 2017. L’intervento ha stabilito che «un contratto intelligente può esistere
59 Ibid.
60 Testo originale: 2019 ILL. ALS 514 ill. Laws 514, 2019 ILL. P.A. 514, 2019 ILL HB 3575 section 15. A «if parties have agreed to conduct a transaction buy se of a blockchain and a law requires that a contract or other record relating to the transaction be in writing, the legal effect, validity, or enforceability of the contract or other record may be denied if the blockchain containing an electronic record of the transactions is not in a form that is capable of being retained and accurately reproduced for later reference by all parties or other persons who are entitled to retain the contract or other record».
61Testo originale: 2019 ILL. ALS 514 ill. Laws 514, 2019 ILL. P.A. 514, 2019 ILL HB 3575 section 15. c «if a person inhibits the ability of another person to store or retrieve information contained in a blockchain, such information is not enforceable by the person who inhibited the storage or retrieval».
62 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (visitato in data 6 Marzo 2022).
nel mercato e che tale contratto relativo ad una transazione non può essere privato di effetti giuridici, validità o applicabilità solo perché quel contratto contiene una clausola di contratto intelligente».63 Questa definizione dunque ricomprende anche i software basati su paradigma di programmazione “a eventi”, i quali memorizzano il relativo stato di funzionamento e operano su registri distribuiti, decentralizzati, condivisi e replicati, in grado di conservare e operare trasferimenti di assets su quei determinati registri.64 Tale innovativo intervento ha influenzato e dato esempio ad altri stati quali quello del North Dakota o dell’Ohio il quale nel 2018 ha emendato lo Uniform Electronic Transactions Act statale per poter affermare che
«un record o un contratto che è assicurato attraverso la tecnologia blockchain è considerato in forma elettronica ed è un record elettronico»65 tuttavia la proposta di riconoscere gli smart contract è stata successivamente modificata dal disegno di legge e dunque al momento non hanno raggiunto lo stesso status legale dato dall’Arizona. Nel contempo lo Stato della Florida ha proposto una disciplina simile ma non è ancora entrata in vigore.66 L’identificazione come contratti soltanto per alcune tipologie come il leasing e la compravendita è un punto di inizio che ci permette di fare un’analisi sugli smart contract quale fenomeno estremamente eterogeneo ma anche sullo sforzo normativo svolto dallo Stato
63 Testo originale: Article 5. Blockchain Technology Section C «Smart contracts may exist in commerce. a contract relating to a transaction may not be denied legal effect. validity or enforceability solely because that contract contains a smart contract term».
64 Testo originale: Article 5. Blockchain Technology, Section E.2.«” smart contract” means an event-driven program, with state, that runs on a distributed, decentralized, shared, and replicated ledger and that can take custody over and instruct transfer of assets on that ledger».
65 Testo originale: «a record or contract that is secured through blockchain technology is considered to be in an electronic form and to be an electronic record».
66 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX – X. XXXXXXX, cit., p. 391 e ss.
dell’Arizona per ricondurre questa nuova tecnologia all’interno del sistema. Ovviamente non si può non tenere conto delle proprietà insite in un contratto intelligente e delle caratteristiche di trasversalità e di transnazionalità che creano delle difficoltà nell’equiparazione alle categorie tradizionali ma è in dubbio che l’intervento del legislatore dell’Arizona è improntato a determinare una maggiore equiparazione tra gli smart contract e i contratti tradizionali. Un anno dopo dal loro intervento, il Tennessee ha emanato il Xxxxxx Xxxx 166267 il quale definisce lo smart contract come «un programma informatico guidato da eventi, che viene eseguito su un libro mastro elettronico, distribuito, decentralizzato, condiviso e replicato e che può prendere in custodia e istruire il trasferimento di beni su quel libro mastro. Inoltre, si ammette l’utilizzo dei contratti intelligenti per il commercio con piena validità ed efficacia.68 Dunque possono essere utilizzati per automatizzare le transazioni, comprese, ma non solo, le transazioni per: (A) prendere in custodia e ordinare il trasferimento di beni su quel libro mastro;
(B) creare e distribuire beni elettronici; (C) sincronizzare le informazioni; o (D) gestire l’identità e l’accesso degli utenti alle applicazioni software»69. Nel 2019, è lo stato del Wyoming che ha emanato il Xxxxxx Xxxx 12570 con il quale da una definizione di smart contract come “automated transactions”, nello specifico li definisce
67 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/xx/0000000 (visitato in data 6 Marzo 2022). 68 Xxxxxx Xxxx 1662, Section 1. 00-00-000.
69 Testo originale: «”smart contract” means as event-driven computer program, yjay executes on an electronics, distributed, decentralized, shared, and replicated ledger that is used to automate transactions, including, but not limited to, transactions that: (A) take custody over and instruct transfer of assets on that ledger; (B) create and distribute electronic assets; (C) Synchronize information; or
(D) manage identity and user access to software applications».
70 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (visitato in data 6 Marzo 2022).
come «una transazione condotta o eseguita, in tutto o in parte, da registrazioni elettroniche, in cui gli atti o le registrazioni di una o entrambe le parti non sono esaminati da una persona nel corso ordinario della formazione del contratto, dell’esecuzione di un contratto esistente o dell’adempimento di un obbligo o del mancato verificarsi di condizioni specifiche». 71 L’innovazione apportata da questo Stato è quella di assimilare l’autore dello smart contract al titolare del digital asset oggetto dell’operazione.72 L’ultimo ad intervenire tra gli stati americani è L’Arkansas, il quale parifica gli smart contract a dei contratti commerciali a tutti gli effetti. In aggiunta, li dove è presente soltanto una clausola smart, riferibile a una transazione economica all’interno di un contratto, ad essa non vi può essere negata validità, efficacia o applicazione.73
7.2 Singapore
Singapore ha attribuito con l’Electronic Transactions Act74 validità ed efficacia alle informazioni in forma elettronica, equiparandole a quelle in forma scritta.75 Tale progetto ha adottato, con le opportune modifiche, il modello di legge UNCITRAL sulle ETR76 adottato dalla Commissione delle Nazioni Unite. Dunque, consente l’uso di versioni elettroniche e digitali degli strumenti trasferibili,
71Testo originale: « a transaction conducted or performed, in whole or in part, by electronic records, in which the acts or records of one (1) or both parties are not reviewed by an individual in the ordinary course in forming contract, performing under an existing contract or fulfilling an obligation or nonoccurrence of specified conditions».
72Testo originale: «(A) business logic that runs on a blockchain; or (B) a software program that stores rules on a shared and replicated ledger and uses the stored rules for: (i) negotiating the terms of a contract; (ii) automatically verifying the contract; and (iii) executing the terms of a contract».
73 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX – X. XXXXXXX, op. cit., p. 394 e ss.
74 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/Xxx/XXX0000#xx00 (visitato in data 21 Marzo 2022).
75 Ibid.
76 UNCITRAL Model Law on ETRs adottata dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale il 13 Luglio 2017.
perseguendo l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle copie fisiche. Inoltre, stabilisce che il requisito della sottoscrizione è soddisfatto quando è possibile identificare il soggetto firmante. Attraverso queste modifiche, uno strumento trasferito in forma ETR (“electronic trasferable records”) sarà legalmente riconosciuto ai sensi della legge di Singapore, qualora la relativa registrazione elettronica contenga le informazioni richieste e vi è un metodo per identificare e controllare il record elettronico ed infine per mantenerne l’integrità.
7.3 Regno Unito
Il Regno Unito ha istituto una Law Commission nel 1965 con lo scopo di analizzare le disposizioni vigenti e suggerire riforme li dove necessarie. Infatti, nel biennio 2017-2018 si è occupata di analizzare la compatibilità degli smart contract nell’ordinamento, in modo da assicurare un quadro normativo certo e flessibile per l’applicazione di tali contratti intelligenti. La definizione data agli smart contract è
« la tecnologia che gira su blockchain e con la quale i contratti legali possono essere eseguiti automaticamente, o almeno in parte».77 Successivamente, è stata istituita la UK Jurisdiction Taskforce (“UKJT”) con lo scopo di pubblicare delle linee guida sui cryptoassets e gli smart contract.78 Tali linee guida hanno cercato di fare chiarezza soprattutto sulle situazioni in cui i contratti intelligenti producono obbligazioni legalmente vincolanti, ma anche sui rimedi per tutelare gli utenti qualora questa tecnologia operasse
77Testo originale: «The technology which runs on blockchain and by which legal contracts may be executed automatically, at least in part».
78“Legal statement on cryptoassets and smart contracts”, UK Jurisdiction Taskforce Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://00x0x00x0xx00xxxx000x0x0-xxxxxxxx.xxxxxx-xxx.xxx/xx- content/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement_FINAL_WE B_111119-1.pdf (visitato in data 10 Aprile 2022).
diversamente da quanto programmato. Interessanti sono i criteri interpretativi identificati per comprendere la volontà contrattuale degli utenti che si avvalgono di queste nuove tecnologie. Sicuramente l’obiettivo principale è stato quello di ridurre le grandi incertezze nate con l’utilizzo degli smart contract e favorirne l’utilizzo. Andando più nel dettaglio, possiamo vedere come gli smart contract possono ottenere forza contrattuale quando rispettano i requisiti propri di un contratto tradizionale. Il diritto inglese non richiede sempre una forma particolare79, ma si concentra sul far valere la promessa a condizione che siano rispettati i tre requisiti. Xxxxx, che sia oggettivamente raggiunto un accordo tra due o più parti. Secondo, che le parti abbiano inteso che sarebbero state legalmente vincolate da tale accordo. Xxxxx, escluso alcune eccezioni, il contratto deve permettere che ogni parte ne tragga un’utilità la c.d. “consideration”. Dunque, indipendentemente dal linguaggio utilizzato. Rilevante è, a questo punto, valutare le condotta delle parti e la scelta delle parole proprio come avviene per ogni contratto in quanto il rapporto tra software e contratto può variare. Le parti possono decidere di definire i loro obblighi solo sulla base di uno smart contract, oppure utilizzare una stringa di codice solo per regolare alcuni aspetti del loro rapporto, o decidere di istaurare una forma del tutto ibrida. Merita particolare attenzione la questione legale dell’anonimato, per la quale il diritto inglese è stato definito in grado di affrontare gli sviluppi tecnologici. L’organizzazione DAO (“Decentralized Autonomous Organisation”) è stata equiparata ad un’associazione non incorporata, dove non vi è uno status giuridico, ma tutti i membri
79 Ad eccezione di alcuni casi, come i contratti relativi a disposizioni equitative di terreni, garanzie e cessioni di diritti di proprietà intellettuale.
dell’associazione sono vincolati alle regole. Ogni membro dell’associazione stipula un contratto con l’insieme degli altri membri; dunque, vi è un accordo e la qualità di membro è prova dell’intenzione di voler essere legalmente vincolato. Inoltre, nel diritto inglese non vi è un requisito di identificazione delle parti. Infatti, ci sono molti casi in cui una delle parti non conosce la reale identità della controparte, ad esempio nelle vendite di asta al miglior offerente. Ovviamente ci sono dei rischi intrinseci del contrattare con uno sconosciuto ma che si accettano a priori, ad esempio la difficoltà di identificazione in caso di citazione in giudizio per violazione del contratto. Concludendo su questo aspetto legale, grazie all’equiparazione di una DAO ad un’associazione non incorporata, si permette di assicurare la validità di un contratto intelligente.80 Un ulteriore quesito legale risolto dalla Taskforce riguarda l’applicazione dei principi generali dell’interpretazione contrattuale ad uno smart contract scritto interamente o in parte in codice macchina. Tradizionalmente, nell’interpretare un contratto il giudice si sforza di identificare l’intenzione delle parti avendo come riferimento una persona ragionevole, ma tenendo in considerazione anche il contesto. A primo impatto, sembrerebbe che un contratto smart non potrebbe essere sottoposto ad un’interpretazione contrattuale per due ragioni. La prima è perché l’interpretazione è strettamente correlata al linguaggio naturale. La seconda perché il codice è tendenzialmente chiaro e coerente. Infatti, uno smart contract che consiste solo di codice può essere comunque visto come un contratto il cui linguaggio è chiaro. E dunque un giudice
80 “Legal statement on cryptoassets and smart contracts”, UK Jurisdiction Taskforce Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://00x0x00x0xx00xxxx000x0x0-xxxxxxxx.xxxxxx-xxx.xxx/xx- content/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement_FINAL_WE B_111119-1.pdf (visitato in data 10 Aprile 2022).
nell’interpretarlo non si discosterà da quanto scritto nel codice. Ciononostante, un codice di un contratto intelligente potrebbe essere poco chiaro, questo potrebbe verificarsi in varie circostanze. Ad esempio, quando il linguaggio di programmazione utilizza una costruzione mal definita, determinando una difficoltà di accertamento del significato. Oppure quando diversi compilatori trattano una costruzione programmatica in modo diverso. In questi casi il giudice tenderà a valutare il contratto intelligente nella sua interezza, ma se ciò non bastasse dovrà guardare oltre i quattro angoli di un contratto per ricercare ciò che le parti obbiettivamente avevano inteso, proprio come avviene per un contratto tradizionale. Infatti, ci sono varie occasioni in cui un giudice guarderà all’interazione e alle comunicazioni scambiate tra le parti, ad esempio quando è stato commesso un errore o se entrambe le parti si sono sbagliate. Ulteriore questione legale sottoposta alla Taskforce è se il requisito legale della scrittura è soddisfatto nel caso di uno smart contract trascritto in tutto o in parte in linguaggio macchina. Ovviamente non è l’aspetto elettronico, ma il linguaggio macchina a creare dei dubbi. Tuttavia, tenendo conto della definizione di ‘scrittura’ così come definita dall’Interpretation Act del 197881 possiamo dire che dipende dalla particolare regolamentazione e dalle circostanze. Secondo la Taskforce, quando è possibile rilevare che “il codice rappresenti o riproduca parole e che sia reso visibile su uno schermo o su un tabulato, è probabile che esso soddisfi un requisito legale “per iscritto”.82 Dunque, il fatto che
81Testo originale: «” Writing” includes typing, printing, lithography, photography, and other modes of representing or reproducing words in a visible form, and expressions referring to writing are construed accordingly».
82 Testo originale: «Any doubt could perhaps be resolved to s 8 of the Electronic Communications Xxx 0000, which provides Ministers with the power in certain circumstances to make subordinate legislation allowing for electronic
non tutti comprendono il linguaggio macchina è irrilevante, molte lingue straniere non sono comprese da tutti e vi è la necessità di un traduttore esperto. Tuttavia, la Law Commission si è discostata da questa conclusione nel caso in cui vi è un vero e proprio requisito di scrittura. Infatti, in questo caso sarà necessario che tutte le parti siano in grado di leggere il testo del contratto. Ultima considerazione posta dall’UKJT è la differenza tra smart contract e smart legal contract, i primi ricomprendono varie tipologie ma solo i secondi sono in grado di generare delle implicazioni legali e dunque possono costituire dei contratti legalmente vincolanti. Inoltre, differenzia gli smart contract in tre tipologie: a. il modello in cui vi è solo il codice; è autosufficiente ed è espresso interamente in linguaggio di programmazione; b. il modello “interno” in cui è presente sia il linguaggio naturale che il codice; c. il modello “esterno” in cui vi è un contratto tradizionale e vi è un accordo aggiuntivo per dare esecuzione allo stesso tramite un programma informatico.83
7.4 Malta
Lo stato di Malta è intervenuto con una serie di disposizioni, istituendo la Malta Digital Innovation Authority e definendo una normativa molto organica. Difatti, la definizione data di smart contract è la seguente «una forma di accordo di tecnologia innovativa che consiste in: a) un protocollo informatico; b) o un accordo concluso interamente o parzialmente in forma elettronica, che è automatizzabile ed eseguibile tramite l'esecuzione di codice informatico, sebbene alcune parti possano richiedere l'input e il controllo umano e che può essere anche eseguibile tramite metodi
communications to be used for the purpose of anything which is “required to be or may be done or evidenced in writing».
83 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX – X. XXXXXXX, op. cit., p. 398 e ss.
legali ordinari o tramite una combinazione di entrambi».84 Questa definizione dà una distinzione tra i contratti intelligenti in senso informatico e quelli che sono in grado di dare luogo ad un vincolo giuridico, comprende altresì l’affermazione della loro possibile esecuzione o attraverso codice informatico o tramite ricorso ai rimedi giurisdizionali.85
7.5 Bielorussia
In questa nazione è stato istituito il Park of High Technologies (“HTP”), ovvero un’area dedicata interamente allo sviluppo di software e tecnologie e nel 2017 il Presidente della Repubblica Bielorussa ha autorizzato i residenti di quell’area a regolare le loro obbligazioni mediante smart contract, dando una presunzione di conoscenza riguardo alla piena comprensione del linguaggio di programmazione utilizzato, salvo propria contraria. Tale scelta ha portato il Paese ad essere uno dei più competitivi e attrattivi per queste tecnologie. Più nello specifico, il “Decree on development of the digital economy” dà la possibilità alle persone giuridiche di possedere qualsiasi token, conservarli o scambiarli tra loro o con denaro fiat. Dunque, vi è un’opportunità di creare e collocare i propri token nella Repubblica Bielorussa o all’estero e usufruire di alcune riduzioni fiscali oltre che di una normativa protezionistica nei confronti dei manager residenti nel HTP, tuttavia si attendono ulteriori interventi volti all’identificazione di requisiti aggiuntivi che
84 Testo originale: Act XXX of 2018, cit., art. 2 «a form of innovative technology arrangement consisting of: a computer protocol; and, or an agreement concluded wholly or partly in an electronic form, which is automatable and enforceable by execution of computer code, although some parts may require human input and control, and which may be also enforceable by ordinary legal methods or by a mixture of both».
85 X. XXXXXXX, Smart Contract: meccanizzazione del contratto nel paradigma della blockchain, cit. p. 24 s.
saranno determinati per poter definire la Bielorussia come un rifugio per il business cripto in Europa Orientale.
7.6 Conclusioni comparatistiche
Uno smart contract è uno strumento dalle grandi potenzialità a livello transnazionale e l’analisi del quadro giuridico internazionale ci permette di avere un quadro di insieme. Come è desumibile, non vi è un approccio comune alla fattispecie dei Blockchain-based smart contract e tuttavia è possibile riunire i vari approcci sopra menzionati in tre categorie:
1. Formazione di comitati esplorativi/ commissioni;
2. Riconoscimento dei concetti di base degli smart contract;
3. Approccio organico e definitorio delle implicazioni legali dei contratti intelligenti e delle tecnologie correlate.
L’approccio normativo differenziato ha dei riflessi diretti nella pratica degli affari, perché la sicurezza che viene data da uno Stato è volta ad incrementare o meno la competitività dell’economia nazionale su queste tecnologie; tuttavia, questo aspetto verrà analizzato nel dettaglio nel successivo paragrafo §1.8. Concentrandoci sulla prima tipologia di approccio, esso può essere visto come il primo step da conseguire per poter sviluppare una normativa uniforme. Molti stati sono fermi a questo approccio, hanno creato task force o comitati esplorativi con l’obiettivo di analizzare queste tecnologie nel dettaglio per poter studiare le potenziali applicazioni e anticipare le implicazioni legali che ne potrebbero sorgere. In alcuni casi sono state costituite task force con obiettivi specifici, come l’utilizzo della tecnologia blockchain nelle
elezioni86 ma tendenzialmente l’obiettivo comune delle commissioni istituite è quello di creare un rapporto da presentare all’organo legislativo per poter avere una delibera in merito. Caso in questione è il lavoro svolto dalla UK Taskforce che nello sforzo definitorio ha anticipato alcune delle questioni legali che potrebbero sorgere in una corte, tra cui i rimedi in caso di controversie concernenti l’utilizzo degli smart contract o quali strumenti interpretativi ha a disposizione il giudice in caso di incertezze. In riferimento al secondo approccio, di cui fa parte anche l’Italia, possiamo dire che si può qualificare come uno stato transitorio. Avere un tale approccio meramente definitorio permette giuridicamente di riconoscere e consentire l’utilizzo dei contratti intelligenti nelle pratiche commerciali; tuttavia, è un approccio che lascia molte aree grigie circa le implicazioni legali che ne possono derivare, specie quando la definizione non è organica o si utilizzano terminologie tecnico- operative che mancano di un approccio funzionale e determinano ambiguità. È per questo che molti stati hanno avuto un approccio ben più organico, volto a sviluppare l’utilizzo e le potenzialità dei contratti intelligenti. Affrontare l’utilizzo degli smart contract nell’ottica di svilupparne il potenziale, permette di creare delle soluzioni innovative volte a trarre i benefici degli stessi ma limitandone i rischi, applicando determinate condizioni e salvaguardie come è il caso dello Stato dell’Illinois. Come analizzato nel §1.7.1 attraverso il Blockchain Technology Act sono state poste delle condizioni volte a limitare i rischi in caso di incertezze derivanti dall’impossibilità di conservare e riprodurre il registro
86 In Virginia è stato introdotto un disegno di legge che richiede lo sviluppo di un programma pilota per il voto elettronico, basato sulla tecnologia Blockchain. Inoltre, lo Stato di New York ha approvato una legislazione che orienta il consiglio statale delle elezioni a valutare l’uso della tecnologia blockchain per proteggere i registri degli elettori e i risultati delle elezioni.
delle transazioni o nel caso in cui siano presenti condizioni aggiuntive che non potrebbero essere soddisfatte dalla tecnologia Blockchain. Concludendo, ogni Stato oggetto di analisi ha posto in essere un intervento concorde con i propri obiettivi e lo sforzo sistematico è notevole, ma ci troviamo di fronte ad una tecnologia di non facile qualificazione giuridica a causa delle sue molteplici funzionalità e utilizzi.
8. Evoluzione e utilizzo nella pratica degli affari
Nel corso del tempo l’interesse verso i blockchain-based smart contract è cresciuto, e di conseguenza anche le applicazioni pratiche. Il presente paragrafo ha lo scopo di delineare una panoramica delle applicazioni esistenti o potenziali di queste tecnologie nei diversi campi della pratica degli affari, dove gli smart contract hanno un forte impatto sui processi esistenti grazie all’alto tasso di standardizzazione e alla possibilità di fronteggiare i costi di codificazione. A tal fine, l’analisi partirà dalla professione legale, con un focus su alcune possibili future applicazioni, fino a configurare l’utilizzo concreto nella sharing economy.
8.1 Professione Legale
Ampi sono i possibili casi di uso di uno smart contract nella professione legale, dall’ambito contrattualistico fino alle vicende familiari. Attualmente nel panorama nazionale rimangono allo stato primordiale di idee, ma qualora si riuscissero a superare le relative limitazioni, tali tecnologie determinerebbero un grande sviluppo per la professione legale. Partendo dall’ambito contrattualistico, un avvocato potrebbe farsi affiancare da un coder o avvalersi di un
modulo standard per generare uno smart contract87 che vada ad implementare il contratto stesso o che, rispettando le condizioni, potrebbe costituire esso stesso il contratto. Come si vedrà nei capitoli
§2 e §3 uno smart contract può costituire un contratto nel senso comune del termine, li dove rispetta i requisiti propri del contratto o essere uno strumento utile nella fase di negoziazione, conclusione o esecuzione qualora vengano rispettati i requisiti richiesti.88 Ulteriore possibile applicazione è nel Diritto di Famiglia, specificamente nella vita coniugale, dove basterebbe collegare un certificato di matrimonio e far gestire il bilancio familiare. In caso di divorzio lo smart contract si occuperebbe della divisione dei risparmi accumulati89 o direttamente regolare gli assegni di mantenimento in modo da rispettare automaticamente l’ordine del tribunale.90 Queste applicazioni determinerebbero una maggiore sicurezza nel sistema, riduzione dei costi e la possibilità di limitare i contenziosi per mancata prestazione.91 Inoltre, uno smart contract potrebbe essere utilizzato dai Notai per provare la provenienza e autenticità di un documento, essendo la tecnologia Blockchain in grado di assicurare l’inalterabilità dei dati.92 Per quanto riguarda testamenti e successioni, li dove l’ordinamento lo consente, è possibile creare uno “smart will”, che vada ad automatizzare la transazione senza
87T. VINTERS, Smart Contracts: A Boom or Bane for the Legal Profession?, in
«Asia Law Network», 2018, Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-x-xxxx-xx-xxxx-xxx-xxx- legal-profession (visitato in data 10 Aprile 2022).
88 X. XXXXXXXX – X. XXXXXXX, Blockchain, criptovalute, smart contract,
cit., p. 34.
89 DI XXXXXX, X. – XXXXXXXX, M. e XXXXXXX, C., The Cambridge Handbook, cit., p. 47.
90 X. XXXXXX, How Blockchain might transform family law, 2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxx-xxx/xxx-xxxxxxxxxx-xxxxx- transform-family-law (visitato in data 2 Aprile 2022).
91 Ibid.
92 X. XXXXXXX, Smart Contracts: A Boom or Bane, cit.
intermediari, attraverso la creazione di uno smart contract con l’elenco dei beni di cui se ne vuole disporre.93 Ciò richiederebbe come input la registrazione del certificato di morte e determinerebbe come output la distribuzione dei beni e il pagamento dell’imposta di successione.94 I vantaggi che ne deriverebbero sarebbero molteplici, tra cui la sicurezza rispetto ad un testamento scritto che potrebbe andare perso o manomesso,95 e la possibilità di apporre delle condizioni quale un avvenimento futuro e incerto.96 Tuttavia, rimane un’idea concretizzabili solo in alcuni ordinamenti. Infatti, in Italia ciò non sarebbe concepibile per xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx successori per cui non è possibile disporre della propria successione.97 Tuttavia, sono idealizzabili altri utilizzi di uno smart contract nell’ambito delle disposizioni testamentarie. Ad esempio, sarebbe possibile conservare un testamento olografo in formato digitale sulla tecnologia Blockchain. Ciò assicurerebbe l’autenticità e la provenienza, fornirebbe una data certa ed eviterebbe manipolazioni o alterazioni. Tuttavia, ne conseguirebbero problemi di privacy. Un ulteriore implementazione di queste tecnologie è la previsione nel testamento di una condizione o di un onere che richiede all’erede, legatario o esecutore testamentario di attivare uno
93 X. XXXXXX, Can you write your will onto blockchain? Smart contracts, 2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxx/xxx- you-write-your-will-onto-a-blockchain-smart-contracts/ (visitato in data 10 Aprile 2022).
94L. XX XXXXXX –X. XXXXXXXX – C. XXXXXXX, The Cambridge Handbook of Smart Contracts, cit. p. 47.
95 XXXXXX, X. Can you write your will onto blockchain? Op. cit.
96 Per una definizione più dettagliata del processo v.: X. XX XXXXXX –X. XXXXXXXX – C. XXXXXXX, The Cambridge Handbook of Smart Contracts, op. cit. p. 43 e ss.: «Xxxxx è la nonna di Xxx ed è appassionata di tecnologia. Quindi, decide di codificare le sue ultime volontà in un contratto intelligente. Nel suo testamento, specifica che tutto il suo denaro (sotto forma di criptovaluta) dovrebbe essere trasferito all’indirizzo del portafoglio di Xxx alla sua morte. (…) La condizione è che il denaro può essere trasferito solo dopo la laurea di Xxx».
97 Art 458 c.c.
smart contract.98 Quest’ultimo sarebbe realmente utile per i beni esistenti nel mondo digitale (come le criptovalute) rispetto ad altre disposizioni che potrebbero essere tecnicamente difficili da tradurre in linguaggio macchina. Preme ribadire che tali implementazioni tecnologiche ad oggi rimangono solo delle idee, utili per aggiornare le forme testamentarie rispetto ai nostri tempi.
8.2 Settore finanziario
La Finanza è stato uno dei primi settori in cui si è sviluppata la Blockchain e di conseguenza anche gli smart contract, ideati primariamente per il trasferimento di denaro. Una applicazioni in tale contesto è EtherDelta che permette lo scambio di denaro in un ambiente decentralizzato gestito interamente da smart contract, quest’ultimo detiene il denaro e lo scambia con altri token,99 senza l’intermediazione di una società di trading.100 Altre applicazioni sono state ideate nell’ambito delle lotterie online, delle scommesse sportive e perfino per i fondi pensione.101 Quest’ultimo è basato su uno smart contract che riceve il denaro dal cittadino lavoratore e che al momento opportuno lo rilascia come fondo pensione.102
98 Art 703 c.c.
99 Per una definizione più dettagliata di token v. Enciclopedia Treccani: «un indicatore univoco registrato in una blockchain, con funzione di rappresentare un oggetto digitale, di certificare la proprietà di un bene o di consentire l’accesso a un servizio».
000 XxxxxXxxxx, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/#XXX- ETH (visitato in data 10 Aprile 2022).
101 X. XX XXXXXX –X. XXXXXXXX – C. XXXXXXX, The Cambridge Handbook of Smart Contracts, cit. p. 48.
102 X. XXXX – X. XXXXXX – X. XXXXXXX – X. XXXXX, Opportunities and Risks of blockchain technologies, in Dagstuhl Reports, 2017.
8.3 Settore assicurativo
Gli smart contract potrebbero essere utilizzati in varie fasi del processo assicurativo, determinandone una vera e propria rivoluzione. Vi è un’opportunità di automatizzare tutto il processo assicurativo e fornire un miglior servizio ai consumatori di questo settore e una riduzione dei costi per l’assicurazione. 103 Analizzando più nel dettaglio, già dalla fase di sottoscrizione tali contratti automatizzati potrebbero servire per raccogliere le informazioni dei potenziali clienti e calcolare i relativi rischi al fine di delineare un pacchetto ed un premio assicurativo su misura per il cliente e contemporaneamente avere uno spostamento dell’onere informativo sull’assicurazione stessa.104 Per dare concretezza della possibilità di utilizzare uno smart contract per automatizzare il rapporto assicurativo si potrebbe immaginare un pacchetto assicurativo contro le inondazioni di piccole dimensioni. Qui uno smart contract verrebbe ad essere collegato a dei sensori IoT (che verranno analizzati nel § 1.8.6) per dare prova dei danni derivanti dall’acqua in tempo reale. Infatti, qualora l’acqua raggiungesse la soglia predefinita i sensori farebbero attivare lo smart contract per fornire automaticamente il risarcimento.105 In modo analogo anche una assicurazione sul raccolto potrebbe essere collegata a dei sensori che
103 Queen Xxxx Xxxxxxxxxx of London, Centre for Commercial Law Studies, Triggering Innovation How Smart Contracts Bring Policies to Life, disponibile al seguente indirizzo : xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx- how-smart-contracts-bring-policies-to-life/1/pdf-triggering-innovation-how- smart-contracts-bring-policies-to-life.pdf (visitato in data 1 Aprile 2022) .
104 X. XXXXXXXXX, Blockchain and smart contracts for insurance: is the technology mature enough? 2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/0000-0000/00/0/00 (visitato in data 2 Aprile 2022).
105 Queen Xxxx Xxxxxxxxxx of London, Centre for Commercial Law Studies, Triggering Innovation How Smart Contracts Bring Policies to Life, disponibile al seguente indirizzo : xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx- how-smart-contracts-bring-policies-to-life/1/pdf-triggering-innovation-how- smart-contracts-bring-policies-to-life.pdf (visitato in data 1 Aprile 2022).
controllano il meteo e in caso di maltempo persistente, lo smart contract si attiverebbe per il pagamento.106 Un altro esempio nel settore è il possibile utilizzo di uno smart contract in un pacchetto assicurativo per i ritardi aerei. Lo smart contract verrebbe ad essere collegato ad un portale di gestione voli, e al verificarsi di un ritardo aereo farebbe ricevere automaticamente il pagamento, semplificando il processo e riducendo notevolmente le tempistiche di attesa di un rimborso.107 La natura oggettiva dell’operazione fornirebbe ai clienti la certezza di aver il rimborso una volta soddisfatte le condizioni preliminari.108 Tuttavia, come in ogni campo ci sono degli aspetti di queste nuove tecnologie che generano preoccupazione, prima fra tutti è la possibile violazione della privacy durante la raccolta dei dati personali per determinare il premio assicurativo. Tali informazioni, quali la razza, la religione etc. potrebbero essere successivamente utilizzate come fattore discriminante per determinare il prodotto assicurativo o perfino arrivare a costituire una classe di persone “non assicurabili”. 109 Preoccupazioni simili in relazione ai dati sono da riferirsi anche alle polizze “pay for use” dove è previsto l’utilizzo dei sensori sopra menzionati e le informazioni raccolte potrebbero includere la
106 X. XXXXXXXXX, Blockchain and smart contracts, cit., disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/0000-0000/00/0/00 (visitato in data 2 Aprile 2022)
107 T. J. MLYNAR, R.M. XXXXXXX, “Blockchain and smart contracts will change the face of insurance in the US” disponibile al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx.xxxx?xxx000x00x-000x-000x-0000- 89b8e6e58219 (visitato in data 2 Aprile 2022)
108 X. XXXXXXXX “Contract Law 2.0: Smart Contracts as the beginning of the end of classic contracts law, information & communications technology law”, 116-134 (2017)
109 T. J. MLYNAR, R.M. XXXXXXX, “Blockchain and smart contracts will change the face of insurance in the US” disponibile al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx.xxxx?xxx000x00x-000x-000x-0000- 89b8e6e58219 (visitato in data 2 Aprile 2022)
localizzazione o altri dati personali.110 Una preoccupazione aggiuntiva è anche in riferimento alla possibile qualificazione di queste polizze come contratti assicurativi, da assoggettare alle relative norme, o invece qualificarli diversamente.111
8.4 Industria della musica e dei media
Attualmente l’industria musicale è un settore in cui si verificano spesso problemi legali circa la proprietà intellettuale e i relativi diritti.112 Uno smart contract potrebbe automatizzare tali processi. Infatti, il pagamento dei diritti di autore è spesso un processo molto complesso, con contratti multipli tra artisti, case di produzione e produttori e la riscossione delle royalties spesso è correlata ad organismi di riscossione degli stessi.113 Si stima che nell’industria musicale, la poca innovazione e i problemi legali circa le mancate royalties generino una perdita per i detentori del diritto d’autore di più di 3 miliardi di dollari all’anno.114 Uno smart contract inserito in questo contesto aiuterebbe a semplificare il processo di riscossione delle royalties ed eliminerebbe le incertezze intorno alla proprietà
110 X. XXXXX – X. XXXXXXX, Handbook of Blockchain Law. A guide to understanding and resolving the legal challenges of Blockchain Technology, Xxxxxxx Kluwer, 2020, p. 171 e ss.
111 T. J. MLYNAR – R.M. XXXXXXX, “Blockchain and smart contracts will change the face of insurance in the US”, 2019, disponibile al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx.xxxx?xxx000x00x-000x-000x-0000- 89b8e6e58219 (visitato in data 10 Aprile 2022).
112 C. XX, Are Smart contracts smart enough for the music industry? 2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxx://00.000.000.00/xxx/xxxxxxxx/ (visitato in data 2 Aprile 2022).
113 «Gli artisti spesso fanno causa alle loro etichette per aver trattenuto dei pagamenti, e le etichette citano spesso in giudizio i servizi di streaming per royalties non pagate o violazione di copyright. Ciò è dovuto anche al fatto che gli enti di riscossione dei diritti d’autore raccolgono statistiche generali sull’airplay che non sono direttamente associate ad un detentore di diritti, spesso risultando in pagamenti imprecisi o in compensi ingiusti, soprattutto in relazione agli artisti meno conosciuti» tratto da C. XX, Are Smart contracts smart enough for the music industry? cit.
114M. XXXXX – X. XXXXXXX, Handbook of Blockchain Law, cit. p. 172.
del diritto d’autore. Nel concreto, scaricare una canzone potrebbe attivare uno smart contract che prevede un pagamento automatico e in tempo reale delle royalties, tenendo conto delle specifiche percentuali di distribuzione tra i collaboratori.115 Questo sistema permetterebbe di fare a meno delle associazioni di riscossione delle royalties, dando più potere ai detentori del diritto d’autore,116 riducendo i costi, i tempi delle transazioni e le controversie.117 Inoltre, l’utilizzo di tali contratti automatizzati permetterebbe di standardizzare i termini e le condizioni di licenza per le opere protette dal diritto di autore ad un livello globale, superando le diversità normative e di giurisdizione.118 Nonostante la notevole innovazione che porterebbero in questo settore, vi sono delle considerazioni da dover tenere in conto e che ne limitano il concreto utilizzo.119 Qualora un autore decidesse di pubblicare la propria opera su Blockchain, registrandone la proprietà e avvalendosi di uno smart contract per automatizzare il servizio fornito agli utenti, dovrebbe risolvere la questione di chi ne ha accesso e a quali condizioni. In aggiunta, la Blockchain essendo una rete non fisica non è correlata a nessuna giurisdizione e questo creerebbe dei
115 X. XXXXX – X. XXXXX, Copyright law on blockchain: between new forms of rights administrations and digital rights management 2.0, in «Intellectual property and competition law » disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxx- between-new-forms-of-rights-administration-and-digital-rights-management- 20.html (visitato in data 10 Aprile 2022),
116 Deloitte, Blockchain @ Media – A new game changer for the media industry?
, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx0.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/Xxxxxxxx/xx/Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- media-telecommunications/deloitte-PoV-blockchain-media.pdf (visitato in data 2 Aprile 2022).
117 C. XX, Are Smart contracts smart enough for the music industry? cit.
118B. BODO’ – X. XXXXXXX – J.P. QUINTAIS, Blockchain and smart contracts: the missing link in copyright licensing, in «International Journal of Law and information Technology», n. 26, 2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/XXXXX_0000.xxx (visitato in data 2 Aprile 2022).
119 Ibid.
problemi legali circa la normativa copyright applicabile.120 In aggiunta, considerando che la rete blockchain è tendenzialmente una rete pseudo-anonima, non sarebbe facile l’identificazione dell’utente e dell’autore che dovrebbe ricevere il pagamento121. Chiunque potrebbe registrarsi in modo fraudolento come titolare del diritto di autore su blockchain e dunque ricevere i pagamenti delle royalties. Per superare tali inconvenienti si dovrebbero identificare delle condizioni e delle salvaguardie preventivamente che permetterebbero di identificare e verificare il proprietario del diritto di autore.122 Oltre a ciò, e come già identificato precedentemente, vi è una naturale difficoltà nel tradurre in linguaggio macchina contratti complessi e con clausole valoriali.123 Dunque, gli smart contract sarebbero più adatti per sostituire dei “contratti semplici” come, ad esempio, la concessione di licenze musicali a uno spettacolo televisivo124 in quanto in questo caso poche sono le variabili. E dunque, al momento, non sarebbero in grado di gestire degli accordi complessi e dinamici, come quelli del business della musica.125
120 Ogni giurisdizione ha una normativa diversa, basti considerare che l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America offrono una protezione sul diritto d’autore di 70 anni dopo la morte dell’autore mentre Canada e New England è fino a 50 anni dopo la morte dell’autore stesso.
121 C. XX, Are Smart contracts smart enough for the music industry? cit.
122 Per un esempio nell’ambito della verifica indipendente per opere d’arte e da collezione, si veda il seguente blog: xxxxx://xxxxxx.xxxx/xxxx/0000/00/xxx-x- became-xxxxxxxx-da-vinci-on-the-blockchain/ (visitato in data 2 Aprile 2022) dove l’autore Xxxxxxx Xxxx ha facilmente convinto una startup basata su blockchain chiamata Verisart di essere il creatore della Xxxx Xxxx.
123 C. XX, Are Smart contracts smart enough for the music industry? cit.
124 In questo caso le variabili sarebbero in merito al nome di un programma televisivo, il prezzo di una canzone. Tutte condizioni facilmente traducibili in linguaggio macchina.
125 C. XX, Are Smart contracts smart enough for the music industry? cit.
8.5 Settore energetico
Il settore energetico è in forte evoluzione126 e i contratti smart potrebbero facilitare il commercio di energia elettrica apportando una disintermediazione al sistema.127 Attualmente, gli intermediari terzi svolgono un ruolo molto importante nel mercato della vendita di energia ma la loro intermediazione determina un innalzamento dei costi di negoziazione e un’esclusione dei piccoli distributori del mercato.128 Uno smart contract sarebbe in grado di monitorare direttamente la domanda, la consegna e il pagamento dell’energia elettrica. All’interno del codice sorgente vi potrebbero essere inserite anche delle condizioni di acquisto solo di energia rinnovabile o solo al di sotto di una certa soglia.129 Il loro utilizzo permetterebbe di includere in questo business anche piccoli distributori. Inoltre, la riduzione dei costi e la certezza della transazione renderebbero gli investitori ancora più inclini ad investire. Ulteriore considerazione è l’influenza che si ha su questo mercato dalla combinazione degli smart contract con l’Internet of Things (IoT). Questo binomio semplificherebbe e ridurrebbe il tempo necessario per cambiare un fornitore di energia e questo porterebbe un aumento della competizione del mercato e un abbassamento delle tariffe.130
126 FRS Energy Florence School of Regulation, Blockchain meets energy, digital solutions for decentralized and decarbonized section, 2019, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx- content/uploads/Blockchain_meets_Energy_-_ENG.pdf (visitato in data 2 Aprile 2022).
127 Il commercio di energia elettrica si riferisce a un mercato in cui l’elettricità viene scambiata tra i generatori e i fornitori. L’energia viene ottenuta a prezzi di vendita a cui viene aggiunto un ricarico, con il risultato che l’elettricità viene venduta a prezzi più alti ai consumatori. V.: FRS Energy Florence School of Regulation, cit.
128 Ibid.
129 Ibid.
130 X. XXXXX– X. XXXXXXX, Handbook of Blockchain Law, cit. p. 174 e ss.
8.6 Internet of Things 131
L’industria IoT è una rete di oggetti fisici e quotidiani connessi a internet e che collegati tra di loro sono in grado di comunicare e di costituire un network dove ogni oggetto è identificabile. La crescita di questo settore crea un’opportunità di massimizzazione del valore dei dati generati attraverso i sensori IoT.132 Inoltre, il costante scambio tra mondo fisico e cibernetico verrebbe facilitato dall’utilizzo di smart contract,133 questi ultimi creerebbero una piattaforma su cui i clienti potrebbero acquistare direttamente i dati dai sensori IoT e il contratto verrebbe stipulato senza la necessità di intermediari134 ma direttamente tra proprietario e fornitore del sensore. Questi ultimi potrebbero fornire un’ampia varietà di informazioni, che una volta entrati su un sistema Blockchain, verrebbero ad essere condivisi su larga scala. Questa diffusione di
131 Per una definizione più dettagliata: L’internet of Things è una rete di oggetti fisici - “cose” – che sono incorporati con sensori, software e altre tecnologie allo scopo di connettersi e scambiare dati con altri dispositivi e sistemi su internet. Questi dispositivi vanno da oggetti domestici ordinari a sofisticati strumenti industriali. Esempi concreti possono essere delle sveglie che suonano prima in caso di traffico, delle scarpe da ginnastica che trasmettono tempi, velocità e distanza o dei vasetti delle medicine che trasmette un avviso se ci si dimentica di prendere un farmaco. Questi oggetti acquisiscono un’intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su sé stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri. Con più di 18 miliardi di dispositivi IoT connessi oggetti, gli esperti si aspettano una crescita fino a 500 miliardi entro il 2030 secondo lo Smart Platform Blog, How Blockchain and smart contracts can impact IoT, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxx-xxxx/xxx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxx- contracts-can-impact-iot-f9e77ebe02ab (visitato in data 2 Aprile 2022).
132 X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXXXXXXX – X. XXXXX – T. VAVARIGOU,
Implementation of smart contracts for blockchain base IoT applications, in International Conference on the Network of the Future,2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXXX- nof2018.pdf (visitato in data 10 Aprile 2022).
133N. FOTIOU – G.C. XXXXXXX, Smart contracts for the Internet of Things: opportunities and challenges, in European Conference on Networks and Communications, 2019, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/0000.00000.xxx (visitato in data 10 Aprile 2022).
134 X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXXXXXXX – X. XXXXX – T. VAVARIGOU,
Implementation of smart contracts, cit.
dati potrebbe avere usi diffusi, come per marketing o per la ricerca ma dall’altro dato sarebbero necessarie delle maggiori salvaguardie per proteggere i dati. Ritornando al binomio Smart contract e IoT, la relativa collaborazione permetterebbe un alto livello di coordinamento e coesione.135 Nel concreto, un sensore IoT potrebbe concludere automaticamente una transazione quando le condizioni preimpostate vengono rispettate. Ad esempio, quando una lampadina si brucia, il sensore andrebbe ad attivare uno smart contract per l’acquisto di una nuova quando le condizioni preimpostate, come prezzo e data di consegna, vengono rispettate.136 Questa transazione non avrà bisogno di intermediari e avverrebbe in tempi e costi ridotti.137
8.7 Sharing Economy138
L’economia della condivisione si è espansa rapidamente grazie alla struttura di revisione combinata che è molto apprezzata sia dai fornitori che dai clienti.139 Essa permette a gruppi di individui di cooperare nel fornire beni materiali e immateriali con la comunità che valuta il bene e paga il fornitore. I contratti smart potrebbero digitalizzare la sharing economy, andando ad automatizzare le relative transazioni. Non vi sarebbe spazio per errori umani o
135 Aa.vv. How Blockchain and smart contracts can impact IoT, 2018, Smart Platform Blog,, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxx- blog/how-blockchain-and-smart-contracts-can-impact-iot-f9e77ebe02ab (visitato in data 2 Aprile 2022)
136 Ibid.
137 X. XXXXX – X. XXXXXXX, Handbook of Blockchain Law, cit. p.175 e ss.
138 Sharing economy o economia della condivisione, è un modello economico in costante evoluzione che ha ridisegnato le coordinate sociali e di consumo attraverso un ripensamento dello scambio di beni e servizi tra persone. I benefici sono molteplici, tra cui un minor spreco di risorse e un maggior rispetto dell’ambiente. Esempi sono Uber, Airbnb, Deliveroo, Mobike e molte altre.
139 X. XXXXXX, The Sharing Economy and how is it changing industries, 2019, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx-xxxxxxx- economy-and-how-it-changes-industries-4172234 (visitato in data 2 Aprile 2022).
intermediari e le transazioni sarebbero sicure.140 Ad esempio uno smart contract inserito all’interno di un contesto di noleggio auto permetterebbe all’individuo di inviare il pagamento alla compagnia di autonoleggio, sbloccare l’auto e guidare, o in un contesto di house sharing, di sbloccare i lucchetti della casa una volta prenotata. Tali contratti terminerebbero automaticamente alla scadenza del contratto di “sharing”.141 Uno smart contract si inserisce perfettamente all’interno di questa economica, essendo quest’ultima basata su contratti di piccole dimensioni, in un contesto di condivisione e senza alcun bisogno di intermediari.142 Inoltre il loro utilizzo determinerebbe un abbassamento dei costi e dunque una maggiore apertura al mondo start-up e ad altre aree.143 La riduzione dei costi e la maggiore efficienza devono, però, essere bilanciate con gli aspetti irrisolti che spesso sono stati evidenziati fino ad ora nell’elaborato e per cui si rimanda al paragrafo §1.6.
9. Tra contratto e codice software
Le molteplici e differenti definizioni normative date dai diversi Stati e la trasversalità di utilizzo degli smart contract sono un ostacolo per lo sviluppo di una definizione chiara e univoca. In questa fase di lettura, ci si potrebbe basare su di una definizione astratta fornita dall’autore Xxxxx, il quale parte da una distinzione degli smart contract in “smart contract code” e “smart legal contract”. I primi
140 X. XXXXXX, Blockchain and the sharing economy. A match made in heaven? This startup plans to prove it, 2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxx-x-xxxxx- made-in-heaven-this-startup-plans-to-prove-it (visitato in data 10 Aprile 2022). 141 X. XXXXXXXXXX, Sharing Economy 2.0: Can Blockchain remove the need for single- asset ownership?, 2019, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx- asset-ownership (visitato in data 10 Aprile 2022).
142 Ibid.
143 X. XXXXX – X. XXXXXXX, Handbook of Blockchain Law, cit. p. 175 e ss.
costituiscono degli automated software e possono anche non essere correlati ad un accordo contrattuale, mentre i secondi rappresentano degli accordi contrattuali i cui termini sono inseriti nel software.144 Dunque, una definizione iniziale potrebbe essere la seguente: «Uno smart contract è un accordo automatico ed esecutivo, automatizzabile dal computer, anche se alcune parti possono richiedere input e controllo umano. Eseguibile sia attraverso l'applicazione legale dei diritti e degli obblighi o attraverso l'esecuzione a prova di manomissione del codice del computer. Questa definizione (...) afferma semplicemente un requisito che il contratto deve essere applicabile senza specificare qual è l'aspetto che viene applicato; per i smart legal contract ci potrebbero essere diritti e obblighi complessi, mentre per uno smart contract code ciò che viene applicato possono essere semplicemente le azioni del codice».145 Dunque, solo gli smart legal contract interessano il mondo legale tanto da sollevare l’interrogativo: “gli smart contract sono qualificabili come contratti?”.146 Nel ricercare la risposta, la dottrina italiana si è divisa: alcuni studiosi qualificano gli smart contract come veri e propri contratti, li dove non vi sono requisiti formali da rispettare. Ciononostante, vi è un’altra parte della dottrina
144 C.D. XXXXX – V.A. BAKHI– X. XXXXXX, Smart contract Templates: Foundations, design landscape and research directions, 2017, disponibile al seguente indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/000000000_Xxxxx_Xxxxxxxx_Xxxxxxxx s_foundations_design_landscape_and_research_directions_CDClack_VABakshi
_and_LBraine_arxiv160800771_2016 (visitato in data 3 Aprile 2022).
145 Testo originale: «A smart contract is an automatable and enforceable agreement, automatable by computer, although some parts may require human input and control. Enforceable either by legal enforcement of rights and obligations or via tamper-proof execution of computer code. This definition (…) simply states a requirement that the contract must be enforceable without specifying what is the aspect being enforced; for smart legal contracts there might be complex rights and obligations, whereas for smart contract code what is being enforced may simply be the actions of the code».
146 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX – X. XXXXXXX, Blockchain e smart
contract, cit. p. 273 e ss.
che rivede gli smart contract solo come codici software, dunque accessori rispetto ad un contratto e in grado di generare delle implicazioni nel mondo legale. Nei successivi capitoli verranno presentate entrambe le teorie, attraverso un’analisi delle tesi a supporto e con una particolare enfasi sulle domande che sollevano.
Capitolo II – L’identificazione giuridica degli Smart Contract come contratti
SOMMARIO: 1. Il contratto in forma di Smart Contract. – 2. Vicende patologiche del contratto in forma di smart contract. – 3. Considerazioni sui possibili scenari evolutivi.
1. Il contratto in forma di Smart Contract
Il Codice Civile all’art. 1321 definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” e all’art. 1325 ne indica i requisiti essenziali di esistenza e validità quali: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quest’ultima richiesta solo quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (cosiddetta ad substantiam).147 Posta questa breve premessa, quando uno smart contract soddisfa le soprammenzionate condizioni, può essere considerato un contratto. Esso, infatti, è un accordo assunto tramite un protocollo informatico che, al rispetto delle condizioni predeterminate, fa automaticamente conseguire gli effetti prescritti secondo la logica informatica “if this, then that”. Dunque uno smart contract può essere utilizzato per regolare solo una fase della vicenda contrattuale ovvero costituire l’unico mezzo tramite il quale le parti costituiscono, regolano o estinguono un rapporto giuridico patrimoniale. Invero, per rispettare l’art. 1321 c.c. occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
147 X. XXXXX, X. XXXXX, Il fatto, l’atto, il negozio giuridico, Torino, 2005, p. 7 e ss.
1) bilateralità o plurilateralità, ossia l’accordo tra due o più parti, le quali manifestando la loro volontà in relazione ad un determinato affare, ne convalidano i diritti e gli obblighi da esso nascenti;148
2) la patrimonialità, ossia la capacità di poter compiere una valutazione economica delle cose o delle prestazioni oggetto del contratto;
3) lo scopo del costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico.149 Tali condizioni possono essere rispettate da uno smart contract, che dunque diverrà l’unica fonte del vincolo negoziale. Invero, il presente capitolo svilupperà la tesi a supporto della qualificazione giuridica dello smart contract come contratto e ne analizzerà la fase patologica; infine, il successivo capitolo esporrà la tesi a supporto della qualificazione giuridica dello smart contract come mero strumento a supporto di una o più fasi della vicenda contrattuale già sorta in virtù di un contratto tradizionale.
1.1 Tesi a supporto della rivendicazione di un’identità contrattuale
Lo smart contract è uno strumento idoneo a manifestare la volontà delle parti tanto quanto lo è un foglio di carta o un documento informatico e, pertanto, quando rispetta tutte le condizioni richieste, può essere qualificato come unica fonte del vincolo negoziale, e dunque come contratto.150 Questa conclusione non è tuttavia
148 X. XXXXXXX, Il contratto, Milano, 2020, p. 23 e ss.
149 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, Napoli, 20° edizione, 2019, p. 89 e ss.
150 D. DI SABATO, Gli smart contract: robot che gestiscono il rischio contrattuale, in Contratto e impresa, 2, 2017, p. 397 e ss. Al riguardo v.: X. XXXXXXX - X. XXXXX - X. XXXX, Smart contracts, in AA.VV., The future of Law and eTechnologies, a cura di T. KERIKMAE - X.XXXX, Springer, 2018, p. 135; XXXXXXX, Blockchain e automazione, cit., p. 110 e ss.; X. XXXXXX, Gli smart contract. contratti o software?, 2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxx-xxxx/xxx-xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx-x-xxxxxxxx-
unanimemente condivisa in dottrina, principalmente in ragione degli aspetti tecnici di tale tecnologia quali il linguaggio macchina, l’anonimato, l’immodificabilità, e l’irretrattabilità che a prima vista non sembrano conciliabili con i principi dell’ordinamento giuridico. Tuttavia, vi è la possibilità di trovare un incontro tra la libertà e l’autonomia privata e l’autorità dello Stato grazie all’inclusione di logiche algoritmiche che permettono il rispetto delle normative contrattualistiche poste dall’ordinamento e che di seguito verranno esposte.
1.2 Linguaggio informatico e contenuto dello smart contract
Una delle criticità sollevate per sostenere l’impossibilità di qualificare lo smart contract come contratto è individuata proprio nell’utilizzo del linguaggio informatico per la redazione del contratto self-executing. Invero, lo smart contract è un algoritmo redatto in codice informatico, che esprime delle funzioni al fine di attivare la macchina grazie proprio al linguaggio informatico. Pertanto, esso non è in grado di elaborare degli input sulla base di clausole valoriali, quali la buona fede151 o il grado della colpa, a cui, però, si può
71caab28c36c: « fintantoché il rapporto giuridico patrimoniale è rappresentato digitalmente, non sembra sussistano ragioni per escludere che lo smart contract sia anche contratto, a condizione, ovviamente, che le parti rispettino le regole che la legge impone in questa materia. Da questo punto di vista, il dubbio circa la validità di un contratto rappresentato in linguaggio formale anziché naturale si risolve facilmente nel momento in cui si tiene presente che, “quando la forma non è prescritta […] sotto pena di nullità” (art. 1325 c.c.), le parti possono concludere il contratto grazie a qualsiasi modalità di espressione del volere, rappresentazione informatica inclusa».
151 «La buona fede è una locuzione che compare numerose volte nel codice civile e per designare una pluralità di istituti caratterizzati da una diversa ratio legis, assumendo un’eterogeneità di significati tale da non consentire una ricostruzione unitaria onnicomprensiva» tratto da X. XXXXXXX, X. X’XXXXXX, voce Buona fede, in Enciclopedia giuridica, III, 1.
supplire attraverso un oracolo e dunque con l’intervento esterno di un terzo. Ulteriore aspetto da considerare è la difficoltà di tradurre e di rispettare la struttura tipica di un contratto che prevede dichiarazioni di scienza, definizioni, clausole d’uso, allegati, etc. Tali elementi potranno essere inseriti con apposite righe di testo in “lingua umana” e attraverso l’upload degli allegati su blockchain. Tuttavia vi è la necessità che la struttura dello smart contract sia minimale, anche in presenza di operazioni più complesse. Pertanto, una possibile alternativa consiste nel prevedere delle linee di codice all’interno di righe di testo di un contratto o nell’affiancare un contratto tradizionale ad un contratto smart; queste soluzioni ibride saranno oggetto di apprendimento nel successivo capitolo. È bene ricordare che tali elementi non sono necessari, ma sono frutto di un’impostazione tradizionale che si fonda sul pensiero che uno smart contract debba essere la traduzione di un contratto tradizionale, quando in realtà è uno strumento del tutto nuovo. In riferimento al problema della comprensione del linguaggio macchina da parte dei contraenti si rimanda all’analisi svolta nel precedente capitolo al
§1.6.
1.3 Trattative, proposta, accettazione e revoca
Ai sensi dell’art. 1326 c.c. la conclusione del contratto avviene nel momento (e nel luogo, seppur svolto su piattaforma blockchain nel caso di smart contract) in cui l’accettazione perviene al proponente, rispettando i termini da quest’ultimo stabiliti o in quelli ordinariamente necessari in base al caso.152 Rilevante è che tra proposta e accettazione vi sia coincidenza di dichiarazioni, altrimenti
152 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit. p. 847 e ss.
la seconda varrebbe come nuova proposta e l’accordo non sarebbe raggiunto, mancando un perfetto incontro delle volontà delle parti.153 Inoltre, le dichiarazioni possono essere rese secondo molteplici modalità, anche informatiche, e vi sono altrettanti modi per concludere un contratto in forma smart. L’accettazione di una proposta redatta in linguaggio macchina può essere resa anche attraverso l’utilizzo di moduli predisposti. Alternativamente, vi può essere una trattativa condotta nel mondo reale che poi si conclude con la redazione di uno smart contract oppure tramite la sottoscrizione di un contratto preliminare o di altro accordo di natura preparatoria. Di contro, non è possibile concludere uno smart contract per facta concludentia perché questo, per definizione, richiede un accordo formalizzato. È invece possibile perfezionare il contratto attraverso l’inizio della sua esecuzione, così come previsto dall’art. 1327 c.c., lì dove sono state predisposte specifiche istruzioni per eseguire la prestazione a beneficio di una sola parte, anche senza il suo consenso.
Indipendentemente dalla modalità di conclusione del contratto, nella fase delle trattative le parti sono comunque tenute a rispettare i principi di correttezza e di buona fede,154 la cui violazione può essere causa di responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.).155
153 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, Roma, p. 568 e ss.
154 Una tipica esplicazione della buona fede nella fase precontrattuale è il dovere di informazione, ciò richiede alle parti di informarsi a vicenda sulle circostanze dell’affare e l’inadempimento di tale obbligo durante le trattative precontrattuali può essere classificato come reticenza. L’obbligo di informazione non consiste nell’informare sulla convenienza dell’affare, ma sul se vi sono circostanze in grado di rendere il negozio invalido, inefficace o inutile. Per un’analisi più dettagliata v. X. XX XXXX, Asimmetrie informative e rapporti contrattuali, Padova, 2002; X. XXXXXXX, Informazione contrattuale e regole dello scambio, in Riv. Crit. Dit. Priv., 2004, 555 e ss., M. BIANCA, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, p. 163 e ss.
155 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, Milano, 2019, p. 300.
In riferimento all’istituto della revoca della proposta e dell’accettazione, ai sensi dell’art. 1328, comma 1, c.c. la proposta può essere revocata prima della conclusione del contratto e l’accettante che ne avesse intrapreso in buona fede l’esecuzione avrà diritto ad un indennizzo.156 Allo stesso modo, anche l’accettazione può essere oggetto di revoca, ma quest’ultima deve pervenire prima che il proponente venga a conoscenza dell’accettazione (art. 1328, comma 2, c.c.). È un po’ difficile immaginare l’istituto della revoca all’interno della logica automatica di uno smart contract ma, certamente, vi è la possibilità di creare un altro smart contract uguale e contrario al fine di “neutralizzare” gli effetti patrimoniali del primo.
1.4 Conclusione di uno smart contract
Quando vi è l’incontro delle volontà delle parti, il contratto acquista la forza di legge ed è dunque tra esse vincolante (art. 1372 c.c.). Tale dinamica è di facile trasposizione nella realtà di un contratto automatizzato, tuttavia dei dubbi sorgono in riferimento al dettato dell’art 8-ter del Decreto semplificazioni. Quest’ultimo, attraverso l’espressione «un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.» riconduce la vincolatività non alla conclusione dell’accordo ma alla sua esecuzione, cioè alla validazione dello smart contract su blockchain. Pertanto, presuppone che vi sia un accordo idoneo a
156 X. XXXXXXX, Il contratto, cit., p. 134 e ss.; v. al riguardo; X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit. p. 857 e ss.; per un approfondimento sull’istituto v.: X. XXXXXXXXX, Dal contratto al negozio unilaterale, Roma, 2007; X. XXXXXXXXXXX, I contratti reali, Torino, 1999; X. XXXXXXXXX, La formazione del contratto, Milano, 1966.
definire gli effetti in maniera antecedente e poi uno smart contract che vincola i contraenti al momento dell’esecuzione. Questa interpretazione è molto dibattuta perché creatrice di una nuova modalità di formazione del contratto (oltre al meccanismo della consensualità e della realità).157
1.5 L’identità delle parti
Un ulteriore aspetto molto discusso in dottrina e che spesso viene visto come ostativo alla tesi sulla qualificazione degli smart contract come contratti è quello dell’identificazione delle parti. Pertanto, è bene analizzare tale aspetto tenendo in considerazione che le parti possono essere identificate su blockchain, se in quest’ultima viene integrato un meccanismo di firma digitale volta ad associare il contratto al firmatario, superando in tal modo l’anonimato.
Una precisazione, tuttavia, è d’obbligo: il legislatore italiano nel su menzionato decreto semplificazione parla di “identificazione informatica delle parti interessate” e, dunque, rimanda all’art. 20 del codice dell’amministrazione digitale ("CAD”) a proposito della paternità di un documento informatico. Per tali ragioni, non vi sarà la necessità di identificare mediante le loro generalità, ma sarà sufficiente l’apposizione di una firma elettronica avanzata o qualificata per stabilire la paternità della dichiarazione del sottoscrivente e rispettare il dettato normativo dell’art. 2702 c.c.
Si ribadisce che si è in attesa dei requisiti che saranno fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale, che avrebbero dovuti essere pubblicati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 12 del 2019. Pertanto, ancora non è stato definito un
157 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, cit., p. 301.
perimetro circa l’equiparabilità degli smart contract ad un documento scritto ed è, di conseguenza, necessaria l’apposizione di una firma elettronica avanzata o qualificata a seguito della verificazione dell’identità. Tuttavia, l’identificazione non è un requisito essenziale per la validità del contratto e non pregiudica l’applicazione delle disposizioni in merito alla capacità naturale e alle conseguenze della stipulazione da parte di un minore o di un incapace. Inoltre, qualora si voglia concludere uno smart contract per procura sarà necessario che la stessa sia redatta tradizionalmente.
Concludendo sul punto, l’identificazione delle parti non risulta ostativa alla conclusione di un contratto automatico; inoltre, quando verranno emanate le linee guida dell’Agenzia dell’Italia digitale, sarà attribuita ancora più sicurezza alla stipulazione di uno smart contract.
1.6 Smart contract con obbligazione del solo proponente
L’art. 1333 c.c. disciplina l’ipotesi in cui una proposta sia diretta alla conclusione di un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente. Essa diviene irrevocabile al momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, e non richiede la dichiarazione di accettazione.158 Tale modalità di perfezionamento dell’accordo si scontra con il meccanismo del contratto automatizzato, il quale richiede l’adesione della controparte contrattuale attraverso l’apposizione della propria firma. Tuttavia tale norma disciplina solo una delle modalità di conclusione di un contratto, rimanendo del tutto percorribili le precedenti modalità sopra esposte.
158 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 574 e ss.
1.7 Il preliminare di smart contract
Si definisce contratto preliminare il contratto con cui le parti si vincolano a stipulare un successivo contratto definitivo, il cui contenuto essenziale deve essere già determinato nel preliminare.159 Interessante è l’analisi della conclusione di un preliminare di smart contract, in quanto seppur possono essere configurabili delle criticità in caso di inadempimento o dell’esercizio dell’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.) possiamo ritenere valido ed efficace l’impegno a concludere un contratto in modalità smart e qualora sorgano problemi, si potrà sempre far ricorso al giudice.
1.8 Lo smart contract per persona da nominare o a favore di terzo
In merito alla possibilità di concludere uno smart contract per persona da nominare o a favore di terzo sorgono delle difficoltà, in quanto sono due istituti volti alla produzione di effetti contrattuali verso un soggetto terzo.160 Tuttavia, vi è la possibilità di redigere un contratto autonomo inserendo come condizione per la produzione degli effetti la successiva adesione da parte del terzo che potrebbe, qualora non ancora designato, essere indicato tramite un oracolo. Sarà tuttavia necessario che il terzo sottoscriva informaticamente lo smart contract.
159 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 596 e ss; Per un’analisi più specifica sull’istituto in oggetto v. X. XXXXXXXX, Il contratto preliminare, Padova, 2008; X. XXXXXX, Il contratto preliminare, Padova, 2006;
160 C. M. BIANCA – M. BIANCA, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2018, p. 378 e ss.
2. Vicende patologiche del contratto in forma di smart contract
Il presente paragrafo illustrerà, seguendo l’esposizione codicistica, le problematiche e gli ostacoli che si possono verificare nel corso del rapporto contrattuale, dunque sia i vizi genetici del contratto che le vicende patologiche causate da agenti esterni, contestualizzandoli nella realtà informatica di un cosiddetto contratto self-executing. Quest’ultimo verrà considerato come una forma innovativa di conclusione contrattuale che, presentando delle aggiuntive funzioni algoritmiche, sarà in grado anche di reagire alle sollecitazioni del mondo giuridico nella fase del malfunzionamento del rapporto contrattuale. Per tali ragioni, lo scenario che si presenterà sarà volto a definire un incontro tra l’ecosistema degli smart contract e il resto del mondo giuridico, al fine di leggere la libertà delle parti in ambito contrattuale alla luce dell’evoluzione tecnologica.
2.1 Nullità
Ai sensi dell’art 1418 c.c. il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quando manca di uno o più dei requisiti essenziali richiesti dall’art. 1325 c.c., quando è illecita la causa o quando il motivo esclusivo per cui entrambe le parti si siano determinate a concludere il contratto è illecito, quando manca di un oggetto lecito, possibile, determinato o determinabile; nonché negli ulteriori casi previsti dalla legge. Sono tutti vizi cosi gravi da determinare l’inidoneità dell’atto a produrre i relativi effetti.161 Pertanto, in un contratto tradizionale quando vi sono le condizioni per esperire
161 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 660 e ss
un’azione di accertamento della nullità, deve essere ripristinata la situazione iniziale come se il contratto non fosse mai venuto ad esistenza, non solo esso è affetto da invalidità ma è altresì inidoneo a produrre i suoi effetti.162 Per tale ragione vi è la necessità di contemplare in uno smart contract una funzione “distruttiva” cosiddetta “kill code” che possa porre nel nulla gli effetti già prodotti e ripristinare la situazione generata attraverso il contratto sulla base della decisione giudiziale. Di seguito verranno esaminate più nel dettaglio le singole cause di nullità:
a) Contrarietà a norme imperative
È possibile creare uno smart contract, seppur contrario a norme imperative; tuttavia, tale contratto sarà nullo, e quindi inefficace, al pari di un contratto tradizionale perché viziato da una nullità virtuale. Pertanto sarà necessario agire nei confronti degli interessati per porre nel nulla gli effetti prodotti nel mondo digitale che in quello tradizionale. Invero, sono molteplici i vantaggi che si hanno rispetto ad un contratto tradizionale: in primis vi è la possibilità di avere una funzione inversa nello smart contract che è dunque una sorta di antidoto ad un malfunzionamento o vizio e che ha il fine di ripristinare gli effetti avuti dall’esistenza, efficacia e esecuzione di un contratto gravato da cause patologiche. A parere di chi scrive, è immediato il riconoscimento di una causa di nullità di uno smart contract su blockchain pubblica, essendo la stessa accessibile a tutti ed essendo allo stesso tempo l’azione di accertamento di nullità esperibile da tutti.
Passando alla seconda causa di nullità, ovvero la mancanza di uno dei requisiti prescritti dall’art. 1325 c.c. (accordo delle parti, oggetto,
162 A. TORRENTE – X. XXXXXXXXXXX, Manuale di diritto privato, Milano, 2021, p. 668 e ss.
causa, forma, quando risulti prescritta dalla legge a pena di nullità) possiamo vedere come in base al requisito mancante vi sia una risposta diversa da parte di questa tecnologia. Di seguito verranno esposte secondo un ordine codicistico le varie casistiche:
1) Carenza dell’accordo delle parti
L’accordo è l’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti che dunque esprimono il loro consenso circa i termini esatti e concreti dell’affare e si raggiunge quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà e queste sono dirette allo stesso scopo.163 Tali manifestazioni possono essere scritte, orali, tacite o mediante fatti concludenti, dunque permettendo una conclusione di un accordo anche tramite smart contract. 164 La carenza dell’accordo tra le parti può verificarsi quando non vi è coincidenza tra le due o più manifestazioni di volontà. Infatti, l’art. 1326 c.c. richiede che il contratto sia concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Dunque, rientrando nella realtà tecnologica, uno smart contract che contenga la relativa proposta deve coincidere con lo smart contract che ha la relativa accettazione. Quando invece quest’ultima si differenzia, si configura una controproposta che richiederà un altro smart contract coincidente con quest’ultimo come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 1326 c.c.. In sintesi, per avere la conclusione di un contratto tramite smart contract vi è la necessità della coincidenza di contenuto. La particolarità di questa modalità è che non vi è spazio per integrazioni interpretative, nemmeno quando vi è un blocco
163 X. XXXXXXX, Il contratto, cit., p. 118.
164 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 478 e ss.
nell’esecuzione,165 di contro vi sarà l’automatica esecuzione delle prestazioni oggetto della proposta e dell’accettazione.
2) Assenza della causa
Posto che la causa è la ragione economico – sociale del contratto, che deve essere unica e lecita, essa permette all’ordinamento di comprendere se l’accordo è meritevole di tutela e dunque considerabile un contratto. Per tali ragioni, ha una funzione cosi vitale che l’assenza di essa determina la nullità e dunque l’inefficacia.166 Un accordo privo di causa è del tutto eseguibile su uno smart contract e dunque è in grado di produrne gli effetti al realizzarsi delle condizioni, ma che in esso si può inserire una funzione di ripristino come spiegato più nel dettaglio nel sottoparagrafo precedente. L’illeceità della causa verrà spiegata nel prosieguo.
3) Carenza dell’oggetto
L’oggetto è considerabile come l’affare che le parti vogliono realizzare e anche del bene o della prestazione che ne concretizza l’affare. Inoltre, deve avere contenuto patrimoniale ed essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).167 La carenza di una delle condizioni comporterebbe la nullità dell’obbligazione. Immaginare un contratto o uno smart contract in carenza di un oggetto è difficile, perché sarebbe una situazione in cui non ci sarebbe un perimetro di riferimento entro cui far circoscrivere la prestazione. È più concretizzabile un contratto il cui contenuto delle prestazioni sia impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile. Più nello specifico, è possibile quando è disponibile
165 Certamente vi è la possibilità di includere ab origine un oracolo ad interpretandum.
166 X. XXXXXXX, Il contratto, cit., p. 142 e ss.
167 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 504 e ss.
in natura, è lecito quando non è contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; è determinato o determinabile se i contorni e contenuti sono esplicitati o almeno ricavabili in via indiretta. Analizzando da un punto di vista tecnico, è possibile avere un contratto intelligente con oggetto illecito, ma non è informaticamente concepibile uno smart contract con un oggetto impossibile o indeterminato. La possibilità e la determinazione sono due condizioni necessarie per la creazione dello stesso, infatti lo smart contract è anche definito come contratto deterministico e in mancanza della possibilità o della determinazione, l’esecuzione si bloccherebbe. Tuttavia quando vi è un primo momento connotato da indisponibilità in natura e poi da possibilità sopravvenuta (art. 1347 c.c.), vi è la necessità che tale cambiamento venga reso noto allo smart contract, al fine di poter realizzare l’oggetto contrattuale. Per superare tale blocco, la possibilità di una comunicazione esterna deve essere prevista in fase di creazione di uno smart contract e dunque delimitata e programmata rispetto ai fini. Questa funzione cosiddetta oracolo permetterebbe di far sopravvivere lo smart contract, adattandolo alle vicende contrattuali sopravvenute e rendendolo immune da stravolgimenti in grado di bloccare lo stesso e di farne perdere i costi investiti.
4) Carenza della forma
La forma è il mezzo con cui si manifesta la volontà contrattuale delle parti. Di norma essa è libera, tuttavia diviene un requisito necessario quando è richiesta a pena di nullità come indicato nell’art. 1350
c.c.168 Dunque, bisogna comprendere se e come uno smart contract possa soddisfare tale requisito in tali circostanze. La risposta è molto
168 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 516 e ss.
dibattuta nella dottrina, in quanto la forma scritta è soddisfatta là dove il contratto è intelligibile e consente la conservazione della rappresentazione della volontà delle parti. Dato per assunto che la tecnologia su cui viene sviluppato lo smart contract ne assicura la conservazione, ciò su cui la dottrina dibatte è l’intellegibilità, essendo uno smart contract scritto in linguaggio macchina. Tuttavia, come si è già esposto nel paragrafo §1.6, a cui si rimanda per una più dettagliata definizione, il linguaggio macchina è parificabile ad una lingua straniera e dunque è intelligibile, seppur non da tutti.
b) Illeceità della causa o del motivo
Quando il contratto è connotato da illeceità della causa o del motivo, l’intero contratto è nullo. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.). Inoltre, anche il motivo illecito comune ad entrambe è causa di nullità (art. 1345 c.c.). Tuttavia nel caso in cui lo smart contract avesse già prodotto i suoi effetti, sarà necessario l’intervento di un agente esterno, come avviene anche nel caso di un contratto tradizionale.
c) quando è dichiarato nullo dalla legge
Qualora una norma di legge prevede come sanzione la nullità del contratto, come quelli previsti dal codice civile o da leggi speciali, la nullità è definita testuale e dunque lo smart contract è nullo per legge e gli effetti già verificatisi dovranno essere posti nel nulla in via automatica o con un successivo intervento.
A conclusione di questo paragrafo, si può arrivare a comprendere che lo smart contract è solo una forma innovativa di conclusione del contratto, ma non incide sulla sostanza, riuscendo a rispettare le relative categorie generali degli elementi contrattuali.
2.1.1 Nullità parziale
La nullità può essere totale, se investe l’intero negozio, oppure parziale quando inficia soltanto una o più clausole dell’atto. In quest’ultimo caso, il contratto è travolto dalla nullità se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte di contenuto che è colpita da nullità (art. 1419, comma 1, c.c.).169 Per tali ragioni bisogna comprendere obiettivamente quale sia stata la volontà delle parti e se la parte invalida è da considerarsi essenziale.170 Partendo dall’interpretazione della volontà delle parti al fine di statuire se le stesse avrebbero comunque concluso il contratto senza la clausola inficiata da nullità bisogna tenere conto delle difficoltà, soprattutto tecniche, di prevedere un tale meccanismo, essendo in naturale contrasto con il concetto di automazione di uno smart contract. La soluzione è da ritrovare non soltanto nel testo dello smart contract, che dovrà essere il primo strumento oggetto di interpretazione ma anche nelle comunicazioni scritte e non, che le parti si sono scambiate in linguaggio tradizionale. Pertanto, come in caso di difformità linguistiche, si dovrà sceglierà uno dei testi. Tuttavia, è bene aggiungere che se le clausole nulle possono essere sostituite automaticamente con clausole imposte dalla legge queste ultime vengono sostituite di diritto da norme imperative, non andando ad inficiare il contratto. Quando parliamo di clausole nulle in uno smart contract e dunque di sostituzione di diritto, possiamo assimilare la legge ad un oracolo. Per tale ragione, anche in questo caso vi è la necessità di istaurare un dialogo con l’esterno. Xxxxxx, vi è proprio una necessità di “trascrizione” della legge in linguaggio macchina
169 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 666 e ss.
170 Cass., 26 maggio 2008, n. 13561.
cosi da essere intellegibile per uno smart contract e permettere l’auto-integrazione delle disposizioni di legge quando si devono modificare le clausole nulle. Uno smart contract è come una forma in cui è incorporato un contenuto, non si può prescindere dagli strumenti che tale contenuto interpretino o spieghino.
2.1.2 Nullità nel contratto plurilaterale
Anche un contratto con più di due parti, in cui le prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, può essere affetto da nullità. Secondo il codice civile, se la nullità colpisce solo la prestazione di una delle parti, a meno che questa non sia essenziale, non ne deriva nullità. Pertanto è necessario comprenderne l’essenzialità sulla base dell’interpretazione delle circostanze per comprendere se è da considerarsi nullo l’intero contratto o parte di esso, ricercando la possibilità per lo smart contract di adattarsi alla realtà e permettendo il funzionamento della parte valida.
2.1.3 L’azione di nullità
Il negozio nullo, come già specificato, non produce alcun effetto giuridico, tuttavia, potrebbe essere eseguito dalle parti. In tal caso, ciascuna parte ha il diritto alla restituzione della prestazione eseguita in attuazione di un contratto nullo, a meno che non si tratti di prestazioni contrarie al buon costume (art. 2035 c.c.). Per esercitare tale diritto alla restituzione o per rifiutare l’esecuzione di una prestazione o nel caso sorga una controversia circa la validità di un atto, vi è la necessità di rivolgersi ad un giudice per far dichiarare la nullità. Tale azione di nullità è imprescrittibile ed è un’azione di mero accertamento. Inoltre la legittimazione attiva è riconosciuta a
chiunque vi abbia interesse e la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.).
Ciò posto, anche uno smart contract può essere dichiarato nullo in ogni momento e senza limiti di tempo e l’azione è esercitabile da chiunque. Sarà necessario includere in sede di scrittura una condizione di ritrattabilità degli effetti (funzione "kill code"), nella misura massima possibile per cui una volta avuta la sentenza dichiarativa di nullità ed integrata nello smart contract, si attiverà automaticamente la funzione “kill code”.171 Attraverso questa previsione si permette ad un contratto avente forma scritta di codice informatico di rispettare i principi non sacrificabili dell’ordinamento giuridico e di continuare ad essere un contratto auto-eseguibile.
2.1.4 Convalida e conversione
Come già espresso, il contratto nullo non può produrre gli effetti per i quali era stato posto in essere, tuttavia, ai sensi dell’art. 1424 c.c., ne è consentita la conversione. Tale istituto giuridico permette la conversione in un contratto diverso e la produzione dei relativi effetti. La finalità è che le parti, se avessero saputo della nullità, avrebbero concluso un contratto differente a condizione che si rispettino i requisiti di forma e di sostanza e che non sia illecito. La conversione viene stabilita dal giudice e non sulla base di una rinnovata manifestazione di un consenso negoziale delle parti. Analogamente ciò può avvenire per uno smart contract li dove viene inserita in sede di programmazione una “valvola di apertura” che permette il negozio di conversione. Alla luce dell’esposizione finora data, si può comprendere come sempre di più vi sia una necessità di
171 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, cit., p.327.
creare uno smart contract aperto e collegato con la realtà, con gli oggetti, con le persone e gli strumenti che opportunamente azionati consentono l’esecuzione.172
2.2 Annullabilità
L’annullabilità è un vizio di minore gravità rispetto alla nullità perché le regole non rispettate sono a protezione dei singoli soggetti e non tanto nell’interesse generale. Il vizio può derivare dalla formazione di un consenso ab origine (l’incapacità) oppure in itinere (errore, violenza e dolo). Un contratto è annullabile quando una delle parti era legalmente incapace di contrarre e quando stipulato da persona incapace di intendere e di volere, salvo che si tratti di minore che con dei raggiri ha occultato la sua minore età. Un contratto è inoltre annullabile quando la formazione del consenso di una parte è viziata ab origine a causa di errore, violenza o dolo. Il negozio annullabile produce i suoi effetti (cosiddetta efficacia interinale o precaria del negozio annullabile) che verranno meno nel momento in cui viene proposta e accolta l’azione di annullamento. È interessante analizzare come uno smart contract dal punto di vista tecnico possa rispettare l’istituto giuridico dell’annullamento, essendo lo stesso posto a protezione della volontà individuale, e laddove siano presenti dei vizi ne farebbe conseguire l’invalidità dell’atto.
172 Ibid., p.326.
2.2.1. L’azione di annullamento
L’azione tendente a far annullare un negozio è un’azione costitutiva che mira a far modificare la situazione giuridica preesistente andando ad annullarne gli effetti. La relativa legittimazione spetta soltanto alla parte nel cui interesse l’invalidità è prevista dalla legge (art. 1441, comma 1, c.c.) ed è da esercitare nel termine di prescrizione di cinque anni, che decorre a partire dalla data di conclusione del contratto o diversamente in base al vizio del caso (art. 1442 c.c.). Se la domanda viene accolta, l’annullamento ha effetti retroattivi ed è come se il negozio non avesse mai prodotto i suoi effetti giuridici. Pertanto, le prestazioni eventualmente eseguite dovranno essere restituite con una limitazione che permette di tutelare i diritti dei terzi se questi ultimi hanno acquistato a titolo oneroso da un contraente con capacità legale e hanno agito in buona fede.173 Nei successivi sottoparagrafi vedremo come si possa esercitare informaticamente tale azione.
2.2.2 Errore, errore di calcolo, mantenimento del contratto rettificato
L’errore inficia il procedimento di formazione della decisione per la stipulazione del negozio giuridico. Dunque il legislatore nel disciplinarlo ha ricercato un equilibrio tra offrire un rimedio alla parte la cui determinazione sia stata viziata da errore e assicurare la serietà delle dichiarazioni negoziali sulle quali il destinatario ha riposto affidamento.174 Il legislatore dà la possibilità di rendere
173 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 671 e ss.
174 Per una definizione più dettagliata su tale vizio della volontà v.: X. XXXXXXXX, L’errore nel contratto, 2019.
annullabile il negozio, se l’errore è essenziale e riconoscibile da una persona di normale diligenza. Per essenziale si intende un apprezzabile rilievo rispetto all’obiettivo assetto degli interessi posto alla base del contratto, mentre per la relativa valutazione si rimanda alla già esposta interpretazione nell’ambito di un contratto self- executing. In riferimento alla riconoscibilità della normale diligenza vi sono ad oggi solo dei possibili scenari realizzabili ma che attualmente sono solo immaginari. Ad esempio, potrebbe essere prevista una library di ipotesi di riferimento per poter determinare se quella persona è di normale diligenza o se invece far scattare l’alert di errore. Questa funzione permetterebbe di contornare lo smart contract di un ecosistema di ipotesi volte alla riconoscibilità dell’errore, tuttavia ogni accertamento è imprescindibile da un’interpretazione giurisdizionale.175 Una breve digressione è necessaria in riferimento all’errore prodotto dalla mancata comprensione del contenuto del contratto per ignoranza o difettosa conoscenza del linguaggio informatico, che può essere qualificata come essenziale e riconoscibile in quanto è chiaro che non può intendersi formato un accordo se manca la comprensione e quindi la reale volontà di concludere tale smart contract. Un'altra forma di errore che viene portato in evidenza dall’utilizzo dei contratti automatizzati è quello derivante dalla divergenza tra la volontà formatasi correttamente e la sua esteriorizzazione, che sarà oggetto di analisi nel successivo sottoparagrafo.
In riferimento all’errore di calcolo, tendenzialmente sarà necessaria una semplice rettifica a meno che l’errore non sia sulla quantità ed esso ha determinato il consenso, viziandone la formazione. Solo in
175 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, cit., p. 328 e ss.
quest’ultimo caso si sarà spazio ad un’azione di annullamento. Se si tratta di rettifica, come abbiamo già avuto modo di analizzare, sarà possibile prevedere una funzione di modifica per poter aggiornare il contratto self-executing con l’informazione corretta e ove accettata dalle parti condurre alla formulazione della nuova clausola. Tuttavia, nel caso di errore di calcolo sulla quantità, si tratterà di annullamento e vi sarà bisogno di adire le vie giurisdizionali a meno che la parte che ha creato l’errore, si offra di eseguire la prestazione in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che si intendeva concludere. In questo modo si consente di salvaguardare l’attività contrattuale e le intenzioni delle parti attraverso una proposta di modifica unilaterale dello smart contract, cosi rispettando anche l’art. 1432 c.c.
2.2.3 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
L’errore può cadere sulla dichiarazione, o sulla trasmissione della stessa da parte della persona incaricata, che nell’ambito dei contratti automatici possono essere l’avvocato che ha le relative competenze o il programmatore informatico. In questo caso parliamo di errore ostativo e come indicato nell’art. 1433 c.c. ne consegue l’annullamento a fronte della sua essenzialità e riconoscibilità.176 Nell’ambito degli smart contract, c’è una maggiore probabilità di commettere tale errore a causa della difficoltà di coordinamento tra il linguaggio naturale e quello informatico e che inerisce alla relazione tra l’accordo in forma di codice informatico e i documenti di background. In questo caso vi potrebbero essere dei profili di responsabilità della persona incaricata, essendo la volontà delle parti
176 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, Dike giuridica, Roma, 2017, p. 162 e ss.
contraenti correttamente formata attraverso un processo decisionale non viziato, ma successivamente diversamente elaborata.
2.2.4 Xxxxxxxx e dolo
La disciplina in caso di violenza e dolo è del tutto applicabile anche in caso di contratti automatici. Infatti, anche in fase di formazione di uno smart contract può concretizzarsi una forma di violenza psichica volta a far concludere il negozio giuridico, che altrimenti non si sarebbe concluso. Essa consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole (art. 1435 c.c.). 177 Il dolo consiste nel porre in essere una serie di raggiri al fine di far concludere un negozio giuridico, che altrimenti il contraente non avrebbe concluso (art. 1439 c.c.). Se i raggiri non sono stati volti a determinare il consenso ma soltanto a concluderlo a condizioni diverse, si configura l’istituto del dolo incidente e, dunque, il contratto rimane valido ma il contraente in mala fede risponde dei danni.178 Anche tale istituto si può perpetrare in sede di formazione di un contratto automatico e sarà necessario costruire per il futuro un dialogo tecnico tra l’ecosistema degli smart contract e l’ecosistema giustizia, al fine che il primo possa recepire una pronuncia giudiziale di annullamento e/o di risarcimento dei danni come in caso di dolo incidentale ex art. 1440 c.c. Inoltre, a parere di chi scrive, diventerà sempre più rilevante l’imposizione di obblighi specifici di informazione a carico di una parte, quella più professionalmente avveduta, a favore dell’altra, soprattutto quando questa sia un consumatore. In tal modo viene assicurata la trasparenza e la chiarezza delle condizioni contrattuali e la
177 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit. p. 974 e ss.; v.: X. XXXXXXX – BORGIA, Della violenza, Milano, 1998; A. XXXXXX, Xx xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
178 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 162 e ss.
formazione di un consenso informato come è già avvenuto nel codice del consumo.
2.2.5 Ripetizione contro il contraente incapace
L’art. 1443 c.c. dispone che «se il contratto è annullabile per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio». Pertanto, la predeterminazione dei vantaggi di una prestazione in favore di uno dei contraenti può risultare complessa o del tutto infattibile per una macchina. Tuttavia, è possibile impostare a priori ed in fase di programmazione i termini valoriali. Si pensi ai contratti a prestazioni dilazionate e puramente monetarie, in tal caso la misura del vanteggio è di facile valutazione e lo smart contract riuscirebbe a porre in essere la relativa restituzione. Ciononostante, questa possibilità è intrinsecamente dipendente dalla tipologia contrattuale e inoltre anche nel caso in cui ciò fosse realizzabile, rimarrebbe nell’alveo della decisione delle parti e dell’autonomia esecutiva che le stesse vorranno dare a tale strumento. Pertanto, lo smart contract propone una modernizzazione del rapporto tra lo iuris dicere, l’esecuzione coatta e la libertà delle parti.
2.2.6 Convalida
La convalida è un negozio con il quale la parte, legittimata ad esercitare l’azione di annullamento, si preclude la possibilità di far valere tale vizio.179 Ai sensi dell’art. 1444, comma 1, c.c., infatti, «Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale
179 A. TORRENTE – X. XXXXXXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit., p. 682 e ss.
spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che si intende convalidarlo». Inoltre è possibile compiere la convalida anche attraverso la volontaria esecuzione del contratto, conoscendo il motivo di annullabilità (art. 1444, comma 2, c.c.).
Se ne può ragionevolmente dedurre che attraverso uno smart contract si potrà rispettare anche la vicenda della convalida di un contratto annullabile. Nello specifico, in riferimento alla convalida con atto, si potrà compiere attraverso una notifica intra smart contract in cui vi sarà menzione del contratto, del motivo di annullabilità e dell’intenzione di convalidarlo (cosiddetta convalida espressa), mentre per la volontaria esecuzione basterà che il contraente essendo consapevole del vizio dia volontaria esecuzione al contratto.180
2.2.7 Effetti dell’annullamento
Di norma la domanda di annullamento che viene accolta dal giudice produce l’annullamento retroattivamente, come se il contratto non avesse mai prodotto alcun effetto giuridico. Da ciò consegue la necessità di restituire le prestazioni ricevute per intero, a meno che non si tratti di un annullamento per incapacità, in tal caso la restituzione sarà nei limiti del vantaggio conseguito (art. 1443 c.c.). L’efficacia dell’annullamento nei confronti dei terzi è regolata dall’art. 1445 c.c. per cui i diritti acquistati dai terzi sono fatti salvi a condizione che si tratti di acquisiti a titolo oneroso e sussista la
180 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, cit.,
p.331 e ss.
buona fede dell’acquirente, salvo l’annullamento dipeso da incapacità legale. Occorre poi tener presente la rilevanza della trascrizione nelle vicende riguardanti diritti reali immobiliari, perché essa rende opponibile la relativa sentenza a tutti coloro che abbiano acquistato dei diritti in base alla trascrizione. Pertanto, un contratto self-executing funzionerà perfettamente e darà evidenza dei diritti che i terzi hanno ottenuto tramite lo smart contract e dovrà essere in grado di comunicare con detti diritti e con i pubblici registri dove la domanda di annullamento è stata trascritta. Uno smart contract sarebbe in grado di circoscrivere anche l’ambito dei diritti sui quali andare ad indagare circa la sussistenza della buona fede e dunque limitarsi ai casi rilevanti.
2.2.8 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Quando si è in presenza di un contratto tra più parti e vi è un vizio che inficia solo il vincolo di una parte, si dovrà analizzare se quest’ultima, secondo le circostanze, sia da considerarsi essenziale a tal punto da determinare l’annullabilità del contratto. Questo istituto definito dall’art. 1446 c.c. è del tutto traducibile in linguaggio macchina, apponendo come condizione la circostanza per cui la partecipazione di una parte è essenziale e che la mancanza andrà a produrre la possibilità di esercitare l’azione di annullamento.
2.3 Rescissione
L’azione di rescissione è concessa quando una parte del contratto è stata condizionata da particolari situazioni a stipulare un contratto economicamente pregiudizievole. Pertanto, la rescissione si può chiedere in caso di conclusione in stato di pericolo o per lesione (art.
1447 e 1448 c.c.). Inoltre, i principi posti alla base di tale azione sono diversi da quelli dell’annullamento, in quanto non vi è possibilità di convalida, non vi è retroattività, la prescrizione è di un anno e in caso di lesione non vi è la possibilità di rescissione per i contratti aleatori.181 Si può dedurre come queste condizioni siano traducibili in linguaggio macchine e di conseguenza come questo istituto sia compatibile con i contratti automatici, pur non potendosi prescindere dal procedimento giudiziale e dalla conseguente pronuncia. Guardando più nel dettaglio la compatibilità tecnica tra questo istituto e i contratti automatici, si può comprendere come la capacità di misurare l’ultra dimidium da parte di una macchina è un plus che permette di attivare o meno lo smart contract a seconda della sproporzione tra le prestazioni reciproche del contratto. Inoltre non sarà presente la funzione di convalida (art. 1451 c.c.) e in presenza di contratti aleatori e di una causa di lesione, il contratto automatico disattiverà la funzione di rescissione. Parimenti può essere aggiunta una proposta di modificazione del contratto intra smart contract al fine di ricondurlo ad equità, che se accettata dalle parti, aggiornerebbe lo smart contract. Vi potrebbe essere una trasposizione informatica dell’interesse nella tutela dei terzi che hanno acquistato dei diritti in derivazione di quanto disposto dal contratto oggetto di rescissione (art. 1452 c.c.). Infatti, potrebbe essere apposta una sorta di blocco per non inficiare i relativi diritti. Non ultimo si pensi alla possibile comunicabilità tra un contratto automatico e i pubblici registri interessati alla trascrizione della domanda di rescissione. Queste sono solo alcuni dei possibili scenari
181 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit. p. 974 e ss.; x. X. XXXXXXX, Xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000; X. XXXXXXXXX, La rescissione del contratto, Napoli, 1962; I. TERRUGGIA, La rescissione del contratto nella giurisprudenza, Milano, 1994.
evolutivi in merito all’istituto giuridico della rescissione trasposto su smart contract. È bene precisare che al di fuori dell’ecosistema dello smart contract, le parti sono libere di compiere le proprie scelte, e se a priori hanno scelto tale strumento è proprio perché hanno interesse a che siano rispettate le regole imposte e trasposte in linguaggio macchina.
2.4 Risoluzione
La risoluzione del contratto consiste nello scioglimento del vincolo contrattuale e nell’estinzione delle relative obbligazioni. La risoluzione riguarda tutti i tipi di contratti a prestazioni corrispettive dove il sinallagma viene alterato dopo la stipulazione, a differenza delle cause di nullità, annullabilità e rescissione che hanno origine prima della stipulazione.182 Le cause della risoluzione sono l’inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta o l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Nel presente paragrafo verrà analizzato tale istituto e la sua trasposizione in linguaggio macchina al fine di verificare come tali vicende siano adattabili alle funzionalità di un contratto automatico.183
2.4.1 Risolubilità del contratto per inadempimento
Ai sensi dell’art. 1453, comma 1, c.c. «Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la sua risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del
v. X. XXXXXXXXXXX. Risoluzione del contratto, in Noviss. Dig. it., Vol. XVI, Torino, 1969
183 C. M. BIANCA – X. XXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 533 e ss.
danno». Tale istituto protegge il vincolo sinallagmatico, essendo una prestazione la giustificazione della controprestazione, cosicché in caso di inadempimento di una parte, il legislatore dà alla parte adempiente la possibilità di scegliere tra l’insistere per l’adempimento dell’altra parte oppure di porre nel nulla il rapporto contrattuale e richiedere la risoluzione con effetti retroattivi solo per le parti.184 Se si domanda l’adempimento si può successivamente proporre domanda di risoluzione, ma non viceversa (art. 1453, comma 2, c.c.) e dalla domanda di risoluzione non vi è più la possibilità di adempiere alla relativa obbligazione. Ad ogni modo, in entrambi i casi si può chiedere il risarcimento dei danni. Le scelte che la parte adempiente si trova a porre sono tutte traducibili in linguaggio macchina secondo l’automatismo “if this, then that”, ad esempio: se proponi la domanda di adempimento, successivamente puoi chiedere la domanda di risoluzione. Se proponi la domanda di risoluzione, non vi è la possibilità di adempiere. Anche il risarcimento del danno può essere integrato in questa logica, come una somma contrattuale calcolabile e liberata al verificarsi dell’esistenza del diritto ad ottenerla. Per l’intersezione tra l’apparato della giustizia e il nuovo strumento si rimanda alle considerazioni già svolte nei precedenti paragrafi.185
2.4.2 Diffida ad adempiere
La diffida ad adempiere è un istituto che rientra nella risoluzione di diritto insieme alla clausola risolutiva espressa e al termine
184A. TORRENTE – X. XXXXXXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit., p. 687 e ss.
185 C. M. BIANCA – X. XXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 532 e ss.
essenziale, che verranno esposti di seguito.186 Viene definita di diritto in quanto la parte adempiente ordina per iscritto alla controparte di eseguire la prestazione entro un termine di almeno quindici giorni con l’indicazione che qualora la prestazione non avesse luogo, il contratto sarà risolto di diritto e non vi sarà bisogno dell’intermediazione di un giudice (art. 1454 c.c.).187 L’obiettivo di tale istituto è quello di fissare un termine per la rapida risoluzione del rapporto sinallagmatico, tale termine può essere fissato all’interno di uno smart contract al fine di automatizzare anche questa fase patologica e al verificarsi dell’inadempimento, il contratto in linguaggio macchina invierebbe una notifica alla parte inadempiente. In aggiunta, lo stesso si potrebbe collegare ad un oracolo come una camera di commercio o un altro organismo di fiducia da parte dei contraenti cosi da determinare a posteriori se vi sono le condizioni di attivazione della diffida ad adempiere e di conseguenza far partire il meccanismo di risoluzione e anche di risarcimento dei danni.
2.4.3 Importanza dell’adempimento
In mancanza del requisito della gravità di inadempimento, che il contraente adempiente farebbe accertare giudizialmente, la diffida sarebbe inefficace e dunque non vi sarebbe risoluzione come indicato nell’art. 1455 c.c. Il rispetto di tale norma in uno smart contract è ipotizzabile con un oracolo oppure con una library di casi che permette una valutazione automatizzata dell’inadempimento.
186 v. X. XXXXXXX, Importanza dell’inadempimento e diffida ad adempiere, 1960; X. XXXXXXX, La diffida ad adempiere e la gravità dell’inadempimento, entrambi in Studi giur. In memoria di Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000;
187 Ibid., p. 536 e ss.
2.4.4 Clausola risolutiva espressa e termine essenziale per una delle parti
Sia l’istituto della clausola risolutiva espressa che quello del termine essenziale sono integrabili nella logica algoritmica dello smart contract. Infatti, analizzando la disposizione normativa dell’art. 1456 c.c. vediamo come la clausola risolutiva espressa sia una clausola inserita nel contratto mediante la quale le parti prevedono che se una non adempie, il contratto si scioglie a seguito di notifica e senza necessità dell’intervento del giudice. La clausola deve essere espressa in maniera inequivocabile e specifica e una volta tradotta in linguaggio macchina, la eventuale notifica di utilizzo sarà implementata intra smart contract e attiverà un controllo per cui al verificare dell’inadempimento, si attiverà la funzione di ripristino e il procedimento di risarcimento dei danni.
In riferimento al termine essenziale all’art. 1457 c.c. vediamo come quest’ultimo sia classificato sempre come una clausola inserita nel contratto, mediante la quale le parti si accordano su termine entro cui adempiere e nel caso in cui la prestazione non venga realizzata, il contratto si risolve di diritto a meno che non venga richiesta comunque la prestazione. Lo scopo è quello di rendere essenziale la tempistica della prestazione, al di la della quale diventa inutile l’adempimento e dunque necessaria la risoluzione. Tale istituto è concretizzabile come una clausola informatica che al decorso del termine, produce la richiesta di esecuzione e la risoluzione.188
188 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, cit., p.337.
2.4.5 Effetti della risoluzione
Una volta verificatasi la risoluzione, i reciproci obblighi dei contraenti di provvedere al ripristino circa la situazione anteriore alla stipulazione insorgono immediatamente e non dalla sentenza del giudice, essendo la stessa meramente dichiarativa. Eccetto per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, dalla risoluzione ne conseguirà un’efficacia retroattiva ed è, dunque, importante tutelare i diritti dei terzi, salvi gli effetti della trascrizione (art. 1458 c.c.). In definitiva, gli effetti della risoluzione potranno essere regolati direttamente dallo smart contract attraverso la più volte menzionata funzione di ripristino e dunque di restituzione delle prestazioni con la condizione di proteggere i diritti acquisiti da terzi, salvo trascrizione che sarà collegata al contratto automatico stesso.189
2.4.6 Risoluzione nel contratto plurilaterale
In riferimento ai contratti con più parti, quando vi è l’inadempimento di una parte, si dovrà stabilire, tramite interpretazione delle circostanze, se la sua prestazione sia cosi essenziale da pregiudicare l’intero contratto. Pertanto e come più volte menzionato, vi sarà bisogno di un’attività interpretativa che nella realtà di un algoritmo è realizzabile attraverso l’inserimento di una casistica di ipotesi di risoluzione essenziale o non, a seconda dei casi. Oppure la creazione di un collegamento con un oracolo affidabile che venendo classificato come fonte esterna potrà aggiornare il contratto durante la durata dello stesso.
189 Ibid., p.338.
2.4.7 Eccezione di inadempimento
Quando una parte è inadempiente o non offre di adempiere contemporaneamente, attiva una forma di autotutela immediata ma transitoria nei confronti della controparte adempiente che se in buona fede potrà sospendere l’adempimento della sua obbligazione in attesa che tale situazione si sviluppi in un adempimento tardivo o in una risoluzione.190 Dunque l’art. 1460 c.c. pone un’eccezione di inadempimento che consiste in una sorta di paralisi della domanda di adempimento ed esclude che la parte inadempiente possa richiedere la risoluzione. Tale istituto è concretizzabile in uno smart contract attraverso il meccanismo automatico, fermo restando che una delle condizioni che la parte adempiente dovrà rispettare è l’essere in buona fede, una condizione difficilmente traducibile in linguaggio macchina e che richiederà un’apertura verso l’esterno con una figura “trusted” scelta dalle parti oppure per legge: il giudice.
2.4.8 Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti
Il mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti è a parere di chi scrive uno degli istituti più concretizzabili nello smart contract e da cui se ne può trarre un forte vantaggio nella logica contrattualistica. La disposizione normativa pone una tutela nei confronti della parte adempiente nel caso in cui la controparte stia subendo una modificazione peggiorativa della situazione economico-patrimoniale tale da poter pregiudicare l’adempimento
190 C. M. BIANCA – X. XXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 543 e ss.
dell’obbligazione. In tale situazione, il contraente potrà sospendere la sua prestazione in mancanza di adeguate garanzie (art. 1461 c.c.). Il controllo e l’attivazione di questa forma di tutela possono essere collegati ad un indice di affidabilità, di rating come un rating creditizio, oppure un deposito in conto corrente o una garanzia bancaria tale per cui al diminuire di questi ultimi al di sotto di una certa soglia si crea un alert che permetterà la sospensione della prestazione e dunque l’attivazione di questa forma di tutela. L’inserimento delle proprie condizioni patrimoniali o di una somma in garanzia nello smart contract permetterà di sospendere l’esecuzione all’attivazione di un alert di inaffidabilità, creando una perfetta esemplificazione di come una nuova tecnologia possa supplire a dei deficit che sarebbero difficilmente colmabili altrimenti.
2.4.9 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La cosiddetta clausola solve et repete è una forma di autotutela che le parti possono introdurre in un contratto a prestazioni corrispettive e che ha la finalità di tutelare l’interesse di solo una parte a ricevere la controprestazione ponendola in prevalenza rispetto alla controparte. Dunque, costituisce una protezione ai fini dell’adempimento perché non permette alla controparte di proporre eccezioni per evitare o ritardare l’adempimento.191 È una clausola vessatoria con necessità della forma scritta non applicabile nei casi di nullità, annullabilità e rescissione del contratto (art. 1462 c.c.). La
191 X. XXXXXXXX – X. XXXXXXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit., p. 695 e ss.
clausola è integrabile in un contratto automatizzabile attraverso una logica algoritmica e l’introduzione di una library.
2.4.10 Impossibilità sopravvenuta
Come indicato nel §2.4 la risoluzione di diritto ha tre cause: l’inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta o l’eccessiva onerosità sopravvenuta. È stato fino ad ora analizzato l’inadempimento e le vicende patologiche e le forme di tutela possono essere trasposte in un contratto self-executing. Di seguito verrà analizzata l’impossibilità che può essere totale o parziale e successivamente la causa di eccessiva onerosità.
2.4.11 Impossibilità totale
L’impossibilità sopravvenuta è una causa di risoluzione di diritto che si consegue quando in un contratto a prestazioni corrispettive, una delle prestazioni diviene totalmente impossibile per cause non imputabili al contraente debitore (forza maggiore, caso fortuito, etc.). Ai sensi dell’art. 1463 c.c. viene meno anche la giustificazione del diritto alla controprestazione da parte del contraente debitore che dovrà anche restituire quella già ricevuta.192 Tale meccanismo è traducibile in logica algoritmica attraverso la notifica intra smart contract dall’avvenuta impossibilità sopravvenuta, ciò farà scattare la funzione di ripristino e di risoluzione, come già debitamente descritta nei precedenti paragrafi. Un esempio facilmente concretizzabile è quando il bene è inserito all’interno di uno smart contract, ad esempio un token che rappresenti un bene che poi
192 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 439 e ss.
perisca e mandi la notifica al token e di conseguenza allo smart contract. La notifica libererà la parte debitrice dalla sua obbligazione e conseguentemente attiverà un meccanismo di restituzione di quanto già ricevuto al fine di concretizzare la risoluzione.193
2.4.12 Impossibilità parziale
Quando la causa di impossibilità è parziale anche la risoluzione è tale e ne consegue la possibilità per la controparte creditrice di ricevere la prestazione a seguito di una corrispondente riduzione oppure di recedere dal contratto qualora non sussista un interesse all’adempimento parziale (art. 1464 c.c.). Poste le premesse normative, la traslazione in linguaggio macchina corrisponde ad un calcolo della corrispondente riduzione che una volta implementato nello smart contract produrrà un nuovo equilibrio sinallagmatico. Alternativamente vi sarà la possibilità che tale equilibrio sia posto dall’esterno attraverso una figura trusted come quella del giudice.
2.4.13. Contratto con effetti traslativi e costitutivi
Nei contratti ad effetti reali, dove il diritto si trasferisce o costituisce al momento del consenso, l’impossibilità sopravvenuta si può manifestare con la distruzione della cosa per causa non imputabile alla parte alienante. Dunque, è l’acquirente che subisce il danno dovuto alla distruzione della cosa e non potrà esimersi dalla sua prestazione a meno che non fosse stata apposta una condizione sospensiva e l’impossibilità ha avuto luogo prima dell’avverarsi della condizione (art. 1465 c.c.). La norma ha delle azioni che sono
193 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, cit., p.341.
traducibili in uno smart contract, tuttavia, il limite che quest’ultimo incontra è nel caso in cui vi sia bisogno di un accertamento dell’imputabilità del perimento della cosa, essendo necessario che l’impossibilità sopravvenuta non sia per causa imputabile all’alienante. Ciò implica una valutazione umana che non può essere sostituita dalla macchina. Ciononostante, il contratto auto-eseguibile ben può automatizzare l’obbligo di eseguire la controprestazione, la consegna del bene o la verifica della condizione.194
2.4.14 Eccessiva onerosità
L’eccesiva onerosità è una causa di risoluzione che è determinata quando tra il momento della stipulazione del contratto e la sua esecuzione accade un evento che modifica l’originaria valutazione dell’una o dell’altra parte in merito alla convenienza economica dell’affare. Tuttavia per evitare che vengano pregiudicati tutti i contratti all’avverarsi di qualsiasi condizione sopravvenuta, il legislatore ha richiesto che tale evento sopravvenuto sia straordinario ed imprevedibile tale da rendere una delle prestazioni eccessivamente onerosa, ovvero un sacrificio sproporzionato.195 L’accordo è vincolante li dove non vengono ad essere modificati i presupposti sostanziali incidenti sul rapporto di valore tra le prestazioni oggetto di scambio.196 Inoltre è necessario porre una differenza tra i contratti con prestazioni corrispettive, disciplinate
194 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, cit., p. 341.
195 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 713 e ss.
196 A. TORRENTE – X. XXXXXXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit., p. 698 e ss.
dall’art. 1467 c.c. e i contratti con obbligazioni di una sola parte, disciplinati dall’art. 1468 c.c. In quanto,
ai sensi dell’articolo 1467 c.c. «Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto». Per rispettare il dettato normativo in ambito di smart contract sarà necessario offrire una modifica delle condizioni del contratto a seguito di una domanda di risoluzione al verificarsi dell’evento imprevedibile ed importato tramite oracolo. Dei dubbi potrebbero sorgere sulla valutazione della imprevedibilità e della straordinarietà, ma questi ultimi sarebbero delegati ad un agente esterno, appunto tramite oracolo. Da qui avverrebbe un ricalcolo del valore della prestazione al fine di accertare il superamento dell’ipotesi di legittima alea. Tale calcolo non potrebbe avvenire nell’ipotesi di contratti aleatori dove la norma non trova applicazione essendo dei contratti in cui le parti si sottopongono al rischio dei futuri accadimenti. Ipotesi diversa quando si tratta di un contratto con obbligazione di una sola parte in cui l’eccessiva onerosità non da luogo alla risoluzione, ma solo alla rivedibilità che sarà facilmente predeterminabile dallo smart contract qualora siano stati posti dei criteri. Nulla toglie che tale rimedio vengo richiesto in via giurisdizionale e che dunque tali misure vengano poste dal giudice.
3. Considerazioni sui possibili scenari evolutivi
Fino ad ora abbiamo analizzato come uno smart contract possa adattarsi all’interno della cornice dell’ordinamento giuridico soprattutto nella fase patologica del contratto, rispettandone i principi grazie a degli adattamenti di carattere informatico. Tuttavia, è bene ripetere che la possibilità di pronunciarsi nel merito non venga data ad una macchina, ma rimanga in capo ad un organo giurisdizionale. Di pari importanza è la possibilità che il flusso delle azioni create tramite smart contract venga supervisionato, o comunque risulti controllabile e interrompibile da parte dei contraenti o chi per essi, cosi da non lasciare tutto il procedimento e il rapporto giuridico patrimoniale nelle disponibilità di una macchina e, cosi, tutelare i contraenti e i terzi. Attraverso questi adattamenti si permette di utilizzare un’innovazione in campo contrattuale al fine di automatizzarne il rapporto e allo stesso tempo mantenere alto il livello di protezione e di tutela accordato dall’ordinamento. Oltre agli accorgimenti sopra menzionati e rivolti specificamente all’istituto in oggetto, si può immaginare anche un periodo temporale entro cui sarà possibile compiere verifiche, confermare o annullare le azioni poste in essere in maniera automatica dall’elaboratore o un sistema di notifica preventiva che richieda una accettazione esplicita in particolari e predeterminati casi. Ogni intervento dovrà rispettare il principio della libertà delle parti e, essendo ancora questa tecnologia in una fase di sperimentazione, è deducibile la ragione per cui siano più diffusi, ad oggi, solo degli smart contract semplici e che riguardano esigenze di non troppo valore e di facile elaborazione e soprattutto tra contraenti debitamente assistiti. Pertanto, anche se ci troviamo di fronte ad uno
strumento completamente differente rispetto a quelli fino ad ora utilizzati nel mondo contrattuale possiamo vedere come quest’ultimo non rompa gli schemi tradizionali ma, invece, riesca a trovare attraverso degli accorgimenti informatici, una crasi tra ciò che le parti sono abituate tradizionalmente a compiere e le peculiarità dello strumento stesso. L’obiettivo futuro è di sviluppare nel tempo un connubio tra il contenuto legale e quello tecnologico per ricercare delle soluzioni di smart contracting forti dello sviluppo e dell’utilizzo che nel tempo se ne farà di tali strumenti contrattuali.197
197 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, cit., p.333.
Capitolo III – Smart Contract come strumento di esercizio dell’attività contrattuale
SOMMARIO: 1. Limiti e contraddizioni della teoria della qualificazione giuridica degli smart contract come contratti. – 2. Lo smart contract come strumento di una o più fasi della vicenda contrattuale. – 3. Brevi conclusioni sul punto. – 4. Futuro e Innovazione di questa tecnologia.
1. Limiti e contraddizioni della teoria della qualificazione giuridica degli smart contract come contratti
Nel precedente capitolo è stata esposta la teoria a sostegno della qualificazione giuridica degli smart contract come contratti, attraverso degli accorgimenti informatici volti ad adattare le peculiarità di tale strumento innovativo all’interno della cornice degli schemi giuridici tradizionali.
Seppur tale teoria sia supportata da larga parte della dottrina è, tuttavia, indubbio che tali funzionalità aggiuntive siano delle forzature che snaturano lo smart contract. Si pensi all’introduzione di un oracolo al fine di evitare un blocco dell’esecuzione o per introdurre una modifica al contratto. Tale funzione determina la perdita della disintermediazione alla base della tecnologia Blockchain. In vero, sono molteplici i limiti e le contraddizioni insite nella teoria della qualificazione giuridica degli smart contract come contratti e il presente capitolo partirà dai suddetti limiti, che verranno di seguito esposti per poi sviluppare una teoria che vede lo smart
contract come strumento utile in una o più fasi contrattuali e, nello specifico, come mezzo di attuazione di un contratto concluso in senso tradizionale. Il fine ultimo del presente elaborato è quello di permettere un inquadramento dello strumento da un punto di vista giuridico anche in relazione al contesto storico e normativo attuale.
1.1 La perdita dei connotati tipici di uno smart contract
L’automazione, l’irretrattabilità, l’immodificabilità, lo pseudo- anonimato, la trasparenza e la verificabilità sono solo alcune delle caratteristiche di uno smart contract. Nel precedente capitolo ci siano interrogati sulla compatibilità di tali super contratti con la disciplina positiva prevista in materia contrattuale e spesso, per poter ricondurre tale strumento a sistema, è stata evidenziata la necessità di contemplare delle integrazioni funzionali volte a rendere il contratto più efficiente, ma a danno dei caratteri qualitativi ed essenziali di uno smart contract. Quest’ultimo è uno strumento potente e sofisticato che, per essere ricondotto negli schemi giuridici tradizionali, presenta delle criticità e delle rigidità.198 In vero, esso non può essere qualificato nemmeno come contratto atipico ai sensi dell’art. 1322 c.c. perché, a differenza del franchising e del leasing, non ha una funzione economica prefissata ex- ante o ricorrente per prassi, ma si presta ad essere adoperato per soddisfare esigenze di natura differente. Volendo analizzarlo come strumento attraverso il quale viene concluso un contratto, esso presenta degli elementi (quali il linguaggio informatico, la disintermediazione, l’automatismo e la stabilità) che rispettano i profili contenutistici ma che mal si conciliano con gli aspetti formali o funzionali della
198 X. XXXXXXXXXX – M.T. XXXXXXXX, Blockchain e Smart Contract, Xxxxxxx, 2019, p. 273 e ss.
dinamica negoziale. Di seguito verranno esposte tali criticità tenendo conto che a parere di chi scrive, la precedente tesi circa l’equiparazione di uno smart contract ad un contratto è del tutto percorribile per alcune tipologie contrattuali, ma non per altre, ed essendo lo smart contract uno strumento dalle grandi potenzialità e dalla forte eterogeneità, bisogna allo stato attuale sviluppare una tesi che possa interpretare tale modernità, promuovere l’innovazione e rispettare l’impostazione metodologica tradizionale senza stravolgere né l’impianto normativo né lo strumento stesso.
1.2 La scelta lessicale
L’analisi critica parte dalla scelta lessicale di definirli smart “contract” che è stata spesso definita fuorviante finanche dall’ideatore degli stessi, Xxxxxxx Xxxxxxx, in quanto tale strumento non vive solo nel mondo legale. In vero, esistono degli smart contract che non hanno lo scopo di produrre degli effetti legali definiti “smart contract code”, ma soprattutto perché tale denominazione suscita l’istantanea parificazione al concetto giuridico classico di contratto. Come indicato nelle premesse, il presente elaborato si basa solo sugli smart contract produttori di effetti giuridici, ma è innegabile che tale strumento non deve e non può essere considerato sempre un contratto come noi lo intendiamo. Piuttosto, è utile considerarlo come uno strumento la cui etichetta ha una forte carica simbolica e che è riconducibile all’aspetto funzionale del rapporto contrattuale tra due o più persone, e dunque ad una transazione e che in taluni casi può essere considerata anche un contratto. Pertanto, senza cadere in definizioni giuridiche, possiamo approcciarci a tale innovazione definendola come un protocollo informatico, un software che governa in autonomia
determinate fasi della relazione tra due o più persone sulla base degli input dati.
1.3 Il linguaggio
L’analisi critica continua con il linguaggio informatico. Il contratto automatico si caratterizza non solo per cosa contiene ma anche per come è elaborato il contenuto, ossia in linguaggio macchina. Quest’ultimo elemento permette un distanziamento fra lo strumento dello smart contract e tutti gli altri strumenti di negoziazione e di conclusione di un accordo. Si pensi sia ai documenti firmati su carta in una o più lingue ma anche ai contratti online conclusi con un click. Questi ultimi hanno un’interfaccia human-friendly in cui ha luogo una doppia traduzione. In vero, una volta ricevuto l’input dal mittente questo si traduce in istruzioni telematiche e poi viene ritradotto in linguaggio umano per arrivare al ricevente. Tuttavia, il linguaggio macchina non solo non è comprensibile ai più, ma richiede la presenza di un esperto programmatore che possa tradurre la volontà delle parti in codice apponendo, dunque, un livello di intermediazione che mal si concilia con le logiche della tecnologia blockchain.
Pertanto, la dottrina ha spesso indicato il linguaggio macchina come la più grande barriera per la diffusione degli smart contract, essendo un linguaggio non comprensibile per coloro che non studiano computer science o comunque hanno una base di conoscenza della programmazione Solidity. Nell’esposizione della precedente tesi è stato considerato il linguaggio macchina al pari di una lingua straniera, non essendo obbligatorio concludere un contratto in linguaggio tradizionale. Attraverso questa tesi non si vuole porre in dubbio ciò, ma spostare l’attenzione sui problemi di comprensione
che si possono sviluppare fino alla configurazione dell’istituto dell’errore e dunque dell’annullamento. In vero, tali istituti mettono in crisi l’automatismo e l’immodificabilità degli smart contract creando uno stravolgimento di tale tecnologia. Per evitare ciò e far si che le parti abbiamo una piena comprensione del contenuto e delle clausole del contratto vi è la necessità che lo stesso sia redatto per vie tradizionali e che, li dove possibile e utile, si utilizzi uno smart contract per la fase di negoziazione, conclusione e/o di esecuzione. Inoltre permettendo il superamento dei limiti per la traduzione di clausole generali del diritto e di clausole valoriali. Dunque, risultando utile per un segmento della realtà contrattuale, riuscendo allo stesso tempo ad apportare l’efficienza e l’automatismo proprio di uno smart contract senza creare difficoltà in una possibile e successiva fase patologica.
1.4 Il ricorso alla tecnologia Blockchain e agli oracoli
Lo smart contract è basato sulla tecnologia Blockchain, di cui recepisce i relativi connotati quali l’intermediazione e l’immodificabilità oltre che l’automatismo. Infatti, gli smart contract vengono considerati il frutto per eccellenza della rivoluzione culturale della blockchain, promettendo di disintermediare totalmente i rapporti negoziali e di assicurare un sistema trustless. Tuttavia, rivendicando un’identità contrattuale a tutto tondo abbiamo visto come gli smart contract hanno bisogno della funzione degli oracoli al fine di avere un collegamento con la realtà. Senza gli oracoli, uno smart contract riuscirebbe a rispettare la sua natura deterministica, ma sarebbe relegato a poche applicazioni i cui dati necessari sarebbero reperibili solo nella blockchain stessa. Attraverso l’inserimento di queste funzioni dette oracoli si