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Allegato – Schema di contratto accordo quadro
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA E INCONTINENZA A RACCOLTA, DELLA DURATA DI 48 MESI, SUDDIVISA IN N. 33 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. N°. gara 8571005. CIG VARI
TRA
Oggetto ……………………………………………………………………………………………………………….………….
CIG. n. CUI
Da una parte:
PuntoZero s.c. a r.l., con sede legale in , Via
n.
, C.F.
in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante (o suo delegato)
, Per l’altra parte:
- l’OPERATORE ECONOMICO , (qui di seguito per brevità definito Contraente”), con sede legale in , Via n. , Partita IVA n. , Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di n. , capitale sociale euro (lettere ) interamente versato, REA n. PEC , in persona del signor:
, nato a ( ) il , e residente a ( ) in Via
n. codice fiscale , domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società e che interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta nella sua qualità di , munito, pertanto, dei necessari poteri.
(In caso di procura)
Ditta con sede legale a , Via n. , Partita IVA n. , Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di n. , capitale sociale euro (lettere ) interamente versato, REA n. PEC , nella persona del Procuratore Speciale (che con la sottoscrizione del contratto conferma di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto) Sig. , nato a _( ) il e residente a ( ) in Via n. , Xxxxxx Xxxxxxx , munito dei necessari poteri in forza di procura conferita in data dall’Amministratore Delegato con atto pubblico a firma del notaio Dott. al numero di Repertorio , raccolta n. , registrato all’Agenzia delle Entrate di
in data al n. serie IT, che in copia certificata conforme all’originale, si allega al presente atto sotto la lettera “_”, per farne parte integrante e sostanziale.
Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto, dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto
PREMETTONO CHE
a) In esecuzione della Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a.r.l. del , la Stazione Appaltante, indiceva la gara d’appalto di rilevanza comunitaria, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura quadriennale di dispositivi protesici monouso per stomia e incontinenza a raccolta, contestualmente, approvava tutti gli atti di gara;
b) con Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a.r.l. del , la Stazione appaltante approvava tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, disponeva l’aggiudicazione a favore del Contraente, che formulava un’offerta complessiva pari ad euro
( /00) oltre IVA % pari a euro ( ), per un totale di euro
( /00)
c) detta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs 50.2016, veniva comunicata al Contraente
d) con nota protocollo /2022/ del , il RUP, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, ex artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016, dichiarati in sede di gara dal Contraente, con esito positivo, attestava l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016, invitando quest’ultima a presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto
g) l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione effettuata ai contro interessati è stata trasmessa in data con protocollo n. ; è, pertanto, trascorso il termine minimo di giorni 35 (trentacinque), previsto dall’art. 32, comma 9 del D.lgs 50/2016.
h) che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011
(oppure) che essendo l’importo dell’appalto non superiore a € 150.000,00 non è necessario acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011
(oppure qualora sussista l’urgenza di stipulare il contratto) L’Azienda, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, comma 3,D.lgs. 159/2011, affida l’esecuzione del presente contratto in assenza dell’informazione antimafia. L'Azienda recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Contraente successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, commi 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011
(OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, commi 2 e 3, D.lgs. 159/2011). L’azienda, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia, come consentito all’art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011. L’Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Contraente successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del 5 citato D.lgs. n. 159/2011.
i)Trattandosi di contratto riguardante esclusivamente una fornitura di beni/prodotti, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza(DUVRI). Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e delle Linee Guida ANAC in materia, pertanto, i costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.
l) L’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, comprensivo di tutte le opzioni previste dagli atti di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate Si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nel prosieguo del presente atto, anche quando non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Le Parti confermano la veridicità e l’essenzialità, anche ai fini dell’interpretazione del presente Contratto, di quanto dichiarato nelle Premesse.
L’esecuzione del presente contratto è regolata da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali. In particolare:
- dal Capitolato Speciale Prestazionale, (qui di seguito per brevità definito CSP o Capitolato) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “ ”, e le cui norme si intendono qui interamente riportate;
- dall’allegato Specifiche Tecniche, accluso al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “ ”, da intendersi qui interamente riportato;
- dall’Offerta Economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “ ”;
- dall’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, richiamata nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente e fisicamente allegata allo stesso;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal Codice Civile.
In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nei documenti di gara o quanto dichiarato dal Contraente in sede di offerta, a prevalere sarà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole a PuntoZero S.c. a r.l. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di XxxxxXxxx S.c. a r.l., previsioni migliorative, rispetto a quelle previste nel (CSP).
Articolo 2 - Oggetto del contratto
Con l’Accordo quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraenti a fornire i prodotti e i relativi servizi accessori, secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale Prestazionale, nei limiti dei quantitativi di seguito indicati in tabella:
LOTTO | CIG | DESCRIZIONE | PRODOTTO OFFERTO | U.M. | CONFEZIONAMENTO | NR. PEZZI | PREZZO UNITARIO (IVA ESCLUSA) |
I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell’effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Accordo quadro e negli Allegati di gara.
PuntoZero s.c. a r.l. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende contraenti. PuntoZero s.c. a r.l. si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell’Accordo quadro medesimo.
La stipula dei contratti esecutivi da parte delle Aziende, nei limiti del massimo stabilito dall’accordo quadro, avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara.
I quantitativi quadriennali stimati di cui al presente articolo, indicati in tabella, sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l’effettivo consumo dei dispositivi è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.
I quantitativi medesimi non sono vincolanti e non impegnano XxxxxXxxx s.c. a r.l. e le Aziende che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti, di seguito nominata, per brevità, anche “Codice”) le quantità stimata riportate nei documenti di gara potranno variare entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Entro il limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di Amministrazioni contraenti per lotti per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.
Articolo 3 - Modalità di conclusione e durata
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo quadro, il contratto di fornitura con le Aziende contraenti si conclude con la stipula del contratto esecutivo inviato o trasmesso dalla stessa Azienda e/o con l’erogazione dei servizi richiesti.
Fermo restando il quantitativo massimo acquistabile di cui all’art. 2, eventualmente incrementato entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), il presente Accordo quadro ha durata fino al
. Potrà comunque fissarsi - successivamente all’aggiudicazione - una scadenza massima di validità contrattuale che terra conto della data di efficacia dell’aggiudicazione, onde evitare che la validità di alcuni contratti specifici, che possano essere stati stipulati con qualche ritardo (es. uno o due anni dopo rispetto all’aggiudicazione), vadano a scadere in tempi e annualità diverse con pregiudizio per la definizione certa della scadenza del presente appalto.
Nell’ambito del quantitativo massimo della fornitura dei singoli lotti, di cui sopra, la durata degli accordi quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni
Le Aziende contraenti che aderiscono all’Accordo quadro stipulano contratti esecutivi di durata non superiore a quella dell’accordo quadro; pertanto i contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, non potranno avere scadenza successiva alla data di termine del presente accordo quadro e sua eventuale proroga, quantificando presuntivamente l’importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.
Articolo 3-bis - Revisione dei prezzi
A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC e/o degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Articolo 4 - Esecuzione del contratto e Consegne
Il fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.10 ed all’art.11 del capitolato speciale prestazionale.
Articolo 5 – Pagamenti
Il fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.21 del CSP.
Articolo 6 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto dal C.S.P. e dagli atti di gara.
Articolo 7 - Penalità
Il presente contratto potrà essere risolto in tutti i casi previsti nell’art. 23 “Penali” del C.S.P. che si intendono qui richiamati quale parte integrante e sostanziale, oltre agli altri casi indicati nei documenti di gara.
Articolo 8 – Corrispettivi
Il Fornitore nell’esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.21 del CSP.
Articolo 9 - Risoluzione del contratto
Il contratto d’appalto può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 108 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute all’art. 22 del C.S.P.
Articolo 10 - Diritto di recesso
Si richiamano le previsioni di cui all’art. 24 del C.S.P., che si intende qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 11 - Garanzia definitiva
A tutela dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, si impegna a prestare alle singole Aziende contraenti alla stipula dei contratti esecutivi qualora l’importo sia superiore ad
€ 40.000,00, apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore; la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’Azienda può richiedere al Contraente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d’inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Articolo 12 - Domicilio
Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo quadro o ad esso relative, dovranno essere effettuate in forma scritta. Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte del destinatario. Qualsiasi modificazione nella denominazione di una Parte o della sua sede dovrà essere comunicata con PEC all'altra Parte entro 20 (venti) giorni dalla avvenuta variazione e sarà efficace dalla data della sua ricezione. A tutti gli effetti di legge del presente contratto, ivi compreso il caso di contenzioso, le Parti eleggono domicilio agli indirizzi sotto indicati.”
- il Contraente elegge domicilio in ( ), Via n. , indirizzo PEC:
- PuntoZero S.c. a r.l. elegge domicilio in Via n. Perugia, PEC
Le notifiche o intimazioni saranno effettuate all’indirizzo PEC sopra indicato dalla Contraente.
Articolo 13 - Foro competente
Le eventuali controversie relative al presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Perugia. È esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 14 - Spese e registrazione
Il Contraente è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (spese di bollo, registro, trascrizioni, copie, ecc.). Il presente contratto è stipulato per scrittura privata e, in caso d’uso, sarà registrato a spese del richiedente. L’imposta di bollo viene assolta in forma virtuale. A tal proposito si dà atto che il Contraente ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti alla stipula del presente atto (imposta di bollo) calcolato sul numero delle facciate indicate nell’ultima pagina del presente contratto.
Articolo 15 - Firma digitale
Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Articolo 16 - Disposizioni in materia di informativa antimafia
Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 91 del predetto decreto.
Articolo 17 - Documenti contrattuali
Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto e dello stesso risultano farne parte integrante, gli allegati sotto elencati:
- Procura (documento )
- Capitolato Speciale Prestazionale (documento “ ”);
- Allegato Specifiche Tecniche (documento “ ”);
- Offerta Economica (documento “ ”);
Xxxxx, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:
1.Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. n. del di autorizzazione a contrarre;
2. Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. del di aggiudicazione;
3. Offerta Tecnica; -
4. Patto d’integrità (documento “ ”);
5. Atto di delega alla sottoscrizione del contratto prot._
I documenti sopra menzionati, dal punto 1 al punto 3, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, ma depositati agli atti di PuntoZero, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.
Articolo 18 - Clausola finale
Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Il Contraente dichiara, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da esso risulta definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla formulazione della propria accettazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito riportate: Articolo 1 (Premesse e norme regolatrici), Articolo 2 (Oggetto del contratto), Articolo 3 (Modalità di conclusione e durata), Articolo 4 (Esecuzione del contratto e Consegne), Articolo 5 (Pagamenti), Articolo 6 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Risoluzione del contratto), Articolo 10 (Diritto di recesso), Articolo 12 (Domicilio), Articolo 13 (Foro competente), Articolo 14 (Spese e registrazione), Articolo 17 (Documenti contrattuali), Articolo 18 (Clausola finale).
Il presente contratto comprensivo degli atti materialmente allegati, quale parte integrante e sostanziale, redatto in forma elettronica, occupa facciate.