POLIZZA CONVENZIONE MULTIRISCHI INFORTUNI / RCT
F.I.S.I.
Federazione Italiana Sport Invernali
POLIZZA CONVENZIONE MULTIRISCHI INFORTUNI / RCT
GENERALI ITALIA SPA Cig 6770198022
CONVENZIONE ASSICURATIVA MULTIRISCHI A FAVORE DELLA F.I.S.I. FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, AI SUOI ORGANI PERIFERICI E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE
DEFINIZIONI
Contraente
F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali
Assicurato
La persona o l’Ente il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
Società
L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici
Premio
La somma dovuta dalla Contraente alla Società
Beneficiario
L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.
Associazioni Sportive
Associazioni e Società sportive affiliate alla F.I.S.I.
Tesserato
Ogni singolo soggetto iscritto alla Federazione Italiana Sport Invernali
Atleta nazionale
Il tesserato F.I.S.I. facente parte delle squadre nazionali convocato dalla Federazione
Atleta di interesse federale
Il tesserato F.I.S.I. non facente parte stabilmente delle squadre nazionali che viene saltuariamente e temporaneamente convocato per gare, stage, allenamenti come aggregato alle squadre nazionali
Soggetti A:
Delegati Tecnici, Omologatori di Piste, Massaggiatori, Allenatori e responsabili della preparazione atletica con un contratto in essere con F.I.S.I., Direttori Agonistici e Tecnici, Direttori Sportivi, Giudici di Gara in attività, Membri delle Commissioni federali Tecniche Agonistiche e Funzionali, Membri degli Organi di Giustizia Federali, Membri di Federazioni Internazionali (F.I.S. – I.B.S.F. –
F.I.L. – I.B.U.- I.S.M.F.), Organizzatori di manifestazioni Internazionali (di Coppa del Mondo e
Coppa Europa) e Nazionali (intese provinciali, regionali, nazionali). Medici Federali e Membri Commissione Antidoping. Animatori Scolastici degli Sport invernali partecipanti al progetto F.I.S.I. “Quando la Neve fa Scuola”.
Soggetti B
Presidente, Membri del Consiglio Federale, Revisori dei Conti Nazionali, Segretario Generale, Presidenti e Membri dei Consigli Regionali e Provinciali, Revisori dei Conti Periferici, Delegati Regionali e Provinciali
Massimale
L'importo massimo della prestazione della Società.
Franchigia
L'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.
Scoperto
L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Day Hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per quel che concerne l’invalidità permanente l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base alla Tabella A di cui al Decreto del 3-11-2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296. S, al netto della franchigia prevista dalla presente convenzione.
Sinistro
II verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Invalidità permanente
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Inabilità temporanea
Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.
Ricovero
Periodo di degenza in istituto di cura (pubblico o privato). Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.
Trattamento chirurgico
Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista.
Istituto di cura
L'ospedale, la clinica o istituto universitario, la casa di cura, le strutture di pronto soccorso, gli ambulatori e le strutture di riabilitazione regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Ambulatorio
La struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
Assistenza Infermieristica
L’assistenza prestata da personale munito di diploma.
CONVENZIONE ASSICURATIVA MULTIRISCHI A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, AI SUOI ORGANI PERIFERICI E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE
Tra la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI qui di seguito in brevità definita anche “F.I.S.I.” e la Compagnia di Assicurazione, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per le seguenti coperture assicurative:
- Polizza sezione responsabilità Civile verso Terzi e Operai;
- Polizza sezione Infortuni;
- Polizza sezione Rimborso Spese Mediche (esclusivamente per gli Atleti della squadra nazionale e di interesse nazionale)
- Polizza sezione R.C.T personale tesserati; a favore della F.I.S.I., dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati,
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/09/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30/09/2019. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata inviata da una delle parti entro il 30/03 diciascunaannualità,lapresente polizzasiintende prorogata perun ulteriore anno e cosìsuccessivamente.
E’ facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 30.09.2019, richiedere alla Compagnia la proroga della convenzione assicurativa fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova convenzione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e normative vigenti all’atto della richiesta.
Art. 2 - Titoli che danno diritto all'assicurazione
I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative, senza distinzione di attività praticata purché rientrante negli scopi della Federazione Italiana Sport Invernali, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, sono la registrazione ovvero la registrazione on-line in caso di tesseramento elettronico, effettuata dallo Sci Club.
La r e g i s t r a z i o n e a cura della F.I.S.I. a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati regionali, provinciali, territoriali, Società, etc.) da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.
Si precisa inoltre che la F.I.S.I., le associazioni e le società sportive affiliate alla F.I.S.I. ed i Xxxxxxxx A, B sono da intendersi automaticamente assicurati.
Art. 3 - Obblighi della Federazione
La Federazione si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall'accordo.
Art. 4 - Foro competente - clausola arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite al Tribunale di Milano.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 5 - Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.S.I. abbia ufficialmente aderito.
Art. 6 – Assicurazioni per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.
Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894). L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 8 – Aggravamento del rischio
Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Art. 9 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 10 – Buona fede
Si conviene che l’eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L’assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma il massimo di una annualità dal momento dell’accertamento e/o notifica.
Art. 11 – Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.
Art. 12 - Costituzione del Premio- Incasso degli acconti e regolazioni premio
Il premio di polizza è calcolato moltiplicando i premi unitari convenuti per i numeri corrispondenti indicati alla “Sezione premi” nella scheda di conteggio del premio.
Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del Contratto di Assicurazione, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Contraente fornirà quindi alla Società, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo annuale ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le variazioni numeriche intervenute.
Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società è tenuta ad inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa nei confronti del Contraente inadempiente, e per essa riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. A polizza scaduta, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero di assicurati per inclusioni o esclusioni o per attivazione di gruppi di rischio previsti nella scheda di conteggio del premio, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione e saranno soggette a conguaglio al termine dell’annualità stessa.
Per “parametri di riferimento” si intende:
per la Sezione RCT/O:
1. n. Soggetti A e/ B
2. n. Atleti Nazionali e di interesse nazionale;
3. x. Xxxxxxxxx;
per la Sezione Infortuni:
1. n. Soggetti A /B;
2. n. Atleti Nazionali;
3. n. Atleti di interesse nazionale convocati sino a un massimo di 7 gg. nell’annualità assicurativa;
4. n. Atleti di interesse nazionale convocati per un periodo superiore a 7 gg., ma non superiore a 180 gg. n ell’annualità assicurativa;
5. x. Xxxxxxxxx;
Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.
Altrettanto, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dalla denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio.
Art. 13 - Frazionamento del Premio Annuo
Il premio annuale viene corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate di cui la prima alla decorrenza del presente contratto. Per le successive rate viene stabilito un periodo di mora di 60 giorni.
Art. 14 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento del rilascio del titolo che dà diritto all'assicurazione ai sensi dell'art. 2 del presente contratto "Titoli che danno diritto all'assicurazione", e scade il 30/09 successivo di ogni anno, ferma restando la disponibilità da parte della Contraente di inviare alla Società, su supporto meccanografico, l’elenco nominativo di tutti i Tesserati iscritti, nonché gli elenchi o calendari contenenti l’indicazione della data e del luogo delle gare e/o manifestazioni organizzate sotto l’egida della F.I.S.I.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2016, anche se la prima rata di premio non è stata pagata. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 90 giorni. Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo, in data posteriore all’adesione alla Convenzione ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla Società, quest'ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.
L'assicurazione vale pregiudizialmente solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti della Contraente, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Contraente stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dall’organizzazione della F.I.S.I., dei suoi Organi Periferici e delle Società/Associazioni Sportive Affiliate.
Limitatamente alla Sezione Infortuni l’assicurazione cesserà comunque a l l e o r e 2 4 : 0 0 d e l quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso anche nel caso di cessazione di validità dell’assicurazione.
Sempre e solo limitatamente alla Sezione Infortuni, in caso di omesso pagamento del premio da parte del Contraente, qualora l’assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro rilasciata prima della data dell’Infortunio, la Società provvederà ad erogare l’indennizzo fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell’articolo 1916 del c.c.
Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il Mondo intero. Limitatamente alla garanzia di R.C.T., la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo.
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 18 - Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.
Art. 19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 - Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 21 - Coassicurazione (se applicabile)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote tra diverse Società Coassicuratrici, la compagnia delegataria, in via solidale, sarà tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto assicurativo.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Società, la quale tratterà con l’impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società sui Documenti di assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 22 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Alla Società Mag Jlt Spa sita in Xxxx - Xxx xxxxx Xxx Xxxxxxx 00 è affidata in qualità di Broker la gestione e l’esecuzione delle assicurazioni stipulate dalla Federazione Italiana Sport Invernali ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792.
Il Contraente e la Società danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato, ad eccezione del recesso e/o risoluzione che debbono essere comunicate alle parti.
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla F.I.S.I gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati alla F.I.S.I.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, comma 8 della Legge.
Art. 24 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 25 Prescrizione dei diritti
I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (il diritto si fonda art. 2952 del codice civile).
Art. 26 Assicurazione obbligatoria degli sportivi
L’art. 51 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e s.m.i. prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione infortuni per atleti, tecnici e dirigenti. Pertanto, in deroga a quanto previsto all’art. 14 Assicuratore e Contraente concordano che l’Assicuratore è sempre tenuto a risarcire l’Assicurato, salvo il diritto di rivalersi nei confronti della Contraente, per le garanzie previste dal regolamento di attuazione della legge stessa.
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
Descrizione attività
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità, anche quale committente, organizzatore od altro dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.
L'attività dei soggetti assicurati riguarda:
- la promozione e l’organizzazione delle attività sportive e turistico ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente;
- l’esercizio e lo svolgimento dell’attività sportiva, anche al solo scopo ricreativo, compreso ma non limitatamente a preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare, nonché lo svolgimento dei relativi preliminari;
- riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, regolarmente organizzati ed assistiti dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto, di proprietà o a disposizione della F.I.S.I., dei suoi organi periferici, delle Associazioni e Società Sportive affiliate. Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi a noleggio da rimessa, appositamente noleggiati, con o senza autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di complessi di atleti o di squadre.
L'assicurazione è prestata a favore delle Società Affiliate e della Contraente comprese le strutture periferiche per tutte le attività inerenti l'esercizio, l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente.
Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di iniziative associative, di gare, organizzate dalla F.I.S.I. per proprio conto dai Comitati o Delegazioni Territoriali e dalle Società Sportive affiliate.
Art. 27 - Soggetti Assicurati
L'assicurazione vale per la F.I.S.I., i suoi organi periferici, le Associazioni e Società Sportive affiliate, per i soggetti A, B, gli Atleti delle squadre nazionali e di tutti i Tesserati.
Art. 28- Oggetto della Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti. Per i soggetti A, B e per gli Atleti della squadra nazionale e di interesse nazionale le garanzie saranno operanti anche in occasione di riunioni organizzative e di missioni, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri e come trasportati su mezzi di altro convocato.
La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate.
Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti.
È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.
Art. 29 - Novero dei Terzi
Si conviene fra le parti che:
- tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" tra di loro;
- non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato, dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo, quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la successiva garanzia "Responsabilità Civile verso le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato". In caso contrario detti soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti;
- gli Assicurati sono considerati terzi fra di loro per sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell'attività rientranti negli scopi della Federazione Italiana Sport Invernali;
- non sono considerati terzi fra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.
Art. 30 - Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti
Qualora a favore dell'Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Xxxxxxx, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
- se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.
Art. 31- Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) i danni da furto;
b) i danni ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato
sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
c) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
d) i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;
e) i danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo;
f) i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi
detenute;
g) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
h) i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
i) i danni conseguenti all'esercizio delle attrezzature e degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva;
j) i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
k) i danni derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; sono altresì esclusi i danni derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
l) i danni provocati da campi elettromagnetici.
Art. 32 – Esclusioni specifiche dell’Assicurazione RCT dei Tesserati
Limitatamente all’Assicurazione RCT dei Tesserati, l’Assicurazione di cui alla presente sezione NON comprende la Responsabilità Civile relativa ai danni:
- Provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- Derivanti da condotta deliberatamente imprudente dell’Assicurato;
- Derivanti dall’inosservanza della normativa ufficiale;
- Cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, o connessi con affari, locazioni o noleggi di beni dell’Assicurato;
- Causati dalla proprietà, uso o custodia di animali;
- Causati dalla proprietà, detenzione od uso di armi, anche da fuoco;
- Da atti dolosi;
- Derivanti da inquinamento dell’ambiente, da qualsiasi causa determinato;
- Da furto;
- Derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli a motore o attrezzature motorizzate di qualsiasi genere;
- Indiretti;
- Conseguenti all'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della attività sportiva;
- Derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati;
- Provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo;
- Provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute;
- Alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- Ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori.
Art. 33 - Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile:
a) ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni e malattie professionali, compreso il danno biologico, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui art.5 del D.lgs n.38 del 23 febbraio 2000;
b) nonché ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni eccedenti non rientranti
nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs 23/02/2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro suddetti per morte e lesione personale, compreso il danno biologico,
dalla quale sia derivata una invalidità permanente, valutata sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 1124.
La Società, inoltre, è obbligata a tenere indenne gli Assicurati delle conseguenze di azioni di regresso che, in relazione agli eventi sopra citati, fossero esperite dall’INAIL ed anche dall’INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222.
La sentenza che accerta la responsabilità civile e costituisce l’INAIL in credito verso la persona civilmente responsabile, costituisce titolo a identificare l’INAIL stesso quale creditore della Società, che è quindi obbligata nei limiti ed alle condizioni del presente contratto, a rimborsare a detto Istituto l’importo degli indennizzi a suo carico e delle spese accessorie.
Non costituisce motivo di decadenza delle presenti garanzie, la mancata assicurazione presso l’INAIL di personale quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo, nonché da omissione involontaria della segnalazione preventiva di nuove posizioni assicurative INAIL.
La Società mette a d isposizione degli Assicurati l’importo del danno allorché le r i c h i e s t e avversarie risultino fondate in base a valutazioni concordate fra gli Assicurati e la Società stessa. Il libro paga è conservato a cura della F.I.S.I. ed esibito dalla stessa per ogni accertamento o controllo richiesto dalla Società.
Le presenti garanzie sono operanti anche:
• nei confronti degli apprendisti e del personale in prova per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL;
• nei confronti delle persone che si trovino presso gli Assicurati per addestramento,
stage, tirocinio, corsi di formazione, studi, ricerche lavoratori di lavoro temporaneo che prestano servizio presso la Contraente ai sensi della legge 24/06/1997 n.196 o altro, anche se non sottoposti all’assicurazione obbligatoria.
Art. 34- Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.
Art. 35 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società - Broker o all’ufficio all’uopo preposto:
- in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro 30 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
- in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, si conviene che il Contraente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:
- formale notifica, al Contraente e/o a un Assicurato, della apertura di un’inchiesta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, o dell’apertura di un procedimento penale;
- formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto a esperire azioni di regresso.
Fermo quanto sopra stabilito, l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e trasmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Art. 36 - Rinuncia alla rivalsa/surroga
La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettategli ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:
• dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
• Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
• Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica;
• Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.
Salvo sempre il caso di dolo.
Art. 37 - Estensioni di garanzia (a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni)
Responsabilità Civile personale
La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività.
Relativamente al D.L. N. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione, sia un dipendente.
Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto
Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:
- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono
considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali.
La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.
R.C. del Committente
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.
R.C. Manifestazioni diverse
L'assicurazione è estesa per la responsabilità civile che possa derivare alla Contraente ed agli Organismi per l'organizzazione di gare internazionali, di coppa del mondo e campionati del mondo assoluti e giovani delle diverse specialità che fanno capo a differenti federazioni internazionali quali:
F.I.S. (Federazione Internazionale Sci), I.B.S.F.. (International Bobsleigh & Skeleton Federation), F.I.L. (Federation International Luge), I.B.U. (International Biathlon Union), I.S.M.F. (International Sky Mountainering Federation).
R.C. Collaboratori
La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile derivante alla F.I.S.I., ai suoi organi periferici e alle Associazioni e Società sportive affiliate per i danni causati a terzi da persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori coordinati e continuativi o comunque addetti, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare e manifestazioni. La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti dei collaboratori predetti.
R.C. Enti Collaboratori
La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile derivante alla F.I.S.I.,, ai suoi organi periferici e alle Associazioni e Società sportive affiliate, per i danni causati a terzi e ai partecipanti a qualsiasi titolo, alle gare e manifestazioni da Enti collaboratori (Comitati organizzatori gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, ecc.) che pur non essendo organismi F.I.S.I. o direttamente dipendenti dalla
F.I.S.I. stessa, svolgono la loro opera con mansioni di qualunque natura, per l'organizzazione di gare e manifestazioni.
La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti degli Enti predetti.
Mancato intervento sulla Segnaletica
L’assicurazione comprende i danni per il mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi, per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale.
Malattie professionali
A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi
dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 38 - Rischi atomici e danni all'ambiente
Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non è operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato né di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 39 – Cumulabilità indennizzo
Ai fini della presente Sezione, qualora il verificarsi di un evento dannoso dia diritto alla liquidazione di un capitale nella sezione infortuni della presente convenzione, la garanzia opererà con una franchigia pari all’ importo liquidato dalla Sezione Infortuni.
MASSIMALI SEZIONE R.C.T.
La garanzia RCT è prestata con i seguenti massimali
1) Assicurazione RCT del Contraente / Società Affiliate / Maestro di sci
€ 3.000.000,00 | per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone |
decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto | |
danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di | |
€ 3.000.000,00 | per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di |
€ 3.000.000,00 | per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone |
2) Assicurazione RCT dei Tesserati è prestata con i seguenti massimali
€ 500.000,00 | per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone |
decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto | |
danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di | |
€ 500.000,00 | per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di |
€ 500.000,00 | per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone |
FRANCHIGIA
La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta, a carico dell’Assicurato, di € 300,00 per ciascun sinistro.
Si prende atto tra le parti che la liquidazione dei sinistri verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della franchigia prevista dalle condizioni della presente convenzione.
MASSIMALI SEZIONE R.C.O.
€ 3.000.000,00 | per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone |
decedute o che abbiano riportato lesioni personali ma con il limite di | |
€ 1.500.000,00 | per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. |
SEZIONE II - INFORTUNI
Art.40 - Soggetti Assicurati
L'Assicurazione vale per tutti i Tesserati, i Soggetti A, B e gli Atleti facenti parte delle squadre nazionali e di interesse nazionale.
Art. 41 - Oggetto del rischio
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai soggetti assicurati in occasione di eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
- la morte;
- un’invalidità permanente.
Le garanzie saranno operanti in occasione di:
- l’esercizio e lo svolgimento, anche al solo scopo ricreativo, di attività sportive rientranti negli scopi della Contraente e delle Associazioni e Società sportive affiliate (compreso ma non limitatamente a preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei relativi preliminari;
- riunioni, incarichi, missioni, attività di promozione e organizzazione delle attività sportive e turistico ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente, dei suoi organi periferici, della Associazioni e delle Società Sportive affiliate.
- l’Assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo dello svolgimento delle attività di cui sopra esclusi gli infortuni verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza di norme che regolano il trasferimento. L’Assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività coperte dall’assicurazione ed in date ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa.
Unicamente per il Presidente e Segretario Generale della F.I.S.I., la copertura sarà valida sia per gli infortuni di tipo professionale sia per gli infortuni extraprofessionali.
Art. 42 - Estensioni di garanzia
La copertura è operante anche per gli eventi indennizzabili a termini di polizza, verificatisi:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
- gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
- l'annegamento;
- l'assideramento e/o il congelamento;
- colpi di sole e/o di calore;
- gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi;
- le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l'evento traumatico;
- le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari.
Art. 43 - Esclusioni
L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
c) assunzione di sostanze dopanti, violazione delle norme degli ordinamenti statali e di quello sportivo, accertate in base alle normative vigenti;
d) disturbi mentali o psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
e) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
f) azioni delittuose commesse o tentate dell'assicurato; in occasione di eventi determinati da una azione costituente reato commesso dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale o dall’ordinamento sportivo;
g) movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
h) guerra e insurrezione, salvo per i primi 14 giorni qualora l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace;
i) pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei in genere, paracadutismo;
j) partecipazione a gare, prove ed allenamenti per discipline non rientranti negli scopi della Contraente e delle Associazioni e Società sportive;
k) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
l) da malaria, malattie tropicali e carbonchio;
m) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e/o provocati, e da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 44 - Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire.
Se l'evento indennizzabile a termini di polizza colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'evento avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. 45 - Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Società per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
Art. 46 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, salvo patto speciale, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, o
dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sintomi e disturbi mentali organici.
Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili.
Art. 47 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 48 - Limiti di età
Xxxxx restando i limiti dettati dai Regolamenti Federali, comunque l’assicurazione viene prestata senza limiti di età.
Art. 49 - Infortuni determinati da calamità naturali
Con riferimento all'art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l'estensione dell'assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:
In caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare la somma di € 5.000.000,00.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Art. 50 - Limite di indennizzo per singolo evento
In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione l’esborso massimo a carico della Società non potrà superare la somma di € 5.000.000,00.
Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.
Art. 51 - Criteri di indennizzabilità
Caso Morte
In caso di morte dell'Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'evento indennizzabile a termini di polizza ed a causa di esso, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o in mancanza, agli eredi legittimi.
L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per la garanzia invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'evento indennizzabile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.
Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, la Società liquida ai beneficiari il capitale garantito per il caso morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto
dagli artt. 60 e 62 C.C. Se, dopo che la Società ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione - entro 30 giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari della somma pagata.
Per i soli infortuni che determinino la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall’organizzazione sportiva per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell’infortunio.
Caso Invalidità permanente
L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla “tabella lesioni” allegato A al Decreto del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive del 16.04.2008 (GU n. 152 del 01.07.2008). Il pagamento dell’indennizzo avverrà in contanti anziché sotto forma di rendita.
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 44.
Precisazioni:
• Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
• Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
• Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.
• Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato)
• Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.
• Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
• I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo.
• Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un’articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
• Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell’evento stesso.
• Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
• Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due
volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di “Frattura dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa”.
In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post- traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L’indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
• Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovra riscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) x xxxx documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. In caso di lesioni plurime, l’indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.
Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui al successivo art. 51 "Controversie sulla natura degli Infortuni". È data facoltà al Collegio medico - di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Franchigia Invalidità Permanente
Non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore alla Franchigia prevista per ciascuna categoria.
Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 20%, la franchigia di cui sopra si intenderà annullata e l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla percentuale di invalidità accertata.
Art. 51 - Controversie sulla natura degli Infortuni
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a termini di polizza le Parti si obbligano a conferire un mandato ad un collegio di tre medici (uno per parte più un terzo designato dai primi due) i quali tenendo presenti le condizioni di polizza e le norme di legge, prenderanno decisioni inappellabili e vincolanti per le Parti.
Tale Collegio Medico risiede nel comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo
per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 52 – Invalidità Permanente – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, la Società , quando richiesto, corrisponderà all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.
Art. 53 - Indennità privilegiata per invalidità permanente grave
Nel caso in cui invalidità permanente sia di grado non inferiore al 60%, l'indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza.
Art. 54 - Estensioni speciali
Perdita dell'anno scolastico
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità della percentuale di invalidità permanente, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto l’indennizzo incrementato del 25%.
Benefìcio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 45% della totale.
Danno estetico
Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, la Società rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 51 "Criteri dì indennizzabilità - Caso Morte", per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto il rimborso delle relative spese documentate.
Avvelenamenti
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 51 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, verrà corrisposto il rimborso delle relative spese documentate.
Assideramento - congelamento - colpi di sole o di calore
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 51 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto il rimborso delle relative spese documentate.
Rimpatrio salma
In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
Rimborso spese di trasporto
In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell'Assicurato alla struttura sanitaria più idonea con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato e fino alla somma massima di € 500,00 per persona/anno assicurativo. Nel caso in cui il trasporto venga necessariamente attuato mediante elicottero/eliambulanza la somma assicurata si intende elevata ad € 2.000,00 per sinistro/persona/anno assicurativo.
Rischio volo
La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso.
La presente garanzia è prestata per le seguenti somme:
Caso morte somma prevista in polizza per il caso morte di cui alla sezione Capitali Assicurati
Caso invalidità permanente stessa somma prevista in polizza per il caso morte. Diaria da inabilità temporanea euro 51,00
Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di:
- Euro 1.100.000,00 per il caso di Morte
- Euro 1.100.000,00 per il caso di invalidità permanente totale
- Euro 260,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea
e complessivamente, per aeromobile, di:
- Euro 5.200.000,00 per il caso di Morte
- Euro 5.200.000,00 per il caso di invalidità permanente totale
- Euro 5.200,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone
assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.
Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Con esclusivo riferimento alla presente garanzia, il precedente Art. 51 "Criteri di indennizzabilità" si intende integrato come segue:
Caso Inabilità Temporanea
Se l’infortunio ha per conseguenza un inabilità temporanea, la Società liquida la diaria a partire dal 9° giorno successivo a quello dell'infortunio. In caso di ricovero con pernottamento la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio. Dal conteggio dei giorni di inabilità vengono convenzionalmente esclusi i giorni festivi. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio.
Art. 55 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
La denuncia degli infortuni, con indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che li hanno determinati, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare l'infortunio subito deve essere fatta per iscritto ed inviata alla Società entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.
La d o c u m e n t a z i o n e di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l'identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto.
Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. L'indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro.
L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questi ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
Denuncia della morte
Ad integrazione di quanto sopra stabilito, la denuncia della morte, con indicazione dei luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art. 1913 e 1915 del X.X. .
Xxx. 00 - Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
La copertura prestata ai sensi del presente contratto cesserà immediatamente qualora l'Assicurato dovesse risultare definitivamente positivo a controlli antidoping.
CAPITALI ASSICURATI E FRANCHIGIE
TESSERATI | |
Capitali Assicurati | |
Caso morte: | € 80.000,00 |
Caso Invalidità Permanente: | € 80.000,00 |
Franchigia | |
5% relativa al 20% | |
SOGGETTI A e B | |
Capitali Assicurati | |
Caso morte: | € 150.000,00 |
Caso Invalidità Permanente: | € 150.000,00 |
Franchigia 5% relativa al 20% |
ATLETI DELLA SQUADRA NAZIONALE E DI INTERESSE NAZIONALE
Capitali Assicurati | |
Caso morte | € 200.000,00 |
Caso invalidità permanente | € 200.000,00 |
Franchigia | |
5% relativa al 20% |