Procedura Aperta
Regione Sardegna Azienda Sanitaria Locale di Sassari
* * * * * *
Procedura Aperta
AFFIDAMENTO ANNUALE, RINNOVABILE ANNUALMENTE PER ALTRI DUE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA DOMICILIARE NECESSARIO AI DISTRETTI DI SASSARI, ALGHERO E OZIERI.
* * * * * *
Schema di contratto
INDICE
TASTO DESTRO – AGGIORNA CAMPO – AGGIORNA INTERO SOMMARIO]
[AGGIORNARE SEMPRE IL SOMMARIO ALLA FINE DEL LAVORO:
ART. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE 3
ART. 2 - OGGETTO E VALORE 4
ART. 3 - DURATA 4
ART. 4 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO 4
ART. 5 - REFERENTE DITTA AGGIUDICATARIA 4
ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI [IN CASO DI PERSONALE DELLA DITTA IMPIEGATO-TUTTO L’ARTICOLO 6 E SOTTO ARTICOLI] 4
ART. 7 - CARATTERISTICHE DELL’APPARECCHIATURA [IN CASO DI SERVICE – TUTTO L’ARTICOLO]. 6 ART. 8 - CARATTERISTICHE MATERIALE DI CONSUMO 7
ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE FULL RISK 7
ART. 10 - DIFFORMITÀ QUALITATIVE E QUANTITATIVE 8
ART. 11 - CONFEZIONAMENTO 10
ART. 12 - TRASPORTO 11
ART. 13 - CONSEGNA 11
ART. 14 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA 13
ART. 15 - VERIFICHE DI SICUREZZA [IN CASO DI SERVICE] 13
ART. 16 - MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA E STRAORDINARIA 14
ART. 17 - SERVIZIO INTEGRATO DI TIPO “FULL-RISK [IN CASO DI ASSISTENZA FULL RISK] 16
ART. 18 - FORMAZIONE [IN CASO DI SERVICE] 17
ART. 19 - ORDINI 18
ART. 20 - RIMESSA A NORMA [IN CASO DI SERVICE] 18
ART. 21 - ALTRI OBBLIGHI DEL AGGIUDICATARIO 18
ART. 22 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 20
ART. 23 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO 20
ART. 24 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 20
ART. 25 - VERIFICHE E PENALI 21
ART. 26 - CORRISPETTIVI 21
ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 22
ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 22
ART. 29 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI 22
ART. 30 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 23
ART. 31 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 24
ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 25
ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 25
ART. 34 - OBBLIGHI PER IL FORNITORE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 26
ART. 35 - RECESSO DAL CONTRATTO 26
ART. 36 - PERIODO DI PROVA 27
ART. 37 - RESPONSABILITÀ CIVILE 27
ART. 38 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE 27
ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI 27
ART. 40 - RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO 27
ART. 41 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 28
ART. 42 - FORO E CLAUSOLE FINALI 28
Contratto
TRA: Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari in persona del , Responsabile
- con sede in Sassari via Monte Grappa, 82 - CF 92005870909e P.IVA 00935650903, di seguito anche “ASL” o “l’Azienda” o “la Stazione Appaltante”.
e
TRA la ditta , in persona del legale rappresentante , con sede in
CF/P.IVA: , di seguito anche “il Fornitore”, entrambe congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”.
Premesso che:
- con Bando pubblicato su GUUE in data / / e GURI in data / / è stata indetta una Procedura _TIPO PROCEDURA per la fornitura del “OGGETTO DI GARA”;
- il Bando è stato inoltre pubblicato sui quotidiani Il “Messaggero, La Nuova Sardegna, il Corriere dello Sport” e sul profilo committente della Azienda Sanitaria;
- con Deliberazione n. del / / è stata indetta la fornitura di cui all’oggetto del presente contratto;
- il Disciplinare di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati sul profilo committente della ASL e messi a disposizione degli Operatori Economici.
- in data è avvenuta l’aggiudicazione;
- la ditta è risultata aggiudicataria del materiale in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale n. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara.
Richiamati, quale parte essenziale ed integrante del presente Contratto,
1. il Bando di Gara;
2. il Disciplinare di Gara;
3. il Capitolato Tecnico;
4. offerta del prot. ;
5. e gli allegati;
si conviene e stipula quanto segue
ART. 1 - Disciplina Applicabile
I rapporti tra la ASL e Fornitore sono regolati, in via graduata:
a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
b) dalle disposizioni degli atti di gara (Bando di Gara - Capitolato Tecnico - Disciplinare di Gara);
c) da quanto previsto nell’offerta presentata dal Fornitore in sede di gara;
d) dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
In caso di discordanza o contrasto nell’interpretazione del presente Contratto, gli atti ed i documenti prodotti dalla ASL in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate ed espressamente accettate dalla ASL.
Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.
ART. 2 - Oggetto e Valore
Il presente Contratto ha per oggetto il servizio in noleggio di apparecchiature, accessori e materiale di consumo per ventiloterapia domiciliare come meglio definito nel capitolato Tecnico. La servizio in service avverrà secondo le condizioni previste nel Capitolato Tecnico e nella presente scrittura privata.
Il valore del presente contratto è pari ad € IMPORTO AGGIUDICATO + iva di legge .
ART. 3 - DURATA
Il Contratto decorrerà dal e avrà una durata pari a (fino al ), salvo casi previsti dal presente Contratto.
Nel caso in cui alla fine del periodo di 1 anno dalla data di attivazione del servizio, il nuovo appalto non sia ancora contrattualizzato, il Fornitore è obbligato a continuare il servizio per almeno ulteriori 3 mesi, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.
ART. 4 - Prestazioni oggetto del contratto
La fornitura del service avverrà secondo le condizioni previste nel Capitolato Tecnico; in caso di condizioni maggiormente favorevoli presenti nell’Offerta Tecnica depositata dal fornitore, saranno considerate valide queste ultime. Il Fornitore deve assicurare tutte le attività che garantiscono, per l’intera durata contrattuale, la corretta esecuzione del servizio di cui all’oggetto.
ART. 5 - Referente Ditta Aggiudicataria
Il Responsabile di Servizio del Fornitore è il dott./sig. con il compito di rapportarsi con le strutture dell’Azienda per tutti gli aspetti giuridici, amministrativi, gestionali e operativi.
ART. 6 - Disposizioni generali
Per l’esecuzione del servizio il Fornitore si impegna a svolgere il servizio con personale adeguato al fine di rendere il servizio in service a regola d’arte. Il personale impiegato dovrà essere inoltre munito di tutte le autorizzazioni per l’espletamento del servizio e rispettare le norme per la sicurezza attualmente in vigore.
Conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico nonché dall’offerta/progetto presentata/o è tenuto a garantire l’organizzazione delle risorse umane in termini di obblighi contrattuali verso l’Azienda e della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti, oltre al fine di garantire i più alti livelli di performance.
Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore sia nei confronti della Stazione Appaltante che nei confronti di terzi.
L’Azienda Sanitaria di Sassari rimane estranea ad ogni rapporto tra l’Appaltatore ed il suo personale; essa non procederà però alla liquidazione del corrispettivo dovuto per il servizio oggetto dell’appalto se l’Aggiudicatario non comproverà l’adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro.
Per quanto non espressamente citato nel presente contratto, valgono le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, nonché la normativa vigente.
6.1 - Contratto di lavoro
Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell’esecuzione del servizio. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativo dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale.
6.2 - Sostituzioni e Scioperi del Personale
Il fornitore dovrà impegnarsi a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, in modo da garantire sempre che il numero di addetti sia ottimale alla regolare esecuzione del servizio; in nessun caso è infatti ammessa la riduzione e/o l’interruzione del servizio.
6.3 - Obblighi Assicurativi
Il fornitore è tenuto all’esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni degli operati contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali.
6.4 - Norme in materia di sicurezza sul lavoro
Il fornitore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 ed in generale di tutte le norme di tutela della sicurezza del lavoratore.
Il fornitore è responsabile della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza per i propri lavoratori.
Resta a carico dell’aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D. Lgs. 81/08. In particolare:
l’Azienda dovrà redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze) e consegnarlo al fornitore, a seguito di riunione dove verrà, alla presenza del rappresentante legale della ditta, o suo delegato, e rappresentante legale Asl n. 1 , o suo delegato, redatto il verbale di coordinamento.
Il fornitore, anche sulla base del DUVRI ricevuto, prima dell’inizio dell’attività, dovrà redigere e tenere aggiornato un Piano Operativo della Sicurezza (POS) riferito all’ attività oggetto di appalto e delle misure di prevenzione e protezione e consegnarlo all’Azienda.
In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell’ASL n. 1 di Sassari, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione. L’Appaltatore è ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:
1) a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2) a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l’ASL ha definito in materia;
3) a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e collettivi previsti ed adottati dall’appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4) a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5) ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6) ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori la formazione e il trasferimento dell’informazione circa i contenuti di cui al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, oggetto del contratto di appalto e d’opera, e all’organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela.
L’Appaltatore, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell’area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
6.5 - Norme Comportamentali
Il fornitore deve garantire che i propri operatori dedicati al servizio siano di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d’ufficio, senza divulgare notizie o fatti conosciuti durante l’espletamento del servizio, nonché garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l’utente e la sua famiglia ed in generale il rispetto della normativa e delle disposizioni Aziendali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
Qualora si dovesse rilevare un’infrazione compiuta dal personale del fornitore potrà essere richiesta l’erogazione di una delle sanzioni disciplinare previste dal CCNL di riferimento.
Il Personale impiegato dal fornitore non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell’ASL Sassari; dovrà garantire un comportamento corretto, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato.
6.6 - Esercizio del diritto di sciopero
I servizi di cui al presente appalto rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della L. 12 giugno 1990 n. 146 così come modificato dalla L. 83/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’appaltatore è pertanto obbligato all’applicazione della disciplina de quo, in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute ed ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell’Azienda ai quali è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.
ART. 7 - Caratteristiche dell’apparecchiatura
Il Fornitore dovrà consegnare le apparecchiature in oggetto secondo le caratteristiche definite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Economica dell’Aggiudicatario.
Il Fornitore dovrà comunque fornire l’apparecchiatura oggetto dell’appalto nella versione più aggiornata.
7.1 - Innovazione, Nuove Versioni e Aggiornamento tecnologico
Nel caso di innovazioni migliorative sotto il profilo Tecnico, intervenute tra il momento dell’aggiudicazione e la stipula del contratto, il Fornitore dovrà comunicare la nuova configurazione rispondente all’ultimo prodotto di mercato, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto, fermo restando il prezzo e le condizioni aggiudicate in gara, senza nessun onere aggiuntivo.
Nel caso di innovazioni migliorative durante il periodo contrattuale che siano tali da mantenere l’apparecchiatura “in stato da servire all'uso convenuto” il Fornitore potrà comunicare la nuova configurazione, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di accettare o meno, fermo restando il prezzo e le condizioni di gara e comunque senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda Sanitaria per quanto riguarda la consegna e il ritiro della precedente apparecchiatura o delle migliorie sulla stessa.
In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura a quanto offerto se non preventivamente accettato da parte della Stazione Appaltante.
7.2 - Accessori e/o componenti aggiuntivi dell’apparecchiatura
L’Azienda Sanitaria di Sassari potrà chiedere l’implementazione della configurazione aggiudicata con altri accessori e/o componenti già previsti in offerta, per esigenze di natura tecnica debitamente motivate.
Tali accessori e/o componenti saranno a totale carico del Fornitore, che nulla pretenderà.
7.3 - Caratteristiche ulteriori di messa a disposizione
Le prestazioni accessorie di fornitura, i cui oneri sono a totale carico del Fornitore, sono le seguenti:
• imballo, trasporto e facchinaggio, presso la struttura interessata;
• consegna al piano, salvo non venga richiesta la consegna in magazzino e xxxxxxxxx;
• rimozione e smaltimento di tutti gli imballi;
• montaggio, installazione e collaudo;
• ritiro al termine del contratto;
• smaltimento di tutte le parti eventualmente sostituite o modificate.
ART. 8 - Caratteristiche Materiale di Consumo
Il Fornitore si impegna a fornire il materiale di consumo e tutto quanto necessario per l’esecuzione di quanto richiesto al Capitolato Tecnico.
I quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico sono presunti e pertanto possono variare in considerazione delle esigenze della Azienda Sanitaria di Sassari.
Il fornitore non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta nel caso in cui si verificassero differenze per minori test effettuati rispetto al preventivato.
ART. 9 - Caratteristiche del servizio di assistenza e di manutenzione full risk
Il servizio di manutenzione delle apparecchiature costituenti la fornitura, in deroga a quanto stabilito dagli art. 1576 e ss. del C.C., è di tipo full-risk e quindi deve tendere al risultato dell’ottimale funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto.
Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto delle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico e di quanto ulteriormente previsto all’Offerta tecnica del Fornitore.
Gli interventi devono essere di norma effettuati in loco (on site) salvo riparazioni che richiedano il trasporto delle attrezzature nel laboratorio del Fornitore. In tal caso restano a carico dello stesso anche i rischi connessi al trasporto delle attrezzature.
Il prelievo deve risultare da apposito documento controfirmato dal personale dell’Azienda Sanitaria in aggiunta alla documentazione fiscale prevista dalla legge.
Il servizio do assistenza tecnica e di manutenzione durante tutta la durata contrattuale deve essere assicurata tenendo presente le specifiche di seguito indicate e di quanto migliorativo indicato in offerta, e più precisamente:
• assistenza alla fornitura
• verifiche di sicurezza
• manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria
• manutenzione “full risk”
• piano delle attività programmate (PAP)
• modalità e tempi di intervento.
9.1 - Assistenza alla fornitura
Per tutta la durata del Contratto di fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Servizio Cliente e un
Responsabile della fornitura quale assistenza della fornitura.
9.2 - Servizio Clienti
Alla data di stipulazione del contratto il Fornitore deve avere attivato e reso operativo un servizio di Servizio Clienti, il quale deve essere disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la predisposizione di almeno:
• un numero di telefono;
• un numero di fax;
• un indirizzo di posta elettronica (e-mail).
Il servizio deve essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, incluso il sabato, la domenica ed i giorni festivi, per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, anche non consecutive, distribuite orientativamente nelle seguenti due fasce orarie:
• Xxxxxxx: dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
• Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Durante l’orario di disponibilità del servizio di Servizio Clienti, le chiamate effettuate dalla Azienda Sanitaria devono essere ricevute da un operatore addetto mentre dopo tali orari nonché il sabato, la domenica o i giorni festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate, che si intenderanno come ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Servizio Clienti del giorno lavorativo successivo.
Il Servizio Clienti deve consentire alla Azienda Sanitaria di richiedere chiarimenti sulle modalità di assistenza tecnica in occasioni di guasti e di altre problematiche evidenziate da parte dell’Azienda Sanitaria nel corso della durata contrattuale.
I numeri di telefono e di fax dovranno essere:
• "Numeri per servizi di addebito al chiamato" denominati, secondo una terminologia di uso comune, “numeri verdi”, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1°agosto 2003, n.177),
ovvero, in alternativa
• numeri geografici di rete fissa nazionale.
Il Servizio Clienti dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile di esecuzione del contratto della azienda sanitaria, e con il responsabile della fornitura anch’esso messo a disposizione dal Fornitore stesso.
ART. 10 - Difformità qualitative e quantitative
Nel caso di difformità tra l’ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche effettuate anche
da terzi soggetti, l’Azienda invia una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno essere validamente inviate dalla Azienda Sanitaria nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio.
Le situazioni di difformità sono:
1) Difformità qualitativa: è la mancata corrispondenza fra i Prodotti richiesti ed i Prodotti consegnati ovvero prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche o schede di sicurezza; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell’imballo, integrità del confezionamento ovvero Prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto nonché Prodotti non correttamente tenuti sotto controllo termico;
2) Difformità quantitativa: la quantità di Prodotti consegnati è in eccesso o difetto rispetto a quanto atteso nell’Ordine.
In particolare:
1) Difformità qualitativa
Nel caso di difformità qualitativa l’Azienda Sanitaria invierà al Fornitore una contestazione scritta, mediante lettera raccomandata A/R, con ordine di ritirare i prodotti entro dieci giorni, e con diffida al Fornitore, a corrispondere a quanto indicato nell’ordine entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di adempiere, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione, la quale è a totale carico dello stesso.
In questo caso è a carico del Fornitore inadempiente l’applicazione delle penali per il ritardo dovuto alla sostituzione, sia quella per la consegna di merce difforme sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza.
Nel caso in cui il Fornitore non adempia attraverso la sostituzione dei prodotti difformi, l’Azienda potrà procedere ad inviare nuova diffida ad adempiere.
In caso di reiterata consegna di prodotti difformi qualitativamente o mancando il Fornitore ad adempiere quanto richiesto, l’Azienda potrà procedere a risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 cc e comunque previa comunicazione scritta da effettuarsi con lettera raccomandata A/R.
2) Difformità quantitativa
Nel caso di difformità quantitativa l’Azienda invia una contestazione al Fornitore, intimando a ritirare il quantitativo in eccesso rispetto all’ordine di acquisto, a insindacabile giudizio del Direttore di Esecuzione del Contratto.
Il Fornitore deve provvedere entro 10 gg dalla data di ricezione della comunicazione, concordando con l’Azienda le modalità del ritiro.
Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Amministrazione.
In entrambe le difformità (qualitativa o quantitativa) il Fornitore è inoltre tenuto a ritirare la merce difforme o in eccesso: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell’Operatore Economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti o per eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza.
Qualora Il Fornitore non provveda al ritiro della merce difforme da quanto ordinato dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l’Azienda può procedere, a suo insindacabile giudizio, allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore o a restituirli presso le sedi del Fornitore previa comunicazione scritta.
I costi sostenuti dall’Azienda per tali operazioni saranno rimborsati completamente dal Fornitore.
Qualora l’Operatore Economico provveda al ritiro, deve essere redatto apposito “verbale di reso per difformità qualitativa” in contraddittorio con l’Azienda, riportante almeno le seguenti informazioni, controfirmato dalle parti:
▪ data di invio contestazione da parte dell’Azienda
▪ data di avvenuto ritiro da parte dell’Operatore Economico (attraverso firma del corriere)
▪ data dell’avvenuta eventuale sostituzione.
ART. 11 - Confezionamento
Il Fornitore deve provvedere all’opportuno e corretto confezionamento dei prodotti in modo tale da garantirne la conservazione, anche durante le fasi di trasporto.
L’imballaggio esterno usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell’Azienda sanitaria (imballaggio e confezioni “a perdere”). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.
L’impresa dovrà fornire la scheda di sicurezza per ogni tipologia di prodotto pericoloso in base agli artt. 10 e 11 del DM 28/01/92 come modificato dall’art. 13 del D.Lgs n. 65 del 14/03/2003 (classificazione e disciplina dell’imballaggio ed etichettatura dei prodotti pericolosi) in attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, dalla Circolare Min. Salute del 07/01/2004 (indicazioni esplicative sul D.Lgs 65/03), e dalle successive modifiche e integrazioni normative, nonché dalle eventuali innovazioni legislative in materia.
Sull’imballaggio esterno deve essere apposta un’etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.
In particolare, l’imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica.
L’imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.
Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita traduzione in italiano.
Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari.
La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili ed in lingua italiana.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.
ART. 12 - TRASPORTO
E’ responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei Prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei Prodotti.
Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per il corretto trasporto dell’apparecchiature, degli accessori, delle parti di ricambio e dell’eventuale materiale di consumo.
L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.
12.1 - Documento di trasporto
Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:
▪ data e numero di ordine,
▪ luogo di consegna,
▪ riferimenti relativi all’ordinativo,
▪ data e numero del Buono di acquisto in caso di stupefacenti.
L’originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.
Data l’impossibilità di verificare tutta la merce all’atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordine. In ogni caso, l’Azienda si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
ART. 13 - CONSEGNA
La consegna deve avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione dell’ordine, salvo diverso termine convenuto nell’ordine o concordato successivamente all’emissione dell’ordine, con il Direttore di Esecuzione del Contratto, previa comunque comunicazione scritta.
L’apparecchiatura ed il materiale di consumo dovranno essere consegnati nell’U.O. indicata nell’ordine nel proprio imballo, in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danno di maneggiamento. L’imballo deve rispondere alle norme in vigore a seconda della natura del bene da consegnare. Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballi, o in conseguenza del trasporto, conferiscono all’Asl il diritto di rifiutare i beni. I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro consegna e installazione dovranno essere immediatamente sostituiti a spese del Fornitore.
Il punto di consegna sarà indicato nel relativo ordinativo.
Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Amministrazione. La consegna avviene in porto franco, merce a terra, con mezzi idonei al trasporto stesso.
Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:
• La mancanza di un ordine d’acquisto per la merce consegnata;
• Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell’ordine;
• La mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all’ordine di acquisto.
• La mancanza, nel DDT delle informazioni relative al lotto ed alla data di scadenza dei prodotti forniti.
• La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti.
• Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto.
La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nell’ordine stesso.
La consegna ad un destinatario diverso da quello indicato nell’ordine non vale a liberare il Fornitore dall’obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell’ordine d’acquisto.
Il Fornitore deve consegnare l’apparecchiatura ed il materiale di consumo privi di vizi e, ai sensi dell’art. 1578 del C.C., qualora venga consegnata un’apparecchiatura affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, l’Azienda Sanitaria può domandare la risoluzione del contratto.
Il Fornitore è tenuto a risarcire alla Asl i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
In ogni caso per tutto il presente articolo ed i relativi sotto punti, prevale quanto meglio richiesto nel capitolato tecnico di gara.
13.1 - Posa in opera o installazione
Il Fornitore dovrà effettuare la posa in opera dei beni e verificarne la conformità, la rispondenza alle schede di sicurezza dei beni, e il corretto funzionamento, l’integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.Lgs 81/08.
La verifica comporterà la redazione di un verbale di installazione, che deve avvenire entro 5 giorni dalla consegna.
Sono a carico dell’Aggiudicatario i rischi di perdite e danni alla apparecchiatura, durante il trasposto e la sosta nei locali dell’unità Operativa, fino alla data del verbale di collaudo con esito positivo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’Azienda Sanitaria di Sassari.
Il Fornitore dovrà fornire, anche se non previsti nel Capitolato Tecnico, se necessari per il corretto funzionamento del sistema il gruppo di continuità, i sistemi di stabilizzazione della corrente e quant’altro necessario per dare compiuta “a regola d’arte” installazione della strumentazione.
13.2 - COLLAUDO
Il collaudo della apparecchiatura fornita, installata e funzionante per gli usi clinici richiesti, dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla data del verbale di installazione, in contraddittorio con il Direttore di Esecuzione del Contratto o suo delegato.
Il collaudo è inteso quale verifica per l’apparecchiatura e i programmi software forniti, di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l’apparecchiature risulta funzionare correttamente e rispondente alle norme di sicurezza e qualità in vigore.
La regolarità del collaudo non esonera comunque il Fornitore da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del relativo collaudo, ma vengano successivamente accertati. In tal caso il Fornitore è invitato dall’Azienda ad assistere, a mezzo dei sui referenti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti e delle imperfezioni rilevate. In assenza del Fornitore o dei suoi incaricati, il certificato relativo al collaudo, redatto dal personale designato dall’Azienda fa egualmente stato nei confronti dello stesso Fornitore.
In caso di collaudo positivo, la data del relativo certificato (verbale) verrà considerata quale “Data di collaudo della fornitura”.
Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità o altri inconvenienti, il Fornitore dovrà provvedere alla loro eliminazione e/o alla sostituzione entro 5 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero di diverso termine concordato con il Direttore di Esecuzione del contratto, a sue spese.
Qualora il Fornitore non provvedesse entro 5 giorni dalla data del verbale di accertamento, l’Azienda Sanitaria ha il diritto di provvedere direttamente e di rivalersi sul Fornitore per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero a detrarre tali spese dalle somme a cui il Fornitore avrà diritto.
13.3 - Trasferimento delle apparecchiature
Il Fornitore si impegna, con nessun onere a carico della Asl, all’eventuale trasferimento della strumentazione in altri locali qualora il centro destinatario della prima installazione dovesse essere spostato ad altra sede di lavoro.
13.4 - RITIRO
Il Fornitore si impegna al ritiro della strumentazione e di tutto il materiale non ancora utilizzato al termine del contratto.
ART. 14 - Responsabile della fornitura
Alla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, il Fornitore deve mettere a disposizione un Responsabile della fornitura i cui riferimenti devono essere indicati alla Azienda Sanitaria.
Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura il sig.
Il Responsabile della fornitura deve:
• identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
• gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Azienda Sanitaria;
• fornire una reportistica semestrale sulla gestione della fornitura (fornitura e servizio).
ART. 15 - Verifiche di sicurezza
Le verifiche di sicurezza elettrica dovranno essere svolte in ottemperanza alla IEC 62353, alle norme CEI 62-5 ed alle norme particolari emesse dal CEI ed UNI, in vigore all’atto della esecuzione degli interventi se esistenti ed applicabili. In ogni caso dovranno essere comunque applicate le norme Indicate dal Fabbricante.
I protocolli di misura utilizzati dovranno essere aggiornati tempestivamente ogni qualvolta saranno pubblicate aggiornamenti alle norme.
Oltre alle scadenze programmate previste dal piano di lavoro, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire gli interventi di verifica periodica della sicurezza nei seguenti casi:
• interventi di manutenzione correttiva che interessino la parte di alimentazione o che influiscano sulle condizioni di sicurezza elettrica dell’apparecchiatura stessa.
• spostamento e reinstallazione dell’apparecchiatura;
• specifica richiesta del Responsabile di Esecuzione del Contratto.
• contestualmente al collaudo dell’apparecchiatura o di aggiornamento tecnologico.
• in seguito a manutenzione straordinaria.
Qualora durante lo svolgimento delle verifiche, a giudizio dei tecnici del Fornitore, l’apparecchiatura sia riscontrata in condizioni tali da causare situazioni di pericolo reale e immediato per gli operatori.
La Ditta dovrà eliminare tali non conformità aprendo un intervento di manutenzione correttiva.
La Ditta dovrà fornire evidenza dell'attività di verifica svolta compilando apposite schede per l’apparecchiatura, firmate di pugno dal Tecnico esecutore, che dovranno contenere almeno i seguenti dati:
• data della verifica
• luogo in cui sono state effettuate le misure.
Le verifiche periodiche di sicurezza e l’emissione del giudizio finale dovranno essere effettuate previo accordo con il Responsabile di Esecuzione del Contratto.
Salvo diverse decisioni del Responsabile di Esecuzione del Contratto la periodicità indicativa da prevedere sono almeno una volta ogni due anni per l’apparecchiatura oggetto del presente Contratto.
Periodicità diverse da quanto suggerito potranno essere adottate prendendo in considerazione le indicazioni contenute nel manuale.
Le date di esecuzione degli interventi potrà essere fissata con una tolleranza non superiore a +/- 15 gg, rispetto alle scadenze indicate nel Piano per le verifiche di sicurezza, pena l’applicazione delle penali previste dal presente Contratto.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, senza oneri aggiuntivi, la consulenza tecnica nell’ambito della sicurezza elettrica e rilasciare, entro 60 giorni dall’emissione di ogni nuova norma, la seguente documentazione, di cui risulterà pienamente responsabile:
• protocolli di misura relativi agli apparecchi sottoposti a controllo;
• realizzazione e aggiornamento dei protocolli di misura del sistema informativo esistente.
ART. 16 - Manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria
16.1 - Manutenzione preventiva
Secondo le norme UNI 9910 la manutenzione preventiva è la “manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a prevenire l’insorgenza di guasti e a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di una apparecchiatura biomedica.”
Per manutenzione preventiva programmata si intendono le procedure periodiche di verifica e taratura, controllo, messa a punto, pulizia e lubrificazione delle parti meccaniche mobili, controllo dei circuiti idraulici e pneumatici con verifica della tenuta dei medesimi, sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire e a ridurre i guasti - qualora questi siano in qualche misura prevedibili - e a mantenere in condizioni di adeguata
funzionalità le apparecchiature oggetto del presente appalto. Di tali attività devono far parte la verifica periodica della rispondenza dell’apparecchiatura alle specifiche di funzionamento previste dal costruttore, la verifica periodica della corretta calibrazione, oltre a tutti quegli interventi volti a prevenire eventuali insorgenze di danni.
Gli interventi di manutenzione preventiva hanno quindi lo scopo di:
• prevenire il verificarsi dei guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature ed all’usura delle parti componenti;
• mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;
• garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura;
• garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa;
• verificare la corretta installazione di ciascuna apparecchiatura (riguardo alle alimentazioni e alla idoneità dei locali dove è impiegata);
• evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni;
• xxxxxx e calibrare le attrezzature che ne necessitano.
A seguito dell’esecuzione dell’attività manutentiva il Fornitore dovrà rilasciare un giudizio che indichi che l’apparecchiatura in oggetto garantisce il livello di qualità richiesto e si possa pertanto continuare ad utilizzarla.
Il servizio di manutenzione preventiva dovrà essere obbligatoriamente assicurato dal Fornitore nel rispetto di quanto fissato nei Manuali d’uso e tecnici del Fabbricante in termini di modalità e frequenza.
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre tener conto, nell’espletamento della manutenzione preventiva, di quanto fissato dalla normativa vigente (D. Lgs. 46/97 e s.m.i., d. lgs 332/2000, D. Lgs. n. 81/08, norme tecniche internazionali UNI , CEI, etc.), dagli standard e dalle Linee guida vigenti in materia.
I lavori di rimessa a norma, le parti di ricambio e i relativi costi saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria dovrà produrre il Piano delle Manutenzioni Preventive (PMP), da aggiornare annualmente in considerazione dell’anno solare (Gennaio/Dicembre), per tutta la durata del contratto. Il Piano delle manutenzioni deve essere concordato e validato con il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.
Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto si riserva la facoltà di richiedere verifiche ulteriori, oltre a quelle stabilite nel calendario, in caso di, a mero titolo esemplificativo, sospensioni o riprese di attività, traslochi, nuove installazioni e ispezioni di Enti Terzi. Detti interventi di manutenzione preventiva con caratteristiche di straordinarietà non comportano per l’Azienda Sanitaria alcuna onerosità aggiuntiva.
Per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento degli interventi di manutenzione preventiva, verranno applicate le penali di cui al presente Contratto.
I singoli interventi di manutenzione preventiva sull’apparecchiatura, dovranno essere documentati mediante l’emissione dei relativi Rapporti di lavoro.
16.2 - Manutenzione correttiva
Secondo le norme UNI 9910 la manutenzione correttiva è “la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta”.
Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure finalizzate a:
• accertare la presenza di guasto o malfunzionamento;
• individuare la/e causa/e che hanno determinato il guasto;
• adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento;
• eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell’apparecchiatura.
Il numero degli interventi di manutenzione correttiva, eseguito dal personale Tecnico è da ritenersi illimitato.
Tutti i costi diretti e indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.
Qualora il guasto possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura, dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica ed il controllo di funzionalità, conformemente a quanto prescritto nelle normative CEI generali e CEI particolari applicabili.
Quando, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione di un’apparecchiatura e/o sue componenti presso i Laboratori tecnici della stessa Ditta aggiudicataria, il trasporto dalla sede di impianto al Laboratorio e ritorno, sia esso sul territorio nazionale o estero, sarà sempre e comunque a rischio e pericolo della Ditta aggiudicataria e le spese relative, comprese quelle per l’imballaggio e la spedizione, saranno a carico della medesima.
In occasione di ogni intervento di manutenzione correttiva la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di lavoro.
16.3 - Manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria si intendono tutte quelle attività atte a migliorare la funzionalità o la sicurezza delle apparecchiature mediante integrazioni alle configurazioni originarie e non riconducibili a quanto previsto ai precedenti punti. Rientrano nei protocolli di manutenzione straordinaria, a titolo indicativo:
• eventuali necessità di aggiornamento Tecnico a seguito di modifiche e/o introduzioni di disposizioni
legislative in materia;
• aggiornamenti tecnologici in genere;
• rimessa a norma di apparecchiature non rispettanti l’attuale normativa in vigore per cause evidentemente riconducibili a motivi di progettazione e fabbricazione e comunque non inerenti un cattivo utilizzo e/o una cattiva;
• opportunità di ristrutturazioni e/o potenziamento delle apparecchiature;
• richiami e/o aggiornamenti (software e/o hardware) e/o migliorie funzionali suggeriti dalle ditte produttrici.
L’esecuzione di interventi e fornitura di materiali per il ripristino di apparecchiature oggetto di guasti determinati da eventi accidentali, cadute o utilizzo improprio delle apparecchiature sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.
ART. 17 - Servizio integrato di tipo “full-risk
Nel servizio integrato di tipo “Full Risk” è compresa la fornitura di parti di ricambio, materiali di consumo o parti soggette ad usura completamente a carico alla Ditta aggiudicataria.
Le parti di ricambio, i materiali e gli accessori necessari, impiegati sia per gli interventi di manutenzione preventiva che per gli interventi di manutenzione correttiva, dovranno essere nuovi di fabbrica, originali o dichiarati compatibili dal Fabbricante, e garantiti dal Fabbricante stesso. Non dovranno comportare uno scadimento di qualità dell'apparecchiatura e dovranno comunque essere rispondenti alle indicazioni del costruttore ed alle relative norme di sicurezza.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri per la messa in opera.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto ricompresi nel canone, allo smaltimento delle parti di ricambio, sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto.
Tutti gli oneri derivanti relativi alla manodopera, trasferta, parti di ricambio, diritto di chiamata, etc., inclusi gli eventuali materiali soggetti ad usura e/o di consumo, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento, ai sensi dell’art. 1584 del C.C.
In caso di dubbia interpretazione prevale quanto prescritto nel capitolato tecnico.
17.1 - Piani delle attività programmate
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, e, per le annualità successive, entro il 15 Gennaio di ogni anno, i Piani delle attività programmate per l’anno solare. In detti piani sono indicate, con specifica di mese ed anno, le periodicità con cui saranno effettuate le verifiche di sicurezza elettrica e le manutenzioni preventive, già definite nel PMP.
Il Piano delle attività programmate dovrà essere approvato dal Responsabile di Esecuzione del Contratto.
Il ritardo nella presentazione del Piano delle attività programmate comporta l’applicazione delle penali previste dal presente Contratto.
17.2 - Modalità e tempi di intervento
a) Modalità di intervento
Il Fornitore deve garantire il servizio dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e dovrà essere sempre garantita la risposta alle normali segnalazioni/richieste almeno mediante una segreteria telefonica, fermo restando il servizio di reperibilità.
La Ditta ha l’obbligo di intervenire per qualsiasi esigenza assistenziale anche su diretta chiamata dell’Unità Operativa, specialmente nelle ore fuori servizio dell’ufficio competente o in emergenza, fermo restando la successiva regolarizzazione della richiesta di intervento.
b) Tempi di intervento
La Ditta aggiudicataria deve garantire:
• l’inizio dell’intervento entro 8 (otto) ore dal ricevimento della segnalazione di guasto;
• la risoluzione del problema entro comunque i 2 giorni .
In ogni caso, qualora siano superati i tempi sopra indicati, la Ditta aggiudicataria dovrà motivare e documentare le cause del ritardo e dovrà mettere a disposizione dell’Azienda, nel termine delle successive 8 ore, le apparecchiature sostitutive (muletto).
E’ obbligo comunque della Ditta fornire i “muletti” in caso di qualsiasi necessità, esigenze ed emergenze anche non dipendenti da guasti di apparecchiature.
La inosservanza di tempi e modi di intervento indicati è sanzionata con specifica penale, come indicato nell’art. 8 – Penali , fatti salvi i casi di oggettiva difficoltà dovuti a cause di forza maggiore.
ART. 18 - FORMAZIONE
Il Fornitore dovrà provvedere all’addestramento del personale sanitario e tecnico dell’Unità Operativa per il corretto utilizzo dell’apparecchiatura.
Al momento del collaudo, dovrà essere consegnato ed approvato dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto il Piano definitivo relativo alle modalità ed ai tempi di esecuzione del corso di addestramento, completo dell’elenco dei nominativi delle persone coinvolte.
Di detto addestramento dovrà essere rilasciata opportuna certificazione sia al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto che alla Unità Operativa interessata. Il tutto anche in relazione alla necessità di informare, formare ed addestrare il personale anzidetto, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il Fornitore si impegna a effettuare l’addestramento anche per gli eventuali aggiornamenti tecnico o per il turn over del personale.
I materiali utilizzati per l’addestramento devono essere forniti gratuitamente dal fornitore e nel DDT sarà indicato la causale c/prova.
In caso di dubbia interpretazione prevale quanto prescritto nel capitolato tecnico.
ART. 19 - ORDINI
L’ordinativo di fornitura sarà emesso dal Servizio Contratti, Appalti e Acquisti, per iscritto, e riporteranno il luogo previsto di consegna. L’ordine verrà inviato di regola via Fax al n.
Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto.
In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
Il riferimento all’ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.
ART. 20 - RIMESSA A NORMA
Per rimessa a norma si intendono tutte quelle procedure necessarie per far rientrare l’apparecchiatura verificata nei limiti imposti dalla normativa in vigore. Le eventuali non conformità riscontrate sulle apparecchiature oggetto di verifica saranno a tutti gli effetti considerati come guasti e di conseguenza la relativa rimessa a norma rientrerà nella procedura di manutenzione correttiva descritta nel precedente Art. 4.6.2.
Le operazioni di rimessa a norma e le relative parti di ricambio costituiscono uno dei compiti della ditta aggiudicataria, che si farà carico anche degli oneri conseguenti.
Nel caso in cui la rimessa a norma risulti non eseguibile, in quanto l’intervento richiesto comporti la modifica progettuale con conseguente variazione della destinazione d’uso, l’apparecchiatura verrà dismessa e sarà in carico al Fornitore mettere a disposizione altra soluzione per la durata rimanente del contratto. L’azienda avrà la facoltà di accettare la soluzione proposta o di provvedere a nuova procedura.
ART. 21 - Altri Obblighi Del Aggiudicatario
Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto d’appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
Il Fornitore è tenuto a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Fornitore dovrà trasmettere all’Azienda Sanitaria l’elenco nominativo del personale, con relativo turno di lavoro, che verrà adibito all'espletamento del servizio di installazione, collaudo e altre attività necessarie per la corretta esecuzione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nella presente Scrittura Privata, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.
Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.
Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati alla Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
E’ pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:
• imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza;
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi;
• provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso.
Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale .
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e al Capitolato Tecnico, allegati al presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo obbligo.
Le attività contrattuali da svolgersi presso la Struttura Operativa interessata della Azienda dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con il Responsabile di Esecuzione del Contratto.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto della gara;
Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere, qualora necessario, nei locali della Struttura Operativa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e
procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Il Fornitore si obbliga ad assicurare alla Azienda per il tramite del Direttore dell’esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all’uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.
In caso di dubbia interpretazione del presente contratto, fa fede quello che è indicato nel capitolato tecnico di gara che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 22 - Tutela del Diritto alla Riservatezza
Il fornitore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’attività affidata.
In tal senso il fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al fornitore e/o ai suoi dipendenti e collaboratori, il fornitore sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
Il fornitore sarà tenuto al rispetto ed osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003.
ART. 23 - Variazioni del Servizio
Il fornitore non potrà per alcun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio previsto fatto salvo il caso in cui siano sottoposte al vaglio e all’accettazione della Stazione Appaltante.
L’Azienda Sanitaria di Sassari si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di chiedere variazioni ritenute opportune e necessarie per cambiate esigenze della Azienda stessa.
ART. 24 - Obblighi Della Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze.
La ASL risponde inoltre della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della durata del contratto, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
L’azienda Sanitaria deve restituire la cosa al Fornitore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
L’azienda Sanitaria non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
ART. 25 - VERIFICHE E PENALI
Tip. reclamo | DESCRIZIONE DEL RECLAMO | Penale |
A Ritardo di consegna dalla data dell’ordine € 100,00 per ogni giorno di ritardo. B Xxxxxxx di collaudo positivo secondo i tempi concordati € 100,00 per ogni giorno di ritardo. | ||
C | Mancata eliminazione dei vizi riscontrati in sede di collaudo entro i 5 giorni stabiliti | € 250,00 per ogni giorno di ritardo. |
D | Mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento degli interventi di manutenzione preventiva (PMP) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo. |
E Xxxxxxx nella presentazione del Piano delle attività programmate € 100,00 per ogni giorno di ritardo. F Mancato rispetto dei tempi per al manutenzione preventiva e correttiva € 250,00 per ogni giorno di ritardo. G Per ogni fermo superiore alle 2 giorni lavorativi, sarà applicata una penale 1 per mille/die dell’ammontare netto contrattuale; H Se i fermi saranno superiori ai 5 giorni nell’arco di un periodo di 30 giorni solari 2 per mille/die dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di indisponibilità del sistema I per fermi mensili di oltre 24 ore lavorative, ripetuti per tre mesi, anche non € 2.000,00 consecutivi, o comunque per un periodo totale di indisponibilità del sistema di oltre 120 ore lavorative nell’arco di un anno, | ||
L Altro € 100,00 per evento. |
L’Azienda Sanitaria nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna, di collaudo e comunque dell’eventuale piano di programmazione delle manutenzioni, oltre che il ritiro o sostituzione in caso di vizi, sarà soggetta alle seguenti penali.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria stessa. L’Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia.
ART. 26 - Corrispettivi
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Azienda sono corrispondenti ai test eseguiti mensilmente e attestati dalla strumentazione.
Tutti i predetti corrispettivi riferiscono sono comprensivi di tutti gli oneri relativi a:
• rischio per eventuali danni o rotture (non dolose) dell’attrezzatura sia durante il trasporto che la sosta presso i locali destinati all’installazione;
• assicurazione per danni a terzi, furto e incendio;
• manutenzione periodica e totale dell’attrezzatura (preventiva, correttiva e straordinaria) del tipo “Full Risk”;
• verifica della rispondenza dell’attrezzatura alle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza;
• adeguamento dell’attrezzatura alle norme vigenti;
• up-grade del sistema;
• spese di trasporto, installazione, verifica di conformità e materiale d’uso per le operazioni di verifica di conformità comprensiva, inoltre, di eventuali oneri dovuti a sostituzione dell’apparecchiatura qualora dovesse risultare difettosa con altra avente identiche caratteristiche, con esclusione dei soli materiali di consumo;
• disinstallazione, imballo e trasporto dell’attrezzatura fornita al termine del contratto di locazione;
• corsi di formazione / addestramento del personale dipendente;
• reagenti, materiale di consumo, calibratori e controlli e quanto necessario per l’esecuzione dei test.
• tutti gli ulteriori servizi proposti in sede di offerta.
ART. 27 - Verifica Di Conformità
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica periodica di conformità (art. 312 del DPR 207/2010) al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Il Direttore dell’Esecuzione effettua la verifica di conformità, in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx una volta all’anno in presenza della ditta fornitrice e di un tecnico utilizzatore della strumentazione in service.
Alla scadenza del contratto, la verifica finale di conformità verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
ART. 28 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
L’Aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto aggiudicato, del quale comunica, in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L.136/2010, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Il Fornitore, inoltre, si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare alla ASL le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi.
Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovrà necessariamente essere eseguito dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010, sul conto corrente dedicato.
L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o subcommittenti.
ART. 29 - Termini Di Pagamento E Interessi Moratori
Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo verbale positivo di collaudo.
In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata trimestralmente e posticipatamente rispetto all’esecuzione del servizio.
Il Fornitore, a fronte dell’ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a Azienda Sanitaria Locale, xxx Xxxxx xxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx, - X. XXX 00000000000.
La stessa fattura dovrà riportare:
• indicazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione;
• indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il Fornitore.
istituto di credito | n. c/c | IBAN | ABI | CAB |
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su:
I soggetti delegati ad operare su tali conti sono:
Nominativo | Ruolo aziendale | Codice Fiscale |
In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda Sanitaria. In difetto di tale notificazione la Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato.
L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
ART. 30 - Deposito Cauzionale Definitivo
A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l’Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, valida per tutta la durata del contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro (
/00) che si allega al presente atto.
La Azienda Sanitaria:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
c) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
d) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte;
in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.
Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 15%.
ART. 31 - Subappalto E Cessione Del Contratto
Ai sensi dell’art. 118 comma 11, del D. Lgs 163/2006, il Fornitore è tenuto comunicare all’ASL le Aziende titolari di subContratto, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di offerta:
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.118 del D.Lgs 163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto.
L’Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l’applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti .
Resta fermo in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti,le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 118, comma 3).
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
ART. 32 - Risoluzione Del Contratto
In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione a quanto disposto al punto 9 (verifiche e penali) e più precisamente dopo tre contestazioni scritte per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni contrattuali o qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per inadempienze superi il 5% del valore della fornitura l’Azienda Sanitaria di Sassari avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC.
In ogni caso, ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l’Azienda Sanitaria, a fronte di qualsiasi inadempimento del Fornitore, intimare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto.
ART. 33 - Clausola risolutiva espressa
Il presente Contratto si risolverà di diritto al verificarsi di uno dei seguenti casi:
1) Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;
2) Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva.
3) Mancato reintegro della cauzione definitiva;
4) Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l’attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture.
5) Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
6) Subappalto non autorizzato.
7) Cessione del Contratto.
Costituirà inoltre causa espressa di risoluzione del Contratto la presentazione, in corso di esecuzione, di DURC irregolare per due volte consecutive, previa espressa contestazione e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.
Analogamente, in caso di DURC negativo presentato per due volte consecutive dal subappaltatore, la ASL, previa contestazione e concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni, dichiarerà decaduta l’autorizzazione al subappalto di cui all’art. 118 del d.lgs 163/2006.
In questo caso la ASL si riserva di provvedere in via sostituiva al saldo delle partite inevase ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di attuazione dei Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010).
ART. 34 - Obblighi per il Fornitore in caso di risoluzione del Contratto
Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria l’individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l’inadempimento.
Le somme dovute a titolo di inadempimento verranno trattenute sui crediti in essere del Fornitore al momento dell’inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale in relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contrato.
ART. 35 - Recesso Dal Contratto
La facoltà di recedere si intende esercitata ora per allora, salvo espressa comunicazione scritta, da inviarsi entro un mese dalla scadenza del Contratto, con la quale l’ASL 1 di Sassari accertata la presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del Contratto, comunica la sua espressa volontà di proseguire nell’esecuzione del Contratto fino alla sua naturale scadenza.
Il recesso verrà esercitato con l’invio di lettera raccomandata a.r. o messaggio di Posta Elettronica Certificata e decorrerà dal momento del ricevimento della comunicazione.
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal Contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di rinunciare nel caso di aggiudicazione di gare regionali o di convenzioni Consip per la fornitura di cui al Capitolato Tecnico.
35.1 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Asl n. 1 di Sassari ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Asl n. 1 di Sassari potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Asl n. 1 di Sassari che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 36 - PERIODO DI PROVA
L’Azienda Sanitaria si riserva un periodo di prova, pari a tre mesi dalla data del collaudo, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate dall’Impresa e richieste nel Capitolato Tecnico. La prova si intenderà conclusa a seguito della stesura di una relazione riferita al sistema offerto redatta dal Direttore di Esecuzione del Contratto. In caso negativo l’Azienda Sanitaria potrà richiedere la risoluzione del contratto e affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria. Per tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni per l’affidamento in danno.
ART. 37 - Responsabilità Civile
L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda.
Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione.
ART. 38 - Fallimento del Fornitore o morte del Titolare
Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Asl n. 1 di Sassari proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Asl ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Asl si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 39 - Spese Contrattuali
Tutte le spese conseguenti e inerenti il Contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 40 - Responsabile Esecuzione Contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il dott. con il compito di rapportarsi con il Fornito re al fine della corretta esecuzione del presente Contratto e della applicazione delle vigenti
normative in materia di esecuzione del contratto, ivi inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso.
ART. 41 - Informativa Per Il Trattamento Dei Dati Personali
In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Sanitaria per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti dell’Azienda stessa.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali dati potranno essere comunicati dall’Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
ART. 42 - Foro E Clausole Finali
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l’Operatore Economico e l’Azienda per le specifiche attività e l’esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.