Contract
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente
Avv. Xxxxx Xx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx… Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx …… ……. … Membro designato dal Conciliatore
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx………… Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)
nella seduta del 11.06.2010 dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
Fatto
In data 10.08.2005, la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento nella forma tecnica dell’apertura di credito in conto corrente assistito da garanzia ipotecaria, contratto a durata decennale con rate trimestrali.
In data 6.11.2009, la ricorrente chiedeva alla banca la sospensione del debito sulla base di quanto stabilito dall’accordo ABI–imprese in materia di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio.
In data 18.12.2009, la banca respingeva la richiesta sostenendo che l’istituto della sospensione del debito si applica ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca mentre con la società era stato stipulato un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria.
In data 8.02.2010, la Società presentava ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario ed evidenziava che:
- la circolare Abi del 23 ottobre, punto C 1.2 Operazioni che non rientrano nell’allungamento delle scadenze, specifica che sono esclusi dall’accordo gli scoperti di conto corrente anche ipotecari e “tale esclusione si lega al fatto che l’operazione in parola è strutturata come finanziamento a breve termine”;
- l’operazione in questione, avendo durata di 10 anni, non può essere fatta rientrare tra le operazioni a breve termine;
concludeva chiedendo di accertare se anche l’operazione di finanziamento che la riguarda abbia titolo a rientrare nelle ipotesi disciplinate dall’Avviso comune e, quindi, di riconoscerle la sospensione dei debiti ivi prevista.
Si costituiva il resistente evidenziando che il contratto stipulato con la società ricorrente è un finanziamento sotto forma di apertura di credito in conto corrente di euro 200.000, assistito da garanzia ipotecaria, finalizzato alla ristrutturazione di cespiti immobiliari, da rimborsare in 120 mesi con rate trimestrali e che alla luce della tipologia contrattuale mancherebbero i requisiti oggettivi di applicabilità delle previsioni dell’Avviso comune, e – in particolare – la sospensione del debito.
Secondo parte resistente, infatti, l’Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese in merito ai criteri di ammissibilità, al suo punto 2 fa specifico riferimento alle sole operazioni di mutuo ed al punto 4 precisa espressamente che debba trattarsi di “finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui)”.
Sempre secondo parte resistente, la successiva circolare ABI del 23.10.2009, a pag. 6, punto Al, inizio secondo capoverso, specificherebbe che esclusivamente le operazioni di mutuo rientrerebbero nell’ambito applicativo dell’accordo, purché non si riferiscano a finanziamenti a breve termine, precisando altresì che ciò che rileva è la forma giuridica del finanziamento, da inquadrarsi nei mutui di cui all’ art. 1813 c.c.. Alla luce delle considerazioni riportate, la banca conclude chiedendo all’Arbitro di respingere il ricorso in quanto infondato.
Diritto
Rileva il Collegio che se è vero che ai sensi dell’accordo ABI–imprese, in materia di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, “sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario (…)” (cfr. Circolare ABI, 4 agosto 2009), lo stesso “ha validità (anche) per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte nell’Avviso stesso o migliorative di queste nei confronti del cliente della banca, a prescindere dalle modalità tecniche utilizzate” (cfr. Circolare ABI, 6 agosto 2009).
Orbene, il contratto intercorso tra le Parti è contratto riconducibile tra quelli a lungo termine e per le peculiari caratteristiche, utilizzo istantaneo della somma messa a disposizione dalla banca e sua restituzione in rate trimestrali nonché prestazione di garanzia ipotecaria, è certamente da ricondursi alla ratio – e dunque all’ambito applicativo – dell’accordo ABI–imprese in materia di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio (differente, all’evidenza, l’ipotesi in cui l’apertura di credito fosse stata concessa con la possibilità di utilizzo variabile nel tempo mediante ricostituzione da parte del cliente, poi parziale o totale, della somma disponibile).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1