Argomenti dell’intervento
Aspetti fiscali e contabili
ANCE – ALESSANDRIA - 20 MARZO 2021 WEBINAR
Argomenti dell’intervento
- Riferimenti normativi e di prassi
- Rete contratto
- Rete soggetto
- Aspetti fiscali particolari
- Aspetti contabili delle diverse forme di contratto
Riferimenti normativi e di prassi
• Decreto legge n. 78/2010, art. 42, convertito nella L. n. 122/201
• Provvedimento 14/04/2011 - Approvazione della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese
• Risoluzione n. 70/E del 30/06/2011 –Modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle “reti di imprese”
• Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 15/02/2011 – Primi chiarimenti
• Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 14/04/2011 – Istruzioni generali
• DL n. 83 del 22/06/2012, art. 45 - decreto crescita
• Circolare Agenzia Entrate n. 29/E del 18/06/2013 – Istruzione sulle «Reti soggetto»
• Cicola Agenzia Entrate n. 20/E 2013 Reti di imprese – Ulteriori chiarimenti
• Provvedimento 14/06/2013 - Definizione della misura percentuale massima del risparmio d’imposta spettante con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012
• Circolare Agenzia Entrate n. 4/E 2017 Industria 4.0 – Super e iper ammortamento
Rete contratto
Contratto che regola una collaborazione tra imprese senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo rispetto alle imprese/società contraenti.
Le imprese esercitano in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa rivolta anche verso terzi.
Nascita di un nuovo rapporto collaborativo
Rete soggetto
Contratto con fondo patrimoniale comune che attraverso l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese ove ha sede la rete, acquista soggettività giuridica
Nascita di un nuovo ENTE AUTONOMO
Rete contratto
Non è soggetto tributario
L’assenza di autonomia giuridica e fiscale comporta che
«gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti nelle sfere giuridico- soggettive dei partecipanti alla rete»
Rete « contratto» come svolge le attività ?
ATTIVITA’ FRAZIONATE
• Le singole imprese svolgono attività ciascuna per
proprio conto nei confronti dei terzi.
ATTIVITA’ INDISTINTA
• Attività svolta nei confronti dei terzi in modo
unitario e indistinto
Mandato con rappresentanza al mandatario comune
• agisce per conto e in nome delle imprese contraenti sulla base del potere di
gestione e di rappresentanza conferiti nel contratto di rete
• gli effetti giuridici e tributari poste in essere si riflettono automaticamente nella
sfera giuridica delle imprese (mandanti)
• per gli acquisti di rete il fornitore emette una fattura per ogni retista pro ‐ quota, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile
• per le vendite effettuate ciascun retista fattura direttamente al cliente le proprie
competenze per la quota parte del prezzo di propria competenza
Mandato senza rappresentanza
Mandato senza rappresentanza solitamente trattasi di reti a struttura verticale con una impresa capo-fila che funge da organo comune che agisce per conto, ma non in nome, delle imprese contraenti
• gli effetti giuridici e tributari poste in essere NON si riflettono automaticamente nella sfera giuridica delle
imprese
• qualora trattasi di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese
• il fornitore emette una sola fattura intestata all’organo comune (impresa capofila). L’organo comune poi
emetterà fatture per ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di attribuire il loro costo.
• viceversa in caso di vendita l’impresa capofila emetterà una fattura al cliente, ribaltando poi i ricavi alle singole imprese ricevendo da loro le loro fatture per la quota parte del prezzo a loro riferibile
• nessun «ribaltamento» si ritiene vada effettuato per i costi sostenuti dal singolo partecipante
sulla base di specifici e reciproci impegni individuali di conferimento assunti contrattualmente;
• i costi sostenuti e i ricavi realizzati nell’attuazione del programma di rete concorrono alla
formazione del risultato di esercizio e sono quindi rispettivamente deducibili e imponibili
• R.M. 70/E DEL 30/6/2011:
Rete contratto
✓ può essere richiesta esclusivamente l’attribuzione del Codice Fiscale.
Alla Rete può essere attributo un codice fiscale ed aprire un c/ corrente con tale c.f. come qualsiasi organizzazione priva di personalità giuridica. Gli interessi attivi sono riferibili pro quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai conferimenti
• CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 20/E DEL 18/6/2013:
✓ gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti nelle sfere
giuridiche/soggettive dei «retisti»
✓ la titolarità’ dei beni, diritti, atti è riferibile per quota parte ai «retisti»
Fondo patrimoniale
La costituzione del fondo mira a conferire risorse per lo svolgimento di attività dirette ad accrescere competitività e capacità innovativa, rendendo tale patrimonio inaggredibile e inespropriabile da parte dei creditori delle singole imprese retiste.
La legge rimette alla regolamentazione negoziale la modalità di costituzione e, in particolare, “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo.
Se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante
l’apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447-bis 1° comma lett. a) c.c.”
CONTRIBUTI AL FONDO PATRIMONIALE RETE CONTRATTO
I contributi al fondo patrimoniale delle reti contratto:
– Non generano un vincolo partecipativo tra imprese
– Xxxx apporti non realizzano alcuna ipotesi «traslativa» della proprietà
FONDO PATRIMONIALE RETE SOGGETTO
Se le parti contraenti intendono far acquisire soggettività giuridica alla rete (dando vita, pertanto, a una rete-soggetto) il fondo patrimoniale deve essere necessariamente previsto in contratto, quale requisito necessario, diversamente che nella fattispecie della rete-contratto.
Il legislatore ha precisato che la sola presenza del fondo patrimoniale e dell’Organo comune non bastano, in quanto tali, a far attribuire la soggettività giuridica, giacché per l’attribuzione di soggettività è necessario un apposito adempimento pubblicitario.
Va inoltre tenuto presente che nella rete con soggettività giuridica la titolarità del fondo comune è della Rete quale ente; diversamente, invece, nel caso di rete contrattuale, il fondo patrimoniale comune va inteso come una comproprietà delle imprese aggregate in rete e propriamente una comproprietà separata dal patrimonio di ciascuna, dato il regime di responsabilità previsto dal legislatore
FONDO PATRIMONIALE RETE SOGGETTO
Conferimento al fondo patrimoniale della rete soggetto parificato a quello in società
RAPPORTO DI NATURA PARTECIPATIVA
L’apporto al Fondo per l’associato = conferimenti del socio in società,
sia contabilmente che fiscalmente, trattasi di «partecipazione»
FONDO PATRIMONIALE COMUNE DELLA RETE
= CAPITALE PROPRIO DELLA RETE
In caso di istituzione del fondo patrimoniale, bisogna deciderne
l’importo.
Le tre principali soluzioni consigliate al riguardo prevedono:
1) importo pari al costo stimato di funzionamento della Rete per un anno;
2) importo pari al costo stimato complessivo del programma di rete, per tutta la durata prevista del contratto;
3) importo pari al costo stimato complessivo del programma di rete, per tutta la durata prevista del contratto, al netto di tutti (o parte) i ricavi attesi dall’attività di rete.
RETE SOGGETTO – ASPETTI FISCALI
La rete soggetto è un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario
La rete soggetto costituisce una organizzazione nei confronti della quale il presupposto di imposta si verifica in modo unitario e autonomo
Sono, quindi, soggetti IRES e soggetti IRAP
Aspetti contabili – rete soggetto
Le operazioni (attive e passive) sono registrate direttamente dalla rete, senza alcun "ribaltamento" nei confronti delle imprese partecipanti.
I rapporti tra le imprese partecipanti e la rete sono di natura partecipativa e sono assimilabili ai rapporti tra soci e società; l'impresa aderente, con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, assume lo status di partecipante.
La "partecipazione" alla rete-soggetto rileva, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente.
I conferimenti iniziali, nonché gli ulteriori eventuali contributi successivi, di ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune costituiscono apporto "di capitale proprio" in un nuovo soggetto
Imposte dirette
Rete che esercita attività commerciale in via principale o esclusiva:
• IRES- art.73 co.1, lett.b Tuir- enti commerciali
• IRAP- art.5 D.Lgs. 446/97-
Rete che NON esercita attività commerciale in via principale o esclusiva :
• IRES- art.73 co.1, lett.c Tuir- enti non commerciali
• IRAP- art.10 D.Lgs. 446/97
Adempimenti contabili
Rete soggetto che svolge attività commerciale in via principale o esclusiva:
• Obbligo di contabilità
• Modello SC art. 81 e ss TUIR
Rete soggetto che non svolge attività commerciale in via principale o esclusiva
• Obbligo di contabilità solo relativamente all’eventuale attività
commerciale esercitata
• Modello ENC art. 143 e ss TUIR
Imposta sul Valore aggiunto (IVA)
Per la Rete soggetto si verifica il presupposto soggettivo IVA
Per l’applicazione dell’imposta devono tuttavia sussistere anche il presupposto oggettivo (effettuazione di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) e quello territoriale
Attribuzione del numero di Partita IVA proprio (Modello AA7/9 –
Codice 59)
Adempimenti fiscali
Adempimenti obbligatori:
• Obblighi fiscali: apertura p. Iva, dichiarazione dei
redditi e dell’iva e Irap, versamenti imposta
• Obblighi contabili : Libro giornale, scritture di magazzino, registro beni ammortizzabili, bilancio, ecc. relativamente alle attività commerciali esercitate
Obblighi contabili
RETE CON ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA:
• Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società …. - (Artt. 14/15/16 D.P.R. 600/1973)
RETE SENZA ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA:
• Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società …. - (Artt. 14/15/16 D.P.R.
600/1973) solo in riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata
Situazione patrimoniale
art.3, co.4 –ter D.L. n.5/2009
• OBBLIGO : se istituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi
• COME : si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i bilanci
delle Spa e la normativa civilistica dei consorzi con attività esterna
• QUANDO : redazione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale ed entro tale termine deposito presso l’ufficio del registro imprese ove ha sede la rete
• CHI : a cura dell’organo comune
Gestione contabile della rete
La gestione della rete si concretizza in due attività:
1) la fatturazione;
2) la rendicontazione;
In materia di fatturazione vi sono tre opzioni:
a) la fatturazione è in capo alla Rete;
b) la fatturazione è in capo al soggetto esecutore;
c) la fatturazione è in capo alle imprese partecipanti (ha la rappresentanza delle imprese partecipanti).
Caso a) la fatturazione è in capo alla Rete : è applicabile quando la Rete ha soggettività giuridica e sarà dunque il soggetto esecutore ad emettere e ricevere le fatture a nome e per conto della Rete, al pari di quanto avviene nelle società, dove l’amministratore (o chi per lui) provvede a gestire al fatturazione. I terzi interagiranno solo con la Rete.
Caso b) la fatturazione è in capo al soggetto esecutore : si applica alla Rete priva di soggettività giuridica e di un soggetto esecutore che non ha la rappresentanza delle imprese partecipanti. In questo caso i terzi interagiranno, anche dal punto di vista della fatturazione e dei pagamenti, solo con il soggetto esecutore, pur essendo consapevoli che esso agisce per conto delle imprese della Rete.
Caso c) la fatturazione è in capo alle imprese partecipanti : è quello della Rete senza soggettività giuridica e con soggetto esecutore che ha la rappresentanza delle imprese aderenti. I terzi avranno come interfaccia operativo il soggetto esecutore, il quale in nome e per conto delle imprese aderenti, effettuerà le operazioni. I terzi, pur interfacciando il soggetto esecutore, si troveranno ad interagire dal punto di vista della fatturazione e dei pagamenti direttamente con le imprese aderenti.
Dal punto di vista della contabilizzazione, succederà che:
nel caso a): la fattura sarà registrata nella contabilità della Rete come ricavi ed andrà, quindi, a contribuire agli eventuali utili della Rete (che saranno poi distribuiti fra le imprese della Rete secondo le regole riportate nel contratto);
nel caso b): vi potrà essere sempre una contabilità della rete, ma intestata al soggetto esecutore, le cui voci di ricavi e di costi andranno ripartite tra le imprese partecipanti, sempre secondo le regole contrattuali.
nel caso c) : sarà il contratto (o un accordo ad esso allegato) a determinare l’importo che ciascuna impresa dovrà riportare nella fattura;
Ripartizione dei costi e dei ricavi
La ripartizione dei costi di una Rete può avvenire secondo uno dei seguenti schemi:
1) ripartizione uguale per tutte le imprese aderenti;
2) ripartizione in funzione di un parametro che potrebbe essere:
◦ 2a) la dimensione dell’azienda (in termini di fatturato, dipendenti, valore dell’attivo
patrimoniale);
◦ 2b) il grado di utilizzo delle attività di rete (es.: il carico nei trasporti comuni, lo spazio nello stand fieristico comune, il valore del contributo al prodotto comune).
I ricavi o gli utili invece posso essere ripartiti secondo una di queste modalità:
1) ripartizione uguale per tutte le imprese aderenti alla Rete;
2) ripartizione proporzionale al sostenimento dei costi;
3) ripartizione proporzionale al valore del contributo dato alla Rete
Registrazione on-line contratto di rete
Il contratto di rete deve essere redatto per:
• atto pubblico, o
• scrittura privata autenticata, o
• atto firmato digitalmente
Inoltre, il contratto di rete deve essere depositato nel registro delle imprese secondo modalità che variano
a seconda dell’impostazione del contratto e delle modalità di firma.
POSSIBILITA’ DI REDIGERE IL CONTRATTO E REGISTRARLO ON LINE SENZA
INTERVENTO DEL NOTAIO
xxxx://xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxXxx/
xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/
Grazie per l’attenzione