ATTO PER ADESIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 9.04.2024 IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI ACCESSO. RICONOSCIMENTO DELLA POSSIBILITÀ DI ACQUISTI MULTIPLI NON NOMINATIVI DEL CONTRIBUTO DI ACCESSO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR...
ATTO PER ADESIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 9.04.2024 IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI ACCESSO. RICONOSCIMENTO DELLA POSSIBILITÀ DI ACQUISTI MULTIPLI NON NOMINATIVI DEL CONTRIBUTO DI ACCESSO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR.
Premesso che:
- l’art. 1, comma 1129 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, come modificato
dall’articolo 12 comma 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 15 febbraio 2022, n. 15, ha previsto che “Il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso, con o senza vettore, alla Città Antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”;
- in applicazione alla normativa di cui sopra, il Comune di Venezia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12 settembre 2023 ha approvato il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”;
- l’articolo 6, comma 5, di detto Regolamento prevede che “Il titolo attestante il pagamento del contributo di accesso ha validità fino alle ore 24:00 del giorno indi- cato nel titolo stesso e deve riportare, ai fini della sua validità il nome e cognome del soggetto passivo, fatte salve particolari fattispecie individuate dalla Giunta Co- munale in sede di annuale di determinazione delle tariffe e/o del sistema di vendita”;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 19 marzo 2024 ha individuato talune fattispecie nelle quali il contributo di accesso possa essere acquisito in forma semplificata senza inserire il nome e cognome del soggetto passivo; in particolare ha riconosciuto la possibilità per le agenzie di viaggio ed i tour operator di effettuare acquisti multipli del contributo di accesso con indicazione dei dati di riferimento del solo soggetto capogruppo;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 09.04.2024 ha approvato lo schema del presente accordo
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 Definizioni
0.Xx fini del presente atto, si applicano le seguenti definizioni:
(a) “Contributo di Accesso”: il contributo di cui all’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, ai sensi dell’art. 1, comma 1129, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, così come modificato dall’art. 12 comma 2 ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 15 febbraio 2022, n. 15, per l’accesso, con o senza vettore, alla Città Antica e alle altre isole minori della laguna;
(b) “Regolamento”: il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Contributo di Accesso, con o senza vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna” ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del comma n. 1129 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 12 settembre 2023;
(c) “Agenzia”: le Agenzie di Viaggio/Tour operator che svolgono attività di intermediazione/prenotazione per conto di clienti identificate dai codici ateco 79.11 o 79.12;
(d) “Soggetti passivi”: i soggetti passivi che accedono alla Città Antica del Comune di Venezia e che in quanto tali sono soggetti alla corresponsione del contributo di accesso giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12 settembre 2023;
(e) “Voucher di pagamento/voucher”: documento da esibire ad un controllo per dimostrare la condizione di soggetto in regola con il pagamento del contributo di accesso.
(f) “Atto”: il presente atto per adesione.
Articolo 2 Oggetto del presente Atto
1. L’oggetto del presente Atto è l’accreditamento al fine di acquisire la possibilità per l’Agenzia di procedere all’acquisto di voucher cumulativi non nominativi ai fini del rispetto degli obblighi in materia di corresponsione del Contributo di Accesso nelle giornate in cui lo stesso è stato previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 23.11.2023.
Articolo 3
Modalità di acquisizione del voucher di pagamento da parte dell’Agenzia e specifiche del voucher di pagamento
1. L’Agenzia a seguito di accreditamento nell’apposito portale internet potrà provvedere all’acquisizione di voucher di pagamento cumulativi non nominativi per gruppi di persone aventi composizione minima di 10 persone e massimo di 60 persone, accedendo all’apposito portale di pagamento, sezione “Agenzie di viaggio” nel rispetto delle seguenti regole:
a) l’accesso al portale di pagamento sezione “Agenzie di viaggio” dovrà avvenire, previo inserimento del codice alfanumerico ricevuto a seguito del presente accreditamento, con Spid/CIE/Cns;
b) dovrà essere indicato il numero di persone per le quali viene richiesto il ticket nonché il nome e cognome del soggetto che funge da capogruppo e relativi dati di contatto del capogruppo;
c) dovrà essere indicato il punto di accesso a Venezia Città Antica nonché la data di accesso e l’ora presunta;
2. Il voucher di pagamento sarà unico per il gruppo e riporterà il numero di persone per le quali è stato rilasciato nonché i riferimenti del capogruppo.
3. Il voucher di pagamento potrà essere acquistato fino al giorno stesso previsto per l’accesso a Venezia Città Antica.
Articolo 4
Annullamento dell’acquisto del voucher di accesso e divieto di rimborso
1. L’Agenzia prende atto che l’annullamento del voucher sarà possibile fino alle ore 23:59 del giorno antecedente la data di validità del titolo.
2. L’Agenzia prende atto che il voucher non potrà essere annullato parzialmente qualora ci siano esigenze di acquisto per un minor numero di accedenti ma che sarà necessario, in tale circostanza, procedere con l’annullamento complessivo e un nuovo acquisto per il minor numero di soggetti passivi.
3. L’Agenzia prende atto che in conseguenza della possibilità di acquisto di titoli non nominativi, non è in alcun modo possibile richiedere il rimborso, totale o parziale, del voucher a decorrere dal giorno di validità del titolo di acquisito, essendo esclusivamente possibile l’annullamento fino alle ore 23:59 del giorno antecedente la data di validità del titolo.
Articolo 5
Obblighi dell’Agenzia per consentire il controllo da parte del Comune di Venezia
1. Al fine di consentire il controllo da parte del Comune, l’Agenzia si obbliga a:
- inserire nel portale di pagamento il nome e cognome del capogruppo e i relativi dati di contatto;
- indicare il giorno e il punto di accesso a Venezia Città Antica nonché l’ora presunta di accesso;
- fare accedere il gruppo unitariamente nel punto di accesso indicato evitando accessi di singoli soggetti in tempi e/o luoghi diversi da quanto comunicato;
- garantire che il capogruppo provveda, se richiesto dal Comune in sede di controllo, a farsi validare il voucher di pagamento con esibizione di documento di identità che consenta di associarlo al nome indicato nel portale.
2. L’Agenzia si impegna a dare riscontro, entro 20 giorni, alla richiesta del Comune relativamente alla partecipazione al viaggio organizzato di un soggetto passivo che all’eventuale controllo avesse esibito un voucher acquisito dall’agenzia stessa ovvero riscontro alla verifica delle informazioni rese dal predetto soggetto relativamente al viaggio organizzato al fine di consentire al Comune l’effettuazione dei controlli in merito alla corretta fruizione del voucher di pagamento.
Articolo 6 Responsabilità dell’Agenzia
1. In considerazione del fatto che al portale dei pagamenti è necessario accedere con Spid/Cie/Cns, previo inserimento del codice alfanumerico ottenuto a seguito della presente adesione, l’Agenzia è responsabile di tutti gli accessi, a qualsiasi titolo avvenuti, al portale del pagamento con le credenziali alfanumeriche ricevute a seguito della sottoscrizione del presente atto. In caso di eventuale contestazione, il Comune si impegna a fornire gli estremi del soggetto che ha effettuato l’accesso al portale.
2. L’Agenzia è responsabile del comportamento del referente del gruppo qualora lo stesso non provveda, ove richiesto dal Comune, a far validare il voucher di pagamento per consentire il necessario controllo al comune.
3. L’Agenzia è responsabile qualora vi siano usi ripetuti o impropri del voucher di pagamento.
4. L’Agenzia è tenuta a rendere adeguata informazione ai membri del gruppo in ordine agli obblighi in materia di corresponsione del contributo d’accesso ed alle conseguenze, anche sanzionatorie, derivanti dall’eventuale violazione di tali obblighi.
Articolo 7 Trattamento dei dati personali
1. L’Agenzia da atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, ha preso visione dell’informativa per i dati personali trattati per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione e alla conclusione del presente Atto disponibile sul portale.
2. Le Parti si impegnano a non trattare i dati personali per finalità ultronee rispetto all’esecuzione del presente Atto, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
Articolo 8 Responsabile del trattamento
1. L’Agenzia accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito “Responsabile”), ai sensi dell’art. 28 del sotto indicato GDPR, nell’ambito del rapporto instaurato con il Comune di Venezia in virtù del presente Atto e si impegna a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente “GDPR”), General Data Protection Regulation – “GDPR”) ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento in particolare riguarda la comunicazione, tramite il Portale dedicato all’acquisto dei titoli di accesso, dei dati identificativi e di contatto del capogruppo. I Dati e le informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal presente Atto e dalla normativa in esso richiamata.
2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi al presente Atto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.
3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali di persone fisiche per l’attuazione del presente Atto.
4. In attuazione di quanto disposto dall’art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:
a) non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
b) garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni
e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
c) tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;
d) verificare l’avvenuto conferimento di idonea informativa del Titolare il cui xxxx verrà apposto al voucher da consegnare al capogruppo.
5. Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile in particolare si obbliga a:
a) implementare le seguenti misure di sicurezza:
- Formazione dipendenti sulla security;
- Limitazione degli accessi agli archivi gestiti per conto del Comune (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc…)
b) mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
c) far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
d) verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;
e) procedere alla notifica al Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell’art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall’art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con il Titolare del trattamento, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell’evento e a ripristinare la situazione precedente;
f) predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
g) astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
h) avvertire prontamente il Titolare del trattamento, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all’indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile;
i) avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell’Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all’indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx per concordare congiuntamente il riscontro;
j) mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull’evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
k) Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.
6. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell’art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.
7. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub- responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente Atto.
8. Fatte salve le disposizioni contenute nel presente Atto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l’inadempimento del
precedente comma 5 lettera h) del presente articolo è causa di risoluzione del accordo ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 9 Inadempimento e recesso
1. L’inadempimento di quanto previsto dal presente atto potrà comportare la risoluzione del presente accordo.
2. Le parti possono recedere con un preavviso di 30 giorni, con comunicazione al Comune all’indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx e dal Comune all’indirizzo indicato nel modulo di adesione.
3. E’ causa di recesso immediato, ad insindacabile valutazione del Comune, la verifica di un uso improprio del voucher di pagamento per:
- accesso per un numero di persone maggiore di quelle indicate nel voucher di pagamento;
- accesso ripetuto con lo stesso voucher di pagamento.
Articolo 10 Durata
1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell’Agenzia ed ha scadenza al 31.12.2024.
Articolo 11 Foro Competente
1. Ogni controversia relativa al presente atto è di esclusiva competenza del Foro di Venezia.
Il Comune di Venezia
FirmatoDdoitgt.itNalicm Xxxxxx Xxxxxx
oelantNeadrdai:n
Data: 10/04/2024 17:46:20
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente atto l’Agenzia approva esplicitamente i seguenti articoli:
- articolo 4: “Annullamento dell’acquisto del voucher di accesso e divieto di rimborso”;
- articolo 5: “Obblighi dell’Agenzia per consentire il controllo da parte del Comune di Venezia”;
- articolo 6: “Responsabilità dell’Agenzia”;
- articolo 9: “Inadempimento e recesso”
Il Comune di Venezia Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxx Xxxxxx
Data: 10/04/2024 17:46:23