Protocollo addizionale
Traduzione1
Protocollo addizionale
0.946.293.212.2
all’Accordo del 6 aprile 19502 concernente i pagamenti e al Protocollo del 26 dicembre 19513 tra il Governo svizzero e il Governo egiziano
Concluso il 19 agosto/8 settembre 1954 Entrata in vigore l’8 settembre 1954
(Stato 8 settembre 1954)
Dal 5 al 19 agosto 1954 si svolsero a Berna trattative tra una delegazione egiziana e una delegazione svizzera.
In tale occasione, la delegazione egiziana ha esposto i piani per lo sviluppo indu- striale del suo paese, dai quali deriverà un aumento dei bisogni d’importazione per conto del Governo, come pure di quelli di beni d’attrezzamento per l’industria privata. Affinché l’industria svizzera possa partecipare all’attuazione di siffatti piani, la delegazione egiziana ha proposto un certo allentamento del sistema contrattuale dei pagamenti in vigore, in particolare la soppressione del limite massimo di cinque milioni di franchi svizzeri per il pagamento di forniture svizzere destinate ad Assuan previsto nel numero 2 del Protocollo del 26 dicembre 1951, come pure la possibilità di eseguire i pagamenti risultanti da contratti governativi e i pagamenti per i beni d’attrezzamento dell’industria per mezzo del conto «A» e, quando le disponibilità di detto conto fossero esaurite, in lire sterline.
La delegazione svizzera, animata a sua volta dal desiderio di contribuire per quanto possibile a un aumento degli scambi commerciali tra i due paesi, ha tuttavia dovuto rilevare che un aumento delle possibilità di pagamento per mezzo del conto «A» e l’accettazione di lire sterline potrebbero compromettere il buon funzionamento del sistema del conto «B» base dell’Accordo, e che in particolare l’accettazione di lire sterline equivarrebbe per la Svizzera a un aumento delle sue anticipazioni all’Unione europea di pagamenti. Così stando le cose, la delegazione svizzera è del parere che sarebbe indicato, nell’interesse dei due paesi, di procedere gradatamente e tenuto conto delle considerazioni che precedono.
In questo senso le due delegazioni hanno convenuto quanto segue:
RU 1954 905
1 Dal testo originale francese.
2 RS 0.946.293.212
3 RS 0.946.293.212.1
1. Pagamenti per mezzo del conto «A»
Le autorità svizzere sono disposte ad aprire nel conto «A» un contingente di sette milioni di franchi svizzeri per ordinazioni del Governo egiziano e per ordinazioni di beni d’attrezzamento dell’industria egiziana nella Svizzera.
Per agevolare l’esame da parte delle autorità svizzere delle relative domande d’au- torizzazione del trasferimento, le autorità egiziane informeranno senza indugio le autorità svizzere di ogni ordinazione da iscrivere a conto di questo importo.
Se il conto «A» dovesse in avvenire chiudere con eccedenze nette superiori agl’importi necessari per il funzionamento contrattuale dello stesso, le autorità dei due paesi si consulteranno per aprire un nuovo contingente.
2. Accettazione di lire sterline
a. Le autorità svizzere sono disposte ad aprire un contingente di un milione di lire sterline per ordinazioni del Governo egiziano e per ordinazioni di beni d’attrezza- mento pagabili in lire sterline.
b. Per agevolare l’esame da parte delle autorità svizzere delle relative domande d’autorizzazione del trasferimento, le autorità egiziane informeranno senza indugio le autorità svizzere di ogni ordinazione da iscrivere a conto di questo importo.
c. Qualora l’importo previsto nella lettera a fosse interamente utilizzato, le autorità dei due paesi si consulteranno per la fissazione di un nuovo importo massimo.
d. Le autorità svizzere potranno rimborsare in lire sterline le eccedenze nette del conto «A» superiori agl’importi necessari al funzionamento contrattuale dello stesso, e ciò a concorrenza degl’importi accettati in lire sterline secondo la lettera a.
Le autorità svizzere sentiranno le autorità egiziane prima di procedere a siffatti rimborsi. Sarà tenuto conto delle previste ordinazioni egiziane.
3. Pagamenti per Assuan
Entro i limiti dell’importo massimo di sette milioni di franchi svizzeri previsto nel numero 1 del presente Protocollo addizionale, le autorità egiziane possono, a loro scelta, eseguire pagamenti, fino a quattro milioni di franchi, derivanti da vecchi contratti di fornitura per Assuan.
Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. L’Accordo del 6 aprile 19504 e i relativi protocolli5 potranno essere disdetti dopo un anno con un preavviso di tre mesi.
4 RS 0.946.293.212
5 RS 946.293.212.1
Prot. add. con l’Egitto
Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 19 agosto 1954. Firmato a Cairo, in doppio esemplare, l’8 settembre 1954.
Per il
Governo svizzero: Xxxxx Xxxxxxxx
Per il
Governo egiziano:
K. Xxxxx Xxxx
Processo verbale di firma
L’otto settembre millenovecentocinquantaquattro, al Cairo, si sono riuniti al Mini- stero degli Affari Esteri:
Sua Eccellenza il Signor Xxxxx Xxxxxxxx, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Svizzera al Cairo,
Sua Eccellenza il Signor Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx, Ministro Plenipotenzia- rio, Direttore degli affari economici al Ministero degli Affari Esteri,
per procedere alla firma del Protocollo addizionale allegato al presente Pro- cesso verbale.
Avendo Sua Eccellenza il Signor Xxxxx Xxxxxxxx presentato una nota della Legazione di Svizzera al Cairo in data del 7 settembre secondo cui il Consi- glio federale l’autorizza a firmare il documento sopra indicato in nome del Governo svizzero, e avendo Sua Eccellenza il Signor Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx dichiarato che il Consiglio dei Ministri l’ha autorizzato a firmare detto documento in nome del Governo egiziano, sono state apposte le firme a det- to Protocollo addizionale.
In fede di che, il presente Processo verbale è stato redatto e firmato in doppio esem- plare.
Il Cairo, 8 settembre 1954.
Per il
Governo svizzero: Xxxxx Xxxxxxxx
Per il
Governo egiziano:
K. Xxxxx Xxxx