Articolo 1
Comune di Firenze
Condizioni Generali relative alla fornitura di Beni e Servizi
Articolo 1
Oggetto e disciplina applicabile
1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante Ordine Diretto e mediante procedimento di RDO nell’ambito del Mercato Elettronico del Comune di Firenze.
2. I rapporti tra le parti relativi alle forniture sono regolati:
a) -in caso di Ordine Diretto: dal modulo d’ordine, dal contenuto della Scheda Tecnica relativo al Bene o Servizio, dagli eventuali Riferimenti dagli Allegati alla stessa, dalle Regole e dalle presenti Condizioni Generali, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
-in caso di RDO: dalle condizioni tutte riportate nella RdO, dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dal contenuto della Scheda Tecnica del Bene o Servizio nonché dagli eventuali Riferimenti ed Allegati, dalle Regole e dalle presenti Condizioni Generali;
b) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per l’Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano comunque parte integrale delle presenti Condizioni Generali;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana;
3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. E’ facoltà dell’Amministrazione contraente richiedere, se del caso, la produzione da parte del Fornitore, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)., così come qualsiasi altro documento, atto, certificato o autocertificazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.
Articolo 2
Definizioni
Per quanto riguarda le Definizioni, si rimanda all’art. 1 delle Regole.
Articolo 3
Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei Beni e Servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, per i Servizi e, per i Beni, all’eventuale restituzione al Fornitore dei Prodotti non ritenuti idonei dal Punto Ordinante.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella relativa Scheda Tecnica e negli eventuali Riferimenti e documenti allegati e nelle Regole.
3. I Servizi e i Beni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nella Scheda Tecnica, nonché a quanto stabilito nella eventuale RDO. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Fornitura. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN -ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante e al Comune di Firenze, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte a quanto previsto nella Scheda Tecnica e nella eventuale RDO; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all’Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione anche al Punto Ordinante della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione, ponendo in essere gli adempimenti previsti dalle Regole.
7. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinante.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinante, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.
10. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinante.
11. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all’effettuazione della fornitura. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi dei prodotti.
12. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore e si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla fornitura, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/9-4-08.
13. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento della stessa, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
14. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo d’effettuazione della fornitura.
15. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione della fornitura.
16. Il Fornitore si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
a) fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica e dall’eventuale RDO.
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica, nell’eventuale RDO e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinante azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare i servizi connessi oggetto della prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinante, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Nel caso di prestazione di Servizi, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore, qualora richiesto dal Punto Ordinante, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
5. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante.
6. Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
7. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei Servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.
8. L'Amministrazione, nel caso la prestazione consista nell’effettuazione di Servizi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
9. Il Fornitore dovrà osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso in vigore per il periodo di durata della fornitura e per la località dove si svolge il servizio medesimo, anche nelle ipotesi di scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e comunque fino alla loro sostituzione, indipendentemente che sia o non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, della natura giuridica dell'impresa (industriale, artigiana, ecc.), della sua struttura, della sua dimensione, e da ogni altra qualificazione tecnica-giuridica-economica- sindacale.
Articolo 5
Attivazione dei Servizi ed eventuale Verbale di attivazione Consegna dei Prodotti ed eventuale Verbale di consegna
Servizi
1. Per l’esecuzione dei Servizi oggetto della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Ordine e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella Scheda Tecnica nel termine ivi stabilito, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10.
2 All’atto dell’attivazione dei Servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, potrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante.
Beni.
1. La consegna dei Prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell’articolo, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti. Unitamente ai Prodotti il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, quando prevista.
2. Per l’esecuzione della fornitura dei Prodotti, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Prodotti all’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante.
Lo scarico merce dovrà avvenire al piano ovvero, in assenza di adeguati mezzi di sollevamento, presso il magazzino o l’ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante, o comunque ove indicato nell’Ordine.
3. I Prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nella Scheda Tecnica, in conformità a quanto previsto nell’Ordine, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l’esecuzione della Fornitura medesima, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RDO.
Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo all’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore.
Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo termini diversi concordati fra le Parti. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna.
4. All’atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti, nonché dopo l’eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell’eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, potrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Amministrazione o Ente di appartenenza), la data dell’Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordine ed il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinante.
Articolo 6
Verifica dei Servizi
Verifica di conformità dei Prodotti, collaudo, resi
Servizi
1. Il controllo del Servizio, effettuato da parte della Amministrazione, ha lo scopo di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni.
2. I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti all’Art. 28 delle Regole con le conseguenze previste al medesimo Articolo ed all’Art. 30 delle Regole stesse.
3. L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del Servizio, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
Beni
1. I Prodotti consegnati, o un loro campione, potranno essere sottoposti ad una verifica di conformità o collaudo dal Punto Ordinante, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità o collaudo. La verifica di conformità o collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate dalla Scheda Tecnica, e dal Contratto concluso in seguito a RDO. Delle operazioni potrà essere redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
2. Il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi 3, 4 e 5 riguardo ai resi.
3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Ordine e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità, al collaudo o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.
4. Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d’ufficio, salvo diverso accordo fra le Parti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
5. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto di Fornitura, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.
6. Il Punto Ordinante potrà provvedere a verifiche unilaterali, anche durante l’esecuzione del Contratto di Fornitura e dopo l’avvenuto collaudo, per l’accertamento della conformità dei Prodotti consegnati dal Fornitore.
Articolo 7
Assistenza e garanzia
1. Oltre alla casella di posta elettronica assegnata al Fornitore o da lui indicata nella domanda d’adesione al Mercato Elettronico, il Fornitore, in conformità a quanto previsto nella Scheda Tecnica, metterà a disposizione del Punto Ordinante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alle Amministrazioni circa le modalità di ordine e di svolgimento del servizio, o, per i beni, le modalità di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, i servizi connessi e/o accessori.
2. Per i Beni, in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli prestati dal produttore, dal Fornitore o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati all’interno della scheda del Prodotto offerto dal Fornitore.
4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura dei Prodotti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e l’Amministrazione di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.
Articolo 8
Corrispettivo
1. Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nella scheda del Prodotto del Fornitore; nel caso di acquisto tramite RDO il prezzo sarà quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.
Per specifiche categorie merceologiche, nella scheda prodotto potranno essere offerte percentuali di sconto per determinate quantità di beni.
Il prezzo può anche consistere in sconti percentuali su listini, cataloghi e mercuriali aventi base certa (es. listino pezzi di una casa automobilistica).
2. Il prezzo comprende, tra l’altro:
per i Beni,
a) l’eventuale garanzia prestate dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri relativi all’attività di confezionamento, imballaggio, trasporto, consegna facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell’articolo, installazione e montaggio;
c) la configurazione base del prodotto, come specificato nella Scheda Tecnica, tutti i servizi connessi e quanto indicato nelle Regole.
Per i Servizi,
a) le spese e, in generale, tutti gli oneri accessori ai servizi descritti nelle Regole;
b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nella Scheda Tecnica ed in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali.
3. Sono a carico dell’Amministrazione le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto (ad esempio spese bancarie per l’ordine di bonifico).
4. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, XXX esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Fornitura.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
6. I prezzi dei Beni e Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo o concordati tra le parti in caso di RDO.
Articolo 9
Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della fattura o entro quel diverso termine stabilito dalle Parti o dai Regolamenti del Punto Ordinante, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare al momento della fornitura e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ove non diversamente previsto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore alla data di accettazione della fornitura di cui all’articolo 6, comma 1, delle presenti Condizioni Generali, ovvero, in caso di rinuncia alla verifica di conformità o al collaudo da parte del Punto Ordinante, entro i 20 (venti) giorni successivi alla data del verbale di consegna.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, dovrà contenere, tra l’altro, oltre al riferimento alla data di prestazione dei Servizi o alla data di consegna dei Prodotti, anche il dettaglio dei Servizi resi o dei Prodotti (tipo di prodotti, quantità, prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita al Punto Ordinante, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
Articolo 10
Penali
Per i Beni,
per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 % (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Per i Servizi,
il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del Servizio, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito.
Resta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
Articolo 11
Responsabilità
1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Beni e Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali del Fornitore potranno dare luogo all’esclusione del Fornitore stesso dal Mercato Elettronico.
Articolo 12
Clausola risolutiva espressa
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto di Fornitura ai sensi
dell’art. 1456 Cod. Civ., (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del termine di prestazione dei Servizi o di consegna dei Beni;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
c) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
d) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato nel Catalogo, nonché nelle specifiche Schede Tecniche;
e) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto di Fornitura;
f) violazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
g) azioni giudiziarie contro l’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui.
2. In caso di risoluzione della Fornitura, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della medesima a favore del Punto Ordinante.
Articolo 13
Recesso
1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione del Contratto di Fornitura;
c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di Abilitazione.
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto di Fornitura.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.
4. In caso di recesso del Punto Ordinante il Fornitore ha diritto alla restituzione dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati oppure al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. (Recesso unilaterale dal contratto).
5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. (v. sopra) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi e nella fornitura dei Beni oggetto del Contratto.
Articolo 14
Divieto di cessione del contratto e di subappalto – Cessione dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura, o di eseguire il subappalto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Punto Ordinante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:
a) il Punto Ordinante espressamente riconosca la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa;
c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
d) l’Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della cessione.
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Punto Ordinante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a rapporti giuridici diversi dal Contratto.
e) nel caso di Fornitura di Beni, è fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare o comunque affidare a terzi l’esecuzione, in tutto o in parte, delle obbligazioni previste dal Contratto, fatta eccezione per le obbligazioni relative ai Servizi Connessi e/o Accessori alla fornitura dei Prodotti ed a specifici servizi di garanzia e assistenza, e comunque nel rispetto della normativa in materia di subappalto nelle forniture pubbliche
Articolo 15
Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 16
Privacy
1. Con il consenso alla Fornitura, le Parti:
-si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy);
- dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. Il Punto Ordinante, acconsente espressamente al trattamento ed all’invio al Comune di Firenze da parte del Fornitore e/o alle singole Amministrazioni od Enti, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.
Il Comune di Firenze tratta tali dati secondo le modalità di cui all’informativa resa all’atto della registrazione del Punto Ordinante e dell’abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico, cui si rinvia.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.