CONTRATTO PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO DIGITALE DI TURISMO TORINO E PROVINCIA
CONTRATTO PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO DIGITALE DI TURISMO TORINO E PROVINCIA
Premesso che
- in data sono state inviate le lettere di invito per l’affidamento di un incarico per lo studio e la realizzazione di un archivio digitale per Turismo Torino e Provincia per un importo complessivo pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.125 comma 1 lett. b del d.lgs 163/2006 e s.m.i., e dell’art.4.1 del Regolamento Acquisti interno;
- sono state presentate n. offerte nei termini previsti dagli atti di gara;
- a seguito dell’esperimento della predetta procedura di gara, con determinazione n. del
, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente a , che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a cose o persone rilasciata dalla per un massimale di Euro ;
QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:
TURISMO TORINO E PROVINCIA (Cod. Fisc. ), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00, in persona del Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede di TURISMO TORINO E PROVINCIA, di seguito denominata “Il Committente”.
E
la rappresentata dal
in qualità di legale
rappresentante della Società, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, di seguito denominata “l’Appaltatore”.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – DISCIPLINA DELL’APPALTO
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
1.2 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
a) la lettera di invito nonché le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo
dell’offerta;
b) l’offerta tecnica e quella economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara;
c) il capitolato tecnico.
1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Lettera Invito, Offerta Tecnica ed Offerta Economica; (II) Capitolato tecnico ed altri documenti allegati al presente Contratto.
1.4 In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
a) Contratto d’appalto;
b) Lettera invito, Capitolato speciale, Offerta Tecnica ed Economica;
c) Leggi, regolamenti e norme in materia, in quanto non imperative.
ART. 2 – OGGETTO
L’oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato “Contratto”) consiste nello svolgimento da parte dell’Appaltatore dei servizi di cui al capitolato speciale allegato al presente contratto nonchè dei servizi indicati in sede di offerta tecnica dall’Appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati.
ART. 3– DURATA
3.1 L’appalto avrà durata di un anno decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto, salva la facoltà del Committente di disporre l’esecuzione anticipata.
3.2 Si richiede altresì che l’appaltatore presti le attività di hosting, assistenza e di manutenzione del sistema sviluppato per una durata di tre anni, decorrenti dalla realizzazione del sisitema.
ART. 4 – PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo è stabilito per tutta la durata del Contratto secondo la percentuale di ribasso rispetto al valore nominale indicato nell’offerta economica dell’aggiudicatario.
Il Committente corrisponderà il prezzo di cui al comma precedente per l’attività oggetto del presente contratto (esclusa la percentuale del compenso da corrispondere per le sole attività di assistenza e manutenzione, così come indicata dall’Appaltatore nell’offerta economica) con le seguenti modalità:
- il 10 % al primo stato di avanzamento pattuito, nel termine di 60 giorni dall’emissione di fattura dell’Appaltatore;
- l’ulteriore 30 % al secondo stato avanzamento pattuito, nel termine di 60 giorni dall’emissione di fattura dell’Appaltatore;
- l’ulteriore 30 % al terzo stato avanzamento pattuito, nel termine di 60 giorni dall’emissione di fattura dell’Appaltatore;
- il saldo pari al 30% restante sarà corrisposto decorsi 60 giorni dal collaudo e previa emissione di regolare fattura.
Il compenso per le attività di manutenzione ed assistenza, secondo la percentuale indicata in sede di offerta dall’Appaltatore, sarà corrisposto annualmente da Turismo Torino e Provincia.
Le coordinate bancarie dell’Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di saldo sono le seguenti:
ART. 5 –LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
5.1 Le prestazioni di cui al capitato tecnico saranno eseguite, ove possibile, presso la sede di XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX, xx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00. Resta inteso che eventuali spese di trasferta saranno poste a carico dell’Appaltatore, il quale nulla potrà pretendere oltre al compenso determinato in sede di offerta.
5.2 Tuttavia, per i soli casi in cui sia assolutamente impossibile per l’Appaltatore svolgere la prestazione presso tale sede, questa potrà essere resa preso gli uffici dello stesso Appaltatore, previa comunicazione al Committente.
ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI
6.1 Durante l’esecuzione del contratto si svolgeranno riunioni periodiche, alle quali le parti si impegnano reciprocamente a partecipare. Nel corso di tali riunioni saranno esaminate le attività svolte in esecuzione dell’incarico, le eventuali difficoltà insorte e le soluzioni prospettate.
6.2 Durante lo svolgimento del contratto, alla scadenza degli stati di avanzamento concordati, saranno effettuate le operazioni di verifica e collaudo, al termine del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.
6.3 Nel verbale di cui al comma precedente dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno essere eseguiti eventuali interventi a cura dell’Appaltatore.
6.4 Qualora l’esecuzione del presente contratto implichi lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali, questo sarà svolto in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali.
ART. 7 - OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE
7.1 L’Appaltatore assume tutte le obbligazioni di cui al capitolato tecnico, all’offerta ed al Contratto; in caso di violazione il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma.
7.2 Inoltre, l’Appaltatore ha l’obbligo di:
- entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dall’inizio dell’esecuzione, comunicare i nominativi del personale addetto a ciascuna attività prevista dal capitolato tecnico ed oggetto dell’offerta;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;
- eseguire i servizi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa sul diritto d’autore;
- entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dall’inizio dell’esecuzione, presentare un calendario contenente la programmazione delle attività da effettuarsi, da concordare con la Stazione Appaltante;
- operare con professionalità nell’esecuzione della propria attività;
- realizzare i servizi oggetto del presente contratto avvalendosi delle proprie risorse umane e tecniche.
7.3 In caso di variazione di qualsiasi elemento di cui al precedente comma, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Committente.
7.4 Inoltre l’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare i termini specificati nel calendario presentato, rispetto ai vari stati di avanzamento pattuiti con il Committente e rispettare i tempi di intervento previsti per le attività di assistenza e manutenzione.
7.5 In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 7.4, l’Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale, per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale relativo allo stato di avanzamento oggetto del ritardo o, nel caso di ritardo nelle attività di assistenza e manutenzione, pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale corrispondente alla percentuale di compenso da corrispondere annualmente per tali attività.
7.6 Nel caso in cui l’archivio realizzato non superi positivamente il/i collaudo/i, la consegna si considera come non avvenuta.
7.7 L’Appaltatore non potrà cedere a terzi il servizio in tutto o in parte, a qualsiasi titolo; è fatto divieto di subappalto al di fuori dei limiti di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
7.8 L’Appaltatore è responsabile della conformità dell’archivio realizzato alle specifiche tecniche e funzionali, come precisate nel capitolato speciale e nell’offerta tecnica.
7.9 Nell’ipotesi di rilascio di versioni intermedie e/o parziali del servizio, il Committente può procedere alla loro verifica ed è tenuto al pagamento di acconti secondo le modalità previste dall’art. 4 del presente contratto. In ogni caso, né le verifiche eseguite, né gli acconti corrisposti valgono quale accettazione delle prestazioni già svolte.
7.11 Nel caso in cui le attività richieste all’Appaltatore non possano svolgersi e concludersi secondo i tempi indicati nel calendario a causa di comprovate ed imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo, l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente i motivi e l’entità del ritardo.
7.12 L’Appaltatore si impegna a trasferire al Committente la proprietà della licenza del software ed ogni altro diritto connesso allo sfruttamento commerciale dello stesso, nonché a consegnare al Committente il codice sorgente dell’applicazione e la relativa documentazione tecnica.
7.13 L’Appaltatore si impegna altresì a risarcire e tenere indenne il Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere da terzi intrapresa ai sensi di quanto riportato al successivo art. 7.15 del presente contratto anche in riferimento a presunti diritti vantati sul software.
7.14 L’Appaltatore si impegna a garantire, per la durata di tre anni dalla sottoscrizione del
presente contratto (ovvero dalla data di realizzazione del software) gli interventi di assistenza1, manutenzione ordinaria e straordinaria2 eventualmente necessari.
L’intervento del personale tecnico dell’Appaltatore volto alla constatazione dell’esistenza del problema segnalato dal Committente dovrà essere effettuato entro le tempistiche individuate nell’offerta tecnica.
Le operazioni di manutenzione devono concludersi entro un termine congruo avuto riguardo alla complessità del software, alla gravità del difetto ed alle difficoltà di intervento e comunque non oltre i tempi indicati nell’offerta tecnica.
7.15 L’Appaltatore ha uno specifico obbligo di custodia di tutto il materiale fornitogli, con qualsiasi modalità, dal Committente.
7.16 L’Appaltatore si impegna a svolgere, per tre mesi dalla realizzazione del software, l’affiancamento del personale del Committente al fine di guidarlo nel funzionamento del software.
7.17 L’Appaltatore si impegna inoltre a garantire, al termine dei tre anni previsti per le attività di assistenza e manutenzione, l’affiancamento del nuovo soggetto subentrante nello svolgimento delle suddette attività di assistenza e manutenzione del software, per un periodo pari almeno a tre mesi.
7.18 L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l’accesso, la sottrazione o la riproduzione da parte di terzi, di tutto o parte del materiale in suo possesso, ed in generale ogni incidente occorso relativo alla sicurezza dello stesso.
ART. 8 – MODALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità indicate nel capitolato tecnico, nonché con le modalità indicate in sede di offerta dallo stesso Appaltatore.
ART. 9 –VARIANTI
9.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell’appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto del prezzo complessivo previsto
1 Per assistenza si intende un servizio di helpdesk via telefonica e/o telematica dedicato, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali, al fine di offrire supporto al Committente per il corretto ed efficiente utilizzo del programma e la soluzione di eventuali problemi operativi nell’utilizzo dello stesso.
2 La manutenzione comprende tutti gli interventi sul Programma effettuati al fine di correggere malfunzionamenti o errori del programma su segnalazione del Committente, nonché tutti gli interventi volti a migliorare il funzionamento del Programma, aggiungere nuove funzioni, adeguarlo all’evoluzione normativa, ecc.
dall’appalto.
9.2 Nel caso di cui al comma precedente, il Committente sarà tenuto unicamente al pagamento del servizio svolto, e l’Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dal Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.
Art.10 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
10.1 Il direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito per brevità “il Direttore”) verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell’art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..
10.2 Il direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto.
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
11.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all’art. 4 del presente contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo (CIG)
11.2 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
11.3 L’Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonchè, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate al Committente entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui si allega un modello (ALLEGATO D), ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Il Committente non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s’intendono sospesi.
11.4 Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.
11.5 L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 Il venir meno, durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di xxxxxx, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Committente.
12.2 Il contratto può essere altresì risolto, ad insindacabile giudizio del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
• nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell’importo contrattuale;
• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto;
• nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell’Appaltatore;
• nel caso di subappalto non autorizzato;
• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
• nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell’aggiudicatario;
• nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
• nel caso di violazione della normativa sul diritto d’autore;
• nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11.
12.3 Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
12.4 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.
12.5 L’Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.
Art. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
13.1 E' a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.
13.2 In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.
13.3 In particolare, l’Appaltatore sarà responsabile in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo di dolo e/o colpa grave.
13.4 L’Appaltatore è in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e, comunque, a copertura dei rischi e danni, anche materiali, derivanti dall’esecuzione dell’appalto e da eventuali perdite patrimoniali da violazione della privacy con la compagnia di assicurazioni (che si allega al presente contratto), valevole fino al , con massimale minimo pari a Euro 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata almeno di un (1) anno.
ART. 14 – DIRITTI D’AUTORE E DI BREVETTO
14.1 L’Appaltatore ed il Committente convengono che la licenza ed i diritti patrimoniali del software spetteranno al Committente, mentre il diritto morale del diritto d’autore spetterà all’Appaltatore.
14.2 La committente è proprietaria del supporto sul quale è stato originariamente registrato il software e di tutte le copie successive del programma originale. L’Appaltatore sarà quindi tenuto a consegnare al Committente il programma originale e le eventuali copie successive in qualsiasi forma o supporto registrate.
14.3 L’aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni normative in materia di uso di marchi, brevetti e comunque di uso dei diritti di esclusiva e/o di privativa industriale.
14.4 Nel caso in cui dall’attività oggetto dell’incarico dovessero emergere anche occasionalmente innovazioni tutelabili con brevetto, le parti convengono che tutti i diritti patrimoniali spetteranno al Committente mentre all’Appaltatore sarà riconosciuto il solo diritto morale.
14.5 L’Appaltatore esonera e manleva Turismo Torino e Provincia da ogni eventuale responsabilità di qualsivoglia natura che possa derivarle per essersi l’aggiudicatario stesso indebitamente avvalso, durante l’esecuzione del contratto, di brevetti, dispositivi, marchi di ogni genere, sistemi tecnici, licenze ed altro di cui terzi abbiano la privativa o l’esclusività dell’uso.
14.6 L’aggiudicatario si impegna inoltre a non utilizzare e/o divulgare, senza il preventivo consenso di Turismo Torino e Provincia, opere o parti di opere, protette o non protette dalla legge sul diritto d’autore, informazioni, disegni, diapositive, fotografie, filmati, residui di lavorazione e altri materiali di qualunque genere di cui venisse in possesso durante e per il fatto dell’esecuzione del contratto.
14.7 L’obbligo di riservatezza di cui al comma precedente si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo ed in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o siano divenute legittimamente di pubblico dominio.
14.8 L’archivio digitale e le eventuali banche dati formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente contratto sono di proprietà del Committente, il quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della L. 633/1941 e s.m.i.
14.9 Il codice sorgente del software è di proprietà del Committente, il quale acquisisce ogni diritto allo sfruttamento commerciale del software.
14.10 In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, sarà facoltà di Turismo Torino e Provincia di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
15 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino e, anche nel caso in cui l’Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
16 - DOMICILIO
Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto si riterrà valida, se inviata al seguente indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx nonché al seguente n. di fax 011/883426 e all’indirizzo di posto elettronica: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Art. 17 - CLAUSOLE FINALI
17.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
17.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.
17.3 L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
17.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
17.5 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.
ART. 18 – ALLEGATI
a) Cauzione definitiva;
b) Offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore;
c) Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi dell’art.
11.3 del presente contratto;
d) Polizza assicurativa
Letto, confermato e sottoscritto
Torino, lì
Per TURISMO TORINO E PROVINCIA per l’Appaltatore
Si approvano specificamente, ai sensi dell’art. 1341, gli art. 7.5 (penale), art. 4 (pagamento a 60 giorni), art. 9 (varianti), art. 12 (risoluzione del contratto), art. 13 (responsabilità dell’Appaltatore), art. 15 (elezione di foro).
per l’Appaltatore
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R.
445/2000
ALLEGATO D)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000)
Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a Prov. il
Residente a Prov. Via
Cod. Fisc.
In qualità di rappresentante legale della:
Denominazione
Sede legale in Prov. Via
Cod. Fisc. Part. IVA
DICHIARA
- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il conto corrente bancario o postale sotto riportato è “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:
IBAN
Paese CIN EUR CIN ABI CAB Numero conto
- che la/e persona/e delegata/e ad operare su tale conto sono:
Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Residente (Luogo e indirizzo) | Codice Fiscale |
- che il conto è da riferire:
al contratto rep. n. del
a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con Turismo Torino e Provincia
- di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica.