FVG
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Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia
NUMERO
08
IN EVIDENZA
ANNO XIX 2019
XXXXXXX DEI CONTRATTI A TERMINE, VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO 0,50% DA LUGLIO 2018
ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA
FONDO DI CATEGORIA METALMECCANICO: CONTRIBUTI 2019 PER LA FORMAZIONE
E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
Licenze
Attrezzature / Materiali
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Cognome Nome Ditta Indirizzo Cap Comune Prov. Telefono E-mail
Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:
Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G. Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XIX - N. 08 - 2019
Direttore responsabile: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Comitato di redazione: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx
Hanno collaborato a questo numero:
Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx
Direzione, Redazione, Amministrazione:
Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - Tel. 000 000000
Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 000 000000
Stampa: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx srl
33010 Reana del Rojale - Via Xxxxxxxx Veneto
FVG
In questo numero:
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Fisco | ||
Xxxxxx guida nuovamente soggette ad IVA | pag. | 4 |
Scadenze Lavoro | ||
Scadenze del mese di ottobre 2019 | pag. | 5 |
per l’assunzione di beneficiari di Reddito di Cittadinanza Ambiente e Sicurezza | ||
Addetti alla segnaletica stradale: validità dei corsi effettuati in base al Decreto 4 marzo 2013 | pag. | 7 |
Trasporto di rifiuti: nuove procedure per i veicoli Musei e Imprese Culturali | pag. | 8 |
OPRA-Ebiart-INAIL | pag. | 8 |
CONAI: rimodulato il contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno | pag. | 8 |
in locazione o comodato
Contratti | ||
Scadenze contrattuali | pag. | 5 |
Fondo di categoria Metalmeccanico | pag. | 5 |
Normativa del lavoro | ||
Xxxxxxx dei contratti a termine, versamento del contributo aggiuntivo dello 0,50% da luglio 2018 | pag. | 6 |
Istruzioni per la fruizione dell’incentivo pag. 7
Dalle province pag. 9
08
Fisco
Xxxxxx guida nuovamente soggette ad IVA
L’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 2.9.2019, n. 79/E ha preso atto del nuovo orientamento comunitario in materia di regime IVA applicabile alle le- zioni fornite dalle scuole guida. In base ai chiarimenti for- niti in passato dall’Amministrazione finanziaria l’attività di formazione delle scuole guida beneficiava dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10 DPR 633/72 (e della conseguente limitazione alla detrazione dell’IVA a credito).
L’applicazione dell’esenzione è stata messa in discussione da parte della Corte di Giustizia UE a seguito della rico- nosciuta non equiparazione all’insegnamento scolastico/ universitario.
A seguito dell’effetto retroattivo dell’applicazione dell’in- terpretazione comunitaria, l’Agenzia evidenzia la necessità di presentare appositi modelli IVA integrativi.
In precedenza l’Amministrazione finanziaria, con le Riso- luzioni 22.7.98, n. 83/E e 26.9.2005, n. 134/E, aveva ri- tenuto che le attività poste in essere dalle scuole guida rientrassero tra quelle esenti di cui all’art. 10, n. 20), DPR n. 633/72, esenzione applicabile alle “… prestazioni educati- ve dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la ri- qualificazione e riconversione professionale, rese da istitu- ti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compre- se le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”. In particolare nella Risoluzione n. 134/E l’Agenzia soste- neva che l’esenzione IVA (prevista dal citato n. 20) doveva essere riconosciuta “… non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce perché, sulla base dei requisiti posse- duti ... sono in grado di offrire prestazioni didattiche aven- ti finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico”.
Tale riconoscimento doveva ritenersi fondato sull’art. 123,
D.Lgs. n. 285/92, in base al quale le scuole guida svolgono la propria attività a seguito di una specifica autorizzazione che tiene conto:
- della capacità finanziaria/requisiti morali del titolare;
- dell’attrezzatura tecnica/didattica della scuola guida;
- dell’idoneità degli insegnanti/istruttori riconosciuta dal Ministero competente.
Con la sentenza 14.3.2019 relativa alla causa C-449/17, la Corte di Giustizia dell’Unione ha chiarito che tale nozio- ne deve intendersi riferita solo ad uno specifico tipo di sistema di insegnamento che sia comune a tutti gli Stati membri indipendentemente dalle caratteristiche peculiari di ciascun sistema nazionale.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che “… l’insegna- mento della guida automobilistica in una scuola guida ... pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico
che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di co- noscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfon- dimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
I Giudici comunitari hanno quindi concluso affermando che agli insegnamenti impartiti da una scuola guida non può applicarsi l’esenzione IVA.
Un esercente attività di scuola guida, alla luce della citata sentenza ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere il corretto comportamento da adottare in materia di IVA. In particolare, il contribuente ha chiesto se può continuare a ritenere esenti IVA le prestazioni fornite relativamente alle prestazioni collegate e/o conseguenti ad ottenere la patente di guida per veicoli a motore.
Con la citata Risoluzione n. 79/E, l’Agenzia delle Entrate, “prendendo atto” di quanto disposto nella citata sentenza della Corte di Giustizia UE, precisa che l’attività di scuola guida deve ritenersi imponibile ai fini IVA e che tale impo- nibilità deve applicarsi retroattivamente in considerazione della valenza interpretativa comunitaria.
Alla luce di quanto sopra evidenziato l’Agenzia precisa che, relativamente alle operazioni effettuate in anni ancora accertabili ai fini IVA, il contribuente è tenuto a emettere una nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72 e ricomprendere la maggiore imposta in una dichiarazione annuale IVA integrativa. A seguito del nuovo regime IVA applicabile alle prestazioni in esame sorge anche il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti di beni/servizi relativi all’attività esercitata. Inoltre, anche se l’Agenzia nella risoluzione non lo puntualizza, si deve considerare che il mutato regime IVA si riflette anche sulle operazioni effettuate nel 2019.
In ogni caso L’Agenzia precisa che non sono applicabili sanzioni e interessi in quanto il contribuente si è “… con- formato a indicazioni contenuti in atti dell’amministrazione finanziaria”.
Scadenze Lavoro
Scadenze del mese di ottobre 2019
SCADENZE NORMATIVE | |
10 ottobre | Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a luglio, agosto e settembre 2018 (Fonti: circolare INPS n. 15/2018). |
31 ottobre | Modello 770/2019: la trasmissione telematica del Mod. 770/2019 deve essere effettuata relativamente ai dati fiscali delle ritenute operate nell’anno 2018 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. |
31 ottobre | Modello CU/2019: invio telematico delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi ST, SV, SX, SY del modello 770. |
Contratti
Scadenze contrattuali
Le scadenze contrattuali del mese interessano il CCNL Autotrasporto Merci e Logistica
CCNL AUTOTRASPORTO MERCI
CCNL 03.12.2017. Quarto aumento retributivo.
Livello | Incremento 10.2019 | Livello | Incremento 10.2019 | ||
Quadri | 42,25 | Personale non viaggiante | E2 | 32,01 | Personale viaggiante (ex 3°) |
1° | 39,75 | Personale non viaggiante | D2 | 31,88 | Personale viaggiante (ex 3°) |
2° | 36,50 | Personale non viaggiante | 4° | 30,50 | Personale non viaggiante |
3° Super | 33,00 | Personale non viaggiante | 4° Junior | 30,89 | Personale non viaggiante |
C3 | 33,12 | Personale viaggiante (ex 3°S) | H1 | 30,77 | Personale viaggiante (ex 4°) |
B3 | 33,00 | Personale viaggiante (ex 3°S) | G1 | 29,75 | Personale viaggiante (ex 4°) |
A3 | 32,88 | Personale viaggiante (ex 3°S) | 5° | 29,00 | Personale non viaggiante |
3° | 32,00 | Personale non viaggiante | 6° | 27,25 | Personale non viaggiante |
F2 | 32,13 | Personale viaggiante (ex 3°) | 6° Junior | 25,00 | Personale non viaggiante |
Fondo di categoria Metalmeccanico
Numero ore corsi | Contributo per dipendente | Rimborso economico azienda |
≥ 16 | € 300,00 | € 200,00 |
≥ 24 | € 400,00 | € 270,00 |
≥ 32 | € 550,00 | € 350,00 |
CONTRIBUTI 2019 PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
Confartigianato Imprese FVG, CNA e le Organizzazioni Sindacali dei Metalmeccanici FIOM-FIM-UILM del Friuli Venezia Giulia hanno confermato anche per l’anno 2019 il contenuto del precedente regolamento per gli interven- ti per la formazione e l’aggiornamento professionale del
personale dipendente del comparto artigiano metalmec- canico. Il Fondo di categoria eroga un contributo econo- mico per i dipendenti e rimborsi all’azienda per la “for- mazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari o soci collaboratori delle aziende artigiane. In particolare sono previsti incentivi economici per i lavoratori che partecipano a corsi di aggiornamento professionale”, modulato in base al numero di ore di corso effettuate, secondo il seguente schema a fianco.
L’erogazione dei contributi è condizionata alla regolarità dei versamenti nell’ultimo biennio da parte dell’Azien- da all’Ente Bilaterale e al Fondo categoriale Metalmec- canici, nonché dal rispetto del CCNL e del CCRIL del settore Metalmeccanico per le imprese artigiane in vigore
e dei vigenti accordi interconfederali inerenti il sistema della bilateralità. Il contributo è riconosciuto nella misura in cui il singolo lavoratore abbia frequentato o frequenti nell’anno uno o più corsi per almeno 16 ore. La partecipa- zione ai corsi deve risultare per almeno l’80% delle ore di corso previste. Le domande di contributo, corredate del- la documentazione richiesta devono essere presentate all’Ebiart entro il 31 marzo 2020 (modulistica sul sito). I contributi vengono erogati solo e soltanto in relazione alla prima soglia prevista (n. 16 ore di corso) anche nei casi di attività formativa realizzata nel corso del 2018 assommata alle ore di formazione realizzate nell’anno 201.
(Fonti: Regolamento per l’anno 2019 del 12 maggio 2016 aggiornato all’11 luglio 2019)
Normativa del lavoro
Xxxxxxx dei contratti a termine, versamento del contributo aggiuntivo dello 0,50% da luglio 2018
A settembre regolarizzazione dell’incremento del contributo addizionale Naspi
L’INPS ha fornito con propria circolare le istruzioni operative per l’applicazione dell’incremento dello 0,50% del contributo addizionale NASpI dovuto dai datori di lavoro in occasione di ciascun rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto lo scorso anno dal Decreto Dignità (art. 3, comma 2 del DL n. 87/2018). Il contributo addizionale Naspi, ordinariamente previsto in misura pari all’1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile a fini previdenziali, è aumentato dello 0,50% per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulato a partire dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Decreto Dignità (DL. n. 87/2018).
CASI DI ESCLUSIONE
L’Inps precisa che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo
addizionale. Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
• contratto originario: 1,4%;
• 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%);
• 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%);
• 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
L’incremento dello 0,5% non si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018, pertanto si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data.
Si precisa che l’incremento del contributo non è dovuto in caso di proroga del contratto a termine.
TERMINI DI VERSAMENTO
I datori di lavoro sono tenuti al versamento della maggiorazione del contributo aggiuntivo dell’addizionale Naspi a decorrere dalla competenza del mese di settembre 2019 con esposizione nel flusso Emens come da istruzioni tecniche previste nella circolare Inps.
Per il versamento degli arretrati per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019, i datori dovranno esporre nel flusso di competenza di settembre 2019 per ogni singolo lavoratore interessato i valori complessivi relativi ad ogni rinnovo (in caso di dipendenti non più in forza o in caso di aziende sospese o cessate si rimanda alle istruzioni dell’istituto).
Sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale - e, conseguentemente anche dall’incremento per i rinnovi del contratto a tempo determinato:
a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
c. apprendisti;
d. lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (art.1, c.2, D.lgs n. 165/2001);
e. contratti di lavoro domestico.
RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO
Si ricorda che è prevista la restituzione del contributo addizionale nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e nel caso di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Poiché l’incremento del contributo addizionale costituisce una componente della complessiva contribuzione addizionale, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro comprende anche l’aumento del contributo addizionale; l’Inps precisa che, nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
(Fonti: circolare INPS n. 121 del 6 settembre 2019, art. 3 comma 2 del DL n. 87/2018)
Normativa del lavoro
Istruzioni per la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari di Reddito di Cittadinanza
Lo scorso mese di luglio 2019 l’Inps ha emanato la propria circolare operativa per fornire i chiarimenti necessari per la fruizione dell’incentivo previsto per i datori di lavoro che assumono i beneficiari del Reddito di cittadinanza, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato, del beneficiario del Reddito di cittadinanza (di seguito “RdC”) è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite dell’importo mensile del RdC spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780€.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC, attivata presso l’ANPAL.
La durata dell’incentivo è varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore assunto: in particolare corrisponde a 18 mensilità meno le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità.
Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa in 5 mensilità. L’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- realizzazione di un incremento occupazionale netto;
- fruizione nei limiti del “de minimis”;
- rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015;
- possesso del DURC nonché rispetto degli obblighi in materia di collocamento mirato (legge n. 68/1999).
Nel caso di licenziamento del beneficiario, effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, l’incentivo deve essere restituito, con applicazione delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Anche il recesso al termine del periodo formativo dell’apprendista determina l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito; invece, nell’apprendistato di primo livello, il licenziamento intimato a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall’istituzione formativa, non comporta la restituzione del beneficio fruito.
In merito alla fruizione dell’incentivo, infine, la circolare evidenzia che allo scopo di conoscere con esattezza l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS domanda di ammissione all’agevolazione tramite il modulo on line che sarà reso disponibile nel “Portale Agevolazioni (ex DiResCo)”, e della cui pubblicazione sarà data notizia con un successivo messaggio.
(Fonti: circolare INPS n. 104 del 19.07.2019)
Consorzio Acquisti Energia & Multiutility
Lavoro e Previdenza
Pensione quota 100
Chiarimenti INPS in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro, valutazione della contribuzione estera e decorrenza del trattamento
Con circolare n. 117 del 9 agosto 2019, l’INPS fornisce chiarimenti in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolti all’estero. Nell’occasione l’Istituto definisce positivamente la questione inerente alla possibilità di attribuire la decorrenza del trattamento anche dopo il mese successivo alla presentazione della istanza, quando l’assicurato ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda.
Le questioni più delicate, che sono state oggetto di specifici quesiti formulati, riguardavano l’applicazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo non occasionale. Riguardo al cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale, l’Istituto, confermando quanto già anticipato anche con precedenti atti, ha affermato che il superamento del limite di 5.000 euro annui rileva ai fini del divieto di cumulo anche se prodotto nei mesi precedenti alla decorrenza della pensione.
Inoltre l’Istituto con la circolare in commento, richiamando le precedenti indicazioni, ha anche chiarito le modalità di valutazione della contribuzione estera confermando quelle di carattere generale già applicate nelle altre ipotesi di accesso a pensione in regime ordinario e in regime di xxxxxx.
L’INPS ha preso in esame la problematica, sulla situazione che si era venuta a determinare sul territorio riguardo alla decorrenza della pensione per i soggetti che, in vista della cessazione dell’attività da lavoro autonomo, avevano presentato domanda chiedendo la decorrenza della pensione dopo il mese successivo alla presentazione della stessa, in coincidenza con la cessazione dell’attività. In questi casi le sedi avevano assunto la decisione di attribuire la decorrenza comunque dal mese successivo alla presentazione della domanda, in presenza, quindi, dell’attività lavorativa con produzione di reddito, con conseguente successiva sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno.
Sul punto l’Istituto ha precisato che “laddove il richiedente abbia espresso nella domanda di pensione anticipata la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente” e che “il reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza della pensione indicata dall’interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la medesima data, non rileva ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100”.
Di conseguenza, ha dato indicazioni alle sedi di riesaminare d’ufficio i provvedimenti adottati in difformità ai chiarimenti forniti.
N. 58 - 2019
Di seguito si isolano gli aspetti più rilevanti riguardanti l’applicazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo non occasionale.
Al riguardo l’Istituto, specificando che ai fini del conseguimento del diritto a pensione non è richiesta la cessazione dell’attività da lavoro autonomo con conseguente cancellazione dagli elenchi, ha indicato i criteri e i limiti entro i quali i redditi da lavoro autonomo rilevano ai fini della incumulabilità.
REDDITI RILEVANTI
Al paragrafo 1.1 viene indicato quali sono i redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità sia con riferimento al periodo temporale nel quale sono stati percepiti e nel quale è stata svolta l’attività (aspetto approfondito al paragrafo 1.4 riguardante la sospensione del trattamento), sia con riferimento alla natura dei redditi stessi.
I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età pensionabile, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
Riguardo alla natura dei redditi da considerare ai fini dell’incumulabilità l’INPS richiama e rinvia totalmente ai contenuti della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003, specificando che sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali e che i redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Viene inoltre, riportato un elenco esemplificativo dei
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Lavoro e Previdenza
redditi rilevanti nel quale sono ricompresi anche i diritti d’autore e i brevetti.
Al paragrafo 1.3 è invece riportato un elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini della incumulabilità tra i quali è compreso l’indennizzo per cessazione attività commerciale.
INCUMULABILITÀ E SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO
La particolare disciplina sulla incumulabilità con i redditi da lavoro e pensione quota 100, rispetto a quelle già previste nell’ordinamento previdenziale consiste nel fatto che, in presenza di redditi rilevanti a tali fini, il trattamento è sospeso (e non ridotto) per l’intero anno e non per i mesi di produzione del reddito. Inoltre non vi è un importo soglia entro il quale il reddito percepito non produce effetti.
Tuttavia, affinché i redditi conseguiti siano rilevanti ai fini della incumulabilità devono essere percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento e la data di compimento dell’età pensionabile e si devono riferire ad attività espletata nel medesimo periodo.
I ratei di pensione relativi a periodi di percezione di redditi per attività svolta nel medesimo periodo non saranno corrisposti, ovvero, se posti in pagamento l’INPS provvederà al recupero.
Ai fini della sospensione del pagamento, invece, non rilevano i redditi percepiti nei mesi precedenti la decorrenza della pensione, nonché i redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione per attività svolta prima.
Allo stesso modo, non rilevano redditi derivanti da attività svolta prima del compimento dell’età pensionabile i cui compensi saranno percepiti dopo.
Al paragrafo 1.4 l’Istituto si sofferma su questo aspetto elencando una serie di esempi.
RILEVAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DELL’INPS
Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità, nella circolare, paragrafo 1.5, viene affermato che i titolari di pensione che si trovino nella condizione di incumulabilità, devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione, anche in via preventiva, sulla base della quale l’Istituto provvederà ad effettuare la sospensione del pagamento.
Nello stesso tempo l’INPS provvederà ad effettuare verifiche, attraverso l’incrocio dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e con l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili, circa la percezione di redditi derivanti da attività lavorativa di qualsiasi natura.
Considerato che da tale incrocio potrebbe derivare una falsa incumulabilità per percezione di redditi che non rilevano per il divieto di cumulo, la dichiarazione potrà essere utilizzata anche dai pensionati percettori di tali redditi affinché l’INPS non provveda alla sospensione del trattamento.
Per la dichiarazione si dovrà utilizzare il mod. “Quota 100”, non ancora disponibile, che sarà pubblicato sul sito, alla sezione modulistica, e di cui sarà data notizia con apposito messaggio.
Con il modello citato il pensionato potrà indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della “pensione quota 100” o successivo al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
L’INPS specifica che in mancanza di tale dichiarazione da parte del pensionato, l’Istituto provvederà ad imputare all’intero anno il reddito da lavoro risultante dall’ Anagrafe Tributaria, fatta salva la facoltà dell’interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l’imputabilità di tali redditi al periodo precedente la decorrenza della pensione o successivo al compimento dell’età pensionabile.
(Fonti: circolare Inps nr. 117 del 09/08/2019 e nr. 197 del 23/12/2003)
Ambiente
Sicurezza
Addetti alla segnaletica stradale: validità dei corsi effettuati in base al Decreto 4 marzo 2013
Con l’interpello n. 5/2019 il Ministero del Lavoro ha chiarito che gli attestati di formazione conseguiti prima dell’entrata in vigore del DM 22 gennaio 2019 (ovvero prima del 15 marzo 2019) hanno una validità di 4 anni, ovvero quella prevista dalla previgente normativa.
Superata questa prima scadenza, i successivi interventi formativi seguiranno le regole introdotte dal nuovo decreto.
Fino al 15 marzo 2019, infatti, era in vigore il Decreto
4 marzo 2013 il quale prevedeva, per gli addetti all’apposizione della segnaletica stradale nei lavori in presenza di traffico, una formazione di base di 8 (lavoratori) o 12 ore (preposti) e un aggiornamento di 3 ore ogni 4 anni. Successivamente, il Decreto 22 gennaio 2019 ha abrogato la previgente normativa e imposto un obbligo di aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
Tutte le imprese che hanno necessità di aggiornare la propria formazione sono invitate a contattare gli uffici di Confartigianato.
Trasporto di rifiuti: nuove procedure per i veicoli in locazione o comodato
Con la circolare 7/2019 l’Albo ha introdotto nuove regole per la gestione dei veicoli in disponibilità delle imprese iscritti in locazione o comodato.
Nello specifico, entro 5 giorni dalla scadenza del termine di disponibilità temporanea del veicolo l’impresa dovrà inviare, mediante AGEST telematico, il nuovo titolo di disponibilità del veicolo (nuovo contratto o appendice) e una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2001 con cui attesta che il veicolo è in regola con la normativa sull’autotrasporto ed è tecnicamente idoneo al trasporto
di rifiuti. Tale comunicazione integra una pratica di variazione.
All’avvicinarsi della scadenza l’Albo invierà alle imprese un promemoria via PEC.
Tutte le imprese che ad oggi dispongono di mezzi in locazione o comodato con contratto scaduto o con scadenza da aggiornare, devono effettuare la comunicazione telematica entro il 30 settembre 2019, pena la cancellazione dei mezzi con decorrenza 1 ottobre 2019.
OPRA-Ebiart-INAIL
Al via un nuovo progetto gratuito per la sicurezza nei lavori in quota e negli ambienti confinati
L’OPRA FVG, l’EBIART e la direzione regionale dell’INAIL hanno lanciato un nuovo progetto per migliorare la sicurezza nelle imprese artigiane.
Il “LABORATORIO 200x100 SICUREZZA SUL LAVORO”,
questo il titolo dell’iniziativa, punta a coinvolgere almeno 200 addetti, lavoratori e datori di lavoro di 100 imprese in specifici percorsi di addestramento allo scopo di migliorare le competenze necessarie per poter svolgere in sicurezza lavori in quota o lavori in ambienti confinati.
La partecipazione al progetto è gratuita ed è aperta a tutte le imprese del comparto artigiano, ad esclusione dell’edilizia.
Tutti i percorsi previsti sono integrativi degli standard minimi previsti per legge e non costituiscono formazione obbligatoria.
Per partecipare al progetto o avere maggiori informazioni è sufficiente collegarsi al link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/ pagina/158/sistema-bilaterale/sicurezza/progetti-inail.aspx
Ambiente
Sicurezza
CONAI: rimodulato il contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno
Modifiche alle aliquote anche per gli importatori di imballaggi pieni
Il CONAI, per continuare a garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio, ha deliberato una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno a partire dal 1° gennaio 2020.
Il contributo per gli imballaggi in carta, competenza di Xxxxxxx, passerà da 20 EUR/tonnellata a 35 EUR/ tonnellata. Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 EUR/tonnellata) per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi.
Il contributo per gli imballaggi in plastica, competenza di Corepla, passerà da un valore medio di 263 EUR/ tonnellata a 330 EUR/tonnellata.
Il contributo per gli imballaggi in legno, competenza di Rilegno, aumenterà da 7 EUR/tonnellata a 9 EUR/ tonnellata.
L’aumento avrà effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2020. In particolare, le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in EUR) passeranno da 0,16 a 0,17% per i prodotti alimentari imballati e da 0,08 a 0,09% per i prodotti non alimentari imballati. Il
contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 65 a 85 EUR/tonnellata.
Per domande e chiarimenti è a disposizione il numero verde CONAI 800 337799.
Pordenone
Dalle province
Corso di formazione ponteggi e relativo aggiornamento
E’ in fase di programmazione, presso la nostra struttura, il corso di formazione per il montaggio e smontaggio di ponteggi.
Tale corso è finalizzato a garantire:
- la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio;
- la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio;
- la sicurezza di persone terze (lavoratori e non) che po- trebbero interferire con le fasi di montaggio/smontag- gio ma anche in fase di utilizzo.
Al termine della formazione, il partecipante sarà in grado di montare e smontare un ponteggio in totale sicurezza nel rispetto delle vigenti norme.
Inoltre verrà programmato il relativo corso di aggiorna- mento per coloro che hanno già frequentato il corso di formazione per addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazione e chia- rimenti relativi al corso specifico: rivolgersi all’Ufficio For- mazione 0434/509250-269.
Trieste
Dalle province
Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale
Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste
Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provincia- le momenti informativi e formativi sull’aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla ge- stione aziendale.
Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamen- te formate per garantire un’attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l’esclusività durante il momento formativo con l’obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle sin- gole esigenze imprenditoriali.
Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:
• ACCESSO AL CREDITO E FINANZIAMENTI
(referente dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx)
tel. 040/3735211-214 email: xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
• NORMATIVE DI GESTIONE DEI RAPPORTI
DI LAVORO E GESTIONE WELFARE AZIENDALE
(referente Consulente del Lavoro Xxxxxxxxx Xxxxxx)
tel. 040/3735257 email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
• AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER LA CATEGORIA DI MESTIERE (referente geom. Xxxxxxx Xxxxxx)
tel. 040/3735206 email: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della FondazioneCRTrieste.
Un nuovo approccio alla cultura della sicurezza
La Regione FVG sta da tempo investendo molto per mi- gliorare la sicurezza sul lavoro in alcuni settori particolar- mente a rischio, tra cui l’edilizia. In questa sua azione ha incontrato da tempo la volontà degli amministratori delle Casse Edili e delle Scuole Edili della Regione, assieme ai quali è stato progettato un pacchetto di corsi di formazio- ne da destinare, GRATUITAMENTE, alle imprese del terri- torio, ai lavoratori e agli ex lavoratori del settore.
PERCORSI RIVOLTI ALLE IMPRESE E AI LORO LAVO- RATORI O EX LAVORATORI DEL SETTORE:
UNITÀ FORMATIVA 1
COMPETENZE NON TECNICHE E LA SICUREZZA IN CANTIERE (20 ore)
L’importanza spesso trascurata del “fattore umano” cioè della variabilità umana dei comportamenti al variare del- le situazioni, delle condizioni logistiche, ambientali e cli- matiche a cui si sommano lo stress, la fatica delle attività lavorative e non, la necessità di coordinarsi in gruppo di lavoro interagendo con altri soggetti e maestranze spes- so con esperienze e capacità comunicative molto diverse sono gli elementi su cui si concentrerà l’azione formativa. La metodologia formativa di tipo frontale sarà limitata al trasferimento dei contenuti normativi e degli strumenti procedurali, la metodologia prevalente sarà quella del BRAIN STORMING e PROBLEM SOLVING.
Saranno contemporaneamente presenti: lo Psicologo del Lavoro, un tecnico del CPT ed un RLST in qualità di faci- litatore.
UNITÀ FORMATIVA 2
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (16 ore)
UN NUOVO APPROCCIO AL DVR: un’analisi critica del do- cumento di valutazione dei rischi. Riconoscere le tipologie di rischio e le metodologie di prevenzione, i rischi connes- si alle mancate competenze non tecniche dei lavoratori, le Non Technical Skills, i rischi derivanti da ridotte capacità decisionali o dalla scarsa consapevolezza della situazione/ contesto, dalla scarsa analisi delle variabili oggettive ed impreviste per mutate condizioni ambientali o del costru- ito, da una mancata o cattiva gestione dello stress e della fatica, oppure da scarsa capacità di lavorare in gruppo e scarsa capacità di comunicazione.
PERCORSI RIVOLTI AI DISOCCUPATI EX LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE
UN CORSO PER LA CONDUZIONE DI MACCHINE PER IL MOVIMENTO TERRA (84 ore)
Un’altro corso per l’utilizzo di Carrelli Elevatori, (della du- rata di 32 ore). Si tratta di una importante opportunità per chi ha perso un lavoro di acquisire competenze e titoli per la conduzione di MMT e carrelli elevatori, imparando ad utilizzarli in sicurezza e con la possibilità di ottenere un’at- testazione utile per la ricerca di una nuova occupazione in edilizia, più qualificata e più sicura.
Per maggiori informazioni e per procedere con l’iscrizio- ne è possibile contattare i referenti di seguito specificati: Xxxxx Xxxxx (email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx) ed Edilma- ster (email xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx oppure sscuccimarra@ xxxxxxxxxxxxx.xx).
Trieste
Dalle province
Corsi HACCP per Responsabili ed Addetti alle procedure di autocontrollo
Si informa che, in base a quanto previsto dalla L.R. 21/2005 e dalle Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia re- lative alla formazione obbligatoria in materia di Igiene de- gli Alimenti, Confartigianato Trieste organizza, nel mese di OTTOBRE, corsi per i Responsabili delle procedure di autocontrollo (titolari appartenenti ad imprese della commercializzazione, imprese della somministrazione ed imprese della produzione/trasformazione e somministra-
Corsi sicurezza
Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicu- rezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti del- le imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati a contattare l’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0000000000 oppure email xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx) per eventuali informazioni e per poter procedere con le prei-
zione complessa) e per gli Addetti alle procedure di au- tocontrollo.
Tali corsi devono essere frequentati con una periodicità QUINQUENNALE (nel caso dei Responsabili HACCP) e BIENNALE (nel caso degli Addetti HACCP).
Si invitano pertanto le imprese interessate a contattare tempestivamente l’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx tel. 000 0000000).
scrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodi- cità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle impre- se associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.
CORSI IN PROGRAMMA (AUTUNNO 2019)
Aggiornamento Formazione Lavoratori (6 ore) Settembre
Aggiornamento Primo Soccorso (4 e 6 ore) Settembre/Ottobre
HACCP – Responsabili (8 ore) ed Addetti (4 ore) Xxxxxxx
Aggiornamento Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
• rischio basso (6 ore)
• rischio medio (10 ore)
• rischio alto (14 ore)
Ottobre
Udine
Servizio Informazioni Commerciali
Uno strumento a disposizione delle imprese per avere maggiori tutele del credito
Confartigianato Servizi FVG mette a disposizione un servizio di informazioni commerciali per soddisfare le esigenze di tutela del credito delle imprese ed evita- re che da un affidamento mal riposto possano derivare conseguenze economicamente negative che mettano in difficoltà la vostra Azienda.
Lo scopo è ottenere informazioni utili su clienti e fornitori per intraprendere nuove partnership economiche affi- dabili e prevenire i rischi di insolvenza; è possibile ef- fettuare ricerche su imprese italiane, estere ed anche su
soggetti non iscritti in camera di commercio. Gli ambiti oggetto di indagine riguardano: dati anagrafici, reca- piti, tempi medi di pagamento, affidabilità connessa ai numeri di consultazioni, eventi negativi, dati di bilancio, consistenza patrimoniale, dati dimensionali aziendali, rapporti con istituti di credito.
Per approfondimenti sulle diverse linee disponibili, potete contattare l’Ufficio Sviluppo Commerciale e Marketing Strategico/Recupero Crediti (rif. Flavio Xx- xxx, xxx. 0000.000000, e-mail xxxxxx@xxx.xx).
Udine
Dalle province
Convegni sulla privacy – Scaduti i termini per l’adeguamento alla GDPR compliance
Il 19 maggio 2019 è scaduto il periodo per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per- sonali e per il quale il nostro legislatore aveva previsto un periodo di “tolleranza” in merito all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.
Per chi non avesse ancora adempiuto agli obblighi previ- sti dalla normativa europea, questa rappresenta un’ultima chiamata all’ordine e un’ultima occasione per interrogarsi punto per punto su quali adempimenti sono stati condotti e su quali sussiste ancora necessità di implementazione. Le verifiche – che ricordiamo saranno condotte dalla Guardia di Finanza – partiranno con ogni probabilità, dal- la richiesta di esibizione del Registro dei Trattamenti, il quale, di fatto, rappresenta una dichiarazione del Titolare
del Trattamento relativa a quali trattamenti dei dati siano presenti nella singola realtà imprenditoriale, alla tipologia di dati trattata, alle misure di sicurezza adottate per la loro protezione, al tempo di conservazione.
Particolare attenzione sarà posta all’indicazione puntuale delle singole finalità e alla base giuridica di ogni tratta- mento.
A questo punto, si cercherà il riscontro fra le dichiarazioni contenute nel Registro dei Trattamenti e le modalità ope- rative dell’impresa, con la verifica delle varie informative, delle lettere di incarico per gli autorizzati ed i contratti di nomina dei responsabili esterni.
Non resta che sottolineare l’importanza di un’analisi pre- ventiva relativa alla mappatura dei processi interni e al li- vello di rischio connesso a ciascuno di essi.
Confartigianato Servizi FVG, al fine di fornire chiarimenti sulla presente materia sia alle piccole imprese che a quelle strut- turate, organizza tre incontri informativi gratuiti, nei seguenti luoghi, date e orario:
Giovedì 3 Ottobre 2019 ore 18.00-19.30 | Confartigianato sede di San Giorgio di Nogaro via Marittima centro commerciale Laguna Blu (Tel. 0000 00000). | |
Mercoledì 9 Ottobre 2019 ore 18.00-19.30 | Confartigianato sede di Cividale del Friuli via X. Xxxxxxxx 12 (Tel. 0000 000000). |
Relatrice: Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Adesioni: per motivi logistici i posti disponibili sono limitati e per partecipare è ne- cessario iscriversi compilando il form on-line sul sito www.confartigianatoudine.
Mercatino di Natale a Udine
Sono aperte on-line le manifestazioni di interesse per parte- cipare al tradizionale Mercatino di Udine, in programma dal 29 novembre al 26 dicembre 2019 in xxxxxx Xxx Xxxxxxx x Xxxxx.
L’iniziativa è organizzata da Confartigianato Servizi FVG, Confartigianato-Imprese Udine, in collaborazione con il Co- mune di Udine, con il sostegno del CATA Artigianato FVG e della Regione Autonoma FVG.
Sono a disposizione 16 casette, che potranno ospitare im- prese interessate a vendere prodotti agroalimentari confe- zionati, di artigianato artistico, di artigianato per la casa e articoli da regalo.
Per richiedere la partecipazione al Mercatino basta compi- lare il form on-line disponibile sul sito www.confartigiana- xxxxxxx.xxx entro venerdì 4 ottobre 2019.
Il mercatino sarà presente in piazza San Xxxxxxx a Udine
dal 29 novembre al 26 dicembre 2019 dalle 10.00 alle
19.00.
Si segnala che mercoledì 25 dicembre il Mercatino rimarrà
chiuso e per la giornata di giovedì 26 dicembre la partecipa- zione dell’espositore è facoltativa, pur rimanendo invariata la quota di iscrizione.
La quota di compartecipazione alle spese è ancora in defini- zione e comprende:
1. affitto di n. 1 casetta (dimensioni 3X2) per il periodo scel- to dall’espositore (intera durata, primo o secondo turno);
2. impianto di illuminazione e prese di corrente;
3. allestimento esterno della casetta (ghirlanda simil abete e luci);
4. servizio di vigilanza notturna;
5. attività promozionali e informative (comunicati stampa, leaflet, inserzioni pubblicitarie, social media marketing, ecc.);
6. assistenza dello staff di Confartigianato-Imprese Udine durante l’intera manifestazione.
Per informazioni potete contattare l’Ufficio Categorie di Confartigianato-Imprese Udine (rif. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx tel. 0000 000000 e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx)
Xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx
XXX 00000: nuovo standard per la sicurezza sul lavoro
Dal 12 marzo 2018 è in vigore la norma ISO 45001, nuo- vo riferimento per i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro. La norma recepisce i criteri stabiliti a livello inter- nazionale per le ISO 9001 e 14001, e sostituirà a breve il British Standard OHSAS 18001. Costituirà pertanto l’unico standard di riferimento, a livello mondiale, in materia di sa- lute e sicurezza sul lavoro. Ciò renderà più concreta e age- vole, per le aziende, l’adozione di un sistema unico Qualità, Ambiente e Sicurezza e di conseguenza l’ottenimento di benefici sia economici che organizzativi. Confartigianato Servizi FVG organizza per il 19 settembre 2019 un semina- rio per approfondirne le novità:
PROGRAMMA
16.45 Registrazione partecipanti
17.00 Seminario
Relatori:
Xxxxxx Xxxxxxxxx - Lead Auditor SQS Xxxxxx Xxxxxx - Lead Auditor SQS Temi trattati
- La Norma ISO 45001:2018, l’anello di congiunzio- ne tra gli obblighi di legge e la gestione operativa della sicurezza in azienda
- L’importanza di un sistema di gestione della sicu- rezza certificato per le imprese artigiane
- L’integrazione della ISO 45001 con gli altri sistemi di gestione (ISO 9001, ISO 14001, ecc.)
19.00 Dibattito e chiusura lavori
DATA E SEDE: Il seminario si svolgerà il 19 settembre 2019 nella sala riunioni dell’ufficio di Udine Nord - Confar- tigianato Servizi FVG in via Puintat 2 - complesso Meri- xxxxx (sulla rotonda del Terminal Nord).
ADESIONI: Entro il 18 settembre 2019 compilando il form qui sotto. Il seminario è organizzato in collaborazio- ne con l’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management SQS, organizzazione leader nel settore della certificazione con una pluriennale esperienza e com- petenza in materia di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
La locandina del seminario può essere scaricata cliccando sul link a lato.
PER INFORMAZIONI: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Ufficio Ambiente e Sicurezza - tel. 0000 000000 e-mail xxxxxxxxx@xxx.xx
Udine
Dalle province
Corsi sicurezza
Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confar- tigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.
CORSO | SETTEMBRE 2019 | OTTOBRE 2019 |
PS - Primo Soccorso | 11/9 | 2/10 |
AggPS - Aggiornamento di Primo Soccorso | 18/9 | 9/10 16/9 |
AI M - Antincendio (rischio medio - 8 ore) | 16/9 | 22/10 |
AggAI M - Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) | 19/9 | 25/10 |
AI B - Antincendio (rischio basso - 4 ore) | 16/9 | 22/10 |
AggAI B - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) | 16/9 | 22/10 |
LAV - Formazione di base dei lavoratori | 10/9 | 15/10 |
AggLAV - Aggiornamento della Formazione di base dei lavoratori | 20/09 | - |
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori (12 ore) | 18/9 | - |
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori (4 ore) | 20/9 | - |
Anticaduta - Trabattello e scala (8 ore) | - | 11/10 |
Anticaduta - Linea vita (8 ore) | - | 25/10 |
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili (10 ore) | 27/9 | 18/10 |
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore) | 27/9 | 18/10 |
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi (4 ore) | 27/9 | - |
Preposto (8 ore) | 17/9 | - |
Aggiornamento Preposto (6 ore) | 17/9 |
RSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)
e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto) | ||
AggRLS - Aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori (4 ore) | 25/9 | - |
LSS - Lavoratori addetti alla segnaletica stradale | - | 04/10 |
LSS - Preposti addetti alla segnaletica stradale | - | 04/10 |
AggLSS - Aggiornamento lavoratori addetti alla segnaletica stradale | - | 04/10 |
HACCP - Addetti | 30/9 | - |
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione
- 07/10
23/9 -