ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato “INAIL”, con sede in Xxxx Xxx XX Xxxxxxxx, 000, codice fiscale 01165400589 e P. IVA 00968951004, rappresentato dal
e
Il Consorzio RFX, con sede legale in Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, P.IVA 02685690287, rappresentato dal
Di seguito indicate come “le Parti”:
• l’INAIL è un istituto pubblico costituito per la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al quale sono attribuite competenze anche in materia di ricerca, in ordine alla quale dispone di una consolidata esperienza a livello nazionale e internazionale;
• l’INAIL, oltre a svolgere direttamente attività di ricerca scientifica, stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partners nazionali e internazionali, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti istituzionali;
• l’INAIL dispone del Dipartimento innovazione tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (di seguito DIT) che promuove e svolge, in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi di sicurezza del lavoro, attività di studio, ricerca e sperimentazione finalizzati alla proposta normativa, sviluppo e validazione di buone prassi, di metodiche, di procedure di gestione e di valutazione del rischio in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita dei lavoratori;
• in particolare all’interno del DIT sono presenti competenze specifiche in materia di impianti nucleari;
• il Consorzio RFX è un consorzio volontario di ricerca con attività esterna, costituito senza fini di lucro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2602, 2612 e seguenti del Codice Civile, composto da Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Università degli Studi di Padova, Acciaierie Venete SpA;
• il Consorzio RFX svolge attività di ricerca su grandi impianti sperimentali ed ha tra le sue priorità il raggiungimento della massima sicurezza nel loro utilizzo; in particolare, è titolare unico dell’attività di ricerca e sperimentazione sul prototipo di una parte fondamentale del progetto internazionale (ITER) volto alla realizzazione di un reattore nucleare a fusione;
• le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità, mediante l’utilizzo di risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, intendono realizzare una collaborazione finalizzata a sviluppare, attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, la sperimentazione di tecnologie avanzate di sicurezza per i grandi impianti utilizzati per la ricerca sulla fusione nucleare controllata, al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
RILEVATO CHE si rende necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare;
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare in essere costituiscono parte integrante del presente atto.
L’INAIL e il Consorzio RFX collaboreranno seguendo obiettivi comuni di ricerca, con particolare riguardo ai seguenti aspetti specifici relativi alla sperimentazione in materia di fusione nucleare:
a) l’identificazione, la promozione e lo sviluppo di iniziative di collaborazione tra il Consorzio RFX e l’INAIL finalizzate allo studio, alla ricerca ed alla sperimentazione di tecnologie avanzate di sicurezza per i grandi impianti utilizzati per la ricerca sulla fusione nucleare controllata, in particolare il progetto Neutral Beam Test Facility (NBTF). Tale progetto, di interesse internazionale è diretto allo sviluppo di un prototipo in scala 1:1 di uno degli impianti (iniettore di particelle neutre) che servono a regimare il reattore a elevatissime temperature per innescare la reazione di fusione.
L'INAIL ed il Consorzio RFX collaboreranno, altresì, mediante:
b) attività di sviluppo di progetti di ricerca di interesse comune delle parti, suscettibili di finanziamento da parte di altre amministrazioni;
c) attività di addestramento e formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza tra i lavoratori degli specifici rischi relativi alla conduzione delle macchine che costituiscono l’impianto in questione e delle modalità di utilizzo delle stesse in condizioni di sicurezza.
Art. 2
Convenzioni Attuative e Atti Esecutivi
Le attività di cui all’art. 1 saranno definite mediante la stipulazione di apposite Convenzioni attuative e atti esecutivi tra le Parti, nel rispetto e in attuazione del presente Accordo.
Tali atti dovranno indicare:
a) il dettaglio delle attività da espletare;
b) gli specifici obiettivi da conseguire;
c) la durata delle attività;
d) i termini degli impegni assunti da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri e proventi;
e) i responsabili scientifici di entrambe le Parti;
f) l’individuazione di locali e attrezzature messe a disposizione dalle Parti per il conseguimento degli specifici obiettivi.
Art. 3 Comitato scientifico
Le attività di proposta, programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative da attuare concordemente sono svolte da un Comitato scientifico composto, per INAIL, dal Direttore del DIT e da due ricercatori/tecnologi, per il Consorzio RFX, dal Direttore e due ricercatori del Consorzio stesso.
Il Comitato è presieduto dal Direttore del DIT e si riunisce almeno una volta l'anno. Le attività di segreteria e di supporto amministrativo sono svolte dal personale del Consorzio RFX.
Art. 4 Oneri economici
Salvo diversa regolamentazione espressamente prevista negli atti di cui al precedente art. 2, le spese relative al proprio personale coinvolto nelle attività di cui all’art. 1 e le spese relative alle proprie risorse strumentali e ambientali messe a disposizione per lo svolgimento dei progetti comuni, sono a carico di ciascuna delle Parti.
I costi per l’acquisto di ulteriori risorse strumentali o i costi per il personale aggiuntivo che si rendesse necessario acquisire, esclusivamente al fine di realizzare le attività di cui all’art. 1 del presente Accordo, saranno ripartiti secondo quanto stabilito negli atti di cui al precedente art. 2.
Eventuali utili derivanti dalla realizzazione della attività di cui all’art. 1 saranno ripartiti secondo quanto stabilito negli atti di cui al precedente art. 2.
Art. 5 Durata
Il presente accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni.
Alla scadenza dell’accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.
Art. 6
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell’accordo stesso.
Le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, oggetto del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto dell’accordo stesso, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.
Art. 7
Divulgazione e utilizzazione dei risultati
Le Parti convengono sul comune interesse della valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto del presente Accordo.
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con una precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell’altra Parte.
Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali o internazionali i risultati delle ricerche in oggetto e esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l’accordo nell’ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
Art. 8 Proprietà intellettuale
Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall’esecuzione dei progetti comuni di ricerca, di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 del presente accordo, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti.
Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall’esecuzione dei progetti comuni di ricerca, di cui alla lettera c) dell’art. 1 del presente accordo, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà esclusiva dell’INAIL.
Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità, negli atti di cui all’art. 2 del presente accordo, sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna
parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle Parti. Il Consorzio e l’INAIL possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento dell’INAIL e del Consorzio quali Enti patrocinanti le attività medesime.
Art. 9 Sicurezza sul lavoro
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del decreto MIUR n. 363/1998, che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto della presente Accordo.
Art. 10
Foro competente
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
Art. 11 Sottoscrizione, registrazione e spese
Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al medesimo Decreto.
Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Per Consorzio RFX * Per INAIL °
*Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.