Accordo Multilaterale M343
Accordo Multilaterale M343
Ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell’ADR, relativo alle sostanze pericolose per l’ambiente con numero UN 3082 e all’obbligo di verifica delle prestazioni di imballaggio
1. Il presente accordo si applica solo ad: adesivi, vernici (materiali correlati ad esse), inchiostro da stampa (materiali correlati ad esso) e soluzioni di resina assegnati alla UN 3082. L’accordo viene applicato alle sostanze classificate come pericolose per l’ambiente, liquide, n.a.s., gruppo di imballaggio III in conformità con 2.2.9.1.10.6 e di conseguenza 2.2.9.1.10.5 (*) contenenti lo 0,025%, o più, delle seguenti sostanze (da sole o combinate):
- 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT)
- octilinone (OIT)
- zinc pyrithione (ZnPT)
2. Nonostante i requisiti del ADR, le sostanze citate al punto 1 possono essere trasportate in imballaggi di: acciaio, alluminio, altri metalli o plastica, che non soddisfano i requisiti del
4.1.1.3. Questo può essere fatto nel caso in cui il trasporto avvenga in quantità pari o inferiori a 30 litri per imballaggio come segue:
- Nei carichi pallettizzati, un pallet box o un dispositivo di carico unitario, ad esempio imballaggi singoli posizionati o impilati e fissati mediante reggiatura, restringenti o avvolgimenti estensibili o altri mezzi idonei per il pallet.
- Come imballaggi interni di imballaggi combinati con una massa netta massima di 40 kg.
3. Si applicano tutte le altre disposizioni pertinenti al ADR.
4. Il presente accordo è valido fino al 30 giugno 2023 per il trasporto nei territori degli Stati firmatari. Nel caso di revoca di una Stato firmatario, l’accordo verrà annullato per quest’ultimo.
Tønsberg, 18 Ottobre 2021
Per la direzione norvegese e la protezione civile L’autorità competente per il RID in Norvegia
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(*) Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, che modifica, ai fini del suo adeguamento al progresso tecnico e scientifico, l’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo la classificazione, l’etichettatura e il confezionamento di sostanze e miscele (quindicesimo ATP al CLP), applicabile dal 1° marzo 2022.
LETTERA ESPLICATIVA
Nell’ADR 2.2.9.1.10.5 le sostanze e le miscele sono classificate come sostanze pericolose per l’ambiente (ambiente acquatico) sulla base del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e miscele (regolamento CLP).
Il quindicesimo ATP del CLP, applicabile dal 1° marzo 2022, ha adottato modifiche alla classificazione delle miscele contenenti lo 0,025% o più dei conservanti DCOIT, OIT e ZnPT classificandole come pericolose per l’ambiente.
Le vernici all’acqua e i prodotti ad alto punto di infiammabilità che contengono biocidi sono miscele che rientreranno nella classificazione delle sostanze pericolose per l’ambiente. In base al regolamento CLP dell’UE, le aziende hanno 18 mesi per apportare modifiche all’etichettatura in risposta al cambiamento della classificazione.
In quanto merci pericolose, questi prodotti saranno assegnati alla classificazione delle sostanze pericolose come UN 3082, liquide, n.o.s., gruppo di imballaggio III, rientrando così nell’ambito dei requisiti di imballaggio per le merci pericolose. Nella tabella A del capitolo 3.2 dell’ADR è già presente una disposizione speciale di imballaggio PP1 sotto l’istruzione di imballaggio P001 relativa agli adesivi, inchiostri da stampa (e materiali correlati), vernici (e materiali correlati) e soluzioni di resina assegnate alla classificazione UN 3082. Per quantità pari o inferiore a 5 litri, gli imballaggi non sono tenuti a soddisfare le prove di prestazione di cui al capitolo 6.1 (come specificato in PP1).
Gli imballaggi approvati dalle Nazioni Unite necessari per trasportare questi prodotti in quantità superiori a 5 litri non sono ancora disponibili in quanto non sono adatti all’industria delle vernici, a causa del tipo di chiusura utilizzata che consente l’apertura e la chiusura del prodotto in negozio. In precedenza, i requisiti per gli imballaggi approvati dalle Nazioni Unite per pitture decorative a base d’acqua erano limitati e la poca disponibilità di questo tipo di imballaggio sul mercato lo evidenzia.
I tempi per apportare queste modifiche al fine di garantire che i prodotti possano continuare a essere trasportati in regime ADR non sono sufficienti. L’industria dell’imballaggio ha bisogno di tempo per adattarsi ai cambiamenti delle normative e sviluppare nuove soluzioni di imballaggio. Questo è un periodo di transizione per le vernici, gli inchiostri da stampa e i materiali correlati che sarà assegnato alla UN 3082, garantendo così che l’industria possa continuare a trasportare questi materiali, dando il tempo di apportare le modifiche necessarie alla formulazione dell’imballaggio senza pregiudicare la sicurezza.
La riunione congiunta del Comitato di esperti RID e del Gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose, tenutasi dal 21 settembre al 1° ottobre 2021, ha adottato un progetto di modifica di una misura transitoria nel punto 1.6.1.51 del RID e dell’ADR per l’entrata in vigore in data 1° gennaio 2023.