Contract
Copia di Determinazione | |
N. 1017 data 06/08/2019 Reg. SETT-OPERE 2019/163 Classifica VI.5 | Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO "X. XXXXXXX" AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E DETERMINA A CONTRATTARE . CUI L00360140446201800019. |
IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
PREMESSO CHE:
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 23/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione Nota aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019/2021 “Schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 22/10/2016 era stato approvato il nuovo programma di mandato 2016/2021 dell'Amministrazione insediatasi a seguito delle elezioni di maggio 2016, che prevedeva di intervenire nell’ambito degli impianti sportivi in generale e della piscina in particolare; RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 11.12.2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, e successiva rettifica intervenuta con Deliberazione della Giunta comunale n.232 del 20.12.2017, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità avente ad oggetto “Proposta di Finanza di Progetto per la Riqualificazione del Centro Sportivo Natatorio “X. Xxxxxxx” ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 15 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche come Codice), presentato in data 20.01.2017 al prot.n.3956 e successivamente modificato ed integrato, con alcune condizioni;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 90 del 23/12/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge con la quale si è preso atto della fattibilità del progetto di cui alla delibera di Giunta n. 218 del 2017, così come integrata dalle modifiche proposte con detta delibera e accettate dal proponente, e disposto di inserire la suddetta proposta all’interno degli strumenti di programmazione dell’ente e in particolare del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall’art. 21 del Codice, e redatto conformemente al D.M. IITT n. 14/2018:
DATO ATTO che nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2019/2021 annesso al Bilancio di previsione 2019, ed oggetto di adozione, approvazione pubblicazione ai sensi di legge, è stato conseguentemente riproposto l’intervento, da realizzare tramite finanza di progetto, relativo alla presente procedura, denominata “RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO NATATORIO "X.XXXXXXX";
- che dopo la pubblicazione del suddetto programma triennale presso il sito dell’Osservatorio regionale e presso il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla procedura medesima risulta attribuito il CUI L00360140446201800019;
CONSIDERATO:
- che esiste giudizio pendente presso il TAR Marche (n° 95/2018 Reg. Ric) ed il Tribunale, nella sentenza non definitiva n° 523/2018 del 14/06/208, nel respingere due dei tre motivi del ricorso (per il terzo è stato disposto un supplemento di istruttoria e la prossima udienza è fissata a tutto il 18 dicembre 2019) ha tuttavia riconosciuto come adeguato l’iter istruttorio che ha portato all’approvazione della proposta e opportunamente allocati il rischio di domanda e di disponibilità come descritti e riportati nello schema di convenzione (punto 4 e sub della citata sentenza);
- che questa Amministrazione ritiene preminente l’interesse a procedere nell’iter avviato con la citata deliberazione Giunta Comunale n.90/2017 e pertanto ha inserito, tra gli obiettivi di PEG approvati per l’anno 2019 e assegnati al Settore lavori pubblici, manutenzione e gestione del patrimonio, l’avvio della procedura aperta per la selezione del concessionario, indetta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice; RITENUTO che, dati i tempi necessari per lo svolgimento della procedura di gara (di rilievo comunitario), per lo scrutinio delle proposte e per la predisposizione della proposta di aggiudicazione, si perverrà alla stessa in tempi confacenti con la definitiva pronuncia, almeno di primo grado, del citato giudizio pendente presso il TAR, in modo da poter prendere atto degli esiti della stessa ai fini della determinazione di aggiudicazione;
DATO ATTO che in esecuzione degli indirizzi emanati dalla Giunta Comunale con le citate deliberazioni, nonché le successive programmazioni e a conferma della volontà di proseguire con l’iter avviato, si è provveduto a rivedere il testo della convenzione già approvato al fine di determinare gli ulteriori elementi necessari per lo svolgimento della procedura e di provvedere all'adeguamento della convenzione dando per rata ed approvata ogni integrazione o modifica al testo allegato, non incidenti sul contenuto essenziale ma volte ad una migliore definizione delle attività poste in convenzione e degli obblighi reciproci delle parti;
RICHIAMATE tutte le premesse, considerazioni e valutazioni riportate negli atti e provvedimenti sopra citati;
RITENUTO:
- che la concessione di che trattasi è da qualificarsi quale concessione di lavori, dato che lo scopo precipuo dell’Amministrazione (cfr. Sentenza CdS, sez. V, 19/6/2019, n. 4186) è quello di dotarsi di un impianto sportivo adeguato e potenziato, da porre a disposizione della cittadinanza e delle associazioni sportive presenti sul territorio, imponendo però al concessionario di perseguire anche finalità di pubblico interesse, garantendo l’accessibilità dello stesso impianto a determinate fasce di utenti e a tariffe adeguatamente determinate e che, per tali motivi, in relazione alla necessità di garantire, in condizioni normali, l’equilibrio economico-finanziario della gestione, al concessionario stesso sarà riconosciuto un contributo, quale canone di disponibilità dell’impianto, pari ad € 30.000,00 oltre IVA, o al minor importo offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara;
- che il carattere funzionalmente preponderante delle opere di riqualificazione e ampliamento degli spazi è dato dall’essere le stesse necessarie per poter ottenere un’offerta di spazi ed impianti destinati alla pratica sportiva adeguati, in relazione agli scopi perseguiti da questa amministrazione, e rispetto alla gestione, di spazi da destinare a servizi accessori (bar/ristorante) in grado di originare quei flussi di cassa necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione complessiva dell’impianto;
- che i lavori previsti rientrano nella classificazione CPV 45212000-6 quali “Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti”, mentre l’attività di gestione ricade nel CPV 92610000-0 relativo ai servizi di gestione di impianti sportivi;
- che in ogni caso, al fine di rendere maggiormente accessibile la procedura e libera la capacità degli operatori economici interessati alla partecipazione, di determinare le specifiche forme di partecipazione, non vengono definite le prestazioni principali e le prestazioni secondarie, atteso che ben potranno partecipare operatori che, apportando competenze e capacità relative alle diverse prestazione previste, potranno decidere l’autonoma organizzazione interna, anche in vista dell’eventuale costituzione della società di progetto, apportando le competenze e i requisiti maturati nei diversi ambiti delle attività previste (progettazione, realizzazione dei lavori, gestione dell’impianto, gestione degli spazi accessori);
- che tuttavia, trattandosi di concessione di lavori, in caso di ricorso ad affidamento a terzi dei lavori da parte del concessionario, privo degli specifici requisiti richiesti ai sensi dell’art. 84 del Codice, lo stesso dovrà adottare le procedure previste, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del Codice stesso;
- che sempre al fine di ridurre i costi di predisposizione dell’offerta, e favorire ulteriormente la partecipazione degli operatori economici alla presente procedura, in presenza della clausola di prelazione a favore del promotore, non si ritiene di dover richiedere ai concorrenti la presentazione di un progetto di livello definitivo, anche alla luce del mancato richiamo, nel comma 15 dell’art. 183, al precedente comma
9 e l’indicazione viceversa, quali contenuti dell’offerta, di “.. una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità”;
- che viceversa si intende consentire la possibilità ai concorrenti di presentare varianti rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara, alle condizioni riportate nella documentazione di gara;
RIBADITO che in base al combinato disposto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sugli obblighi di aggregazione e di ricorso agli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione, alla luce delle modifiche intervenute ad opera della legge 55/2019, di conversione, con modificazioni, del d.l. 32/2019 (Cd. “Sblocca cantieri”), il Comune di San Benedetto del Tronto, che è stazione appaltante ma anche comune non capoluogo di provincia, qualificato in virtù del regime transitorio con l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti detenuta presso l’ANAC (codice AUSA 0000159647) può determinarsi a procedere autonomamente per l’affidamento dei contratti di appalto e di concessione del Codice, mediante utilizzo autonomo degli strumenti per la gestione telematica delle procedure di gara; VISTI :
- l’art. 40 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, nell’ambito delle procedure di appalto
svolte dalle stazioni appaltanti, con decorrenza dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- l’art. 58 del X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;
- la circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 2 del 24 giugno 2016 nella quale si precisa che, a fronte dell’impossibilità di procedere ad investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme, le amministrazioni non in possesso di piattaforme telematiche per le negoziazioni potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazione messi a disposizione, tra l’altro, da Consip in modalità ASP (Application Service Provider);
DATO ATTO:
- che la piattaforma CONSIP non può essere utilizzata per le concessioni e le procedure di finanza di progetto;
- che presso il Comune di San Benedetto del Tronto il Servizio CUC sta implementando il sistema di gestione telematica delle gare, attuato mediante utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dalla SUAM della Regione Marche;
RITENUTO QUINDI:
- sentito il sopradetto sevizio, di poter procedere autonomamente all'indizione della procedura per l' affidamento della concessione in oggetto, tenuto conto, in relazione all’individuazione delle procedure di scelta del contraente, di quanto previsto dal Codice dei contratti, con particolare riferimento all’art. 60, in base al quale le stazioni appaltanti, per gli affidamenti (comprese le concessioni) di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35, procedono mediante procedura aperta o ristretta;
- di poter procedere, dando esito all’impulso dell’Amministrazione, all’indizione della successiva gara, prevista dal citato art. 183, comma 15 del Codice, ricorrendo alla procedura aperta (art. 60) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, commi 2 e 6, 173 e 183, comma 15 del Codice;
DATO ATTO ALTRESI’:
- che il D.L. 18/10/2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, all’art. 34, comma 20 prevede che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- che in base a tale ultimo disposto normativo, è stata redatta specifica relazione, depositata agli atti nel fascicolo d’ufficio, contenente gli elementi richiesti dalla citata normativa e riferiti all’attuale sistema di gestione dell’impianto natatorio;
CONSIDERATO INOLTRE:
- che l' art. 32, comma 2, del Codice, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
- che l' art.192 del D.lgs. n. 267/2000 indica i contenuti essenziali della determinazione a contrarre che di seguito si riportano: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; RITENUTO IN PARTICOLARE in relazione alle scelte operate, in stretta collaborazione con la CUC, nella predisposizione e redazione della documentazione di gara, oltre quanto sopra specificato:
- che trattandosi di procedura in finanza di progetto, avviata ed adottata sulla base dell’art. 183, comma 15 del Codice, con un valore stimato della concessione sottesa superiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, è necessario utilizzare, per la scelta dell'affidatario, la PROCEDURA APERTA come definita dall'art. 60, del Codice;
- che è necessario attenersi il più possibile allo schema del Bando Tipo n° 1 adottato da ANAC con la delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, con le ulteriori indicazioni e specifiche necessarie in relazione alla natura di concessione del presente affidamento e all’utilizzo di una piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura di gara;
- che per la natura del contratto e dell’impianto sportivo non è percorribile la suddivisione della concessione in lotti o la separazione in parti ai sensi dell’art. 169, comma 2 del Codice;
- che per la tipologia di contratto (concessione di lavori) il concessionario potrà in relazione alla esecuzione dei lavori, subappaltare la quota del 40% in analogia con quanto previsto dall’art. 105 del Codice, mentre per quanto riguarda le altre prestazioni previste nella concessione, si farà riferimento a quanto previsto nello schema di concessione (art. 6, comma 7 e art. 9.2);
- che per i requisiti del concessionario debba farsi ancora riferimento all’art. 95 del DPR 207/2010 in virtù del combinato disposto degli artt. 83, 84, 172 e 216, co. 14 del Codice;
SPECIFICATO CHE:
a) il fine che si intende perseguire è quello di individuare, tramite ricorso alla finanza di progetto, il concessionario cui affidare la riqualificazione dell’impianto sportivo natatorio “X. Xxxxxxx” ;
b) il contratto di concessione avrà per oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’impianto sportivo come riqualificato sulla base del progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di gara;
c) la durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) o nella minore durata offerta dall’aggiudicatario in sede di gara;
d) la concessione potrà essere prorogata nei casi previsti dalla schema di convenzione;
e) le clausole ritenute essenziali sono riportate nel suddetto schema di convenzione mentre gli elementi relativi alla gestione sono esplicitati nell’elaborato denominato “Specificazione caratteristiche servizio e gestione” facente parte della proposta posta a base di gara;
f) la scelta del contraente avverrà mediante procedura comunitaria aperta ai sensi del Codice, metodo coerente con il principio della concorrenza, e con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del Codice);
RITENUTO necessario, a tale scopo, garantire la pubblicità della gara mediante invio di apposto bando di concessione alla GUCE e pubblicazione del bando presso la GURI, di un avviso presso due testate nazionali ed due locali, degli atti sul sito dell’Osservatorio Regionale e del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture (SCP MIT), e sul profilo di committente del Comune e presso la Piattaforma telematica, dando atto che le relative spese dovranno essere anticipate dalla Stazione appaltante e saranno oggetto di rimborso da parte dell'aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20);
CONSIDERATO che a tal fine si è provveduto ad acquisire un preventivo di spesa per le pubblicazioni di legge dalla ditta INFO SRL, che ha presentato un'offerta complessiva di € 2.300,00 (oltre IVA ed imposta di bollo) SMART CIG Z58294B0EE;
RIBADITO che:
- il valore complessivo del contratto di concessione è stato determinato, ai sensi degli artt. 35 e 167 del codice, tenendo conto del probabile fatturato generato dalla gestione della struttura, come stimato nel Piano economico finanziario asseverato e facente parte della proposta approvata;
- l'importo stimato dell’affidamento, riferito all'intera durata contrattuale, è di € 32.866.766,00, oltre IVA;
- che non vi sono rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI mentre gli oneri per la sicurezza, dato il livello progettuale posto a base di gara, sono stati determinati parametricamente in € 25.014,68;
- che l’importo dei lavori di riqualificazione previsti nella proposta ammontano ad € 3.358.764,00, oltre IVA e spese tecniche;
- che la stima del costo della manodopera connesso all’esecuzione del contratto è stata determinata parametricamente, dato il livello del progetto posto a base di gara, in € 1.175.475,14;
- l’importo del contributo posto a base di gara è pari ad € 30.000,00 annui (€ 15.000,00 per il primo anno di gestione), soggetto a ribasso e da intendersi XXX xxxxxxx, rappresenta il contributo in conto gestione annuale massimo che l’Amministrazione potrà riconoscere al fine di garantire l’equilibrio della gestione e sostenere per la gestione dei servizi affidati, anche inteso come corrispettivo o canone di disponibilità, sulla base degli elementi riportati nello schema di convenzione ;
- il valore del contributo pubblico è dato dalla somma del valore del diritto di superficie (che si stima ricompreso tra un minimo di € 170.000,00 ad un massimo di € 250.000,00) e dal valore del canone di disponibilità (contributo) per la durata trentennale previsto in € 30.000,00 annui (15.000,00 per il primo anno) con un valore attuale netto (VAN), ottenuto con l'attualizzazione allo stesso WACC di progetto (3%), di € 687.407,52;
- ai sensi dell'art. 34 del Codice, non sono stati indicati specifici Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio in oggetto;
CONSIDERATO che sono stati determinati gli aspetti che potranno essere oggetto di proposta migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; - la deliberazione dell' ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 che fissa l'entità della contribuzione dovuta dagli operatori economici, per la fascia d'importo in cui ricade il presente affidamento, in € 800,00;
RITENUTO INOLTRE che:
- in relazione al combinato disposto degli articoli 60, 63 e 164, comma 2, del Codice, sia opportuno stabilire: un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 60 (sessanta) giorni e un termine per il soccorso istruttorio non superiore a 10 (dieci) giorni;
- il bando debba prevedere che il promotore può esercitare il diritto di prelazione;
- il bando debba prevedere la possibilità, per l’aggiudicatario, di costituire la società di progetto;
- l’aggiudicazione debba essere disposta ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice, seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri riportati nella apposita Tabella inserita nel Disciplinare di gara;
- ai sensi dell’art. 192 del D.Lg.vo n. 267/2000, dell'art. 32, co 2 del Codice occorre procedere anche all'approvazione della documentazione di gara e ad avviare la procedura di selezione a mezzo della piattaforma telematica citata;
DATO ATTO ALTRESI':
- che l'art. 30, comma 1, del Codice dispone che “1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;
- che è demandato al RUP l’acquisizione del CIG, tramite il sistema Simog presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici mentre il CUP, come riportato anche nelle FAQ DIPE “Chi deve richiedere il CUP e per quali progetti” dovrà essere richiesto dal Concessionario;
VISTI gli atti componenti la proposta, come approvati con la deliberazione n° 218 del 11/12/2017 e lo schema di convenzione, come sopra integrato, costituenti l’oggetto del contratto e i relativi contenuti essenziali;
VISTO il verbale di validazione del progetto, ad esito dell’attività di verifica svolta dal RUP, datato 05.08.2019;
VISTA la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 del D,L. 179/2012;
VISTI altresì i documenti di gara, redatti dal Servizio CUC ai fini della formale approvazione (Schema Bando GURI, Disciplinare di gara e modulistica allegata);
PRESO ATTO della ulteriore documentazione descrittiva del funzionamento della Piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Marche (“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” e “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”)
RILEVATO pertanto il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. 2, comma 3 (estensione del Codice di comportamento), e 15, commi 2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, (se diverso) e al RUP del presente procedimento, e in relazione ai destinatari finali dello stesso ;
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267, il quale stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
DATO ATTO ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs.267/2000 che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione (affidamento concessione) diverrà esigibile nell’esercizio finanziario 2020 e che le conseguenti liquidazioni sono compatibili con le attuali previsioni di bilancio;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;
ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione della documentazione di gara;
VISTO, inoltre, il vigente Statuto Comunale con particolare riferimento all'art. 42 “Compiti dei Dirigenti”;
ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;
VISTI E RICHIAMATI altresì:
gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D. L.vo n° 267/2000;
il Codice degli Appalti Pubblici approvato con D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il DPR 207/2010 per quanto ancora applicabile;
gli artt. 4, 5 e 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2, del Codice e dall'art.192 del Lgs. 267/2000;
3. di indire conseguentemente, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 59, 60 del Codice, per l’affidamento, tramite procedura di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del Codice DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO “X. XXXXXXX” CUI L00360140446201800019;
4. di dare atto che la concessione, anche in relazione alle modalità di svolgimento, non è passibile di suddivisione in lotti o in parti;
5. di disporre che il termine per la presentazione delle offerte non sia inferiore a giorni 60 (sessanta) dall’invio alla GUCE e quello per la produzione delle integrazioni disposta a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio sia di giorni 10 (dieci);
6. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ed idonea a giudizio della stazione appaltante;
7. di riservarsi, in caso di gara deserta, di procedere ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del Codice, previa valutazione del permanere dell’interesse pubblico all’affidamento della concessione;
8. di dare atto, ai sensi dell' art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che:
a) il fine che si intende perseguire è quello di individuare, tramite ricorso alla finanza di progetto, del concessionario cui affidare la riqualificazione dell’impianto sportivo natatorio “X. Xxxxxxx” ;
b) il contratto di concessione avrà per oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’impianto sportivo come riqualificato sulla base del progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di gara;
c) la durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) o nella minore durata offerta dall’aggiudicatario in sede di gara;
d) la concessione potrà essere prorogata nei casi previsti dalla schema di convenzione;
e) le clausole ritenute essenziali sono riportate nel suddetto schema di convenzione mentre gli elementi relativi alla gestione sono esplicitati nell’elaborato denominato “Specificazione caratteristiche servizio e gestione” facente parte della proposta posta a base di gara;
f) la scelta del contraente avverrà mediante procedura comunitaria aperta ai sensi del Codice, metodo coerente con il principio della concorrenza, e con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del Codice);
9. di approvare conseguentemente e a tal fine, i seguenti documenti, tutti depositati in originale nel fascicolo d’ufficio presso il Responsabile Unico del procedimento:
- Schema Bando GURI;
- Disciplinare di gara e modulistica allegata;
- Relazione redatta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 179/2012;
- Schema di convenzione aggiornato;
10. di richiedere al servizio CUC e servizi amministrativi il supporto per lo svolgimento della procedura di gara in modalità telematica, tramite utilizzo della Piattaforme Telematica messa a disposizione dalla SUAM della Regione Marche, disponendo l'invio della presente determinazione e della documentazione ad essa allegata, necessaria per lo svolgimento della procedura di gara;
11. di stabilire fin d’ora che la Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine posto per la presentazione delle offerte:
- sarà composta da tre componenti, selezionati tra il personale dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto o tra i dipendenti di altre amministrazioni comunali;
- il presidente sarà individuato tra il personale dirigente, i commissari, diversi dal presidente, tra il personale dirigente o appartenente all'area delle PO o alla categoria giuridica D o C e il segretario tra il personale appartenente alla categoria giuridica D o C; - i componenti dovranno essere esperti nelle diverse discipline tecnico-economiche cui afferisce l’oggetto del contratto da
affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
- i componenti ed il segretario non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del Codice e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara dovranno rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette condizioni;
12. di approvare altresì il preventivo di spesa per le pubblicazioni obbligatorie degli atti di gara presentato dalla ditta Info S.r.l. per un importo di € 2.300,00 oltre IVA e imposte di bollo;
13. di assumere il conseguente impegno di spesa di € 2.838,00 (IVA inclusa) per il pagamento delle pubblicazioni, sul cap. 111.13.256 “Spese pubblicazione atti di gara da rimborsare” del bilancio 2019 e il contestuale accertamento disposto sulla risorsa 3599.99.627 “Rimborso spese pubblicazione atti di gara”, bilancio 2019, che verrà rimborsato alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;
14. di assumere altresì l’impegno della somma di € 800,00 quale contributo dovuto all'ANAC dalla Stazione Appaltante in relazione alla procedura di gara in oggetto sul capitolo 0109.13.255 del bilancio 2019 che presenta adeguata disponibilità;
15. Di dare atto che, con successiva determinazione, si procederà: alla formalizzazione dell' impegno di spesa per l' affidamento della concessione di cui trattasi, sul cap. 0601.13.180 “Canoni partenariato pubblico-privato” , a valere sul bilancio 2020 e successivi, non appena espletate e definite le procedure di gara;
16. di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione degli atti presso la GUCE, la GURI, le testate locali e nazionali, sul sito dell'Osservatorio Regionale, sul sito del Servizio Contratti Pubblici del MIITT, all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune (profilo di committente);
17. di stabilire che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al X.X.xx 165/2001 e con particolare riferimento all’art. 53 comma 16/ter dello stesso art. 1 comma 3 del D.L. 95/12 e s.m.i ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Benedetto del Tronto AP, gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. La violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto;
18. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
19. di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 smi e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è l’arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che ha provveduto alle verifiche di competenza, al quale vengono, altresì, demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;
20. di dare atto altresì che il presente provvedimento è accessibile dall’home page del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “Amministrazione Trasparente”, e sarà reso reperibile ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 nella sezione “Bandi e contratti”.
Il DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 3/2019
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E
La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 06/08/2019 n° 2689 del Registro di Pubblicazione.
Il Direttore del Servizio |
Segreteria Generale |
La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 06/08/2019 al 20/08/2019.
Il Direttore del Servizio |
Segreteria Generale |
La presente copia, di n. fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.
lì | ||
Il Direttore del Servizio | ||
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