LA TUTELA DEL MINORE NEL COMMERCIO ELETTRONICO E NELLA RETE INTERNET
LA TUTELA DEL MINORE NEL COMMERCIO ELETTRONICO E NELLA RETE INTERNET
Xxxxxxxx Xxxxxx
Sommario
1. Il quadro normativo
2. L’autoregolamentazione: i codici di condotta
3. La ‘regolazione tecnologica’: i software di controllo e i ‘programmi filtro’
4. Il contratto on line concluso dal minore
5. Strumento regolamentare versus strumento tecnologico di controllo
1. Il quadro normativo
In termini generali il commercio elettronico può essere definito come “un qualsiasi tipo di transazione tendente a vendere o acquistare un prodotto o un servizio, in cui gli attori interagiscono elettronicamente piuttosto che con scambi fisici e contatti diretti”1.
Per il consumatore, il commercio elettronico è la vendita per via telematica di beni o servizi; per la Commissione europea2, “è lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sulla elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali: commercializzazione di mezzi e servizi; distribuzione on line di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazione quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, […] vendite all’asta, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. Il commercio elettronico comprende prodotti, servizi, attività di tipo tradizionale e nuovo”.
Poiché ci si riferisce alla possibilità di svolgere le attività commerciali per via elettronica ed in particolare tramite Internet, un buon approccio al mondo del commercio elettronico, la cui evoluzione è strettamente connessa alla “rete delle reti”, non può che manifestarsi su scala globale, così da delineare tutti i contorni del fenomeno telematico.
La natura internazionale di Internet, che permette di varcare i confini degli Stati senza averne cognizione, insieme all’impetuoso sviluppo delle contrattazioni on line dalle caratteristiche che ne fanno un fenomeno unico nel suo genere (struttura estremamente decentralizzata, elevato grado d’automazione,
impiego diffuso) pongono problemi nuovi e particolari, che esigono soluzioni innovative e specifiche, attuabili con rapidità e riposte su iniziative coordinate non soltanto a livello europeo, ma internazionale3.
E’ indiscusso che alle operazioni commerciali in rete si applichino i principi generali in tema di obbligazioni e contratti, ma si rende necessario coordinare le discipline nazionali con le regole frutto dell’elaborazione europea e internazionale.
Fra i molteplici problemi correlati al commercio elettronico tramite la rete Internet viene in risalto la tutela del consumatore che, da tempo riconosciuto come contraente debole, ora più che mai necessita di tutele peculiari a fronte di insidie dalle inedite caratteristiche.
Se non può esservi dubbio che gran parte della regolamentazione a tutela del consumatore4 sia applicabile anche alle situazioni giuridiche in cui si trovano i contraenti in rete, tema assai scottante – ma rispetto al quale tutele e rimedi sono meno definiti – è quello che riguarda i casi in cui con le vesti del consumatore operi un minore.
Uno studio commissionato dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie a Nielsen/NetRatings5 evidenzia che, su di un campione di 4.800 minori tra i 2 e i 13 anni di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, nel periodo gennaio-marzo 2002, “baby navigatori” nel nostro Paese sono il 35% dei ragazzini, percentuale superiore solo alla Francia (25%), contro il 54% e 55% dei coetanei tedeschi e inglesi.
La ricerca ha evidenziato che che ‘naviga’ da casa ben il 41% dei giovanissimi e che il 70% dei più giovani ‘naviga’ ad una velocità di 56k, mentre il 12% lo fa ad una velocità superiore. E’ risultato che la scuola riveste un ruolo primario nella diffusione della rete, considerato che ha raggiunto il 60% degli alunni delle scuole medie. I dodicenni, infatti, navigano per un tempo triplicato rispetto ai bambini di 7 anni e visitano fino a 47 siti diversi contro i 10 dei più piccoli.
La lettura di questi dati rivela che la quasi totalità di quei bambini provi ad interagire con le pagine Web visitate, gran parte di loro raggiunga lo scopo voluto, e che solo in pochi rimangano utenti passivi nel cyberspazio; mentre per i giovanissimi, che senza difficoltà accedono alla rete, si può pensare che ‘navighino’ proprio con l’intento di curiosare tra i siti più allettanti –ma sovente i più pericolosi per chi, con ingenuità e credulità, aderisce con totale disponibilità a quanto reperito on line.
Questi dati fotografano una realtà, quella di Internet, che è in continua evoluzione, tanto veloce che si ha l’impressione di essere già in ritardo nel momento in cui si studiano i problemi e si prospettano soluzioni.
Già da qualche tempo l’Unione Europea pone particolare attenzione all’impatto della rivoluzione informatica sui minori.
Nel biennio 1996-97 la Commissione Europea ha pubblicato il Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity6 e la Comunication on Illegal and Harmful Content on the Internet7: quale diretta conseguenza di queste due pubblicazioni si è avuto un Action Plan8 che suggerisce la creazione di sistemi di filtro e una campagna di sensibilizzazione ed informazione sui possibili rischi per gli utenti di Internet.
La successiva Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europeo del 24 settembre 1998 n. 98/5609, riguardante la protezione dei minori e della dignità umana, mira a definire le linee guida delle legislazioni nazionali dei Paesi della Ue.
Promuovendo una cooperazione europea e internazionale, al fine di ricondurre il benessere dei minori sotto la responsabilità dei genitori e coadiuvando il controllo di quest’ultimi, la Raccomandazione incoraggia la messa in atto di un intervento pubblico più sistematico in ogni Stato membro.
Allo stesso tempo, ai providers dei servizi in Internet viene chiesto di adottare codici deontologici per rafforzare la protezione dei minori nei confronti dei messaggi a contenuto pericoloso. In particolare, si esorta la Commissione a prendere iniziative intese a migliorare la collaborazione fra le autorità di giustizia ed altre amministrazioni, invitando inoltre gli Stati membri ad organizzare ‘permanenze telefoniche’10 incaricate di trattare i reclami relativi ai messaggi a contenuto illegale.
Nel 1999 la Raccomandazione del Consiglio è stata integrata da un Piano pluriennale d’azione comunitario11, che presenta un insieme coerente di iniziative di lotta alle informazioni di contenuto nocivo sulla rete.
E’ evidente come il diritto all’educazione e alla partecipazione ai media sia riconosciuto al minore da diverse fonti di varia natura, normative e non, intese anche a promuovere l’uso sicuro di Internet.
In questo senso anche la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia12 che, confermando l’inviolabilità di tale diritto, dispone “Gli Stati parti riconoscono l’importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali e internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale (art. 17); il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione (art. 13); gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia (art. 12)”.
Nel nostro Paese già nel luglio del 1995, con il decreto n. 38513, il Ministero delle poste e delle comunicazioni, nell’emettere il regolamento recante le norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex, aveva tenuto conto delle particolari esigenze dei più giovani che si avvicinavano a quei mezzi di diffusione, prevedendo che le informazioni o prestazioni audiotex e videotex fossero “destinate ai maggiori di 18 anni” (art.4) e disciplinando all’art.6 la materia per i servizi rivolti ai minori.
Prestando una spiccata attenzione alla naturale credulità, mancanza di esperienza e di senso critico dei minori, venne così imposto il divieto dei “servizi che possono, per i loro contenuti, rappresentare una minaccia alla loro salute, sicurezza e crescita” (art.6, comma 1). In particolare, i servizi audiotex e videotex non devono: “a) indurre a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate; b) indurre a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose; c) invitare a ripetere la chiamata allo stesso od altri servizi (art. 6, comma 2)”. Come ulteriore tutela, “il costo delle informazioni o prestazioni destinate ai minori non deve superare la seconda fascia tariffaria e la loro durata non può superare i quattro minuti (art.6, comma 3)”.
Nelle procedure di esercizio dei servizi in questione dettate dal regolamento, è previsto che “gli
operatori devono fare il possibile per evitare l’accesso di minori d’età ai servizi” e se un operatore ha il sospetto che l’utente sia minorenne, deve adottare la seguente metodologia: “a) chiedere all’utente l’età e la data di nascita; b) rivolgere all’utente altre domande la cui risposta potrebbe, secondo l’operatore, rivelare l’effettiva età dell’utente o fornire utili indicazioni su di essa; c) se le risposte risultano indicative della minore età dell’utente o se questi esita senza una valida giustificazione a rispondere, l’utente stesso
deve essere considerato un minore d’età ed essere escluso dai servizi, salvo non si tratti di un servizio previsto dall’art. 6”.
A differenza delle reti ‘chiuse’ quali Videotel e simili, la precipua caratteristica di Internet, unica nel suo genere, è la simultanea natura di mezzo di pubblicazione e di comunicazione: Internet consente infatti diversi modi di comunicazione: utente/utente, un utente/più utenti, pluralità di utenti. Un utente della rete può indifferentemente trasmettere o ricevere informazioni; in qualsiasi momento, un utente passivo può diventare utente attivo fornendo informazioni, di propria iniziativa o per il reindirizzando il materiale pervenutogli da terzi.
Internet si distacca, dunque, dai mezzi tradizionali tanto di trasmissione radiotelevisiva, quanto di telecomunicazione.
Se si tengono in considerazione le peculiarità strutturali ed evolutive di Internet, si ha la sensazione di quanto efficacemente la disciplina dettata dalla direttiva 97/7/CE14 (recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 185 del 22 maggio 1999), riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, si modelli coerentemente sulle ipotesi di contrattazione on line.
Anche in questo caso la preoccupazione del legislatore europeo di fornire un mezzo adeguato alle tecniche di comunicazione a distanza ha dato luogo a tutele specifiche per i minori: l’art. 4 della direttiva 97/7 (cui corrisponde l’art. 3 del decreto di attuazione), infatti, richiamando il criterio del “modo chiaro e comprensibile” con cui devono essere fornite le informazioni commerciali, fa riferimento alle esigenze “di protezione di coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati membri sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori”.
La norma è di particolare rilevanza, soprattutto in riferimento al commercio telematico, poiché pone l’obbligo, in capo a chi propone beni o servizi sul Web, di realizzare pagine in cui appaia in modo inequivocabile lo scopo commerciale del messaggio.
E’ stato evidenziato come possa essere parzialmente erroneo impostare il problema in chiave di ‘comprensibilità’ e ‘chiarezza’ in relazione alle capacità dei minori. Infatti, “il minore che utilizza lo strumento elettronico è sicuramente dotato di un certo grado di capacità tecnica nell’utilizzo del mezzo (talora maggiore di quello di molti adulti), mentre non è detto che abbia altrettanta capacità selettiva e di interpretazione di un messaggio”15.
A tre anni dalla direttiva attinente ogni tipo di conratti stipulati dal consumatore ‘a distanza’, il legislatore europeo ha adottato la direttiva 2000/31/CE16, di recente attuata nel nostro ordinamento mediante il d.lgs. 70/200317, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno.
La direttiva si propone di creare regole uniformi per il commercio elettronico, anche in considerazione delle incertezze esistenti in molti Stati membri circa le regole da applicare a questa forma distributiva e delle divergenze esistenti tra le varie legislazioni nazionali; intende, quindi, superare le difficoltà di natura strettamente giuridica, non già tecnica, quale potrebbe essere l’impossibilità di utilizzo dei mezzi elettronici per concludere contratti on line con attinenza aspecifiche attività18.
Nel testo del decimo considerando della direttiva è esplicito lo scopo di garantire “un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica”.
In particolare, l’art. 3 dispone il divieto di limitare la libera circolazione dei servizi provenienti da un altro Stato membro, prevedendo la possibilità di emettere provvedimenti in deroga solo in casi specifici, tra cui l’ipotesi della tutela dei minori. E’ predisposto anche un procedimento preventivo di adozione dei provvedimenti limitativi in caso di urgenza, per cui, come disposto al comma 5 dell’art. 3, i provvedimenti vanno notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro in cui si trova il prestatore dei servizi, insieme ai motivi dell’urgenza.
La Commissione incoraggia l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori (art.16, lettera e). Nel decreto di attuazione n. 70/2003, vengono indicati, all’art.5, comma 1, gli organi competenti sul nostro territorio nazionale ad emettere i provvedimenti limitativi della libera circolazione dei servizi. “L’autorità giudiziaria, gli organi amministrativi di vigilanza e le autorità competenti di settore, per motivi di ordine pubblico, per opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori”19, possono adottare quel tipo di provvedimenti, ma solo a due condizioni: a) che risultino ‘necessari’ riguardo ad un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi; b) che siano ‘proporzionati’ a tali obiettivi (art.5, comma
2).
Prima di adottare i provvedimenti, però, è previsto che ciascuno Stato membro chieda a quello di stabilimento del prestatore di adottarli a sua volta. Verificato che non sono state adottate misure ad hoc o inadeguate, e fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, l’autorità competente deve notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di stabilimento del prestatore la sua intenzione di voler adottare simili provvedimenti.
In caso di urgenza, queste ultime condizioni possono essere derogate, con l’obbligo, tuttavia, per lo Stato membro di notificare immediatamente i provvedimenti derogativi alla Commissione. A quest’ultima spetta il compito di verificare, “con la massima rapidità, la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario”20.
2. L’autoregolamentazione: i codici di condotta
Dal panorama legislativo sulla tutela degli interessi dei minori nella sfera del commercio elettronico traspare una duplice esigenza: da un lato, la necessità di formulare una disciplina quanto più possibile omogenea a livello transnazionale, in modo da superare le divergenze normative presenti sul territorio; dall’altro, l’urgenza di intervenire tempestivamente sui complessi aspetti correlati al rapido progresso delle tecnologie informatiche.
Dato per scontato che è d’obbligo una regolamentazione del mercato che si preoccupi di proteggere i consumatori e, più dettagliatamente, la figura dei minori in quanto tali, occorre esplorare le possibili modalità di regolazione alternative rispetto ai modelli tradizionali.
Gli interventi legislativi si sono dimostrati in questo campo necessari e validi strumenti regolatori, ma non sufficientemente adeguati al dinamico evolvere della realtà tecnologica, repentino ed incessante.
Già il d.lgs 185/9921, seguendo i principi generali delle linee guida OCSE22 in materia di comunicazioni commerciali, invitò le imprese che effettuassero transazioni on line ad agire in buona fede e nel rispetto degli interessi dei consumatori, sottolineando l’importante rispetto di quelle categorie ‘particolarmente vulnerabili’ come i minori, ed incoraggiando –di conseguenza-l’elaborazione da parte di organizzazioni imprenditoriali, professionali e dei consumatori, di codici di condotta.
Allo stesso modo, la Raccomandazione del Consiglio dell’Ue n. 98/56023, Concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana, promuove l’adozione di codici di condotta per la tutela dei minori, a cui aggiunge la creazione di strumenti che rendano possibile e facile, tra gli Stati membri, lo scambio delle esperienze raggiunte in materia.
Seguono il medesimo indirizzo, sia la direttiva 2000/31/CE sull’e-commerce, sia il d.lgs.70/2003 di attuazione che, rispettivamente all’art. 16 e 18, richiamano l’elaborazione di codici di condotta al fine di garantire la tutela dei minori nelle ipotesi in cui la contrattazione telematica li coinvolga.
L’approntamento di questi codici, sempre più di frequente in ottemperanza delle disposizioni che trovano la loro ragion d’essere nelle carenze normative e negli incalzanti ritmi dell’evoluzione tecnologica, rappresenta la soluzione più consona, sul piano della cosiddetta soft legislation, per pervenire a congrue forme di regolazione del mercato.
Coinvolgendo i diretti interessati (imprenditori, professionisti e consumatori) in organizzazioni auto- regolamentate, i codici di condotta sottraggono al legislatore il ruolo regolamentare e, risultando espressione di un consenso tra le parti, agiscono in modo più incisivo e flessibile sulle esigenze di disciplina contrattuale24.
Affinché i codici risultino davvero efficaci e vincolanti per i soggetti cui si riferiscono devono essere muniti di sanzioni adeguate e dissuasive.
Ispirato all’introduzione di nuove garanzie per i cittadini e alla razionalizzazione e semplificazione delle norme esistenti, il d. lgs. n. 196/2003, testo unico in materia di protezione dei dati personali25, conferma la previsione di appositi codici deontologici per i fornitori di servizi di comunicazione e informazione on line. L’intento del provvedimento è quello di assicurare e uniformare l’informazione degli utenti delle reti di comunicazione rispetto alle modalità di trattamento dei dati personali. Al fine di dotare i codici di autodisciplina di una specifica forza prescrittiva e garantire la trasparenza, la riservatezza e il corretto uso dei dati che ‘viaggiano’ nella rete, il testo unico dispone la pubblicazione dei codici sulla Gazzetta Ufficiale.
Resta comunque indispensabile un controllo ‘supervisore’ da parte delle autorità pubbliche per un duplice motivo: perché non venga tralasciata la tutela degli interessi comuni e perché le regole di auto- disciplina integrino il quadro normativo senza creare fratture.
Dal Rapporto della Commissione26 sull’applicazione negli Stati membri della Raccomandazione del Consiglio Ue del settembre 1998 (successivo di due anni all’adozione della stessa) sulla protezione dei minori, si legge che “nella maggior parte degli Stati sono state create associazioni di fornitori di servizi Internet” e che “quasi tutti hanno elaborato codici di condotta per la protezione dei minori”27. Emerge inoltre che, nella maggior parte dei casi, i Paesi membri hanno condotto campagne per un uso sicuro di Internet ed hanno creato linee dirette per trattare i reclami concernenti contenuti nocivi o illeciti.
Quindi, i codici di condotta, risultato della collaborazione tra associazioni dei consumatori, imprenditori e pubbliche amministrazioni, nell’assicurare uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori, devono prevenire l’uso distorto delle reti e raggiungere l’obiettivo di educare i minori a un impiego responsabile dei servizi proposti in rete.
Poiché i minori non dispongono degli strumenti per una interpretazione critica del messaggio e, più in generale, per un uso consapevole dei mass-media, è però indispensabile anche un controllo sempre presente e attento da parte dei genitori.
Proprio in riferimento ai servizi telematici, il codice ANFOV28 predispone all’art. 14 i principi da rispettare per la raccolta dei dati personali relativi ai minori prevedendo che “al consenso del minore deve aggiungersi quello del genitore o di chi ne fa le veci”. Inoltre, l’informativa per la trasparenza del trattamento “deve essere formulata con linguaggio semplice, adatto ad essere pienamente compreso da un minore, sia in forma scritta, sia, possibilmente, sonora”.
Anche il Codice di autoregolamentazione per i servizi Internet, elaborato dall’AIIP29 prevede, all’art. 4 lettera c), i principi di tutela della dignità umana e dei minori: “La protezione dei minori impone il rifiuto di tutte le forme di sfruttamento, in particolare quelle di carattere sessuale, e di tutte le comunicazione ed informazioni che possono sfruttare la loro credulità; il rispetto della sensibilità dei minori impone inoltre cautela particolare nella diffusione al pubblico di contenuti potenzialmente nocivi”.
Diverso il procedimento di formazione del Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, promosso dal Ministero delle comunicazioni insieme a numerose associazioni di categoria. Il Codice, confermando la necessità di regole più dettagliate per la tutela degli utenti televisivi/consumatori per questi servizi, e riservando questi ultimi ad un pubblico maggiorenne, dispone il divieto di arrecare pregiudizio morale, fisico od economico, anche indirettamente, ai minori. All’art. 2, comma 3, è segnalato il divieto “di mostrare minorenni in situazioni scabrose, indecenti o pericolose, ovvero, rappresentare una minaccia alla loro salute, sicurezza e crescita”.
Il rispetto di questo codice è affidato ad un Comitato di controllo, formato da dodici membri nominati dal Ministro delle comunicazioni, che ha il potere di adottare, riscontrate le violazioni, provvedimenti d’urgenza provvisori nella forma dell’ammonizione o dell’invito a sospendere le trasmissioni.
Sempre ad iniziativa del Ministero delle comunicazioni è stato adottato il Codice di autoregolamentazione TV e minori30, sottoscritto dalle principali emittenti televisive nel febbraio 2003, il quale ha l’obiettivo di migliorare il livello di garanzia nei confronti degli utenti televisivi/consumatori minorenni, con primaria considerazione della fascia di età più debole (0-14 anni)31.
Si riscontra, invece, una grave lacuna riguardo la protezione dei minori nel testo del Codice di comportamento europeo in materia di rapporti commerciali on line32 (Codice Euro-Label) promosso in Italia da Confcommercio, che si propone di garantire acquisti sicuri on line mediante la certificazione delle imprese commerciali operanti nel settore. Obiettivo di questo codice è assicurare, nei siti commerciali che ne adottino il logo, la protezione della raccolta, elaborazione ed uso dei dati personali, la correttezza dello scambio delle informazioni pre-contrattuali in merito ai prodotti e la sicurezza nella garanzia pre e post-vendita. Interessanti sono sia la previsione di un ‘modello di reclamo’ disponibile in formato elettronico per facilitare il rapporto fra cliente e impresa, sia la possibile composizione extragiudiziale delle controversie. Nessun accenno, però, ad una tutela specifica per i minori o a disposizioni atte a consentire la tutela preventiva dell’affidamento dell’altro contraente.
L’adozione dei codici di condotta, così come suggeriti in prima istanza dalle Autorità competenti europee ed in seguito elaborati dai vari Stati membri, si propone l’obiettivo di superare le carenze legislative, anche in materia di tutela dei minori, dettate dal contrasto fra la territorialità della norma e l’universalità della rete.
Sia la strada della regolamentazione, sia quella dell’autoregolamentazione per la tutela dei mino ri nel cyberspazio non possono, comunque, prescindere dalla presenza dei genitori nell’uso della rete da parte dei giovani come metodo di efficace controllo della navigazione.
Al riguardo, la Commissione parlamentare per l’infanzia, nella risoluzione del luglio 200033, riconoscendo “il diritto dei minori di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione e gli strumenti offerti dal mezzo televisivo come un servizio ed una opportunità di crescita personale e di conoscenza della realtà”, invita il Governo a promuovere l’istituzione, presso l’Autorità garante per le comunicazioni, di un Osservatorio, formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori, per la classificazione delle opere rivolte ai minori.
La globalizzazione della comunicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche multimediali richiedono, quindi, uno sforzo congiunto a livello europeo per garantire adeguati metodi di prevenzione e vigilanza sulla tutela dei diritti dei minori, ma in questa materia devo no sempre avere un ruolo fondamentale i genitori, che hanno il dovere di accompagnare i minori nell’uso consapevole dei mezzi di comunicazione al fine di mediarne i messaggi.
3. La ‘regolazione tecnologica’: i software di controllo e i ‘programmi filtro’
La rete Internet, creata come strumento per lo scambio elettronico di informazioni tra un limitato numero di organizzazioni scientifiche, si è velocemente estesa a livello mondiale, consentendo l’accesso anche ai privati cittadini e modificando, così, profondamente la sua funzione originaria.
Oggi, la rete offre non solo la possibilità di scambio di informazioni, ma anche una gamma di servizi sempre più ampia e diversificata: dalla posta alle conferenze elettroniche, dai servizi gratuiti per i cittadini ai servizi commerciali, fino alle operazioni finanziarie.
Nata dunque come strumento per adulti, attualmente Internet dispone di servizi informativi, educativi e ricreativi specificatamente destinati anche ai più giovani. Tuttavia, il libero accesso ai siti e l’assenza di un efficace sistema di controllo dell’uso da parte dei minori, rendono possibile che questi si imbattano in situazioni poco appropriate se non addirittura rischiose.
Ma quali i rischi?
Il problema della tutela del minore va affrontato su vari piani, tenendo conto che il minore deve essere protetto sotto due profili: quale vittima di reato su Internet (e in primo luogo i reati concernenti l’abuso e lo sfruttamento sessuale) e quale fruitore dei servizi e delle informazioni.
La tutela intellettuale ed educativa del minore è minata dall’attendibilità non sempre garantita delle informazioni, dal facile accesso a siti con contenuti violenti o scabrosi, dal libero accesso a newsgroup e chat (conferenze elettroniche) che affrontano i temi più vari e senza alcun controllo sulla qualità degli interventi; la sicurezza personale, invece, può essere facilmente violata dalla possibilità di comunicare dati strettamente riservati, anche quando indirizzata a persone di fiducia, per la possibilità che i dati stessi siano ‘catturati’ da altri utenti e utilizzati per scopi illeciti; la sicurezza finanziaria personale34 dei genitori, o di terzi, può essere minacciata dalla possibilità di fare acquisti e di eseguire operazioni finanziarie dietro semplice comunicazione del numero di una carta di credito.
Al fine di limitare in qualche modo l’accesso indiscriminato dei minori alla rete, sicuramente è auspicabile un’educazione all’uso delle risorse, fermo restando il dovere dei genitori di vigilare sulla condotta dei figli. Ma nella realtà che ci circonda, dove l’autonomia dei minori conquista terreno tanto rapidamente quanto l’avanzamento tecnologico, è sempre più difficile che un genitore riesca a condizionare le scelte dei figli, che sembrano sfuggire a qualsiasi tipo di intervento limitativo ad opera degli adulti.
Presa coscienza delle potenzialità e dei rischi con cui i nuovi mezzi di comunicazione investono le giovani generazioni, la Commissione parlamentare per l’infanzia35, oltre a riconoscere nell’ambito dei problemi minorili l’esistenza di una differenziazione tra le esigenze dei bambini e quelle degli adolescenti, tenendo conto del diverso grado di impatto e di invasività dei mezzi di comunicazione sugli stessi, sollecita l’avvio di corsi di educazione ai nuovi linguaggi multimediali, promuovendo il finanziamento di attività di formazione alla comunicazione degli educatori e dei giovani.
Inoltre, garantendo il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione, la Commissione promuove la sensibilizzazione delle famiglie ad un controllo più incisivo sui minori, favorendo gli investimenti nel sistema di monitoraggio della rete e individuando i sistemi di filtraggio più adatti alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili.
L’applicazione dei sistemi di controllo della rete evidenzia un possibile rischio, quello di oltrepassare il sottile confine tra protezione dei minori e censura del diritto di espressione. Esistono mezzi tecnici di filtraggio che, tenendo conto della diversità di principi morali riscontrabile non soltanto a livello di
ordinamenti giuridici nazionali, ma anche di giudizi soggettivi degli utenti, consentono di perseguire al tempo stesso l’obiettivo del libero flusso di informazioni e quello del rispetto delle preferenze individuali.
In risposta alle esigenze di tutela dei minori sono state, infatti, sviluppate diverse tecnologie che permettono ai genitori di controllare il materiale che entra nelle loro case via Internet.
Si tratta di meccanismi di filtraggio, nati con il precipuo scopo di censurare i siti Web indesiderati a causa del loro contenuto giudicato nocivo o non appropriato per i minori, ma che in realtà potrebbero essere utilizzati anche semplicemente per impedire l’accesso a siti commerciali leciti, ma relativi a servizi a pagamento.
A differenza della ‘censura a monte’ effettuata da organismi ufficiali che bloccano la pubblicazione di informazioni di contenuto illecito, il ‘filtraggio’ permette il ‘controllo a valle’ da parte dei genitori, impedendo che i minori raggiungano i website indesiderati.
La tecnologia ‘firewall’, che permette una censura totale di Internet, è stata impiegata per isolare gli utenti di Internet in Cina dal resto della rete. Singapore e Arabia Saudita filtrano e censurano i contenuti della rete; la Xxxxx del Sud ha vietato l’accesso ai siti Web di giochi d’azzardo e in Iran l’uso di Internet è proibito ai minori ed i provider sono tenuti ad impedire l’accesso ai contenuti immorali o antiiraniani36.
Nei Paesi ove sono attivati simili sistemi di ‘selezione a monte’, gli utenti più esperti possono comunque aggirare simili tecnologie accedendo ai website sfuggiti al controllo, ma quelli cui ha accesso la massima parte dei ‘navigatori’ possono facilmente essere contingentati dai singoli governi mediante l’applicazione delle tecnologie ‘firewall’.
Tuttavia, la conclusione cui si perviene sull’adozione del principio della censura, è che qualsiasi intervento che miri a tutelare i minori non debba assumere la forma di una proibizione assoluta.
Le misure dirette a tutelare i minori, infatti, se da una parte devono incidere sulla rete in modo da limitarne l’estensione indiscriminata a quest’ultimi, dall’altra devono sempre tener conto della libertà di comunicazione e di decisione degli individui.
Il sistema dei filtri, lasciando alla responsabilità dei genitori la scelta di ciò che è desiderato e ciò che non lo è (sollevando così l’intervento pubblico), risulta il più adatto a fornire una tutela del pubblico minorenne in rete senza controindicazioni.
E’ per questa ragione che il software di controllo gode di un forte sostegno da parte degli operatori del settore e dei gruppi per le libertà civili, che lo giudicano “il modo più efficace per risolvere i problemi specifici di Internet e tenere conto delle differenze nei canoni di gusto e decenza esistenti tra paesi, comunità e famiglie”37.
Oltre ad essere utile come linea di difesa a livello di utente finale, il software di filtraggio può anche venir utilizzato in vari stadi del processo di trasmissione, ad esempio dai fornitori d’accesso o di servizi.
Esistono servizi commerciali on line che forniscono, dietro corrispettivi minimi, l’attivazione di controlli sempre aggiornati e adattati alle diverse fasce d’età: America Online (xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx), Compuserve (xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx) , Prodigy (xxx.xxxxxxx.xxx), Microsoft Network38.
Vi sono tre modelli principali di software che permettono un vaglio sui servizi offerti dalla rete: ‘blacklisting’, una lista nera di siti ai quali viene bloccato l’accesso; ‘whitelisting’, una lista bianca di soli
siti a cui è consentito l’accesso; ‘etichettatura neutrale’, con cui i siti sono classificati, ma si lascia all’utente la decisione circa l’uso cui destinare la classificazione.
La tecnica del ‘blacklisting’ è stata ampiamente utilizzata nei pacchetti di filtraggio a funzionamento autonomo della prima generazione, quali ‘Cyber Patrol’. Introdotto nell’agosto del 1995, Cyber Patrol si applica sia ai fornitori di accesso ad Internet che ai servizi commerciali on line. Il suo elenco, CyberNOT , contiene circa 7000 siti, suddivisi in 12 categorie, tra le quali, violenza/bestemmie, immagini volgari, droga, gioco d’azzardo, alcol/tabacco. I genitori possono bloccare selettivamente l’accesso ad una o più categorie apponendo una croce nei relativi riquadri del programme manager39.
Il ‘whitelisting’ funziona invece in base al principio opposto, per cui, il software blocca tutto il materiale Internet ad eccezione dei siti espressamente autorizzati da una ‘lista bianca’. Questa tecnica è estremamente limitativa e contraria alla logica di Internet; risulta però molto sicura, per questo motivo è stata utilizzata soprattutto in ambito scolastico.
La tecnica di ‘etichettatura neutrale’ si perfeziona nella Platform for internet Content Selection (piattaforma per la selezione contenutistica del materiale internet, in sigla PICS). E’ un metodo che fornisce un filtraggio del materiale Internet offrendo la possibilità di controllare l’accesso alla rete senza ricorrere alla censura. Opera mediante un’infrastruttura standard di protocolli creati da diverse organizzazioni (religiose, civili, educative) che catalogano il materiale presente sulla rete, segnalandone la maggiore o minore affidabilità e adeguatezza alla consultazione da parte dei minori.
A differenza della prima generazione di software di controllo che faceva ricorso a ‘parole chiave’, PICS funziona in base al principio della ‘etichettatura neutrale’ e del filtraggio di tutti i siti Internet dotati di un ‘indirizzo’ (URL): pagine web, newsgroup, Usenet. Queste etichette, con cui sono contrassegnati i siti, possono recare diversi tipi di informazione: classificazioni (basate ad esempio su una valutazione del linguaggio) o indicatori (che identificano il materiale in funzione della sua importanza o interesse per varie categorie di utenti). Per poter essere visualizzato, il sito deve essere munito di una etichetta PICS e corrispondere ai parametri impostati dai genitori sul computer di casa.
Quindi, ogni famiglia può decidere quali sistemi di valutazione desideri applicare e, servendosi di alcuni specifici parametri, quale materiale accettare e quale escludere40.
Allo stesso modo, individuando parametri di controllo identificativi dei siti con scopo commerciale, PICS potrebbe avere la funzione specifica di impedire ai più giovani di interagire con le pagine Web che offrono servizi a pagamento.
PICS è applicato da tutti gli operatori del settore ed è radicalmente diverso dai precedenti pacchetti a funzionamento autonomo poiché separa le due funzioni di valutazione e filtraggio dei siti e consente un alto livello di flessibilità e sicurezza.
Questo software di filtraggio costituisce pertanto la soluzione più innovativa e completa finora trovata per affrontare il problema della tutela dei minori, senza incorrere nella limitazione della libertà di espressione.
4. Il contratto on line concluso dal minore
Alla realtà del commercio elettronico sono strettamente correlate le esigenze di tutela dei minori e della loro famiglia: si tratta, infatti, di curiosi ed esperti navigatori di Internet, nonché potenziali clienti delle offerte commerciali presenti nelle pagine Web.
Tenuto conto delle soluzioni suggerite dalla normativa europea (codici di condotta e sistemi di filtraggio), per impedire che siano violati i diritti dei minori esponendo quest’ultimi a situazioni pericolose e illecite, non si possono escludere casi in cui i minori cadano comunque nella trappola delle pagine Web commerciali stipulando contratti che, nel nostro ordinamento, sono validi, ma annullabili.
Dal momento che il contratto costituisce una delle espressioni più significative dell’autonomia privata, se si tiene conto dell’annullabilità negoziale e dei suoi risvolti, è fondamentale dare uno sguardo ai profili soggettivi dell’e-contract.
Considerato che i tratti dell’invalidità contrattuale non sono toccati e non presentano specificità per il solo fatto che il contratto sia stipulato on line, è pacifico che la disciplina del codice civile per i contratti sia interamente applicabile, come si è premesso, anche a quelli conclusi on line.
Ciò che differenzia questa forma di commercio41 da quelle tradizionali è, in primo luogo, la non fisicità del rapporto, da cui discende, come conseguenza diretta, l’impossibilità per i contraenti di valutare la controparte, ovvero riconoscerla per le sue peculiarità.
Il nostro ordinamento, come è ben noto, ha disposto che per compiere atti giuridici, mediante i quali assumere doveri o acquistare diritti, sia necessaria la capacità di agire, che presuppone un soggetto in grado di provvedere ai propri interessi. La capacità di agire si consegue con il compimento del diciottesimo anno di età, così come disposto dall’art. 2 cod. civ.
Se difetta questa caratteristica soggettiva in uno dei contraenti, si incorre nell’annullabilità del contratto.
Il contratto è annullabile, infatti, solo nei casi in cui la legge preveda espressamente l’annullabilità quale conseguenza della violazione di norme imperative. Un primo ordine di casi è quello della incapacità a contrattare di una delle parti, che può essere incapacità legale o solo naturale.
Sono legalmente incapaci di contrattare coloro che non hanno ancora acquistato la legale capacità di agire e coloro che, avendola acquistata, l’hanno successivamente perduta: si tratta dei minori di diciotto anni (art. 2 cod.civ.) e degli infermi di mente che, con sentenza dell’autorità giudiziaria, siano stati interdetti (art. 114 cod. civ.), nonché dei condannati a pene detentive superiori a cinque anni, in stato di interdizione legale (art. 32 cod. pen.).
Quindi, il contratto concluso dall’incapace legale è annullabile (art. 1425 cod. civ.) e l’annullamento può essere domandato al giudice: a) da chi eserciti la potestà sul minore (genitori o tutore); b) dallo stesso minore, una volta raggiunta la maggiore età; c) dagli eredi o aventi causa del minore (artt. 322, 377, 396, 427 c.c.).
Di fronte a questi casi si evidenzia come, nel contratto concluso dall’incapace, difetti completamente la volontà di una parte, venendo perciò meno il requisito dell’accordo delle parti, richiesto dagli articoli 1325 e 1418, comma 2, a pena di nullità del contratto. Ma qui le esigenze di protezione dell’autonomia
contrattuale, che imporrebbero la nullità del contratto non voluto, come è il contratto concluso dall’incapace, sono interrelate con altre esigenze attinenti la sicurezza della circolazione dei beni, che consigliano di contenere il più possibile i casi di nullità del contratto.
L’equilibrio tra queste opposte esigenze viene raggiunto dall’ordinamento mediante due previsioni: da un lato, considerando il contratto dell’incapace, anziché nullo, solo annullabile su istanza dei soggetti legittimati all’azione; dall’altro, prevedendo un termine per far valere l’azione di annullamento del contratto (entro cinque anni dalla data dello stesso o, se chiesta dall’incapace, dalla cessazione dello stato di incapacità).
L’annullabilità è prevista solo a protezione dell’incapace (e dei suoi aventi causa), quindi, in nessun caso l’annullamento del contratto può essere chiesto, a causa dell’incapacità di una parte, dall’altro contraente capace, che non ha alcuna giustificabile ragione per invocarla. E non è tutto, poiché, se il negozio viene annullato, il minore di età ha diritto ad ottenere la restituzione integrale di quanto abbia conferito all’altro, mentre non è obbligato a restituire la prestazione ricevuta, “se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio” (art. 1443 c.c.).
L’unica ipotesi in cui il contratto del minore non può essere annullato è quella in cui quest’ultimo abbia “con raggiri, occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo alla impugnazione del contratto” (art. 1426 c.c.).
La norma risponde ad una duplice esigenza: nega la tutela dell’annullabilità al minore che, occultando maliziosamente la sua età (di solito alterando i documenti d’identità), dimostra una maturità mentale superiore a quella dell’età effettiva; protegge la buona fede di chi contratta con il minore.
A questo punto, la tradizionale definizione dei ‘raggiri’, cui si collega il concetto di ‘dolo’, risulta forse un poco anacronistica, in quanto, se si pensa alle molteplici modalità di contrattazione telematica e al “principio della riservatezza” che la caratterizza, non è difficile pensare all’ipotesi in cui il minore, lungi dal voler porre in essere dei ‘raggiri’, ma utilizzando semplicemente gli strumenti telematici, possa facilmente non rivelare la propria identità (di incapace legale) e concludere comunque il contratto.
E’ evidente che, nel “regno dell’assenza del rapporto diretto”, qual è quello dei contratti on line, dove “non si incontrano due persone fisiche, bensì si relazionano due terminali”42, le parti debbano fare affidamento esclusivamente sui dati forniti telematicamente.
La possibilità di risalire in Internet ad un soggetto identificato o identificabile è messa in discussione dalle stesse caratteristiche della Rete, per cui non solo non può escludersi che vengano forniti dati falsi ma, soprattutto quando un computer è a disposizione di più utenti, l’identificazione dell’utilizzatore si arresta all’individuazione del pc da cui è partito il messaggio, mentre l’autore rimane sconosciuto e difficilmente può escludersi l’intervento di terzi estranei43.
Inoltre, contribuiscono ad impedire l’identificazione dell’utente, i c.d. anonymous remailings: si tratta di appositi siti che, cancellando l’identificazione elettronica, permettono di navigare in incognito44.
A prescindere dalla possibilità di eludere il sistema di identificazione mediante le tecniche di anonimizzazione, di non poco rilievo è il tema dell’applicazione della disciplina sulla riservatezza nel procedimento di conclusione dell’e-contract, considerato che, nel campo delle contrattazioni, il requisito della conoscibilità del contraente è elemento imprescindibile per una valida stipulazione45.
Un punto di forza di Internet, che rappresenta contemporaneamente anche una delle problematiche più sentite nell’ambito della riservatezza in Rete, è, infatti, proprio l’anonimato. Come svelato dal risultato delle indagini del Primo Rapporto DNA - DIA e Università Bocconi su criminalità e finanza in Italia46, il 38% dei siti dà la possibilità di acquistare mediante una procedura completamente virtuale e nel 12% dei casi non è richiesta alcuna forma di identificazione. Emerge inoltre che garanzie di privacy e anonimato hanno creato il canale preferenziale per l’infiltrazione della criminalità organizzata nel commercio on line. In particolare, è risultato evidente quanto sia semplice per i gruppi criminali potenziare gli investimenti e il riciclaggio internazionale dei capitali illeciti tramite lo strumento Internet eludendo il debole contrasto dello Stato nel settore. I rischi connessi alle opportunità offerte dalla Rete rappresentano quindi l’altra –inquietante- faccia di una stessa medaglia.
Numerose sono le previsioni legislative in materia di privacy : dalla legge 675 del 31 dicembre 1996 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”47 al d.lgs. 13 maggio 1998 n. 171 intitolato “Disposizioni di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni”, integrato dal d.p.r. n. 318 del 28 luglio 1999 con cui è stato adottato il “Regolamento recante le norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali”. Sotto questo profilo, la Raccomandazione n. 3/9748 del Gruppo di lavoro per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ha ritenuto essenziale la possibilità di mantenere l’anonimato nell’ambito del commercio elettronico per la tutela dei diritti fondamentali alla riservatezza e alla libertà di espressione49.
Quindi, fuor di dubbio che gli strumenti telematici permettano ai minori di occultare l’età anche senza utilizzare ‘raggiri’, è altrettanto possibile che questi utilizzino numeri di carte di credito per stipulare contratti on line senza che la controparte abbia la possibilità di riconoscere il contraente.
Quid iuris in questi casi?
Premesso che i minori debbano essere protetti e che il loro benessere sia, in primo luogo, responsabilità dei genitori, non si può non tener conto della buona fede dell’altro contraente che, senza colpa, abbia fatto affidamento su quanto pervenutogli on line.
Così, l’uso ‘doloso’ della carta di credito da parte di un minore deve essere inquadrato nella fattispecie prevista dall’art. 1426 cod. civ., con conseguente impossibilità per il rappresentante del minore di chiedere l’annullamento del contratto. Inoltre, per quel che concerne la responsabilità del genitore sul minore, questo è liberato “soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048, ultimo comma, c.c.).
Analogo discorso vale per l’ipotesi in cui il minore utilizzi la firma digitale di un adulto per la conclusione di un contratto. Si prospetta, in questo caso, una prova ‘diabolica’ in capo al titolare della ‘chiave’ per la firma digitale. Quest’ultimo, infatti, non soltanto dovrà fornire la prova ‘negativa’ di non aver utilizzato la chiave di cui è titolare, ma dovrà anche confrontarsi con la presunzione di buona fede del contraente (art. 1147 cod. civ.), il quale non avrebbe potuto conoscere la difformità tra titolare e utilizzatore della firma, valendo come garanzia sufficiente la identificazione del soggetto effettuata dal dispositivo digitale (art. 10 d.p.r. n. 513 del 1997)50.
La perdita di fisicità della transazione, quindi, impone di ripensare le regole giuridiche: “sostenere e facilitare il commercio elettronico a discapito del livello di tutela della parte più debole nella contrattazione lasciando mano libera al mercato per non impedire gli sviluppi tecnologici, o viceversa sostenere lo standard tecnologico hic et nunc più sicuro”51.
Il problema della validità del rapporto giuridico stipulato dalle parti è solo un aspetto, nel senso che si potrebbe stipulare un contratto giuridicamente valido, ma lesivo delle ragioni del cliente. In altri termini, è possibile dare vita ad un contratto on line valido, ma stipulato in modo da approfittare della situazione di disparità nei confronti del consumatore.
Un riscontro concreto lo si ha nell’ipotesi in cui il cliente sia minore.
Come si è ripetutamente sottolineato, infatti, è in continuo progresso il numero dei minori che frequenta la rete e sono tutti potenziali clienti il cui consenso può essere carpito con grande facilità “non solo e non tanto con riflessi negativi sulla validità degli accordi eventualmente stipulati, quanto piuttosto con l’evidente dimostrazione (e conseguente perdita di immagine) di una vera e propria malafede, la cui conseguenza potrebbe concretizzarsi in forti richieste di risarcimento”52.
5. Strumento regolamentare versus strumento tecnologico di controllo
Il problema della regolamentazione di Internet è da tempo al centro dell’attenzione di tecnici e giuristi, soprattutto in ambito internazionale.
Dal carattere transnazionale e a-territoriale della rete derivano complesse questioni giuridiche di fronte alle quali una regolamentazione limitata all’ambito statale rileva la sua inadeguatezza e insufficienza. Infatti, le informazioni che si trovano sul Web non vivono entro i confini dello Stato di appartenenza, ma sono presenti potenzialmente in tutti gli Stati. Pertanto, è evidente che qualsiasi limitazione introdotta dalla legislazione di un singolo Paese sarebbe facilmente eludibile.
Una delle difficili questioni giuridiche poste da Internet riguarda l’individuazione della legge nazionale applicabile in caso di conflitto, nonché dell’autorità giudiziaria competente.
Naturalmente i conflitti di giurisdizione fra Paesi diversi sono sempre esistiti, ma l’avvento di Internet ha creato una situazione del tutto nuova: ha posto il problema dell’efficacia delle leggi oltre i confini nazionali.
Nel cosiddetto mondo reale, le regole di base sono relativamente ben stabilite, rafforzate internazionalmente da anni di trattati, e esistono accordi fra nazioni che stabiliscono come talune leggi vengono interpretate e applicate, ma il Web ha cambiato questa realtà.
Quando si crea un sito Web di tipo commerciale, virtualmente tutti possono fermarvisi e acquistare, a prescindere dall’identificazione delle parti, e spesso i siti non vendono beni o servizi, ma divulgano notizie o idee, parole che qualcuno può ritenere disdicevoli o offensive.
Le notevoli difficoltà e incertezze giuridiche derivanti dalla contemporanea applicabilità allo spazio virtuale di diverse legislazioni nazionali, è emersa in più casi.
Emblematico della confusione esistente è il caso relativo a Yahoo53, su cui entrarono in conflitto l’ordinamento francese e quello americano. Con la sentenza del 22 maggio 2000, il Tribunal de Grande
Istance di Parigi, sulla base della legge francese, condannava Yahoo alla rimozione de materiale nazista esposto e messo in vendita nel suo portale. Successivamente, la Corte federale statunitense54 dichiarava inapplicabile quella sentenza negli Stati Uniti in quanto contraria alla Costituzione americana per violazione del Primo Emendamento, fulcro del principio della libertà di espressione.
Lo spazio senza frontiere del Web ha creato altre ‘strane’ situazioni, come quella in cui si è trovato un programmatore di software russo, tale Xxxxxxx Xxxxxxxx, arrestato e imprigionato appena entrato negli Stati Uniti per aver fornito un software capace di violare i siti degli e-books (i libri pubblicati sul Web): un’azione che non è un crimine in Russia, ma che negli Stati Uniti viola la legge federale sui diritti d’autore; la stessa legge ha condotto Napster, il provider di musica gratis, al fallimento.
Questi casi, Yahoo e Xxxxxxxx, sono soltanto due esempi di società e manager che sviluppano i loro affari on line e che sono poi trascinati in tribunale in paesi diversi da quelli di appartenenza per aver venduto o pubblicizzato prodotti che sono legali nei loro paesi, ma che offendono la sensibilità o violano le leggi di un’altra nazione55.
D’altro canto, allo stato attuale non esistono regole che valgano universalmente.
Gli Stati Uniti e molte altre nazioni stanno lavorando al Trattato dell’Aja in modo da ottenere, da parte delle nazioni firmatarie, l’elaborazione e l’applicazione di leggi comuni su una varietà di argomenti, tra cui il commercio sul Web. Finora è stato firmato solo un accordo, il WIPO, ovvero World Intellectual Property Organization, per proteggere i diritti d’autore, ma questo –al momento- è l’unico obiettivo raggiunto.
La necessità di una regolamentazione è indiscutibile tanto sul piano della libertà d’espressione quanto su quello del funzionamento del cyberspazio.
E’ evidente, infatti, l’importanza delle politiche e degli interventi di carattere regolamentare poiché il rispetto del diritto alla libertà d’espressione è condizione stessa del buon funzionamento e dello sviluppo del cyberspazio, cui non dovrebbero nuocere l’esistenza delle frontiere e i molteplici ostacoli derivanti da concezioni nazionali diverse.
Certo, comunque, che la libertà d’espressione non può assurgere a ‘norma globale’, poiché si deve tener conto della necessità di proteggere dall’incontrollato mondo di Internet chi non ha ancora propri mezzi valutativi per ‘filtrare’ le informazioni, come i minori.
D’altra parte, anche negli Stati Uniti, ove la disciplina della libertà di manifestazione del pensiero è estremamente liberale (consacrata nel primo Emendamento della Costituzione), in un settore simile, la legislazione COPPA (Legge sulla protezione on line della vita privata dei minori), in materia di protezione dei dati relativi ai minori, si applica ai siti non americani.
Nella UE l’articolo 25 della direttiva sulla protezione della vita privata esige che gli Stati membri vietino i flussi transfrontalieri di dati nominativi quando il Paese destinatario non assicuri una protezione adeguata. L’articolo 14 della direttiva europea sul commercio elettronico prevede che entri in gioco la responsabilità dei fornitori dei servizi quando siano a conoscenza di contenuti illegali. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo dispone che l’esercizio della libertà d’espressione comporta doveri e responsabilità che possono giustificare restrizioni e sanzioni, necessarie per garantire il rispetto dell’ordine pubblico o la prevenzione del crimine (paragrafo 2, art. 10).
Affermato che una strada percorribile è la regolamentazione di Internet, al fine di ottenere un sistema normativo comune il più omogeneo possibile è indispensabile l’armonizzazione a livello internazionale delle legislazioni nazionali. Il problema è decidere quale impostazione giuridica adottare per quanto riguarda sia la giurisdizione competente che il diritto applicabile.
A livello mondiale, è in preparazione, sotto la supervisione della Conferenza dell’Aja, una Convenzione mondiale che include circa 50 stati, fra cui l’UE e gli Stati Uniti, con lo scopo di unificare le norme di diritto internazionale privato.
Attualmente, per gli aspetti di diritto penale, la Convenzione sulla cybercriminalità del Consiglio d’Europa (alla quale hanno partecipato anche gli Stati Uniti) prevede che le giurisdizioni degli stati firmatari siano competenti per i reati commessi sui rispettivi territori56. Per il diritto civile si applicano solo le regole del diritto internazionale privato di ogni Stato.
A livello europeo, la direttiva sul commercio elettronico, disattendendo l’intento di armonizzazione e unificazione degli ordinamenti europei, non ha posto criteri risolutivi, deferendo la scelta degli stessi direttamente alle legislazioni nazionali. La direttiva, infatti, conferma la libera prestazione dei servizi d’informazione provenienti da altri Stati, ma prevede la possibilità per ogni Stato membro di adottare misure con carattere di deroga per motivi di sicurezza pubblica, nonché dei consumatori, con specifica attenzione per i minori.
La strada dell’armonizzazione degli ordinamenti incorre in inevitabili ostacoli rappresentati dai limiti intrinseci dello strumento dell’accordo internazionale, che richiede tempi lunghi e non è applicabile agli Stati che scelgono di non aderirvi e dalle difficoltà di armonizzare realtà giuridiche, oltre che culturali, a volte troppo distanti tra loro.
A fronte di questi limiti, la necessità di una autoregolamentazione, ovvero una fattiva collaborazione da parte degli operatori del settore e degli stessi utenti e consumatori, attraverso i propri organismi rappresentativi, finalizzata alla definizione di codici di condotta.
Si tratta di un sistema sicuramente capillare e flessibile, in quanto espressione di un dialogo tra amministrazioni, consumatori e operatori del web, ma con una funzione solo complementare rispetto a quella normativa.
Infatti, sarebbe erroneo ritenere che questi codici possano sostituirsi a norme di diritto in un settore tanto sensibile quale quello della sicurezza sociale. Con la sola autoregolamentazione del mercato si potrebbe pervenire a risvolti pericolosi qualora i fornitori, in settori quali la pornografia o la religione, interpretassero il loro dovere di sorveglianza sulla base di quanto auspicato dai vari gruppi di pressione: solo le autorità pubbliche, in realtà, possono valutare se si rendono necessarie forme di censura.
L’intervento di carattere regolamentare si è dimostrato in molti casi insufficiente o inadeguato di fronte alla complessa realtà di Internet.
Da qui, la necessità di intervenire anche attraverso soluzioni di carattere tecnologico. I possibili rimedi tecnologici, si sono dimostrati, infatti, rispondenti alle diverse esigenze da soddisfare.
I software di controllo, attraverso programmi di classificazione e filtraggio, hanno rivolto una particolare attenzione alla necessità di garantire e rispettare non solo le diversità culturali, linguistiche e
religiose, ma anche la tutela della dignità umana, che richiede un’adeguata protezione soprattutto delle fasce deboli della società, tra cui i minori, quali fruitori delle informazioni in Internet.
Le più recenti indagini Usa rilevano che attualmente almeno 25 milioni di utenti che navigano in Internet sono minori e si prevede che per il 2005 raggiungeranno la quota di 44 milioni57.
Quindi, con uno sguardo al futuro, si intuisce che i minori (già usano) useranno la rete in misura sempre maggiore, acquisendo capacità tecniche sempre più specifiche e difficilmente controllabili da parte dei genitori.
I sistemi di filtraggio consentono di intervenire nella scelta dei siti destinati ai minori senza eccessive limitazioni della libertà di comunicazione di quest’ultimi e contemperando le diverse esigenze di sviluppo della rete, da una parte, e di protezione dei minori dall’altra.
Occorre tuttavia sottolineare che, a causa della dimensione globale di Internet e delle diverse tecniche di filtraggio cui ricorrere per salvaguardare i minori da un uso distorto della rete, l’efficacia del filtraggio non sarà mai assoluta.
Dal punto di vista strettamente tecnico, i ‘programmi filtro’ sono comunque concepiti per sorvegliare la navigazione dei minori nel Web, soprattutto perché adattabili alle diverse fasce d’età e facilmente flessibili all’evoluzione tecnologica del sistema, nonché estremamente modellabili secondo gli interessi personali degli utenti (o meglio, dei loro genitori).
L’unico dubbio che sorge è se davvero sia possibile delegare ad un sistema informatico il controllo dell’adulto sul minore.
Bibliografia
AA.VV., Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet, X. XXXXXXX (a cura di), Milano, 2002.
AA. VV., Informatica giuridica, X. XXXXXXXX (a cura di), Napoli, 2001. XXXXXX G., POLI. V., Il diritto alla riservatezza, Milano, 2000.
BALLARINO T., Internet nel mondo della legge, Padova, 1998.
BARIATTI S., Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d’autore, in AIDA, 1996, p. 62.
BELLOTTO N., GARDENAT M., E-commerce, le regole di una rivoluzione annunciata, in Commercio Internazionale, Milano, n. 8/2000.
BERLINGIERI M., La lesione del diritto alla riservatezza del cybernauta, in xxx.xxxxxxx.xx BIANCA C. M., Il contratto, Milano, 2000.
XXXXXXXX X. (a cura di), Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, volume I, Gli scambi, Torino, 2003, p. 8 e ss.
CAMMARATA M., Xxxxxx non si affronta la questione dei trattamenti occulti?, in xxx.xxxxxxxx.xx
CAMUSSONE P. F. (a cura di), Il commercio elettronico, in Il commercio diventa elettronico. Opportunità, esperienze e professioni per sviluppare il business dell’e-commerce in Italia, Milano, 1999, p. 53.
CARTELLA M., I soggetti e il consumatore, in Commercio elettronico, X. XXXXXXXXXXXXX (x xxxx xx), Xxxxxx, 0000, p. 97.
XXXXXXX X., Internet, nuovi problemi e questioni controverse, Milano, 2001.
CERINA P., Il problema della legge applicabile e della giurisdizione, in I problemi giuridici di Internet, X. XXXX (a cura di), Milano, 2001.
COMANDE’ G., SICA S., Il commercio elettronico. Profili giuridici, Torino, 2001.
COMANDE’ G., Solo un rapido recepimento da parte degli Stati può assicurare la tutela del consumatore, in Giuda al Diritto, Il Sole24Ore, 24 giugno 2000.
XXXXXXXXXXXXX X., La tutela del consumatore come variabile competitiva, in Commercio elettronico, X. XXXXXXXXXXXXX (a cura di), XXXXXXX’ editore, Milano, 2001, p. 148.
DE XXXXXX X., Xxxxxxx e sicurezza nei contratti on-line, in AA. VV., Trattato breve di diritto della rete, X. XXXXXXX XXXXXXXX (diretto da), Rimini, 2001.
DEL RE A. (a cura di), Bambini cybernauti, in Scienza & web, xxx.xxxx0000.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/00000.xxxxx.
DE MAGISTRIS F., La Direttiva Europea sul commercio elettronico, in Informatica Giuridica,
X. XXXXXXXX (a cura di), Napoli, 2001.
DE NOVA G., Un contratto di consumo via Internet, I contratti, Rivista di dottrina e giurisprudenza n. 2/1999, Milano.
DI XXXXX X., La tutela del consumatore in rete, in Il commercio elettronico. Guida al marketing della vendita on line, Milano, 2000, p. 83 e 84.
DI COCCO C., Al via la prima direttiva europea sugli aspetti giuridici dell’e-commerce, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore Pirola, 25 settembre 2000, n. 17.
DI XXXXXXXXX X., I contratti informatici, Napoli, 2000.
DRAETTA U., Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale, in Contratti e commercio internazionale, Milano, 2001.
XXXXXXXXXXXXX X., (a cura di), Commercio elettronico, Milano, 2001. XXXXXXX F., Diritto Privato, CEDAM editore, Padova, ultima edizione.
LISI A., Le trattative nei rapporti telematici, in Trattato breve di diritto della Rete. Le regole di Internet, X. XXXXXXX XXXXXXXX (a cura di), Rimini, 2001.
XXXX X., (a cura di), Internet: profili giuridici e opportunità di mercato. Dall’e-commerce alle aste on-line, X. XXXXXXX GEUDENZI (diretto da), Rimini, 2001.
XXXXXX X., Il commercio elettronico. Profili di diritto comunitario, 2000.
MASCIANDARO D., (a cura di), Crimine & Xxxxx, Primo Rapporto DNA DIA Bocconi su criminalità e finanza in Italia, Milano, 2001.
XXXXXXXXX S., Il commercio elettronico, Rimini, 2001.
XXXXXXX D., Sistema informatico o telematico: casi e questioni di diritto penale, in AA.VV., Trattato breve di diritto della Rete, X. XXXXXXX XXXXXXXX (diretto da), Rimini, 2001.
MOCCI G., Operazioni commerciali xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXX X., Contratti telematici e crisi dell’accordo: i contratti “point and click”, in Informatica giuridica, X. XXXXXXXX (a cura di), Napoli, 2001.
PARAVANI A., Qualità e sicurezza dei dati personali, in xxx.xxxxxxxx.xx
XXXXXX X., Commercio elettronico e tutela penale dei pagamenti, in Diritto penale e Processo, n. 1/2001.
REGOLI F. A., La Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori nei contratti a distanza, in Contratto e Impresa/Europa, 1997.
RIEM G., Xxxxxxx e sicurezza, Napoli, 2001. ROGNETTA G., Il commercio elettronico, Napoli, 2000.
SACERDOTI G., XXXXXX X., Il commercio elettronico, profili giuridici e fiscali internazionali, Milano, 2001.
SANTOSUOSSO G., Il Codice Internet e del commercio elettronico. Aspetti giuridici di rilevanza civilistica, Padova, 2001.
SARZANA DI X. XXXXXXXX C., I contratti di Internet e del commercio elettronico, Milano, 2001.
SARZANA DI X. XXXXXXXX C., Profili giuridici del commercio via Internet, in Informatica e Ordinamento giuridico, Milano, 1999.
XXXXXX X., La tutela del consumatore in Internet, Napoli, 2000.
SEMINARA S., La pirateria su Internet e il diritto penale, in AIDA, 1996, p. 208.
SIROTTI GAUDENZI A., La tutela del consumatore in Rete, in Trattato di diritto della rete, Rimini, 2001.
SPATARO V., Comunicazione, Internet e Diritto, in Internet e Diritto, problemi e soluzioni, X. XXXXXXX XXXXXXXX (a cura di), Bologna, 2001.
XXXXXXX X., I contratti informatici, in Internet nuovi problemi e questioni controverse, X. XXXXXXX (a cura di), Milano, 2001.
XXXXXXX X., XXXXXX S., Internet e Diritto. Tutela della privacy, proprietà intellettuale. Commercio elettronico, responsabilità degli operatori, crimini telematici, pubblicità, in Il Sole24ore, Norme e tributi, 1998.
XXXX E., I problemi giuridici di Internet, Milano, 2001
VACCA’ C. (a cura di), Consumatori, contratti, conflittuali. Diritti individuali, interessi diffusi, mezzi di tutela, Milano, 2000.
VACCA’ C. (a cura di), Il commercio elettronico. Il documento digitale, Internet, la pubblicità on line, Milano, 1999.
VACCA’ C., Le ascendenze del commercio elettronico: dalle esperienze del passato indicazioni per il presente, in Commercio elettronico, X. XXXXXXXXXXXXX (x xxxx xx), Xxxxxx, 0000.
ZANETTI VITALI E., La tutela dei minori nel commercio elettronico, in Commercio elettronico, X. XXXXXXXXXXXXX (x xxxx xx), Xxxxxx, 0000.
Direttive comunitarie e altri documenti
Legislazione
Action Plan on Promoting Safe Use of the Internet, pubblicato in
xxx.xxxxxx.xx.xxx/XXXX/xxx/xxxxxxxx/XxxxXxxxxxxxx.xxxx
Comunication on Illegal and Harmfull Content on the Internet pubblicato in
xxx.xxxxxx.xx.xxx/XXXX/xxxxx/xx/xxxxxxxx/00-00xx.xxxx
Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale ed al comitato delle regioni: informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet. Commissione europea, Bruxelles, 16 ottobre 1996, COM(96) - 487. Pubblicato in xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx
Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia, in xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxx
Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, attuazione della Direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, pubblicato nella G. U. n. 143 del 21 giugno 1999.
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, attuazione della Direttiva comunitaria sull’e-commerce
n. 2000/31/CE, entrato in vigore il 14 maggio 2003,diretto alla promozione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, Suppl. ord. n. 123/L, entrerà in vigore dal 01 gennaio 2004.
Decreto Ministeriale 13 luglio 1995, n. 385 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1995.
Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 è stata pubblicata nella G.U.C.E L 144 del 4 giugno 1997.
Direttiva sull’e-commerce, n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 è stata pubblicata nella G.U.C.E L 178 del 17 luglio 2000.
Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity pubblicato in
xxx.xxxxxx.xx.xxx/xx/xxxxxx/xxxxx/xx0000/xxxxxx.xxx
Iniziativa europea in materia di commercio elettronico, COM(96)-157.
Piano pluriennale d’azione comunitario, adottato con una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio nel gennaio 1999. Decisione n. 276/1999/CE, pubblicata in Il commercio elettronico. Il documento digitale, internet, la pubblicità on line, X. XXXXX’ (a cura di), Milano, 1999.
Principi Generali della Raccomandazione OCSE del dicembre 1999, Parte II e IV. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, collaborando con altri organismi internazionali, svolge un ruolo fondamentale nella fase di studio e sensibilizzazione degli Stati, anticipando l’attività propriamente legislativa dei Governi. Vedi sito xxx.xxxx.xxx.
Progetto di relazione sul rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all’applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana. COM(2001) 106.
Raccomandazione n. 3/97 adottata il 3 dicembre 1997, Anonimato su Internet. Raccomandazione del Consiglio europeo dei Ministri del 24 settembre 1998 n. 98/560, in
G.U.C.E, L. 270 del 7 ottobre 1998. Il 17 febbraio 1997 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato la risoluzione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet. Vedi anche il sito xxx.xxxxxxxx.xx.xxx.
Recreational Software Advisory Council (RSAC). Comitato consultivo sul software ricreativo, fornisce la valutazione dei videogiochi e del materiale disponibile sul Web.
Risoluzione n. 7-00024 Xx Xxxx, Rapporto TV e Minori, approvata dalla Commissione parlamentare per l’infanzia il 19 luglio 2000, in xxx.xxxxxxx.xx.
Codici di condotta
Codice di autoregolamentazione TV e minori , disponibile in xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Codice Euro-Label, promosso in Italia da Confcommercio, che si propone di garantire acquisti sicuri on line mediante la certificazione delle imprese commerciali operanti nel settore. L’edizione aggiornata al mese di aprile 2002 è disponibile in xxx.xxxxxxxxx.xxx.
Codice di deontologia e di buona condotta per i servizi telematici . L’ Associazione Italiana
Fornitori Videoinformazioni promuove e diffonde un codice di comportamento che affronta temi di maggior attualità: responsabilità, privacy, tutela dei minori e categorie deboli. Il codice predisposto da ANFOV, in vigore dal 1° gennaio 1998, è pubblicato in I problemi giuridici di Internet, X. XXXX (a cura di), Milano, 1999, p. 616.
Codice di autoregolamentazione per i servizi Internet, elaborato dall’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), è pubblicato nella versione aggiornata al 10 giugno 1997 in Il commercio elettronico. Il documento digitale, Internet, la pubblicità on line, X. XXXXX’ (a cura di), Milano, 1999, p. 423 e ss.
Xxxxxx di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, cartomanzia e assimilabili, di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari .
Note
1 Cfr. P. F. XXXXXXXXX (a cura di), Il commercio elettronico, in Il commercio diventa elettronico. Opportunità, esperienze e professioni per sviluppare il business dell’e-commerce in Italia, Milano, 1999, p. 53.
2 Iniziativa europea in materia di commercio elettronico, COM (96) - 157.
3 Cfr. Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale ed al comitato delle regioni: informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet. Commissione europea, Bruxelles, 16 ottobre 1996, COM (96) - 487. Pubblicato in xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx
4 Cfr. X. XXXXX’ (a cura di), Consumatori, Contratti, Conflittualità, Milano, 2000, p. 243 e ss.
5 Si tratta del primo studio europeo sul rapporto tra bambini e computer. E’ stato presentato in occasione del convegno organizzato dal Ministero dell’Innovazione tecnologica “Chi ha paura della rete? Per un uso consapevole di Internet”. Cfr. A. DEL RE (a cura di), in “Scienza & web”, xxx.xxxx0000.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/00000.xxxxx.
6 Pubblicato in xxx.xxxxxx.xx.xxx/xx/xxxxxx/xxxxx/xx0000/xxxxxx.xxx.
7 Pubblicato in xxx.xxxxxx.xx.xxx/XXXX/xxxxx/xx/xxxxxxxx/00-00xx.xxxx.
8Action Plan on Promoting Safe Use of the Internet, pubblicato in xxx.xxxxxx.xx.xxx/XXXX/xxx/xxxxxxxx/XxxxXxxxxxxxx.xxxx.
9 In G. U. C. E. n. L 270 del 7 ottobre 1998. Il 17 febbraio 1997 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato la risoluzione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet. Vedi anche il sito xxx.xxxxxxxx.xx.xxx.
10 Si tratta di linee telefoniche attive 24 ore su 24 a disposizione dei cittadini che permettono la denuncia, anche in forma anonima, dei casi di utilizzo illecito di Internet.
11 Il Piano d’azione è stato adottato con una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio nel gennaio 1999. Decisione n. 276/1999/CE, pubblicata in Il commercio elettronico. Il documento digitale, internet, la pubblicità on line, X. XXXXX’ (a cura di), Milano, 1999.
12 Cfr. xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxx.
13 Il decreto 13 luglio 1995, n. 385 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1995.
14 La direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 è stata pubblicata in
G. U. C. E. n. L 144 del 4 giugno 1997.
15 Cfr. X. XXXXXXXX, I soggetti e il consumatore, in Commercio elettronico, X. XXXXXXXXXXXXX (x xxxx xx), Xxxxxx, 0000, p. 97. L’autore conclude sostenendo che “la facilità di accesso possa essere valutata secondo un metro meno rigoroso di quello che deve guidare nell’apprezzamento della chiarezza e della inequivocabilità”.
16 La direttiva sull’e-commerce, n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 è stata pubblicata in G. U. C. E. n. L 178 del 17 luglio 2000.
17 Il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2003, è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.
18 Non mancano tuttavia ipotesi di deroga a tale affermazione di principio. Ipotesi che sono state recepite
in toto nel decreto di attuazione n.70/03 che, all’art. 11, indica come categorie escluse dall’applicazione della disciplina: a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione; b) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano poteri pubblici; c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono da fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
19 Così recita il primo comma dell’art. 5 del d. lgs. 70/03 e prosegue alla lettera a) […] e lotta contro l’incitamento all’odio raziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana.
20 Art. 3, ultimo comma, della direttiva 2000/31/CE sull’e-commerce. Se la Commissione giunge alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall’adottarli o di revocarli con urgenza.
21 Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, attuazione della Direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, pubblicato nella G. U. n. 143 del 21 giugno 1999.
22 Principi Generali della Raccomandazione OCSE del dicembre 1999, Parte II e IV. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, collaborando con altri organismi internazionali, svolge un ruolo fondamentale nella fase di studio e sensibilizzazione degli Stati, anticipando l’attività propriamente legislativa dei Governi. Vedi sito xxx.xxxx.xxx.
23 Pubblicata in G. U. C. E. n. L 270 del 7 ottobre 1998.
24 Cfr. X. XXXXXXXXXXXXX, La tutela del consumatore come variabile competitiva, in Commercio elettronico, X. XXXXXXXXXXXXX (x xxxx xx), Xxxxxx, 0000, p. 148. Secondo l’autrice: La differenza sostanziale tra norme imperative e co-regolamentazione risiede nel fatto che la legge fonda la propria forza e legittimità nel processo democratico da cui ha origine. Le leggi emanano dal Parlamento che essendo eletto democraticamente si presume legiferi rispettando e rispecchiando l’interesse pubblico. La co-regolamentazione rappresenta invece l’espressione di un consenso tra le parti laddove il legislatore non è stato in grado di sviluppare norme cogenti.
25 Il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali entrerà in vigore dal 01 gennaio 2004. Il provvedimento, denominato ‘Codice della privacy’, riunisce in un unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici relativi anche in via indiretta alla privacy e disciplina il trattamento dei dati personali in Internet e nelle reti telematiche (titolo X, parte II, art.133), pubblicato in G. U. 29 luglio 2003, n. 174, Suppl. ord. N. 123/L.
26 Progetto di Relazione sul rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al parlamento europeo relativo all’applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana. COM (2001) - 106-C5-0191/2001- 2001/2087(COS).
27 Nel rispondere al questionario proposto nel 2000 dalla Commissione, inerente all’adozione della Raccomandazione del 24 settembre 1998, il governo tedesco ha chiesto l’armonizzazione delle pertinenti legislazioni nazionali e alcuni Stati membri hanno sollecitato una cooperazione globale e la definizione di norme minime valide a livello mondiale.
28L’ Associazione Italiana Fornitori Videoinformazioni promuove e diffonde un codice di comportamento che affronta temi di maggior attualità: responsabilità, privacy, tutela dei minori e categorie deboli. Il codice predisposto da ANFOV, in vigore dal 1° gennaio 1998, è pubblicato in I problemi giuridici di Internet, X. XXXX (a cura di), Milano, 1999, p. 616.
29 Associazione Italiana Internet Providers. Il Codice è pubblicato nella versione aggiornata al 10 giugno 1997 in Il commercio elettronico. Il documento digitale, Internet, la pubblicità on line, op. cit.
30 Il Codice di autoregolamentazione TV e minori è disponibile in xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
31 Per il controllo di eventuali violazione del Codice, è istituito un Comitato di applicazione formato da quindici membri nominati dal Ministero delle Comunicazioni di intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere del Comitato vengono trasmesse all’Autorità che, in caso di programmi nocivi dello sviluppo psichico e morale dei minori, può irrogare direttamente sanzioni pari al pagamento di una somma da 5000 a 20000 euro; in caso di grave e reiterata violazione, la sanzione prevista è da 10000 a 250000 euro, cui si cumula la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione.
32 L’edizione aggiornata al mese di aprile 2002 è disponibile in xxx.xxxxxxxxx.xxx.
33 Risoluzione n. 7-00024 Xx Xxxx, Rapporto TV e Minori, approvata dalla Commissione parlamentare per l’infanzia il 19 luglio 2000, in xxx.xxxxxxx.xx.
34 Gli istituti di credito permettono al minorenne, incapace legale, ma perfettamente capace di intendere e di volere, di aprire un conto corrente bancario, richiedendo l’intervento del rappresentante legale del minore solo per un esonero della responsabilità dell’istituto medesimo. Cfr. a riguardo X. XXXXXXX XXXXXX, La tutela dei minori nel commercio elettronico, in Commercio elettronico, X. XXXXXXXXXXXXX (x xxxx xx), Xxxxxx, 0000, in particolare, p. 116 e 117.
35 Risoluzione 7 -00024, op. cit., in xxx.xxxxxxx.xx.
36 Dati tratti dal Progetto di relazione sul rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all’applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana. COM (2001) - 106.
37 Cfr. Comunicazione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale delle regioni. Commissione europea, Bruxelles, 16/10/96, COM (96) - 487.
38 Tali servizi , offerti da società americane, tuttavia non prendono in considerazione i siti di altre aree
culturali.
39 Altri software specifici che impediscono l’accesso automatico dei minori ai siti di Internet sono: Cybersitter, Net Nanny, SurfWatch.
40 Per il Recreational Software Advisory Council (RSAC, Comitato consultivo sul software ricreativo), che fornisce la valutazione dei videogiochi e del materiale disponibile sul Web, i parametri possono essere impostati dai genitori utilizzando cursori con un voto da 0 a 4 in funzione di quattro gruppi di criteri (linguaggio, nudità, contenuto sessuale, violenza).
41 Naturalmente, come già detto, il commercio elettronico non si svolge solo su Internet, ma anche su altre reti, di natura pubblica o privata, come Extranet, off-line, etc.
42 Sull’annullabilità dell’e-contract per incapacità legale e naturale di una delle parti, vedi G. COMANDE’ e X. XXXX, Il commercio elettronico. Profili giuridici, Torino, 2001, p. 78 e 79.
43 In questo senso, X. XXXXXXXX, La pirateria su Internet e il diritto penale, in AIDA, 1996, p. 208.
44 Cfr. X. XXXXXXX e X. XXXXXX, Internet e diritto. Tutela della privacy, proprietà intellettuale. Commercio elettronico, responsabilità degli operatori, crimini telematici, pubblicità, in Il sole24ore, Norme e tributi, 1998, p. 125. Gli autori precisano che: “Tali siti predisposti in origine per permettere agli utenti residenti in Stati in cui la libertà di espressione è limitata, di partecipare alle comunicazioni in Rete senza correre il rischio di essere individuati e, quindi, perseguiti, sono stati in seguito utilizzati anche per fini illegittimi, coprattutto a causa dell’assenza di controlli sull’uso corretto del servizio, che è lasciato in definitiva alla coscienza dell’utente”. Altri riferimenti sugli anonymous remailings in X. XXXXXXXX, Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d’autore, in AIDA, 1996, p. 62.
45 In materia di “anonimato protetto” vedi C. SARZANA DI X. XXXXXXXX, Profili giuridici del commercio via Internet, in Informatica e Ordinamento giuridico, Milano, 1999, p. 114 e ss.
46 Per un’analisi dettagliata sull’attività di riciclaggio on line della criminalità organizzata in Italia vedi X. XXXXXXXXXXX (a cura di), Crimine & Xxxxx, Primo Rapporto DNA DIA e Bocconi, Milano, 2001.
47 Sulla tutela della privacy vedi X. XXXXXXXX (a cura di), Diritto dei consumatori e nuove tecnologie,
volume I, Gli scambi, Torino, 2003, p. 8 e ss.
48 Si tratta della Raccomandazione n. 3/97 adottata il 3 dicembre 1997, Anonimato su Internet. La Raccomandazione tiene in considerazione anche il “principio di proporzionalità” nella composizione del conflitto tra interessi generali e diritti individuali, sancito dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, per cui si ammettono delle limitazioni all’anonimato giustificate da ragioni specifiche, tra le quali, la prevenzione del crimine.
49 Sull’attività del Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare, l’accesso anonimo in Internet, vedi X. XXXXXX, Il commercio elettronico. Profili di diritto comunitario, 2000.
50 L’art. 10 del d.p.r. n. 513/1997 equipara, in linea di principio, la firma digitale alla sottoscrizione del documento cartaceo. In questo senso, X. XXXXXXX XXXXXX, La tutela dei minori nel commercio elettronico, in Commercio elettronico, X. XXXXXXXXXXXXX (x xxxx xx), Xxxxxx, 0000, p. 122.
51 Cfr. G. COMANDE’, op.cit., p. 3.
52 Cfr. G. DI CARLO, La tutela del consumatore in rete, in Il commercio elettronico. Guida al marketing della vendita on line, Milano, 2000, p. 83 e 84.
53 Per un commento sul caso Yahoo, si veda l’intervista a cura di XXXXXX XXXXXXXX, Direttore della rivista Xxxxxxxx.xxx, con XXXX X. XXXXXXXXXX, Professor of law and Director of the Graduate Program Xxxxxxx University School of Law, pubblicata in xxx.xxxxxxxx.xxx.
54 La Corte statunitense ha applicato il diritto americano sul principio della simultaneità, secondo cui sono applicabili simultaneamente gli ordinamenti di tutti gli Stati in cui è avvenuta la comunicazione telematica.
55 In altri casi, anche di pirateria, non si è potuto far niente. Ad esempio, i giudici americani hanno dovuto rinunciare a perseguire lo studente che ha creato il virus I LOVE YOU, che, automoltiplicandosi, ha fatto ‘impazzire’ un numero incalcolabile di pc in tutto il mondo. Quello studente, infatti, viveva nelle Filippine dove non esisteva alcuna legge che prevedesse un crimine del genere.
56 Non è stato raggiunto, invece, un accordo sul razzismo e la xenofobia, per cui esiste un protocollo separato e facoltativo allegato alla Convenzione.
57 Cfr. Internet e bambini, pubblicato in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.