DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Condizioni generali della concessione di valorizzazione e gestione
Smartcig Z9430D8057
Articolo 1 Valore del Disciplinare
Il presente atto detta la disciplina di dettaglio relativa alla concessione e valorizzazione dell’area del Lotto n.13 del Pdz n.2 “Bagni Albule” sito nel Comune di Tivoli, P.zza della Xxxxx Xxxxxxxxxx, per la realizzazione e successiva gestione di un impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali accessori, affidata al soggetto che risulterà primo classificato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, come previsto dal regolamento per la concessione, la valorizzazione e l’alienazione dei beni immobili comunali e dal regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali.
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Articolo 2
Decorrenza e durata della concessione
L’oggetto e la durata della concessione saranno indicate nel relativo atto di concessione.
La durata della concessione sarà commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario degli interventi, in conformità al Piano Economico Finanziario ed all’offerta presentate in sede di gara, e non potrà comunque essere superiore alla durata valutata congrua dal Comune di Tivoli, determinata sulla base del criterio generale di congruità data dal rapporto tra importo dell’investimento e canone concessorio annuale dovuto. Tale canone è determinato, sulla base del monte ore settimanale appresso di utilizzo, dalla somma del canone concessorio dovuto per i giorni feriali (pari ad € 11,50 costo orario), così come stabilito nella D.G.C. n. 163 del 02 agosto 2017.
L’amministrazione si riserva ogni più ampia valutazione in merito alla definizione delle ore da concedere, anche nel corso del rapporto, previo accordo con il concessionario, tenuto conto delle esigenze e valutazioni dell’Ente.
La durata definitiva della concessione sarà stabilita all’esito del controllo tecnico, contabile ed amministrativo sulle opere realizzate, di competenza dell’Amministrazione.
La sottoscrizione della concessione avrà luogo previa sottoscrizione di apposita Convenzione tra l’Ente e il soggetto interessato dal progetto nonché previa presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. L’atto di concessione verrà risolto ipso iure ove il contratto di finanziamento dell’opera non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell’atto di concessione.
Articolo 3
Finalità e oggetto della concessione – Progetto delle attività sportive - Principali obblighi del concessionario
La concessione dell’impianto sportivo scolastico ha lo scopo di promuovere lo svolgimento della pratica sportiva all’interno dell’impianto, garantendo la fruizione a costi contenuti a tutti i cittadini, in conformità ai regolamenti, ai provvedimenti e alle concessioni del Comune.
Il concessionario ha il diritto e l’obbligo di utilizzare l’impianto sportivo oggetto della concessione esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel progetto delle attività sportive presentato in sede di partecipazione all’Avviso pubblico.
Nessun’altra attività potrà essere svolta, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Ente.
È espressamente vietato qualsiasi utilizzo diverso o, comunque non autorizzato del bene oggetto della concessione, pena la automatica ed immediata decadenza dalla concessione e risoluzione per grave inadempimento del relativo contratto.
Il Comune di Tivoli si riserva l’utilizzo dell’impianto sportivo per lo svolgimento di specifiche iniziative o manifestazioni.
L’Amministrazione si riserva, altresì, l’alta vigilanza al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e degli oneri posti a carico del concessionario. Le migliorie e qualunque opera eseguita dal concessionario, previa approvazione da parte dell’Ente, resteranno acquisite al patrimonio della Comune di Tivoli senza obbligo di corrispettivo ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione.
Il concessionario dovrà assicurare e garantire, a propria cura e spese, il continuo e regolare svolgimento dell’attività sportiva per tutta la durata della concessione, in conformità al progetto delle attività sportive. L’eventuale ingiustificata interruzione comporta la decadenza dell’affidamento, la revoca della concessione e la risoluzione per inadempimento.
Il concessionariohal’obbligodiavvalersidegliistruttoriindicatiinsededipartecipazioneall’Avviso pubblico. Ogni eventuale sostituzione degli istruttori dovrà essere motivata da comprovate oggettive sopravvenute esigenze e comunicata in anticipo all’Ufficio competente del Comune per l’ottenimento del relativo nulla-osta. Resta inteso che l’istruttore sostituto deve essere in possesso della medesima qualifica dell’istruttore sostituito e almeno di pari curriculum professionale.
Gli istruttori e gli atleti tesserati con il concessionario, per poter accedere ed utilizzarel’impianto sportivo, dovranno sempre portare con sé il tesserino identificativo che deve poter essere mostrato per eventuali controlli del Comune.
L’Amministrazione si riserva di introdurre e disciplinare, anche durante il rapporto, modalità di trasmissione in via telematica dei dati relativi agli istruttori e agli iscritti, che il Concessionario sarà tenuto a rispettare.
Il concessionario avrà l’obbligo di utilizzare l’impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e avrà l’obbligo di verificare, all’inizio di ogni turno di utilizzo, la regolare funzionalità della palestra, dei relativi impianti, delle attrezzature e dei locali pertinenziali (spogliatoi, magazzini, ecc..), segnalando immediatamente, nella stessa giornata, al Comune, a mezzo e-mail, ogni eventuale anomalia o danno riscontrato, corredando la comunicazione di fotocopie e ogni altra ulteriore documentazione.
Il concessionario ha altresì l’obbligo di:
• sviluppare tutti i livelli di progettazione inerenti gli interventi da realizzare, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell'Amministrazione comunale, previa acquisizione, sempre a carico del concessionario, di tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta, i pareri e gli atti di assenso di qualsiasi genere necessari per la realizzazione dell’opera;
• provvedere, a propria cura, rischio e spese, alla esecuzione di tutti gli interventi progettati e alla gestione delle strutture valorizzate, per tutta la durata della concessione, negli orari stabiliti;
• avvalersi, per la redazione dei progetti, di un professionista ovvero di un gruppo di progettazione dotato di capacità progettuale adeguata agli interventi da realizzare;
• avvalersi esclusivamente di imprese qualificate all’esecuzione degli interventi, in linea con le vigenti normative in materia di contratti pubblici;
• osservare le prescrizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dal D.Lgs. 81/2008, ivi compresa la nomina del progettista, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, del direttore dei lavori, con espressa accettazione del professionista incaricato e autocertificazione del medesimo attestante il possesso dei requisiti di legge per l'accettazione dell'incarico;
• assumere, a totale ed esclusivo onere e rischio, tutti gli adempimenti tecnico - amministrativi successivi all’approvazione del progetto da parte del Comune di Tivoli, occorrenti sia per l'esecuzione dei lavori che per la messa in esercizio dell’impianto;
• consegnare all’Amministrazione comunale, unitamente al progetto esecutivo dell’intervento, un Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto di credito o da unasocietàdi servizicostituite dall’istituto dicreditostesso ed iscrittenell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1995 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, così come espressamente stabilito dall’art. 183 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
• realizzare gli interventi in conformità al progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione comunale, che potrà chiedere di apportarvi le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune, entro 12 mesi dalla stipula dell’atto di concessione, salvo
eventuali proroghe per motivate e sopravvenute esigenze, che l’Amministrazione si riserva di valutare. Qualunque modifica rispetto al progetto approvato, senza l'autorizzazionedell'Amministrazione, comporteràilmancatoriconoscimento ai finidello scomputo delle spese ulteriori e la risoluzione del rapporto concessorio, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di richiedere la rimozione degli interventi difformi e la realizzazione di quanto previsto in progetto;
• consegnare all'Amministrazione comunale, dopo l'ultimazione dei lavori, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli interventi realizzati (certificati di conformità impianti, energetico, ivi compresa la documentazione inerente l'agibilità e la messa in esercizio dell'impianto), nonché tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa, quali, in via esemplificativa, le certificazioni sui materiali impiegati, sulle strutture, sugli impianti o in materia di prevenzione incendi e sicurezza;
• consegnare all’Amministrazione comunale il certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonchéladichiarazionediconformitàdeglistessi, unitamentealladocumentazione contabile, che dovrà essere sottoposta a verifica e controllo tecnico-contabile da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici;
• costituire e consegnare alla Comune di Tivoli, contestualmente alla sottoscrizionedella concessione, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nelle modalità ammesse dall’art. 103 e 183 del D.Lgs. 50/2016;
• costituire e consegnare alla Comune di Tivoli, almeno dieci giorni prima della consegnadeilavori, unapolizzaassicurativa, ai sensidell’art. 103 comma 7 del
D.L. 50/2016, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
• svolgere e/o far svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche di cui al progetto gestionale, ferma restando l’obbligo di applicazione delle tariffe applicabili all’utenza di cui all’art. 12 del presente atto;
• impegnarsi a diffondere tra gli associati le campagne promosse dal Comune di Tivoli;
• impegnarsi a gestire le strutture concesse in uso nel rispetto delle finalità di pubblico interesse e di carattere sociale che il Comune di Tivoli persegue;
• rispettare quanto stabilito dal “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, adottato con Deliberazione C.C. n. 44 del 27 luglio 2004;
• assumere la responsabilità civile e penale dell’attività con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose;
• stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi di infortunio per tutti i partecipanti alle attività sportive e, più in generale, per tutti i soggetti che hanno accesso agli impianti
durante le attività del concessionario, da consegnare in copia al Comune di Tivoli entro e nonoltredieci giornidall’inizio dell’attività;
• stipulare, prima dell’inizio delle attività, apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall’uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, i cui massimali sono determinati in Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). La copia del contratto di assicurazione dovrà essere consegnata al Comune servizio patrimonio;
• presentare all’ufficio Patrimonio entro 10 giorni dall’inizio delle attività, la seguente documentazione:
- copia dei contratti di assicurazione sopra citati, completi di scadenza e massimali;
- certificato annuale di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI o al Comitato Italiano Paralimpico;
- nominativo degli addetti alla custodia ed alla pulizia dell’impianto sportivo avuto in concessione;
- nominativo degli istruttori sportivi impiegati nella palestra ed autocertificazione degli stessi sull’insussistenza di sentenze di condanna e/o patteggiamento;
- elenco nominativo degli atleti iscritti;
• comunicare tempestivamente, entro e non oltre cinque giorni, al Dirigente del Servizio competente, eventuali variazioni dei dati del Concessionario e dei relativi organi;
• impedire l’accesso agli estranei nell’impianto sportivo;
• accettare che, per tutta la durata della concessione, le spese di gestione dell’impianto sportivo, attinenti alle pulizie, alla manutenzione ordinaria autorizzata dall’Ente, alla custodia e alla vigilanza, alle utenze (luce, acqua e gas) saranno a proprio ed esclusivo carico;
• lasciare, dopo l’uso, i locali perfettamente agibili e in idoneo stato con particolare riguardo alla situazione igienico sanitaria, provvedendo anche alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi;
• ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, osservare e far osservare a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, rinvenibile sul sito istituzionale, a pena di risoluzione o decadenza dal rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo Codice;
• versare all'Amministrazione comunale, che si riserva la designazione e nomina dei soggetti incaricati del collaudo, una somma pari al 2% dell'importo complessivo degli investimenti oggetto del progetto di riqualificazione, risultante dal relativo quadro economico, quale contributo forfettario per le spese dell’Ente, comprendente anche quelle relative al collaudo o C.R.E. e, più in generale le spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
• stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’uso degli impianti concessi in uso, da consegnare in copia al Comune di Tivoli entro e non oltre dieci giorni dall’inizio dell’attività;
• rispettare quanto stabilito dal citato “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, adottato con Deliberazione C.C. n. 44 del 27 luglio 2004;
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Articolo 4
Ulteriori adempimenti a carico del concessionario
Il concessionario ha l’obbligo di:
• informare l’utenza garantendo una presenza minima di personale addetto circa l’uso e la disponibilità dell’impianto;
• rispettare il calendario delle attività programmate e l’orario;
• approntare le attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
• fornire assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
• affiggere all’interno dell’impianto, per tutta la durata della concessione, un manifesto indicante il tipo dei corsi effettuati nelle ore concesse, il nome e le qualifiche degli istruttori, nonché le tariffe applicate all’utenza stabilite dal Comune di Tivoli.
Articolo 5 Modalità di relazione
L’attività esercitata dal concessionario dovrà essere improntata a criteri di trasparenza, correttezza, completezza delle informazioni e rispondere ai canoni di cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio, nonché nei confronti dell’Istituto scolastico e dei relativi organi e dipendenti, oltre che degli altri concessionari.
Articolo 6
Trasparenza, sicurezza, anti-corruzione, clausola sociale
Il concessionario si impegna:
• asvolgere l’attività sportiva per il tramite di propri dirigenti e istruttori qualificati, come indicato nel progetto delle attività sportive presentato in sede di gara; ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata alla Comune che si riserva di verificare il possesso dei necessari requisiti morali e professionali;
• ad assicurare l’affidabilità morale dei propri dirigenti e istruttori, verificando periodicamente, almeno una volta l’anno, anche mediante acquisizione di apposita autocertificazione resa dagli interessati, l’insussistenza di sentenze di condanna o pronunce di patteggiamento della pena nonché di precedenti in corso per carichi pendenti, dando immediata comunicazione alla Comune di ogni eventuale provvedimento o procedimento giudiziale o per le conseguenti verifiche di compatibilità con l’attività svolta, adottando ogni opportuno provvedimento anche in caso di avvio di procedimenti penali a carico dei propri dirigenti eistruttori;
• ad osservare e a far osservare a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, rinvenibile sul sito istituzionale, a
pena di risoluzione o decadenza dal rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo Codice;
• a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento dell’attività, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della vigente normativa, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o cose eventualmente arrecati al concedente o a terzi durante l’esecuzione dellaconcessione;
• ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, provvedendo al corretto inquadramento del personale e in particolare di quello che deve essere qualificato e in possesso delle prescritte abilitazioni professionali e/o titoli riconosciuti dagli Enti competenti (C.O.N.I., Federazioni, Enti di promozione sportiva ecc. e/o dal sistema universitario);
• a rispondere in ogni caso dell’operato del personaleutilizzato;
• ad utilizzare il personale necessario per la gestione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e previdenza.
Il concessionario solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e si obbliga, se necessario, a predisporre il D.U.V.R.I. così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.
Articolo 7 Obblighi di tracciabilità
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successivemodifiche.
In particolare, si impegna a:
a) comunicare all’ente committente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto di concessione, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine, comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà anche a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al contratto di concessione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato.
Qualora il Comune di Tivoli avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura territorialmente competente.
Articolo 8
Manutenzione ordinaria, pulizia, vigilanza, accesso ed altri obblighi derivanti dal progetto organizzativo-logistico
Il concessionario ha l’obbligo di provvedere a propria cura e spese a tutte le attività indicate nel Progetto organizzativo - logistico, presentato in sede di partecipazione alla presente procedura, con particolare riguardo:
• alle modalità di svolgimento del servizio di vigilanza/guardiania e alla regolamentazione e alla tutela degli accessi, garantendo la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari ecc..)
• alla tutela della sicurezza sotto ogni aspetto, sia per gli atleti che per gli istruttori e/o per il pubblico, alle misure da adottare per evitare accessi non autorizzati e/o intrusioni negli altri spazi scolastici non facenti parte della concessione;
• alle modalità di coordinamento tra il Concessionario ed eventuali altri concessionari, al fine di assicurare il funzionamento degli impianti sportivi, prestando attenzione alla gestione delle interferenze della propria attività con altre svolte all’interno del compendio immobiliare da parte dei diversi soggetti.
Il Comune si riserva di impartire ulteriori prescrizioni con riferimento alle modalità di custodia e vigilanza degli accessi, ad integrazione di quanto già previsto nel progetto organizzativo - logistico, qualora se ne ravveda l’opportunità.
Articolo 9 Tariffe al Pubblico
Le tariffedaapplicare al pubblicopotrannoessere modificateunilateralmente dall’Amministrazione in qualunque momento, anche nel corso della concessione.
L’importo massimo delle tariffe che l’associazione deve applicare all’utenza è quello stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 02/08/2017. Il Concessionario non potrà per nessun motivo applicare tariffe maggiori rispetto a quelle stabilite unilateralmente dall’Amministrazione.
La tariffa oraria è la seguente: 11,50.
Il concessionario ha l’obbligo di registrare tutte le somme incassate a qualsiasi titolo da parte degli utenti su appositi bollettari numerati, a matrice plurima, che devono rimanere a disposizione della Comune per qualsiasi controllo. Su ogni ricevuta dovrà essere riportato il nominativo dell’atleta, la somma incassata, la causale e la data di emissione.
Articolo 10
Cessazione anticipata della concessione
È pronunciata la decadenza della concessione nei seguenti casi:
• cessione della concessione;
• subconcessione non autorizzata dal Comune di Tivoli;
• svolgimento da parte del concessionario di attività diverse da quelle autorizzate;
• mancato svolgimento o ingiustificata interruzione dell’attività sportiva per oltre dieci giorni;
• grave o reiterata violazione degli obblighi assunti in sede di presentazione del progetto delle attività sportive e del progetto organizzativo -logistico;
• sentenze di condanna, di patteggiamento a carico degli organi e dirigenti del concessionario o dei relativi istruttori per reati suscettibili di incidere sul rapporto fiduciario con l’Ente, tenuto conto della natura dell’attività svolta, delle caratteristiche dell’utenza e delle necessarie tutele del buon nome dell’Ente.
La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
• per pubblica necessità e/o per motivi di pubblico interesse e/o per gravi motivi di ordine pubblico;
• quando l’impianto non presenti le condizioni di agibilità a seguito di sopraggiunti eventi;
Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell’atto di revoca o di decadenza.
La concessione può altresì essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
• gravi e/o reiterate violazioni del disciplinare;
• per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti o situazioni incompatibili con le finalità pubbliche della concessione, con le caratteristiche dei soggetti coinvolti e dell’utenza, anche con riferimento alla affidabilità e irreprensibilità morale degli istruttori, nonché dei dirigenti e organi del concessionario, ritenendo valutabili a tal fine tutte le possibili circostanze, compreso l’avvio di procedimenti penali.
In caso di nuova destinazione d’uso dell’area determinata da imprescindibili necessità a tutela del pubblico interesse, in vigenza della concessione, il concessionario potrà essere ricollocato, se le condizioni lo permetteranno e comunque a discrezione del concedente, in altra area; in caso negativo nulla potrà pretendere il concessionario per la conclusione anticipata della gestione.
Articolo 11
Limiti all’utilizzo dell’Impianto sportivo
Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per manifestazionidiparticolarerilievopubblicoprogrammatedell’Ente concedentechecoinvolgano il bene concesso.
Il concessionario è a conoscenza che per esigenze del Comune (eventi, manifestazioni e progetti di breve durata), il Dirigente del Servizio, potrà sospendere la concessione fino ad un massimo di dieci giorni, senza che ciò comporti alcuna riduzione del canone di concessione.
Articolo 12
Controlli e verifiche sull’uso degli impianti
Il Comune di Tivoli ha piena facoltà di controllare le modalità d’uso degli impianti a mezzo di propri operatori. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. I predetti operatori, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive.
All’uopo il Comune di Tivoli, attraverso i servizi sport e lavori pubblici, provvede ad effettuare a campione o su segnalazione sopralluoghi e verifiche finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico, nel Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e nelle concessioni.
Il concessionario ha l’obbligo di collaborare e fornire tutte le indicazioni, dati e documenti richiesti dall’Amministrazione e dagli organi ispettivi nell’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del presente articolo e la mancata collaborazione sarà valutata ai fini dei conseguenti provvedimenti dell’Ente, anche sotto il profilo fiduciario con il Concessionario.
Articolo 13 Sub-concessione
Al fine di assicurare la massima utilizzazione ed apertura al territorio dell’impianto sportivo scolastico affidato in concessione, in considerazione dei sottesi interessi pubblici a favorire la diffusione della pratica sportiva e ad assicurare alle famiglie l’accessibilità allo sport a tariffe contenute, il concessionario ha il diritto e l’obbligo di provvedere alla apertura ed alla gestione dell’impianto per le finalità perseguite con il presente bando di gara. In considerazione di ciò e dell’esigenza di assicurare al concessionario la possibilità di raggiungere l’equilibrio economico- finanziario, il concessionario potrà promuovere, nell'uso dell’impianto sportivo di cui trattasi, forme di collaborazione sportiva ed organizzativa con altre associazioni sportive senza scopo di lucro e/o altri soggetti aventi i medesimi requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura.
Il concessionario potrà dunque sviluppare forme di collaborazione e partnership con altre associazioni sportive operanti sul territorio, a condizione che:
a) trattasi di soggetto avente gli stessi requisiti previsti dall’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse alla concessione di cui trattasi e sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico e dalle vigenti normative;
b) vengano applicate dal sub-concessionario all’utenza le medesime tariffe comunali stabilite nel presente atto di concessione;
c) il legale rappresentante del sub-concessionario, i relativi dirigenti e gli istruttori utilizzati all’interno della struttura siano in possesso dei medesimi requisiti di affidabilità morale richiesti al concessionario (assenza di condanne e/o sentenze di patteggiamento per reati che possono incidere sul rapporto, a insindacabile giudizio del Comune di Tivoli), il quale si impegna a verificare preventivamente e periodicamente, anche mediante acquisizione di autocertificazioni da parte degli interessati, e a comunicare al Comune di Tivoli.
Nell’ambito degli accordi di partnership sportiva tra concessionario e sub-concessionario, potrà essere prevista la compartecipazione del sub-concessionario alle spese di concessione e gestione dell’impianto sostenute dal concessionario, anche in forma forfettaria.
La sub-concessione sarà autorizzata dall’Ente, previa richiesta scritta e documentata da parte del concessionario.
Il concessionario risponde in proprio per ogni eventuale violazione della presente concessione da parte del sub-concessionario.
Le violazioni delle disposizioni in materia di sub-concessione previste nel presente articolo costituiscono graveinadempimentoedeterminanolarisoluzione ipsoiure dell’atto diconcessioneda parte del Comune di Tivoli, ex art. 1453 c.c.
Articolo 14 Penalità
Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto indicato dall’Avviso pubblico e dal “Regolamento per la gestione e l’suo degli impianti sportivi comunali”.
Qualora, durante il periodo di concessione, venga riscontrata una qualsivoglia violazione da parte del Concessionario si dà luogo all’adozione dei provvedimenti sanzionatori del caso, ivi compresi quelli di cui all’art. 10 del “Regolamento per la gestione e l’suo degli impianti sportivi comunali”, ove compatibili.
Per le inadempienze accertate l’Amministrazione può procedere all’applicazione di penali da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.000,00 secondo la gravità delle inosservanze.
Articolo 15
Spese dell’atto di concessione
Tutte le spese relative alla stipula dell’atto di concessione sono a carico del concessionario.
Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi previsti dalla legge, compresi i costi di registrazione, con oneri previsti ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di registrazione della scrittura e conseguenti, per tutta la durata del rapporto, sono ad esclusivo carico e cura del concessionario, il quale si impegna a consegnare al Comune di Tivoli – Servizio Patrimonio, copia dell’atto registrato, nonché copia dei versamenti relativi alle annualità successive entro il termine di cinque giorni prima delle relative scadenze; in caso di inadempimento sarà applicata una penale di € 200,00, salvi i maggiori danni.
Art. 16-Controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che conseguono al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del vigente Codice, saranno devolute al competente Foro presso il Tribunale Ordinario di Tivoli. Nelle more della risoluzione delle controversie il concessionario non può, comunque, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente. 2.E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale così come prevista all’art. 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Roma, ……………………..
Il Concessionario
Firma …………………………………..…….
(Il legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario dichiara espressamente di approvare tutti gli articoli del presente atto: Art. 1 (Valore del Disciplinare), Art. 2 (Decorrenza e durata della concessione), Art. 3 (Finalità e oggetto della concessione – Progetto Sportivo – Principali obblighi del concessionario), Art. 4 (Ulteriori adempimenti a carico del Concessionario), Art. 5 (Modalità di relazione), Art. 6 (Trasparenza, sicurezza, anticorruzione, clausola sociale), Art. 7 (Manutenzione ordinaria, pulizia, vigilanza, accesso ed altri obblighi derivanti dal Progetto Logistico – Organizzativo), Art. 8 (Tariffe al pubblico), Art. 9 (Cessazione anticipata della concessione), Art. 10 (Limiti all’utilizzo dell’impianto sportivo), Art. 11 (Controlli e verifiche sull’uso degli impianti), Art. 12 (Subconcessione), Art. 13 (Penalità), Art. 14 (Spese dell’atto di concessione)
Roma, ………………………
Il concessionario
Firma …………………………………..…….
(Il legale rappresentante)
Il concessionario dichiara di aver ritirato un originale del presente Disciplinare contestualmente alla sua sottoscrizione.
Roma, ……………………….
Il concessionario
Firma ………………………………
(Il legale rappresentante)