CONVENZIONE
REP. 41/17
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI PER USO UMANO E DISINFETTANTI PER DISPOSITIVI MEDICI E PER AMBIENTI, NONCHÉ DEGLI ACCESSORI PER IL LORO UTILIZZO
XX.XX.XX S.P.A.
~ GIOCHEMICA S.R.L.
LOTTI 22-30-38
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI PER USO UMANO E DISINFETTANTI PER DISPOSITIVI MEDICI E PER AMBIENTI, NONCHÉ DEGLI ACCESSORI PER IL LORO UTILIZZO
CIG n. 602403461D
L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di Maggio presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Salerno il 08/06/1968, C.F. PSTGLC68H08H703H, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06 luglio 2016
E
GIOCHEMICA S.r.L., con sede legale in Xxxxxxxxxx D’Alpone (VR) alla xxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al numero REA 0387765, C.F./P.IVA 04051160234 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx nata a San Bonifacio (VR) il 13/02/1969, C.F. TNNVNC69B53H783J (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che la Regione Campania con l’art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell’art. 1 della L.R. 4/2011, successivamente sostituito dall’art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: “la Xx.Xx.Xx. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell’articolo 3, comma 34 e dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”.
b) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 155, ha statuito che: “ai fini del
contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono
costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
c) che nell’ambito della presente Convenzione si intende per:
⮚ Amministrazione Contraente o Amministrazione: le Aziende Sanitarie Locali operanti nell’ambito del SSR della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato Tecnico mediante l’emissione dell’Atto di adesione;
⮚ Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “A”;
⮚ Atto di adesione: il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
⮚ Contratto di Fornitura: l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati (tra cui il Capitolato Speciale) e nell’Atto di adesione. Costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore;
⮚ Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
⮚ Lotto: comprende il quantitativo e l’importo complessivo delle prestazioni, che il Fornitore è tenuto ad eseguire a favore delle Amministrazioni contraenti;
⮚ Documentazione tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
⮚ Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno Soresa, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordini di Fornitura emessi dalle Aziende sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
e) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione dell’Atto di adesione; nei predetti Atti di adesione saranno indicati i quantitativi esatti della fornitura richiesta;
f) che Soresa, in esecuzione dei compiti assegnati dalla Regione Campania, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario indetta con determinazione del Direttore Generale n. 311 del 20/11/2014;
g) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 22-30-38 della procedura aperta con determinazione del Direttore Generale n. 194 del 30/12/2016 e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e le relative Appendici, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
j) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Soresa nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Atto di adesione;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
• l’Allegato “A” (Capitolato Speciale) e relativi allegati;
• l’Allegato “B” (Documentazione tecnica del fornitore);
• l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore).
Art. 2 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della
medesima sono regolati:
a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
i singoli contratti attuativi sono regolati anche:
dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e quanto dichiarato nell’Offerta, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta contenga, a giudizio della Soresa, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare la fornitura DI ANTISETTICI E/O DISINFETTANTI di cui ai lotti n. 22-30-38 a favore delle Amministrazioni contraenti
LOTTO | DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | UM | QUANTITA’ | PREZZO UNITARIO DI AGGIUDICAZIONE | IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE | ||
22 | Dicloroisocianurato di sodio (50% cloro disponibile/attivo) in compresse contenenti 2,5 g di NaDCC | Giodiclonil | compressa | 346.728 | € | 0,0570 | € | 19.763,50 |
30 | clorexidina 0,2% colluttorio flaconi da 100 a 500 ml | METADENT COLLUTTORIO | 100 ml | 77.240 | € | 0,9900 | € | 76.467,60 |
38 | soluzione idroalcolica addizionata di idoneo p.a. ad azione disinfettante con antiossidanti pronta all'uso per conservazione dello strumentario chirurgico. flac.1000ml | Gioalcol ammonio | flacone | 17.120 | € | 1,0790 | € | 18.472,48 | |
TOTALE COMPLESSIVO | € | 114.703,58 |
tutto ciò va prestato nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del valore indicato nei rispettivi Atti di adesione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, si esaurisca con gli Atti di adesione il quantitativo e/o valore oggetto della medesima convenzione, il Fornitore, previa richiesta della Soresa, ha l’obbligo di prestare alle medesime condizioni della Convenzione la fornitura oggetto della Convenzione fino a concorrenza di un importo aggiuntivo pari al 20% del valore della stessa.
3. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell’Offerta. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell’Ordinativo di Fornitura, purché non in contrasto con le condizioni contenute nei documenti di gara.
4. Le prestazioni da fornire saranno determinate in concreto con quanto specificato dall’Amministrazione contraente nell’Atto di adesione e nei successivi ordini, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Speciale.
5. Le singole Amministrazioni potranno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
Art. 4 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE
1. Al fine di poter utilizzare la Convenzione, le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta.
2. Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni, preventivamente autorizzate da Soresa, devono adottare l’Atto di adesione, a mezzo del quale individuano il numero esatto di prodotti da approvvigionare, designano il Responsabile del Procedimento per la
fase dell’esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e l’eventuale Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.
Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore (corredato del nulla osta di Soresa di cui al precedente comma 1) e a Soresa. Trascorsi 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, le Amministrazioni potranno emettere gli ordinativi di fornitura.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.
Art. 5 - DURATA, AMMONTARE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA
1. La presente Convenzione ha una durata di un anno a decorrere dalla data di stipula della stessa. La Convenzione s’intenderà comunque esaurita, anche prima del termine di scadenza, qualora sia stato raggiunto il valore complessivo che ammonta a € 114.703,58 come da offerta presentata dal Fornitore, salvo quanto previsto dal precedente art. 3 co.2.
2. Per durata della Convenzione s’intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l’Atto di adesione alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei relativi contratti di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi.
3. Nel caso in cui alla scadenza del termine di durata della Convenzione gli importi massimi del/i lotto/i oggetto della convenzione, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Soresa da inviare al Fornitore, con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
4. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l’efficacia della Convenzione o di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio in oggetto, nelle more del successivo affidamento.
5. La durata dei singoli contratti di fornitura è di quarantotto mesi decorrenti dalla emissione dei rispettivi Atti di adesione.
6. L’importo dei singoli contratti è determinato dai quantitativi indicati nei rispettivi Atti di adesione e dai
prezzi unitari riportati in offerta economica.
Art. 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Il Fornitore dovrà dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura per i quali abbia ricevuto preventivamente Atti di adesione corredati di nulla osta di Soresa e comunque i cui importi non siano eccedenti il valore complessivo dei suddetti Atti.
2. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dei Contratti, eventualmente da svolgersi presso i servizi delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell’esecuzione contrattuale o il RUP delle Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s’impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
3. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione della fornitura della presente Convenzione è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) comunicare tempestivamente alla Soresa e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
e) non opporre alla Soresa e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
f) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Soresa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Soresa, per quanto di loro competenza.
8. Il Fornitore si obbliga a:
(a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Soresa, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle Forniture di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura;
(b) prestare le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Soresa ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
10. Il Fornitore è tenuto a inviare alla Soresa, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
11. Il Fornitore si obbliga a:
(a) prestare le forniture oggetto di Convenzione nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale e, ove migliorativi, nell’Offerta; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
(b) manlevare e tenere indenne Soresa nonché le Amministrazioni Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai difetti dei prodotti fornite agli utilizzatori e oggetto della Convenzione.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Soresa e alle singole Amministrazioni, di
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione;
Art. 7 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Soresa il certificato di verifica di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all’art. 322 D.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306 D.P.R. n. 207/2010.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.
Art. 8 - VERIFICHE E MONITORAGGIO
1. Ai sensi dell’art. 312 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla Soresa, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s’intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a darne comunicazione a Soresa.
3. Il monitoraggio di tutta la fornitura oggetto della Convenzione é effettuato dalla Soresa mediante l’uso di strumenti di “Information Technology”; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare il Fornitore è tenuto all'invio periodico di informazioni, secondo le modalità specificate nell’art. 5 del Capitolato Speciale.
Art. 9 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per periodo di competenza sono calcolati per le forniture dei prodotti in base ai valori unitari indicati nell’Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all’IVA nella misura vigente;
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;
3. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura;
4. I pagamenti saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore i cui estremi saranno comunicati alle Aziende Sanitarie a seguito di stipula dei singoli contratti di fornitura;
5. Il Fornitore dovrà dichiarare che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Aziende Sanitarie le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.
Art. 10 - DEROGA ALL’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Art. 11 - PENALI
1. Il criterio di calcolo delle penali è riportato nello specifico articolo 12 del Capitolato Tecnico “Livelli di servizio e penali”.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e al Capitolato tecnico. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la penale sino alla data in cui la fornitura verrà eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, e agli atti sopra citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore; se la contestazione viene effettuata dall’Amministrazione Contraente essa viene trasmessa anche alla Soresa; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti o, nel caso, di Soresa, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento; la conclusione del procedimento viene comunicata dall’Amministrazione contraente anche a Soresa.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o della Soresa a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Soresa, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti ha facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del successivo art. 14 della Convenzione.
7. Nell’ambito della Convenzione è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.
Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da
parte dell’Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva di importo pari ad € 5.736,00 il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Soresa con cadenza annuale.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa (n.q. di Centrale di Committenza), garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
Art. 14 - RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente
Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo
contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
Art. 15 - RECESSO
1. La Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo
e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
3. La Soresa e/o l’Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l’Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Art. 16 - DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù della fornitura oggetto della Convenzione e dei Contratti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, deve essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Contratto di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’utenza della fornitura oggetto dell’appalto, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione a titolo di penale della cauzione prestata fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 17 - SUBAPPALTO
Il Fornitore:
□ non affiderà in subappalto l’esecuzione di alcuna prestazione;
Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
□ potrà affidare in subappalto in misura pari al % dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle
seguenti prestazioni:
In caso di subappalto previamente autorizzato:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del
subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.
Art. 18 - RESPONSABILI
1. La dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, Responsabile del Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Soresa, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. L’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, Responsabile della Convenzione per conto di Soresa, è il referente responsabile nei confronti del Fornitore e delle Amministrazioni contraenti e svolge tutti i compiti e funzioni previsti quali:
• Eseguire il monitoraggio circa l’applicazione della Convenzione;
• Applicare le penali di competenza Soresa;
• Rilasciare la certificazione per lo svincolo parziale della cauzione;
• Disporre verifiche e ispezioni a campione sulla corretta esecuzione dei contratti;
• Proporre la risoluzione e/o la revoca della Convenzione al Direttore Generale di Soresa;
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento della conclusione del singolo Contratto:
• alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 274 del d.P.R. n. 207/2010;
• alla eventuale nomina del Direttore dell’esecuzione qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300,
comma 2, del d.P.R. n. 207/2010;
Art. 19 - TRASPARENZA
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Soresa di incamerare la cauzione prestata.
Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell’esecuzione dei singoli Contratti - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Soresa tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Soresa da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.
3. La trasmissione dei dati dal Fornitore a Soresa avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall’art. 3 della L.
n.136/2010, il Fornitore:
a. ha l’obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, dovrà essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 22 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’impresa accetta
espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
1. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di comprovate lavorazioni altamente specialistiche.
Art. 23 - MODIFICHE MIGLIORATIVE DEI PRODOTTI
1. Il Fornitore s’impegna a comunicare a Soresa e/o alle Amministrazioni l’evoluzione migliorativa dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire i prodotti oggetto della Convenzione senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche migliorative. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità da parte di Soresa del nuovo prodotto offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
Art. 24 - FUORI PRODUZIONE
1. Il Fornitore potrà non fornire un articolo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di
“fuori produzione” accertata mediante la seguente documentazione da consegnare alla Soresa:
a) dichiarazione di “fuori produzione” del produttore,
(in alternativa)
b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000.
In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Soresa un prodotto in alternativa a quello dichiarato “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito.
Al riguardo Soresa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito.
All’esito positivo della verifica la Soresa potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.
2. In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, Soresa potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore addebitando la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire un prodotto oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione dello stesso, Soresa si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta di sostituzione del dispositivo, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Art. 25 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Art. 26 - CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) X.xx digitalmente
GIOCHEMICA S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx) X.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 (Adesione alla Convenzione); Articolo 5 (Art. Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratti di Fornitura); Articolo 6 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 7 (Condizioni Generali della Convenzione); Articolo 8 (Verifiche e Monitoraggio); Articolo 9 (Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti); Articolo 10 (Deroga all’eccezione di inadempimento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 13 (Cauzione Definitiva); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo
17 (Subappalto); Articolo 19 (Trasparenza); Articolo 20 Trattamento dei Dati Personali; Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 22 (adempimenti del fornitore derivanti dal protocollo di legalità) Articolo 23 (modifiche migliorative prodotti) Articolo 24 (Fuori produzione) Articolo 25 (Foro competente).
GIOCHEMICA S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx) X.xx digitalmente
Procedura Aperta per la fornitura di
Antisettici per uso umano e Disinfettanti per dispositivi medici e per ambienti, nonché degli accessori per il loro utilizzo
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania
CAPITOLATO TECNICO
Sommario
Art. 1. Oggetto e finalità della Fornitura 2
Art. 2. Durata della Fornitura 2
Art. 4. Suddivisione in Lotti 2
Art. 5. Specifiche Tecniche dei Prodotti 3
5.3 Vigilanza sui Dispositivi Medici e Farmacovigilanza 5
Art. 6. Altri Requisiti Tecnici dei prodotti 5
Art. 7. Requisiti dei Fornitori 6
Art. 10. Controllo sulla Merce 7
Art. 12. Livelli di Servizio e Penali 8
Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di antisettici per uso umano e disinfettanti per dispositivi medici e per ambienti, nonché degli accessori per il loro utilizzo (es. erogatori, dispenser, ecc..) per un importo complessivo stimato di € 17.802.513,09 oltre iva (di cui € 13.694.240,84 quale importo a base d’asta per la fornitura quadriennale oggetto di gara ed
€ 4.108.272,25 come valore economico massimo per un eventuale rinnovo della fornitura). La descrizione, i quantitativi e i prezzi a base d’asta dei prodotti oggetto della gara in esame sono definiti nell’Allegato “A6 - Elenco Lotti e Basi d'Asta” del disciplinare di gara.
Art. 2. DURATA DELLA FORNITURA
Il contratto, stipulato da ciascuna Azienda Sanitaria aderente alla Convenzione che Xx.Xx.Xx. stipulerà con l’operatore economico aggiudicatario dei Lotti in gara, avrà una durata di 48 mesi decorrenti dall’Atto di adesione alla Convenzione.
Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, in ossequio alle disposizioni legislative riferite al contenimento della spesa farmaceutica (L. 388/2000 L. 405/2001), di rescindere la Convenzione.
Art. 3. QUANTITÀ
I quantitativi indicati nell’Allegato “A6 - Elenco Lotti e Basi d'Asta” del disciplinare di gara riguardano il fabbisogno stimato e potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in diminuzione o in aumento, in considerazione anche delle esigenze delle Aziende contraenti per l’approvvigionamento dei prodotti oggetto della procedura di gara.
Art. 4. SUDDIVISIONE IN LOTTI
La fornitura sarà suddivisa in 65 Lotti come specificato nell’Allegato “A6 - Elenco Lotti e Basi d'Asta” al disciplinare di gara.
Art. 5. SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione (ogni eventuale modifica e/o integrazione e/o sostituzione delle norme citate è qui da intendere come richiamata e trascritta).
In particolare:
• Gli antisettici richiesti con destinazione “CUTE LESA” dovranno essere registrati come
farmaci e sottostare a quanto previsto dal D.Lgs. 219/2006;
• Gli antisettici richiesti con destinazione “CUTE INTEGRA” e i disinfettanti per superfici e sanificazione ambientale dovranno essere registrati come PMC (registrazione nazionale, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e D.P.R 392/98 s.m.i.) e le officine di produzione devono essere quelle autorizzate dal Ministero della Salute, ovvero avere la registrazione come biocidi, Regolamento 528/2012 U.E. Gruppo1 – tipo di prodotto 1 (igiene umana) e tipo di prodotto 2 (Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali); saranno comunque accettate per cute integra anche antisettici registrati come farmaci;
• I disinfettanti registrati come DM, dovranno sottostare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 46/97 s.m.i.;
• GALENICI (Galenico con o senza AIC es. acqua ossigenata) dovranno essere prodotti in officine autorizzate alla produzione da AIFA.
Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero modifiche normative in merito, le Ditte Aggiudicatarie sono tenute a conformare la qualità/gestione dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l’uso, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende Sanitarie contraenti.
5.1 CONFEZIONAMENTO
I prodotti oggetto della fornitura devono essere confezionati in modo tale da garantire sia la corretta conservazione ed integrità, anche durante le fasi di trasporto, che il facile immagazzinamento, nonché le condizioni di temperatura conformemente a quanto previsto nella corrispondente RCP (in caso di specialità medicinale), nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.
I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana; le etichette, le eventuali istruzioni per l’uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa con specifico riferimento alla registrazione richiesta (SM, PMC, DM).
L’etichetta dovrà essere perfettamente aderente al contenitore, senza alcuna possibilità di scollamenti o di alterazioni, completamente impermeabile, e dovranno essere ben visibili e ben leggibili i seguenti dati:
1. nome e codice commerciale prodotto;
2. composizione quali-quantitativa del preparato;
3. destinazione d’uso;
4. modalità di impiego del prodotto e, nel caso di preparati non pronti per l’uso,
concentrazioni relative ad ogni singolo impiego;
5. eventuali avvertenze e/o note e/o indicazioni relative alla conservazione del prodotto;
6. tipologia di registrazione e/o certificazione e/o autorizzazione del prodotto (numero AIC; numero di registrazione o marcature CE);
7. numero del lotto di produzione;
8. data di scadenza: nel caso venga indicata la data di preparazione, la ditta dovrà presentare la dichiarazione del periodo di validità del prodotto offerto;
9. nome e riferimenti della ditta produttrice;
10. eventuali frasi di rischio e simboli di pericolosità secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Per tutti i prodotti e i loro confezionamenti primari viene richiesta la caratteristica “latex free”.
Le confezioni, ove richiesto in sede di gara, dovranno:
• essere muniti di sottotappo riduttore che consenta un corretto versamento del contenuto e tale da preservare il contenuto da possibile inquinamento;
oppure
• essere dotati di erogatore manuale che, se non già assemblate ai flaconi, deve essere fornito in confezioni singole, in buste termosaldate nella misura di n. 1 erogatore per ogni flacone;
oppure
• per le formulazioni concentrate essere munite di sistema di misurazione della dose.
In abbinamento ai prodotti offerti ai lotti n. 29; dal n. 54 al n. 59; e al n. 62 la ditta aggiudicataria dovrà fornite, su richiesta delle Aziende Sanitarie, un numero congruo di supporti a muro in materiale non ossidabile e disinfettabile.
In abbinamento al prodotto offerto per il lotto 64, la ditta aggiudicataria dovrà fornire dei distributori elettronici per gel idroalcolico, secondo quando indicato in nota nell’Allegato “A6 - Elenco Lotti e Basi d'Asta”.
Nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario disponga di più confezionamenti del prodotto aggiudicato, l’Amministrazione contraente potrà richiederli alle medesime condizione e allo stesso prezzo di aggiudicazione per unità di misura.
5.2 SUPPORTO E ASSISTENZA
Qualora le singole Aziende Sanitarie necessitino di informazioni specifiche sull’utilizzo del prodotto offerto (principio attivo, modalità e le precauzioni d’uso, indicazioni d’uso, etc.), il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto si impegna a svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, una o più sedute informative sulle caratteristiche dei prodotti offerti le cui modalità di erogazione sono da concordare con le stesse Azienda Sanitarie.
5.3 VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI E FARMACOVIGILANZA
Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l’utilizzo dei dispositivi forniti, il Fornitore è tenuto all’immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici dell’Amministrazione contraente di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese. Per le specialità medicinali, il Fornitore dovrà attenersi alla normativa sulla Farmacovigilanza.
Art. 6. ALTRI REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI
Le confezioni delle specialità medicinali devono riportare la dicitura “confezione ospedaliera” e l’annullamento del prezzo al pubblico.
Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.
Il confezionamento e l’etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull’imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente.
Art. 7. REQUISITI DEI FORNITORI
I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata. A tale proposito è necessario indicare nell’Allegato “B/2 - Scheda Fornitore”:
- la sede legale e la sede operativa dell’impresa partecipante alla procedura di gara;
- i nominativi dei Responsabili:
▪ della farmacovigilanza (direzione medica) per i prodotti classificati FARMACO;
▪ della dispositivovigilanza per i Dispositivi Medici;
▪ del settore commerciale;
- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
- se i prodotti offerti sono classificati come FARMACI: la dichiarazione di conformità del depositario alle disposizioni del D.Lgs. 219/06;
In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d’azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a Xx.Xx.Xx che procederà così come disciplinato dall’Art. 51 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 8. PREZZI
Per i soli FARMACI, per l’intera durata della fornitura si intenderà fissa ed invariabile la percentuale di sconto indicata nell’Allegato “A8 - Scheda Offerta Economica” rispetto al prezzo al pubblico (ossia la percentuale di ribasso del prezzo offerto rispetto al prezzo al pubblico).
I prezzi sono comprensivi di trasporto, imballo e di ogni altra spesa accessoria.
Art. 9. CONSEGNE
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso i sabato, previo apposito ordinativo.
La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all’interno dei magazzini indicati negli ordini.
La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo casi d’urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 96 ore dalla data ricevimento ordine. I prodotti forniti dovranno essere di recente preparazione ed avere alla data della consegna una validità residua di almeno 2/3 della validità totale. Condizioni diverse possono essere concordate con il Responsabile di ciascuna Azienda. Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione degli ordini.
In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere “a perdere”. I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:
- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo
emesso;
- n° di riferimento dell’ordine;
- data dell’ordine;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.
Art. 10. CONTROLLO SULLA MERCE
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste. Eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all’ordine.
La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all’atto della consegna.
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro quattro giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, le Aziende contraenti potranno provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa.
Art. 11. MONITORAGGIO
Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali MS Excel, Access, etc.
I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.
Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:
- Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale)
- Codice prodotto
- Quantitativo ordinato
- Valore economico
- Data ordine
Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.
Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_mese_lotto (esempio file del mese di dicembre 2014 relativo al Lotto 2 assume come nome file: 2014_12_L2).
Art. 12. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
Dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:
Indicatori | Livelli di Servizio | Penale | Competenza | |
Rispetto della scadenza prevista per la consegna | Consegna dei prodotti entro 7 giorni lavorativi dalla data dell’ordine di acquisto | In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna, si applicherà una penale del 2% del valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria. | Amministrazione contraente | |
consegna d urgenza entro le 96 ore | In caso di ritardo rispetto al tempo di Consegna di urgenza, si applicherà una penale del 5% del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna di urgenza. | Amministrazione contraente | ||
sostituzione entro 4 giorni del prodotto inidoneo | In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione, si applicherà una penale del 4% del valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche i termine per la consegna ordinaria (7 giorni) o di urgenza (96 ore), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna. | Amministrazione contraente | ||
Idoneità fornitura | scadenza oltre i due terzi | In caso di consegna di prodotto con scadenza oltre i due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 20% del valore dell’ordine | Amministrazione contraente | |
Invio flussi informativi a Xx.Xx.Xx per il monitoraggio della fornitura (art. 10 del Capitolato Speciale) | Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza | 100 € per ogni giorno di ritardo | Xx.Xx.Xx. |
Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, l’Amministrazione contraente potrà applicare all’aggiudicatario le penali sopra indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ed eventuale risoluzione del Contratto.
ALLEGATI:
▪ B/1 - Elenco Prodotti Offerti;
▪ B/2 – Scheda Fornitore.