Foglio Informativo
Foglio Informativo
Internet Banking – SMS/Email ALERT
Requisiti.
Servizio di allerta via messaggio SMS o a mezzo Email per il monitoraggio delle operazioni effettuate dal Cliente nell’ambito dei rapporti contrattuali con la banca, riservato sia a clientela consumatori e sia a clientela professionale o società. Il servizio è personale, unicamente intestato al Cliente e non può essere cointestato; per procedere con l’attivazione il Cliente deve essere intestatario di un conto corrente o di un conto di pagamento.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Valsabbina SCpA
Sede Legale: Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Direzione Generale: Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187 Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Iscrizione Albo Banca d’Italia: 2875 - Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx)
OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
Nome e cognome / Xxxxxxx sociale:
Sede:
Telefono e e-mail:
Iscrizione ad albi o elenchi:
Numero delibera iscrizione all’albo/elenco:
Qualifica:
CHE COS’E’ IL SERVIZIO SMS/Email ALERT
Il servizio SMS/Email ALERT tiene aggiornato ovunque e in tempo reale con una notifica a mezzo SMS o Email sulle più importanti operazioni regolate in conto corrente direttamente intestato al Cliente o a valere su rapporti cointestati, sia in essere e sia attivati successivamente alla sottoscrizione del contratto, alle condizioni indicate nella tabella “PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE”.
Le principali operazioni interessate dal servizio sono gli accrediti in conto corrente (stipendio, pensione, bonifico, assegno), addebiti in conto corrente (utenze, Sepa Direct Debit, rata del mutuo, assegno), pagamento e prelievo di contante con carta di debito di Banca Valsabbina, ricarica carta prepagata, operazioni inoltrate alla Banca tramite Home Banking (bonifico, F24, bollettino postale, ricarica cellulare).
Il Cliente può variare, in un momento successivo alla stipula del contratto, l’importo delle soglie di avviso e le modalità di comunicazione, tra SMS e Email, nei limiti delle funzionalità tempo per tempo disponibili dall’evoluzione tecnologica del servizio.
PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• i rischi tipici dell’utilizzo della piattaforma tecnologica internet (es. possibile intercettazione dei dati, possibilità contrarre virus informatici);
• perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso i servizi dovute ad interventi sulla rete telematica o su quella telefonica effettuati da terzi oppure dovuti ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca;
• impossibilità di utilizzare i servizi a causa di interruzioni o cadute di linea o in generale indisponibilità del collegamento telematico o telefonico.
PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE | |
I canoni indicati di intendono mensili con addebito posticipato | |
Attivazione (una tantum) | € 0,00 |
Canone servizio SMS/Email ALERT | € 0,00 |
TIPO OPERAZIONE | IMPORTO SOGLIA DI RISCHIO | SMS (1) | EMAIL (1) | STANDARD INCLUSO (2) | ATTIVABILE A RICHIESTA (3) |
Accredito in conto corrente | Tutti gli importi | Euro 0,10 | Euro 0,00 | ● | |
Addebito in conto corrente | Fino a Euro 999,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | ● | |
Da Euro 1.000,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | ● | ||
Pagamento con carta di debito Banca Valsabbina | Fino a Euro 249,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | ● | |
Da Euro 250,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | ● | ||
Prelievo con carta di debito Banca Valsabbina | Fino a Euro 249,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | ● | |
Da Euro 250,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | ● | ||
Ricarica carta prepagata | Fino a Euro 249,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | ● | |
Da Euro 250,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | ● | ||
Operazioni inoltrate dal canale Banca Virtuale | Fino a Euro 999,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | ● | |
Da Euro 1.000,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | ● | ||
Avvisi pagamenti/scadenze mutui | Tutti gli importi | Euro 0,00 | Euro 0,00 | SERVIZIO NON DISPONIBILE | |
Operazioni su conto titoli | Tutti gli importi | Euro 0,00 | Euro 0,00 | SERVIZIO NON DISPONIBILE | |
Altre notifiche | Non previsto | Euro 0,00 | Euro 0,00 | ● |
(1) Il costo si intende a messaggio (SMS o E-mail) generato dalla Banca.
(2) Il servizio verrà attivato con produzione delle notifiche standard incluse a mezzo SMS, ove presente il numero di telefono cellulare nel frontespizio del contratto; l’invio a mezzo E-Mail verrà effettuato se non presente il numero di telefono cellulare.
(3) Servizi attivabili a richiesta Cliente, con sottoscrizione del relativo modulo di attivazione.
Costi per invio e rilascio comunicazioni | Per i relativi costi si rimanda al Foglio Informativo del Conto Corrente di regolamento | |
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza | Contratti sottoscritti in modalità telematica | € 0,00 |
Contratti sottoscritti in filiale | NON PREVISTI | |
Periodicità invio documento di sintesi | ANNUALE |
Spese e costi sopra indicati sono addebitati sul conto corrente di regolamento intestato al Cliente.
Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito internet della Banca.
DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RECLAMI
Durata del contratto
La durata del contratto è a tempo indeterminato.
Recesso
Il Cliente può disattivare, in qualsiasi momento, il servizio tramite richiesta scritta da inviare alla Banca alla Filiale di competenza o ad uno dei recapiti reperibili sul Sito Internet della Banca.
Non sarà possibile procedere alla disattivazione del servizio standard nel caso in cui risulti intestato al Cliente il servizio di Carta di Debito o Banca Virtuale, al fine di garantire la tempestiva comunicazione degli addebiti relativi ad operazioni poste in essere mediante l'utilizzo degli stessi.
Trattandosi di contratto accessorio, qualora fosse estinto il conto corrente di regolamento, il contratto è automaticamente risolto con effetto immediato dal momento dell'estinzione del conto.
Tempi di chiusura del rapporto
In caso di disattivazione o di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà a estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:
i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Xxx XXX Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:
A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)
A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.
A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca.
B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.
B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.
C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA
C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito xxx.xxxxx.xx, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.
C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.
C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
Per saperne di più
La “Guida pratica sul funzionamento dell’Arbitro Bancario-Finanziario”, è disponibile sul Sito Internet della Banca (sez. Trasparenza, nella sezione Guide della banca d’Italia/Altre guide).
LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla banca al Titolare in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Titolare.
Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.
Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di titolare Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Titolare.
INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL’OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
INFORMAZIONI GENERALI
La presente informativa è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) ed è finalizzata a fornire, al Titolare Consumatore interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai Contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.
Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Consumatore a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.
A tal proposito il Titolare che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul Sito Internet.
Il Titolare, per il monitoraggio delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE
Il contratto concluso mediante “Tecniche di comunicazione a distanza” viene sottoscritto mediante firma digitale.
La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfando requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta “di pugno” dal Cliente.
Il Titolare può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.
Per attivare gli strumenti di firma digitale il Titolare deve accettare le condizioni contrattuali relative all’attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l’apposita procedura indicata all’atto della sottoscrizione.
Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.
Ai fini dell’utilizzo del certificato digitale il Titolare deve disporre della seguente dotazione hardware:
• personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
• telefono cellulare in grado di ricevere SMS.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell’articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Titolare Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo il pagamento del solo importo dei servizi già effettivamente prestati dalla Banca conformemente al contratto a distanza (ad esempio costi delle operazioni già eseguite dalla Banca), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 67 terdecies del Codice del Consumo.
La comunicazione di recesso è inviata dal Titolare alla Banca in forma scritta su supporto cartaceo (lettera raccomandata a.r. o consegna di comunicazione scritta a mano) alla filiale di competenza del rapporto o a mezzo PEC ai recapiti riportati e aggiornati sul Sito Internet della banca.
Il mancato esercizio da parte del Titolare Consumatore del diritto di ripensamento comporta la prosecuzione del contratto, ed il Titolare potrà avvalersi, nel caso voglia estinguere il rapporto, della clausola di recesso c.d. “ordinario”, che non prevede preavviso, come indicato nel paragrafo “Diritto di recesso” sopra indicato.
La richiesta da parte del titolare Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 terdecies, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che le operazioni eseguite dal Titolare in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Titolare si avvalga del diritto di recesso.
LEGENDA
Cliente | Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca o che intenda entrare in relazione con la stessa. |
Consumatore | La persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
Contratto stipulato a distanza | Contratto tra la Banca e il Titolare che per la sottoscrizione impiega una Tecnica di comunicazione a distanza |
Diritto di ripensamento | Diritto di cui il Consumatore dispone, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, per recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo, si sensi dell’art. 67 duodecies del Codice del Consumo e fatto salvo quanto previsto dall’art. 67 terdecies del Codice stesso. |
Firma digitale | Certificato digitale sostitutivo della firma autografa necessario per la sottoscrizione della contrattualistica; il certificato è rilasciato da un fornitore esterno alla Banca, in forza di appositi accordi conclusi da quest’ultima con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale. |
Sito internet | Insieme delle pagine web pubblicate sul sito della banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”) |
Tecnica di comunicazione a distanza | Tecnica di contatto con la clientela, diversa dagli annunci pubblicitari, che non comporta la presenza fisica e simultanea del Titolare e della Banca o di un suo incaricato |