COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 24/04/2018 (assunti i poteri del Consiglio Comunale)
COMUNE DI BRINDISI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
INDICE
PARTE I- DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO I- DISPOSIZIONI COMUNI
Art.1 Oggetto e ambito di applicazione Art.2 Principi
Art.3 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici Art.4 Determinazione a contrattare e fasi delle procedure di affidamento
Art.5 Controlli sugli atti delle procedure di affidamento Art.6 Accesso agli atti e divieto di divulgazione
Art.7 Principi in materia di trasparenza Art.8 Contratti misti
PARTE II-LAVORI,SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I- REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art.9 Soggetti affidatari di contratti pubblici e requisiti di ordine generale e speciale Art.10 Controlli sul possesso dei requisiti
Art.11 Avvalimento
TITOLO II- PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I- PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.12 Disposizioni preliminari per gli appalti di lavori Art.13 Procedure per l’individuazione degli offerenti Art.14 Procedure aperte e ristrette
Art.15 Affidamento diretto e procedura negoziata nei contratti sotto soglia Art.16 Procedura competitiva con negoziazione
Art.17 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art.18 Altre procedure di affidamento
Art.19 Convenzioni Consip, mercato elettronico e spese economali Art.20 Indagini di mercato
Art.21 Affidamenti diretti a società costituite o partecipate dal Comune.
CAPO II- BANDI, AVVISI E INVITI
Art.22 Bando di gara e disciplinare di gara
Art.23 Avviso sui risultati delle procedura di affidamento
Art.24 Modalità di pubblicazione degli avvisi, dei bandi e dei disciplinari Art.25 Inviti
art. 26 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
CAPO III-TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO
Art.27 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte Art.28 Forma e contenuto delle offerte
CAPO IV- COMUNICAZIONI E VERBALI
Art.29 Regole applicabili alle comunicazioni Art.30 Verbali
CAPO V-CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA OFFERTE ANOMALE
Art.31 Criteri per la scelta dell’offerta migliore Art.32 Sedute di gara
Art.33 Criterio del prezzo più basso
Art.34 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Art.35 Commissione di aggiudicazione
Art.36 Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
TITOLO III-IL CONTRATTO
CAPO I- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art.37 Stipulazione del contratto
Art.38 Documenti facenti parte integrante del contratto Art.39 Contenuto dei capitolati e dei contratti
Art.40 Spese di pubblicità del contratto, di registro e accessorie a carico dell’affidatario
PARTE III - ALTRI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 41 Disciplina applicabile ai contratti di concessione Art. 42 Disciplina applicabile agli appalti nei servizi sociali
Art. 43 Disciplina applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali Art. 44 Disciplina applicabile ai contratti pubblici nei settori speciali
Art. 45 Disciplina applicabile agli appalti nel settore della difesa e sicurezza Art. 46 Disciplina applicabile agli appalti nei servizi di ricerca e sviluppo Art. 47 Partenariato pubblico, privato e contraente generale
Art. 48 Infrastrutture e insediamenti produttivi
Art. 49 Disciplina applicabile ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del decreto legislativo n. 50/2016
PARTE IV - CONTENZIOSO
Art. 50 Transazione
Art. 51 Accordo bonario
Art. 52 Collegio consultivo tecnico Art. 53 Arbitrato
Art. 54 Pareri di precontenzioso dell'ANAC
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 Normativa antimafia
Art. 56 Rinvio a disposizioni di legge o di regolamento Art. 57 Abrogazioni di norme
Art. 58 Entrata in vigore
PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina i contratti di appalto e di concessione del Comune di Brindisi aventi per oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture4i progettazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 2 (Principi)
1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2. Non deve essere limitata in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
3. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica il decreto legislativo
n. 50/2016 e relative disposizioni attuative, la legge n. 241/1990 e le disposizioni del codice civile.
Art. 3 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici)
1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione i Dirigenti competenti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP).
2. Il RUP deve possedere il livello e le competenze richieste dall'articolo 31 del decreto legislativo
n. 50/2016 e relative norme attuative, e svolge le funzioni elencate nell'articolo citato al quale si fa espresso rinvio.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
4. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara secondo quanto disposto dall'articolo 31 commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Si richiamano le Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, e s.m. e i.
Art. 4 (Determinazione a contrattare e fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione del Comune.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Dirigente Responsabile del procedimento di spesa indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
3. I Dirigenti responsabili del procedimento di spesa possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000. La determinazione a contrattare pertanto, deve contenere la prenotazione dell'impegno di spesa e deve essere trasmessa al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza dello stesso.
4. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, si richiama quanto previsto dall'articolo 191 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e dall'articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi precedenti il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 267/1990, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
6. La selezione dei partecipanti e l'affidamento avvengono mediante uno dei sistemi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016, dalle relative disposizioni attuative e dal presente regolamento. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.
7. Il Dirigente dell’Ufficio Contratti e Appalti, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo successivo, provvede all'aggiudicazione.
8. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Si può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
9. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.
Art. 5 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del Dirigente dell’Ufficio Contratti e Appalti previa verifica dei requisiti di ordine speciale e generale del soggetto risultato miglior offerente.
2. L'aggiudicazione deve intervenire nel rispetto del termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di acquisizione della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al Dirigente richiedente.
3. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Art. 6 (Accesso agli atti e divieti di divulgazione)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel decreto legislativo n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
• nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
• nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
• in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
• in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. Fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
• alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso);
• ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 50/2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
• alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
• alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
Articolo 7 (Principi in materia di trasparenza)
1. Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente a cura del responsabile del procedimento, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della Commissione di aggiudicazione e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
Art. 8 (Contratti misti)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare negli articoli 28 (contratti misti di appalto), 160 (contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza), 169 (contratti misti di concessioni)
3. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
4. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal decreto legislativo n. 50/2016 per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
PARTE II
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I
REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 9 (Soggetti affidatari di contratti pubblici e requisiti di ordine generale e speciale)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016, salvo i limiti ivi espressamente indicati. Gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sono individuati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, il Responsabile del Procedimento ne dà segnalazione all'Autorità Anticorruzione, salvo ulteriori adempimenti di legge.
4. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, gli operatori economici producono il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE consiste in un'auto dichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Si richiamano gli articoli 47 (requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare), 48 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), del decreto legislativo n. 50/2016, le relative disposizioni attuative e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.
6. I criteri di selezione sono definiti dettagliatamente all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative in corso di definizione. Essi riguardano esclusivamente: i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
7. La dimostrazione dei requisiti è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 50/2016.
8. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 del decreto legislativo
n. 50/2016, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati da ANAC. Si applica quanto disposto dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.
9. La stazione appaltante può richiedere all'operatore economico la presentazione di certificazioni di qualità ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 10 (Controlli sul possesso dei requisiti)
1. Ai fini dell'aggiudicazione deve essere verificato il possesso in capo al miglior offerente dei requisiti di carattere generale e i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara attraverso la consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Nelle more dell'emanazione ed entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto la disciplina specifica della Banca dati nazionale degli operatori economici, la verifica dei requisiti deve essere fatta attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.
Art. 11 (Avvalimento)
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto secondo quanto previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
TITOLO II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 12 (Disposizioni preliminari per gli appalti di lavori)
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente per i lavori presuppone l'avvenuta validazione del progetto, previa acquisizione da parte del Responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
• alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
• alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
• alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Tale attestazione è rilasciata dal Responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.
Art. 13 (Procedure per l'individuazione degli offerenti)
1. Nell'aggiudicazione degli appalti pubblici il Comune utilizza le procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara ai sensi degli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Possono essere altresì utilizzate, quando ne ricorrano i presupposti, il partenariato per l'innovazione, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato e contratto di disponibilità.
Art. 14 (Procedure aperte e ristrette)
1. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto deve indicare nella determinazione a contrattare se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta.
2. Il bando e il disciplinare di gara devono indicare il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fare menzione della determina a contrattare.
3. Il bando e il disciplinare di gara possono prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta.
4. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, secondo quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016.
6. Nelle procedure aperte l’Ufficio Contratti e Appalti espleta gli adempimenti connessi alla scelta del contraente, predispone il bando di gara e il disciplinare, cura le conseguenti pubblicazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge e, a seguito del ricevimento della documentazione di gara, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
7. Nell'ipotesi in cui risulti necessaria, ai fini della presentazione dell'offerta, la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali o dei luoghi, i connessi adempimenti sono curati direttamente dal Settore di competenza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto.
8. Le procedure ordinarie sono utilizzate per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro salvo i casi eccezionali in cui il decreto legislativo n. 50/2016 consente il ricorso a procedure negoziate.
Art. 15 (Affidamento diretto e procedura negoziata nei contratti sotto xxxxxx)
1. Le procedure disciplinate dal presente articolo e dai successivi art.00-00-00-00-00 e 21 sono di competenza e sono quindi svolte dal Dirigente della struttura interessata ai lavori, servizi o forniture da affidare.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, il Comune procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per amministrazione diretta si intende la procedura di esecuzione di lavori e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; tali lavori e servizi vanno effettuati con dipendenti del Comune impiegando mezzi e materiali di proprietà o in uso al Comune medesimo; il soggetto responsabile acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dei lavori e dei servizi;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50/2016 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
4. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
5. L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione delle linee, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dal Comune, se compatibili con il decreto legislativo n. 50/2016.
6. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 50/2016 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo.
7. Nella determinazione a contrattare il Dirigente competente deve precisare i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla procedura negoziata.
8. Le procedure negoziate sono esperite dai singoli Settori competenti per la gestione del contratto i quali provvedono, in particolare, a predisporre gli atti di gara, le comunicazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge e a svolgere tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione o affidamento .
Art. 16 (Procedura competitiva con negoziazione)
1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV parte I, lettere B e C del decreto legislativo n. 50/2016, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara l'amministrazione individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016.
6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. L'amministrazione può limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 50/2016.
7. Sugli aspetti di dettaglio della procedura si richiama quanto disposto dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 50/2016.
8. Le procedure competitive con negoziazione sono esperite dai singoli Settori competenti per la gestione del contratto i quali provvedono, in particolare, a predisporre gli atti di gara, le comunicazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge e a svolgere tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione.
Art. 17 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
1. Il Dirigente interessato alla stipulazione del contratto può aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50/2016, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrattare.
2. Ove possibile, il Dirigente interessato alla stipulazione del contratto individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e l'indicazione del termine per la presentazione dell'offerta.
4. Gli operatori economici invitati devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti e autocertificati in sede di gara.
5. Il Dirigente sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o mediante procedura competitiva con negoziazione.
Art. 18 (Altre procedure di affidamento)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora si ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, il Comune può avvalersi del dialogo competitivo conformemente all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative norme attuative.
2. Il Comune può ricorrere ai partenariati per l'innovazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 50/2016 nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano,corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
3. Il Comune può concludere accordi quadro nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 e può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici e procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 55, 56, 57 e 58 dello stesso decreto e relative norme attuative.
Art. 19 (Convenzioni CONSIP, Mercato Elettronico e spese economali)
1. Qualora le acquisizioni siano oggetto di convenzione CONSIP o siano presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento dovrà aderire alle convenzioni o procedere all'acquisizione sul mercato elettronico citato secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
2. L'attività negoziale relativa alle forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità sostanziale e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento di economie di scala, è direttamente attribuita al Servizio Economato, al quale competono, pertanto, in esclusiva, salvo negoziazioni connesse a progetti specifici, le negoziazioni relative a:
a) acquisti di mobili ed arredi per ufficio e beni similari;
b) acquisti e noleggio di macchine ed attrezzature per ufficio con relativi materiali di consumo e servizi di assistenza (esclusi strumenti e materiali informatici e relativo software);
c) acquisti di materiale di cancelleria, stampati e materiali per pulizia e servizi di rigenerazione toner;
d) acquisti di articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico;
e) acquisti di medicinali e materiali per assistenza igienico-sanitaria;
f) servizi di pulizia;
g) servizi di manutenzione e riparazione, nonché provvista di accessori e parti di ricambio dei beni di cui ai punti precedenti;
h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
i) servizi di trasporto per traslochi e facchinaggio;
l) spese per notifiche nelle forme degli atti processuali civili.
3. Al Servizio Economato competono, inoltre:
a) la gestione del magazzino del Servizio Economato;
b) la cessione e la rottamazione dei beni mobili fuori uso.
4. I fabbisogni di beni o servizi di cui ai commi precedenti sono formulati sulla base delle istruzioni impartite dal Servizio Economato, con le seguenti indicazioni:
a) i requisiti qualitativi degli articoli, con eventuale ricorso ad allegati tecnici, evidenziando se trattasi di forniture già precedentemente acquisite ovvero di nuovi beni o servizi;
b) le quantità occorrenti con riferimento ad un arco temporale annuale;
c) i tempi di utilizzo ed ogni altra informazione pertinente la negoziazione;
d) il codice di intervento del bilancio e il capitolo del Piano Esecutivo di Gestione con i relativi oggetti.
5. Non è consentito suddividere artificiosamente un fabbisogno unitario in più richieste.
6. L'attività negoziale relativa alle forniture di beni e servizi connessi al sistema informativo dell'Ente, è direttamente attribuita al Servizio Informatico, al quale competono, pertanto, le negoziazioni relative a:
a) acquisto di hardware;
b) acquisto di software;
c) acquisti per il funzionamento delle reti locali;
d) sistema di telefonia.
7. I singoli Settori sono competenti per le negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale.
8. Le forniture di beni e i servizi che non rientrano nella pianificazione degli acquisti possono essere disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dai dirigenti delle singole funzioni interessate, fino all'importo unitario di 1.000 euro, I.V.A. esclusa.
9. A tal fine il Dirigente deve assumere la determinazione dirigenziale per la prenotazione di impegno di spesa, indicando, oltre al responsabile del procedimento, i presupposti di fatto, le motivazioni e le finalità per cui si procede a tale spesa.
Art. 20 (Indagini di mercato)
1. Prima di procedere all'acquisizione di lavori, servizi, forniture mediante affidamento diretto o procedura negoziata, il Dirigente del settore interessato può svolgere un'indagine di mercato, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.
3. L'indagine di mercato deve essere avviata tramite avviso pubblico non vincolante per l'Amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'avviso è pubblicato sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dal Comune, se compatibili con il decreto legislativo n. 50/2016.
4. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro l'indagine di mercato è effettuata con la richiesta alle ditte di preventivi, effettuata mediante posta elettronica certificata o, in caso di motivata impossibilità ad utilizzare tale mezzo di trasmissione, mediante altro mezzo (telegramma, fax, posta elettronica, ecc.).
5 E' consentito prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi esclusivamente nei casi, adeguatamente motivati, di particolare urgenza la cui sopravvenienza non sia da imputare all'Ente e sia oggettivamente apprezzabile in relazione all'affidamento o qualora, per ragioni di assoluta specialità del servizio/fornitura da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato dello stesso, il contratto possa essere affidato unicamente a un soggetto determinato.
6. Gli avvisi e le richieste di preventivi devono contenere:
a) l'oggetto della prestazione;
b) le eventuali garanzie;
c) le caratteristiche tecniche;
d) la qualità e la modalità di esecuzione;
e) i prezzi;
f) le modalità di pagamento;
g) le modalità di scelta del contraente;
h) l’ informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
i) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento;
7. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, o al prezzo più basso inferiore all'importo posto a base di gara.
Art. 21 (Affidamenti diretti a società costituite o partecipate dal Comune)
1. Nei casi consentiti dalla vigente normativa, il Comune può affidare direttamente a società a capitale interamente pubblico o misto, da essa costituite o partecipate, la fornitura di beni e servizi strumentali alla propria attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, purché tali società:
• operino esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
• non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
• non partecipino ad altre società o enti.
2. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione
nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 4.
3. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
4. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati.
5. Si richiama quanto disposto dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016.
CAPO II
BANDI, AVVISI E INVITI
Art. 22 (Bando di gara e disciplinare di gara)
1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara ad eccezione della procedura ristretta, competitiva con negoziazione e negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel decreto legislativo n. 50/2016 e ogni altra informazione ritenuta utile dal Comune. In particolare i bandi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del decreto legislativo n. 50/2016 e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 dello stesso decreto.
3. Gli elementi essenziali contenuti nel bando di gara sono oggetto di descrizione dettagliata nel documento denominato "disciplinare di gara".
4. I bandi sono predisposti sulla base di modelli (bandi-tipo) che saranno approvati dall'ANAC. Il Dirigente competente, nella determinazione a contrattare, motiva espressamente in ordine alle eventuali deroghe al bando-tipo.
5. Qualora si intenda aggiudicare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, gli elementi essenziali di cui al comma 2 devono essere contenuti nella lettera d'invito predisposta a cura del Settore competente.
6. Relativamente alla redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi si richiama quanto disposto dagli articoli 36 commi 9, 72, 73 e 74 e 216 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.
7. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale contrattuale.
Art. 23 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento)
1. Quando si perviene all'aggiudicazione di un contratto pubblico è necessario formalizzare un avviso secondo le modalità di cui agli articoli 36 commi 9, 72, 73, 74 e 98 e 216 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. La formalizzazione e pubblicazione dell'avviso è di competenza dell’Ufficio Contratti e Appalti per le procedure dallo stesso gestite mentre è a cura dei singoli Settori per le procedure negoziate di competenza.
Art. 24 (Modalità di pubblicazione degli avvisi, dei bandi e dei disciplinari)
1. Gli avvisi e i bandi per gli appalti sono pubblicati secondo le modalità e i termini prescritti dagli articoli 36 commi 9, 72, 73 e 74 e 216 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Ferme restando le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati all'albo on line e sul sito internet del Comune.
3. Il disciplinare di gara, i relativi allegati e i documenti ad esso complementari sono pubblicati sul sito internet del Comune.
Art. 25 (Inviti)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, i candidati devono essere invitati simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche.
2. Relativamente ai contenuti degli inviti si fa espressamente rinvio a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 26 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, il RUP redige una relazione contenente almeno le informazioni indicate all'articolo 99 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione.
3. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è
conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. Si applica quanto disposto dall'articolo 99 del decreto legislativo n. 50/2016.
CAPO III
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO
Art. 27 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione è necessario tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso devono essere rispettati i termini minimi stabiliti dagli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Per gli appalti oggetto di avviso di preinformazione pubblicato, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto secondo le condizioni e i termini di cui all'articolo 60 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato (di norma: sette giorni) al fine di consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
4. Quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dalla legge, il Comune, purché indichi nel bando di gara/invito le ragioni dell'urgenza, può stabilire termini ridotti nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 60 comma 3, 61 comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Il Comune può prorogare i termini per la ricezione delle offerte nei casi specificati all'articolo 79 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 28 (Forma e contenuto delle offerte)
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016.
2. Le offerte cartacee, in regola con la normativa sul bollo, devono essere contenute in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e dell'ora di scadenza. Al proprio interno il plico deve contenere, a sua volta autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati nei lembi di chiusura come prescritto dettagliatamente dal disciplinare di gara.
3. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando/disciplinare di gara o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando/disciplinare di gara o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto può richiedere che le offerte contengano ulteriori elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.
4. Si richiede, di norma l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale predisposti dal Comune in conformità alla normativa vigente.
5. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dal Comune per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
6. Il Comune non richiede documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2 della legge n. 241/1990, nonché gli articoli 43, 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
8. L'offerta in aumento rispetto all'importo a base di gara è consentita solo se riferita ad un'entrata del Comune.
9. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con
delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
CAPO IV COMUNICAZIONI E VERBALI
Art.29 (Regole applicabili alle comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e gli operatori economici avvengono utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); in alternativa, e solo nelle ipotesi consentite dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 50/2016, le comunicazioni possono avvenire mediante posta, mediante fax, per telefono o mediante una combinazione di tali mezzi nel rispetto della normativa vigente. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando/disciplinare di gara o nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alla Provincia di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e
compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 82/2005, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
5. Si applicano le regole di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 30 (Verbali)
1. Delle operazioni di gara il Presidente della Commissione di gara fa redigere un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
• la denominazione e l'indirizzo dell'Ente, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
• i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
• i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
• i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
• il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
• nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze che giustificano il ricorso a dette procedure;
• in caso di dialogo competitivo, le circostanze che giustificano il ricorso a tale procedura.
2. Al verbale possono essere allegati i documenti che il Presidente ritiene utili al fine della completezza dei contenuti dello stesso.
3. La proposta di aggiudicazione è formalizzata con apposito verbale ed è approvata dal Dirigente dell’Ufficio Contratti e Appalti con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione; tale provvedimento deve richiamare espressamente il verbale di proposta di aggiudicazione; lo stesso verbale non è allegato al provvedimento ma è conservato agli atti dell’Ufficio Contratti e Appalti.
4. I verbali sono documenti interni all'ente e sono oggetto di pubblicazione al fine di garantire la trasparenza ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 50/2016; la pubblicazione di tali
verbali deve avvenire in versione omissis se contenenti dati che non devono essere oggetto di pubblicazione e diffusione ai sensi della vigente normativa.
5. Il Comune adotta le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
CAPO V
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA OFFERTE ANOMALE
Art. 31 (Criteri per la scelta dell'offerta migliore)
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, il Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96 del decreto legislativo
n. 50/2016 ("Costi del ciclo di vita").
2. I Dirigenti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto; il bando, il disciplinare di gara o la lettera di invito indicano quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Il Comune può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando/disciplinare o nella lettera di xxxxxx.
Art. 32 (Sedute di gara)
1. Nel bando, nel disciplinare di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
Art. 33 (Criterio del prezzo più basso)
1. Il bando e il disciplinare di gara o la lettera d'invito stabiliscono:
a) se il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
2. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
3. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dalle disposizioni attuative del decreto legislativo n. 50/2016.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a
1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Il Dirigente che propone l'aggiudicazione con tale criterio ne da adeguata motivazione nella determinazione a contrattare e indica nella stessa determinazione il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. Tali informazioni devono essere riportate nel bando/disciplinare/lettera d'invito.
5. All'espletamento della gara, nelle procedure negoziate, provvede il Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare.
6. La Commissione provvede, in seduta pubblica:
• alla verifica dell'integrità dei plichi contenenti le offerte accertandosi che gli stessi siano pervenuti nei termini stabiliti dal bando e disciplinare di gara o dalla lettera d'invito;
• alla verifica della documentazione amministrativa, all'accertamento della completezza e idoneità della stessa ai fini dell'ammissibilità dell'offerta;
• all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016;
• all'apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi offerti;
• all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del presente regolamento o, quando ne ricorrano i presupposti, all'esclusione automatica secondo quanto stabilito ai commi 7 e 8 dell'articolo 49 del presente regolamento;
• a dare lettura degli esiti della valutazione della congruità delle offerte;
• a formulare la proposta di aggiudicazione all'offerente che ha offerto il prezzo più basso.
7. Nel caso in cui il prezzo migliore risulti da due o più offerte uguali, la Commissione procede a sorteggio.
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si richiama quanto disposto dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.
Art. 34 (Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
1. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare quelli indicati specificatamente all'articolo 95 commi 6, 13 e 14 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Il bando di gara e il relativo disciplinare o la lettera d'invito elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi secondo quanto disposto dall'articolo
95 commi 8, 9 e 10. I criteri di valutazione dell'offerta devono essere approvati con la determinazione a contrattare.
3. Il bando, il disciplinare o la lettera d'invito per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi.
4. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali, assistenziali e scolastici, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si richiama quanto disposto dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative (linee guida n. 2 approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).
Art. 35 (Commissione di aggiudicazione)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto che opera secondo le norme stabilite dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative e, in particolare, dalle Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e ed aggiornate con Deliberazione n.4 del 10/01/2018.
3. La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque e, di regola pari a tre, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. Il provvedimento di nomina deve essere formalizzato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
5. La Commissione, nominata con provvedimento del Segretario Generale, è presieduta da un Dirigente dipendente dell’Amministrazione.
6. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore in Comune non possono essere nominati commissari.
8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
9. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001, le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016 ("Conflitto di interesse").
10. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari del Comune. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti all'esterno, preferibilmente tra funzionari esperti appartenenti ad altri enti pubblici. L'accertata carenza di organico è attestata dal Responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della Commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.
11. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016.
12. Le eventuali spese relative alla Commissione sono previste nell'atto di nomina della Commissione al fine di predisporre la necessaria copertura finanziaria e sono inserite nel quadro economico/calcolo della spesa del progetto.
13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
14. I lavori della Commissione si svolgono nel rispetto del principio di continuità. Il Dirigente che presiede può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.
15. Nelle procedure aperte la Commissione è assistita da un dipendente in servizio presso l’Ufficio Contratti e Appalti con funzioni di segretario verbalizzante.
16. Nelle procedure di cui agli artt.15-16-17-18-19-20 e 21 la Commissione è assistita da un dipendente del Settore di competenza con funzioni di segretario verbalizzante.
Art. 36 (Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati)
1. Per quanto attiene al ricorso a tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati si richiamano gli articoli 54 ("Accordi quadro"), 55 ("Sistemi dinamici di acquisizione"), 56 ("Aste elettroniche"), 57 ("Cataloghi elettronici") e 58 ("Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione") del decreto legislativo n. 50/2016.
TITOLO III IL CONTRATTO
CAPO I STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 37 (Stipulazione del contratto)
1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, nel disciplinare di gara o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
2. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine di cui al comma 1, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
3. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza non è consentita durante il termine di cui al comma 4 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui al comma 6, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
4. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine dilatorio).
5. Il termine dilatorio di cui sopra non si applica nei seguenti casi:
• se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
• nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016, in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 dello stesso decreto, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto citato.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare al Comune per successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del procedimento amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 104/2010, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
7. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 3.
8. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, o mediante forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura del Segretario Generale del Comune, ovvero mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di lettere commerciali a seconda dei casi.
9. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere firmate digitalmente mediante posta elettronica certificata che devono confluire nel sistema di gestione documentale ed inserite necessariamente nella banca dati dei contratti.
10. Per le procedure negoziate di importo pari o superiore a 40.000 euro, il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico in modalità elettronica dal Segretario Generale inserita a Repertorio e nella banca dati dei contratti, a cura dell’Ufficio Contratti e appalti.
11. I contratti derivanti dall'aggiudicazione mediante procedure ad evidenza pubblica sono stipulati nella forma dell'atto pubblico e inseriti a Repertorio (atto rogato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica dal Segretario Generale oppure, ove necessario, nella forma dell'atto pubblico informatico rogato da un notaio).
Art. 38 (Documenti facenti parte integrante del contratto)
1. Per i lavori sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
• il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
• il capitolato speciale;
• gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
• l'elenco dei prezzi unitari;
• i piani di sicurezza;
• il cronoprogramma;
2. Per servizi e forniture sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
• la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
• le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008;
• il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
3. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari (per i lavori) e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (per servizi e forniture), purché conservati dal Comune e controfirmati dai contraenti.
4. In relazione alla tipologia del lavoro, del servizio o della fornitura, il Dirigente competente alla stipulazione del contratto può richiedere che siano allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nello schema di contratto, nel bando o nella lettera di invito, diversi o ulteriori.
Art. 39 (Contenuto dei capitolati e dei contratti)
1. Il capitolato e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e relative norme attuative:
a) i requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione;
b) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, servizi o forniture oggetto dell'appalto;
c) i presupposti in presenza dei quali il Responsabile del procedimento concede proroghe;
d) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto;
e) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore.
Art. 40 (Spese di pubblicità, di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario)
1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro necessarie per la formazione e la registrazione del contratto; sono altresì a carico dell'affidatario le spese per il rilascio allo stesso della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'affidatario è obbligato a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese anticipate dall'Amministrazione per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.
PARTE III
ALTRI CONTRATTI PUBBLICI
Art.41 (Disciplina applicabile ai contratti di concessione)
1. Le disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 50/2016 definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II
dello stesso decreto. In ogni caso, le disposizioni della Parte III non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui la Provincia, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della Parte III del decreto legislativo n. 50/2016.
4. Si richiamano gli articoli da 164 a 178 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 42 (Disciplina applicabile agli appalti nei servizi sociali)
Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 142 a 144 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 43 (Disciplina applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 145 a 151 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 44 (Disciplina applicabile ai contratti pubblici nei settori speciali)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 114 a 141 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 45 (Disciplina applicabile agli appalti nel settore della difesa e sicurezza)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 159 a 163 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 46 (Disciplina applicabile agli appalti nei servizi di ricerca e sviluppo)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'articolo 158 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 47 (Partenariato pubblico, privato e contraente generale)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 179 a 199 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 48 (Infrastrutture e insediamenti produttivi)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 200 a 203 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 49 (Disciplina applicabile ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del decreto legislativo n. 50/2016)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 4 a 20 del decreto legislativo n. 50/2016.
PARTE IV CONTENZIOSO
Art. 50 (Transazione)
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Il Dirigente competente, sentito il Responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
2. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
3. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o di rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000,00 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere del legale interno dell'Ente.
Art. 51 (Accordo bonario)
1. L'accordo bonario è consentito nei limiti e secondo le modalità indicati all'articolo 205 (Accordo bonario per lavori) e 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 52 (Collegio consultivo tecnico)
1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Si applica l'articolo 207 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 53 (Arbitrato)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del decreto legislativo
n. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri secondo quanto disposto dall'articolo 209 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal codice di procedura civile.
2. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 54 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC)
1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.
2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 (Normativa antimafia)
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
2. Si applica quanto disposto dal Protocollo di legalità sottoscritto tra la il Comune di Brindisi e la Prefettura di Brindisi.
Art. 56 (Xxxxxx a disposizioni di legge o regolamento)
1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di appalti di lavori e opere pubbliche, servizi e forniture.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria ed integrativa in quanto non contrastanti con le disposizioni di cui al comma 1, nonchè con i bandi tipo e le Linee Guida emanate da ANAC.
Art. 57 (Abrogazione di norme)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n……….del……….
Art. 58 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo online del Comune della relativa deliberazione di approvazione.