PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA E
INAIL - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito
denominata Università), con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx (C.F. e Partita IVA 00754150100), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.2.1972, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del consiglio di amministra- zione del 22 luglio 2020
E
l’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito de-
nominato INAIL o Istituto), CF 01165400589, Partita IVA 00968951004, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria pro tempore Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Xxx X. X’Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, pec: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx
dette ciascuna singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche “parti”
PREMESSO CHE:
a) INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere, ai sensi dell’art. 9, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., attività a fini prevenzionali;
b) INAIL partecipa al processo di trasformazione del Welfare, creando sinergie con gli altri attori istituzionali per la sicurezza, trami- te iniziative ad alto valore aggiunto sul territorio, mirate alla consu- lenza e alla formazione degli operatori dei diversi settori;
c) INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze anche attraverso la stipula di conven- zioni e accordi di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
d) INAIL svolge anche attività di formazione sui temi della preven- zione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro in collaborazione e pa- ternariato con realtà accademiche, per ampliare la propria offerta formativa su tematiche innovative per formare nuove figure profes- sionali in grado di rispondere alle sfide del cambiamento del mondo del lavoro e dell’innovazione tecnologica;
e) INAIL per migliorare l’efficacia della mission istituzionale di promozione della cultura della prevenzione, ha interesse ad ampliare la rete delle sinergie sul territorio soprattutto con Università che con- feriscono un indubbio valore aggiunto, in virtù delle specifiche com- petenze possedute da entrambi;
f) l’Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ri- cerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;
g) l’Università, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ri- cerca scientifica e svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
h) l’Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ri- cerca, ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, permanente e ricorrente successivi al consegui- mento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati il diploma di Master di primo livello e il diploma di Master di secondo livello;
i) l’Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di al- ternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, pro- muove tirocini in strutture produttive, progettuali di ricerca, di servi- zio, professionali esterne alle strutture universitarie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal proprio regolamento didattico di Ateneo;
j) l’Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizza- zione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, naziona- le e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pub- bliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo
della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
k) l’Università e l’INAIL intendono proseguire la collaborazione in- trapresa, considerati i proficui risultati ottenuti.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del pre- sente Protocollo.
Art. 2 – Finalità
1. Le parti intendono proseguire, in attuazione dei relativi fini istitu- zionali, nel rispetto della normativa vigente, la collaborazione già av- viata.
Art. 3 - Attività
1. Le parti intendono collaborare alla progettazione e alla realizzazio- ne di iniziative quali quelle sottoelencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie rien- tranti nelle proprie competenze istituzionali nel rispetto della nor- mativa sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
b) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecni- co-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei con- traenti, un interesse per l’attuazione di progetti e di programmi in comune (conferenze, convegni, congressi, ecc.);
c) sviluppo e realizzazione di “studi di settore”, “linee d’indirizzo” e linee guida” su problematiche di igiene e sicurezza relative a specifici settori lavorativi (edilizia, agricoltura, ecc.) aventi un’elevata incidenza di infortuni e malattie professionali;
d) collaborazione, nell’ambito delle rispettive specificità e competen- ze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;
e) predisposizione e attuazione di progetti di formazione universita- ria, post-universitaria di alta formazione e corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente nelle aree di comune interesse dei contraenti;
f) svolgimento di tirocini, presso le sedi dell’INAIL, a favore degli studenti e dei laureati dell’Università;
g) borse di studio e/o Master nell’ambito delle risorse stanziate e disponibili;
h) forme di collaborazione tra le parti che si concretizzino con la consulenza tecnica dell’Università e delle strutture in cui essa si arti- cola, per la redazione di progetti di interesse comune.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. Le modalità ed i tempi della collaborazione tra le parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, verranno successiva- mente regolati mediante la stipula di specifici Accordi attuativi tra le Parti e/o tra l’Istituto e le strutture dell’Ateneo, nel rispetto del pre- sente Protocollo d’Intesa e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at-
tuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. L’attivazione di tirocini avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 5 – Oneri economici
1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, in compartecipazione tenden- zialmente paritaria, da intendersi quali mero ristoro delle spese soste- nute dalle parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all’art. 4, che individue- ranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla qua- le/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussi- stenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a se- guito di accordo scritto tra le parti, previa delibera dell’Organo com- petente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Le parti redigono, annualmente in forma congiunta una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinno- vo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conse-
guire, nonché una rendicontazione dei costi derivanti dagli Accordi Attuativi stipulati.
Art. 7 – Comitato paritetico di coordinamento
1. Per il presente Protocollo, le parti designano ciascuna un referen- te, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione co- muni, verificandone periodicamente la realizzazione.
Per l’Università è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Per l’INAIL è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Art. 8 - Tavolo tecnico operativo
1. Per l’attuazione concreta delle attività di cui all’art. 3, le parti, nei singoli Accordi attuativi, istituiscono un Tavolo tecnico operativo, cui è demandata la parte organizzativa dell’iniziativa progettuale de- finita, composto da membri delle parti contraenti, nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e della normativa vigente.
Art. 9 - Recesso o scioglimento
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve es- sere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con
P.E.C. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concorda- no fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del pre-
sente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.
Art. 10 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Proto- collo d’Intesa.
Art. 11 – Sicurezza e coperture assicurative
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, le Parti concor- dano nel rinviare gli aspetti afferenti la sicurezza e le relative copertu- re assicurative ai singoli Accordi Attuativi di cui all’articolo 4 del pre- sente Protocollo.
Art. 12 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamen- te la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipa- zioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da ta- li attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuati- ve di cui all’articolo 2, la proprietà intellettuale relativa alle metodolo- gie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà rico- nosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli Accordi At- tuativi.
Art. 13 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche riguardo alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi, opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti s’impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli ob- blighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 15 - Registrazione
1. Il presente atto si compone di n. 10 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazio- ne saranno a carico della parte richiedente.
2. Il presente Protocollo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R.
n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, artico- lo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a INAIL il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Il Rettore
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
INAIL - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
Il Direttore regionale della Liguria (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx)