PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOCCORSO TERRITORIALE DI BASE 118 CON LA CROCE ROSSA ITALIANA
Allegato alla Delib.G.R.n. 30/17 del 11.7.2012
PROPOSTA DI CONVENZIONE
PER LE ATTIVITA’ DI SOCCORSO TERRITORIALE DI BASE 118 CON LA CROCE ROSSA ITALIANA
L’anno , addì_ del mese di in
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale n. di (di seguito denominata Azienda) con sede in via nella persona del Direttore
Generale e Legale Rappresentante ,
E
il Comitato Provinciale CRI di_ _ con sede
in_ Rappresentante _,
via _ , nella persona del Legale
hanno convenuto e stipulato quanto segue:
PREMESSO
- che in base al DPR 31.07.1980 n. 613, la CRI può svolgere attività o servizi attinenti alle proprie attività istituzionali per conto dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici e che l’esercizio di tali attività e servizi è regolato attraverso apposite Convenzioni che disciplinano anche le procedure di controllo;
- che lo Statuto della CRI adottato con DPCM 6 maggio 2005, n. 97 prevede che la CRI possa concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal proprio statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
- che il Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI, detta disposizioni particolari in relazione alla conduzione e alla gestione dei veicoli targati “CRI” e quindi delle ambulanze adibite al trasporto in emergenza sanitaria;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n° 19/ 11 del 28.04.1998, sono state date le “ Indicazioni per l’avvio del Sistema di Emergenza-Urgenza 118 in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Marzo 1992”;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n. 33/21 del 14.07.1998 sono state definite le “Linee di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra il Comitato di Gestione 118 e le Associazioni di Volontariato”, elaborate in coerenza con il Documento della Conferenza Stato-Regioni del 27 Marzo 1993;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n° 25/ 2 del 13.06.2000, ”Servizio di emergenza-urgenza 118: adeguamento della convenzione stipulata con le Associazioni di Volontariato”, sono stati definiti i criteri di adeguamento delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato;
- che con Delibera della Giunta Regionale n° 41/18 del 17.10.2007,” Convenzione per la regolamentazione del Servizio territoriale di soccorso di base tra le Associazioni di volontariato, le Cooperative Sociali Onlus e il Servizio di emergenza- urgenza 118”, sono stati definiti i contenuti delle convenzioni da stipulare con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali ONLUS per la copertura del sistema di emergenza urgenza 118;
- che con la DGR n. 44/4 04.11.2011 è stato approvato il nuovo schema di convenzione al fine di conseguire un incremento dei livelli di qualità del servizio attraverso la previsione di incentivi a favore delle Associazioni e delle Cooperative che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo 24 ore su 24 e di un ulteriore incentivo per quelle in possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2008 rilasciata da ente nazionale accreditato;
- che il presente schema di convenzione disciplina i rapporti per le attività di soccorso sanitario tra la ASL e il Comitato Provinciale firmatari e operanti nel territorio di competenza della Centrale Operativa 118. In particolare, l’oggetto della convenzione è costituito dalle attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dalla Centrale Operativa 118 di ,
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Art. 1 - Requisiti e adempimenti per la conclusione della convenzione
1. La postazione che opera per conto del servizio territoriale di soccorso 118, deve far parte della Croce Rossa Italiana.
2. Il Comitato Provinciale della CRI, in possesso degli standard funzionali, garantisce che gli operatori inseriti nelle attività di trasporto sanitario siano in possesso delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni, come indicato al successivo art. 4.
3. Il Comitato Provinciale della CRI deve essere dotato di un Direttore Sanitario.
4. La sussistenza dei requisiti è accertata dalla ASL competente.
Art. 2 - Oggetto della Convenzione
1. L’oggetto della presente convenzione è l’attività di soccorso territoriale di base da parte del Comitato Provinciale della CRI nell’ambito del territorio di competenza.
2. Sulla base delle disposizioni delle linee guida nazionali adottate per la CRI, la presente convenzione disciplina quanto segue:
2.1. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
2.2. la copertura del servizio attivo di almeno 36 ore settimanali;
2.3. il numero degli operatori del Comitato Provinciale della CRI, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento da effettuare e già effettuati;
2.4. il numero e le caratteristiche dei mezzi indicati in convenzione;
2.5. le attrezzature sanitarie;
2.6. l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni;
2.7. le modalità di erogazione del rimborso stesso;
2.8. la durata della convenzione.
3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano Regionale per l’emergenza extra-ospedaliera.
4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali potrà essere firmata apposita convenzione.
5. Tutti gli operatori del Comitato Provinciale della CRI convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza.
6. Il numero degli operatori presenti in ciascun Comitato Provinciale della CRI dovrà essere congruo all’orario di servizio stipulato per la convenzione.
Art. 3 - Tipologia del trasporto oggetto di convenzione
1. Le parti concordano che con il termine trasporto urgente si individuano i soccorsi ed i trasporti primari di emergenza, singoli e multipli, a condizione che vengano disposti dalla Centrale Operativa 118.
Art. 4 - Requisiti del personale volontario
1. Per ciascuna postazione è prevista un’equipe composta da un soccorritore autista e da almeno 2 soccorritori, autorizzati a svolgere l’attività dal Direttore Sanitario del Comitato Provinciale della CRI, di cui all’art. 7 della presente convenzione, dopo il superamento dei corsi di formazione specifici, (BLSD, PTC base e Protocolli e Sistemi di comunicazione) già in possesso della CRI o attestati dalla Centrale Operativa 118.
2. L’autista soccorritore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI:
2.1. età minima 21 anni, età massima, ai sensi dell’art. 57 comma 2 T.U., 65 anni di età per guidare ambulanze di soccorso, ambulanze neonatali, motomediche, veicoli per terapia intensiva, veicoli per trasporto plasma o organi, veicoli speciali assimilati, autotreni ed autoarticolati operativi la cui massa autorizzata del complesso sia superiore a 20 t. macchine operatrici e veicoli speciali assimilati. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I. Dal 65° al 70° anno, la visita medica specialistica dovrà essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all’articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo CRI;
2.2. conoscenza della zona abituale di operatività;
2.3. formazione prevista per l’Operatore come indicato al comma 3 del presente articolo;
2.4. Attività prestata nell’ambito della CRI da almeno sei mesi.
3. Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti:
3.1. Conoscenza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE (BLSD), soccorso del paziente traumatizzato (PTC base) e conoscenza dei protocolli e sistemi di comunicazione della C.O. 118. Il superamento di tali corsi, se non già certificati dalla CRI, deve essere attestato e verificato dal Responsabile della Centrale Operativa.
3.2. Età minima 19 anni, (con almeno sei mesi pregressi di affiancamento), età massima 65 anni, con una deroga di ulteriori due anni mediante visita medica specialistica da effettuarsi annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all’articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo CRI.
3.3. Attività di Soccorso prestata nelle Organizzazioni di Volontariato da almeno sei mesi.
4. I corsi di formazione organizzati dai Comitati di Gestione delle C.O.118, devono essere tenuti nel rispetto degli standard formativi in conformità alle Linee Guida Nazionali emanate con l’Accordo Stato Regioni del 22 marzo 2003 e dagli atti di programmazione regionale in materia, finalizzati a rendere omogenei gli standard operativi del sistema territoriale di soccorso.
5. Ogni due anni, come da Linee Guida Nazionali, se non già in possesso o effettuato dalla CRI, i componenti delle equipe delle ambulanze dovranno partecipare ad apposito corso di aggiornamento (retraining) su BLSD e PTC base, organizzati dal Comitato di Gestione della Centrale operativa. La mancata frequenza dei corsi determina per il soccorritore la perdita dell’abilitazione al servizio per conto del 118.
6. Ciascun soccorritore durante il servizio in convenzione per il sistema territoriale di soccorso deve necessariamente indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
6.1. divisa rispondente alla normativa EN 471 classe 2 o 3, con i loghi identificativi della CRI, del 118 e del ruolo ben evidenziati alle spalle dell’operatore;
6.2. scarpe antinfortunistiche, antistatiche, anticorrosione;
6.3. tessera di riconoscimento con numero di matricola.
Art. 5 - Modalità del servizio
1. Il Comitato Provinciale della CRI si impegna a garantire il servizio secondo quanto indicato nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione) nella quale sono indicate per ciascun ambito territoriale:
• le modalità di servizio;
• la tipologia (servizio attivo e reperibilità con relativi tempi di attivazione ) del servizio stesso;
• i punti di partenza o basi operative presso cui sosteranno i mezzi convenzionati;
• il territorio di competenza.
2. Durante il Servizio, cosiddetto “attivo” (in pronta disponibilità), è previsto l’obbligo della presenza in postazione dell’equipe di soccorso, nonché di comunicare alla Centrale Operativa 118 la composizione dell’equipe, con specifica indicazione del responsabile dell’utilizzo del DAE, al momento della trasmissione dei dati del paziente trasportato. Nel caso di Servizio cosiddetto “in reperibilità” la presenza deve essere garantita entro il termine massimo di 10 minuti. È fatto obbligo al Comitato Provinciale della
CRI di comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione, che dovranno essere autorizzati dal Responsabile della C.O..
3. Sulla base di studi di settore della Centrale Operativa nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, il Comitato Provinciale della CRI svolge la propria attività in uno specifico settore di operatività.
4. Il Comitato Provinciale della CRI è tenuto a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 36 ore settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all’interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di altra Associazione e Cooperativa Sociale, dell’impegno orario mancante, previa valutazione ed autorizzazione da parte della C.O. competente per territorio.
5. Il Comitato Provinciale della CRI, su richiesta della ASL avanzata su proposta della C.O., si impegna a ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 ore nell’arco della giornata. La postazione h 24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km.
6. Il Comitato Provinciale della CRI che concorre all’operatività delle postazioni h 24, accede alle premialità previste dalla tabella A di cui all’Allegato 2.
7. Nei casi in cui Il Comitato Provinciale della CRI per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l’impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative.
Art. 6 - Protocolli operativi
1. I protocolli operativi disciplinano le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di comunicazione radio, le modalità di intervento nelle varie emergenze, la definizione del report di fine missione. I protocolli operativi disciplinano, inoltre, le procedure di accesso agli ospedali, in particolare al pronto soccorso, i percorsi organizzativi finalizzati all’erogazione delle prestazioni sanitarie con modalità appropriate ai criteri di triage e a permettere che i mezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione al Il Comitato Provinciale della CRI siano rese disponibili nei tempi più rapidi consentiti.
2. I protocolli operativi sono proposti dal responsabile della Centrale Operativa e approvati dal Comitato di Gestione della stessa.
3. Il Comitato Provinciale della CRI deve obbligatoriamente adeguarsi ai protocolli operativi, nonché ad ogni altra direttiva impartita dalla Centrale Operativa in merito alle modalità di servizio.
4. Poiché tutti gli interventi di emergenza-urgenza possono essere espletati solo ed esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118, saranno soggetti a rimborso anche tutti quei servizi che non hanno avuto, come esito, il trasporto verso il presidio ospedaliero (pazienti trattati in loco, rifiuti di ricovero).
Art. 7 - Direttore Sanitario
1. Il Medico, Direttore Sanitario del Comitato Provinciale della CRI, ex art. 14 lett. b del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della CRI approvato con DPCM n. 171 del 20.11.2009, è responsabile della verifica della qualità delle prestazioni di soccorso effettuate da parte dei soccorritori.
2. Il Direttore Sanitario:
2.1. esprime pareri al responsabile della Centrale Operativa sui protocolli operativi, compresi quelli di triage sul posto;
2.2. predispone i protocolli di impiego del personale;
2.3. sovrintende alla formazione e all’aggiornamento del personale secondo le linee guida impartite dalla Centrale Operativa.
3. Il Direttore Sanitario del Comitato Provinciale della CRI è tenuto a vigilare affinché gli operatori, nello svolgimento del servizio, mantengano un comportamento consono e rispettoso del codice etico; la responsabilità non è da intendersi di natura medico-legale.
Art. 8 – Referenti del Comitato Provinciale CRI
Nella Tabella B di cui all’Allegato 1 alla presente convenzione, richiamato al precedente art. 5, sono indicati i nomi e gli indirizzi: del Direttore Sanitario, dei referenti organizzativi del Comitato Provinciale della CRI, cui spettano i compiti di mantenere il collegamento routinario con la Centrale Operativa e l’azienda sanitaria circa le problematiche di natura strettamente organizzative legate all’attività, compresa la segnalazione di disservizi e di inconvenienti operativi.
Generalmente i referenti per il Comitato Provinciale della CRI sono, ove non diversamente indicato, i membri del consiglio direttivo.
Le funzioni di referente organizzativo possono essere attribuite al Direttore Sanitario del Comitato Provinciale della CRI.
Art. 9 - Mezzi di trasporto
1. Secondo lo schema di cui all’allegato C dovrà essere allegata alla presente convenzione una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi del Comitato Provinciale della CRI stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi.
2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi dal Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI.
3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale.
4. I veicoli di soccorso,di servizio attivo e di riserva, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del TU, possono acquisire o mantenere tale classifica solo se sono stati immessi in circolazione per la prima volta da meno di 7 anni e, comunque, se non hanno percorso più di 160.000 Km. Oltre questi limiti d’impiego, i veicoli riconosciuti idonei a svolgere compiti di soccorso devono essere classificati come veicoli operativi o di trasporto, provvedendo, se già immatricolati C.R.I., alla conseguente rinnovazione dell’immatricolazione nella categoria corrispondente.
5. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche previste dal Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI di legge.
6. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all’esterno il logo regionale del servizio “118” , non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal “118”.
7. Il logo del 118 e il contrassegno della CRI dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all’utenza che l’ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione.
8. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.
Art. 10 - Modalità di utilizzazione dei mezzi.
1. Durante le ore indicate nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione), l’ambulanza attiva, e quella di riserva qualora si renda necessario, dovranno essere utilizzate esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118 e per le finalità proprie della centrale stessa.
2. L’ambulanza di riserva dovrà essere utilizzata in sostituzione del mezzo di servizio attivo qualora si verifichino guasti che ne pregiudichino l’operatività. In tale occasione la presenza del mezzo dovrà comunque essere garantita entro il termine massimo di 20 minuti.
3. L’ambulanza di riserva potrà essere utilizzata in caso di “maxi-emergenza”, reale o esercitazione, con attivazione da parte della Centrale Operativa: in tale occasione la presenza del mezzo dovrà essere garantita entro il termine massimo di 20 minuti.
4. Viene precisato che il Comitato Provinciale della CRI in nessun caso può gestire in proprio le chiamate di soccorso né può a tal fine pubblicizzare il proprio numero di telefono.
5. Nel caso in cui il Comitato Provinciale della CRI riceva direttamente la richiesta di soccorso, è tenuta a trasmettere tale richiesta alla Centrale Operativa.
6. In casi di particolare urgenza e necessità, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, e su richiesta della Centrale Operativa 118, il Comitato Provinciale della CRI è tenuto a mettere a disposizione mezzi ulteriori, se disponibili, rispetto a quelli previsti dalla convenzione; in tali casi le ASL forniscono il personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il S.S.N.
Art. 11 - Mezzi di comunicazione
1. Gli strumenti di comunicazione tra la Centrale Operativa e i mezzi di soccorso nonché i codici radio di identificazione dei mezzi trovano specificazione in apposita tabella che dovrà essere allegata alla convenzione.
Gli strumenti di comunicazione sono:
1.1. Linea telefonica urbana a carico del Comitato Provinciale della CRI;
1.2. cellulare GSM a carico del Il Comitato Provinciale della CRI;
1.3. linea telefonica dedicata CUG a carico dell’ASL;
1.4. acquisto e installazione apparato radio veicolare e portatile a carico della ASL . La ASL competente provvederà al rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di regolare fattura;
1.5. GPS a carico del Comitato Provinciale della CRI.
Art. 12 - Attrezzature
Nell’elenco di cui allegato 3 (parte integrante del presente schema di convenzione) sono indicate le attrezzature messe a disposizione in ogni singola ambulanza (in servizio attivo e di riserva).
Art. 13 - Spese per le prestazioni di soccorso
1. Il Comitato Provinciale della CRI convenzionato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di soccorso secondo quanto previsto dal comma seguente. La misura del rimborso è calcolata sulla base della tabella A dell’allegato 2 (parte integrante del presente schema di convenzione).
2. Il Comitato Provinciale della CRI potrà accedere al rimborso forfetario con una cifra pari alla quota proporzionale delle ore prestate (quota oraria x ore prestate) in base alla tabella A dell’allegato 2.
3. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione verrà corrisposto un incremento pari a:
3.1. Il 15% di maggiorazione, per il Comitato Provinciale della CRI che non opera in regime di H24
3.2. 30% di maggiorazione, per il Comitato Provinciale della CRI che opera in regime di H24 (in servizio attivo).
3.3. Il 40% di maggiorazione, per il Comitato Provinciale della CRI che, opera in regime di H24 (in servizio attivo), in possesso della certificazione ISO 9001 - 2008 per il servizio svolto. Per la disponibilità al servizio, la misura dei rimborsi calcolata su base oraria, secondo quanto previsto nella tabella A dell’Allegato 2 sarà liquidata entro 60 giorni dalla presentazione di apposita documentazione attestante la presenza in servizio nel mese di riferimento e sulla base della eventuale certificazione comprovante il possesso del marchio di qualità ISO 9001 - 2008 per l’erogazione del servizio emergenza- urgenza 118 con ambulanza rilasciato da ente nazionale accreditato.
4. Per gli interventi, la misura dei rimborsi è calcolata secondo quanto previsto nella tabella A dell’Allegato 2 e verrà liquidata entro 60 giorni dalla presentazione di apposito prospetto riassuntivo degli interventi e dei chilometri percorsi (compilato secondo il modello di cui all’Allegato 2).
5. I dati dovranno essere inviati mensilmente alla competente ASL dal Comitato Provinciale della CRI.
6. Tutti gli importi relativi ai rimborsi stabiliti saranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. L'ASL è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal Comitato Provinciale della CRI per la prestazione di soccorso resa, a condizione che l'intervento di soccorso sia stato disposto dalla Centrale Operativa.
Art. 14 – Oneri del trasporto in caso di infortunio sul lavoro.
1. Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri del trasporto di emergenza in caso di infortunio sul lavoro sono, comunque, a carico del datore di lavoro fermo restando che l'ASL erogherà al Comitato Provinciale della CRI quanto dovuto.
Art. 15 - Documentazione della prestazione
1. Per ciascuna prestazione resa, il Comitato Provinciale della CRI è tenuto a compilare l’apposito modulo (unico a livello regionale), il cui contenuto è definito dal Comitato Regionale per l’emergenza urgenza 118.
Art. 16 - Copertura assicurativa
1. Il Comitato Provinciale della CRI è obbligato a stipulare il contratto di assicurazione agli operatori soccorritori, quando previsto dalla normativa vigente:
1.1. della responsabilità civile sui danni verso terzi derivanti dall’attività dedotta in convenzione;
1.2. dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l’attività prestata dal personale dipendente e dedotta in convenzione.
2. I massimali così come definiti d’intesa tra il Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118 e il Comitato Provinciale della CRI, costituiranno allegato alla convenzione.
3. Gli oneri derivati dai contratti di assicurazione di cui al punto 1 sono compresi fra le spese rimborsabili da parte della ASL, dietro presentazione di regolare ricevuta.
Art. 17 - Prevenzione delle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro
1. Sarà estesa al personale dipendente del Comitato Provinciale della CRI in convenzione l’attività di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro previste per il personale dipendente del SSN, ivi comprese le vaccinazioni specificamente indicate per prevenire la trasmissione di patologie infettive correlate all’attività svolta.
Art. 18 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha validità fino al dicembre 2013, salvo quanto previsto dal successivo comma
2. Il rinnovo della stessa è subordinato ad adozione di apposito atto deliberativo da parte dell’ASL competente su mandato del Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118. Le parti possono rescindere la convenzione previa diffida, senza oneri a proprio carico, per provata inadempienza di uno dei qualsiasi impegni previsti nei precedenti articoli. Le modalità di rinnovo o di risoluzione, devono avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Qualora, sulla base dei dati forniti dalle C.O. 118, emerga la necessità di adeguare le attività del servizio alle effettive esigenze del territorio, la ASL competente, su proposta del Comitato di gestione, può procedere annualmente alla modifica delle modalità di servizio di cui al precedente art. 5.
3. Qualora il Comitato Provinciale della CRI convenzionato abbia delle problematiche tali da non poter più dar corso alla convenzione, questa potrà, senza alcun pregiudizio, dare disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni, previa comunicazione all’ASL ed alla Centrale Operativa 118.
Art. 19 - Controversie
1. Eventuali inadempienze devono essere reciprocamente contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi sette giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell’Asl o da un suo delegato, dal Rappresentante legale del Comitato Provinciale della CRI o da un suo delegato e da un rappresentante esterno alla controversia individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. Qualora si dovesse ricorrere in giudizio il foro sarà quello di competenza del territorio nel quale risiede l’ASL firmataria.
Art. 20 - Smaltimento dei rifiuti
1. Allo smaltimento dei rifiuti connessi con le attività di soccorso provvede l’ASL nel cui territorio sono dislocate le sedi operative del Comitato Provinciale della CRI, secondo la normativa vigente.
Art. 21 - Commissione Paritetica
1. La commissione paritetica, con sede presso il Comitato di Gestione della Centrale Operativa, è composta dai direttori generali delle Asl di riferimento e da un eguale numero di rappresentanti eletti dalle Associazioni di volontariato e dalle Cooperative sociali e dal Comitato Provinciale della CRI convenzionata, con funzioni di monitoraggio continuo e verifica di qualità dei requisiti stabiliti nella presente convenzione. La Commissione è convocata almeno 2 volte all’anno; i contenuti degli incontri sono registrati in appositi verbali che dovranno essere trasmessi al Comitato Regionale per l’Emergenza – Urgenza.
2. La Commissione Paritetica deve essere informata preventivamente di tutte le modifiche ai protocolli attuativi che, eventualmente, venissero resi necessari dal Comitato di Gestione della Centrale Operativa. Casi di particolare urgenza, possono rendere necessaria la convocazione immediata dalla Commissione.
Art. 23 - Imposte di xxxxx e spese di registrazione
1. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, come previsto dall’articolo 8, comma 1 della L. 11.08.1991. n. 266.
Art. 24 - Verifica
1. Le parti si impegnano ad effettuare una prima verifica dopo un anno dall’esecutività della presente convenzione, per concordare, ove ciò si rendesse necessario, i correttivi ritenuti più opportuni per assicurare la rispondenza delle convenzioni alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza della loro gestione.
2. Anche su proposta del responsabile della Centrale Operativa 118, l’ASL competente dispone in qualsiasi momento, e comunque almeno due volte all’anno, le verifiche da effettuarsi presso le postazioni convenzionate, al fine di controllare il rispetto di tutte le norme dettate dalla presente convenzione.