COMUNE DI CHATILLON
COMUNE DI CHATILLON
Via X. Xxxxxxx 11 – 11024 CHATILLON Tel. 0166/560611 – fax 0000-000000
e-mail: xxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Capitolato d’oneri per la concessione di servizi per l’affidamento del servizio di gestione dell’area attrezzata ad area pic-nic sita in località Les Iles e dell’area sita in località Saint Clair nel Comune di Châtillon per una durata di anni sei con eventuale rinnovo per ulteriore quattro anni.
*** *** *** Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1.1 La concessione ha ad oggetto:
a) la gestione dell’area sita in località LeS Iles (Foglio 46 mappale 1) nel Comune di Châtillon, dotata della seguente attrezzatura:
- fabbricato con servizi igienici; si precisa che i sanitari e le porte di accesso dovranno essere sostituiti a spese del concessionario
- n. 8 gruppo tavolo-panche
- n. 4 gruppo barbecue
- n. 1 fontanile/presa d’acqua
la destinazione dell’area è area pic-nic. come da planimetrie allegate.
b) la gestione dell’area sita in località Saint Clair (Foglio 43 mappale 124) dotata di fabbricato esistente, il concessionario dovrà assumersi l’onere degli interventi strutturali per la manutenzione del fabbricato esistente e dei conseguenti titoli abilitativi al fine del suo utilizzo per l’attività da svolgere, che dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale, come da planimetrie allegate.
Sarà possibile utilizzare i terreni confinanti alla proprietà comunale identificati al Foglio n. 43, mappali 132,133 e 162 (come evidenziati nell’allegata planimetria) per l’installazione di attrezzature amovibili per attività sportive in genere, come meglio specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 17 settembre 2014.
I terreni sopra riportati sono stati dati in comodato al Comune dalla C.V.A. S.p.a. con atto sottoscritto in data 06/10/2014 e registrato a Châtillon il 14/10/2014 al n. 764 serie 3.
Per entrambe le aree sono richiesti interventi per il contenimento dei costi energetici e lo sviluppo delle attività attinenti all’area di concessione.
Per poter prendere precisa conoscenza dello stato dei luoghi e delle prescrizioni e limitazioni che vi insistono, è’ obbligatoria la presa visione delle aree, da effettuarsi previo appuntamento con l’ufficio tecnico chiamando il numero 0166/560644, nonché la compilazione di apposita dichiarazione circa la conoscenza dell’area e delle prescrizioni cui è soggetta, da allegare in sede di gara.
Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
2.1 La concessione ha durata di sei (6) anni, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione di concessione, rinnovabili per ulteriori quattro anni.
2.2. Allo scadere del termine di durata della concessione, il concessionario è tenuto a restituire all’Amministrazione concedente le aree, nonché gli impianti e le strutture in essi ubicati nel medesimo stato in cui li ha ricevuti o da questi realizzate, fatto salvo il deterioramento dovuto a vetustà per i primi, e non ha diritto ad indennità per i miglioramenti eventualmente apportati.
2.3. Tutti gli eventuali lavori eseguiti dal concessionario sono acquisiti, per effetto del decorso del termine di durata della concessione, nella disponibilità dell’Amministrazione concedente, senza che la stessa sia tenuta al pagamento di alcun corrispettivo e/o indennizzo a qualunque titolo.
2.4 Il concessionario non potrà pretendere alcuna indennità di buona uscita o di ogni altro genere. Nessun compenso sarà dovuto al concessionario a titolo di avviamento.
Art. 3 -CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE E CANONE DI CONCESSIONE
3.1 Spetta al concessionario, a titolo di controprestazione della concessione, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le aree, riscuotendo e trattenendo per sé i proventi connessi al loro utilizzo, nonché, a titolo accessorio, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli eventuali lavori eseguiti .
3.2 Il concessionario assume integralmente il rischio d’impresa connesso al perseguimento dell’equilibrio economico–finanziario degli investimenti e della connessa gestione e l’Amministrazione concedente non è tenuta al versamento di alcun prezzo né alla ripetizione delle opere eseguite .
3.3 Il valore contrattuale è costituito dal canone di concessione annuo, come risultante dall’applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara, moltiplicato per il numero degli anni di durata del contratto.
3.4 Tale canone è corrisposto dal concessionario all’Amministrazione concedente in una unica rata annuale anticipata, ciascuna entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e per il primo anno entro 60 giorni dalla data di consegna degli immobili.
3.5 Il canone annuo a base d’asta è par a € 2.000,00 I.V.A. esclusa per un importo complessivo a base d’asta per l’intero periodo di concessione (6+4) pari a 20.000,00 oltre l’I.V.A.
LE OPERE DI MIGLIORIA EFFETTUATE DAL CONCESSIONARIO, SE PREVENTIVAMENTE E FORMALMENTE AUTORIZZATE DALL’ENTE, POTRANNO ESSERE SCOMPUTATE DAL CANONE, LIMITATAMENTE AL VALORE CHE L’AMMINISTRAZIONE RITERRÀ OPPORTUNO E CONVENIENTE RICONOSCERE PER L’EFFETTIVA UTILITÀ ED ARRICCHIMENTO DELL’AREA E CON LE MODALITÀ DEFINITE DALL’AMMINISTRAZIONE.
Art. 4 OBBLIGAZIONI E PROVENTI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si obbliga in ordine alla gestione dell’area sita in località Les Iles a garantire :
4.1.1 l’accesso del pubblico all’aree medesima ed agli impianti e strutture ivi ubicati per il periodo minimo dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno, salvo per il primo anno dal 15 maggio. Il concessionario può ampliare a sua discrezione, il periodo di apertura dell’attività. Non può invece ridurli senza preventiva autorizzazione del Comune collegata a particolari situazioni eccezionali (es. maltempo). In tal caso, il concessionario non può richiedere alcun indennizzo al Comune;
4.1.2 la pulizia dei tavoli e delle panchine destinati all’attività di pic-nic. Il concessionario potrà erogare su propria iniziativa ed a sua completa responsabilità, servizi aggiuntivi, quali fornitura di legna da ardere, ulteriori tavoli ecc.;
4.1.3 la pulizia dei manufatti destinati a barbecue;
4.1.4 la preparazione di fascine di legna da ardere fruibili dagli utenti dell’area; la fornitura della ramaglia e del legname rimane a carico del concessionario.
4.1.5 la manutenzione delle panche, dei tavoli e delle staccionate affinché possano essere utilizzati correttamente dagli utenti dell’area picnic.
4.1.6 La sostituzione dei sanitari e delle porte del fabbricato destinato a servizi igienici;
4.1.7 la pulizia e disinfezione del fabbricato destinato a servizi igienici con frequenza giornaliera ed almeno una volta alla settimana durante il resto del periodo di apertura delle stesse, avendo cura di caricare le acque in primavera e scaricarle in autunno, onde evitare danni alle condutture dell’acqua a causa del gelo.
4.1.8 acquisto di ogni genere di consumo: carta igienica, sacchi dell’immondizia, sapone liquido per le mani, asciugamani di carta intercalati monouso per le mani, prodotti per le pulizie, ecc.
4.1.9 la pulizia dei fontanili/prese d’acqua con frequenza settimanale durante la stagione turistica estiva ed almeno una volta alla settimana durante il resto del periodo di apertura delle stesse; Entro i primi quindici giorni di inizio del servizio il concessionario dovrà provvedere alla verifica del regolare funzionamento delle fontane, caricare le acque in primavera e scaricarle in autunno, onde evitare danni alle condutture dell’acqua a causa del gelo. Il concessionario dovrà inoltre verificare la funzionalità degli scarichi.
4.1.10 lo svuotamento e pulizia dei contenitori per la raccolta dei rifiuti con frequenza giornaliera ed almeno una volta alla settimana durante il resto del periodo di apertura delle stesse;
4.1.11 la rimozione ed asporto di eventuale immondizia (bottiglie, carta, sacchetti di plastica, lattine ecc.) abbandonata in loco dai fruitori dell’aree attrezzate, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, rispettando la raccolta differenziata delle stesse;
4.1.12 la custodia e sorveglianza dell’area e degli impianti e delle strutture ivi ubicati con la diligenza del buon padre di famiglia e provvedere alla loro manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria;
4.1.13 lo sfalcio dell’erba tale da mantenerla entro un’altezza di 5 – 12 cm. L’erba risultante dagli sfalci dovrà essere smaltita a cura ed onere del concessionario nel rispetto delle norme di legge.
4.1.14 La potatura regolare delle piante presenti.
4.1.15 L’irrigazione del terreno nella misura necessaria;
4.1.16 La Riscossione tramite bollettari delle quote giornaliere per la fruizione di ciascun tavolo.
4.1.17 Il concessionario introita le quote giornaliere pagate dagli utenti dell’area pic-nic e determinate all’inizio di ogni stagione.
4.1.18 Presentazione a fine di ogni stagione di un rendiconto delle presenze con relativi incassi totali.
Il concessionario si obbliga in ordine alla gestione dell’area sita in località Saint Clair:
4.2.1 a garantire l’accesso del pubblico all’aree medesima ed agli impianti e strutture ivi ubicati per il periodo minimo dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno. Il locatario può ampliare a sua discrezione, il periodo di apertura dell’attività. Non può invece ridurli senza preventiva autorizzazione del Comune collegata a particolari situazioni eccezionali (es. maltempo). In tal caso, il locatario non può richiedere alcun indennizzo al Comune;
4.2.2. a mettere a disposizione l’area attrezzata e gli impianti e le strutture ivi ubicati per lo svolgimento di manifestazioni turistiche e/o di eventi sportivi promossi, organizzati o sponsorizzati dall’Amministrazione concordando previamente le modalità relative, senza nessun onere e/o aggravio in capo all’Amministrazione medesima;
4.2.3 a custodire e sorvegliare l’area e gli impianti e le strutture ivi ubicati con la diligenza del buon padre di famiglia e provvedere alla loro manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria;
4.2.4 ad eseguire le seguenti operazioni, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione concedente:
- sfalcio dell’erba tale da mantenerla entro un’altezza di 5 – 12 cm. L’erba risultante dagli sfalci dovrà essere smaltita a cura ed onere del concessionario nel rispetto delle norme di legge.
- svuotamento e pulizia dei contenitori per la raccolta dei rifiuti con frequenza giornaliera;
- rimozione ed asporto di eventuale immondizia (bottiglie, carta, sacchetti di plastica, lattine ecc.) abbandonata in loco dai fruitori dell’area attrezzata, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, rispettando la raccolta differenziata delle stesse;
- eliminazione di eventuali depressioni del terreno conseguenti ad assestamento naturale, ad erosione delle acque, alle attività ludico-sportive o ad altre cause, ogni volta che se ne ravvisi la necessità;
- irrigazione del terreno nella misura necessaria;
- collocazione e rimozione di eventuali attrezzature per la pratica degli sport (bandierine, reti, ostacoli, pedane, coperture mobili, ecc .);
- sistemazione dell’area destinata a campo da gioco ogni qualvolta fosse necessario per garantire la possibilità di gioco ovvero l’effettuazione delle manifestazioni turistiche o sportive di cui al punto I.ii);
- concimazione dei terreni dell’area attrezzata, se necessario, mediante l’uso di concimi chimici e/o organici nelle dosi consigliate ed opportune;
- montaggio e smontaggio delle eventuali strutture stagionali;
4.2.5 a provvedere all’installazione di opportuna segnaletica dell’area attrezzata sia per la tutela della sicurezza dei fruitori delle stesse e sia per la dovuta pubblicità per le attività svolte;
4.2.6 in ordine all’esecuzione di eventuali lavori nel fabbricato ubicato nell’area attrezzata sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 76 scheda Fb14 del NTA del PRG approvato a condizione che:
a) la progettazione dei lavori sia sottoposta all’approvazione dell’Amministrazione concedente la quale si riserva la facoltà di richiedere l’introduzione di modifiche di dettaglio che non comportino alterazioni sostanziali delle soluzioni progettuali adottate;
b) sia dato corso ai lavori nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed, in particolare, delle prescrizioni del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. nonché nel rispetto delle condizioni prefissate dalla legge regionale Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).
4.2.7 in generale:
a) ad attuare la gestione dell’area attrezzata in conformità al progetto di gestione che verrà presentato;
b) a rispettare la normativa vigente in materia assistenziale e previdenziale, di assunzione del personale e di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni nonché ad applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, i contratti collettivi nazionali relativi al comparto lavorativo di riferimento e gli eventuali accordi locali integrativi degli stessi.
Art. 5 ONERI, SPESE ED ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE PARTI
5.1 Sono a carico del concessionario gli oneri, le spese e gli adempimenti relativi:
alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di concessione;
al rilascio di tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc.) prescritti per l’esercizio delle attività turistico-ricettive-commerciali in conformità al progetto di gestione che verrà presentato;
per l’area sita in località Saint Clair dovrà provvedere, a proprie spese, all’intestazione del contattore per l’utilizzo dell’energia elettrica. Al partire dalla data di utilizzo da parte del concessionario verrà effettuata la lettura del consumo e fino alla voltura il
concessionario, su presentazione del rendiconto dovrà rimborsare al Comune le fatture per il consumo di energia elettrica;
per l’area sita in località Saint Clair a volturarsi il contatore dell’acqua;
per l’area di Les Iles provvedere alle somministrazioni di energia elettrica e acqua necessari all’esercizio delle attività contemplate nel progetto di gestione ed ai relativi consumi, ivi comprese le spese di elettricità, e gestione delle strutture adibite a bagni;
all’acquisto dei beni, delle attrezzature e degli arredi strumentali all’esercizio delle precitate attività turistico-ricettive-commerciali;
all’assunzione e retribuzione del proprio personale dipendente;
all’acquisto ed al consumo dei materiali d’uso e delle attrezzature necessarie alla pulizia ed alla manutenzione dell’area attrezzata e degli impianti e delle strutture ivi ubicati;
gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dei sistemi di protezione comprensivi della segnaletica informativa;
alla progettazione per gli interventi per il contenimento dei costi energetici per entrambe le aree;
alla progettazione dei lavori di manutenzione del fabbricato posto in località Saint Clair;
al rilascio dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei permessi e dei nulla-osta prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei menzionati lavori di manutenzione;
all’esecuzione ed ai collaudi dei lavori quando necessario;
la fornitura di tutte le macchine e le attrezzature necessarie per la gestione dei servizi e la manutenzione dei beni;
tutti gli oneri fiscali e tributari connessi con l’esercizio delle attività, ivi compresa la Tassa o tariffa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
la pubblicità commerciale, che dovrà essere autorizzata dal Comune con pagamento delle tariffe a norma di legge e del Regolamento Comunale.
Il Comune è esonerato da ogni onere legato al riconoscimento dell’avviamento commerciale nei confronti dell’appaltatore. Le autorizzazioni amministrative ottenute per l’esercizio delle attività legate alle strutture comunali non sono cedibili a terzi.
5.2 Sono altresì a carico del concessionario gli oneri, le spese e gli adempimenti i quali, ancorché non menzionati nell’Art. 5.1, si connotano tuttavia come indispensabili affinché la gestione delle aree, si svolga nel rispetto del presente capitolato d’oneri e del progetto di gestione che verrà presentato.
Il Comune concedente ha il diritto di vigilare sull’andamento del servizio e di ottenere tutte informazioni che riterrà opportune dal concessionario. Ha, altresì il diritto di ispezionare in qualunque momento l’attività e le strutture, senza arrecare intralcio o pregiudizio al servizio. Per quanto riguarda lo svolgimento degli altri servizi oggetto di appalto, il Comune verificherà che le tempistiche previste siano rispettate.
Art. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per il servizio oggetto del presente capitolato, nessuno escluso, il canone annuo a base d’asta è pari a € 2.000,00 I.V.A. esclusa per un importo complessivo a base d’asta per l’intero periodo di concessione (6+4) pari a 20.000,00 oltre l’I.V.A.
L’offerta deve essere in rialzo PERCENTUALE sul prezzo a base d’asta come sopra determinato. Non sono ammesse offerte in ribasso. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché valida.
Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art 95 c. 2 Dlgs 50/2016.
1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Gli elementi di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:
A – Progetto Tecnico.
punteggio massimo attribuibile pari a 80.
B - Offerta economica in relazione alla gestione del servizio.
punteggio massimo attribuibile pari a 20.
Art. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi e condizioni minime per la partecipazione alla gara
Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle associazioni ed enti che ai sensi della normativa civilistica, fiscale, ecc. vigente abbiano la capacità giuridica di fornire servizi per conto terzi nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 c.8 del D.lgs. 50/2016 ed operatori economici aventi sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto dall’art. 45 x.0 xxx X.xxx.00/0000
Xx riporta il testo dell’art 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Operatori economici)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
Art. 8 ATTREZZATURE IN DOTAZIONE
Per l’esecuzione del servizio come sopra indicato il concessionario dovrà dotarsi di tutte le attrezzature necessarie le quali dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
Art. 9 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO.
Nell’esecuzione dei servizi assunti l’appaltatore si obbliga, nell’impiego del proprio personale, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario medesimo, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della propria Ditta, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Art. 10 RESPONSABILITA’
L’appaltatore è l’unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dei servizi appaltati, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico l’appaltatore solleva il Comune di Chatillon da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso degli impianti e delle attrezzature, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio dell’appalto.
Art. 11 FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA GESTIONE
11.1 Il concessionario è tenuto, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di concessione, a consegnare all’Amministrazione concedente una fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da primari istituto bancario o compagnia assicurativa di gradimento dell’Amministrazione medesima per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare complessivo dei canoni dovuti – tenuto conto del rialzo offerto in sede di procedura aperta – per tutta la durata della concessione.
11.2 La fideiussione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento da parte del concessionario di tutte le obbligazioni previste a suo carico dal presente capitolato d’oneri, ivi incluso il pagamento del canone di concessione, e del risarcimento dei danni che eventualmente derivino dall’inadempimento delle suddette obbligazioni, senza alcun pregiudizio per il diritto dell’Amministrazione concedente di chiedere il risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti per effetto di tale inadempimento, anche se di ammontare complessivamente superiore all’importo della fideiussione. La fideiussione cessa di avere effetto allo scadere del termine di durata di cui all’Art. 2.1.
12.3 In caso di risoluzione anticipata del contratto la cauzione verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale.
Art. 12 ASSICURAZIONI
12.1 In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge in relazione all’esecuzione di cui all’Art. 1, il concessionario è tenuto a stipulare, a sua cura e spese, con primarie Compagnie Assicuratrici di gradimento dell’Amministrazione concedente ed a condizioni da questa ritenute soddisfacenti, adeguate polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:
i) responsabilità civile verso terzi per tutti i danni, anche se causati da incendio, e ciò con un massimale unico di copertura senza franchigia non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per ciascuna persona che abbia subito lesioni corporali e per danni a cose, anche se appartenenti a più persone;
ii) danni all’area, agli impianti ivi ubicati con massimale commisurato al valore degli stessi e sottoposto ad aggiornamenti periodici.
12.2 Le polizze di cui all’Art. 12.1 devono essere mantenute operanti per tutta la durata della gestione e non limitano in alcun modo le responsabilità del concessionario a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi. Pertanto il concessionario risponde in proprio qualora i danni verificati superino i massimali nelle stesse previsti.
Art. 13 PENALI
In caso di inadempienze riscontrate dal Comune attraverso i propri responsabili, l’appaltatore è passibile delle seguenti penali, previo contradditorio per l’accertamento del comportamento colposo:
oggetto della violazione | Penale pecuniaria | Provvedimento accessorio |
Riduzione del periodo minimo di apertura di cui agli articoli 4.1.1 e 4.2.1, in assenza di autorizzazione del Comune | €. 50,00 al giorno, fino a 30 giorni | Rescissione del contratto nel caso di mancata gestione non autorizzata superiore a 30 giorni. |
Mancato sfalcio dell’erba | €. 30,00 per ogni giorno di permanenza nelle condizioni di anomalia | Segnalazione al concessionario per l’immediata esecuzione del lavoro. Esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute, se il gestore non provvede entro tre giorni dalla segnalazione. |
Omessa o trascurata pulizia delle aree, delle strutture, | €. 30,00 per ogni giorno di permanenza nelle condizioni di anomalia | Esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute, se il gestore non provvede entro tre giorni dalla segnalazione. |
Ritardata riconsegna dei beni al termine dell’appalto | €. 150,00 per ogni giorno di ritardo |
In caso di risoluzione anticipata del contratto il concessionario dovrà corrispondere una penale di € 1.000 all’Amministrazione comunale (sia per risoluzione anticipata del contratto che per non iniziato l’attività come da accordi stabiliti).
Le sanzioni pecuniarie sono cumulabili. Qualora all’appaltatore siano applicate penali per un importo pari o superiore al 50% del valore quinquennale del contratto, potrà essere ritenuto
gravemente inadempiente ai fini della rescissione del contratto.
Le sanzioni pecuniarie devono essere pagate al Comune entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 14 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
14.1 Il concessionario non può trasferire a terzi i diritti (inclusi i crediti) e i doveri derivanti dalla convenzione di concessione, ovvero disporre di essi, senza previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione concedente.
14.2 E’ tassativamente vietata la subconcessione e la cessione, anche solo parziale, del contratto a terzi, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso per colpa del concessionario ed il risarcimento di ogni danno e spesa patiti dal Comune concedente
14.3 L’autorizzazione scritta di cui all’Art. 11.1 è rilasciata previo accertamento dell’insussistenza in capo al terzo cessionario del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
Art. 15 CONTROLLI E PENALE
15.1 L’Amministrazione concedente ha facoltà di eseguire, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a ciò incaricato per accertare la corretta attuazione, da parte del concessionario, della gestione dell’area attrezzata. Qualora venisse constatato l’inadempimento, totale o parziale, alle obbligazioni di cui all’Art. 4, l’Amministrazione concedente formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, l’Amministrazione concedente applica una penale pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per ogni inadempimento contestato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15.2 L’Amministrazione concedente ha il diritto di dedurre l’importo dovuto dal concessionario a titolo di penale da qualsiasi somma la stessa sia tenuta a versare, a qualunque titolo (ancorché estraneo alla gestione), al concessionario ovvero di escutere la fideiussione di cui all’art. 8 fino all’ammontare dell’importo dovuto a titolo di penale, a sua totale discrezione e senza necessità di previo avviso al concessionario.
Art. 16 RISOLUZIONE
La convenzione di concessione si considera automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 c.c., nelle ipotesi:
i) di omesso pagamento del canone di concessione protratto continuativamente per due annualità;
ii) di contestazione di 3 (tre) addebiti, seguiti dall’applicazione delle relative penali, durante il periodo di apertura obbligatorio;
iii) in cui la fideiussione di cui all’art. 11 sia annullata, dichiarata nulla, risolta o, comunque, divenga per qualunque motivo inefficace e il concessionario non provveda a sostituirla con nuova garanzia fideiussoria dello stesso contenuto;
iv) in cui le polizze di cui all’Art. 12 siano annullate, dichiarate nulle, risolte o, comunque, divengano per qualunque motivo inefficaci ed il concessionario non provveda a sostituirle con nuove polizze assicurative dello stesso contenuto stipulate con primarie compagnie assicurative di gradimento dell’Amministrazione concedente;
v) di omessa reintegrazione delle fideiussioni di cui all’art. 11 ove l’Amministrazione concedente abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
capitolato;
vi) in cui il concessionario venga messo in stato di liquidazione o sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, o subisca il sequestro o il pignoramento dei propri beni o sia sottoposto ad un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”, o incorra in una delle cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui alla normativa antimafia o sia soggetto ad un legittimo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire la gestione dell’area attrezzata e, eventualmente, delle piste di sci di fondo.
ART: 17 STATO DEI BENI ALLA CONSEGNA
L’area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che dovrà essere perfettamente noti all’appaltatore. Di essi le parti redigono verbale di consistenza all’atto della consegna. Il verbale indica lo stato manutentivo. Il concessionario dovrà segnalare eventuali deficienze riscontrate. Il Comune non risponderà di eventuali deficienze che non siano segnalate nel verbale di consegna. Eventuali aggiunte o modifiche che si verifichino in corso di concessione, saranno oggetto di apposito verbale di consegna o di constatazione. Annualmente è convocato un incontro tra il concessionario ed il Comune al fine di constatare lo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dell’incontro viene redatto verbale, nel quale sono rilevate anche eventuali carenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria e fissati i tempi entro cui deve porsi rimedio da parte del concessionario, pene l’applicazione delle penali previste dall’art 13. In tale occasione si provvede inoltre, a verbalizzare eventuali migliorie o manutenzioni straordinarie eseguite nel periodo precedente, nonché a rilevare, ai fini della loro definizione o regolamentazione, eventuali situazioni o rapporti non previsti o sopravvenuti.
Art 18 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016