Deliberazione della Giunta N° 38 del 20/03/2018
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO
Deliberazione della Giunta N° 38 del 20/03/2018
Proponente: Xxx.xx Generale, Controllo e Segreteria
OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" ALLA DOTT.SSA XXXXX XXXXXXX
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Seduta del 20/03/2018 ore 11:00 All'appello risultano:
Xxxxxxxx Xxxxxxx Presidente
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Vice Presidente
Xxxxxxxx Xxxxx Assessore
Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx Assessore Totale
Assiste il Segretario incaricato Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXXXX presso la sede istituzionale dell'ente di Via San Xxxxxxxx, 32
LA GIUNTA
PREMESSO:
che dall’anno 2010, e sino al 31/01/2012, data della sua soppressione a mezzo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 32 del 20/01/2012, l’ex Comunità Montana Valtiberina ha gestito il Progetto denominato “Arzillamente” nell’ambito dei Servizi Sociali Associati;
che la gestione di tale progetto, così come tutte le funzioni ed i compiti del disciolto Ente, a far data dal 01/02/2012, è passata tra le competenze assegnate all’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;
RILEVATO che l’INPS, a decorrere dal 01/08/2013, erogherà le necessarie prestazioni ai soggetti bisognosi tramite l’affidamento della gestione amministrativa del progetto, ridenominato “Home Care Premium”, ad appositi ambiti sociali territoriali, tra cui l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.
CONSIDERATO che lo scopo del progetto è quello di attivare appositi sporteli informativi di consulenza e gestione dello stesso, così come delineato e disciplinato dall’Avviso Pubblico emesso dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta n. 80 del 30/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che, tra l’altro, dispose:
di affidare, ai fini dell’espletamento delle funzioni inerenti il menzionato Progetto “Home Care Premium”, apposito incarico a n. 1 Assistente Sociale con contratto collaborazione occasionale;
di approvare allo scopo un Avviso ad evidenza pubblica (immediatamente pubblicato sul sito web dell’Ente, prot. n. 20 del 30/07/2013);
VISTO il verbale relativo al colloquio previsto dall’Avviso di cui sopra, redatto in data 22/08/2013;
PRESO ATTO che, dagli atti risultanti da detto verbale, risultò assegnataria dell’incarico di Assistente Sociale con contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto “Home Care Premium” la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, regolarmente iscritta presso l’Albo dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana dal 17/11/2008, al n. 2.237;
ATTESO che pertanto il ripetuto incarico di Assistente Sociale con contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto “Home Care Premium” fu assegnato alla summenzionata Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 2 del Pubblico Avviso, le attività che l’Assistente Sociale collaboratrice occasionale fu chiamata a svolgere furono le seguenti:
a) valutazione e definizione del Piano Assistenziale del beneficiario;
b) valutazione ed inserimento dei dati riguardanti anziani e minori disabili negli appositi database del Progetto;
c) inserimento dei costi del Progetto nel database assistenziale;
d) accoglienza, raccolta informazioni e attività di front – office;
e) attività di integrazione sociosanitaria;
PRESO ATTO che, come disciplinato dall’art. 4 del più volte richiamato Avviso:
l’incarico fu conferito per il periodo dal 26/08/2013 al 31/12/2013;
alla collaboratrice occasionale, per l’espletamento delle proprie attività nell’ambito del progetto “Home Care Premium”, fu attribuito un compenso lordo omnicomprensivo in misura pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00);
tale compenso fu liquidato al termine dell’incarico, previa presentazione della relativa notula;
APPURATO altresì che, trattandosi di rapporto di consulenza, giuridicamente inquadrato quale collaborazione occasionale, non inquadrabile nell’ambito del lavoro parasubordinato (collaborazioni di carattere coordinato e continuativo), né, tanto meno, nell’ambito del lavoro dipendente, l’attività svolta dalla collaboratrice occasionale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx non risultò soggetto all’obbligo assicurativo INAIL;
RITENUTO peraltro che, svolgendosi l’attività di collaborazione anche presso i locali della sede legale dell’Ente, detta attività dovesse comunque essere assicurata contro il rischio di infortuni e responsabilità civile, a mezzo della stipula di una polizza di tipo privato a carico dell’Unione;
PRESO ATTO che, allo scopo, la Dirigente responsabile ha immediatamente provveduto ad inoltrare apposita richiesta di copertura assicurativa al broker dell’Ente Corsini & Corsini di Sansepolcro, come risulta dalla comunicazione inviata xxx xxx xxxx. xx 0.000 xxx 00/00/0000;
PRESO ATTO che, come stabilito da varie Deliberazioni di Xxxxxx e successive Determinazioni Dirigenziali applicative, l’incarico per la gestione del progetto “Home Care Premium” della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è proseguito dal 01/03/2014 sino al 31/12/2017 sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
ATTESO che il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, testualmente recita: “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.
ATTESO inoltre che il comma 6 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001, così come novellato dal richiamato D. Lgs. n. 75/2017, dispone quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o
dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”;
PRESO PERTANTO ATTO che:
- non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della pubblica amministrazione;
- il Progetto “Home Care Premium”, completamente finanziato dall’INPS, deve comunque continuare ad essere gestito da questa Unione, onde non arrecare pregiudizio all’utenza interessata: l'oggetto della prestazione corrisponde quindi alle competenze attribuite dall'ordinamento all’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana nell’ambito dei Servizi Sociali Associati, costituisce un obiettivo specifico e determinato e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell’Unione stessa;
- le assistenti sociali in dotazione alle dipendenze dell’Ente risultano già oberate di mansioni, ed è pertanto accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente stesso;
- la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx si è occupata della gestione del Progetto “Home Care Premium” dal 26/08/2013 al 31/12/2017, ed è quindi dotata della necessaria esperienza e della necessaria specializzazione;
- la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è inoltre dotata della necessaria specializzazione universitaria, oltre che essere iscritta all’Albo dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana dal 17/11/2008, al n. 2.237, come precedentemente rilevato;
PRESO ATTO delle possibilità di “stabilizzazione” e superamento del precariato previste dall’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, secondo i criteri specificati dalla Circolare del Ministero per la semplificazione ne la pubblica amministrazione n. 3 del 23/11/2017, paragrafo 3.2.1;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio competente, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
PRESENTI N. 6, VOTANTI N. 6,
AD UNANIMITÀ di voti, legalmente espressi;
-- di assegnare, per tutta la serie di motivazioni espresse in narrativa ed in attesa della procedura di “stabilizzazione” e superamento del precariato prevista dall’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, secondo i criteri specificati dalla Circolare del Ministero per la semplificazione ne la pubblica amministrazione n. 3 del 23/11/2017, paragrafo 3.2.1, l’incarico di Assistente Sociale con contratto di collaborazione nell’ambito del progetto “Home Care Premium” alla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, regolarmente iscritta presso l’Albo dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana dal 17/11/2008, al n. 2.237;
-- di stabilire che, nell’ambito della gestione del Progetto “Home Care Premium”, la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx debba svolgere le seguenti attività:
a) valutazione e definizione del Piano Assistenziale del beneficiario;
b) valutazione ed inserimento dei dati riguardanti anziani e minori disabili negli appositi database del Progetto;
c) inserimento dei costi del Progetto nel database assistenziale;
d) accoglienza, raccolta informazioni e attività di front – office;
e) attività di integrazione sociosanitaria;
-- di autorizzare il Dirigente responsabile a stipulare pertanto il relativo apposito contratto di collaborazione tra l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana e la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
-- di stabilire in proposito che:
a) l’incarico è conferito dalla data del presente provvedimento al 31/05/2018;
b) alla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, per l’espletamento delle proprie attività nell’ambito del progetto “Home Care Premium”, è attribuito un compenso lordo omnicomprensivo in misura pari ad
€ 5.000,00 (cinquemila/00);
c) tale compenso sarà liquidato previa presentazione della relativa notula;
-- di precisare che l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, oltre al costo del compenso della collaboratrice occasionale, pari ad € 5.000,00, si farà carico:
dell’Irap 8,50% su detto compenso, pari ad € 425,00;
del costo relativo alla copertura assicurativa dell’attività svolta dalla collaboratrice occasionale;
-- di stabilire che la Dirigente responsabile si attivi immediatamente al fine di provvedere ad inoltrare apposita richiesta di copertura assicurativa al broker dell’Ente Corsini & Corsini di Sansepolcro, non essendo l’incarico conferito alla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx inquadrabile nell’ambito del lavoro dipendente, e pertanto non soggetto all’obbligo assicurativo INAIL;
-- di attivare le procedure di “stabilizzazione” e superamento del precariato previste dall’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, secondo i criteri specificati dalla Circolare del Ministero per la semplificazione ne la pubblica amministrazione n. 3 del 23/11/2017, paragrafo 3.2.1;
-- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO INCARICATO IL PRESIDENTE
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Sansepolcro, lì
IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.
Sansepolcro, lì
IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.
IL SEGRETARIO INCARICATO
Sansepolcro, lì
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.
Sansepolcro, lì
IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx