CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Direzione D - Protezione delle acque e programmi ambientali
ENV.D.1 - LIFE
Convenzione tipo per progetti cofinanziati nel 2005
NUMERO DELLA CONVENZIONE: […]
La Comunità europea (in appresso “la Comunità”), rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in appresso “la Commissione”), rappresentata a sua volta, per la firma della presente convenzione, da [nome e cognome, funzione, DG/servizio],
da una parte, e
[denominazione ufficiale completa] [statuto giuridico]
[numero d’iscrizione nel registro delle imprese] [indirizzo completo]
[numero di partita IVA]
(in appresso “il beneficiario”), rappresentato, per la firma della presente convenzione, da [nome e cognome, funzione],
dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO
Le disposizioni particolari e le disposizioni comuni di seguito enunciate (tra cui disposizioni specifiche applicabili rispettivamente a LIFE-Natura e a LIFE-Ambiente) e i seguenti allegati:
Allegato I Descrizione della proposta
Allegato II Modello di garanzia bancaria
Allegato III Rendiconto standard delle spese (disponibile anche sulla pagina web XXX)
Allegato IV Logo di LIFE
Allegato V Logo di Natura 2000
Allegato VI Relazione standard di revisione dei conti
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 1
In virtù del regolamento (CE) n. 1682/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è concesso un sostegno finanziario a favore della proposta di progetto n. XXXXXX, recante il titolo “XXXXXXXXXXXXXX”, pervenuta in data XXXXXX (in appresso “il progetto”), la cui descrizione figura nell’allegato I. La sovvenzione è concessa secondo le modalità e le condizioni indicate nelle disposizioni particolari, nelle disposizioni comuni e negli allegati della presente convenzione, che il beneficiario dichiara di conoscere ed accettare.
La presente convenzione di sovvenzione è redatta in tre copie identiche, ciascuna delle quali è firmata dal beneficiario. Su ciascuna copia è apposto un sigillo recante i numeri di sigillo LIFE-XXX XXXX, XXXXX, XXXX.
Il beneficiario accetta la sovvenzione e si impegna a compiere tutto il necessario per realizzare, sotto la propria responsabilità, il progetto quale è descritto nell’allegato I.
Articolo 2
La presente convenzione entra in vigore alla data in cui vi ha apposto la firma quella delle due parti contraenti che l’ha firmata per ultima.
Il progetto ha la durata di XX mesi con decorrenza dal 00/00/0000 al 00/00/0000.
Il costo totale del progetto è stimato a […] EUR secondo il bilancio di previsione figurante nell’allegato I. Tale bilancio comprende una distinta dei costi ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi dell’articolo 21 delle disposizioni comuni, nonché un elenco dettagliato di tutte le fonti di finanziamento. Il sostegno finanziario della Comunità è pari al XX% del costo totale ammissibile indicato nell’allegato I, fino a concorrenza di un importo massimo di […] EUR. L’importo definitivo della sovvenzione viene determinato ai sensi dell’articolo 23 delle disposizioni comuni.
Articolo 3
Fatto a Bruxelles, in tre copie, addì XX/XX/XXXX.
Per il beneficiario Per la Commissione
Nome e cognome: Xxxxxxxxx Xxx
Funzione: Direttore generale
2
DISPOSIZIONI COMUNI
INDICE
CAPITOLO A - DISPOSIZIONI COMUNI 1
PARTE A.I - Disposizioni giuridiche e amministrative. 1
ARTICOLO 2 - SERVIZIO RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE E CORRISPONDENZA 1
ARTICOLO 4 - RUOLO E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 2
ARTICOLO 5 - RUOLO E OBBLIGHI DEI PARTNER 3
ARTICOLO 6 - RUOLO E OBBLIGHI DEI SUBFORNITORI 4
ARTICOLO 7 - COFINANZIATORI DEL PROGETTO (FINANZIAMENTI DIVERSI DA QUELLI COMUNITARI) 4
ARTICOLO 8 - RUOLO DEI GRUPPI DI CONTROLLO ESTERNI 5
ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE 5
ARTICOLO 10 - CONFLITTO DI INTERESSI 5
ARTICOLO 11 - RELAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICHE 6
ARTICOLO 12 - RITARDI DI ESECUZIONE 7
ARTICOLO 13 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE 8
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 10
ARTICOLO 16 - PUBBLICITÀ AL SOSTEGNO COMUNITARIO 11
ARTICOLO 17 - PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI 12
ARTICOLO 18 - DISPONIBILITÀ TECNICA DI MATERIALI AUDIOVISIVI 12
ARTICOLO 19 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 13
PARTE A.II - Disposizioni finanziarie 14
ARTICOLO 20 - PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ
ARTICOLO 21 - COSTI AMMISSIBILI 15
ARTICOLO 22 - COSTI NON AMMISSIBILI 18
ARTICOLO 23 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 18
ARTICOLO 25 - RENDICONTI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 21
ARTICOLO 26 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 22
ARTICOLO 27 - REVISIONE INDIPENDENTE DEI CONTI 22
ARTICOLO 28 - CONTROLLO FINANZIARIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE 22
ARTICOLO 29 - CONTROLLI E ISPEZIONI 23
ARTICOLO 30 - CONDIZIONI PARTICOLARI 23
CAPITOLO B - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PROGRAMMA LIFE- NATURA 24
ARTICOLO 31 - PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE 24
ARTICOLO 32 - ACQUISTO DI TERRENI/DIRITTI FONDIARI 24
CAPITOLO C - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PROGRAMMA LIFE- AMBIENTE 25
ARTICOLO 33 - PROGETTI GENERATORI DI REDDITO 25
ARTICOLO 34 - COSTI NON AMMISSIBILI 25
2
CAPITOLO A - DISPOSIZIONI COMUNI
PARTE A.I - Disposizioni giuridiche e amministrative Articolo 1 - Riferimenti
Tutti i progetti LIFE devono essere realizzati conformemente alle disposizioni dei seguenti testi (in ordine di precedenza):
• regolamento (CE) n. 1682/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1,
• le disposizioni particolari della convenzione di sovvenzione sottoposta alla firma del beneficiario,
• le presenti disposizioni comuni, che formano parte integrante della convenzione di sovvenzione,
• la proposta di progetto (in appresso “il progetto”) descritta nella convenzione di sovvenzione (allegato I),
i quali formano parte integrante della convenzione di sovvenzione.
Articolo 2 - Servizio responsabile della Commissione e corrispondenza
2.1. Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, la Commissione è rappresentata dalla Direzione Generale dell’Ambiente nella persona dell’ordinatore o dell’ordinatore sottodelegato.
2.2 Tutta la corrispondenza deve recare il numero d’identificazione e il titolo del progetto e deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale dell’Ambiente Unità XXX.X.0 - XX-0 0/0
X - 0000 Xxxxxxxxx
• Una copia di tutta la corrispondenza deve essere inviata al gruppo di controllo esterno del progetto designato dalla Commissione.
• La posta ordinaria si considera ricevuta dalla Commissione alla data in cui è formalmente protocollata dall’unità competente della Commissione sopra menzionata.
Articolo 3 - Partecipanti
A seconda dei loro ruoli e obblighi, possono partecipare ai progetti LIFE tre categorie di soggetti (in appresso “i partecipanti”):
• il beneficiario,
• i partner,
• i subfornitori.
1 GU L 308 del 5.10.2004, pag. 1.
Articolo 4 - Ruolo e obblighi del beneficiario
4.1 Il beneficiario è l’unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile della realizzazione del progetto nei confronti della Commissione.
4.2 Il beneficiario riceve il contributo finanziario della Commissione ed assicura, in caso di partenariato, la ripartizione di tale contributo secondo le modalità specificate negli accordi conclusi con i partner.
4.3 Fatto salvo l’articolo 33, paragrafo 2, il beneficiario si fa carico di una parte dei costi del progetto di cui è a capo (cofinanziamento).
4.4 Il beneficiario è l’unico referente della Commissione e l’unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione in merito all’avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. A questo scopo il beneficiario fornisce rendiconti delle spese e relazioni intermedie e finali in cui sono inclusi i dati forniti dai partner e in cui tali dati sono verificati e ne è accertata la concordanza con i rendiconti delle spese corrispondenti.
4.5 Il beneficiario partecipa direttamente alla realizzazione tecnica del progetto e alla divulgazione dei risultati.
4.6 Il beneficiario tiene registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia delle spese e delle entrate, deve dotarsi di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo). Egli conserva i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione (comprese copie della documentazione dei partner e dei subfornitori), come ad esempio fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata.
4.7 Il beneficiario conclude con gli eventuali partner, espressamente coinvolti nella realizzazione del progetto e designati nella proposta, gli accordi necessari per l’esecuzione dei lavori, a condizione che tali accordi non rappresentino una violazione degli obblighi enunciati nella convenzione di sovvenzione stipulata con la Commissione. Detti accordi devono descrivere chiaramente i ruoli, i diritti e le responsabilità dei partecipanti. In particolare, gli accordi specificano i compiti di ciascun partecipante e definiscono gli aspetti finanziari alla luce delle disposizioni dell’articolo 20. Essi devono contenere una clausola in cui si dichiari che la Comunità può far valere nei confronti dei partner gli stessi diritti e garanzie che si applicano nei confronti del beneficiario. Non appena finalizzati gli accordi, se ne trasmetterà copia alla Commissione.
4.8 Il beneficiario si assicura che i subfornitori emettano fatture facenti espresso riferimento al progetto. Le fatture, come pure qualsiasi documento a sostegno della scelta del subfornitore e tutti i particolari riguardanti il servizio prestato devono essere conservati.
4.9 Il beneficiario provvede affinché il sostegno comunitario sia pubblicizzato secondo le modalità indicate all’articolo 16.
4.11 Il beneficiario non può agire, nel contesto del progetto, come fornitore o subfornitore dei partner.
Articolo 5 - Ruolo e obblighi dei partner
5.1 I partner sono esclusivamente le organizzazioni espressamente designate nella proposta di progetto e associate alla realizzazione del progetto nelle debite forme. I partner sono direttamente coinvolti nella realizzazione tecnica di una o più attività del progetto. Ciascun partner si fa carico di una parte dei costi del progetto (cofinanziamento).
5.2 I partner possono fruire del contributo finanziario della Commissione secondo quanto precisato nell’accordo tra partner e beneficiario.
5.3 I partner tengono registri contabili aggiornati, conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia dei movimenti contabili, devono dotarsi di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo). Essi conservano i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione dal beneficiario, come ad esempio fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata.
5.4 I partner sono tenuti a fornire al beneficiario tutti i documenti necessari per la stesura delle relazioni tecniche e finanziarie che questi deve presentare alla Commissione.
5.5 I partner non riferiscono direttamente alla Commissione in merito all’avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di quest’ultima.
5.6 I partner si assicurano che i subfornitori emettano fatture facenti espresso riferimento al progetto. Le fatture, come pure qualsiasi documento a sostegno della scelta del subfornitore e tutti i particolari riguardanti il servizio prestato devono essere conservati.
5.7 I partner sono tenuti a scambiare gratuitamente con il beneficiario il know-how necessario per la realizzazione del progetto.
5.8 I partner provvedono affinché il sostegno comunitario sia pubblicizzato secondo le modalità indicate all’articolo 16.
5.9 I partner non possono agire, nel contesto del progetto, come fornitori o subfornitori del beneficiario o di altri partner.
Articolo 6 - Ruolo e obblighi dei subfornitori
6.1 Per compiti specifici di durata determinata, un progetto può fare ricorso anche a subfornitori, che non sono considerati partner del progetto. L’eventuale stipula di contratti di subfornitura nel corso della realizzazione del progetto, se non prevista nella domanda di sovvenzione, è subordinata al nulla osta scritto della Commissione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.
6.2 I subfornitori forniscono, entro i limiti fissati all’articolo 21, paragrafo 4, servizi esterni al beneficiario e/o ai partner, i quali retribuiscono integralmente la loro prestazione.
6.3 I subfornitori non effettuano alcun investimento finanziario nel progetto e quindi non godono di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai risultati del progetto.
6.4 L’aggiudicazione di contratti di subfornitura da parte di un beneficiario/partner pubblico deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti relative agli appalti pubblici e in conformità con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
Il beneficiario/partner privato è tenuto a indire una gara per vagliare diversi candidati e ad aggiudicare il contratto al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più conveniente, cioè con il migliore rapporto qualità-prezzo, in condizioni di trasparenza e di pari opportunità, evitando conflitti di interessi.
Le norme vigenti in materia di appalti pubblici si applicano anche in caso di acquisto di beni durevoli.
6.5 Tutte le fatture dei subfornitori devono recare espresso riferimento al progetto LIFE (cioè numero e titolo o titolo abbreviato) e alla commessa/appalto del beneficiario/partner. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce).
6.6 Il beneficiario e i partner provvedono affinché ciascun contratto di subfornitura contenga una clausola in cui si dichiari espressamente che la Commissione e la Corte dei conti esercitano poteri di controllo sui documenti e sui locali del subfornitore che ha ricevuto fondi comunitari.
Articolo 7 - Cofinanziatori del progetto (finanziamenti diversi da quelli comunitari)
7.1 I cofinanziatori apportano risorse finanziarie al progetto e non beneficiano del contributo comunitario se non nei casi in cui partecipano al progetto anche in qualità di partner.
7.2 I cofinanziatori non partecipano direttamente alla realizzazione tecnica del progetto.
7.3 Il beneficiario e/o i partner concludono con i cofinanziatori gli accordi necessari per assicurare il cofinanziamento, a condizione che tali accordi non rappresentino una violazione degli obblighi del beneficiario e/o dei partner enunciati nella convenzione di sovvenzione.
Articolo 8 - Ruolo dei gruppi di controllo esterni
8.1 Per il monitoraggio del progetto, la Commissione si avvale del sostegno di gruppi esterni. I gruppi di controllo seguono e valutano l’avanzamento del progetto a livello tecnico e la sua coerenza con i costi sostenuti. Essi svolgono una funzione esclusivamente consultiva nei confronti della Commissione e non intervengono nella gestione delle risorse finanziarie. I gruppi di controllo sono indipendenti dai progetti. In veste di organi consultivi, ispezionano i progetti ed esprimono giudizi sulle relazioni presentate alla Commissione. Non sono autorizzati a prendere alcuna decisione per conto della Commissione.
8.2 I gruppi di controllo esterni sono tenuti al rispetto delle stesse norme di riservatezza che vigono per i partecipanti al progetto e per la Commissione (secondo il disposto dell’articolo 15).
Articolo 9 - Responsabilità civile
9.1 In nessuna circostanza e per nessuna ragione la Commissione può essere ritenuta responsabile in caso di reclami derivanti dalla convenzione di sovvenzione relativamente a danni o lesioni sopravvenuti durante l’esecuzione del progetto. La Commissione non accetterà richieste di risarcimento o di rimborso in relazione ai reclami di cui sopra.
9.2 I beneficiari esonerano la Commissione da ogni responsabilità nei loro rapporti con i partner o riguardo agli accordi sottoscritti in tale contesto.
9.3 Il beneficiario e i partner sono gli unici responsabili nei confronti di terzi, anche per i danni di ogni tipo da questi subiti nel corso dell’esecuzione del progetto.
9.4 Salvo in caso di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a riparare ogni danno causato alla Commissione per effetto dell’esecuzione o di vizi di esecuzione del progetto.
Articolo 10 - Conflitto di interessi
10.1 Il beneficiario si impegna a prendere tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l’imparzialità e l’obiettività nell’esecuzione della convenzione. Un conflitto di interessi può risultare, in particolare, da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza di interessi.
Articolo 11 - Relazioni sulle attività tecniche
11.1 Il beneficiario deve presentare alla Commissione:
• una o più relazioni sullo stato di avanzamento del progetto, secondo lo scadenzario previsto dal progetto stesso;
• una relazione intermedia, secondo lo scadenzario previsto dal progetto;
• una relazione finale entro i tre mesi successivi al completamento del progetto;
• in qualsiasi momento, le informazioni eventualmente richieste sulla gestione del progetto.
11.2 Le relazioni sullo stato di avanzamento contengono una breve descrizione di tutte le attività svolte in riferimento agli obiettivi, alle azioni e al piano di lavoro previsti dal progetto. Va inoltre acclusa una sintesi finanziaria del bilancio del progetto. Una delle relazioni sullo stato di avanzamento può essere sostituita dalla relazione intermedia qualora il beneficiario raggiunga la soglia di spesa di cui all’articolo 23, paragrafo 3, prima o dopo il termine previsto dal progetto per la relazione intermedia. Ciò consente al beneficiario di presentare a tempo debito la richiesta di pagamento del secondo prefinanziamento. In tal caso, una relazione sullo stato di avanzamento sarà presentata alla data originariamente prevista per la relazione intermedia.
11.3 La relazione intermedia deve contenere:
• un resoconto dettagliato delle attività svolte in riferimento agli obiettivi, alle azioni e al piano di lavoro previsti dal progetto (al massimo 50 pagine, sia su carta che in formato elettronico);
• in allegato, se del caso, una serie di diapositive, foto a colori o immagini elettroniche che illustrino le principali azioni e risultati del progetto, nonché qualsiasi altro documento, mappa o pubblicazione che costituisca un prodotto identificabile del progetto o che sia utile per valutarne il successo;
• il rendiconto intermedio delle spese e delle entrate, a scopo puramente informativo o a titolo di richiesta di pagamento del secondo prefinanziamento. In quest’ultimo caso, il beneficiario indica l’importo del pagamento richiesto;
• la relazione di revisione dei conti di cui all’articolo 27, qualora il prefinanziamento richiesto sia superiore a 750 000 EUR per esercizio finanziario.
11.4 La relazione finale deve contenere:
• una sintesi delle principali realizzazioni e risultati conseguiti dal progetto (xxxxxxx xxxxxx pagine, sia su carta che in formato elettronico);
• un resoconto dettagliato delle attività svolte in riferimento agli obiettivi, alle azioni e al piano di lavoro previsti dal progetto (al massimo 50 pagine, sia su carta che in formato elettronico);
• in allegato, se del caso, una serie di diapositive, foto a colori o immagini elettroniche che illustrino le principali azioni e risultati del progetto, nonché qualsiasi altro documento, mappa o pubblicazione che costituisca un prodotto identificabile del progetto o che sia utile per valutarne il successo;
• una relazione divulgativa su supporto elettronico e cartaceo. Tale relazione è rivolta ad un pubblico più ampio e serve per informare i decisori e i non addetti ai lavori sugli obiettivi e i risultati conseguiti; è di lunghezza compresa tra 5 e 10 pagine e va presentata nella lingua del beneficiario oltre che in inglese e/o in francese. La relazione divulgativa è obbligatoria per tutti i progetti;
• il rendiconto finale delle spese e delle entrate, corredato dell’eventuale relazione di revisione dei conti di cui all’articolo 27. Il beneficiario indicherà anche l’importo del saldo richiesto.
11.5 Tali relazioni devono essere inviate contemporaneamente:
• alla Commissione (una copia completa compresi gli allegati e due copie dei rendiconti delle spese e delle entrate),
• al gruppo di controllo esterno del progetto designato dalla Commissione (una copia completa compresi gli allegati e una copia del rendiconto delle spese e delle entrate).
11.6 Le autorità degli Stati membri hanno il diritto di richiedere una copia delle relazioni sullo stato di avanzamento e della relazione intermedia. Per quanto riguarda la relazione finale, il regolamento (CE) n. [….] del Consiglio (LIFE) impone al beneficiario l’obbligo di presentare, entro tre mesi dal completamento del progetto, un’ulteriore copia alle suddette autorità (cfr. l’elenco sulla prima pagina del fascicolo di candidatura).
La Commissione può richiedere ulteriori copie di qualsiasi relazione e/o degli allegati qualora ciò si renda necessario.
11.7 Il beneficiario è tenuto a creare o a utilizzare un sito Internet per la diffusione dei risultati del progetto. L’indirizzo web presso il quale i principali risultati del progetto sono accessibili al pubblico va indicato nelle relazioni (ad esempio nella sintesi e nei resoconti dettagliati delle attività, nella relazione divulgativa, ecc.).
I beneficiari avranno a disposizione istruzioni dettagliate per la compilazione delle relazioni.
Articolo 12 - Ritardi di esecuzione
12.1 Il beneficiario è tenuto ad informare la Commissione, in modo tempestivo e fornendo tutte le spiegazioni del caso, di ogni circostanza che potrebbe compromettere o ritardare l’esecuzione del progetto. Le parti interessate decidono di comune accordo i provvedimenti da adottare.
12.2 I ritardi di esecuzione del progetto possono determinare una modifica dello stesso (articolo 13) o la sua risoluzione (articolo 14).
Articolo 13 - Modifica della convenzione
13.1 Il beneficiario è tenuto ad informare la Commissione, per iscritto, di qualsiasi modifica che intende apportare alla convenzione di sovvenzione. Non saranno accettate modifiche che potrebbero rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.
13.2 Per le modifiche considerate sostanziali occorre, in più, il nulla osta scritto della Commissione. Sono considerate sostanziali le modifiche che potrebbero influire in misura rilevante sulla realizzazione del progetto, segnatamente:
• modifiche dell’obiettivo generale del progetto. Le richieste di modifica di questo tipo saranno prese in considerazione solo se l’obiettivo generale del progetto non viene modificato radicalmente e se risulta evidente che tali modifiche sono rese necessarie da motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario/dei partner. Si ritiene che l’obiettivo generale di un progetto sia modificato radicalmente se viene proposta una nuova finalità ambientale diversa da quella originariamente perseguita (per esempio, l’obiettivo generale originario era la conservazione della specie X, mentre il nuovo consiste nella conservazione della specie Y);
• modifiche della natura o del contenuto delle principali azioni e/o dei prodotti identificabili. Le richieste di modifica di questo tipo saranno prese in considerazione solo se l’obiettivo generale del progetto non viene modificato radicalmente;
• modifiche dello statuto giuridico del beneficiario e/o dei partner e/o sostituzione del beneficiario e/o dei partner. Le richieste di modifica di questo tipo saranno prese in considerazione solo se il nuovo statuto giuridico o il nuovo beneficiario/partner risponde a tutti i criteri di ammissibilità applicati per valutarne l’affidabilità tecnica e finanziaria al momento della valutazione della proposta. La Commissione si riserva il diritto di attenersi ai criteri applicabili al momento della richiesta di modifica se ritiene che siano più fondati;
• anticipazione della data di avvio o dilazioni nell’esecuzione delle attività del progetto tali da posticipare la data di completamento dello stesso. Le richieste di modifica della data di inizio saranno prese in considerazione solo se il beneficiario è in grado di dimostrare che la data originaria era stata fissata erroneamente a causa di un errore materiale (NB: la data di inizio non può essere anteriore al giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle proposte);
• un posticipo della data di completamento del progetto superiore a sei mesi sarà preso in considerazione solo se:
▪ i motivi del ritardo non dipendono, in tutto o in parte, dal beneficiario/dai partner;
▪ sono state prese tutte le misure necessarie per limitare il ritardo;
▪ vengono fornite garanzie sufficienti quanto al rispetto del nuovo termine di completamento;
• modifiche del piano finanziario (ad esempio modifiche delle aliquote di partecipazione finanziaria e degli importi a carico della Comunità/del beneficiario/dei partner/dei cofinanziatori).
Le modifiche della partecipazione finanziaria del beneficiario/dei partner (cofinanziamento – cfr. articolo 4, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 1) e/o dei cofinanziatori sono considerate sostanziali quando uno dei soggetti citati riduce sensibilmente la propria aliquota di partecipazione finanziaria rispetto all’aliquota fissata nel progetto.
Qualora un beneficiario/partner/cofinanziatore riduca la propria partecipazione finanziaria, il beneficiario, d’intesa con i partner, è tenuto a reperire le risorse necessarie a garantire la corretta esecuzione del progetto.
In nessun caso la Commissione accetterà di aumentare il proprio contributo a seguito del ritiro/della riduzione della partecipazione finanziaria di uno o più soggetti (beneficiario/partner/cofinanziatori);
• modifiche delle mansioni tecniche del beneficiario/dei partner. Tali modifiche sono considerate sostanziali se le attività di cui è responsabile il beneficiario e/o i partner sono affidate ad un partecipante (beneficiario e/o partner) diverso da quello previsto originariamente. Le richieste di modifica di questo tipo saranno prese in considerazione solo se il nuovo assetto risponde a tutti i criteri di ammissibilità applicati per valutare l’affidabilità tecnica e finanziaria di ciascun partecipante (beneficiario/partner) al momento della valutazione della proposta. La Commissione si riserva il diritto di attenersi ai criteri applicabili al momento della richiesta di modifica se ritiene che siano più fondati;
• aumento o diminuzione degli importi corrispondenti ad una o più categorie di spesa del bilancio preventivo del progetto.
Tali modifiche sono considerate sostanziali se l’aumento/la diminuzione è simultaneamente superiore al 10% di una categoria di spesa e a 10 000 EUR. Queste soglie si applicano a ciascuna delle tre sottocategorie di beni durevoli. Non si applicano invece alla categoria “spese generali”, per la quale non può essere superato il limite di cui all’articolo 21, paragrafo 12.
Le richieste di modifica di questo tipo saranno prese in considerazione solo se l’obiettivo generale del progetto non viene modificato radicalmente.
Il suddetto elenco non è esaustivo. Le modifiche che non figurano nell’elenco saranno valutate singolarmente. In caso di dubbio, il beneficiario è tenuto a consultare il servizio competente della Commissione.
13.3 Nei casi di modifiche sostanziali in cui sia necessario il nulla osta scritto della Commissione, occorre inviare una richiesta formale di modifica prima che questa diventi effettiva. La Commissione si riserva il diritto di non prendere in considerazione le richieste pervenute meno di tre mesi prima della conclusione del progetto. La richiesta deve contenere tutti gli elementi atti a descrivere e giustificare le modifiche proposte e deve essere presentata nelle forme prescritte dalla Commissione per le relazioni.
13.4 Qualora vengano apportate modifiche sostanziali senza il necessario consenso della Commissione, quest’ultima si riserva il diritto di rifiutare il cofinanziamento dei progetti così modificati e, se necessario, di annullare, sospendere o esigere il rimborso totale o parziale del sostegno comunitario.
Articolo 14 - Risoluzione della convenzione
14.1 La Commissione può rescindere la convenzione di sovvenzione nel caso in cui il beneficiario non tenga fede a uno degli obblighi essenziali in essa stipulati, senza addurre valide ragioni d’ordine economico o tecnico.
A tal fine la Commissione applica la seguente procedura.
Viene inviata una prima lettera nella quale si invita il beneficiario ad adempiere agli obblighi summenzionati.
In mancanza di risposta entro due mesi dalla data della prima lettera o se la risposta pervenuta è ritenuta insufficiente, viene inviata una seconda lettera, nella quale la Commissione informa il beneficiario della decisione proposta alla luce delle informazioni disponibili in quella fase.
In mancanza di risposta entro un mese dalla data della seconda lettera o se la risposta pervenuta è ritenuta insufficiente, viene inviata una lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno), con la quale la Commissione notifica al beneficiario la decisione presa. Eventuali osservazioni/informazioni trasmesse dal beneficiario sono prese in considerazione solo se vengono inviate entro un mese dal ricevimento della raccomandata. Sulla base delle osservazioni/informazioni pervenute, la Commissione può confermare/modificare la sua decisione. Quest’ultima è quindi considerata definitiva e viene notificata tramite raccomandata.
In caso di risoluzione della convenzione, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale degli importi già versati. L’importo delle spese ammissibili sarà calcolato solo in base alle informazioni disponibili in quella fase.
14.2 La Commissione può rescindere la convenzione di sovvenzione, senza preavviso e senza pagare compensazioni di alcun genere, nei seguenti casi:
• in caso di forza maggiore o quando il beneficiario è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di liquidazione o di ogni altra procedura analoga;
• se il beneficiario ha presentato dichiarazioni volutamente false o incomplete per ottenere il contributo finanziario della Commissione previsto nella convenzione o se ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, un’irregolarità sostanziale nell’esecuzione della convenzione, oppure in caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita da parte del beneficiario, tale da ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee. Costituisce irregolarità sostanziale qualsiasi infrazione ad una disposizione della convenzione o di un regolamento, derivante da atti o da omissioni del beneficiario, che abbia o potrebbe avere per effetto di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario;
• se il beneficiario è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato attinente all’etica professionale o si è reso colpevole di gravi scorrettezze professionali, accertate con ogni mezzo giustificato.
14.3 In questi casi, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale degli importi già versati in esecuzione della convenzione.
14.5 Il beneficiario può mettere fine al progetto in qualsiasi momento mediante preavviso scritto di due mesi, purché sussistano valide ragioni d’ordine economico o tecnico. Il beneficiario è tenuto a presentare una relazione tecnica che illustri lo stato dei lavori e le ragioni che lo inducono a mettere fine al progetto. Egli dovrà presentare altresì una relazione finanziaria sulla cui base la Commissione determinerà l’ammontare delle spese ammissibili. In mancanza di motivazione o qualora la Commissione non accolga la motivazione presentata, la risoluzione della convenzione da parte del beneficiario sarà ritenuta abusiva e la Commissione potrà esigere il rimborso totale o parziale degli importi già versati.
Articolo 15 - Riservatezza
15.1 La Commissione e i beneficiari/partner sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altri materiali loro trasmessi a titolo riservato, in quanto la rivelazione del loro contenuto potrebbe danneggiare l’altra parte. Le parti restano vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione del progetto.
15.2 La Commissione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, compreso Internet, tutte le informazioni che considera pertinenti.
Articolo 16 - Pubblicità al sostegno comunitario
16.1 Il beneficiario e i partner sono tenuti a pubblicizzare il sostegno ricevuto da parte della Comunità in tutti i documenti e i media prodotti nell’ambito del progetto, in particolare libri, opuscoli, comunicati stampa, video, software, ecc. A questo scopo è stato elaborato un apposito logo LIFE (una copia del quale è riportata nell’allegato 3). Per quanto riguarda i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti all’inizio e/o alla fine deve essere fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno erogato da LIFE (ad esempio “Con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Comunità europea”).
16.2 Il logo LIFE non può essere utilizzato come marchio di qualità o marchio di qualità ecologica e il suo uso deve essere limitato alle attività di divulgazione.
16.3 Il beneficiario e i partner sono tenuti a esporre e mantenere pannelli informativi che riportino ragguagli sul progetto nei luoghi in cui quest’ultimo viene realizzato. I pannelli dovranno essere collocati in posizione strategica ed essere accessibili e visibili al pubblico. Il logo LIFE vi dovrà sempre figurare.
16.4 Oltre all’obbligo prescritto all’articolo 11, di creare o utilizzare un sito Internet per la diffusione dei risultati del progetto, il beneficiario e i partner devono pubblicizzare il progetto e i suoi risultati, in particolare nei mass media, menzionando sempre il sostegno comunitario. In ciascuna relazione di attività dovranno essere fornite informazioni in proposito.
16.6 Tutti i documenti, su carta o altro supporto, relativi ai progetti LIFE-Natura, devono recare il logo di Natura 2000 e rilevare l’importanza del progetto dal punto di vista della costituzione della rete Natura 2000.
Articolo 17 - Proprietà e utilizzo dei risultati
17.1 Il beneficiario e/o i partner sono proprietari dei documenti, delle invenzioni brevettabili o brevettate e delle conoscenze tecniche acquisite nell’ambito del progetto.
17.2 Poiché la Commissione intende promuovere l’uso di tecniche e modelli rispettosi dell’ambiente, essa ritiene importante che il beneficiario metta a disposizione i documenti, i brevetti e le proprie competenze all’interno della Comunità, non appena si rendano disponibili, a condizioni commerciali eque e non discriminatorie.
17.3 La Commissione auspica che il beneficiario e/o i partner rispettino il disposto dell’articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di 5 anni dopo il completamento del progetto.
17.4 Se il beneficiario si rifiuta, senza motivi legittimi, di fornire l’accesso ai prodotti in questione o di concedere licenze alle condizioni sopra definite, la Commissione si riserva il diritto di applicare le disposizioni dell’articolo 14 o, se il progetto è stato portato a termine, di richiedere il rimborso totale o parziale del contributo comunitario.
Articolo 18 - Disponibilità tecnica di materiali audiovisivi
18.1 Il beneficiario deve presentare tutti i materiali audiovisivi prodotti nell’ambito del progetto su due tipi di supporto: videocassetta VHS e pellicola professionale (Betacam SP o superiore) per consentirne in futuro la riproduzione. Egli dovrà inoltre comunicare l’indirizzo presso il quale saranno depositati gli originali.
18.2 Il beneficiario concede alla Commissione il diritto non esclusivo di riprodurre, doppiare se necessario, distribuire o utilizzare la produzione di audiovisivi, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, a scopi non commerciali, anche nel corso di manifestazioni pubbliche. Tuttavia, la Commissione non sarà considerata “coproduttore” dei programmi.
18.3 La Commissione si riserva il diritto di utilizzare le foto allegate alle relazioni tecniche per illustrare il materiale informativo da essa prodotto sul programma LIFE e/o sulla rete NATURA 2000. Essa si impegna a citarne la fonte, quale indicata nelle relazioni.
Articolo 19 - Legislazione applicabile e foro competente
La sovvenzione è disciplinata dalle disposizioni della convenzione, dalle norme comunitarie pertinenti e, in via sussidiaria, dalla legge del Belgio in materia di sovvenzioni.
Contro le decisioni della Commissione concernenti l’applicazione della convenzione e le modalità di applicazione della stessa, il beneficiario può presentare ricorso dinanzi il Tribunale di primo grado delle Comunità europee nonché, per impugnazione, dinanzi la Corte di giustizia delle Comunità europee.
PARTE A.II - Disposizioni finanziarie
Articolo 20 - Partecipazione finanziaria della Comunità al progetto
20.1 L’ammontare del contributo finanziario della Comunità è determinato applicando le percentuali stabilite nella convenzione di sovvenzione alle spese ammissibili sostenute.
20.2 L’importo totale versato dalla Commissione al beneficiario non può in nessun caso superare l’importo massimo del contributo comunitario stabilito nella convenzione di sovvenzione, anche se il costo totale effettivo supera l’importo stimato del bilancio preventivo indicato nella convenzione.
Il beneficiario garantisce che il progetto non fruirà, né direttamente né indirettamente, di nessun altro finanziamento dell’Unione europea. Qualora ciò dovesse avvenire durante l’esecuzione del progetto, il beneficiario è tenuto ad informare immediatamente la Commissione delle misure che intende adottare per adempiere al proprio obbligo. Il revisore indipendente di cui all’articolo 27 controlla le fonti di finanziamento del progetto.
20.3 Fatti salvi gli obblighi stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 1, il beneficiario e i partner accettano che il contributo comunitario non abbia né come fine né come effetto di procurare un profitto al beneficiario/partner. Per profitto si intende l’eccedenza delle entrate rispetto ai costi del progetto risultante al momento della richiesta di pagamento del saldo finale. Si considerano come entrate le retribuzioni del personale pubblico di cui all’articolo 21, paragrafo 2, terzo comma.
20.4 Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai progetti LIFE-Ambiente di cui all’articolo 33, il beneficiario accetta che eventuali redditi generati dal progetto durante la fase di realizzazione dello stesso vengano contabilizzati come entrate dirette del progetto. I redditi devono essere sempre dichiarati e la Commissione ridurrà il proprio contributo finanziario per riequilibrare entrate e spese.
20.5 Il conto o sottoconto utilizzato dal beneficiario deve consentire di identificare i fondi versati dalla Commissione. Se i fondi versati su questo conto fruttano interessi o vantaggi equivalenti a norma delle leggi dello Stato sul cui territorio esso è aperto, e se tali interessi o vantaggi derivano dai versamenti del prefinanziamento, la Commissione li recupera, alle condizioni previste all’articolo 20, paragrafo 6.
20.6 Il beneficiario è tenuto a notificare alla Commissione l’importo degli eventuali interessi, o vantaggi equivalenti, derivanti dai prefinanziamenti versatigli dalla Commissione. Tale notifica va effettuata al momento della domanda di pagamento del secondo prefinanziamento o della domanda di pagamento del saldo della sovvenzione. Gli interessi non sono considerati un’entrata e saranno recuperati a conguaglio sul saldo. Gli interessi fruttati dal prefinanziamento restano di proprietà delle Comunità e saranno imputati sul bilancio generale delle Comunità europee a titolo di entrate varie.
Articolo 21 - Costi ammissibili
21.1 Sono considerati ammissibili unicamente i costi che:
• figurano nel bilancio preventivo del progetto;
• sono direttamente connessi e necessari alla realizzazione del progetto di cui alla convenzione di sovvenzione;
• sono ragionevoli e rispondono ai principi di sana gestione finanziaria e in particolare di efficienza ed economicità;
• sono stati effettivamente sostenuti durante il periodo di realizzazione del progetto, quale definito nella convenzione di sovvenzione, sono registrati nei libri contabili o nei documenti fiscali del beneficiario e degli eventuali partner e sono identificabili e controllabili. Un costo si considera sostenuto durante il periodo di realizzazione del progetto se:
• l’obbligo giuridico di pagamento è stato contratto dopo la data di inizio del progetto e prima della sua conclusione;
• l’esecuzione dell’attività ad esso corrispondente è iniziata dopo la data di inizio del progetto e si è conclusa prima del completamento del progetto (le uniche eccezioni sono rappresentate dal costo della garanzia bancaria, che copre i sei mesi successivi alla conclusione del progetto, e quello della revisione contabile indipendente di cui all’articolo 27, a condizione che il revisore abbia ricevuto l’incarico prima della conclusione del progetto, anche se l’attività di revisione può protrarsi dopo il completamento del progetto);
• è stato pagato integralmente prima della presentazione della relazione finanziaria e della domanda di pagamento pertinenti (secondo prefinanziamento o saldo finale) con relativo rendiconto delle spese e delle entrate.
21.2 I costi del personale sono imputati sulla base del tempo effettivamente dedicato al progetto. Sono calcolati in base alla retribuzione lorda effettiva, al lordo degli oneri sociali ma al netto di ogni altro costo. Il tempo lavorativo dedicato al progetto da ciascun dipendente è registrato mediante fogli di presenza formalizzati e certificati dal beneficiario e dagli eventuali partner.
I contratti di servizio con privati possono essere imputati a questa categoria a condizione che le persone ingaggiate in questo modo prestino la loro attività nei locali del beneficiario/partner e sotto la sua supervisione e che tale pratica sia conforme alla legislazione nazionale applicabile. Il tempo lavorativo dedicato al progetto da ciascuna di queste persone è registrato mediante fogli di presenza formalizzati e certificati dal beneficiario/partner. Il costo ammissibile è pari al compenso effettivamente corrisposto agli interessati in relazione al progetto.
Le retribuzioni dei funzionari/dipendenti pubblici sono considerate costi ammissibili ai fini della determinazione dell’importo massimo della sovvenzione soltanto nella misura in cui si riferiscono ad attività che la pubblica amministrazione competente non avrebbe svolto se non fosse stato intrapreso il progetto in questione. La quota di tali costi corrispondente alle retribuzioni dei funzionari/del personale pubblico di ruolo già alle dipendenze del beneficiario/partner sarà, in ogni caso, interamente a carico del beneficiario/partner pubblico in quanto contributo personale al progetto.
21.3 Le spese di viaggio e di soggiorno sono imputate conformemente alle regole interne del beneficiario o partner. Per i programmi LIFE-Natura e LIFE-Ambiente, i viaggi al di fuori dell’Unione europea e dei paesi candidati che partecipano a LIFE sono subordinati all’autorizzazione preventiva della Commissione, tranne qualora la destinazione e i motivi del viaggio siano chiaramente precisati nel progetto. Per il programma LIFE-Paesi terzi è necessario il nulla osta scritto della Commissione per i viaggi al di fuori dell’area interessata dal progetto, tranne qualora la destinazione e i motivi del viaggio siano chiaramente precisati nel progetto.
21.4 I costi di assistenza esterna si riferiscono ai costi di subappalto (lavori effettuati da società esterne, noleggio o uso di beni strumentali e infrastrutture, ecc.). Non è consentito il subappalto di attività del progetto che rappresentino più del 35% del totale dei costi ammissibili, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal progetto.
I costi connessi all’acquisto o al leasing (e non al noleggio) di beni strumentali durevoli, infrastrutture o prodotti di consumo forniti da subfornitori non devono essere imputati alla voce di bilancio “assistenza esterna”. Questi costi devono essere indicati separatamente nelle linee di bilancio appropriate.
21.5 L’ammortamento delle spese per beni durevoli, corrispondenti all’acquisto/fabbricazione o al leasing di beni strumentali o infrastrutture durante il periodo di realizzazione del progetto, è preso in considerazione solo se tali beni:
• figurano nell’inventario dei beni durevoli del beneficiario o dei partner (fatta eccezione eventualmente per i beni durevoli presi in leasing);
• sono considerati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario o ai partner del progetto;
• sono acquistati o presi in leasing ai normali prezzi di mercato.
21.6 Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all’articolo 21, paragrafo 7, il beneficiario/partner applica i propri principi contabili interni per calcolare l’importo ammissibile ammortizzato, tenendo conto della data di acquisto, della durata del progetto e del tasso di utilizzo effettivo ai fini del progetto. Il revisore indipendente di cui all’articolo 27 verifica che tali criteri siano applicati correttamente. Tuttavia, l’importo ammissibile ammortizzato è limitato ai seguenti massimali:
• infrastrutture: 25% del costo di acquisto totale;
• beni strumentali: 50% del costo di acquisto totale;
• prototipi: 100% del costo di acquisto totale (per i progetti LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi). Per prototipo si intende un’infrastruttura e/o attrezzatura
creata appositamente per la realizzazione del progetto e che non è mai stata commercializzata prima e/o non è disponibile come prodotto di serie. Il prototipo deve svolgere un ruolo primordiale nelle attività di dimostrazione del progetto. Solo i componenti acquistati e utilizzati durante il periodo di realizzazione del progetto possono essere dichiarati. Un prototipo non può essere utilizzato a fini commerciali durante il periodo di realizzazione del progetto e nei cinque anni successivi alla sua conclusione. Se il prototipo o uno dei suoi componenti viene utilizzato a fini commerciali (cioè venduto, dato in leasing, noleggiato o utilizzato per la produzione di beni o servizi) durante il periodo di realizzazione del progetto o nei cinque anni successivi alla sua conclusione, tali usi devono essere dichiarati. I costi di realizzazione del prototipo saranno ammortizzati secondo le disposizioni dell’articolo 21, paragrafi 5 e 6.
21.7 Per i progetti LIFE-Natura, sono considerati ammissibili al 100% i costi sostenuti da autorità pubbliche o da organizzazioni non governative/senza fini di lucro per beni durevoli direttamente funzionali alla realizzazione del progetto, espressamente previsti e utilizzati in larga misura durante il periodo di realizzazione del progetto. La loro ammissibilità è tuttavia subordinata all’impegno del beneficiario e dei partner a continuare a destinare i beni in questione ad attività di protezione della natura anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE- Natura.
21.8 I costi di ammortamento dei beni durevoli acquistati prima della data d’inizio del progetto sono considerati non ammissibili.
21.9 Nel caso dei progetti LIFE-Natura, i costi relativi all’acquisto o all’affitto di terreni o diritti sono ammissibili e saranno contabilizzati separatamente dai beni durevoli. In questo caso si applicano le disposizioni specifiche di cui all’articolo 32.
21.10 Le spese per materiali di consumo si riferiscono all’acquisto, fabbricazione, riparazione o uso di qualsiasi materiale, bene o attrezzatura che:
• non figura nell’inventario dei beni durevoli del beneficiario o dei partner del progetto;
• non è considerato come spesa in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili al beneficiario o ai partner;
• è direttamente funzionale all’esecuzione del progetto (le forniture e i beni di consumo generici saranno imputati alla categoria “spese generali”).
21.11 Sarà imputata alla voce “altri costi” qualsiasi spesa necessaria per il progetto ma non classificabile in alcuna categoria specifica. Le spese dichiarate a questo titolo devono essere verificabili e non devono eccedere i costi effettivi. Possono essere imputati a questa voce i costi sostenuti per ottenere la garanzia bancaria eventualmente richiesta dalla Commissione, nonché i costi della revisione contabile eseguita da un revisore indipendente.
21.12 Le spese generali possono beneficiare di un contributo forfettario pari al 7% del totale dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti, esclusi i costi per l’acquisto di terreni. Le spese generali non devono essere necessariamente giustificate da documenti contabili. Esse sono ammissibili come costi indiretti, a condizione che non includano costi attribuiti ad un’altra linea di bilancio. Le spese generali sono destinate a coprire i costi generali indiretti necessari per l’assunzione, gestione, sistemazione e sostegno diretto o indiretto del personale addetto al progetto.
Articolo 22 - Costi non ammissibili
I costi di seguito elencati non sono considerati ammissibili e non possono pertanto essere presi in considerazione dalla Commissione per il computo del costo totale del progetto:
• costi sostenuti per azioni che fruiscono del sostegno di altri strumenti finanziari della Comunità;
• perdite di cambio;
• spese inutili o superflue;
• spese di distribuzione, marketing e pubblicità sostenute per promuovere prodotti o attività commerciali che non siano esplicitamente indicate nel progetto;
• riserve per eventuali perdite o debiti futuri;
• interessi passivi e interessi sui prestiti;
• crediti dubbi;
• spese di rappresentanza, salvo qualora tali spese siano riconosciute come assolutamente ed esclusivamente necessarie per realizzare le attività del progetto;
• eventuali costi relativi ad altri progetti finanziati da terzi;
• beni e servizi oggetto di donazioni, compreso il lavoro volontario;
• spese di viaggio e soggiorno e qualsiasi altra forma di remunerazione a favore di agenti delle istituzioni della Comunità e dei gruppi di controllo esterni del progetto;
• studi non direttamente legati all’obiettivo del progetto finanziato;
• investimenti in grandi infrastrutture;
• attività di ricerca scientifica di base e relative attività di sviluppo tecnologico;
• i costi non ammissibili definiti nelle disposizioni specifiche applicabili al programma LIFE-Ambiente di cui all’articolo 34;
• spese per l’acquisto di licenze e brevetti o altri oneri connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 23 - Modalità di pagamento
23.1 Il contributo finanziario della Comunità viene erogato in tre rate, secondo le modalità seguenti.
23.2 Il primo prefinanziamento, pari al 40% del contributo comunitario massimo, è pagato entro 45 giorni a decorrere dal ricevimento dei seguenti documenti:
• copia firmata della convenzione di sovvenzione;
• una richiesta di pagamento firmata, con il nome e l’indirizzo del beneficiario, il nome e l’indirizzo della banca, le coordinate bancarie, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario per identificare il pagamento;
• se il beneficiario è un privato, una garanzia emessa da una banca o da una compagnia di assicurazioni, pari all’importo dell’acconto e valida per tutta la durata del progetto maggiorata di sei mesi. La validità della garanzia dovrà essere prorogata in caso di proroga del progetto. In via eccezionale, tale garanzia può essere sostituita dalla fideiussione personale e solidale di un terzo. Il modello di lettera di garanzia è riportato nell’allegato 1;
• le organizzazioni senza fini di lucro non sono tenute a presentare la garanzia bancaria a meno che la Commissione non lo richieda esplicitamente.
23.3 Il secondo prefinanziamento, pari al 30% (per i progetti LIFE-Ambiente e LIFE- Natura) o al 40% (per i progetti LIFE-Paesi terzi) del contributo comunitario massimo, è pagato a condizione che almeno il 150% del primo prefinanziamento sia stato utilizzato.
Il pagamento è effettuato entro 45 giorni a decorrere dall’approvazione, da parte della Commissione, della relazione tecnica intermedia di cui all’articolo 11.
La Commissione approva la relazione tecnica intermedia entro 45 giorni a decorrere dal ricevimento dei seguenti documenti:
• una richiesta di pagamento firmata, con il nome e l’indirizzo del beneficiario, il nome e l’indirizzo della banca, le coordinate bancarie, l’importo richiesto, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario per identificare il pagamento;
• il numero ufficiale di iscrizione all’albo professionale, l’organizzazione, il nome e l’indirizzo del revisore o la relazione di revisione dei conti di cui all’articolo 27, se l’ammontare del prefinanziamento nell’arco di un esercizio finanziario è superiore a 750 000 EUR;
• la relazione intermedia e il rendiconto delle spese e delle entrate corrispondente (articolo 11).
La relazione tecnica intermedia si considera tacitamente approvata se, allo scadere del suddetto termine, la Commissione non ha formulato osservazioni in merito. L’approvazione della relazione che correda la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua rispondenza alle regole né dell’autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
Il termine di 45 giorni per il pagamento decorre solo a partire dall’approvazione della relazione tecnica.
23.4 Il pagamento del saldo finale (ultima rata) è effettuato entro 45 giorni a decorrere dall’approvazione, da parte della Commissione, della relazione tecnica finale di cui all’articolo 11.
La Commissione approva la relazione tecnica finale entro 45 giorni a decorrere dal ricevimento dei seguenti documenti:
• una richiesta di pagamento firmata, con il nome e l’indirizzo del beneficiario, il nome e l’indirizzo della banca, le coordinate bancarie, l’importo richiesto, il numero di riferimento del progetto ed eventuali riferimenti indicati dal beneficiario per identificare il pagamento;
• la relazione finale, il rendiconto delle spese e delle entrate corrispondente (articolo 11) e l’eventuale relazione di revisione dei conti (articolo 27).
La relazione tecnica finale si considera tacitamente approvata se, allo scadere del suddetto termine, la Commissione non ha formulato osservazioni in merito. L’approvazione della relazione che correda la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua rispondenza alle regole né dell’autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
Il termine di 45 giorni per il pagamento decorre solo a partire dall’approvazione della relazione tecnica.
23.5. Se a progetto ultimato i costi ammissibili dovessero rivelarsi inferiori alle previsioni, il contributo della Commissione sarà limitato all’importo calcolato applicando a tali costi la percentuale fissata.
23.6 La Commissione può sospendere o rifiutare il pagamento entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di pagamento e degli altri documenti richiesti all’articolo 23, paragrafo 3 o paragrafo 4. La Commissione è tenuta a notificare la sospensione per iscritto al beneficiario. Si applica la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
23.7 In caso di sospensione di uno dei suddetti termini di pagamento, il periodo restante riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste.
23.8 Nel caso in cui la Commissione respinga la relazione tecnica o quella finanziaria, il termine di 90 giorni riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle nuove relazioni.
23.9 I versamenti della Commissione sono effettuati in euro (EUR).
23.10 Tutti i versamenti sono effettuati a nome del beneficiario sul conto bancario indicato nella domanda di pagamento. Ogni modifica in proposito deve essere immediatamente comunicata alla Commissione.
23.11 Il versamento si considera effettuato il giorno in cui viene addebitato sul conto bancario della Commissione.
23.12 Fatta salva la possibile sospensione del termine di pagamento, i beneficiari privati che abbiano ricevuto un pagamento in ritardo possono, entro i due mesi successivi allo stesso, richiedere il versamento degli interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. Il tasso di riferimento a cui si applica la maggiorazione è il tasso, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento.
Articolo 24 - Recupero
24.1 Se al beneficiario sono stati versati importi non dovuti o se una procedura di recupero è giustificata in forza della convenzione, il beneficiario si impegna a rimborsare alla Commissione gli importi in questione, alle condizioni ed entro la scadenza da questa stabilite.
24.2 Nei casi di risoluzione della convenzione contemplati all’articolo 14, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale delle somme versate al beneficiario. La Commissione fissa le modalità e i termini di tale rimborso totale o parziale.
24.3 In caso di mancato rimborso da parte del beneficiario entro il termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può aumentare le somme dovute aggiungendovi gli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. Il tasso di riferimento a cui si applica la maggiorazione è il tasso, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento. La presente disposizione non si applica alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea beneficiarie di una sovvenzione.
24.4 Le spese bancarie per il rimborso delle somme dovute alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario.
24.5 L’ordine di recupero emesso dalla Commissione e trasmesso al beneficiario debitore costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 256 del trattato CE, dell’articolo 92 del trattato CECA e dell’articolo 164 del trattato Euratom.
24.6 Se il rimborso non è effettuato entro la data stabilita, la Commissione può recuperare le somme dovutele mediante compensazione degli importi da essa dovuti a qualsiasi titolo al beneficiario, informandolo in anticipo, per raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, oppure attingendo alla garanzia bancaria costituita a norma dell’articolo 23, paragrafo 2. Non è necessario l’accordo preliminare del beneficiario.
Articolo 25 - Rendiconti delle spese e delle entrate
25.1 I rendiconti delle spese e delle entrate devono essere presentati unitamente alle relazioni intermedia e finale.
25.2 I rendiconti vanno redatti secondo il modulo standard di cui all’allegato 3. Due copie degli stessi devono essere inviate alla Commissione e una al gruppo di controllo esterno del progetto designato dalla Commissione.
25.3 I giustificativi delle spese (ad esempio fatture) non devono essere allegati ai rendiconti in questione. Tuttavia, su richiesta della Commissione, il beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni, comprese le fatture, necessarie per la valutazione delle spese e della corrispondente relazione di attività.
Articolo 26 - Imposta sul valore aggiunto
26.1 Se il beneficiario o i partner non possono recuperare l’IVA pagata nel corso del progetto, l’importo della stessa sarà considerato ammissibile.
26.2 Perché l’IVA sia considerata una spesa ammissibile, il beneficiario dovrà presentare una dichiarazione delle autorità nazionali competenti attestante che il beneficiario e/o i partner sono soggetti al pagamento dell’IVA sui beni e i servizi necessari al progetto e non hanno diritto a recuperarla.
Articolo 27 - Revisione indipendente dei conti
I rendiconti delle spese e delle entrate presentati alla Commissione devono essere verificati da un revisore dei conti nominato dal beneficiario nei seguenti casi:
• quando l’importo massimo della sovvenzione è pari o superiore a 500 000 EUR;
• quando il saldo finale richiesto è superiore a 150 000 EUR;
• quando gli importi dei prefinanziamenti richiesti sono superiori a 750 000 EUR per esercizio finanziario.
Il revisore verifica il rispetto della legislazione nazionale e delle regole contabili e, inoltre, certifica che tutte le spese sostenute sono conformi alle disposizioni comuni del programma LIFE. Le operazioni che il revisore deve espletare nei casi contemplati al primo e al secondo punto sono descritte nella relazione tipo di revisione dei conti riportata nell’allegato 6.
Articolo 28 - Controllo finanziario da parte della Commissione
28.1 La Commissione, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il beneficiario, i partner e i subfornitori a un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l’esecuzione della convenzione e fino a cinque anni dopo la conclusione del progetto o il versamento dell’ultima rata del contributo comunitario ai sensi dell’articolo 23.
28.2 Il controllo in questione ha carattere riservato.
28.3 La Commissione o i suoi eventuali mandatari autorizzati devono poter accedere alla documentazione necessaria per verificare l’ammissibilità delle spese sostenute dai partecipanti al progetto, come fatture, estratti dei fogli paga, ordini di acquisto, prove di pagamento, fogli di presenza e qualsiasi altro documento utilizzato per il calcolo e la dichiarazione delle spese.
28.5 La Commissione può verificare l’uso che il beneficiario e i partner fanno del contributo finanziario della Comunità.
28.6 La relazione sui risultati del controllo finanziario è trasmessa al beneficiario e ai partner interessati. Essi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni entro un mese dal ricevimento della stessa. La Commissione può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni trasmesse dopo la scadenza del termine.
28.7 Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, la Commissione adotta tutte le misure ritenute opportune, compresa l’eventuale emissione di un ordine di recupero per la totalità o una parte dei pagamenti erogati.
28.8 La Corte dei conti può verificare, secondo le proprie procedure, l’uso che è stato fatto del contributo finanziario erogato dalla Comunità nel quadro della presente convenzione.
28.9 A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, sulla base dei risultati di tali controlli, la Commissione può decidere di procedere a recuperi.
Articolo 29 - Controlli e ispezioni
29.1 Il beneficiario si impegna a consentire al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso. L’accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra la Commissione e il beneficiario.
29.2 I controlli in questione possono essere effettuati fino a cinque anni dopo la conclusione del progetto o il versamento dell’ultima rata del contributo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4.
29.3 I controlli in questione hanno carattere riservato.
29.4 Il beneficiario e i partner forniscono adeguata assistenza alla Commissione o ai suoi mandatari autorizzati.
Articolo 30 - Condizioni particolari
Qualsiasi aiuto concesso dallo Stato o tramite risorse statali a favore del progetto di cui alla presente convenzione deve ottemperare alle disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
CAPITOLO B - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PROGRAMMA LIFE- NATURA
Articolo 31 - Protezione degli habitat e delle specie
Il beneficiario è tenuto a informare la Commissione di tutte le attività svolte da terzi che potrebbero avere un impatto negativo sui siti/sulle specie oggetto del progetto e, per quanto possibile, deve cercare di convincere i terzi in questione a cessare tali attività.
Articolo 32 - Acquisto di terreni/diritti fondiari
32.1 Le spese sostenute per l’acquisto di terreni/diritti, direttamente connesse alla realizzazione del progetto ed esplicitamente previste, sono considerate interamente ammissibili a condizione che l’acquisto sia effettuato a prezzi di mercato. La loro ammissibilità è tuttavia subordinata all’impegno del beneficiario e dei partner a continuare a destinare i beni in questione ad attività di protezione della natura anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE-Natura.
32.2 Per quanto riguarda l’acquisto di terreni previsto dal progetto con il sostegno finanziario della Commissione, il beneficiario deve assicurarsi che nel contratto di vendita e/o nella sua registrazione nei libri catastali sia presente una clausola che stabilisca la definitiva destinazione del terreno alla protezione della natura. Nei paesi in cui l’inclusione di una simile clausola nel contratto di vendita o nei registri catastali sarebbe illegale, la Commissione può accettare una garanzia equivalente, purché offra lo stesso grado di protezione giuridica a lungo termine.
32.3 Per i terreni acquistati da organizzazioni private, il contratto di vendita o la sua registrazione nei libri catastali deve contenere una clausola che garantisca che, in caso di scioglimento dell’organizzazione o di incapacità a gestire il terreno a fini di protezione della natura, il titolo di proprietà sarà ceduto ad un ente giuridico avente come finalità principale la protezione della natura. Nei paesi in cui l’inclusione di una simile clausola nel contratto di vendita o nei registri catastali sarebbe illegale, la Commissione può accettare una garanzia equivalente, purché offra lo stesso grado di protezione giuridica a lungo termine.
32.4 Per i terreni acquistati per essere successivamente oggetto di scambio prima della conclusione del progetto, la clausola di destinazione permanente non è necessaria nella fase della relazione intermedia. Lo scambio deve avere luogo in ogni caso prima della conclusione del progetto; i terreni ottenuti mediante scambio sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 2.
CAPITOLO C - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PROGRAMMA LIFE- AMBIENTE
Articolo 33 - Progetti generatori di reddito
33.1 Ai sensi del regolamento, i progetti che possono generare redditi importanti fruiscono di un contributo comunitario non superiore al 30% dei costi ammissibili sostenuti. Il reddito può essere costituito da introiti effettivi, ma può risultare anche dalla riduzione dei costi operativi. Questo criterio si applica ad una scala temporale più estesa del semplice periodo di realizzazione del progetto. I progetti che in futuro possono dare origine a redditi o a una riduzione dei costi sono ammessi a beneficiare del finanziamento di LIFE nella percentuale del 30%. Inoltre, la capacità di generare redditi si riferisce al progetto e non solo al beneficiario; se altre parti interessate, i partner o altri soggetti prevedono di ottenere introiti o riduzioni dei costi grazie al progetto, si applica la percentuale del 30%.
33.2 Nel caso testè previsto di un contributo massimo del 30%, la partecipazione del beneficiario al finanziamento del progetto deve essere almeno pari al sostegno comunitario.
Articolo 34 - Costi non ammissibili
L’acquisto di terreni, o qualsiasi altro costo connesso all’acquisto, e gli investimenti a carattere strutturale non innovativo, anche legati ad attività già affermate su scala industriale, non sono considerati ammissibili al finanziamento.