Jobs Act
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Incentivi per l’occupazione
Stabilizzazione dei collaboratori ed esonero contributivo
Xxxxxx Di Xxxxxxxxx - Avvocato
La stabilizzazione dei collaboratori
Una delle novità più importanti del D.Lgs. n. 81/2015 consiste nell’introduzione di una disci- plina finalizzata a «promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
I datori di lavoro (privati) che, dal 1° gennaio 2016, procedano all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti «già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano in- trattenuto rapporti di lavoro autonomo» fruiranno di un importante effetto: l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi al- l’erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro (ad eccezione degli illeciti accertati prima dell’assunzione).
Quanto detto trova applicazione a condizione che (art. 54, c. 1):
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscri- vano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rappor- to di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi
x.x. xxxxxxxx (commissioni di conciliazione delle direzioni territoriali del lavoro o sindacali, com- missioni di certificazione o davanti al giudice);
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di la- voro, salvo che per giusta causa ovvero per giu- stificato motivo soggettivo. In sostanza non è ammesso il licenziamento per motivi economici (Gmo).
L’esonero contributivo
Il disegno di Xxxxx di stabilità 2016, approvato lo scorso 20 novembre 2015, ha prorogato l’eso- nero contributivo per le nuove assunzioni a tem- po indeterminato con decorrenza dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Da un confronto con lo sgravio previsto dalla Legge di stabilità 2015 emergono, però, molte differenze sia in termini di durata che di misura. La Legge di stabilità 2015 riconosceva infatti ai datori di lavoro l’esonero per trentasei mesi dal versamento dei complessivi contributi previden- ziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’assunzione doveva riguardare lavorato- ri che nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro non fossero occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Lo sgravio era totale ma soltanto entro uno spe- cifico massimale, fissato a 8.060 euro annui, da riproporzionare in relazione alla durata del rap- porto di lavoro nell’arco temporale considerato. L’esonero non spettava, in ogni caso, nel caso di assunzioni relative a lavoratori con cui fosse già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge; tale esonero era esteso anche a socie- tà controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La Legge di stabilità 2016 ripropone, per l’anno 2016, seppur in misura notevolmente ridotta ri- spetto al beneficio applicabile per gli assunti nel 2015, l’esonero contributivo per le nuove assun- zioni con contratto a tempo indeterminato. In particolare, essa prevede, per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decor- renza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, uno sgravio dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro per ventiquattro mesi.
Si tratta di uno sgravio che, almeno per quanto ad oggi definito, non può più essere definito tota- le, stante l’incisiva riduzione del tetto massimo di esonero ammesso, che dagli 8.060 euro del 2015 passerà a 3.250 euro.
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Legge di stabilità 2015 e 2016: confronto sgravi all’assunzione | ||
Sgravi - assunzioni a tempo indeterminato 2015 | Sgravi - assunzioni a tempo indeterminato 2016 | |
Beneficiari | Datori di lavoro (imprenditori e non) | Datori di lavoro (imprenditori e non) |
Ambito temporale di applicazione | Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (durata triennale) | Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (durata biennale) |
Decorrenza | Dal 1° gennaio 2015 | Dal 1° gennaio 2016 |
Importo | Massimo € 8.060 per anno | Xxxxxxx € 3.250 per anno |
Esclusioni | Lavoro domestico, apprendistato, intermit- tente, Pubblica amministrazione | Lavoro domestico, apprendistato, intermit- tente, Pubblica amministrazione |
Il parere della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, analizzando la questione della compatibilità dei rapporti di lavoro subordinato instaurati per ef- fetto della stabilizzazione di cui all’art. 54 con l’esonero contributivo riconosciuto dal D.L. Sta- bilità 2016 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha concluso affermando che «sarebbe incoerente sul piano sistematico, ol- tre che insostenibile sul piano giuridico per i mo- tivi sopra descritti, negare l’esonero contributivo a chi si sia avvalso proprio del processo incenti- vante all’uopo previsto».
Il presunto dubbio sulla compatibilità sembrereb- be emergere, in particolare, con l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, che esclude il beneficio de- gli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, e il già ricordato art. 54, D.Lgs. n. 81/2015, che prescrive la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeter- minato - per un periodo non inferiore a dodici mesi - per riconoscere gli effetti della stabilizza- zione prevista dalla norma stessa.
Al riguardo, secondo la Fondazione, il punto no- dale della questione è rappresentato dalla consi- derazione che la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore. Pertanto, alla luce di ciò, non sussisterebbe alcun obbligo legale alla stabi- lizzazione, bensì solamente condizioni obbligato- rie per la sua attuazione.
L’iniziativa, dunque, alla stabilizzazione è lascia- ta alla volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione concreta (con l’accordo transattivo
che “deve” essere sottoscritto ai fini della stabi- lizzazione, ma solo chiaramente se il lavoratore acconsente).
Per questo - come rilevato anche dalla Fondazio- ne - la sottoscrizione del contratto di lavoro su- bordinato a tempo indeterminato conseguente al- la stabilizzazione di un rapporto di collaborazio- ne coordinata e continuativa, o autonomo, si po- ne ovviamente come condizione necessaria della realizzazione degli effetti di cui all’art. 54, D.Lgs. n. 81/2015, ma sempre e comunque a val- le di un momento volitivo originario (i.e. la scel- ta della stabilizzazione) che non è imposto dalla legge, ma soltanto previsto dalla stessa, con la scelta finale dell’adozione (o meno) che rimane totalmente in capo ai singoli. Argomentazione, quest’ultima, di per sé ritenuta sufficiente per escludere, senza alcun dubbio, l’applicazione del richiamato art. 31.
Considerazioni finali
Quanto evidenziato dalla Fondazione studi appa- re condivisibile. D’altro canto, va ricordato che il processo di stabilizzazione dell’art. 54 rappresen- ta una delle iniziative di un disegno più ampio del Governo finalizzato ad un maggior utilizzo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, in- centivando le parti ad un processo di cambia- mento. Sarebbe, quindi, evidentemente incoeren- te sul piano sistematico, oltre che poco sostenibi- le sul piano giuridico per i motivi sopra descritti, negare l’esonero contributivo a chi si sia avvalso proprio del processo incentivante all’uopo previ- sto.
Ad integrazione di quanto sostenuto, si ricorda anche che la circ. Inps n. 178/2015 (istruzioni in- tegrative per l’applicazione dell’esonero contri- butivo 2015, legge n. 190/2014) ha espressamen- te evidenziato - il che risulta sicuramente appli-
Diritto & Pratica del Lavoro 10/2016 643
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cabile anche per il nuovo esonero 2016, visto che le condizioni sono sostanzialmente quelle previste per le assunzioni nel 2015 - quanto se- gue: «l’incentivo spetta nel caso in cui nei sei mesi precedenti siano state svolte prestazioni la- vorative in forme giuridiche e contrattuali diver- se da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificati- vo: il rapporto di lavoro a termine; il rapporto di collaborazione a progetto; lo svolgimento di atti- vità di natura professionale in forma autonoma; ecc.».
Ciò detto, in ogni caso, ed in assenza di un’espli- cita condivisione di tali assunti da parte degli en- ti preposti ai controlli, la questione resta contro- versa, in quanto potrebbe essere eccepito dagli organi ispettivi che la stabilizzazione rappresenti il riconoscimento di un precedente rapporto di la- voro subordinato (con estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali) precluden- do, qualora lo stesso possa essere classificato a tempo indeterminato, l’applicazione dell’esonero contributivo; al contrario, la sua classificazione a
tempo determinato escluderebbe tale conclusio- ne, giustificando un cumolo delle agevolazioni.
In attesa, quindi, di chiarimenti possibilmente ri- solutivi da parte degli enti preposti (Ministero del lavoro; Inps), non resta che prendere atto del comportamento di molti committenti che, sul fi- nire del 2015, già hanno proceduto alla stabiliz- zazione (senza l’applicazione dell’agevolazione - sanatoria degli illeciti - prevista dall’art. 54), ter- minando subito i contratti di collaborazione in essere. Comportamento, quest’ultimo, peraltro intuito dalla relazione tecnica al D.Lgs. n. 81/2015, che, per l’appunto, valutava «il com- plesso delle disposizioni di cui agli articoli 2 e da 52 a 54 foriero di determinare modifiche com- portamentali, rispetto all’ordinamento vigente, dirette ad anticipare quota parte delle trasforma- zioni di rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno 2015 per poter usufruire del beneficio contributivo previsto dal- l ’ articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014».