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REGOLAMENTO TAXI AUTOVETTURE
Delibera di C.C. n.445 del 9/11/2004 Delibera di C.C. n.382 del 26/09/2012 Delibera di C.C. n.251 del 26/08/2014 Delibera di C.C. n.2 del 28/01/2021
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CAPO I Art.1 | DISPOSIZIONI GENERALI Definizione del servizio | pag.4 |
Art.1/bis | Taxi condiviso | pag.4 |
Art.2 | Disciplina del servizio | pag.4 |
CAPO II Art.3 | CONDIZIONI DI ESERCIZIO Licenza di esercizio | pag.6 |
Art.4 | Divieti ed obblighi | pag.6 |
Art.5 | Forme giuridiche di esercizio | pag.7 |
Art.6 | Ambito territoriale | pag.7 |
Art.6/bis | Commissione Consultiva | pag.7 |
CAPO III SEZ. I Art.7 | LICENZA DI ESERCIZIO Acquisizione della licenza Requisiti per il rilascio della licenza | pag.10 |
SEZ.II Art.8 | Modalità di rilascio della licenza Numero delle licenze | pag.11 |
Art.9 | Concorso per l'assegnazione delle licenze | pag.11 |
Art.10 | Contenuti del bando di concorso | pag.12 |
Art.11 | Commissione di concorso | pag.13 |
Art.12 | Graduatoria | pag.14 |
Art.13 | Rilascio della licenza | pag.14 |
SEZ.III Art.14 | Validità e trasferibilità della licenza Validità della licenza | pag.14 |
Art.15 | Trasferibilità della licenza per atto tra vivi | pag.15 |
Art.16 | Trasferibilità della licenza mortis causa | pag.16 |
CAPO IV Art.17 | ESERCIZIO DEL SERVIZIO Caratteristiche delle autovetture | pag.18 |
Art.18 | Sostituzione dell'autoveicolo | pag.18 |
Art.19 | Pubblicità sulle autovetture | pag.19 |
Art.20 | Tassametro | pag.19 |
Art.21 | Tariffe | pag.20 |
Art.22 | Inizio e sospensione del servizio | pag.20 |
Art.23 | Turni ed orari del servizio | pag.21 |
Art.24 | Stazionamento | pag.21 |
Art.25 | Acquisizione della corsa | pag.21 |
Art.26 | Interruzione e rifiuto del servizio | pag.22 |
Art.27 Art.28 Art.29 | Trasporto dei disabili Sostituzione temporanea alla guida Collaborazione familiare | pag.22 pag.22 pag.23 |
CAPO V Art.30 | OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI Obblighi dell’esercente servizio Taxi | pag.25 |
Art.31 | Atti vietati all’esercente servizio Taxi | pag.26 |
Art.32 | Atti vietati agli utenti | pag.26 |
CAPO VI Art.33 | VIGILANZA E SANZIONI Addetti alla vigilanza | pag.28 |
Art.34 | Sanzioni amministrative pecuniarie | pag.28 |
Art.35 | Sanzioni amministrative accessorie | pag.28 |
Art.36 | Diffida | pag.29 |
Art.37 | Sospensione | pag.29 |
Art.38 | Decadenza | pag.30 |
Art.39 | Revoca | pag.31 |
Art.40 | Rinuncia | pag.31 |
Art.41 | Indennizzo | pag.31 |
ALLEGATO “A” ALLEGATO “B” | pag.34 pag.35 |
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Definizione del servizio
Il servizio pubblico di piazza con autovetture (Taxi) è un autoservizio pubblico non di linea, definito dall'art.1, comma 1 della Legge 15 gennaio 1992, ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
Art.1/bis Taxi Condiviso
È possibile effettuare il servizio Taxi mediante il Taxi Condiviso (Taxi Sharing), che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneamente di un maggior numero di utenti, diretti verso la stessa zona, ad un costo pro capite inferiore rispetto alle tariffe in vigore
Art. 2 Disciplina del servizio
1. La disciplina del servizio Taxi è affidata alle norme del presente regolamento, emesso ai sensi del comma 3 dell’art.2 e dell’art.6 della Legge Regionale n°29 del 6 aprile 1996 e sue successive integrazioni e modifiche, che individua, nell'art.6, l'ambito territoriale.
2. Al titolare di licenza Taxi non è consentito espletare altre tipologie di servizio oltre quella individuata dall'art.1.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme comunitarie, regionali, nazionali, agli usi ed alle consuetudini.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 Licenza di esercizio
1. L'esercizio del servizio Taxi è subordinato alla titolarità di una specifica licenza rilasciata a persona fisica dal Comune e viene espletato con autovetture munite di carta di circolazione e della copertura assicurativa stabilita dall'art.7, comma 1, lettera b).
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. La licenza è strettamente individuale.
Art. 4 Divieti ed obblighi
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.
2. La licenza e il certificato di iscrizione al ruolo di cui all’art.6 della legge n° 21 del 15 gennaio 1992 devono tenersi a bordo dell’autoveicolo e, se richiesti, esibiti agli organi di vigilanza.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi della collaborazione familiare, in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, o di un sostituto temporaneo alla guida, in entrambi i casi, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n° 21 del 15 gennaio 1992, dalla Legge Regionale n°29 del 6 aprile 1996, dalla Legge Regionale n°13 del 9 agosto 2002 e dal presente regolamento.
4. Sia la collaborazione che la sostituzione vanno autorizzate dal dirigente del servizio competente, il quale accerta preventivamente il possesso dei requisiti in capo al collaboratore familiare o al sostituto temporaneo, previsti dall'art.7, comma 0, xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x) ed n).
Art. 5
Forme giuridiche di esercizio
I titolari di licenza Taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n°443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di servizio Taxi.
Art. 6 Ambito territoriale
1. Il servizio Taxi opera prevalentemente all'interno del territorio comunale ed è obbligatorio per tutte le destinazioni comprese nello stesso.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del Comune di Palermo. Il prelevamento al di fuori del territorio comunale può essere effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo le modalità disciplinate dall'Assessorato Regionale competente.
3. Per il collegamento con l'aeroporto civile "Falcone-Borsellino", ferme restando le competenze dell'Ente gestore, sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza per servizio Taxi rilasciata dal Comune di Palermo, così come previsto dal comma 8 dell'art.14 del D. Lgs.19 novembre 1997, n°422.
Art. 6/bis Commissione Consultiva
Presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio del servizio pubblico non di linea con autovetture nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento ai sensi della L.N. 15 gennaio 1992 n. 21 art.4 comma 4 e L.R. 06/04/1996 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. La Commissione Consultiva è nominata dall'Organo competente e permane in carica per cinque anni dalla costituzione.
2. Essa è costituita:
a) dall'Assessore delegato al ramo che la presiede;
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale designato dalle stesse;
c) un componente designato dall'associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale e regionale;
d) dal dirigente responsabile del servizio in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
e) dal Comandante dei VV.UU. di Palermo o suo delegato;
f) dal dirigente coordinatore del servizio traffico e viabilità o suo delegato;
3. Per ciascun componente le organizzazioni di categoria e associazioni utenti è nominato un supplente che partecipa alle attività in assenza del componente effettivo.
4. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno cinque giorni prima della data di ciascuna riunione.
5. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
6. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato riportato nel verbale di seduta.
7. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla sesta.
8. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante sulla variazione e la stesura delle norme regolamentari in materia di servizio pubblico non di linea con autovetture Taxi. La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.
CAPO III
LICENZA DI ESERCIZIO
SEZ. I
Acquisizione della licenza
Art. 7
Requisiti per il rilascio della licenza
1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata ai cittadini italiani o dell'Unione Europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, e dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo, di cui all’art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;
b) proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio di Taxi, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
c) superamento della scuola dell’obbligo;
d) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
e) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
f) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere d) ed e);
g) il non essere stato dichiarato fallito;
h) il non avere trasferito alcuna licenza Taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
i) il non essere titolari di altra licenza Taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente;
j) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
k) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge n°575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n°646, nonché della legge n°726 del 12 ottobre 1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
l) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
m) essere muniti di certificazione in corso di validità attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dall'A.S.P. competente, prevista dal D. Lgs 81/08 –
D.M. 12 Luglio 2007 n. 155, che riporti espressamente che l’interessato non è consumatore abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa , da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tali da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
n) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di tassista e comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio.
2. Con riferimento al comma 1, lettere d), e), g) e j) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.
SEZ.II
Modalità di rilascio della licenza
Art. 8 Numero delle licenze
1. Il numero delle licenze è fissato in trecentoventi.
2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione apporta eventuali variazioni al numero delle licenze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni degli utenti.
Art. 9
Concorso per l'assegnazione delle licenze
1. Le licenze Taxi sono rilasciate in seguito a bando di pubblico concorso, per soli titoli, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art.7.
2. L'indizione del bando avviene con determinazione dirigenziale a cura del Settore Attività Produttive.
3. Qualora, in assenza di valida graduatoria, di cui al secondo comma dell'art.12, si dovesse verificare una vacanza nell'organico, l'indizione del concorso per la relativa copertura avviene entro il termine di 180 giorni.
4. Nei casi in cui il Consiglio Comunale ridetermini l'organico, ai sensi dell'art.8, l'indizione del concorso avviene entro il termine di180 giorni dalla data di esecutività della delibera Consiliare, fermo restando che in presenza di valida graduatoria si procede al suo scorrimento.
5. Il bando viene pubblicato sul bollettino della Regione Siciliana.
Art. 10
Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze Taxi deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero delle licenze da assegnare;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) i documenti da produrre;
d) l'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
e) le modalità di inoltro della domanda;
f) lo schema di domanda;
g) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
h) l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
i) l'indicazione che il limite minimo di età è di 21 anni e quello massimo di 55.
2. Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei titoli di studio e professionali, nonché del servizio prestato.
3. Il punteggio attribuito al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è di punti 20. Alla licenza media inferiore vengono aggiunti i sotto indicati punteggi:
▪ Giudizio di sufficiente .................................................... punti 0
▪ Giudizio di discreto .................................................... punti 5
▪ Giudizio di buono .................................................... punti 10
▪ Giudizio di distinto .................................................... punti 15
▪ Giudizio di ottimo .................................................... punti 20
Nei casi in cui il giudizio finale è espresso attraverso un voto per ciascuna materia, si procede al calcolo della media aritmetica, arrotondata al decimo di punto, e quindi all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
Media | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
Punteggio | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
Media | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
Punteggio | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
Media | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
Punteggio | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20 |
4. Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, fino ad un massimo di punti 20, è il seguente:
• Diploma di scuola media di secondo grado ....................... punti 7
• Diploma di laurea .............................................................. punti 5
Il possesso di eventuali altri diplomi di secondo grado o di laurea sarà valutato con un punteggio aggiuntivo di punti 4, per ciascun titolo.
5. Il punteggio attribuito al titolo professionale certificato col possesso del patentino di guida turistica è di punti 6.
6. Il punteggio attribuito al servizio giornaliero prestato, fino ad un massimo complessivo di punti 34, è il seguente:
• Nella qualità di sostituto alla guida ................................. punti 0,030
• Nella qualità di collaboratore familiare ....................... punti 0,005
Il numero delle giornate di servizio viene stabilito computando tutti i giorni compresi nei periodi per i quali il candidato risulta essere stato autorizzato alla guida. Il servizio prestato è oggetto di valutazione solo nei casi in cui questo sia di almeno dodici mesi.
7. A parità di punteggio costituisce titolo di precedenza in graduatoria il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 luglio 1987, n°392 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di età maggiore.
8. I requisiti per l’ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, sono quelli previsti dall’art.7, comma 0, xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x), x), x) ed l).
9. I titoli di studio, professionali e di servizio oggetto di valutazione sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di pubblicazione del bando.
Art. 11 Commissione di concorso
1. Per l’espletamento del concorso il Dirigente Coordinatore del Settore Attività Produttive convoca la Commissione di cui al seguente comma.
2. La Commissione è composta dai tre membri sotto indicati:
• Presidente: Dirigente Coordinatore del Settore Attività Produttive od altro Dirigente dallo stesso delegato;
• Componente: Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
• Componente: Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Traffico o suo delegato.
Art. 12 Graduatoria
1. La graduatoria viene stilata dalla Commissione di cui all'art.11 ed approvata con determinazione dirigenziale.
2. La graduatoria resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione.
3. Nell'arco del triennio di cui al comma precedente, i posti dell'organico che si rendono vacanti vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.
Art. 13
Rilascio della licenza
1. Il dirigente del servizio competente, entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le licenze vengono rilasciate, dal dirigente del servizio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.
SEZ.III
Validità e trasferibilità della licenza
Art. 14 Validità della licenza
1. La licenza ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga sottoposta alla regolare vidimazione di cui al comma 2 nonché alle eventuali verifiche di cui al comma 4, fermo restando, comunque, il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 7 del vigente regolamento.
2. La licenza viene sottoposta a vidimazione triennale. Tale vidimazione avviene nel periodo intercorrente tra il giorno 01 gennaio e il giorno 01 del mese di marzo dell’anno di riferimento, a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione prevista dall’art. 7 del vigente regolamento Taxi e dall’attestazione di regolarità del tassametro.
A seguito di trasferimento della licenza, qualunque sia la data di rilascio, il titolare avrà l’obbligo di uniformarsi al mese ed all’anno in cui ricade la vidimazione prevista
per tutta la categoria. L’Ufficio Comunale competente avrà cura di specificare tale scadenza sul titolo rilasciato. Il suddetto Ufficio successivamente all’inoltro della richiesta di vidimazione provvederà a verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art. 7.
3. In caso di mancata presentazione della richiesta di vidimazione della licenza entro il termine previsto, si procederà con formale diffida.
4. L'ufficio comunale competente può disporre verifiche sull’idoneità al servizio degli autoveicoli utilizzati nonché sul regolare funzionamento dei tassametri.
5. L’ufficio Comunale competente provvederà alla vidimazione della licenza entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta correttamente corredata da tutti i documenti previsti.
Art. 15
Trasferibilità della licenza per atto tra vivi
1. La licenza per l’esercizio di Taxi è trasferita, su richiesta del titolare a persona fisica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni continuativi;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'ufficio competente al rilascio della licenza. Tale richiesta viene sottoscritta dal subentrante con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da copia dell’atto di cessione debitamente registrato. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 7 sottoscritta dal subentrante con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.
3. L’inabilità permanente o l’inidoneità al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.P. di appartenenza e trasmesso, entro 30 giorni dal rilascio, all’Ufficio comunale competente.
4. Il trasferimento della titolarità della licenza viene richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato dell’A.S.P. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla lettera c) del primo comma. Le medesime scadenze previste per l'inabilità permanente o l'inidoneità valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
5. Sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente e, comunque, fino alla data dell’atto di cessione, l'attività può essere esercitata da un sostituto in possesso dei requisiti previsti dall'art.7 del presente regolamento, designato dal titolare.
6. Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento, non può essere assegnata altra licenza Taxi.
Art.16
Trasferibilità della licenza mortis causa
1. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi, alla data del decesso, sia in possesso dei requisiti prescritti nell'art.7, ovvero la licenza può essere trasferita, entro il termine di due anni dal decesso, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati.
2. Nel caso in cui l’erede subentrante non fosse in possesso dei requisiti previsti, lo stesso potrà, nelle more dell’acquisizione, richiedere una sospensione della licenza per un anno, decorrente dalla data di decesso del titolare, prorogabile per un altro anno purché sussistano giustificati motivi, al fine di conseguire i requisiti richiesti. Qualora l’erede intendesse nelle more proseguire l’attività potrà nominare, altresì, un sostituto alla guida in possesso dei requisiti previsti. Decorsi due anni dal decesso, qualora l’erede non possa dimostrare il possesso dei requisiti, dovrà restituire la licenza al Comune.
3. Nel caso in cui l’erede designato fosse minorenne e, al raggiungimento dell’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza, dovesse manifestare l’intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni per l’acquisizione dei requisiti decorre dalla data di raggiungimento dell’età suddetta.
4. Per il trasferimento della licenza ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro tre mesi dalla data del decesso, di una richiesta, da parte dello stesso erede designato. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile di rinunzia da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.
5. Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione, entro due anni dalla data del decesso, di una richiesta da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile relativo alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità della licenza al soggetto designato nonché all'accettazione da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto.
CAPO IV
ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 17 Caratteristiche delle autovetture
1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rispondenti alle esigenze del servizio, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione comunale di stabilire, attraverso una delibera Consiliare, diverse prescrizioni, rispetto a quelle riportate nel comma successivo, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.5 della Legge 15 gennaio 1992, n°21.
2. Le autovetture adibite al servizio devono:
a) essere dotate di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere dotate di tassametro;
c) avere a bordo il tariffario, a disposizione dell'utenza, ed esposto anche sul retro del sedile anteriore destro;
d) essere dotate di almeno due sportelli per fiancata;
e) essere collaudate per un numero di posti compreso tra cinque e nove, incluso il tassista, fatte salve quelle adibite al trasporto dei portatori di handicap, che ne possono prevedere un numero inferiore;
f) essere di colore bianco;
g) avere sulla parte superiore centrale del tetto, un segnale illuminabile recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa;
h) avere sulle fiancate, immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, una fascia di cm.4, policroma (rosso - gialla);
i) riportare, sulle fiancate degli sportelli anteriori, un adesivo, fornito dalla Amministrazione comunale, di cm.20x30, incolore e recante la scritta, di colore nero, “TAXI”, il numero della licenza, di colore rosso, lo stemma comunale, di colore nero, la scritta "Comune di Palermo", di colore rosso (All. A);
j) riportare, sul lato posteriore, un adesivo, fornito dall'Amministrazione comunale, di cm.5 di altezza per cm.20 di lunghezza, recante la scritta “Servizio Pubblico”, di colore nero, la scritta "TAXI", di colore nero, il numero della licenza, di colore rosso, e lo stemma comunale, di colore nero (All. B).
Art.18 Sostituzione dell'autoveicolo
1. Il titolare di licenza Taxi può sostituire l'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta da presentare all'ufficio della motorizzazione civile che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo, che si vuole adibire al servizio Taxi, ed al contestuale passaggio ad uso privato del mezzo da sostituire.
3. Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità 90 giorni, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro il termine suddetto, la relativa richiesta all'ufficio della motorizzazione civile.
4. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il competente ufficio comunale effettua sulla relativa licenza, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi all'autovettura, previsti dal presente regolamento.
Art.19 Pubblicità sulle autovetture
È consentita l'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sugli autoveicoli in conformità alle prescrizioni del Codice della strada (D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni), purché siano sempre riconoscibili i segnali identificativi dell’autovettura di cui all’art.17.
Art.20 Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio Taxi devono essere dotate di tassametro.
2. Il tassametro deve essere regolarmente omologato.
3. Il tassametro viene installato ad una distanza di almeno 20 centimetri dalla leva del cambio e dallo sterzo in posizione tale che sia ben visibile sia all'autista che all’utente.
3-bis. Il tassametro deve essere dotato di apposito tasto per le tariffe fisse istituite mediante deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche tecniche effettuate presso centri specializzati che ne accertano il regolare funzionamento, in concomitanza alla vidimazione della licenza.
5. La corretta taratura del tassametro, rispetto alle tariffe in vigore, e l’esatta collocazione sull’autovettura vengono verificati da centri tecnici specializzati, che provvedono a sigillare l’accesso alla programmazione dello strumento con piombo su cui viene impresso il numero di autorizzazione dei centri tachigrafi.
6. In caso di rottura del sigillo, imputabile a qualsiasi causa, il tassista sospende il Servizio. Di ciò il titolare della licenza dà immediata notizia al Settore Attività Produttive. Le operazioni di ripiombatura vengono effettuate a norma del comma precedente.
7. In caso di guasto o di cattivo funzionamento del tassametro, il tassista interrompe il servizio, dà immediata comunicazione al Settore Attività Produttive e provvede alla
riparazione o alla sostituzione dello stesso. Successivamente sottopone il tassametro alla procedura di piombatura di cui al quinto comma.
Art.21 Tariffe
1. Le tariffe del servizio Taxi ed i relativi supplementi sono determinati dal Consiglio comunale ed espressamente visualizzate in apposita scheda posta all'interno del Taxi in modo visibile al passeggero ed aggiornate ad ogni modifica disposta dagli Organi componenti.
2. Le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, per il servizio urbano, e a base chilometrica con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa vigente, per il servizio extraurbano.
3. Il Consiglio comunale può fissare agevolazioni tariffarie garantendo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività del servizio.
4. Il corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato mediante tassametro e, quindi, non è ammessa la determinazione del prezzo direttamente concordata fra l'utente e il vettore.
5. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell’autovettura.
6. La Giunta Municipale procede ad eventuali adeguamenti tariffari, in ragione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi.
Art.22
Inizio e sospensione del servizio
1. In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni.
2. Qualora il titolare della licenza, per comprovati motivi di salute, sia impossibilitato ad iniziare il servizio entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere ulteriori proroghe fino ad un massimo di 90 giorni.
3. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro due giorni all'Ufficio comunale competente.
4. La mancata comunicazione di cui al comma precedente è da intendersi come una interruzione ingiustificata del servizio.
Art. 23
Turni ed orari del servizio
L'Organo competente stabilisce l’orario, i turni e le modalità di pubblicizzazione del servizio. A tal fine vengono sentite le organizzazioni sindacali della categoria maggiormente rappresentative.
Art. 24 Stazionamento
1. L'Organo competente determina i luoghi della città dove le autovetture possono stazionare in attesa della richiesta del servizio. A tal fine vengono sentite le organizzazioni sindacali della categoria maggiormente rappresentative.
2. Le aree di stazionamento sono individuate da un'apposita segnaletica orizzontale e verticale.
3. La scelta dell'area di stazionamento in cui sostare, nei limiti dei posti disponibili, è libera.
4. Per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, le forze dell'ordine possono fare spostare i Taxi che si trovano presso le aree di stazionamento. Tale provvedimento è temporaneo e può riguardare sia tutte che parte delle autovetture sostanti.
5. In ogni area di stazionamento i Taxi seguono il turno prendendo posizione secondo l'ordine di arrivo e avanzando man mano che le auto che precedono lasciano disponibile il posto.
6. I Taxi dotati di apparecchio radio ricetrasmittente quando si trovano a sostare nelle aree di stazionamento sono tenuti a rispettare il turno di cui al comma precedente.
Art. 25 Acquisizione della corsa
1. Nelle apposite aree di stazionamento la corsa viene acquisita nei modi seguenti:
a) mediante chiamata da parte delle centrali radio - taxi;
b) mediante chiamata al telefono dell’area di stazionamento;
c) mediante richiesta da parte del cliente che si presenti direttamente.
2. In transito la corsa viene acquisita nei modi seguenti:
a) mediante chiamata da parte delle centrali radio - taxi;
b) mediante richiesta da parte del cliente rivolta direttamente al tassista.
3. Non è consentita l’acquisizione della corsa mediante l’utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale ed in contrasto con le modalità riportate nei due commi precedenti e nel precedente articolo.
4. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.
Art. 26
Interruzione e rifiuto del servizio
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare l’autoveicolo, pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nel caso in cui l’utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria o l'altrui incolumità. In tali casi il tassista, qualora lo ritenesse necessario, segnala l’esistenza della situazione alle forze dell'ordine.
3. Il conducente può rifiutare il servizio richiesto in caso di manifesta, o dichiarata, presenza di malattie pericolose o contagiose, nonché di evidente stato di ubriachezza.
Art. 27 Trasporto dei disabili
1. Durante tutte le fasi del trasporto il tassista ha l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui si rende necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuata gratuitamente.
Art. 28
Sostituzione temporanea alla guida
1. I titolari di licenza Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge n°21 del 15 gennaio 1992 ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art.7 del presente regolamento, nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiori a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) per incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge n°21 del 15 gennaio 1992 ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art.7 del presente regolamento, fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto a tempo determinato. Tale atto viene stipulato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dello specifico settore o, in mancanza, sulla base di quello riguardante categorie similari. È possibile fare ricorso al contratto di gestione, nel caso in cui il periodo di riferimento non sia superiore a sei mesi. Ogni titolare può fare ricorso più volte al contratto di gestione. In tal caso la durata complessiva dei diversi contratti non deve superare i sei mesi.
4. Il soggetto che intende essere sostituito temporaneamente alla guida presenta istanza, in carta legale, corredata dalla copia del contratto, sottoscritto dallo stesso e dal sostituto, nonché dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'art.7 del presente regolamento, da parte di quest'ultimo. E', inoltre, necessario presentare la documentazione che giustifichi l'assenza da parte del titolare della licenza.
5. L'istanza viene inoltrata all'Ufficio comunale competente, che provvede al rilascio del provvedimento entro un termine di 5 giorni.
6. Nel caso in cui il titolare di licenza si trovi costretto ad assentarsi dal servizio, ne dà immediata comunicazione, per le vie brevi, all'ufficio comunale competente, inviando la relativa giustificazione entro quarantotto ore. Detta comunicazione prescinde dall'eventuale istanza di sostituzione che lo stesso abbia intenzione di avanzare.
Art. 29 Collaborazione familiare
1. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, sempre ché detti familiari risultino in possesso dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento.
2. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
3. La richiesta di collaborazione, inoltrata dal titolare della licenza, all'Ufficio comunale competente, va corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento, posseduti dal collaboratore.
4. L'Ufficio comunale competente provvede al rilascio del provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
5. In concomitanza alla vidimazione triennale della licenza il titolare ha l'obbligo di sottoporre all'esame dell'ufficio comunale competente anche la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte del collaboratore.
6. La perdita del possesso di uno dei requisiti previsti dall'art.7 del presente regolamento, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui al quarto comma.
CAPO V
OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 30
Obblighi dell’esercente servizio Taxi
1. Nell’esercizio della propria attività il tassista ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità, in qualsiasi evenienza, e prestare servizio in condizioni decorose, avendo altresì particolare cura della propria persona e della pulizia del mezzo;
b) effettuare, per recarsi nel luogo di destinazione, il percorso più breve e più economico per l'utente, salvo diversa espressa richiesta da parte di quest'ultimo;
c) consentire l’occupazione di tutti i posti per cui l’autoveicolo è omologato;
d) rispettare gli obblighi previsti per i turni di servizio;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente nonché dell’art.593 del Codice Penale;
f) comunicare, entro 10 giorni, all’Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali dell’autoveicolo;
g) mantenere in perfetto stato di efficienza l’autoveicolo;
h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l’autoveicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell’utente, per avaria o incidente;
i) consegnare all’Ufficio comunale oggetti smarriti, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno dell’autoveicolo;
j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell’autoveicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
k) rilasciare, su richiesta dell'utente, la ricevuta contenente il numero della licenza, la data, l'importo totale dovuto, indicato dal tassametro, il luogo di prelevamento, quello di destinazione e gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento, delle tariffe in vigore ed esibirli all’utente che ne faccia richiesta;
m)esporre in modo ben visibile, all’interno dell’autoveicolo, il contrassegno di cui al modello allegato (all. B), con il relativo numero della licenza, nonché il numero telefonico dell’Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l’estratto delle condizioni tariffarie in vigore, nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco;
n) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
Art. 31
Atti vietati all’esercente servizio Taxi
Nell’esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo nei casi in cui il richiedente, in precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura, sia risultato insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti, nonché nei casi previsti dall'art.26;
b) far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
c) tenere propri animali sull'autoveicolo;
d) interrompere la corsa salvo nei casi di esplicita richiesta da parte del committente o di accertata forza maggiore o di evidenti pericoli;
e) richiedere ulteriori compensi oltre quelli riportati sul tariffario;
f) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo dell'apposita piombatura;
g) rifiutare il trasporto del bagaglio, nei casi in cui questo rientri nei limiti di capienza dell’apposito vano;
h) rifiutare il trasporto dei cani guida, dei supporti (stampelle e/o altro) e/o delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
i) fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;
j) abbandonare, anche temporaneamente, l’autoveicolo durante il proprio turno di servizio, tranne nei casi di necessità;
k) effettuare il solo trasporto di merci.
Art. 32
Atti vietati agli utenti
Agli utenti è fatto divieto di:
a) fumare durante il trasporto;
b) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
c) insudiciare o deteriorare l’autovettura;
d) gettare oggetti dall'autoveicolo;
e) portare animali domestici a seguito, senza il consenso del tassista;
f) scendere dal Taxi prima di avere pagato il corrispettivo dovuto.
CAPO VI
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 33 Addetti alla vigilanza
1. Alla Polizia municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti a corpi di polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n°689.
Art. 34
Sanzioni amministrative pecuniarie
Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.
Art. 35
Sanzioni amministrative accessorie
1. Per le infrazioni di seguito indicate agli articoli 36, 37, 38 e 39 il Servizio competente dispone l’adozione di uno tra i seguenti provvedimenti:
• Diffida
• Sospensione della licenza
• Decadenza della licenza
• Revoca della licenza
2. Qualora la violazione accertata comporti l’adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l’organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore Attività Produttive, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.
3. Il Servizio di cui al comma 1 comunica all’autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido, l’avvio del procedimento per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Art. 36 Diffida
1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.
2. Il provvedimento di diffida è disposto nel caso il tassista:
• effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente, in violazione di quanto previsto all'art.30, comma 1, lett. b);
• ometta, quando richiesto dall’utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista;
• ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasciare una ricevuta non conforme;
• ometta la necessaria assistenza od il soccorso ai passeggeri;
• xxxxxx di presentare formale richiesta di vidimazione triennale all’ufficio Comunale competente;
• ogni qual volta venga posto in essere un comportamento non conforme alle norme del presente regolamento ed a quelle vigenti in materia, salvo che la violazione non comporti una diversa sanzione.
Art. 37 Sospensione
1. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta, è disposto nel caso il tassista:
▪ commetta, nell’arco di un anno, un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di xxxxxxx;
▪ rifiuti di prestare il servizio di trasporto dovuto.
2. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di sessanta, è disposto nel caso il tassista:
▪ richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto in conseguenza dell’uso improprio delle tariffe e/o dei supplementi previsti;
▪ effettui il servizio con il tassametro spento, manomesso, alterato, senza piombo o non approvato;
▪ effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
▪ non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di vidimazione triennale della licenza Taxi, così come previsto all’art. 14 del vigente regolamento e per la quale abbia già ricevuto una lettera di diffida di cui all’art. 36.
3. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, il tassista provvede a far annotare sulla propria licenza il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 dell’art.35.
Art. 38 Decadenza
1. Il provvedimento di decadenza della licenza è disposto:
a) per la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.7, comma 1;
b) nel caso in cui il titolare incorra nel terzo provvedimento di sospensione nell'arco di un anno;
c) per l'interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di due mesi, anche non continuativo, nell’arco di dodici mesi;
d) per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'art. 37;
e) in seguito al mancato trasferimento della licenza entro sei mesi dalla data del certificato rilasciato dall'ASP di appartenenza attestante la permanente inabilità o inidoneità al servizio, ovvero dalla data del ritiro definitivo della patente;
f) in caso di morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 16 nel caso in cui non si formalizzi il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi entro il termine di 2 anni dall’evento luttuoso;
g) nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'art.22, commi 1 e 2;
h) in seguito alla sospensione della licenza, prevista all’art. 37 comma 2 primo capoverso, qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione inoltrando formale richiesta di vidimazione;
i) nel caso in cui, a seguito di trasferimento del titolo per “atto fra vivi”, il subentrante non presenti regolare istanza di voltura, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, entro il termine di 90 giorni dalla data dell’atto di cessione debitamente registrato.
2. La decadenza viene comunicata, dal Servizio di cui al comma 1 dell’art.35, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21.
Art. 39 Revoca
1. Il provvedimento di revoca della licenza è disposto nel caso:
a) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4 comma 1;
b) il titolare svolga attività incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio Taxi;
2. L’Ufficio competente del Settore Attività produttive trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21.
Art. 40 Rinuncia
Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza presenta istanza di rinuncia all'Organo competente.
Art. 41 Indennizzo
Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia.
ALLEGATO “A”
FORMATO:
Logo del Comune, scritta Taxi e numero progressivo a partire da 001 (come da disegno)
DIMENSIONI:
Base cm 30 Altezza cm 20
COLORE:
Logo: NERO
Scritta "TAXI" NERO Numero ROSSO
TAXI
N° 000
Comune di Palermo
ALLEGATO “B”
FORMATO:
Logo del Comune, scritta Taxi e numero progressivo a partire da 001 (come da disegno)
DIMENSIONI:
Base cm 20 Altezza cm 5
COLORE:
Logo: NERO
Scritta "Servizio Pubblico" NERO Scritta "TAXI" NERO
Numero ROSSO
TAXI N° 000
Servizio Pubblico