CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON.ME – CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA DI CUI AL BANDO REGIONALE “AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE”
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO XXX.XX – CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA DI CUI AL BANDO REGIONALE “AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE”
Art. 1 – Premesse ed allegati 5
Art. 2 – Oggetto del contratto 5
Art. 3 – Progettazione esecutiva 5
Art. 4 – Durata del contratto 6
Art. 5 – Concessione di beni 6
Art. 6 – Obblighi a carico di Città metropolitana 6
Art. 7 – Obblighi a carico di Venis 7
ART. 8 – Obbligo di continuità del servizio 7
ART. 9 – Responsabilità della Società 8
Art. 10 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori 8
Art. 11 – Segnalazione di guasti e/o anomalie 8
Art. 12 – Copertura assicurativa 9
Art. 13 – Corrispettivo e fatturazione 9
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 10
ART. 16 – Vigilanza della Città metropolitana 10
Art. 17 – Messa a disposizione del servizio per altri enti del territorio 10
ART. 18 – Strumenti e metodologie per l’attuazione del controllo analogo 11
ART. 19 – Divieto di cessione del contratto e di sub affidamento dei beni o servizi 11
ART. 20 – Modifiche del contratto 11
ART. 21 – Risoluzione del contratto 11
ART. 24 – Divieto di pantouflage 12
ART. 25 – Codice di comportamento 13
ART. 26 – Trattamento dei dati personali 13
ART. 27 – Adempimenti in materia di sicurezza 13
Art. 29 – Xxxxx e registrazione 13
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO XXX.XX – CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA DI CUI AL BANDO REGIONALE “AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE”
Tra
Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia – Xxx Xxxxx, 0000, codice fiscale n. 80008840276, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Ferrara il 28 agosto 1963, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, competente, nella sua qualità di dirigente, a stipulare i contratti per conto della “Città metropolitana” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 28 dello statuto dell’Ente, del decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 22/01/2021, la quale interviene nel presente Atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18/12/2020, di seguito anche “Città metropolitana” o “Ente”,
e
VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A., con sede in Venezia Xxx Xxxxx, 0000, Registro Imprese Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 02396850279 - R.E.A. Venezia 214409, Capitale sociale € 1.549.500 i.v., in persona del legale rappresentante Xxxxx Xxxxxx, nato a Venezia il 9 agosto 1960, in virtù dei poteri conferiti dall’Assemblea degli Azionisti del 9 luglio 2020, domiciliato, per la carica, nella sede legale della Società, di seguito anche “Venis” o “Società”,
Premesso che
la legge n. 56 del 2014 individua, tra le finalità istituzionali generali della Città metropolitana, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della stessa Città metropolitana (art. 1, co. 2) e le affida, tra le altre, le funzioni di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (art. 1, co. 44), di raccolta ed elaborazione di dati e l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (art. 1, co. 85);
il Piano Strategico Metropolitano, principale strumento di pianificazione generale dello sviluppo socio-economico del territorio, prevede alla linea d’azione n.8 “Informatizzazione e digitalizzazione”, fra le progettualità individuate, di “razionalizzare i data center dei comuni in attuazione del piano triennale AgID, allineando le banche dati e integrando i sistemi operanti nell’area vasta, offrendo agli enti la possibilità di dialogare secondo un approccio che vede l’interoperabilità come elemento chiave per lo sviluppo dell’E-Government”;
il piano di trasformazione al digitale dell’Ente, approvato con determinazione dirigenziale n. 1693/2020, delinea la strategia di trasformazione digitale dei comuni del territorio metropolitano, sulla base del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022 predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i.
la Città metropolitana, assieme al Comune di Venezia e alla Venis è soggetto aggregatore per il digitale (SAD) riconosciuto dalla Regione del Veneto con provvedimento del dirigente ICT n. 117/2019;
in data 12 luglio 2018, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Città metropolitana ha presentato, con le modalità stabilite dalle Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (X.X.XX.) n. 7/2017, la propria domanda di iscrizione nell'Elenco, tenuto dalla stessa A.N.A.C., delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che intendono
operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house (protocollo X.X.XX.
n. 61805/2018; protocollo Città metropolitana n. 53145/2018);
in data 12 febbraio 2021 con propria determinazione prot. Gen. N. 7188 del 12/02/2021, A.N.A.C. ha iscritto la Città metropolitana di Venezia all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192 comma 1 del d.lgs 50/2026 in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Venis S.p.A. Venezia informatica e sistemi;
visti:
i. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 05 maggio 2020 ad oggetto “Attuazione Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azione 2.2.1, Azione 2.2.2, Azione 2.2.3). Approvazione del Bando pubblico per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi” con cui è stato pubblicato il bando a valere sull’Asse 2 Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 “Agire per la cittadinanza digitale”, che dà attuazione all’ASSE 2 – “Agenda Digitale” Priorità d’investimento: 2 (c) – “Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’egovernment, l’e-learning, l’e-inclusione, l’e-culture e l’e- health”, declinato nelle seguenti azioni:
▪ Azione 2.2.1: Consolidamento data center e creazione Hub regionale;
▪ Azione 2.2.2: Sviluppo e diffusione dei servizi digitali di e-government (LEDD-Livelli Essenziali di Diritti Digitali);
▪ Azione 2.2.3: Interoperabilità delle infrastrutture abilitanti (come ad esempio SPID, PagoPA, ecc.)";
ii. Il progetto "Xxx.xx – Convergenza digitale Metropolitana", allegato e parte integrante del presente contratto, di seguito anche denominato semplicemente “Xxx.xx”;
iii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 47 del 26/06/2020 con il quale la Città metropolitana ha presentato candidatura per il finanziamento del progetto "Xxx.xx – Convergenza digitale Metropolitana" a valere sul succitato bando, costituendo aggregazione con i comuni/unioni sotto riportati che, con proprio rispettivo impegno, hanno aderito al progetto sottoscrivendo l’apposita dichiarazione prevista dal bando regionale con cui si obbligano ad attenersi a tutti gli adempimenti derivanti dall’adesione a detto bando:
1. COMUNE DI CAORLE
2. COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
3. COMUNE DI CAVARZERE
4. COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
5. COMUNE DI CONA
6. COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
7. COMUNE DI DOLO
8. COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
9. COMUNE DI GRUARO
10. COMUNE DI JESOLO
11. COMUNE DI MIRANO
12. COMUNE DI NOALE
13. COMUNE DI PORTOGRUARO
14. COMUNE DI PRAMAGGIORE
15. COMUNE DI SALZANO
16. COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
17. COMUNE DI SANTA XXXXX DI SALA
18. COMUNE DI SCORZE'
19. COMUNE DI SPINEA
20. COMUNE DI TEGLIO VENETO
21. COMUNE DI VENEZIA
22. UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE
iv. il decreto di AVEPA n. 383/2020, pubblicato in data 20 novembre 2020, che approva la graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente alle Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 Bando “Agire per la cittadinanza digitale” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.557 del 5 maggio 2020, per l’importo di spesa ammissibile per ciascuno dei soggetti beneficiari e, in particolare, attribuisce alla Città metropolitana di Venezia, capofila dell’aggregazione presentata, per la realizzazione del progetto, la totalità delle somme richieste nel triennio pari a:
o euro 999.744 per azione 2.2.1
o euro 713.740 per azione 2.2.2
o euro 141.886 per azione 1.2.3
rilevato:
i. il predetto Bando pubblico stabilisce tempi e modalità di gestione del progetto e precisamente lo stesso dovrà concludersi entro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte di AVEPA, pubblicata il 20.11.2020, e sarà regolato tramite la sottoscrizione di una convenzione, redatta ai sensi del Titolo II, Capo V del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs 18/08/2000 n. 267), tra la Città metropolitana e i comuni/unioni aderenti;
ii. ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE 1303/2013 (Stabilità delle operazioni) e dello stesso bando “Agire per la cittadinanza digitale” è necessario mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità dell’intervento per almeno 5 anni dalla conclusione del progetto e delle relative attività di rendicontazione in capo al capofila;
iii. con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18/12/2020 è stato approvato lo schema di convenzione fra la Città metropolitana e i suindicati comuni/unione finalizzata alla gestione del progetto da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti appartenenti all’aggregazione;
iv. con la stessa deliberazione, il Consiglio metropolitano ha motivatamente stabilito di affidare la realizzazione del progetto a Venis, [società partecipata dalla Città metropolitana e sulla quale la stessa, insieme al Comune di Venezia –socio di maggioranza– esercita funzioni di controllo analogo congiunto], con modalità in house provinding, prevedendo che il relativo contratto di servizio venga sottoscritto dal dirigente dell’Area Amministrazione digitale e contenga i seguenti elementi essenziali:
▪ tempi di realizzazione;
▪ trasferimento dei data center dei Comuni;
▪ sviluppo dei LEDD e delle interfacce fra infrastruttura applicativa Venis e infrastruttura applicativa dei Comuni aderenti;
▪ ripartizione delle competenze;
▪ modalità di approvvigionamento hardware e software;
▪ referenti;
▪ modalità di relazione con Città metropolitana di Venezia e con i Comuni;
▪ livelli di servizio;
▪ flussi economici;
▪ eventuali penali.
iv. in data 26 febbraio 2021, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 è stata approvata specifica variazione di bilancio, coerente con il valore del progetto;
v. in data 14/04/2021, con documento sigla: 189_EA_210409, acquisito al prot. generale di Città metropolitana al n. 18454/2021, Venis ha inviato offerta tecnico/economica, comprensiva degli allegati ‘progetto di massima’, ‘piano di lavoro di dettaglio’, ‘gantt di progetto’, ‘schema quote annuali’, per la realizzazione del progetto “Xxx.xx – convergenza digitale metropolitana” - CUP B11D20000010008 - per la somma complessiva di euro 1.465.500,00 oltre ad IVA al 22%, per un totale ivato di euro 1.787.910,00 – che viene allegata al presente contratto per costituirne parte integrante.
con determinazione dirigenziale n. 850 del 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, verificata la congruità della suddetta offerta, è stato infine approvato lo schema del presente contratto di servizio, conforme all’indirizzo espresso dal Consiglio metropolitano;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse ed allegati
1. Le premesse e gli allegati:
− “Progetto “Xxx.xx – convergenza digitale metropolitana” approvato,
− “Offerta tecnico/economica di Venis”,
− “Elenco beni”,
formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. Il presente contratto disciplina l’affidamento “in house” da parte della Città metropolitana di Venezia alla società “Venezia Informatica e sistemi S.p.A. – VENIS”, della realizzazione e gestione, in risposta al bando “Agire per la cittadinanza digitale”, del progetto “Xxx.xx – Convergenza digitale metropolitana”, approvato da AVEPA con decreto n. 383/2020, con interventi ammessi a finanziamento ID 10281795 (azione 2.2.1), ID 10281774 (azione 2.2.2), ID 10281831 (azione 2.2.3), in attuazione della DGR n. 557 del 5 maggio 2020, a valere sul Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2, “Agenda digitale”:
• Azione 2.2.1: Consolidamento data center e creazione Hub regionale;
• Azione 2.2.2: Sviluppo e diffusione dei servizi digitali di e-government (LEDD-Livelli Essenziali di Diritti Digitali);
• Azione 2.2.3: Interoperabilità delle infrastrutture abilitanti (SPID, PagoPA, ecc.)";
Art. 3 – Progettazione esecutiva
1. Venis dovrà redigere, in base al progetto approvato, un progetto esecutivo contenente gli aspetti tecnici necessari all’attuazione del progetto Xxx.xx, precisando le modalità di implementazione dei servizi messi a disposizione (infrastruttura e LEED), le modalità di gestione, l’interoperabilità fra i servizi e il crono programma degli interventi;
2. Il progetto esecutivo dovrà comprendere anche la progettazione tecnica relativa all’infrastruttura di rete complessiva e del singolo soggetto aderente. Il piano di connettività e il modello di configurazione dovranno essere condivisi con Città metropolitana;
3. Nella progettazione esecutiva la società dovrà prevedere un servizio di supporto multi-tenant per gli enti aderenti: dovrà mettere a disposizione un sistema per la gestione delle segnalazioni relative a richieste di intervento, modifiche della configurazione e guasti/anomalie inerenti i sistemi infrastrutturali e applicativi e di interfaccia del progetto Xxx.Xx. La società dovrà predisporre un unico punto di contatto attivabile tramite numero telefonico, email, o accesso ad un portale dedicato.
4. Il progetto esecutivo dovrà essere declinato per ogni soggetto aderente, tenendo conto delle peculiarità tecniche di ogni specifico ente.
Art. 4 – Durata del contratto
1. Il presente contratto copre la fase di realizzazione del progetto, da concludersi entro novembre 2022 (salvo proroghe concesse da AVEPA)
2. Durante la fase realizzativa (indicata come FASE A), e prima della fine del presente contratto, Città metropolitana e Venis si impegnano a sottoscrivere un apposito contratto relativo alla successiva fase di gestione e manutenzione dell’infrastruttura e dei servizi implementati (cosiddetta FASE B), nel rispetto degli impegni presi dagli aderenti a mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità dell’intervento per almeno 5 anni dalla conclusione del progetto e delle relative attività di rendicontazione e secondo la valorizzazione economica prevista nello schema delle quote annuali per tipologia di servizio, allegato all’offerta tecnico/economica (e già allegato alla convenzione sottoscritta con Città metropolitana dagli enti aderenti).
Art. 5 – Concessione di beni
1. La Città metropolitana affida in concessione gratuita a Venis, che accetta, le attrezzature di cui all’allegato “Elenco beni” presenti nel data center;
2. La Città metropolitana affida inoltre in concessione gratuita a Venis, che accetta, le attrezzature che verranno dalla stessa acquistate nell’ambito della realizzazione del progetto Xxx.xx, oltre alle licenze software ivi previste;
3. Tali beni hardware e software saranno inventariati nei cespiti della Città metropolitana di Venezia secondo le consuete modalità;
4. Con la stipula del presente contratto, e per tutta la durata dello stesso, la Società, nella persona del suo legale rappresentante, è, per ogni effetto di legge, consegnataria di tutti i beni menzionati ai precedenti commi 1 e 2.
5. La società dovrà conservare, custodire e utilizzare, con la massima cura e diligenza, i beni di cui ai commi 1 e 2, destinandoli esclusivamente per le finalità previste dal presente contratto, e comunque solamente per usi compatibili con i fini statutari ed autorizzati ai sensi della disciplina vigente;
6. La società dovrà provvedere alla manutenzione dell’hardware e del software in concessione, intervenendo nella sostituzione di parti danneggiate da usura o malfunzionamento, attivando i contratti di garanzia in essere o alla loro scadenza, intervenendo autonomamente o con contratti di manutenzione con fornitori specializzati. La società dovrà inoltre effettuare l’aggiornamento dei software di base installati e in licenza, concordando con Città metropolitana le modalità e i tempi di intervento.
7. Al termine della durata del contratto, previa verifica della consistenza ed integrità dei beni ricevuti, le Parti redigono e sottoscrivono apposito verbale di riconsegna (salvo diverso uso concordato delle attrezzature);
8. I beni ricevuti dovranno risultare nel medesimo stato d’uso di quando sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento.
Art. 6 – Obblighi a carico di Città metropolitana
1. Città metropolitana, nell’esecuzione del presente contratto, si impegna a:
a. adottare tutti i provvedimenti ed assolvere a tutti gli adempimenti finalizzati alla realizzazione del progetto Xxx.xx, rientranti nelle proprie competenze di capofila dell’aggregazione;
b. consentire il più agevole accesso della società a tutte le informazioni in proprio possesso e comunque utili e necessarie, inerenti alle attività ed agli obiettivi affidati;
c. agevolare una fattiva collaborazione tra la società, i soggetti aderenti al progetto, la Regione del Veneto e AVEPA, utile al buon esito del progetto Xxx.xx;
d. autorizzare la società all’acquisto, tramite Consip o centrali di committenza o ai sensi del c/d Codice degli appalti, o comunque secondo le modalità consentite dal bando, di materiale hardware e software per la realizzazione del progetto Xxx.xx;
e. validare le scelte tecniche della società nella realizzazione del progetto Xxx.xx in base alla coerenza con il progetto approvato e con il progetto esecutivo;
Art. 7 – Obblighi a carico di Venis
1. Venis, nell’esecuzione del presente contratto, si impegna a:
a. realizzare il progetto Xxx.xx, rispettando le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi affidati con il presente contratto, come previsti nel progetto approvato, nel progetto esecutivo e nell’“Offerta tecnico/economica”, rispettando i tempi e limiti di spesa imposti dal bando di finanziamento e mantenendo costanti i livelli di qualità pattuiti e gli standard di sicurezza;
b. interfacciarsi con i fornitori dei soggetti aderenti ai fini della efficace realizzazione del progetto Xxx.xx;
c. erogare i servizi affidati adempiendo agli obblighi contrattualmente previsti con diligenza, professionalità, correttezza e nel rispetto dei principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza, efficacia e trasparenza;
d. concordare/progettare con Città metropolitana le caratteristiche tecniche della necessaria infrastruttura di rete, definendone le responsabilità di gestione operativa;
e. acquistare, tramite Consip, o centrali di committenza, o ai sensi del c/d Codice degli appalti, o comunque secondo le modalità consentite dal bando, materiale hardware e software per la realizzazione del progetto Xxx.xx, nei limiti della spesa consentita dal progetto e autorizzata dalla Città metropolitana;
f. partecipare agli incontri tecnici con la Regione, con AVEPA e, su richiesta della Città metropolitana, con gli altri SAD destinatari di analoghi finanziamenti;
g. attivare e gestire il servizio di supporto di cui all’art. 3 comma 3 e il relativo sistema di ticketing;
h. rispettare la normativa sulla privacy, avendo cura di preservare la riservatezza e la congruità dei dati gestiti;
i. durante il periodo di realizzazione del progetto (FASE A), Venis dovrà produrre gli stati di avanzamento trimestrali di cui all’art. 13 comma 2, e fornire alla Città metropolitana la necessaria documentazione finalizzata alla rendicontazione ad AVEPA delle spese sostenute;
ART. 8 – Obbligo di continuità del servizio
1. Il data center deve essere mantenuto per tutta la durata del presente contratto.
2. L'esecuzione dei servizi non deve essere interrotta né sospesa dalla Società, salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.
3. La Società resta autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di manutenzione, sicurezza, igiene e sanità e per altre cause eccezionali, dandone preventiva comunicazione alla Città metropolitana e ai comuni aderenti;
4. la manutenzione dovrà essere comunque eseguita in orari di minimo impatto per il funzionamento degli uffici degli enti aderenti; la manutenzione programmata non dovrà di norma superare quattro ore nell’arco dei tre mesi.
ART. 9 – Responsabilità della Società
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’affidatario assume a proprio completo carico ogni e più ampia responsabilità, civile e penale, derivante dalle attività svolte.
2. Per la gestione e prestazione dei servizi affidati col presente contratto Venis, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuta ad utilizzare personale e/o imprese e/o soggetti terzi specializzati che siano in regola con le vigenti normative in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori, in materia previdenziale ed assicurativa, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché conformi alla vigente normativa in materia di appalti e concessioni.
3. La Società è comunque responsabile per ogni rapporto intrattenuto da essa con i soggetti terzi affidatari di servizi, ed unica responsabile verso gli enti committenti della corretta prestazione dei servizi medesimi in conformità a quanto previsto dal presente contratto.
Art. 10 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori
1. Venis, previa comunicazione alla Città metropolitana, può ricorrere a terzi appaltatori/fornitori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia applicabile alle società in house a partecipazione pubblica e con le modalità consentite dal bando “Agire per la cittadinanza digitale” e da AVEPA, autorità di gestione del finanziamento del progetto Xxx.xx; rimane in ogni caso unico responsabile, nei confronti dell’Ente, per l’esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.
2. È onere di Venis prevedere nei contratti con i terzi fornitori e/o appaltatori una clausola disciplinante l’esonero espresso della Città metropolitana da ogni responsabilità, diretta e indiretta.
3. Venis è obbligata a tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Città metropolitana, nel caso di proprio inadempimento contrattuale con terzi.
Art. 11 – Segnalazione di guasti e/o anomalie
1. I soggetti aderenti segnaleranno a Venis attraverso il sistema di ticketing eventuali modifiche della configurazione, errori, guasti e/o anomalie nel funzionamento dell’infrastruttura, dei servizi, dei programmi, delle interfacce con gli applicativi in uso, relativi ai servizi previsti dal progetto Xxx.xx.
2. Nel sistema di ticketing dovrà essere tracciato il ciclo di vita di ogni segnalazione: apertura, assegnazione di priorità, risoluzione e chiusura. Il sistema deve fornire inoltre una vista con accesso riservato agli utenti per consentirgli di monitorare lo stato delle chiamate del proprio ente con le relative informazioni e tempistiche di prese in carico e chiusura, e rendendo disponibili dei report sull’andamento del servizio.
3. Le segnalazioni di cui al precedente punto 1. possono essere inoltrate al supporto tecnico di Venis di norma dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00 esclusi comunque i festivi, salvo eccezionale puntuale diversa richiesta da parte di singoli soggetti aderenti in occasione di eventi specifici.
4. La Città metropolitana dovrà poter accedere e consultare il sistema di ticketing al fine di verificare il buon andamento della gestione dei servizi nei confronti dei soggetti aderenti.
Art. 12 – Copertura assicurativa
1. Venis dovrà aver attiva o stipulare e mantenere per tutta la durata del presente contratto, con primaria compagnia assicurativa, polizza assicurativa “all risk” per il risarcimento di ogni eventuale danno che possa derivare alle attrezzature di proprietà della Città metropolitana, di cui all’art. 5;
2. Venis dovrà inoltre aver attiva o attivare una polizza con adeguati massimali a copertura dei danni economici (diretti e indiretti) che dovessero conseguire a Città metropolitana anche in seguito alle richieste dei Comuni legati al cyber risk come quelli relativi a perdite, danneggiamento, furto, alterazione, uso non consentito dei dati, cyber estorsioni e danni da interruzione di attività;
3. La società dovrà consegnarne copia alla Città metropolitana alla stipula contrattuale.
Art. 13 – Corrispettivo e fatturazione
1. Per la FASE A, il corrispettivo dovuto a Venis per la realizzazione del progetto è pattuito dalle Parti in € 1.465.500,00 massimi (I.V.A. esclusa), e comprende i servizi dettagliati nell’ “Offerta tecnico/economica” e di seguito riassunto per macrovoci e per annualità:
titolo I | titolo II | Totale | |||
Descrizione categoria di spesa Spesa richiesta Spesa ammessa Contributo 2.2.1. | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
1) Servizi di Progettazione e definizione del Modello di Riferimento | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | ||
2) Hardware | 221.852,46 € | 0,00 € | 221.852,46 € | ||
3) Software | 104.000,00 € | 43.000,00 € | 147.000,00 € | ||
4) Servizi di cloud computing | 43.147,54 € | 345.200,00 € | 388.347,54 € | ||
TOTALI | 73.147,54 € | 345.200,00 € | 325.852,46 € | 43.000,00 € | 787.200,00 € |
Descrizione categoria di spesa Spesa richiesta Spesa ammessa Contributo 2.2.2 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
1) Servizi professionali per lo sviluppo, adeguamento e il supporto all’attivazione delle piattaforme abilitanti | 116.000,00 € | 169.000,00 € | 285.000,00 € | ||
2) acquisto licenze Saleforce | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | ||
3) Sviluppo software | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 100.000,00 € | ||
4) Servizi di cloud computing | 90.000,00 € | 37.000,00 € | 127.000,00 € | ||
TOTALI | 256.000,00 € | 256.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 562.000,00 € |
Descrizione categoria di spesa Spesa richiesta Spesa ammessa Contributo 2.2.3 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
1) Servizi professionali per l’installazione, configurazione e avviamento di nuovi domini di cooperazione e/o l’upgrade di quelli esistenti | 80.170,00 € | 36.130,00 € | 116.300,00 € | ||
TOTALI | 80.170,00 € | 36.130,00 € | 116.300,00 € | ||
TOTALE PROGETTO | 409.317,54 € | 637.330,00 € | 325.852,46 € | 93.000,00 € | 1.465.500,00 € |
2. L’avanzamento tecnico-progettuale è attestato da Venis mediante relazioni trimestrali tecnico- economiche; a seguito della validazione/approvazione delle relazioni trimestrali da parte della Città metropolitana, Venis procederà alla emissione della fattura relativa al periodo, corredata dalla documentazione necessaria ed idonea alla rendicontazione ad AVEPA delle spese sostenute (fascicolo di rendicontazione);
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Trattandosi di affidamento in house providing di servizi, non si applica la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società, quando la stessa affida appalti a terzi.
Art. 15 – Penali
1. In caso di mancato rispetto da parte di Venis del crono programma previsto verrà applicata una penale, in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto, Città metropolitana potrà risolvere lo stesso per grave inadempimento ai sensi dell’art. 21 del presente contratto, con diritto al risarcimento dei danni.
2. Ove Città metropolitana ritenga di contestare una violazione contrattuale, anche su segnalazione di uno o più enti aderenti, ne darà comunicazione a Venis per iscritto, via PEC o con altra forma idonea a certificarne il ricevimento, entro il termine di cinque giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Venis potrà, nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della predetta comunicazione, presentare memorie. Qualora le predette memorie non pervengano a Città metropolitana nel termine di cinque giorni ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Città metropolitana, ad escludere l’inadempienza contestata, potranno essere applicate a Venis le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. In nessun caso Venis, nemmeno ai sensi dell’art. 1460 c.c., potrà sospendere di sua iniziativa i servizi, salvo incontrovertibili cause di forza maggiore.
4. L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato da Città metropolitana mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla società inadempiente.
5. Venis sarà tenuta a risarcire tutti i danni causati a Città metropolitana per la violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto e con quanto definito specificatamente nei progetti esecutivi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− mancata custodia o uso non consentito delle Infrastrutture Tecnologiche depositate presso il data center gestito da Venis;
− perdita di dati a seguito di mancato funzionamento del servizio di backup o disaster recovery;
− data breach.
6. In caso, nell’ambito di vigenza del presente contratto, le somme non venissero riconosciute da Avepa per inadempimenti o ritardi attribuibili alla società, la Città metropolitana si rivarrà sulla stessa per il recupero delle somme e per il maggior danno in caso di revoca del finanziamento o parte di esso.
ART. 16 – Vigilanza della Città metropolitana
1. La Città metropolitana può effettuare i controlli e le verifiche tecniche finalizzate a verificare la regolarità nella gestione dei servizi destinati ai comuni aderenti al progetto.
Art. 17 – Messa a disposizione del servizio per altri enti del territorio
1. I servizi contemplati dal progetto Xxx.xx possono essere richiesti alla Città metropolitana anche da altri comuni/unioni, aggiuntivi rispetto a quelli che costituiscono l’aggregazione. In tal caso la società si renderà disponibile ad includere i nuovi soggetti fra i beneficiari del servizio, previa individuazione dei costi di realizzazione del progetto.
2. I rapporti con il nuovo soggetto, ivi compresi i corrispettivi, verranno regolati da apposita convenzione con Città metropolitana, che verrà predisposta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.
ART. 18 – Strumenti e metodologie per l’attuazione del controllo analogo
1. Venis, in quanto società in house della Città metropolitana, è soggetta al cosiddetto “controllo analogo” (congiunto col Comune di Venezia), esercitato mediante gli strumenti previsti dalle disposizioni del capo IV del regolamento sui controlli interni dell’Ente, dallo statuto della medesima società ovvero dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento:
2. L’elenco degli strumenti finalizzati all’esercizio del controllo analogo congiunto sono quelli già indicati nel vigente contratto di servizio fra la Città metropolitana e Venis per la fornitura di servizi informatici e housing del 28/12/2017.
ART. 19 – Divieto di cessione del contratto e di sub affidamento dei beni o servizi
1. Trattandosi di affidamento in house, è vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del presente contratto da parte della società Venis e ogni forma di sub affidamento dei beni o dei servizi che non sia dallo stesso prevista.
ART. 20 – Modifiche del contratto
1. Il presente contratto potrà essere modificato in accordo fra le parti al variare delle condizioni che ad esso sottostanno, fermi restando i vincoli imposti dal progetto Xxx.xx e dal bando “Agire per la cittadinanza digitale”.
ART. 21 – Risoluzione del contratto
1. La Città metropolitana potrà risolvere il presente contratto, oltre ad avere diritto al risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:
a. al verificarsi dell’evenienza di cui al primo capoverso dell’art. 15;
b. per ripetute e gravi inadempienze agli obblighi del presente contratto, che provochino gravi deficienze o interruzione nella gestione dei servizi;
c. in caso di revoca dell’affidamento dei beni e dei connessi servizi, deliberata dalla Città metropolitana per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza alcun effetto risarcitorio tra le parti;
d. abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività da parte di Venis;
e. in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche con espresso riferimento agli obblighi sanciti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
f. in ogni caso di revoca del finanziamento imputabile alla società.
3. Nei casi di cui al precedente comma 1, la Società potrà inviare le proprie controdeduzioni alle contestazioni mosse da Città metropolitana secondo la procedura fissata dall'art. 15 comma 2.
4. In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, la società dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione dei beni e dei servizi affidati fino al subentro effettivo di un nuovo soggetto gestore delle attività. In caso contrario, Città metropolitana potrà esercitare rivalsa per le spese sostenute.
Art. 22 – Riservatezza
1. Per l'intera durata del contratto, ed anche successivamente alla scadenza o risoluzione dello stesso, le Parti si obbligano a considerare strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni relativi di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del contratto, ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne la completa riservatezza, in ogni caso non inferiore a quella assicurata alle proprie notizie di natura riservata, ed a fare in modo che il proprio personale e tutti coloro che intervengono nell’esecuzione del contratto rispettino tale obbligo.
2. Tale obbligo di riservatezza non riguarda le informazioni che:
− siano ricevute da una delle Parti, senza vincolo di segretezza, da terzi che potevano legittimamente disporne;
− siano legittimamente richieste da una Pubblica Autorità nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.
3. Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili a una delle Parti, la parte inadempiente sarà tenuta a manlevare l’altra da qualsivoglia richiesta, pregiudizio, danno (compresi procedimenti legali e conseguenti costi e spese), che dovessero derivare per comportamenti svolti in contrasto con quanto previsto dal presente articolo e dal contratto.
Art. 23 – Comunicazioni
1. Le Parti indicano di seguito i propri riferimenti per l’esecuzione del contratto e per le comunicazioni ad esso inerenti:
per Città metropolitana:
− Referente per il contratto: Xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)
− Referenti:
− Xxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) ;
− Xxxx Xxxxxxxx (xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx);
− Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx);
− Xxxx Xxxxxxxxxxx (xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx);
− Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
− Posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx;
− Indirizzo Servizio Informatica: Via Forte Marghera 191 – Venezia Mestre
− Indirizzo Sede Legale: San Marco 2662 - 30124 Venezia - Tel. 041/0000000000
per Venis:
− Referente per il contratto: Xxxxx Xxxxxxxx(xxxxx@xxxxx.xx)
− Referenti tecnici ed amministrativi:
− Xxxx Xxxxxx
− Cotti Xxxxxxx Xxxxx
− Xxxxxx Xxxxxxx
− Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
− Indirizzo Data center: Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX, Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00/X – 30175 Venezia-Marghera; Tel.041/0000000;
− Indirizzo Sede Legale: Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxx 0000, 00000 Xxxxxxx Tel.041/0000000 xxxxx@xxxxx.xx
ART. 24 – Divieto di pantouflage
1. Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i
soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al suddetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico ricoperto.
ART. 25 – Codice di comportamento
1. Venis si impegna a fare osservare ai propri collaboratori coinvolti nell’esecuzione del presente contratto, a qualsiasi titolo, gli obblighi derivanti dall'applicazione in capo alla società del Codice di comportamento della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 217 in data 23 dicembre 2013 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 36 del 9 aprile 2014, in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta.
ART. 26 – Trattamento dei dati personali
1. Città metropolitana individua, quale Responsabile esterno dei dati, la società Venis, che verrà nominata con apposito e distinto atto di nomina in rispetto a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”), nel quale verranno specificatamente descritti finalità, tipologia di dati ed ambiti di trattamento.
2. Ai fini del medesimo Regolamento e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., rispetto alla tutela dei dati personali, Venis è responsabile del trattamento dei dati personali di cui viene in possesso nell'espletamento dei servizi affidati, avendo cura di utilizzarli conformemente alle previsioni normative ed esclusivamente per gli adempimenti finalizzati agli obblighi di cui al presente contratto.
3. Venis deve comunicare alla Città metropolitana i nominativi dei responsabili esterni eventualmente nominati, specificando i relativi obblighi e deve mettere a disposizione della Città metropolitana, su richiesta, l'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento.
ART. 27 – Adempimenti in materia di sicurezza
1. Venis, nell'espletamento dei servizi, dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e garantire, altresì, che tutto il proprio personale, e, se del caso, quello di Città metropolitana autorizzato, sia adeguatamente formato ed aggiornato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente.
Art. 28 – Foro competente
1. Per ogni controversia che possa insorgere fra le Parti sull’interpretazione, esecuzione o corretto adempimento del presente contratto, qualora fallisca un tentativo di soluzione bonaria della controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Art. 29 – Oneri e registrazione
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico di Venis. La Società dovrà dimostrare entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, con l’invio di copia dell’attestazione di pagamento.
2. Le Parti convengono che la registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso, essendo le relative prestazioni soggette ad IVA.
ART. 30 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle normative che disciplinano la materia.
Il presente atto viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale; i certificati dei sottoscrittori risultano validi e non revocati sulla base dell’apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all’atto dell’apposizione della loro firma.
Venezia, 23 aprile 2021
Per Città metropolitana di Venezia Per VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
Xxxxx Xxxxxx
(documento firmato digitalmente)