SCHEMA DI CONVENZIONE - ACCORDO
SCHEMA DI CONVENZIONE - ACCORDO
tra
L’Università degli Studi di Urbino-Dipartimento di Giurisprudenza-DIGIUR, rappresentata dal Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Apecchio (PU) il 15/04/1954, domiciliato per la presente carica in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), Partita IVA 00448830414 – Codice Fiscale 82002850418,
E
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, via Picciola n. 6, cap. 61121, codice fiscale 80032570410, rappresentato dalla Presidente protempore, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxx, nata a Saludecio (RN), il 01/04/1950, codice fiscale XXXXXX00X00X000X.
- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: “La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.” ;
- visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: “Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.”;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza-DIGIUR dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxx Xx rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
convengono quanto segue
Art. 1 - Finalità dell’accordo
La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale.
Art. 2 – Impegni delle parti
Le parti firmatarie si impegnano a:
a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.
Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio
Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università di Xxxxxx Xxxxx Xx si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all’art. 4:
a) Xxxxxx xxxxxxxxx o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-16: Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;
- L-18: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
- L-33: Scienze Economiche;
- L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
- LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
- LM-56: Scienze dell’Economia;
- LM-62: Scienze della Politica;
- LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
- LM-77: Scienze Economico-Aziendali.
Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Xxxxxx Xxxxx Xx garantisce l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:
18 CFU nell’Area 12 – Scienze giuridiche IUS/01 – Diritto Privato;
IUS/04 – Diritto Commerciale; IUS/07 – Diritto del Lavoro; IUS/10 – Diritto Amministrativo; IUS/12 – Diritto Tributario;
IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
e almeno 12 CFU nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 – Economia Politica;
SECS-P/07 – Economia Aziendale;
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.
Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico
1. Gli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro firmatario la convenzione entro il mese di marzo di ogni anno.
2. Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al registro dei praticanti, gli studenti dovranno inoltre aver superato con profitto gli esami nelle seguenti discipline, ritenute caratterizzanti i singoli corsi di laurea e ritenuti dalle parti fondamentali per il proficuo svolgimento del praticantato:
per il Corso di laurea appartenente alla classe delle LMG/01 Diritto del lavoro (IUS/07) e Diritto tributario (IUS/12);
per il Corso di laurea appartenente alla classe L-14
Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico (IUS/07) e Diritto tributario (IUS/12)
Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico
1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università degli studi di Xxxxxx Xxxxx Xx, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili
1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Xxxxxx Xxxxx Xx e l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Pesaro e Urbino firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. Entro il primo semestre di ogni anno accademico il referente per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al Referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Xxxxxx Xxxxx Xx.
Art. 8 – Referenti organizzativi
1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Xxxxxx Xxxxx Xx. e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro e Urbino nominano ciascuno un referente organizzativo per l’attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3 I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Art. 9 – Collaborazione didattica
1. L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro e Urbino si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Xxxxxx Xxxxx Xx si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti
1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012,
n. 27 e di cui all’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all’art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro.
Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all’art. 2
Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell’ambito del quale è stato attivato. Durante tale periodo il tirocinio si considera sospeso per riprendere immediatamente dopo il conseguimento del titolo universitario. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l’inefficacia del tirocinio previamente svolto.
Art. 12 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decorrenza dalla data di stipulazione, ha durata triennale e potrà essere esplicitamente rinnovata dalle Parti alla sua scadenza per un uguale periodo di tempo e così in seguito.
Art. 13 – Controversie
Le parti contraenti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante
dall’attività oggetto della presente convenzione. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo competente della controversia è il Foro di Urbino.
Art. 14 – Ambito di applicazione ed efficacia
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto disposto Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il
M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 15 Tenuta dei dati
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento UE n. 679/2016, ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
Art. 16 Spese
Il presente atto è redatto in unica copia originale sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall’art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo sono equamente ripartire tra le parti.
Pesaro, il
Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro e Urbino | Il Rettore dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxx Xx |
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |