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0.814.012.164.1
Traduzione
Accordo
di esecuzione
relativo all’Accordo di Parigi
tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù
Concluso il 20 ottobre 2020
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2021
(Stato 1° agosto 2021)
La Confederazione
Svizzera
e
la Repubblica del Perù,
di seguito
denominate «Parti»,
tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;
intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;
riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 20152, in particolare gli articoli 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;
riaffermando la loro intenzione di modificare il presente Accordo di esecuzione in funzione delle direttive che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties of the Paris Agreement; CMA);
riaffermando l’adesione delle Parti ai principi di San Xxxx volti a garantire ambizioni e integrità elevate sui mercati internazionali del carbonio;
ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
sottolineando la necessità di ridurre a zero le emissioni globali nette di carbonio entro il 2050 tenendo conto dell’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi e dei risultati pubblicati nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) sulle ripercussioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra;
ricordando l’importanza di formulare e comunicare al segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto di strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;
osservando che la cooperazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi permette di accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e adattamento;
riaffermando l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabilizzazione, nel proteggere l’ambiente e nel promuovere uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti umani;
riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Confederazione Svizzera nel quadro dell’Accordo di Parigi comprende l’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
osservando che la Repubblica del Perù prende in considerazione la vendita di riduzioni di emissioni a condizione che ciò non costituisca un ostacolo al raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale;
osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte ricevente conformemente al presente Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
a. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o all’assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente (CO2eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi;
b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione trasferito e riconosciuto conformemente all’articolo 8.
2. «Ente ricevente» è un ente pubblico o privato che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo.
3. «Attività di mitigazione» è un progetto o programma volto a limitare le emissioni di gas a effetto serra.
4. «Autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte in virtù dell’articolo 5 del presente Accordo si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo ai fini del raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale (NDC) o per altri scopi di mitigazione.
5. «Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13 dell’Accordo di Parigi.
6. «Rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in applicazione dell’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi.
7. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente pubblico o privato autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.
8. «Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile.
9. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione.
10. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. L’ente autorizzato a effettuare trasferimenti è responsabile della stesura del rapporto.
11. «Contributo determinato a livello nazionale» o «NDC» (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3 di detto accordo.
12. «Periodo di attuazione dell’NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere l’NDC.
13. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote.
14. «Registro» è un sistema digitale per tracciare i risultati di mitigazione.
15. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
16. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte al livello di emissioni coperto dal suo NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
17. «Organismo di verifica» è l’organismo indipendente che verifica i rapporti di monitoraggio.
18. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio.
19. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.
Art. 2 Scopo
Il presente Accordo mira a stabilire un quadro legale per il trasferimento di risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione delle Parti, dei loro enti pubblici o privati domiciliati sul loro territorio. A questo proposito, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e assicurano l’integrità e la trasparenza ambientali, anche in materia di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso, anche per evitare la doppia contabilizzazione.
Art. 3 Integrità ambientale
Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti principi e requisiti minimi:
1. i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati che sarebbero comunque stati ottenuti, durabili o raggiunti in un sistema che ne garantisca la durabilità, ad esempio compensando in modo appropriato eventuali riconversioni;
2. i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 2021;
3. l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso periodo di attuazione dell’NDC; e
4. i risultati di mitigazione sono generati da attività che:
a. non comportano un aumento delle emissioni globali,
b. sono in linea con le strategie di ogni Parte per uno sviluppo a basse emissioni,
c. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni in accordo con l’obiettivo di ridurre a zero le emissioni nette di carbonio entro il 2050,
d. non comprendono attività basate sull’energia nucleare ed evitano di mantenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di carbonio incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi, in particolare tutte le attività basate sul fatto di continuare a utilizzare carburanti fossili,
e. promuovono un’azione climatica più intensa e tutelano contro incentivi a favore di un abbassamento delle ambizioni delle Parti interessate,
f. limitano il rischio di rilascio di carbonio,
g. sono basate su valori di riferimento prudenziali, tenendo conto anche dei valori inferiori previsti per lo sviluppo delle emissioni,
h. tengono conto di tutte le politiche nazionali esistenti e previste, anche a livello legislativo,
i. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria azione climatica,
j. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove opportuno, e
k. prevengono ripercussioni negative sull’ambiente e sulla società, ad esempio sulla qualità dell’aria e sulla biodiversità, sulle disuguaglianze sociali e sulla discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’etnia o sull’età.
Art. 4 Sviluppo sostenibile
I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati sono generati da attività che:
1. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle strategie e politiche corrispondenti;
2. sono conformi alle strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni, se del caso, e promuovono lo sviluppo a basse emissioni;
3. prevengono altre ripercussioni sull’ambiente e rispettano le normative nazionali e internazionali in materia ambientale;
4. prevengono i conflitti sociali e rispettano i diritti umani.
Art. 5 Autorizzazione
1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione delle Parti, dei loro enti pubblici o privati domiciliati sul loro territorio deve avvenire su base volontaria e richiede l’autorizzazione di ogni Parte, conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.
2. Il presente Accordo non stabilisce diritti esclusivi. Pertanto, non limita la facoltà di concludere accordi con altre Parti nel quadro dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi.
3. L’autorizzazione della Parte trasferente è un presupposto per l’autorizzazione della Parte ricevente.
4. Ogni Parte stabilisce una procedura per l’inoltro delle richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. I requisiti nazionali stabiliti dalla Parte trasferente comprendono, tra altre caratteristiche, condizioni minime favorevoli, quali il prezzo, la durata, la modalità, destinate alla protezione di interessi nazionali connessi al trasferimento internazionale dei risultati di mitigazione.
5. Ogni Parte pubblica, in inglese e nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1, le proprie autorizzazioni, MADD compresi, informando l’altra Parte dell’avvenuta iscrizione nonché di aggiornamenti o modifiche alle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA.
6. Ogni parte può verificare la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e in caso di incoerenza pubblicare una dichiarazione. In assenza di quest’ultima, a 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni di entrambe le Parti, il trasferimento è autorizzato conformemente all’articolo 5 paragrafo 1.
7. Su richiesta dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 5.
Art. 6 Forma dell’autorizzazione
1. La dichiarazione di autorizzazione fa riferimento al MADD e comprende le indicazioni seguenti:
a. l’identificazione dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
b. la definizione, inter alia, delle metodologie standard o di riferimento applicate e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
c. la definizione del periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
d. se del caso, la definizione del/i periodo/i di attuazione degli NDC durante cui è consentito utilizzare gli ITMO;
e. il massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati;
f. se del caso, un riferimento all’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte.
2. L’autorizzazione della Parte trasferente comprende l’identificazione dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 7 Monitoraggio, verifica ed esame
1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica riconosciuto da ogni Parte e scelto dall’ente autorizzato a effettuare trasferimenti allestisce un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.
2. Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.
3. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.
4. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b. Salvo opposizioni, l’approvazione di ogni Parte assume validità al termine di un periodo di 90 giorni di calendario a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica.
5. Entro 90 giorni di calendario a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requisiti per il trasferimento:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni in altri sistemi nazionali o internazionali o ad altri scopi;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizzazione;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti umani o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.
La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame inoltrandone una notifica alla Parte ricevente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Entro 30 giorni di calendario a decorrere dall’esito positivo dell’esame della Parte trasferente, la Parte ricevente conferma che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasferente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 8 Riconoscimento dei trasferimenti
Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali sono disponibili dichiarazioni positive delle Parti conformemente all’articolo 7 paragrafi 5 e 6:
1. Su richiesta dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’entità ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende l’identificazione dell’ente ricevente, indicazioni sulla quantità di risultati di mitigazione trasferiti, identificativi univoci per ogni risultato di mitigazione che ne specifichino l’origine e l’anno, il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 nonché un riferimento alla relativa autorizzazione.
2. La Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione nel registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 come pure il carattere aggiuntivo di tali risultati di mitigazione conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 lettera b.
3. La Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO nel registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1.
Art. 9 Registro
1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
a. è pubblico;
b. è aggiornato ogni volta che vengono pubblicate autorizzazioni conformemente all’articolo 5 paragrafo 5 o riconosciuti trasferimenti conformemente all’articolo 8 paragrafi 2 e 3;
c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle autorizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione.
2. Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Art. 10 Rettifiche corrispondenti
1. Per evitare doppie contabilizzazioni di risultati di mitigazione trasferiti, le Parti effettuano rettifiche corrispondenti come segue:
a. alle emissioni e agli assorbimenti per i settori e i gas a effetto serra coperti dall’NDC;
b. addizionando tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e sottraendo i risultati di mitigazione utilizzati per raggiungere l’NDC di una Parte.
2. Ogni Parte avente un NDC riferito a un singolo anno addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettera a la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il suo NDC nel relativo periodo di attuazione, dividendolo poi per il numero di anni compresi in tale periodo.
3. Ogni Parte avente un NDC riferito a più anni addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettera a la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il suo NDC.
4. Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi, ogni Parte tiene conto delle rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 paragrafi 1–3 per determinare in che misura ha raggiunto il proprio NDC.
Art. 11 Rapporto annuale
Ogni Parte inoltra al segretariato dell’Accordo di Parigi un rapporto annuale contenente informazioni quantitative in merito ai risultati di mitigazione trasferiti, ricevuti, posseduti, annullati e utilizzati, facendo riferimento allo scopo di utilizzo e corredate da indicazioni che consentono di identificare in modo univoco gli ITMO, anche in relazione alla Parte trasferente o all’ente ricevente, l’origine, l’anno e riferimenti ai relativi rapporti di monitoraggio e di verifica.
Art. 12 Rapporto biennale
Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi e alle modalità, procedure e linee guida di cui all’articolo 13 paragrafo 13 di detto Accordo, ogni Parte fornisce un rapporto contenente le informazioni seguenti:
1. nel rapporto biennale sulla trasparenza comprendente l’inventario relativo all’anno finale dell’NDC, ogni Parte applica le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 paragrafi 1–3 per determinare in che misura ha raggiunto il proprio NDC;
2. in ogni rapporto biennale sulla trasparenza inoltrato in relazione al periodo di attuazione dell’NDC in questione, ogni Parte fornisce le indicazioni seguenti:
a. informazioni annue sui risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e utilizzati,
b. se del caso, bilanci annui delle emissioni conformemente all’articolo 10 paragrafo 1,
c. informazioni qualitative sui risultati di mitigazione trasferiti, con indicazioni sulle rettifiche corrispondenti effettuate conformemente al presente Accordo nonché indicazioni sui requisiti e sulle disposizioni per assicurare l’integrità ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile applicati in virtù del presente Accordo.
Art. 13 Evitare doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento climatico internazionale
Le risorse finanziarie per l’acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo accordo diverso delle Parti del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
Art. 14 Autorità competenti
1. La Repubblica del Perù ha autorizzato il Ministero dell’ambiente (MINAM) ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo. A tal fine, la Direzione generale cambiamento climatico e desertificazione è designata quale organo di coordinamento.
2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
Art. 15 Preoccupazione comune e lotta alla corruzione
Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 20. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
Art. 16 Entrata in vigore
Ogni Parte informa l’altra, per via diplomatica, del termine delle procedure richieste dalla legislazione nazionale per l’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dalla data di ricezione dell’ultima notifica.
Art. 17 Emendamenti
Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente all’articolo 16.
Art. 18 Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per mezzo di negoziazioni dirette per via diplomatica.
Art. 19 Denuncia
1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata comunicata, ovvero al più presto nel 2034.
2. La Parte trasferente informa senza indugio gli enti autorizzati a effettuare il trasferimento in merito all’estinzione dell’accordo.
Art. 20 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti
1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:
a. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi stando alle considerazioni pertinenti fatte dal comitato istituito conformemente all’articolo 15 dell’Accordo di Parigi;
b. l’altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo.
2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.
Art. 21 Estinzione
1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
Fatto a Lima, il 20 ottobre 2020, in doppio esemplare nelle lingue inglese, tedesca e spagnola. I testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Per la Repubblica del Perù: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx |
0XX 0.000
0XX 0.814.012
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