riconoscerS
Progetto co-finanziato dall’Unione europea
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi 2007-2013
riconoscerS
VADEMECUM
SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO PER CITTADINI
DI PAESI TERZI
Progetto co-finanziato dall’Unione europea
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi 2007-2013
riconoscerS
VADEMECUM
SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO PER CITTADINI
DI PAESI TERZI
Progetto “ROMA INCLUDE: sostegno all’occupabilità e all’autoimprenditorialità”
XXX Xxxxxx 2- PA 2012 - PROG 102900
Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive - Formazione Lavoro
Il volume è stato redatto da: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, in collaborazione con: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Supervisione scientifica: Xxxxx Xxxxxxxxx
Consulenza legale: Avv. Xxxxxxxx Xxxx
Roma Capitale
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Assessorato Roma Produttiva
Assessore Xxxxx Xxxxxxx
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro
Direttore Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Responsabile del progetto
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Indice
Presentazione di Xxxxx Xxxxxxx 5
Premessa di Mons. Feroci Xxxxxx 7
1. Riconoscimento 10
2. Cosa fare nel paese di origine 11
2.1 Traduzione
2.2 Legalizzazione
2.3 Dichiarazione di valore
3. Cosa fare in Italia 15
3.1 Scuola Superiore 1° e 2° grado
3.2 Titoli accademici
3.3 Dottorato di Ricerca
3.4 Formazione professionale
3.4.1 Qualifiche Professionali
3.4.2 Iscrizioni ad Albi Professionali
4. Riferimenti Normativi 30
5. Allegati 31
Presentazione
Questo opuscolo è una guida pensata per tutti coloro che arrivano nel nostro Paese in cerca di lavoro. Il primo passo da affrontare è la preparazione del curriculum. Non sempre è facile, per- ché va scritto con attenzione e secondo le proprie ambizioni. Prima difficoltà per i cittadini del- l’area extra europea: chi certifica il titolo di studio conseguito in patria? E poi: questo titolo che valore ha in Italia?
In queste pagine cerchiamo di fare chiarezza sui passi da fare e sui certificati da acquisire, con l’obiettivo di semplificare e creare un percorso che agevoli l’integrazione degli stranieri.
Mettere nero su bianco quali sono le proprie conoscenze dà alle persone una consapevolezza maggiore delle proprie possibilità e fornisce ai datori di lavoro una precisa garanzia di compe- tenze. Tutto questo agevola la regolarizzazione del rapporto di impiego, rende i cittadini ospiti più consapevoli e con un senso più forte di appartenenza alla comunità. Facilita quindi un’in- clusione responsabile e condivisa.
In quest’ottica, ritengo questa guida uno strumento di integrazione e di dialogo. Perché non im- porta da quale Paese si proviene, conta ciò che si sa fare e quanto ci si mette in gioco. Vale per i ragazzi che escono dalle nostre scuole. Vale per quanti la scuola o i corsi professionali li hanno seguiti all’estero, in Paesi anche lontanissimi e con lingue, sistemi di apprendimento e percorsi scolastici in parte o in tutto diversi.
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
Xxxxxxx, però, avere lo strumento che faccia dialogare i diversi sistemi di apprendimento e per- metta alle persone di realizzarsi nel settore scelto con studi o corsi. Ed ecco il valore di questo volumetto.
L’Italia fa i conti con l’immigrazione da un paio di decenni. Abbiamo attraversato le fasi del- l’emergenza dell’accoglienza e vogliamo in tutti i modi superare quelle distorsioni che costrin- gono tanti stranieri all’illegalità. Oggi il nostro Paese deve saper voltare pagina e credere in un’immigrazione responsabile, in cui non esistono stranieri, ma cittadini con diritti e doveri. E questo Vademecum lo considero il primo passo verso un pieno riconoscimento di cittadinanza.
Buona lettura e in bocca al lupo a quanti sapranno utilizzare al meglio queste nuove informazioni.
Xxxxx Xxxxxxx
Assessore Roma Produttiva
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Premessa
Questo Vademecum è stato realizzato dalla “Cooperativa Roma Solidarietà – Società Coopera- tiva Sociale Onlus promossa dalla Caritas Roma” nell’ambito del Progetto “ROMA INCLUDE – So- stegno all’occupabilità e all’autoimprenditorialità” finanziato dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (FEI).
Il Progetto è promosso da Roma Capitale–Dipartimento Attività Economiche e Produttive, For- mazione e Lavoro, in qualità di capofila, in partenariato con la Cooperativa Roma Solidarietà-Ca- ritas Roma, il SOL.CO-Città dei Mestieri e l’IRFI-Istituto Romano per la Formazione Imprendito- riale. Il progetto è articolato in diverse azioni volte a favorire l’inclusione lavorativa di cittadini immigrati con disagio occupazionale, curandone l’orientamento lavorativo e l’accompagnamento nella progettazione di attività imprenditoriali.
Da oltre trent’anni la Caritas di Roma sostiene i cittadini stranierianche nell’ambito dell’inclu- sione lavorativa. Nello stesso spirito della precedente pubblicazione del 2011 Le parole del la- voro-Guida pratica per non sentirsi stranieri nel mondo del lavoro, il Vademecum nasce dal xx- xxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx di Via Zoccolette 19 promosso dalla Caritas di Roma nel sostegno all’inserimento occupazionale dei cittadini stranieri, nel tentativo di offrire, attra- verso informazioni chiare e il più possibile semplificate, uno strumento che sia di aiuto per di- panare la matassa di norme, procedure amministrative e aspetti burocratici da seguire per il ri- conoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.
Nella più ampia tematica dell’integrazione socio-lavorativa degli stranieri la questione del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero è di prioritaria rilevanza, in quanto possibile veicolo per facilitare il processo di inclusione e migliorare la condizione sociale dello
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
straniero. Per singolo il vedersi validato il proprio titolo è in qualche modo una rivalutazione del passato, un recupero della propria identità e del proprio bagaglio culturale; per la so- cietà d’accoglienza può significare un’occasione per acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro e per beneficiare del contributo che gli stranieri possono e vogliono dare.
Considerata la continua evoluzione della normativa, la sovrapposizione di norme e il vuoto di al- cuni aspetti procedurali, il Vademecum non vuole e non può essere un documento esaustivo. Le informazioni in esso contenute sono tratte da siti istituzionali e sono anche frutto di una ricerca sul territorio che ha coinvolto gli uffici territoriali competenti del MIUR-Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico. Per il reperimento delle informazioni prezioso è stato il contributo del CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.
Mons. Feroci Xxxxxx
Direttore Caritas Roma
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Il Vademecum
Obiettivo del Vademecum sul riconoscimento dei titoli di studio per cittadini non comu- nitari è offrire uno strumento di facile consultazione e di utilizzo per i cittadini stranieri non co- munitari che volessero riconoscere il proprio titolo di studio in Italia.
Il titolo di studio è un attestato che certifica la conclusione di un percorso formativo attraverso una o più prove d’esame. In Italia esistono diversi titoli di studio suddivisi a secondo del ciclo di istruzione. Il diploma è un attestato rilasciato da un’autorità pubblica, che conferma il possesso di un titolo di studio.
Il valore legale del titolo di studio indica il suo grado di ufficialità e la sua validità ai sensi della legge.
Nell’ordinamento giuridico italiano il titolo di studio è un certificato, rilasciato da un’autorità sco- lastica o accademica pubblica oppure da un istituto privato legalmente riconosciuto dal Ministro dell’Istruzione, che si riferisce ad un corso previsto da un programma didattico certificato da leggi e regolamenti ministeriali o regionali.
Dal punto di vista dell’efficacia giuridica il possesso di un titolo di studio con valore legale è ne- cessario per proseguire gli studi, per l’ammissione ad esami di Stato finalizzati all’iscrizione ad albi, collegi e ordini professionali.
I cittadini non italiani possono far valere in Italia il proprio titolo di studio conseguito all’estero at- traverso una procedura di riconoscimento.
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
1. Riconoscimento
Il riconoscimento avviene quando un titolo di studio di scuola secondaria di 1° e 2° grado, un ti- tolo universitario o un titolo di qualifica professionale conseguito in un altro paese, viene ricono- sciuto dal punto di vista giuridico e diventa quindi valido anche in Italia.
PERCHÉ
È necessario richiedere il riconoscimento per proseguire gli studi, per iscriversi all’Università, per esercitare una professione o per partecipare a corsi professionali, ai fini previdenziali.
COSA RICONOSCERE
• Diplomi di Scuola secondaria di 1° e 2° grado
• Diplomi Universitari
• Dottorati di Ricerca
• Titoli di Qualifica e Attestazioni di Iscrizione ad Albi Professionali
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2. Cosa fare nel Paese di origine
Nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio è necessario:
1. TRADURRE IN ITALIANO IL TITOLO DI STUDIO
2. LEGALIZZARE IL TITOLO DI STUDIO
3. RICHIEDERE LA DICHIARAZIONE DI VALORE
Per poter essere validi in Italia, gli atti e i documenti conseguiti in paesi stranieri devono essere:
• tradotti in italiano;
• legalizzati.
2.1 TRADUZIONE
Il titolo di studio in originale deve essere tradotto in italiano e avere il timbro “per traduzione conforme”.
DOVE: Per informazioni in merito alle traduzioni legali è possibile contattare la Rappresentanza Diplomatica all’estero (Ambasciata di Italia e Consolato italiano) che può fornire una lista di tra- duttori giurati. Tale procedura ha un costo che cambia da paese a paese.
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
2.2 LEGALIZZAZIONE
La legalizzazione è
la certificazione di un documento che ne garantisce l’autenticità.
DOVE: rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica all’estero (Ambasciata di Italia e Consolato italiano).
Se si è già residenti in Italia, e non ci si può recare all’estero per fare la legalizzazione del titolo di studio, è possibile delegare un’altra persona o contattare la Rappresentanza Diplomatica Italiana per ricevere informazioni su come inviare i documenti in originale.
ECCEZIONI ALLA LEGALIZZAZIONE - Convenzioni internazionali
Non sempre è necessario procedere con la legalizzazione.
In alcuni casi la legalizzazione può sostituire con l’apostilla
L’apostilla o apostille sostituisce la legalizzazione. È una certificazione che rende autentico un atto pubblico.
L’apostilla è valida per gli stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ratificata dall’Italia con la legge
20 dicembre 1966 n. 1253.
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APOSTILLE… QUALI STATI? | ||
Bahamas | Honduras | Perù |
Barbados | India | Polonia |
Bielorussia | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
Belgio | Islanda | Repubblica Ceca |
Belize | Isole Cook | Repubblica Domenicana |
Bosnia-Erzegovina | Isole Xxxxxxxx | Romania |
Botswana | Israele | Saint Kitts and Nevis |
Brunei-Darussalam | Italia | Saint Lucia |
Bulgaria | Kazakhstan | Saint Xxxxxxx and the Grenadines |
Capo Verde | Kirghizistan | Samoa |
Cina (Hong Kong) | Lesotho | San Xxxxxx |
Xxxx (Macao) | Lettonia | Sao Tome e Principe |
Cipro | Liberia | Serbia |
Colombia | Liechtenstein | Seychelles |
Costa Rica | Lituania | Slovacchia |
Croazia | Lussemburgo | Slovenia |
Xxxxx del Sud | Macedonia | Spagna |
Danimarca | Malawi | Sud Africa |
Dominica | Malta | Suriname |
Ecuador | Mauritius | Svezia |
El Xxxxxxxx | Messico | Svizzera |
Estonia | Moldova | Swaziland |
Federazione Russa | Monaco | Tonga |
Fiji | Mongolia | Trinidad e Tobago |
Finlandia | Montenegro | Turchia |
Francia | Namibia | Ucraine |
Georgia | Nuova Zelanda | Ungheria |
Germania | Niue | USA |
Giappone | Xxxxxxxx | Xxxxxxx |
Xxxx Xxxxxxxx | Xxxx | Xxxxxxxxx |
Xxxxxx | Xxxxxx | |
Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxx |
L’elenco delle autorità competenti ad apporre l’apostilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato: xxxx://xxx.xxxx.xxx/
Non sono obbligatorie né la legalizzazione né l’apostilla se
• il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 0000 (Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx);
• il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione tedesca a seguito della Convenzione italo-
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall’Italia con Xxxxx 176/1973.
ESEMPIO
Se un cittadino straniero ha conseguito un titolo di studio in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Germania, il titolo necessita solo della traduzione e non della le- galizzazione o dell’apostilla
2.3 DICHIARAZIONE DI VALORE
La Dichiarazione di Valore è
la descrizione ufficiale della qualifica che è stata conseguita nel paese di origine e verificata dalle Autorità italiane competenti.
La Dichiarazione di Valore dà informazioni su un titolo di studio conseguito all’estero e sul suo va- lore nel Paese dove è stato svolto il corso di studi; ad esempio se il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione ufficiale, la Dichiarazione contiene i requisiti di accesso al corso di studi, la du- rata del corso e le materie sostenute.
DOVE: Rappresentanza Consolare italiana nel paese dove è stato prodotto il titolo di studio (Am- basciata di Italia e Consolato italiano) che, in base agli accordi tra paese e l’Italia, richiederà al- cuni documenti. Verrà comunque richiesto il diploma originale del titolo autenticato dall’ente di istruzione ufficiale del sistema educativo del paese in cui è stato rilasciato, tradotto e legalizzato. Per sapere dove sono le autorità italiane all’estero, visitare il sito: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX/XX/Xxxxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/
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3 Cosa fare in Italia
3.1 SCUOLA SECONDARIA DI 1° E DI 2° GRADO
Il riconoscimento di un diploma di scuola secondaria di 1° o 2° grado si chiama equipollenza.
L’equipollenza è
una forma di riconoscimento basata sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero, che verifica se corrisponde (ovvero è equivalente) per livello, anni di scolarità e conte- xxxx a un titolo italiano in modo che possa dare un valore giuridico definendolo equipollente.
L’equipollenza:
• dà valore giuridico ad un titolo di studi conseguito non in Italia;
• viene rilasciata a specifiche condizioni.
Per richiedere l’equipollenza di un titolo di studio è necessario aver sostenuto in un paese stra- niero un ciclo di istruzione di:
• 8 anni per avere il diploma di 1° grado equipollente;
• 11/12 anni per avere il diploma di 2° grado equipollente.
EQUIVALENZA:
è un giudizio che certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.
EQUIPOLLENZA:
conferisce valore giuridico all’equivalenza e riconosce xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx- xxxxx xx Xxxxxx.
Per cittadini di stati membri dell’Unione Europea e della Confederazione Elvetica è prevista una spe- cifica procedura di riconoscimento, per i cittadini di Paesi Terzi ancora non vi è una chiara appli- cazione della normativa rispetto ai titoli di istruzione superiore di 1° e 2° grado.
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
Allo stato attuale non ci sono indicazioni rispetto all’ufficio competente e alle modalità per ottenere l’equipollenza di un titolo di studio di istruzione superiore di 1° e 2° grado.
Il DPR 394 del 1999, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione all’ar- ticolo 48, co.4 dispone che “il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1 (accesso all’istruzione superiore e prosecuzione degli studi), è operato in attuazione dell’articolo 387 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di ricono- scimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi”, lasciando intendere che le disposizioni sul riconoscimento del titolo di studio avessero trovato attuazione. Infatti l’articolo 387 del Decreto Legislativo 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, permette il riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini stranieri nei paesi di origine, in conformità con la normativa comunitaria, ma rinvia al regolamento di attuazione per sancirne l’operatività. In realtà ad oggi non ci sono disposizioni chiare e prassi consolidate, tanto che appare allo stesso tempo contraddittorio quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n° 2787 del 20 aprile 2011 secondo cui la vigente norma- tiva esclude la possibilità del riconoscimento del titolo di studio nei confronti di coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea, pur regolarmente soggiornanti in Italia.
Considerate le attuali difficoltà nel riconoscere un titolo di studio straniero di scuola secondaria di 1° e 2° grado, si segnala che è possibile presentarsi come studente “privatista”, ovvero svolgere l’esame finale dell’intero corso di studi presso un qualunque istituto scolastico italiano dove si possono chiedere sia i documenti che il programma scolastico. Per chi voglia, invece, riconoscere un diploma superiore di tipo professionale è possibile recarsi ai Ministeri competenti in Italia (vedi pag. 27).
Si consiglia di procedere comunque alla legalizzazione e traduzione del proprio titolo di studio nel- l’eventualità di una futura applicazione della normativa vigente.
DOVE: MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Roma. IV unità operativa- Equipollenze- Xxx X. Xxxxxxxxx 00, Xxxx. Orari: Lunedì 15:00/17:00 - Venerdì 09:30/13:00 Piano 6° Xx. 000 Xxx 0000000000, mail: xxxxxxx.xxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxx.xx
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3.2 TITOLI ACCADEMICI
Il riconoscimento dei titoli universitari si chiama equipollenza.
L’equipollenza è
una forma di riconoscimento che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione supe- riore straniero, che verifica se corrisponde (ovvero è equivalente) per livello, anni di scolarità e contenuti a un titolo italiano in modo che possa dare un valore giuridico definendolo equipollente.
L’equipollenza:
• dà valore giuridico ad un titolo di studi conseguito non in Italia;
• viene rilasciata a specifiche condizioni.
EQUIVALENZA
è un giudizio che certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.
EQUIPOLLENZA
conferisce valore giuridico all’equivalenza e riconosce xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx- xxxxx xx Xxxxxx.
Condizioni
È possibile richiedere l’equipollenza di un titolo accademico estero a specifiche condizioni:
• il titolo deve essere stato rilasciato all’estero da un’Università o da un’altra istituzione di li- vello universitario che appartenga ufficialmente al sistema educativo del paese;
• deve essere un titolo finale di 1°, di 2° o di 3° ciclo (in linguaggio internazionale: bachelor- level, master-level o più avanzato);
• deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo straniero.
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
DOVE: segreteria delle Università italiane per richiedere le informazioni sulle modalità con cui l’Uni- versità effettua l’equipollenza dei titoli esteri, ad esempio scadenza per la presentazione della do- manda, tempi della procedura, modulo di domanda di riconoscimento ed elenco dei documenti da allegare alla domanda.
L’Università cui è stata rivolta la richiesta di riconoscimento, deve pronunciarsi entro 90 giorni. La decisione può essere:
• di riconoscimento,
• di non riconoscimento,
• di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative (l’Università può ri- chiedere esami integrativi o periodi di tirocinio).
Le Università italiane, in autonomia, valutano i titoli accademici stranieri applicando gli articoli 2 e 3 della Legge 148/02 che ratifica la Convenzione di Lisbona, per rilasciare analoghi titoli italiani. Una commissione valuterà i curricula accademici degli studenti stranieri, confrontandoli con il corso di laurea italiano maggiormente simile.
La decisione viene presa caso per caso. Il riconoscimento della laurea non è sempre auto-
matico. La legge prevede di integrare alcuni esami, elaborare e discutere la tesi o svolgere dei laboratori, delle esperienze pratiche e/o dei tirocini. Per il riconoscimento non sempre sono previ-
ste prove di lingua italiana.
I documenti da allegare alla domanda più comunemente richiesti sono:
• il diploma o documento ufficiale in originale che attesta il conseguimento del titolo straniero di livello universitario;
• un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum degli studi o piano di studi (in alcuni paesi questo documento è detto transcript);
• la Dichiarazione di Valore (DV) emessa dalle competenti autorità italiane all’estero o il Di- ploma Supplement (DS) - (vedi pag. 19).
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Diploma Supplement
Per facilitare la procedura di riconoscimento dei titoli accademici e professionali nei paesi che hanno aderito al cosiddetto “Processo di Bologna”, è possibile presentare il Diploma Supplement (DS) che ricostruisce in modo analitico il percorso di studi.
Il Supplemento al diploma / Diploma Supplement – DS
• ricostruisce in modo analitico, preciso e trasparente tutto il percorso formativo che si è concluso con un determinato titolo di studio;
• è una particolare certificazione rilasciata secondo un modello che è stato concordato dalle tre principali organizzazioni internazionali europee (Consiglio d’Europa, Unesco- Regione Europa, Unione Europea);
• consente una corretta valutazione del corso e del titolo di studio a cui si riferisce;
• è redatto in due o più lingue quali quella nazionale del Paese in cui è stato conseguito il titolo e almeno una lingua straniera molto diffusa, per es. l’inglese, e fornisce infor- mazioni molto dettagliate, raggruppate in 8 categorie: dati anagrafici del possessore del titolo di studio, il livello del titolo stesso, il curriculum con l’elenco delle materie e i loro principali contenuti, i diritti che attribuisce come l’accesso a studi successivi o al mercato del lavoro, il tipo di istituzione che lo ha conferito e la descrizione sintetica del sistema di istruzione superiore a cui esso appartiene.
Per maggiori informazioni sul Supplemento al Diploma in Italia visionare il seguente indi- xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/0000Xxxxxx/0000Xxxxxx/0000Xxxxxx/xxxxx_xx0.xxx
Ex- Repubblica Iugoslava di Macedonia Federazione russa
Santa Sede Serbia Armenia Azerbaigian Georgia Moldova Ucraina Montenegro
Kazakistan
Slovenia Spagna Svezia Svizzera Ungheria Cipro Croazia Liechtenstein Turchia Albania Andorra
Bosnia Erzegovina
Lettonia Lituania Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxx Repubblica Slovacca
Romania
Austria Belgio Bulgaria Danimarca Estonia Finlandia Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Islanda
Italia
PAESI ADERENTI
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
Sempre più spesso, in alternativa all’equipollenza, si richiede il “riconoscimento fina- lizzato” nei seguenti casi
• iscrizione all’Università;
• prosecuzione degli studi universitari;
• accesso al praticantato o al tirocinio successivo al conseguimento della laurea;
• iscrizione ai concorsi pubblici: vi possono accedere solo cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE lungo periodo presentando domanda di equivalenza;
• fini previdenziali.
ESEMPIO – Ammissione all’università
1° Ciclo: Le Università italiane richiedono il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore”, detto comunemente maturità, per l’iscrizione ai
corsi di laurea.
I titoli finali di scuola secondaria conseguiti all’estero consentono l’accesso a corsi di lau- rea se sono stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero, se sono va- lidi per l’iscrizione all’Università nel paese che li ha rilasciati, se sono stati rilasciati dopo almeno 12 anni complessivi di studio tra scuola primaria e scuola secondaria oppure ri- lasciati dopo 10 anni di studio e 2 o 3 anni di diploma universitario. Per maggiori infor- mazioni visitare il sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xx-xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx
2° Ciclo: Le Università italiane richiedono il titolo di laurea per l’iscrizione ai corsi di Lau- rea Magistrale. L’Università scelta, in autonomia, stabilisce i criteri e le regole per l’am-
missione e l’iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale, inclusa la documentazione necessaria.
In entrambi i casi per i cittadini di Paesi Terzi è necessaria la sola Dichiarazione di Va- lore dei titoli posseduti e non effettuare l’intera procedura per ottenere l’equipollenza.
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EQUIVALENZA
L’equivalenza di un titolo di studio estero permette di partecipare ad un bando di concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano o senza seguire tutta la procedura per ottenere l’equipollenza. L’equivalenza del titolo estero viene valutata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio Reclutamento, Xxxxx Xxxxx- xxx Xxxxxxxx XX, 000 - 00000 Xxxx tel. 0000000000
mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La procedura
• presentare all’Amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso,
• inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio compilando un apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, Xxxxx XXX Xxxxxx 00
- 00000 Xxxx e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx; sito web: xxx.xxxxx.xx
3.3 DOTTORATO DI RICERCA NON CONSEGUITO IN ITALIA
Il riconoscimento di un dottorato di ricerca non conseguito in Italia si chiama equipollenza.
L’equipollenza è
una forma di riconoscimento che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione supe- riore straniero, che verifica se corrisponde (ovvero è equivalente) per livello, anni di scolarità e contenuti a un titolo italiano in modo che possa dare un valore giuridico definendolo equipollente.
L’equipollenza:
• dà valore giuridico ad un titolo di studi conseguito non in Italia;
• viene rilasciata a specifiche condizioni.
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
EQUIVALENZA
è un giudizio che certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.
EQUIPOLLENZA:
conferisce valore giuridico all’equivalenza e riconosce xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx- xxxxx xx Xxxxxx.
Documentazione
Per ottenere il riconoscimento dell’eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del dottorato di ricerca conseguito non in Italia occorre presentare un’apposita domanda con:
• certificato di nascita (o autocertificazione);
• certificato di cittadinanza (o autocertificazione);
• copia del diploma di laurea italiano o titolo estero riconosciuto equipollente;
• titolo di studio conseguito all’estero tradotto e legalizzato e Dichiarazione di Valore che indi- chi la durata legale minima di tre anni del corso di dottorato frequentato;
• tesi o lavoro scientifico con il quale si è conseguito il titolo ed il curriculum degli studi;
• eventuali attestati del tutor o del responsabile del corso e quanto si ritenga utile ai fini di una valutazione da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) che, per legge, deve espri- mersi sulla equipollenza richiesta;
• una marca da bollo da apporre sull’eventuale decreto di equipollenza.
DOVE: L’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) , che si avvale del parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
Per informazioni sui requisiti da possedere al fine di poter accedere alla procedura di riconosci- mento e sulla documentazione da allegare alla domanda, è necessario contattare l’ufficio mini- steriale competente:
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)-Direzione Generale per l’Università - Uff. IX, P.le Kennedy, 20 - I - 00144 Roma tel. +39-06-9772.1 (centralino) xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx
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3.4 FORMAZIONE PROFESSIONALE
In Italia le professioni si dividono in due categorie:
• professioni “non-regolamentate” dalla legge che si possono esercitare senza necessità di pos- sedere uno specifico titolo di studio.
Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non è obbligato ad ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mer- cato del lavoro italiano. Esempi di professioni non regolamentate sono quelle della pubblicità, della comunicazione, dei settori artistici e musicali, della mediazione linguistica come interpreti e tra- duttori, del marketing e altre ancora.
Può essere utile allegare alla qualifica ottenuta all’estero: il Diploma Supplement, la Dichiarazione di Valore o altro documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero per facilitarne la comprensione da parte di un potenziale datore di lavoro.
• professioni regolamentate dalla legge, che stabilisce il titolo di studio e il tirocinio e/o l’esame di Stato valido per l’abilitazione professionale, indispensabili per esercitare la professione, non- ché le norme di deontologia professionale.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di esercitare in Italia la professione per la quale è stata conseguita la qualifica nel paese straniero o per cui si è maturata un’esperienza di un certo numero di anni, alle condizioni previste all’ordinamento italiano.
La Direttiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, estesa anche a cittadini non comunitari, prevede che i cittadini non comunitari possano richiedere il riconoscimento della propria qualifica profes- sionale se classificata allo stesso livello della qualifica richiesta sul territorio nazionale o al livello immediatamente inferiore.
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/00000/xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx. DOVE: presentare domanda ai Ministeri competenti (vedi pag. 27).
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
3.4.1 QUALIFICHE PROFESSIONALI
La qualifica professionale è
il raggiungimento di uno standard di conoscenze, abilità e competenze relativo ad un settore della formazione ed istruzione professionale.
Documentazione da presentare:
• modulo di domanda;
• Dichiarazione di Valore;
• documentazione relativa al titolo di studio tradotto e legalizzato con l’elenco delle materie stu- diate e la durata in anni e/o ore e tipo di formazione ricevuta;
• documentazione dell’esperienza professionale maturata negli ultimi dieci anni nel settore di at- tività in cui si intende operare in Italia, legalizzata dalla Rappresentanza Consolare italiana nel Paese o apostillata, e attestata da documenti pubblici prodotti da enti previdenziali, registro im- prese, o la dichiarazione dei redditi. L’esperienza professionale non può essere autocertificata.
La Conferenza dei Servizi, ovvero una riunione in cui sono presenti i rappresentanti di diversi Mi- nisteri, esamina le istanze sulle quali si è conclusa l’istruttoria da parte dell’Ufficio competente e, qualora sia favorevole, entro quattro mesi l’ufficio competente emana un apposito decreto di ri- conoscimento del titolo professionale conseguito all’estero.
Esercitare l’attività
Occorre trasmettere il decreto di riconoscimento della qualifica professionale alla Camera di Com- mercio competente per territorio di residenza per essere iscritti nel Registro delle imprese se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
ESEMPIO
Se un cittadino straniero ha conseguito un diploma di elettricista o perito meccanico o ac- conciatore, oppure un diploma appartenente alle categorie di competenza di Ministero dello Sviluppo Economico, deve presentare al Ministero tutta la documentazione e, una volta avuta la decisione sull’avvenuto riconoscimento, iscriversi presso la Camera di Com- mercio nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
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3.4.2 ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI
Per esercitare alcune professioni in Italia è indispensabile l’iscrizione all’Albo Professionale.
I cittadini non comunitari che possiedono titoli accademici e che hanno ottenuto l’abilitazione professionale nel paese straniero, per poter esercitare la professione corrispondente in Italia, possono presentare domanda di riconoscimento del titolo e dell’abilitazione.
ABILITAZIONE
L’esame di abilitazione, detto in Italia abilitazione o esame di Stato, è un’autorizzazione che abilita all’esercizio di alcune professioni regolamentate o allo svolgimento di alcune at- tività secondo quanto disposto dalla legge.
La procedura
Chi vuole ottenere il riconoscimento deve presentare domanda al Ministero competente per il pro- prio titolo professionale, allegando la documentazione richiesta.
La Conferenza dei Servizi deciderà se concedere o meno il riconoscimento. Il Ministero competente adotta la decisione finale entro quattro mesi con una decisione:
• di riconoscimento,
• di non riconoscimento,
• di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative come esami integra- tivi o periodi di tirocinio.
Il riconoscimento del titolo è fatto ad personam, ovvero è valido solo per la persona che lo ha xxxxxx- xxx, con un Decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato al cittadino. Solita- mente è richiesta, quale ulteriore condizione per il riconoscimento, la conoscenza della lingua italiana.
Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo professionale è necessario rivolgersi all’Ordine o Collegio professionale per richiedere l’iscrizione all’Albo e poter così esercitare regolarmente la professione.
Il decreto di riconoscimento decade se
• non si effettua l’iscrizione all’Albo entro due anni dal riconoscimento;
• qualora non sia previsto un Albo, se il professionista non esercita la professione per un periodo di 2 anni dalla data del riconoscimento.
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
Per informazioni sulle autorità competenti per il riconoscimento professionale: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx?XXXx000 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/Xxxxxxxxx/xxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/00000/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx- sionali-guida-allutente (guida on-line per il riconoscimento delle qualifiche professionali)
Esempio di riconoscimento di un titolo di studio in ambito sanitario: Infermieri professionali
La procedura nel paese estero
I cittadini di Paesi Terzi possono riconoscere la propria professione in campo sanitario in base ad alcune condizioni:
• avere un titolo di abilitazione riconosciuto dal Ministero competente del paese straniero;
• formalizzare l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine o del Collegio professionale attinenti la professione o, se non previsti, all’Elenco speciale del Ministero competente;
• conoscere la lingua italiana parlata e scritta.
La procedura in Italia
Per ottenere l’autorizzazione ad iscriversi a un Ordine, Collegio o Elenco speciale, i cittadini stra- nieri devono fare richiesta al Ministero della Salute, presentando
• Dichiarazione di Valore;
• domanda secondo il modulo previsto dal Ministero della Sanità;
• copia autenticata del permesso di soggiorno;
• copia autenticata del titolo di studio specifico per l’attività che si vuole svolgere;
• copia autenticata del titolo di abilitazione alla professione se previsto dal paese di origine;
• copia dell’iscrizione all’Albo, se previsto, del paese di provenienza;
• certificazione del titolo da parte dell’Autorità competente del paese straniero o delle autorità consolari italiane presenti in quel paese;
• attestazione dell’autorità del paese di provenienza che non esistono impedimenti di natura professionale o penale. Nel caso il cittadino sia già in possesso di regolare permesso di sog- giorno in Italia, il documento si può presentare in autocertificazione.
DOVE: la documentazione completa deve essere presentata presso: Ministero della Salute, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, Piazzale dell’Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Esercitare la professione
Per poter esercitare la professione di infermiere professionale in Italia sono necessari il riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute e l’iscrizione al Collegio Professionale (IPASVI).
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Principali Ministeri competenti
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie - Ufficio IV & VII
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx
Tel: x00.00.0000.0000/2694/2854/2225/2310/2286
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxXxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxXxxxxxxxx.xxx
Professioni
Dietista
Educatore professionale Farmacista Fisioterapista Infermiere
Logopedista Medico/Medico Specialista Odontoiatra
Ostetrica Ottico
Podologo Psicologo Psicoterapeuta
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico di neurofisiopatologia Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Veterinario
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Settore Internazionale - Reparto II - Ufficio III, Direzione Generale della Giustizia Civile, Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Xxx Xxxxxxx, 00 - X - 00000 Xxxx, Tel: x00.00.0000.0000
Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xx/xx_0_0_0.xx
Geometra Giornalista Xxxxxxxxx Xxxxxx agrario
Perito industriale Ragioniere Tecnologo alimentare
Zoonomo
Chimico
Consulente del lavoro
Dottore agronomo e dottore forestale Dottore commercialista
Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
Geologo
Agente di cambio Agronomo e forestale iunior Agrotecnico
Assistente sociale Attuario
Attuario iunior Avvocato Biologo
Biotecnologo agrario
Professioni
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale Ordinamenti Scolastici
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - X - 00000 Xxxx; Tel: x00.00.0000.0000/3205
Sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx
Docente di scuola secondaria (inferiore e/o superiore).
Docente di scuola primaria
Docente di scuola materna
Professioni
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Direzione Generale per l’Università, Uff. IX
X.xx Xxxxxxx, 00 - X - 00000 Xxxx; Tel: x00.00.0000.0000/7061
Professioni
Architetto
Conservatore dei beni architettonici ed ambientali
Enologo Paesaggista
Pianificatore territoriale
Ricercatore (nelle università e negli enti di ricerca).
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche l’Orientamento e la Formazione - Div. I
Xxx Xxxxxxx, 0 - X - 00000 Xxxx; Tel: x00.00.0000.0000/4238
Sito web: xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/XxxxxxXxxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xx-Xxxxxxxxx
Estetista
Professioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori - Ufficio VI
Xxx Xxxxxx, 0 - X - 00000 Xxxx; Tel: x00.00.0000.0000
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica
Xxxxxxx XX – Servizi e Professioni
Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX)
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Per ulteriori informazioni:
DIVISIONE VI - Servizi e professioni
Tel.: (x00) 00.0000.0000 Fax.: (x00) 00.0000.000
Mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
Professioni
Installazione impianti elettrici Installazione impianti elettronici Installazione impianti idraulici Installazione impianti termici
Installazione impianti di trasporto del gas
Installazione impianti
di sollevamento persone
Installazione impianti antincendio Attività di pulizia
Attività di disinfestazione Attività di derattizzazione Attività di sanificazione Carrozzeria
Meccanica e motoristica Elettrauto
Gommista
Facchinaggio e movimentazione merci Ausiliari del commercio
(agente di commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo)
Barbiere Parrucchiere
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento affari regionali, turismo e sport Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, 00 - X - 00000 Xxxx Tel: x00 00 0000 0000/5929
Sito web: xxx.xxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxx/XXXX/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxx.xxxx
Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo.
Accompagnatore turistico
Guida turistica
Professioni
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari regionali turismo e sport Ufficio per lo Sport
Via della Ferratella in Laterano, 00 00000 Roma Tel: x00.00.00000000 Sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxx.xxxx
Maestro di sci
Istruttore nautico
Guida alpina
Guida speleologica
Professioni
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VADEMECUM SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
4. Riferimenti normativi
• Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra- zione e norme sulla condizione dello straniero”;
• Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, “Legalizzazione degli atti pubblici esteri”;
• Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987,“Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee”;
• Convenzione italo-tedesca del 16 giugno 1969 ratificata dall’Italia con Legge 176/1973 sul- l’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici;
• Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
• Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2787 del 20 aprile 2011 in materia di titoli di studio conseguiti all’estero.
• Legge n. 148 dell’ 11 luglio 2002 che ratifica la Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 “Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’istruzione superiore nella Regione Europa”;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 30 luglio 2009, “Regolamento concer- nente il riconoscimento dei titoli di studio accademici”;
• Legge n. 189 del 30 luglio 2002,“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;
• Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, “Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• Legge Europea n. 97 del 6 agosto 2013, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri- vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”;
• Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 in recepimento della direttiva n. 36 del 7 settembre 2005 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;
• Circolare del Ministero degli Affari Esteri del 2 aprile 2001, n. 5716, “Natura dei titoli di stu- dio e dei certificati di formazione e abilitazione professionale posseduti e il loro valore locale ai fini professionali”.
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5. Allegati
Si allegano modelli di domanda ed esempi di decreti di riconoscimento utili per una maggiore comprensione delle procedure di riconoscimento del titolo di studio e delle qualifiche professionali.
• Modello di richiesta dell’equivalenza di un titolo di studio straniero,
• Modello di richiesta di riconoscimento di un titolo universitario straniero, note e prospetto rias- suntivo,
• Modello di richiesta di riconoscimento di un titolo professionale straniero di infermiere e do- cumentazione da produrre,
• Modello di richiesta di riconoscimento di una qualifica professionale straniera,
• Decreto di riconoscimento del titolo di formazione professionale di acconciatore,
• Decreto di riconoscimento del titolo accademico professionale di ingegnere edile.
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Finito di stampare nel mese di gugno 2014 Realizzazione e stampa Edizioni Ponte Xxxxx