del contratto di MUTUO IPOTECARIO a medio e lungo termine concesso dalla Banca Popolare Commercio e Industria
NORME GENERALI
del contratto di MUTUO IPOTECARIO a medio e lungo termine concesso dalla Banca Popolare Commercio e Industria
ART. 1 CALCOLO DEGLI INTERESSI E VARIAZIONI DEL PIANO DI AMMORTAMENTO
Nel rapporto di mutuo disciplinato dal presente contratto il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile. La Banca ed il Mutuatario potranno concordare variazioni del piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo.
ART. 2 RIMBORSO DI SPESE ED ONERI
II Mutuatario si impegna espressamente a rimborsare alla Banca ogni somma che la stessa abbia a versare a chiunque in dipendenza del contratto di mutuo ed anche di eventuali emanando disposizioni di legge.
Sono a carico del Mutuatario le eventuali spese di annotamento per il rinnovo dell'ipoteca, per lo svincolo, la cancellazione o la riduzione della stessa al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies del citato D.L. n. 7/2007, convertito con modificazioni nella Legge 40/07, le commissioni per variazioni del piano di ammortamento, per il frazionamento, accollo, subentro e/ o variazioni dell'intestazione del mutuo, le commissioni per ogni certificazione, attestazione e dichiarazione, nella misura in vigore al momento della richiesta.
Resta inteso che nessun importo può essere addebitato al Mutuatario con riferimento alla predisposizione, produzione, spedizione od altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 7 (estinzione anticipata), 8 (portabilità del mutuo
-surrogazione) e 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies (estinzione dell'ipoteca) del D.L. n. 7/2007, convertito con modifiche nella Legge n. 40/2007.
ART. 3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Al sensi e per gli effetti dell'art. 118 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo unico bancario) e successive modifiche e integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, ogni condizione economica del presente contratto, ad eccezione del tasso di interesse che potrà variare solo con le modalità ed in base al parametro eventualmente previsti nel contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Mutuatario ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.
Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del precedente comma, il Mutuatario avrà diritto di recedere dal medesimo contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate, senza penalità né spese di chiusura. Qualora il Mutuatario non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. euribor, Tasso BCE), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate ed indicate al Mutuatario nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
ART. 4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IPOTECA
I concedenti consentono che l'ipoteca venga iscritta a richiesta di chiunque e che la Banca, nel caso in cui la durata del finanziamento sia superiore a venti anni, proceda al rinnovo dell'ipoteca stessa con oneri e spese a carico del Mutuatario. Si impegnano inoltre a conservare gli immobili ipotecati in buono stato di manutenzione e conservazione, nonché ad assicurare i fabbricati contro i rischi dell'incendio fino alla concorrenza del loro valore reale, con vincolo a favore della Banca perché non si faccia luogo in caso di sinistro, a liquidazione di danni ed a versamento di indennità senza la presenza od il consenso scritto della Banca.
ART. 5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
Paragrafo I
II verificarsi di ognuna delle seguenti ipotesi determinerà la decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto:
a) II mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso del finanziamento come previsto dall'art. 1819 cod. civ.;
b) qualora, verificandosi un'oggettiva diminuzione di valore o comunque della capacità cauzionale dell'immobile ipotecato per effetto di un generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa, compresi eventi umani o naturali riconducibili anche a caso fortuito, oppure verificandosi svalutazioni dell'euro rispetto alla diversa valuta nella quale sia eventualmente espresso il finanziamento, il Mutuatario non adempia all'obbligo, che assume, di fornire entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Banca un congruo supplemento di ipoteca o altra garanzia idonea, in modo tale da ripristinare l'originario rapporto tra l'importo del credito ed il valore delle garanzie;
c) rilevazione a carico del Mutuatario o dei Garanti di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito quali, a Molo esemplificativo, protesti, sequestri, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie;
d) verificarsi di un deterioramento della situazione giuridica, patrimoniale, economica e finanziaria tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca, anche a seguito di operazioni societarie di fusione o incorporazione o di mutamenti nella compagine sociale;
e) rilevazione a carico del Mutuatario o dei Garanti dell'apertura di procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, ovvero della presentazione di domande di ammissione alle procedure suddette;
f) la presentazione da parte del Mutuatario o dei Garanti di proposte di cessione dei beni ai creditori o di ristrutturazione o di moratoria globale dei debiti o di concordato stragiudiziale in genere;
g) sussistenza sugli immobili di debiti sottaciuti per imposte, tributi o prestazioni aventi prelazioni sul credito della Banca ovvero l'esistenza di altri vincoli diminutivi della garanzia.
Nelle ipotesi di cui al presente paragrafo la Banca avrà il diritto di richiedere l'immediato rimborso dell'intero suo credito per capitale, interessi ed accessori.
Paragrafo II
Il verificarsi di ognuna delle seguenti ipotesi determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1353 del cod. civ.:
a) Destinazione totale o parziale del finanziamento a scopo diverso, se esplicitamente previsto, da quello indicato nel contratto stesso;
b) il verificarsi del mancato o ritardato pagamento, anche in parte, di una qualsiasi somma dovuta in relazione al presente finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori;
e) il caso in cui la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;
d) la messa in liquidazione della società o la cessazione dell'attività;
e) l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi stabiliti nel presente contratto.
Nelle ipotesi di cui al presente paragrafo la Banca avrà facoltà di risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta, anche a mezzo di telegramma o telefax. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Mutuatario un termine non inferiore a giorni quindici.
ART. 6 NORME DELLA FIDEIUSSIONE
La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di mutuo è regolata dalle seguenti condizioni:
a) La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal Mutuatario alla Banca per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, derivanti dal mutuo;
b) il Fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca fossero state incassate in pagamento di . obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. La presente fideiussione conserva piena ed integra validità anche nel caso in cui la Banca ritenesse di aderire al concordato giudiziale o stragiudiziale od alla cessione dei beni proposta dal Mutuatario;
c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa;
d) il Fideiussore non può recedere nel corso della durata del mutuo dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
e) la fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del mutuo, salvo che il Fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla Banca, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
f) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Mutuatario, senza che essa sia tenuta ad escutere il Mutuatario o il Fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato;
g) il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del Mutuatario, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore è tenuto a pagare alla Banca gli Interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del Mutuatario. L'eventuale decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fideiussore.
h) nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
i) quando vi sono più Fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;
I) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica, è effettuata dalla Banca al Fideiussore con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto;
m) il Fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal Mutuatario del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.
ART. 7 COMPRESENZA DI PIÙ GARANZIE
La fideiussione e la garanzia ipotecaria hanno pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorgesse in seguito a favore della Banca in assistenza ai debiti garantiti, e conserveranno pieno effetto anche qualora tali garanzie e/o diritti dovessero diminuire o venire a cessare, anche per fatto del creditore, e ciò in espressa deroga agli articoli 1955 e 2869 del cod. civ..
Qualora il Fideiussore avesse in precedenza prestato da solo o unitamente a terzi soggetti altra fideiussione nell'interesse del Mutuatario, la presente fideiussione non sostituisce né annulla quella precedentemente prestata, la quale pertanto conserverà piena validità dovendosi intendere che la presente fideiussione viene rilasciata in aumento e cumulo di quella precedente senza alcun effetto novativo.
ART. 8 RECLAMI
II Mutuatario può presentare reclami alla Banca con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la filiale in cui intrattiene il rapporto; con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all'ufficio reclami, sito in Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; con posta elettronica, all'indirizzo email xxxxxxx@xxxx.xx. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Il Mutuatario rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte della Banca può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, di cui al successivo art. 9 paragrafo 3 lett. a).
ART. 9 LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, FORO COMPETENTE ED ORGANI DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
1 - Il presente Contratto, stipulato in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana.
2 - Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale della Banca presso la quale si e' costituito il rapporto, a scelta della Banca, ad eccezione del caso in cui il Mutuatario rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'ari. 3 del D. Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Mutuatario.
3 - Resta salva la facoltà per il Mutuatario di ricorrere:
a) all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve Abf) - dopo aver presentato reclamo alla Banca secondo le modalità di cui al precedente art. 8 - sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'ari. 128-bis T.U.B.. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Mutuatario può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx):
b) all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca.
ART. 10 D.LGS. 6/9/2005, n. 206 (Codice del Consumo)
Nel caso in cui il Mutuatario rivesta la qualifica di consumatore, sono fatte salve le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 6 settembre 2005
n. 206 (Codice del Consumo); pertanto non producono effetto le clausole del contratto e dei relativi allegati che possano essere ritenute in contrasto con le disposizioni inderogabili del citato D.Lgs. n. 206/2005.
ART. 11 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
II Mutuatario può scegliere le modalità di comunicazioni periodiche optando tra la forma cartacea e quella elettronica. Il Mutuatario può cambiare la modalità di comunicazione utilizzata in ogni momento del rapporto, salvo che la modifica sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. Le spese per l'invio delle comunicazioni periodiche non possono essere in ogni caso superiori alle spese che la Banca ha effettivamente sostenuto per l'invio secondo la modalità prescelta.