CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO AI SENSI DELL’ART. 2, 1 COMMA LEGGE 09/12/1998 N. 431
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
AI SENSI DELL’ART. 2, 1 COMMA LEGGE 09/12/1998 N. 431
Il
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Latina il _________ , Presidente pro
tempore dell’Università Agraria “Xxxxxxx I”, domiciliato
per la carica presso la sede dell’Universitaria, il quale dichiara
di agire per nome e per conto e nell’interesse dell'Università
Agraria "Xxxxxxx I" C.F. 80005230596 in appresso detto
locatore,
LOCA
al Sig. _________ nato a ________ (____) il __________ residente in
Sermoneta (LT), Via _____ Codice Fiscale: ________ in appresso detto
conduttore, che accetta l'unità immobiliare sita in Xxxxxx
X.Xxxxxxx, 0 piano primo di mq. 63 F. 62 P.lla 227 Sub 10/d Cat. A/2
come meglio identificato nella planimetria allegata.
1) DURATA
-
La locazione avrà la durata di anni 4 (quattro) e cioè dal _______
al ________.
2) DISDETTA - Alla scadenza contrattuale, il contratto si rinnoverà per uguale periodo di quello iniziale, salvo che una delle parti non comunichi all'altra con raccomandata da riceversi almeno tre mesi prima della scadenza la sua volontà di non rinnovare il contratto. Il locatore rinuncia alla facoltà di disdire il contratto alla prima scadenza, fatte salve le ipotesi stabilite dall’art. 3 della legge 431/98 da comunicarsi al conduttore con raccomandata A.R. sei mesi prima della scadenza.
3) CANONE - Il canone annuale di locazione viene tra le parti concordato in €. __________ da corrispondersi in 12 rate mensili uguali di € ________ entro il 10 del mese. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.
4) AGGIORNAMENTO
-
Il canone come sopra pattuito, sarà aggiornato ogni anno nella
misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei
prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e
degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di
inizio del presente contratto.
5) ONERI
ACCESSORI –
Le parti pattuiscono che sono a carico del conduttore le spese di
riscaldamento, spurgo pozzi, fornitura elettrica, servizio di
pulizia, canone acquedotto e quelle relative alla fornitura degli
altri servizi comuni, alla manutenzione degli impianti comuni della
casa e i corrispondenti oneri amministrativi per millesimi di
condominio. Sono
a Carico del conduttore tutte le spese per i lavori di messa a norma
dell’immobile locato il quale vine fittato con la sola
certificazione Ape
6) PAGAMENTO - Il canone dovrà essere pagato a mezzo di versamento presso la tesoreria dell'Ente.
7) STATO LOCATIVO - Il conduttore riconosce di ricevere in consegna l'immobile in buono stato ed idoneo all'uso convenuto, e di aver verificato preventivamente l’unità immobiliare, gli accessori e gli impianti. Si obbliga, al momento del rilascio, a restituirlo nello stato in cui è stato consegnato, impegnandosi, durante il periodo locatizio ad eseguire tutte le opere di manutenzione e riparazione che si rendono necessarie per mantenere in buono stato l’unità immobiliare.
8) CONDOMINIO
- Il conduttore riconosce che l'unità locata fa parte di un
condominio e si impegna per sé e per i propri aventi causa al
rispetto e all’osservanza delle norme di civile
convivenza.
9) MUTAMENTO
DI DESTINAZIONE E SUBLOCAZIONE
- Sono vietati la sublocazione sia parziale che totale, il comodato e
la cessione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge; è
inoltre vietato il mutamento di destinazione, intendendosi la
presente clausola come risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile. Il locatore avrà facoltà di avvalersi di detta
clausola in ogni momento e qualunque sia il periodo di tempo
trascorso dal mutamento di destinazione o dal giorno in cui il
locatore ne avrà preso conoscenza. E' vietata la sublocazione
parziale e totale, il comodato e la cessione del contratto, fatti
salvi i casi previsti dalla legge. La locazione è destinata
ad uso esclusivo di abitazione del conduttore e dei suoi
familiari conviventi come risulta dal certificato di residenza –
stato di famiglia allegato .
10) MANCATO PAGAMENTO - Le parti pattuiscono che il mancato pagamento del canone entro i 20 giorni e degli oneri accessori in misura superiore a due mensilità costituisce inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
11) CAUZIONE – le parti concordano di non prevedere a garanzia delle obbligazioni del presente contratto, il versamento al locatore di alcuna cauzione.
12) SPESE STRAORDINARIE - Qualora si eseguano nell'immobile locato o nel condominio rilevanti opere anche se non improrogabili o comunque opere di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, rinnovo di impianti, il canone corrisposto potrà essere integrato con un aumento pari all'interesse legale sul capitale impiegato nei lavori effettuati; l'aumento decorrerà dall'ultimazione delle opere senza onere di preventiva richiesta.
13) RIPARAZIONI - Tutte le riparazioni di cui all'art. 1576 e 1609 C. C. sono a carico del conduttore che dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi al conduttore in caso di inadempienza di quest'ultimo con diritto di rimborso entro 20 giorni dalla richiesta delle spese sostenute. Il conduttore non può senza il consenso scritto del locatore eseguire innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzione di impianti di alcun genere e sarà responsabile verso il locatore e verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile locato e dei suoi impianti. Le migliorie o innovazioni ancorché autorizzate non daranno al conduttore alcun diritto di rivalsa nei confronti del locatore e si intenderanno acquisite alla proprietà fatto salvo il diritto del locatore di richiederne la rimozione e la riduzione in ripristino a fine locazione. Sono infine a esclusivo carico del conduttore tutti i lavori di messa a norma dell’immobile.
14) VISITE - Il locatore potrà visitare o far visitare l'immobile da suoi incaricati durante la locazione previo avviso al conduttore dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì e mercoledì.
15) RECESSO - Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta con lettera A.R. da inviarsi al locatore almeno sei mesi prima dalla data di rilascio dei locali. In tal caso il conduttore corrisponderà sino al rilascio dei locali il canone, le spese accessorie e di riscaldamento oltre a corrispondere al locatore l'importo della tassa di registro per l'anticipata risoluzione del contratto.
16) CONTRATTO E BOLLI – Le spese di contratto unitamente ai bolli sono a carico del conduttore, le spese di registrazione al 50% tra le parti. Ogni modifica al presente contratto deve risultare da atto scritto, tutte le clausole sono essenziali e la loro inosservanza determinerà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore. Per qualunque contestazione, comunicazione e notifica giudiziale relativa al presente contratto il conduttore elegge domicilio nell'immobile locato.
Il locatore Xxxxxxxx Xxxxxxx Il conduttore ______
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il conduttore dichiara di aver letto tutti gli articoli e di approvarli specificatamente e in particolare gli artt. 5,6,7,13,14,15.
Sermoneta lì ___________ Il conduttore _________
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