Allegato 3
Allegato 3
Modello di fideiussione
Mercato elettrico
Modello di fideiussione bancaria, di cui all’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato elettrico
Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0/0
00000 Xxxx
……………….., lì …………………….
Fideiussione (rif. n. )
La Banca ………………….., filiale di ……………………….., con sede legale in ,
C.F. …………..……, P.I. ………………..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. ,
iscritta all’Albo delle banche ……………….. al n. ……, capitale sociale Euro …………………….
in persona dei suoi legali rappresentanti (nel seguito: la Banca),
PREMESSO CHE
- ………………………………………………………………., …………………………………,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di nascita)
……………………………………………………………………………………………………,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale………………………………………partita IVA ,
capitale sociale Euro ………….…, di cui sottoscritto ………….…, di cui versato ,
iscritta presso , (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è:
operatore del mercato elettrico, inserito nell’Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all’articolo 16 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001, Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina), avendo l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, sottoscritto, in data
………………………..…, il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima. Per l’effetto, sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A (nel seguito: il GME) tutte le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia, al mercato infragiornaliero, al mercato elettrico a termine (nel seguito, congiuntamente, definiti: mercati dell’energia);
(da compilare solo se si intende estendere tale garanzia anche alle obbligazioni assunte sulla PCE nei confronti del GME)
operatore della piattaforma dei conti energia (nel seguito: PCE), inserito nell’Elenco degli operatori ammessi alla PCE di cui all’articolo 23 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: Regolamento), positivamente
verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG), con determinazione del 7 febbraio 2007, avendo l'Operatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento, sottoscritto, in data
………………………..…, il Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito nel Regolamento medesimo. Per l’effetto, sono assunte dall'Operatore nei confronti del GME le obbligazioni pecuniarie relative alla PCE con riferimento alle quali il GME risulta essere controparte dello stesso Operatore, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT), i pagamenti dovuti a titolo di interessi di mora, nonché a titolo di spese di escussione;
- ai sensi dell’articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, ai fini della presentazione di offerte di acquisto congrue sui mercati dell’energia ed ai fini della presentazione di richieste di registrazione sulla PCE, gli operatori possono presentare una fideiussione prestata dalle banche in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 79, comma 79.1;
- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME di cui all'articolo 78 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro a
garanzia di tutte le obbligazioni, pregresse e future, che derivano o deriveranno in capo all’Operatore nei confronti del GME, in relazione alla sua partecipazione ai mercati dell’energia ed alla PCE, a qualsiasi titolo, anche accessorio, salvo quelle nascenti dal mancato pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 7, comma 7.1, della Disciplina e all’articolo 7 del Regolamento (nel seguito: obbligazioni pregresse e future).
- per “obbligazioni pregresse” si intendono quelle già sorte, anche se non ancora liquide e/o esigibili, in relazione alle obbligazioni già assunte al momento in cui la presente fideiussione diverrà efficace e per “obbligazioni future” tutte quelle cronologicamente successive a tale momento.
TUTTO CIÒ PREMESSO
la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina e nel Regolamento.
Articolo 1
(Validità ed efficacia della fideiussione)
La fideiussione è valida ed efficace dal e non è sottoposta ad alcuna condizione, salvo che la verifica, compiuta dall’istituto affidatario, ai sensi dell’articolo 79, comma 79.6, della Disciplina, abbia dato esito negativo.
Articolo 2
(Rinuncia al beneficio della preventiva escussione)
La Banca, irrevocabilmente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento di tutte le "obbligazioni pregresse" e di
tutte le "obbligazioni future", che derivano e/o deriveranno in capo all’Operatore, nei confronti del GME, dalla partecipazione ai mercati dell’energia ed alla PCE.
Articolo 3
(Nessuna valutazione del merito creditizio dell'Operatore)
La Banca prende atto e dichiara che le obbligazioni di cui al precedente Articolo 2 – in quanto derivanti dalla partecipazione ai mercati dell’energia ed alla PCE – non comportano preventivamente da parte del GME alcuna valutazione del merito creditizio dell’Operatore, fermo restando che la presente vale anche quale autorizzazione speciale della Banca al GME, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1956 del codice civile.
Articolo 4
(Successione nel contratto di fideiussione nel regime transitorio)
Qualora il GME sia garantito da altre garanzie rilasciate in precedenza nell'interesse del medesimo Operatore a copertura delle obbligazioni da quest'ultimo assunte sui mercati dell’energia e sulla PCE, ed in base a modelli diversi dal presente, la presente fideiussione potrà sostituire le precedenti garanzie qualora la stessa sia prestata per un ammontare almeno pari all'importo delle "obbligazioni pregresse" e l'Operatore presenti specifica istanza, in tal senso, al GME ed all'istituto affidatario del GME, contestualmente alla presentazione della presente fideiussione, realizzandosi, per l'effetto, la liberazione del precedente fideiussore.
Diversamente, la presente fideiussione non farà venir meno la validità ed efficacia delle precedenti garanzie. In tal caso, le garanzie pregresse e la presente fideiussione rilasciate al GME si cumulano senza soluzione di continuità e senza liberazione per i garanti, fermo restando che il GME potrà escutere in via preventiva le garanzie pregresse. Si precisa inoltre che la presente fideiussione garantisce le "obbligazioni pregresse" e le "obbligazioni future" anche in presenza di garanzie precedenti la presente fideiussione.
Articolo 5
(Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni)
Le disposizioni in materia di sostituzione e successione nel tempo delle garanzie di cui al precedente Articolo 4 si applicheranno anche in ipotesi di più fideiussioni che siano prestate in base al presente modello, senza che, tuttavia, possa operare a favore del fideiussore successivo il beneficio di preventiva escussione del precedente garante.
Articolo 6
(Estensione della responsabilità della Banca)
Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 1, in caso di perdita da parte della Banca di uno dei requisiti previsti dalla legge e dalla Disciplina per il rilascio e mantenimento delle fideiussioni di cui all'art.79, della Disciplina, la Banca continuerà a rispondere di tutte le obbligazioni sorte in capo all’Operatore fino a tale momento, e ciò sino a che lo stesso Operatore non avrà sostituito la presente fideiussione con altra idonea garanzia.
Articolo 7
(Pagamento a prima richiesta)
Per effetto di quanto previsto al precedente Articolo 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a
sostegno della relativa richiesta di pagamento, senza sollevare eccezioni e/od obiezioni e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l'Operatore e/o terzi (ivi inclusi altri soggetti garanti dello stesso Operatore) abbiano sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all’ammontare massimo complessivo di Euro …………………………….…
Articolo 8
(Modalità di pagamento della Banca)
A seguito della richiesta di cui al precedente Articolo 7, da inoltrarsi mediante raccomandata A/R, anticipata via tele facsimile al numero…………………….. ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Articolo 9
(Deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c)
La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti dell'Operatore o non l'abbia diligentemente continuata.
Articolo 10
(Escussione parziale)
La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
Articolo 11
(Autonomia della fideiussione)
In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale dell'Operatore nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida o inefficace o comunque venisse a qualsiasi titolo modificata anche solo unilateralmente dal GME.
Articolo 12
(Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.)
La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
Articolo 13
(Rinuncia ad istanze o azioni)
La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.
Articolo 14
(Delegabilità dei diritti di cui alla presente fideiussione)
La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato per iscritto dal GME.
Articolo 15
(Rinuncia alla fideiussione da parte del GME)
Il GME potrà rinunciare in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio alla presente fideiussione, dandone comunicazione alla Banca ed all’Operatore e con effetto dalle ore 24 del giorno lavorativo in cui tale comunicazione perverrà alla Banca. In tal caso, resta inteso che la Banca risponderà di tutte obbligazioni sorte in capo all’Operatore fino a tale momento.
Articolo 16
(Recesso unilaterale della Banca)
La Banca potrà recedere dalla presente fideiussione dandone contestuale comunicazione al GME e all’istituito affidatario del GME stesso, con lettera raccomandata A.R.. Il recesso dalla garanzia fideiussoria avrà effetto e la fideiussione verrà meno decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del GME.
Articolo 17
(Effetti del recesso)
Il GME comunicherà alla Banca l’ammontare delle obbligazioni, anche se non ancora liquide e/o esigibili, assunte fino al momento di efficacia del recesso, con indicazione del relativo periodo di riferimento.
La Banca risponderà di tutte le obbligazioni, anche se non ancora liquide e/o esigibili assunte fino al momento di efficacia del recesso, qualora l’Operatore non presenti al GME una garanzia a copertura di tali obbligazioni.
Articolo 18
(Comunicazioni)
Fatto salvo quanto disposto al precedente Articolo 8, ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax, ai seguenti indirizzi:
……………………………………………………., ………………………………–…………..,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail………………………………….numero di fax …………………………………. .
Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data del messaggio di conferma, se effettuate a mezzo di telefacsimile.
Articolo 19
(Foro competente)
Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Denominazione della Banca Firme dei procuratori
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui agli Articoli 2 (Rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 4 (Successione nel contratto di fideiussione nel regime transitorio), 5 (Sostituzione e successione nel tempo tra le fideiussioni), 6 (Estensione della responsabilità della Banca), 7 (Pagamento a prima richiesta), 9 (Deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del c.c.), 10 (Escussione parziale), 11 (Autonomia della fideiussione), 12 (Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 13 (Rinuncia ad istanze o azioni) e 19 (Foro competente) della presente fideiussione.
La Banca
N.B.: la firma dei procuratori deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.