ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 228 del 09/05/2019
OGGETTO: Presa d`atto della sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell`Universita` degli Studi di Udine e l`IZSVe per lo svolgimento di attivita` comuni nell`ambito dell`epidemiologia, della patogenesi e dell`eziologia delle malattie della fauna selvatica e delle specie ittiche di interesse acquacolturale.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Presa d`atto della sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell`Universita` degli Studi di Udine e l`IZSVe per lo svolgimento di attivita` comuni nell`ambito dell`epidemiologia, della patogenesi e dell`eziologia delle malattie della fauna selvatica e delle specie ittiche di interesse acquacolturale.
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SCA1 – Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti.
- l’IZSVe è un ente sanitario di diritto pubblico, costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- rientrano tra i compiti istituzionali dell’IZSVe, ai sensi dell’art. 3 lett. n) dell’Accordo per la Gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine, intende sviluppare, indagini sulla epidemiologia, patogenesi, eziologia delle malattie della fauna selvatica e delle specie ittiche di interesse acquacolturale;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
- l’art. 15 della L n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Con nota trasmessa via PEC, acquisita al prot. IZSVe n. 5534/2019, il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine ha trasmesso l’accordo di quadro di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse comune già sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti, in copia allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n.1).
Con ticket Intranet n. 127392/2019 il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Dirigente Veterinario in servizio presso la “SCT4 del Friuli Venezia Giulia” ha richiesto a questa Struttura di prendere atto della sottoscrizione di tale accordo.
In base alla predetta intesa l’IZSVe e il suddetto Dipartimento s’impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.
La stipula dell’accordo in parola, la cui durata è fissata in tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, salvo eventuale rinnovo per un periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto, non comporta oneri economici a carico delle parti.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:
1. di prendere atto della sottoscrizione con firma digitale in data 17.4.2019 dell’accordo quadro di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell`Università degli Studi di Udine e l`IZSVe per lo svolgimento di attività comuni nell`ambito dell`epidemiologia, della patogenesi e dell`eziologia delle malattie della fauna selvatica e delle specie ittiche di interesse acquacolturale, documento, in copia allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di prendere atto che l’accordo in parola la cui durata è fissata in tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, salvo eventuale rinnovo per un periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto, non comporta oneri economici a carico delle parti.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA1- Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di prendere atto della sottoscrizione con firma digitale in data 17.4.2019 dell’accordo quadro di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell`Università degli Studi di Udine e l`IZSVe per lo svolgimento di attività comuni nell`ambito dell`epidemiologia, della patogenesi e dell`eziologia delle malattie della fauna selvatica e delle specie ittiche di interesse acquacolturale, documento, in copia allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di prendere atto che l’accordo in parola la cui durata è fissata in tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, salvo eventuale rinnovo per un periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto, non comporta oneri economici a carico delle parti.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 228 del 09/05/2019
OGGETTO: Presa d`atto della sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell`Universita` degli Studi di Udine e l`IZSVe per lo svolgimento di attivita` comuni nell`ambito dell`epidemiologia, della patogenesi e dell`eziologia delle malattie della fauna selvatica e delle specie ittiche di interesse acquacolturale.
Pubblicata dal 09/05/2019 al 24/05/2019 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Affari Generali, Progetti e Convenzioni, Servizi Istituzionali e Digitalizzazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - - Gestione Atti
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
Il DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI (DI4A)
E
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Il Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali (in seguito per brevità denominato “Di4A”), dell’Università degli Studi di Udine, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 0 e sede operativa Xxx xxxxx Xxxxxxx 0000, Xxxxx, 00000, C.F. 80014550307/ P.IVA 01071600306, PEC di4a@postacert.uniud.itnella persona del Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxxx nato a Padova il 21/10/1958,
C.F. CCCPLA58R21G224G, domiciliato per la carica c/o la sede del DI4A.
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Prato il 19/06/1948, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, C.F.:BRNDNL48H19G999C, domiciliato per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”);
di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- Il DI4A si caratterizza per il valore associato alla vastità delle competenze aggregate e per un forte carattere interdisciplinare finalizzato alla promozione e alla disseminazione della conoscenza negli ambiti della Sostenibilità, Benessere, Salute, Sicurezza e Salubrità. Nell’ambito del Di4A operano ricercatori di area veterinaria con comprovata esperienza scientifica nell’ambito della gestione, patologia, parassitologia, recupero e cura della fauna selvatica, immunologia, patologia e parassitologia degli organismi acquatici, e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- l’IZSVe è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture; rientrano tra i compiti istituzionali dell’IZSVe – tra l’altro – l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta della Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
-in particolare all’art. 3 lett (n) dell’Accordo per la Gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano (approvato con leggi della Regione del Veneto n. 5 del 18/03/2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 24/04/2015, della Provincia di Trento n. 5 del 10/03/2015 e della Provincia di
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Bolzano n. 5 del 19/05/2015) è prevista da parte dell’IZSVe l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università;
il Di4A, al fine di migliorare il raggiungimento dei propri obiettivi, intende sviluppare, indagini sulla epidemiologia, patogenesi, eziologia delle malattie della fauna selvatica e delle specie ittiche di interesse acquacolturale estese anche ad altre tematiche emergenti che coinvolgano altre specie animali;
- l’art. 15 della L n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono avviare una collaborazione al fine di sviluppare singole iniziative anche di tipo formativo, ovvero, progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica e nello specifico degli interventi assistiti con animali.
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione;
Tutto quanto sopra esposto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2. OGGETTO
Le Parti ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di implementare ricerche condivise nell’ambito delle tematiche riportate nelle premesse.
Le Parti s’impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l’attivazione di progetti di ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione e l’attivazione di altre iniziative di interesse comune alla promozione della salute pubblica, basate su un’equa compartecipazione. A tal scopo, le Parti s’impegnano fin d’ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.
Le Parti s’impegnano altresì a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione della collaborazione di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni alla propria Amministrazione. Il rapporto di collaborazione si attuerà mediante accordi attuativi relativi a progetti specifici concordati tra le parti dove verranno indicati i referenti scientifici dei singoli progetti.
ART. 3. DURATA
Il presente accordo avrà una durata triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza.
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ART. 4. RISORSE FINANZIARIE
Il presente accordo quadro non prevede oneri a carico delle Parti.
ART. 5. RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
Per il DI4A è nominato Responsabile dell’esecuzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
Per l’IZSVe sono nominati Responsabili dell’esecuzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx per le tematiche relative alla fauna selvatica, mentre per quelle relative all’acquacoltura la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx.
ART. 6. UTILIZZO DEI DATI
Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente accordo. Gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti. IZSVe e l’Ente potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
ART. 7. ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA
Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ART. 8. RECESSO
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.
Il recesso non avrà effetto sulle eventuali convenzioni attuative già sottoscritte dalle Parti in attuazione al presente accordo, salva diversa volontà delle Parti da accordarsi per iscritto.
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ART. 9. INVALIDITA’ DELL’ACCORDO
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
ART. 10. CESSIONE DELL’ACCORDO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
ART. 11. NATURA GIURIDICA
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
ART. 12. DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA’
In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
ART. 14. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente
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accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge, ai seguenti indirizzi:
Per l’IZSVE: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX)
Per il Di4A: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxx (XX) PEC xx0x@xxxxxxxxx.xxxxx.xx
ART. 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.
Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 16. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente
Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte I DPR n. 642/1972, che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17/01/2013.
ART. 17. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
ART. 18. NEGOZIAZIONE
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Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
***
Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI AMBIENTALI E ANIMALI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
IL DIRETTORE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
…………………………………………….
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
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