ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PARTE I – DATORI DI LAVORO che svolgono il compito di RSPP
I soggetti formatori possono organizzare corsi di durata superiore contente argomenti “specifici”
Consentito impiego di piattaforme e-Learning ma SOLO per gli argomenti e materie dove non è necessaria la presenza del docente
SOGGETTI FORMATORI:
- Regioni e province ed enti accreditati dagli stessi (enaip, ial etc…)
- Università e scuole di dottorato nell’ambito della sicurezza
- INAIL
- Vigili del Fuoco
- Scuola superiore della pubblica amministrazione
- Scuole sup di altre amministrazioni
- Associazioni sindacali dei D.L. e lavoratori
- Enti bilaterali e organismi paritetici
- Fondi interprofessionali di settore
- Ordini e collegi professionali
REQUISTITI DEI DOCENTI:
3 anni di esperienza come docenti o insegnanti oppure 3 anni di professione nella sicurezza sui luoghi di lavoro.
IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI QUALIFICA DEI DOCENTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSUNTIVA PERMANENTE.
DURATA MINIMA 16 H E MASSIMA 48 H
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
A- Individuare il resp. Del progetto (anche docente)
B- Num max di discenti 35 unità
C- Registro presenze obbligatorio da conservare
D- Presenza minima 90%
METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO E INSEGNAMENTO
E’ consentito l’utilizzo dell’e-Learning, garantire lezioni frontali, simulazioni, verifiche d’apprendimento DURATA PER CODICE ATECO 2002/2007
- BASSO RISCHIO 16 H
- MEDIO 32 H
- ALTO 48 H
ARGOMENTI
Come da Accordo Stato/Regioni. Importante: anche 231/2001
4 MODULI:
A- Normativo/giuridico
B- Gestionale
C- Tecnico
D- relazionale
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Frequenza di almeno il 90% del corso
Test di verifica finale orale o scritta obbligatoria. Se non si supera il test il resp. Del progetto definirà le modalità di recupero.
Il giudizio finale è effettuato dal responsabile del progetto o dal docente con delega. Sono previste verifiche annuali sul mantenimento delle competenze.
AGGIORNAMENTO
Ogni 5 anni aggiornamento (dalla data di pubblicazione dell’Accordo stato/Regioni) anche spalmato nel corso del quinquennio
BASSO 8 H
MEDIO 12 H
ALTO 16 H
ESONERI
Per i D.L. che hanno seguito il corso come da DM 16/01/1997, l’agg. dovrà essere fatto entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo. Xxxxxx dimostrare e attestare.
Per i D.L. che NON hanno fatto i corsi come D.Lgs. 626/94 dovranno fare aggiornamento entro 2 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo.
ARGOMENTI come specificato nell’accordo CREDITI FORMATIVI
I D.L. che hanno fatto il corso come da DM 16/01/1997 dovranno seguire solo gli aggiornamenti
I D.L. che hanno seguito i vari Ateco conformemente al proprio settore di attività, non sono tenuti a svolgere il corso.
ESERCIZIO NUOVA ATTIVITA’
Fare formazione entro 90gg dall’apertura della nuova attività
DISPOSIZ. TRANSITORIE
I D.L. che hanno fatto i corsi nei 6 mesi antecedenti alla pubblicazione dell’accordo non sono tenuti a frequentare i corsi
PARTE II - LAVORATORI – PREPOSTI E DIRIGENTI
La formazione a lavorat. Preposti e dirigenti può essere fatta in aula o sui luoghi di lavoro da persona esperta (vedi requisiti docenti come per corsi RSPP parte I del presente Accordo)
La specifica formazione su attrezzature e mezzi andrà ad integrare il percorso formativo previsto dall’accordo.
Prevista formazione e-Learning SOLO per la formazione specificata nell’Accordo.
I corsi dovranno essere effettuati previa richiesta di collaborazione ad enti bilaterali e organismi paritetici, se non si ottiene riscontro entro 15 giorni, il D.L. ha facoltà di pianificare in autonomia la formazione. Il tutto deve essere documentato.
REQUISITI DEI DOCENTI
Possono essere interni o esterni all’azienda ma devono avere 3 anni di esperienza come docenti o 3 anni profess. Sicurezza sui luoghi di lavoro.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
- Prevedere il soggetto erogatore, anche il DL
- Responsabile del progetto
- Nome dei docenti
- Num max di discenti 35 unità
- Registro partecipanti
- Presenza min 90%
- Garantire ai lav stranieri la comprensione
- Lav. Stranieri possibile formazione preliminare in modalità e-Learning.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
- Equilibrio tra lezioni frontali,esercitazioni teoriche e pratiche
- Metodologie di apprendimento interattive
- Simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche
- Metodologie di apprendimento innovative modalità e-Learning Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning.
LAVORATORI
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08.- 2 MODULI
Formazione generale
Durata: Non inferiore a 4 ore per tutti i settori
Contenuti: riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs n. 81/08
Formazione specifica
Durata minima 4,8 o 12 ore in funzione dei rischi quali; lettera b) del comma 1 dell’ art. 37 del D.Lgs n. 81/08
DURATA TOTALE
- BASSO 8 H (4 GENERALE + 4 SPECIFICA)
- MEDIO 12H (4 GENERALE + 8 SPECIFICA)
- ALTO 16H. (4 GENERALE + 12 SPECIFICA)
Aggiornamento periodico in caso di variazioni.Contenuti: come da allegato.Contenuti sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
CONDIZIONI PARTICOLARI
In caso di lavoratori non presenti sui luoghi di lavoro o saltuari corsi rischio basso 8 ore. Comparto edilizia progetto “16 ore- MICS” FORMEDIL.
AGGIORNAMENTO
Aggiornamento di minimo 8 ore ogni 5 anni.
Gli argomenti per gli aggiornamenti devono essere diversi da quelli della formazione generica, cioè approfondimenti e applicazioni
Sono opportune verifiche annuali
PREPOSTI
Formazione come per il lavoratore + 8 ore con tematiche in base ai compiti a lui assegnati
DURATA TOTALE
- BASSO 12 H
- MEDIO 16H
- ALTO 20H
Contenuti oltre a quelli dell’ art. 37, comma 7 , del D.Lgs 81/08 in relazione all’ art. 19 Frequenza di almeno il 90%
Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti.
Le modalità possono essere disciplinate come da accordi aziendali e consulta RLS.
AGGIORNAMENTO
Aggiornamento di minimo 8 ore ogni 5 anni.
Gli argomenti per gli aggiornamenti devono essere diversi da quelli della formazione generica, cioè approfondimenti e applicazioni
Sono opportune verifiche annuali
DIRIGENTI
La formazione è completamente diversa da quella dei lavoratori e preposti è simile ai D.L.; avente 4 moduli con requisiti minimi da verificare in allegato.
La durata minima è 12 ore in 12 mesi Frequenza di almeno il 90%
Verifica finale obbligatoria
ATTESTATI
Per i dirigenti attestato con 90% frequenza
Per i dirigenti e preposti attestato con 90% di frequenza ed il superamento della prova d’esame.
MODULI DI FORMAZIONE
4 totali:
a- Normativo /giuridico
b- Gestione e organizzazione sicurezza
c- Individuazione e valutazione dei rischi
d- Comunicazione, formazione e consultazione lavoratori
AGGIORNAMENTO
Aggiornamento di minimo 8 ore ogni 5 anni.
Gli argomenti per gli aggiornamenti devono essere diversi da quelli della formazione generica, cioè approfondimenti e applicazioni
Sono opportune verifiche annuali
CREDITI FORMATIVI
Modulo formazione generale per lavoratori e preposti costituisce credito formativo permanente. Riconoscimento crediti formativi di cui all’ art. 37, comma 4 e integrazione sottostante:
a) - Lavoratore nuovo rapporto di lavoro ma stesso settore produttivo; credito sia formazione generica che la formazione specifica di settore;
- Lavoratore nuovo rapporto di lavoro con cambio settore produttivo; credito solo formazione generica formazione specifica da ripetere.
- In caso di assunzione lavoro somministrato ci si può accordare che la formazione generica si a carico del somministratore mentre quella specifica sia a carico dell’utilizzatore; senza accordi unicamente dal somministratore anche per attrezzature.
b) - Credito formativo frequenza formazione generale, mentre deve essere ripetuta la formazione specifica.
c) - Formazione particolare per i preposti costituisce credito formativo
- Il D.L. è tenuto a valutare la formazione pregressa ed ed eventualmente integrarla come da DVR. La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
DISPOSIZIONE TRANSITORIE
I D.L. sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo.
I corsi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’ accordo.
Personale neoassunto corsi di formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione, deve essere completato entro 60 giorni sia per dirigenti che per preposti che per lavoratori.
Se nei 12 mesi precedenti alla pubblicazione lavoratori, dirigenti e preposti hanno svolto corsi approvati, non sono tenuti a svolgere la formazione.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata dai Datori di Lavoro prima del presente accordo viene riconosciuta come di seguito:
a) Lavoratori e Preposti
Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata , contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Aggiornamento per lavoratori e preposti se è fatta la formazione da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, devono fare tutto entro 12 mesi
b) Formazione dei dirigenti
I dirigenti, coloro i quali dimostrano che dopo il 14/08/2003 hanno fatto formazione conforme al D.M. 16/1/1997 o a quelli del modulo A NON devono fare corsi.
AGGIORNAMENTO DELL’ ACCORDO
Eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall’approvazione del medesimo.
NOTA:ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO come da disposizioni di cui agli artt. 37 e 45 del T.U.
ASQ SINERGIE SRL
FIGURA | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DOCENTI | ARGOMENTI | DURATA CORSO INIZIALE | AGGIORNAMENTI | ESONERI/NOTE/CREDITI FORMATIVI |
RSPP D.L. | INDICATI IN ACCORDO STATO/REGIONI | MINIMO 3 ANNI ESPERIENZA NEL SETTORE | INDICATI IN ACCORDO – TOT 4 MODULI: NORMATIVA GESTIONALE TECNICO RELAZIONALE | BASSO R. 16 ORE MEDIO R. 32 ORE ALTO R. 48 ORE | OGNI 5 ANNI – DURATA 8 / 12 / 16 ORE IN BASE AL RISCHIO | INDICATI IN ACCORDO STATO/REGIONI – VALIDI I CORSI EFFETTUATI PRE ACCORDO |
DIRIGENTI | INDICATI IN ACCORDO STATO/REGIONI | MINIMO 3 ANNI ESPERIENZA NEL SETTORE | INDICATI IN ACCORDO – TOT 4 MODULI: NORMATIVO GEST.SICUREZZA VAL. RISCHI COM. LAVORATORI | 12 ORE ENTRO 12 MESI DALLA PUBBLICAZIONE ACCORDO | OGNI 5 ANNI MINIMO 8 ORE | INDICATI IN ACCORDO STATO/REGIONI – VALIDI I CORSI EFFETTUATI PRE ACCORDO |
LAVORATORI | RICHIESTA A ENTI BILATERALI E ORG. PARITETICI. ANCHE PROFESSIONISTI | MINIMO 3 ANNI ESPERIENZA NEL SETTORE | MODULO 4 ORE GENERALE E MODULO SPECIFICO CONTENUTI COME ART 37 D.LGS. 81/2008 | BASSO R. 8 ORE MEDIO R. 12 ORE ALTO R. 16 ORE | OGNI 5 ANNI MINIMO 8 ORE | INDICATI IN ACCORDO STATO/REGIONI – VALIDI I CORSI EFFETTUATI PRE ACCORDO E MICS FORMEDIL |
PREPOSTI | RICHIESTA A ENTI BILATERALI E ORG. PARITETICI. ANCHE PROFESSIONISTI | MINIMO 3 ANNI ESPERIENZA NEL SETTORE | CONTENUTI COME ART 37 D.LGS. 81/2008 | COME LAVORATORI + 8 ORE APPROFONIMENTI | OGNI 5 ANNI MINIMO 8 ORE | INDICATI IN ACCORDO STATO/REGIONI – VALIDI I CORSI EFFETTUATI PRE ACCORDO |