CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI N° 1 AUTOMEZZO DESTINATO PRIORITARIAMENTE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI A.S.P. PER COMPITI D’UFFICIO
Allegato 5
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI N° 1 AUTOMEZZO DESTINATO PRIORITARIAMENTE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI A.S.P. PER COMPITI D’UFFICIO
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra:
l’A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, con sede legale in San Felice s/P (MO), Via Muratori, 109 (C.F. – P.IVA 03198590360), rappresentato dalla D.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale dell’A.S.P., nell'interesse esclusivo del quale agisce ai sensi del vigente Statuto ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. … S1 in data
…/…/2013 (di seguito indicata come A.S.P.);
e
la ditta , con sede legale e amministrativa in , Via
_, _ (C.F. e P.IVA __), in persona del legale
rappresentante pro-tempore Sig. _ _ , nato a
_ , il _ _, (C.F. _ ), di seguito indicata come “ditta”.
Premesso che
a. le parti hanno sottoscritto contratto di adesione al progetto di mobilità gratuita (agli atti con rep. n.
del _ );
b. tale contratto è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato d’uso gratuito.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non espressamente richiamate.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO
La ditta da in comodato d’uso gratuito ad A.S.P., che accetta, n° 1 autovettura utilitaria nuova di marca
, mod. _, 5 posti compreso l’autista, climatizzata, alimentazione a GPL), da destinare al personale amministrativo di A.S.P. per i compiti d’ufficio.
I mezzi devono essere riconducibili ad A.S.P. e per tale motivo sulla loro carrozzeria deve essere posto il logo dell’Azienda e la scritta “A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord”.
ART. 3 – DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO E SUBCOMODATO
L’autoveicolo di cui al precedente articolo si intende concesso in comodato prioritariamente per i trasporti istituzionali/d’ufficio del personale amministrativo dell’Azienda, nonché per il trasporto di persone svantaggiate. La ditta autorizza A.S.P. a mettere a disposizione il mezzo in oggetto a favore di associazioni o enti, comunque autorizzati da A.S.P., per lo svolgimento del servizio di mobilità debole o che comunque abbia lo scopo di prestare assistenza a persone svantaggiate.
A.S.P. si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto alla ditta i dati relativi ai soggetti ai quali verrà concesso l’impiego dell’autoveicolo (denominazione, recapito telefonico, responsabile).
ART. 4 – PERSONE SVANTAGGIATE
Per persone svantaggiate si intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.
ART. 5 – TITOLARITA’ GIURIDICA
A.S.P. non potrà avanzare alcuna pretesa sugli automezzi oggetto del presente contratto e i creditori degli stessi non potranno esperire alcuna azione esecutiva sugli stessi per soddisfare i loro diritti di credito.
ART. 6 – CONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI
La consegna dell’autoveicolo avverrà presso la sede amministrativa di A.S.P. o altra, all’uopo individuata.
ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata quadriennale a partire dalla firma del presente contratto.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che A.S.P. non sia più titolare dei servizi alla persona per i quali i mezzi oggetto del presente contratto sono utilizzati o sia estinta e/o sciolta, la ditta potrà esigere l’immediata restituzione degli autoveicoli in alternativa alla cessione del contratto stesso ai nuovi soggetti titolari dei servizi alla persona.
In tali casi è escluso qualsiasi diritto di rivalsa o indennizzo per entrambe le parti contraenti.
ART. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO
La ditta potrà recedere dal contratto previo preavviso di almeno 60 giorni da comunicare ad A.S.P. mediante raccomandata A/R, qualora quest’ultima utilizzi gli autoveicoli per un uso diverso da quello pattuito.
ART. 9 – RESTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
L’autoveicolo concesso in comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per l’effetto dell’uso. La restituzione da parte di A.S.P. dovrà avvenire presso la sede indicata dalla stessa entro 30 giorni dalla data di preavviso.
ART. 10 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE
La ditta deve provvedere al pagamento della tassa di possesso annuale dei veicoli, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione degli stessi, dei premi annuali delle assicurazioni obbligatorie per legge, delle polizze infortuni conducente e passeggeri, delle polizze assicurative Kasko (senza franchigia o franchigia a carico della ditta) per eventuali danni causati ai veicoli, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione, dei costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e dei cambi gomme previsti per legge (cambio gomme per stagione invernale ed estiva) e, comunque, della sostituzione delle gomme “estive” e “invernali” se necessario, fatto salvo l’obbligo da parte del comodatario di osservare i normali comportamenti manutentivi, affinché i consumi degli pneumatici siano regolari e proporzionali ai chilometri percorsi.
La ditta si impegna, all’atto della consegna degli autoveicoli e ad ogni successiva scadenza, a fornire ad
A.S.P. gli originali dei certificati assicurativi da tenere sul mezzo, anticipando per e-mail copia degli stessi. Sono a carico della ditta tutti i costi relativi all’ordinaria e straordinaria manutenzione degli autoveicoli in comodato, incluso cambio pneumatici e rabbocco olio, quelli relativi alla manutenzione delle parti elettriche e degli allestimenti per il trasporto di disabili (pedane e/o gradini elettrici).
Gli oneri derivanti dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) sono a totale carico della ditta.
In caso di guasti o rotture anche dovute a incidenti da circolazione stradale, la ditta si impegna a garantire il rilascio dell’autorizzazione alla riparazione dei mezzi entro 24 ore dalla richiesta. Il mancato rilascio nei tempi richiesti dell’autorizzazione per oltre 3 volte comporterà la risoluzione del contratto per giusta causa, con
comunicazione dello scioglimento del rapporto da parte di A.S.P. agli operatori economici che hanno acquistato spazi pubblicitari sul mezzo.
La ditta si impegna nei confronti di A.S.P. a sostituire gli autoveicoli nel caso in cui questi periscano per cause ad essi non imputabili, intendendosi per tali il furto, la completa distruzione, ovvero i danneggiamenti che ne impediscano qualsiasi riparazione.
Nel caso di sinistro, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, la ditta si impegna nei confronti di A.S.P. a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell’autoveicolo offrendo allo stesso pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso di fermo dell’autoveicolo che si protragga oltre quindici giorni, la ditta si impegna a consegnare ad A.S.P. un autoveicolo sostitutivo della stessa tipologia.
Si intende come danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazioni.
La ditta si impegna a non apporre sugli autoveicoli messaggi pubblicitari che per loro natura possano risultare in contrasto con le finalità di A.S.P. e l’interesse degli utenti, che si posso qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico e al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi messaggio che possa ledere la libertà e la dignità del cittadino; i messaggi dovranno, inoltre, essere compatibili con la tipologia di servizi erogati da A.S.P. quanto ad opportunità, buon gusto e non conflittualità con le funzioni e le finalità dell’Azienda.
Rimane diritto esclusivo della ditta apporre, sostituire, eliminare dalle superfici degli autoveicoli i messaggi pubblicitari.
ART. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
A.S.P., a cui vengono concessi in uso gli autoveicoli, si obbliga a utilizzarli sempre per il trasporto di persone svantaggiate e attività connesse, nonché per trasporti istituzionali dell’Azienda. La ditta autorizza A.S.P. a mettere a disposizione tali mezzi a favore di associazioni o enti, comunque autorizzati da A.S.P., per lo svolgimento del servizio di mobilità debole o che comunque abbia lo scopo di prestare assistenza a persone svantaggiate.
A.S.P. si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto alla ditta i dati relativi ai soggetti ai quali verrà concesso l’impiego dell’autoveicolo (denominazione, recapito telefonico, responsabile).
È fatto divieto ad A.S.P. di concedere il veicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo quanto sopra indicato.
Sono a carico di A.S.P. i costi relativi all’utilizzo dei mezzi quali i costi per gli autisti e per il carburante, nonché le incombenze necessarie a mantenere i veicoli in ottimo stato di manutenzione e in sicurezza, come il controllo periodico del livello olio motore, controllo costante della pressione degli pneumatici e lo stato di usura degli stessi.
A.S.P. e gli eventuali subcomodatari si obbligano a utilizzare l’autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo e a mantenerlo in ottimo stato di manutenzione ed in sicurezza, rispettando le norme di utilizzo e manutenzione previste dalla casa costruttrice.
Non potranno essere effettuate sostituzioni o trasformazioni di parti del veicolo, né manomissioni del contachilometri e della strumentazione in genere. L’utilizzo del veicolo dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le indicazioni, prescrizioni e limitazioni previste nel libretto di circolazione oltre che in ottemperanza alla legge vigente. L’Ente Beneficiario dovrà comunicare al fornitore la necessità di sottoporre l’autoveicolo a
controlli periodici, manutenzioni, riparazioni o sostituzioni di sue parti oltre che qualunque fatto o evento che comprometta il funzionamento e/o il valore dell’autoveicolo stesso.
A.S.P. si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo e risponderà come di fatto proprio di ogni comportamento del conducente.
A.S.P. risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione alle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E’ fatto obbligo al comodatario trasmettere alla ditta copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento delle stesse. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, A.S.P. dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l’importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, ovvero costituirsi parte attiva per la presentazione di eventuali ricorsi alle autorità competenti.
E’ incombenza di A.S.P. richiedere alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e lo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull’autoveicolo per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.
In caso di sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, la ditta comodante. L’Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla ditta comodante entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a corrisponderne il valore.
E’ fatto divieto ad A.S.P. di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. A.S.P. è altresì obbligato ad informare la ditta di qualsiasi irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo tale da ridurre in qualunque modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.
A.S.P., dopo averne ricevuto comunicazione preventiva via e-mail da parte della ditta, è altresì tenuto a sottoporre il veicolo alla revisione entro e non oltre la data di scadenza. Ogni eventuale sanzione (Art. 80 Codice della Strada) o penalità o danno conseguente alla mancata effettuazione della revisione verrà addebitato ad A.S.P..
ART. 12 – RISERVATEZZA
La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.
La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che da ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
La ditta potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare o appalti.
La ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto e, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto verrà comunicata da parte di A.S.P. agli operatori economici che hanno acquistato spazi pubblicitari sul mezzo.
ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quanto la ditta sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di liquidazione controllata o di scioglimento.
ART. 16 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Modena.
ART. 17 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto si applicano gli art. 1803 e seguenti del codice civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
A.S.P. DEI COMUNI MODENESI LA DITTA AREA NORD
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(timbro e firma) (timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli artt. 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16.
A.S.P. DEI COMUNI MODENESI LA DITTA AREA NORD
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(timbro e firma) (timbro e firma)