SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
tra
il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare C.F. 80054330586, con sede in Segrate, CAP 20090, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00, nella persona del Direttore Prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (di seguito indicato anche come l’“IBFM CNR”)
e
xxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxx, con sede legale in Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx (Xxxxxxxxx), e sede operativa in Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx (Xxxxxxxxx), nella persona del suo Legale Rappresentante xxxxxxxxxx, C.F.: xxxxxxxxxx (di seguito indicata anche come la “Ditta”),
e ove richiamate congiuntamente “le Parti”;
PREMESSO CHE
a) con Determina Prot. N. 0000838 IBFM CNR del 21/03/2017 il Direttore dell’Istituto, Prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, ha avviato la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della Fornitura di un (1) Tomografo PET/CT per piccoli animali;
b) espletata la procedura di cui al punto a) precedente è risultata aggiudicataria la Ditta xxxxxxxxxx, la quale, per l’effetto, manifesta espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini in esso di seguito stabilite;
c) la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dall’Offerta numero xxxxxxxxxx del xx/xx/2017, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
d) la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che ne forma parte integrante e sostanziale e che tale documentazione, propedeutica alla stipula del contratto, è stata verificata;
e) la Ditta ha presentato la cauzione definitiva per un importo di Euro xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxx/00) pari al xx% dell’importo contrattuale, [se spettante:] ridotto del 50% in quanto la Ditta si dichiara in possesso di adeguata certificazione xxxxxxxxxx come stabilito dall’Offerta numero xxxxxxxxxx del xx/xx/2017, nonché è in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, Polizza n° xxxxxxxxxx; prestata da xxxxxxxxxx;
f) con nota n. Prot. 000xxxx IBFM CNR del xx/xx/2017 è stata ricevuta, dalla Prefettura di Milano l’informativa Antimafia ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 la quale non evidenzia ostatività.
Le Parti stipulano quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici
Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente documento, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto del contratto
L’IBFM-CNR affida alla Ditta, che dichiara di accettare, l’incarico di provvedere alla fornitura e posa in opera di strumentazioni e materiali come specificato nell’Offerta Economica numero xxxxxxxxxx del xx/xx/2017.
Art. 3
Termini della consegna della fornitura e posa in opera
La consegna della fornitura dovrà avvenire presso locali indicati dall’IBFM CNR, nel rispetto della tempistica previamente concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
La fornitura e l’installazione della strumentazione di cui all’art. 2 dovrà essere effettuata entro 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del presente contratto.
La consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta. Le spese di trasporto, imballo e assicurazione dell’attrezzatura sono a carico della Ditta.
La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire, a suo totale carico, il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.
All’atto della consegna, la Ditta dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità e la natura dei beni consegnati.
La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze.
La Ditta è responsabile per ogni tipo di pregiudizio o ritardo causato da eventuali imprese di trasporto cui affiderà la consegna dei prodotti.
Art. 4
Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
La Ditta procede alla prestazione della fornitura di cui all’Articolo 2 ed alle altre prestazioni previste negli allegati al presente Contratto, secondo le modalità, le condizioni ed entro i termini odiernamente convenuti, nonché descritti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale (All. Prot. N. 0000838 del 21.03.2017), facente parte integrante del presente contratto e da intendersi qui integralmente riportata. L’IBFM CNR, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere, durante l’esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazione della fornitura ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità dell’attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dall’IBFM CNR stesso e agli obiettivi che si perseguono con la fornitura richiesta.
L’IBFM CNR si riserva di porre in essere tutte le attività di controllo ritenute
congrue e necessarie al fine della verifica del corretto adempimento del contratto, eventualmente anche tramite apposita Commissione successivamente nominata dall’Istituto stesso.
La Ditta non potrà apportare variazioni alla fornitura oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione dell’IBFM CNR.
Resta salva la possibilità di concordare modifiche al presente contratto ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 106 D.lgs. n° 50/2016.
Art. 5
Compenso del servizio e modalità di pagamento
L’IBFM CNR corrisponde alla Ditta, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all’art. 2, la somma di Euro xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxx/00) al netto dell’IVA e sarà corrisposto come segue:
Euro xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxx/00) alla consegna, previa emissione / presentazione di fattura;
Euro xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxx/00) all’installazione del tomografo PET/CT per piccoli animali, previo accertamento della corretta installazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto ed emissione / presentazione di fattura; Euro xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxx/00) al momento della verifica di conformità, previo rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Responsabile Unico del Procedimento ed emissione / presentazione di fattura.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è quello nominato dall’IBFM CNR con la determina a contrarre di cui al punto a) della superiore premessa.
In ogni caso, i pagamenti avverranno previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.
Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), oltre all’indicazione del relativo prezzo.
Le fatture dovranno essere intestate all’IBFM-CNR. Gli importi delle predette fatture verranno bonificati dall’IBFM CNR, previo accertamento delle prestazioni effettuate e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’IBFM CNR le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 6 Invariabilità dei prezzi
Il compenso fissato quale prezzo offerto si intende fisso ed invariabile. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura secondo quanto prescritto dal presente contratto, nonché le spese generali e l’utile d’impresa.
Art. 7
Garanzia delle attrezzature e assistenza tecnica
Nel caso venisse accertato, al momento della consegna, che le caratteristiche delle attrezzature non corrispondano a quelle specificate nell’offerta formulata in sede di gara, la ditta è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’avvenuta fornitura.
Qualora la ditta non ottemperi a tale obbligo, ciò comporterà la risoluzione del contratto e la Ditta stessa sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’acquisto da altro fornitore del materiale di che trattasi.
La merce contestata sarà restituita alla Ditta, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.
Il periodo sopra indicato, verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per la fornitura.
La Ditta ha inoltre l’obbligo di garantire tutte le attrezzature fornite sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di collaudo.
Pertanto, la Ditta fino al termine di tale periodo deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.
La Ditta renderà disponibili all’IBFM CNR i manuali e l’altra documentazione relativa alle attrezzature. I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana o inglese. La Ditta aggiornerà e sostituirà, ove necessario, tutti i manuali e
la documentazione per l’intero periodo di garanzia.
La Ditta si impegna a rendere disponibili i componenti di ricambio dell’apparecchio oggetto della fornitura per un periodo di anni 10 (dieci), decorrente dallo scadere del termine di cui al comma 5 del presente articolo.
Art. 8
Verifica di conformità della fornitura
La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente fornitura, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n° 50/2016, sarà effettuato nei termini di legge dal completamento della stessa, certificato con apposito verbale. L’esito favorevole della verifica non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le stesse operazioni di verifica.
Qualora nell’accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del materiale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni. Tale periodo verrà considerato -agli effetti di eventuali ritardi- come tempo impiegato per la fornitura.
Qualora la ditta non ottemperi a tale obbligo, ciò comporterà la risoluzione del contratto e la Ditta stessa sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’acquisto da altro fornitore del materiale di che trattasi.
Art. 9
Obblighi e adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
La Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’IBFM CNR.
La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’IBFM CNR da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
La Ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’IBFM CNR, nonché a dare immediata comunicazione al medesimo Istituto di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’IBFM CNR si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La Ditta si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
La Ditta è tenuta a comunicare all’IBFM CNR ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Art. 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta si obbliga a depositare in caso di affidamento a soggetto terzo dell’attività di cui agli Artt 4, 7 e 8 della documentazione di cui al DUVRI Prot. 0000835 del 21/03/2017.
La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La Ditta si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del D.lgs. n° 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e opererà, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, la ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento), svincolabili alle condizioni di cui al predetto comma 5 dell’art. 30 D.lgs. n° 50/2016.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’IBFM CNR direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali
La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La Ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’IBFM CNR ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’IBFM CNR.
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
L’IBFM CNR tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Reg. (CE) n. 498/2007.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.
Art. 12 Responsabilità – Obbligo di Manleva
La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto.
La Ditta si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell’IBFM CNR sia di terzi.
Inoltre, la Ditta si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’IBFM CNR da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla e variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
La Ditta, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
La Ditta che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuta a darne immediata comunicazione all’IBFM CNR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’IBFM CNR.
La Ditta si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’IBFM CNR si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Art. 14 Divieti
Alla Ditta è fatto inoltre divieto di sospendere unilateralmente la fornitura, ovvero di rallentare la fornitura del materiale senza giustificazione alcuna, nemmeno nel caso in cui siano pendenti controversie con l’IBFM CNR.
Alla Ditta è fatto altresì divieto di cedere anche parzialmente il presente contratto. E’ altresì fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso. In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo,
fermo restando il diritto dell’IBFM CNR al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 15 Cauzione Definitiva
A garanzia dell’esatto e completo adempimento dell’esecuzione e degli obblighi di cui al presente contratto, la Ditta costituisce cauzione definitiva pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo globale del contratto di Euro xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx/00), [xx spetta: ridotto del 50% in quanto la Ditta si dichiara in possesso di adeguata certificazione xxxxxxxxxx] e, dunque, pari ad € xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx), mediante:
Polizza n° xxxxxxxxxx; Prestata da xxxxxxxxxx S.p.A.;
Per Euro xxxxxxxxxx, (xxxxxxxxxx /00).
La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. La cauzione dovrà essere reintegrata in caso che venga incamerata in tutto o in parte dall’IBFM CNR entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente.
In caso di inesatto adempimento o di inadempimento da parte della Ditta delle obbligazioni nascenti dal contratto, l’IBFM CNR procederà all’escussione della cauzione definitiva, senza alcuna formalità, a ristoro di ogni danno, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno ove la somma accantonata non sia sufficiente.
Resta inteso che la cauzione definitiva verrà escussa anche per il ristoro di eventuali danni che dovessero essere causati dalla Ditta ai locali che l’IBFM CNR dà in uso alla medesima per l’espletamento del servizio oggetto dell’Appalto, presso i locali indicati nella Determina a contrarre Prot. N. 0000838 IBFM CNR del 21/03/2017.
La suddetta garanzia è munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fideiussore dall’art. 1957 c.c..
Art. 16 Recesso
Oltre che nei casi di cui all’art. 109 del D.lgs n° 50/2016 e nel rispetto della normativa ivi contenuta, l’IBFM CNR ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sulla fornitura o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata a.r..
Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IBFM CNR. In caso di recesso dell’IBFM CNR, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente prestato secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che abbia a pretendere alcunché dall’IBFM- CNR anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
La Ditta rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Le ipotesi di recesso per giusta causa, legittimanti il recesso da parte dell’IBFM CNR senza preavviso, sono:
a) la condanna, per fatti successivi alla conclusione del contratto, di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore tecnico della Ditta, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) il venir meno, per fatti successivi alla conclusione del contratto, di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2006.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente prestato secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IBFM CNR. In tale fattispecie, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente prestato secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
Art. 17 Risoluzione del contratto
Oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D.lgs. n° 50/2016, l’IBFM CNR si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta. In tal caso l’IBFM CNR avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Ditta. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’IBFM CNR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’IBFM CNR;
b) violazione degli obblighi fissati nelle seguenti clausole: condizioni e modalità di esecuzione della fornitura (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 10);
obblighi di riservatezza (art. 11); responsabilità – obbligo di manleva (art. 12); rispetto degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 13); divieti (art. 14); cauzione definitiva (art. 15);
c) xxxxxxx, nel corso dell’espletamento dell’incarico, della capacità tecnica ed economica della Ditta, dichiarata all’atto della partecipazione alla gara.
Art. 18
Spese di registrazioni e Oneri fiscali
Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, pertanto, l’imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 2 esemplari, sono a carico della Ditta aggiudicataria dell’appalto.
Art. 19 Risoluzione delle controversie
Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l’IBFM CNR e la Ditta in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Milano.
Art. 20 Norme regolatrici
Per quanto non espressamente previsto ni precedenti articoli, l’esecuzione del presente contratto è regolata:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e norme dallo stesso richiamate;
Art. 21 Clausole finali
Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.
Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Il presente atto, impegnativo per la Ditta sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti dell’IBFM CNR soltanto dopo il provvedimento di approvazione del contratto.
Per l’IBFM CNR
Per la Ditta
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura); n. 5 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 7 (Garanzia delle attrezzature e assistenza tecnica); n. 8 (Verifica di conformità della fornitura); n. 9 (Obblighi e adempimenti a carico dell’appaltatore); n. 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 11 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 16 (Recesso); n. 17 (Risoluzione per inadempimento); n. 18 (Spese di registrazioni e Oneri fiscali); n. 19 (Risoluzione Controversie); n. 20 (Norme Regolatrici); n. 21 (Clausole finali).
Per la Ditta