Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
Comune di Cecina
Provincia di Livorno
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
INDICE
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI | ||
Art. 1 - | Oggetto del regolamento | |
Art. 2 - | Presupposto | |
Art. 3 - | Soggetto attivo | |
Art. 4 - | Componenti del tributo | |
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | ||
Art. 5 - | Oggetto del titolo | |
Art. 6 - | Presupposto del tributo | |
Art. 7 - | Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione | |
Art. 8 - | Soggetti passivi | |
Art. 9 - | Base imponibile dei fabbricati e dei terreni | |
Art. 10 - | Base imponibile delle aree fabbricabili | |
Art. 11 - | Fabbricati di interesse storico artistico, inagibili/inabitabili, concessi in comodato ed a canone concordato | |
Art. 12 - | Riduzione per i terreni agricoli | |
Art. 13 - | Aliquote e detrazioni | |
Art. 14 - | Detrazione per l’abitazione principale | |
Art. 15 - | Fattispecie equiparate all’abitazione principale | |
Art. 16 - | Esenzioni | |
Art. 17 - | Quota statale del tributo | |
Art. 18 - | Versamenti | |
Art. 19 - | Dichiarazione | |
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI | ||
Art. 20 - | Presupposto | |
Art. 21 - | Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani | |
Art. 22 - | Soggetti passivi | |
Art. 23 - | Locali e aree scoperte soggetti al tributo | |
Art. 24 - | Locali e aree scoperte non soggetti al tributo | |
Art. 25 - | Determinazione della superficie tassabile | |
Art. 26 - | Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani | |
Art. 27 - | Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo | |
Art. 28 - | Determinazione della tariffa del tributo | |
Art. 29 - | Istituzioni scolastiche statali | |
Art. 30 - | Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti | |
Art. 31 - | Piano finanziario | |
Art. 32 - | Articolazione delle tariffe del tributo | |
Art. 33 - | Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche | |
Art. 34 - | Classificazione delle utenze non domestiche |
Art. 35 - | Obbligazione tributaria | |
Art. 36 - | Mancato svolgimento del servizio | |
Art. 37 - | Zone non servite | |
Art. 38 | Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche | |
Art. 39 - | Riduzione per le utenze non domestiche | |
Art. 40 - | Altre agevolazioni | |
Art. 41 - | Cumulo di riduzioni | |
Art. 42 - | Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni | |
Art. 43 - | Tributo giornaliero | |
Art. 44 - | Tributo provinciale | |
Art. 45 - | Riscossione | |
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI | ||
Art. 46 - | Presupposto e finalità | |
Art. 47 - | Soggetti passivi | |
Art. 48 - | Immobili soggetti al tributo | |
Art. 49 - | Periodi di applicazione del tributo | |
Art. 50 - | Determinazione della base imponibile | |
Art. 51 - | Aliquote del tributo | |
Art. 52 - | Detrazioni/Riduzioni | |
Art. 53 - | Servizi indivisibili e relativi costi | |
Art. 54 - | Versamento del tributo | |
Art. 55 - | Importi minimi | |
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI | ||
Art. 56 - | Dichiarazione | |
Art. 57 - | Dichiarazione TARI | |
Art. 58 - | Rimborsi e compensazione | |
Art. 59 - | Funzionario responsabile | |
Art. 60 - | Verifiche ed accertamenti | |
Art. 61 - | Sanzioni ed interessi | |
Art. 62 - | Accertamento con adesione | |
Art. 63 - | Riscossione coattiva | |
Art. 64 - | Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni | |
Art. 65 - | Trattamento dei dati personali | |
Art. 66 - | Norma di rinvio | |
Art. 67 - | Entrata in vigore e norme finali |
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Cecina, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2 PRESUPPOSTO
1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
ART. 3 SOGGETTO ATTIVO
1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Cecina per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO
1. Il tributo si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ART. 5
OGGETTO DEL TITOLO
1. Il presente titolo disciplina l′applicazione nel Comune di Cecina dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Cecina. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Cecina in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.
ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministro delle infrastrutture;
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Per effetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 15 della L. n. 208/2015, in vigore dal 01/01/2016, l’esenzione di cui al sopra citato comma 2 lett. a) viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
ART. 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E
ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
ART. 8 SOGGETTI PASSIVI
1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
− il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
− il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
− il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
− il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
− il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione;
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 206/2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
ART. 9
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI
L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. L’art. 1 comma 10 lett. c) della L. n. 208/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, ristabilisce pari a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
ART. 10
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
ART. 11
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO, INAGIBILI /INABITABILI, CONCESSI IN COMODATO ED A CANONE CONCORDATO
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Per effetto dell’art. 1 comma 10 della L. n. 208/2015, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011.
3. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della L. n. 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 del D. L. n. 201/2011, è ridotta al 75 per cento.
ART. 12
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, fino all’anno 2015, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
3. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della L. n. 208/2015, a decorrere dal 2016, sono esenti dall’IMU, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione così come i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
ART. 13 ALIQUOTE E DETRAZIONI
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 00-xxx, xxx Xxxxxxx Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.
ART. 14
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
ART 15
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità mmobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
ART. 16 ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
ART. 17
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
ART. 18 VERSAMENTI
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno
15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
ART. 19 DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ART. 20
PRESUPPOSTO
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
ART. 21
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nell’apposito regolamento comunale.
ART. 22 SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
ART. 23
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
ART. 24
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
− solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
− centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
− locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
− locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
− superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
Utenze non domestiche
− locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2 del presente regolamento;
− centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
− superfici dei locali e delle aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
− aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
− aree impraticabili o intercluse da recinzione;
− aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
− aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
− zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
− aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
− edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all’esercizio del culto.
2. Sono altresì escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
ART. 25
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare
l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. In ogni caso, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR.n. 138/1998.
6. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.
8. La base imponibile per i campeggi viene assunta sommando tutte le superfici per intero, scomputando le aree a verde ed i vialetti di accesso.
9. La base imponibile per gli stabilimenti balneari è determinata sommando le superfici coperte e scoperte utili ivi compresa la concessione demaniale dell'arenile.
10. La base imponibile per le attività di intrattenimento all'aperto viene assunta sommando tutte le superfici coperte e scoperte operative.
ART. 26
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 30% |
Laboratori fotografici, eliografie | 20% |
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici | 15% |
Pelletterie | 20% |
Laboratori di analisi | 15% |
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, | 30% |
smalterie, zincaturifici, falegnamerie | |
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica | 35% |
Tipografie, stamperie, incisioni | 30% |
Macellerie, pescherie, pollerie, norcinerie | 20% |
Marmisti, vetrerie | 30% |
Edili | 20% |
3. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
ART. 27
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO
1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione fino ad un massimo del 10% della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. Al fine dell'ottenimento della riduzione, il soggetto passivo TARI deve presentare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la quantità di rifiuti assimilabili agli urbani avviati al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nel corso dell'anno solare precedente e la quantità di rifiuti assimilabili agli urbani producibili, calcolati sulla base della superficie di produzione del rifiuto e il coefficiente Kd attribuito alla categoria di riferimento.
3. Si applica una riduzione pari al:
a. 10% della quota variabile nel caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuto assimilato all'urbano pari al 100% del rifiuto producibile;
b. 5% della quota variabile, nel caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuto assimilato all'urbano dal 50% al 99% del rifiuto producibile;
c. 2% della quota variabile, nel caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuto assimilato all'urbano dal 10% al 49% del rifiuto producibile;
4. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.
5. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
ART. 28
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La Tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti , riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione,in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
ART. 29
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
ART. 30
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1 comma 655 della L. n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART. 31 PIANO FINANZIARIO
1. Le tariffe della TARI devono essere approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
ART. 32
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
ART. 33
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Le utenze domestiche sono sottodistinte in 6 categorie in relazione al numero degli occupanti (all. al D.P.R. n. 158/1999).
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Il numero dei componenti deve essere valutato alla data indicata annualmente dal Comune; le variazioni del numero di essi, dopo tale data, troveranno applicazione dall'anno successivo a quello in cui sono variati.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito, in un numero pari a 4 componenti per gli anni d’imposta 2014 e 2015 mentre dal 2016 il numero dei componenti della fattispecie di cui trattasi viene stabilito come segue:
- numero 2 componenti nel caso di superficie imponibile fino a 30 mq.;
- numero 3 componenti nel caso di superficie imponibile compresa fra 31 e 50 mq.;
- numero 4 componenti nel caso di superficie imponibile compresa fra 51 e 70 mq.;
- numero 5 componenti nel caso di superficie imponibile compresa fra 71 e 100 mq.;
- numero 6 componenti nel caso di superficie imponibile superiore a 100 mq.
5. Nell’ipotesi dell’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito, in un numero pari a 1 componente.
6. Nell’ipotesi dell’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito, in un numero pari a 1 componente
7. Ai sensi del'art. 9Bis del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014, all'unità immobiliare di cui al c. 1 dello stesso articolo di Xxxxx, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
8. Il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in un numero pari a 1 componente per il periodo nel quale il soggetto passivo residente in un altro Comune distante almeno 50 km dal Comune di Cecina lavori nel territorio del Comune di Cecina.
ART. 34
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato di seguito.
cat. 1 | Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto |
cat. 2 | Cinematografi e teatri |
cat.3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
cat. 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
cat. 5 | Stabilimenti balneari |
cat. 6 | Esposizioni, autosaloni |
cat. 7 | Alberghi con ristorante |
cat. 8 | Alberghi senza ristorante |
cat. 9 | Case di cura e riposo |
cat. 10 | Ospedali |
cat. 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
cat. 12 | Banche ed istituti di credito |
cat. 13 | Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
cat. 14 | edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze |
cat. 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
cat. 16 | Banchi di mercato di beni durevoli |
cat. 17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, xxxxxxxx, estetista |
cat. 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
cat. 19 | Carrozzeria, officina, elettrauto |
cat. 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
cat. 21 | attività artigianali di produzione di beni specifici |
cat. 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
cat. 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
cat. 24 | Bar, caffè, pasticceria |
cat. 25 | Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari |
cat. 26 | Plurilicenze alimentari e miste |
cat. 27 | ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio |
cat. 28 | Ipermercati di generi misti |
cat. 29 | Banchi di mercato di generi alimentari |
cat. 30 | Discoteche, night club |
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio,ecc.).
5. Previa dichiarazione di oggettiva cessata attività e salvo verifica d'ufficio, il tributo delle utenze non domestiche – in costanza di allacciamenti ai servizi a rete o per la presenza in loco di macchinari, attrezzature, che rendono quindi ancora utilizzabile il locale od area, - è calcolato con la tariffa applicata ai depositi senza alcuna vendita diretta, limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza.
ART. 35 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo.
ART. 36
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo rapportato ai giorni di effettivo disservizio.
ART. 37
ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione.
ART. 38
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge
27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche e più precisamente della parte variabile della tariffa.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione nella quale si attesti che viene praticato compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Viene altresì riconosciuta una riduzione del 20% della quota variabile del tributo nei confronti delle utenze domestiche i cui locali o aree soggette a tassazione sono ubicate nelle zone del Comune ove si effettua il servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” che influisce in maniera considerevole sull'incremento della percentuale di raccolta differenziata.
ART. 39
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% a condizione che:
- l'utilizzo non superi 210 giorni nel corso dell'anno solare (210 giorni conteggiati dal 1° all’ultimo giorno di apertura anche se nell’intervallo temporale sono presenti giorni di interruzione);
- le condizioni di cui sopra devono essere denunciate con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione in argomento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. La riduzione tariffaria di cui sopra non è prevista per le utenze non domestiche relative a campeggi ed agli stabilimenti balneari e per le utenze la cui superficie assorbente è quella a verde per le quali in sede di determinazione della tariffa si tiene già conto di tale abbattimento.
4. Viene altresì riconosciuta una riduzione del 20% della quota variabile del tributo nei confronti delle utenze non domestiche i cui locali o aree soggette a tassazione sono ubicate nelle zone del Comune ove si effettua il servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” che influisce in maniera considerevole sull'incremento della percentuale di raccolta differenziata.
5. A decorrere dall’annualità 2017 è riconosciuto, sulla base di documentata istanza di parte, un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all’ultimo periodo del novellato art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013, così come modificata dall’art. 17 della L. n. 166/2016. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013, trovano applicazione le definizioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. b), c), d),
e) della medesima L. n. 166/2016.
La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all’art. 16 della L. n. 166/2016; è ammessa la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all’attività di controllo.
L’abbattimento tariffario di cui trattasi è quantificato in 0,20 euro/Kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo, a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge presenti apposita istanza all’ufficio competente in materia di gestione della TARI allegando la documentazione sopra richiamata. In ogni caso l’abbattimento in argomento non può arrivare ad incidere per oltre il 5% sull’ammontare totale della tassa dovuta.
ART. 40
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Il Comune concede riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale. Le casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle agevolazioni in argomento sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali.
2. La TARI è ridotta della totalità nel caso di soggetti passivi con riferimento ai quali intervenga circostanziata relazione da parte dei servizi sociali attestante la situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria che li contraddistingue.
3. Per le utenze non domestiche che attuano interventi tecnici che determinano una minore produzione di rifiuti, un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio del Comune ovvero per le quali gli utenti sono tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo ad entrate, sono previste riduzioni fino al 45% della parte variabile del tributo e comunque in misura non superiore all’entità del costo riferibile all’anno, sostenuto per gli interventi tecnici in questione. Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda corredata dalla seguente documentazione:
- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi, applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- idonea documentazione con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività;
- la fattura in originale dell'investimento effettuato.
4. Per chi insedia, dal 01.01.2014 al 31.12.2015, la sede operativa o l’ulteriore sede operativa della propria impresa (artigianale, industriale e commerciale) nel territorio del Comune di Cecina viene riconosciuta l'esenzione dalla Tassa sui rifiuti per i primi tre anni di attività. La riduzione esclusivamente a favore delle nuove attività, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con dichiarazione che attesti il nuovo insediamento.
5. Su richiesta del soggetto passivo, è riconosciuta l’esenzione della Tassa sui Rifiuti per i primi due anni di attività, per chi insedia nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 la nuova attività o l’ulteriore sede operativa della propria impresa (artigianale, industriale e commerciale) nel territorio del Comune di Cecina nel caso in cui si rispettino le seguenti condizioni:
- l’attività di impresa deve essere diversa dalla media e grande struttura di vendita e dagli esercizi di vicinato con superficie di vendita superiore ai 150 mq;
- deve trattarsi di imprenditoria giovanile (età inferiore ai 35 anni del titolare nelle imprese individuali/familiari o del legale rappresentante in tutte le società nonché della maggioranza dei soci per le s.n.c., della maggioranza dei soci accomandatari per le s.a.s., della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dei possessori della maggioranza del capitale sociale per le società di capitali, della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della maggioranza dei soci per le società cooperative).
ART. 41 CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
ART. 42
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 36 a 40 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART. 43 TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
ART. 44 TRIBUTO PROVINCIALE
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
ART. 45 RISCOSSIONE
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall’ente impositore.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi scadenza 16 marzo, 16 luglio e 16 ottobre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma
166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo;
5. Per l'anno 2014 la scadenza della TARI deve essere effettuato rispettivamente in data 1 settembre e 31 ottobre.
6. E’ possibile concedere dilazioni di pagamento e rateizzazioni qualora il soggetto passivo versi in condizioni economico-finanziarie di eccezionale temporanea gravità comprovata da idonea documentazione.
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ART. 46 PRESUPPOSTO E FINALITA’
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dal 2016 dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 53 del presente regolamento.
ART. 47 SOGGETTI PASSIVI
1. La TASI è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, dal 2016 escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 681 della L. n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 48
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TASI i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dal 2016 dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per le definizioni degli immobili soggetti al tributo si rimanda a quanto già esplicitato ai fini IMU nel presente regolamento ed alla legislazione vigente in materia.
2. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.
ART. 49
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
ART. 50 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
ART. 51 ALIQUOTE DEL TRIBUTO
1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.
5. Per l’anno 2014 e per l’anno 2015 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile. Per l’anno 2016 e per l’anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio Comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l’1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per mille; i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.
ART. 52 DETRAZIONI /RIDUZIONI
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 51, può prevedere apposite detrazioni d’imposta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 677 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16/2014 e, più in generale, nell'esercizio della potestà concessa dall'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013;
2. Ai sensi del'art. 9Bis del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014, all'unità immobiliare di cui al c. 1 dello stesso articolo di Xxxxx, la TASI è applicata, per l’anno 2015, in misura ridotta di due terzi.
ART. 53
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei re alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune:
COSTI VIABILITA' E ILLUM INAZIONE PUBBLICA |
COSTI PROTEZIONE CIVILE |
COSTI POLIZIA LOCALE |
COSTI VALORIZZAZIONE E RECUPERO AM BIENTALE |
COSTI ANAGRAFE E STATO CIVILE |
COSTI URBANISTICA E PROGRAM M AZIONE DEL TERRITORIO |
COSTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI |
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.
Art. 54 VERSAMENTO DEL TRIBUTO
1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art.1, comma 688 della L. n. 147/2013;
3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
ART. 55 IMPORTI MINIMI
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI ART. 56
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.
ART. 57 DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 56. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o PEC, allegando fotocopia del documento d’identità.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d) Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
h) La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
ART. 58
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Per ciò che attiene alle compensazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 167 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è ammessa la compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
− Il soggetto che intenda avvalersi di tal facoltà dovrà presentare, oltre alla domanda di rimborso, un’apposita istanza di compensazione nella quale siano specificati:
− la futura scadenza di pagamento, successiva di almeno 90 giorni rispetto all’istanza di compensazione, in occasione della quale si intende effettuare la compensazione;
− la somma dovuta al lordo del rimborso;
− l’entità del rimborso richiesto;
− la somma effettiva da corrispondere al netto del rimborso spettante.
− L’Amministrazione dovrà comunicare, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza di compensazione, con provvedimento motivato, l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
ART. 59 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l’imposta unica comunale.
ART. 60
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.
Per accedere agli immobili il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
− delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
− delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
− dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
− dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
− di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
7. E' attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire priorità e modalità delle azioni di controllo.
ART. 61 SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 60, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.
ART. 62 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
ART. 63 RISCOSSIONE COATTIVA
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 60, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
ART. 64
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
1. E' possibile concedere dilazioni di pagamento e rateizzazioni qualora, in seguito alla notifica di avvisi di accertamento o di riscossione coattiva, il contribuente si trovi in situazioni di difficoltà economico-finanziaria comprovata da idonea documentazione.
ART. 65 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.
ART. 66 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
ART. 67
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.