DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO PRESSO ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELL’EMILIA-ROMAGNA
Art. 1 Normativa di riferimento
In materia di incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo la normativa di riferimento è costituita dalle seguenti disposizioni:
⬝ art. 2222-2238 C.C. per quanto compatibili;
⬝ art. 7 commi 5 bis e seguenti , D. Lgs. n. 165/2001 ed s.m.i.;
⬝ D. G. R. n. 421 del 5 aprile 2017, “Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Xxxxxx- Romagna”.
Ambito di applicazione
1. L’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Xxxxxx-Romagna può affidare lo svolgimento di attività, a contenuto intellettuale e da effettuare personalmente, a persone fisiche esterne all’Amministrazione mediante la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo riconducibile più precisamente ai contratti di prestazione d’opera intellettuale, di cui agli artt. 2222- 2238 C.C.
2. I contratti di prestazione d’opera di cui sopra attivabili, possono appartenere alle seguenti tipologie:
a) prestazione d’opera intellettuale di natura professionale,si definiscono tali gli incarichi affidati a soggetti che svolgono in via abituale attività di lavoro professionale, finalizzati a una prestazione, o al raggiungimento di un risultato, che può esaurirsi anche in una sola azione, senza alcun coordinamento da parte del committente;
b) prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale: si definiscono tali gli incarichi affidati a soggetti che svolgono in via non abituale attività di lavoro autonomo, finalizzati ad una prestazione, o al raggiungimento di un risultato, che si esaurisce in una sola azione o prestazione, senza alcun coordinamento da parte del committente. Tali incarichi sono
conferibili soltanto allorché comportino un compenso lordo non superiore a 5.000 €.
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Presupposti essenziali e generali di legittimità
Costituiscono presupposti essenziali per l’avvio di rapporti di lavoro autonomo, di qualsiasi tipologia, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001:
a) la corrispondenza dell’oggetto della prestazione richiesta con le competenze attribuite da legge all’Ordine, nonché con obiettivi specifici e determinati di quest’ultimo;
b) la temporaneità dell’esigenza e la necessità di acquisire una prestazione professionale qualificata.
Art. 4 Incompatibilità
1. E’ vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale, di un secondo incarico è ammesso purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allorché si tratti di incarichi di natura occasionale, di cui all’art. 2 comma 2, lett.b). Tali incarichi possono essere cumulati tra loro. Tuttavia, non possono essere affidati, allo stesso prestatore d’opera intellettuale più incarichi di natura occasionale, nel corso di uno stesso anno solare, che comportino un compenso lordo complessivo superiore a €5000.
3. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001, il conferimento di incarichi esterni a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni può avvenire solo previa acquisizione dell’autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte dell’Ente di appartenenza, secondo le relative disposizioni regolamentari.
Art. 5 Programmazione degli incarichi
1. Entro il 15 Dicembre di ogni anno, per l’esercizio successivo, come previsto da D.G.R.n. 421/2017, l’Ordine approva un documento di previsione del fabbisogno di massima, relativamente agli incarichi di cui all’art. 2 da attivarsi presso l’Ordine, documento predisposto in coerenza con le proprie necessità istituzionali e programmatiche;dello stesso andrà fatto un rendiconto a consuntivo, nell’ambito della redazione della chiusura di Bilancio.
2. Il documento dei fabbisogni di massima può essere aggiornato in corso di esercizio in relazione alle esigenze della gestione, salvaguardando l’equilibrio di budget.
3. Il documento dei fabbisogni di massima (Allegato n. 1 Format) ed ogni eventuale aggiornamento deve contenere, per ciascun incarico:
a) la tipologia di incarico (prestazione d’opera intellettuale di natura professionale o di natura occasionale);
b) il contenuto dell’attività;
c) la quantificazione dei costi (importo xxxxxxx xxxxx).
Art. 7 Determinazione dei compensi
1. Il compenso da corrispondere per le prestazioni oggetto della presente Disciplina deve essere stabilito in funzione del tipo, della quantità e qualità dell’attività oggetto dell’incarico e deve comunque assicurare la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’Ente.
Art. 8 Avviso pubblico
1. L’Ordine quando conferisce un incarico di prestazione d’opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo, sia esso di natura professionale o di natura occasionale, procede alla pubblicazione di un Avviso di procedura di selezione, utilizzando come riferimento il modello predisposto(Allegato n.2 ). L’avviso invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l’incarico di prestazione d’opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo o di natura occasionale,inviando apposita domanda con allegato il curriculum vitae e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.
2. L’avviso deve contenere in particolare:
a) la tipologia di incarico (art. 2, comma 2 della presente disciplina);
b) l’oggetto dell’incarico;
c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
d) la durata dell’incarico e le modalità di espletamento;
e) il compenso proposto per la prestazione, con tutte le informazioni correlate (quali: modo e periodicità del pagamento).
Nel medesimo avviso è individuato anche il termine per la presentazione della candidatura ,con le modalità sopra esplicitate.
I titoli ed i requisiti richiesti devono essere posseduti dai soggetti interessati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale, di:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
d) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.
3. L’avviso è pubblicato sul sito web istituzionale. Il termine di scadenza previsto per la presentazione della candidatura non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. In relazione alla natura della professionalità richiesta, è possibile,se necessario, disporre la diffusione dell’avviso e la pubblicazione anche attraverso altri canali supplementari opportunamente individuati.
1. Sono esclusi dall’applicazione della presente Disciplina i casi per i quali i criteri di individuazione sono già contenuti in legge speciale, quali l’affidamento di incarichi disciplinati dal codice dei contratti pubblici o configurabili quali appalti di servizi (D. Lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC di riferimento).
2. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione e di scelta mediante la seguente procedura gli
affidamenti di incarichi di prestazione d’opera intellettuale di cui all’art.2 nei casi in cui ricorrano le ragioni eccezionali di seguito tassativamente individuate:
- in situazioni di eccezionale straordinarietà ed assoluta urgenza, adeguatamente motivate e documentate, determinata da imprevedibili necessità, non conseguenti ad inerzia dell’Amministrazione, di attivare un incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale che non consentano di attendere l’utile esperimento della procedura; il provvedimento di conferimento dell’incarico suddetto deve essere motivato in modo articolato;
- allorché si sia proceduto infruttuosamente ad una pubblicizzazione, andata deserta, fermo restando che i requisiti richiesti devono rimanere inalterati.
Art. 10 Conferimento dell’incarico
1. Nel rispetto delle procedure previste, il Presidente,a seguito di attenta valutazione da parte di Commissione attivata per lo specifico, conferisce l’incarico di prestazione d’opera intellettuale con atto, adeguatamente motivato, approvando il contratto di lavoro autonomo.
2. Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare:
a) le generalità del contraente;
b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d’opera intellettuale di natura professionale o di natura occasionale);
c) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell’incarico;
d) l’oggetto della prestazione;
e) le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento della prestazione e di verifica;
f) l’ammontare del compenso per l’incarico, nonché le modalità per il relativo pagamento;
g) l’esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
h) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
i) il foro competente in caso di controversie.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo. L’eventuale proroga dell’incarico
originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto o per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico.
4. Anche in caso di espletamento di procedura comparativa mediante avviso pubblico, nei confronti del medesimo soggetto che sia già stato titolare di due precedenti incarichi di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale consecutivi - o attivati in un intervallo temporale inferiore a 6 mesi - non è, comunque, ammesso il conferimento di un terzo ulteriore incarico. Tale divieto non si applica qualora sia intercorso almeno un anno tra la scadenza dell’ultimo contratto ed il nuovo conferimento di prestazione d’opera intellettuale.
5. Il divieto di cui al comma precedente opera unicamente nei confronti dei soggetti per i quali il corrispettivo derivante dalla prestazione resa a favore dell’Ordine costituisca più del 70 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dall’incaricato stesso, nell’arco di due anni solari consecutivi precedenti all’incarico da conferire.
Adempimenti in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria
L’Ordine,tramite il Tesoriere, ed il soggetto esterno incaricato curano, per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e sanitari inerenti l’incarico.
Obblighi di comunicazione e di pubblicazione
1. Ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs.n.165/2001(“Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”),in particolare art.53c.14, e di cui al D.Lgs.n.33/2013(“Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”),in particolare art.9-bis-Pubblicazione delle Banche Dati,art.15-Obblighi di pubblicazione concernenti i titoli di incarichi di collaborazione o consulenza,entrambi vigenti dal 23 giugno 2016,l’Ente provvede a dare conforme comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica(Anagrafe delle Prestazioni)e ad aggiornare il sito web istituzionale(Area Amministrazione Trasparente).
2. Tali elementi sono in carico ed a cura del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza(RPCT)dell’Ordine,sia per quanto concerne la predisposizione degli elenchi riepilogativi(con indicazione oggetto ,durata e compenso) riferiti agli incarichi di cui all’art.2 ed all’art.5 ,di cui al presente atto, sia per quanto attiene l’informativa,la pubblicazione e l’aggiornamento degli estremi degli atti di incarichi (completi dell’indicazione dei soggetti percettori,della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato)conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali sia previsto un compenso.
Articolo 13 Disposizione generale di rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente Disciplina si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.
Xxxxx parte integrante del presente atto i seguenti allegati:
• n.1 Format “documento dei fabbisogni di massima”
• n.2Modello“avviso di procedura di selezione”
Testo approvato il 30.11.2020.Registrato e protocollato con N. 456 in data 3.12.2020 Pubblicato sul sito web-Area Amministrazione Trasparente.