POLIZZA N°IITOMM1900007 POLIZZA SOSTITUITA N°*** RAMORC PRODOTTORC Azienda Pubblica INTERMEDIARIOAmTrust Insurance Agency Italy S.r.l. COD.327
POLIZZA N° IITOMM1900007 | POLIZZA SOSTITUITA N° *** | RAMO RC | PRODOTTO RC Azienda Pubblica | INTERMEDIARIO AmTrust Insurance Agency Italy S.r.l. | COD. 327 |
Scheda di Polizza
Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera
Contraente/Assicurato
ASST della VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO | CODICE FISCALE *** | PARTITA IVA 00988090148 | |
XXX Xx XXX XXXXXXX, 00 | XXXXXXXX / XXXXXX Xxxxxxx | XXXXXXXXX XX | CAP 23100 |
Data di decorrenza e scadenza della Polizza Frazionamento Modelli allegati
SCADENZA ALLE ORE 24
30/07/2022
EFFETTO DALLE ORE 24
30/07/2019
VEDASI CAPITOLATO ALLEGATO
TIPO
Semestrale
Data di effetto e scadenza della Rata alla firma
EFFETTO DALLE ORE 24 30/07/2019 | SCADENZA ALLE ORE 24 30/01/2020 | PROSSIMA QUIETANZA 30/01/2020 |
Premio annuo
PREMIO NETTO € 1.676.890,62 | ACCESSORI € 0,00 | PREMIO IMPONIBILE € 1.676.890,62 | IMPOSTE € 373.108,16 | TOTALE PREMIO € 2.049.998,78 |
Premio alla firma
PREMIO NETTO € 838.445,31 | ACCESSORI € 0,00 | PREMIO IMPONIBILE € 838.445,31 | IMPOSTE € 186.554,08 | TOTALE PREMIO € 1.024.999,39 |
Premio rate future
PREMIO NETTO € 838.445,31 | ACCESSORI € 0,00 | PREMIO IMPONIBILE € 838.445,31 | IMPOSTE € 186.554,08 | TOTALE PREMIO € 1.024.999,39 |
Dichiarazioni del Contraente
L’assicurazione è regolata dalle condizioni e dichiarazioni contenute negli allegati modelli sopra richiamati, che formano parte integrante del presente contratto e che il Contraente dichiara di conoscere, di aver ricevuto e sottoscritto.
Il presente contratto si compone di n° 34 pagine.
La Società AmTrust International Underwriters DAC Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Procuratore Speciale il Contraente
Xxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
ASST della VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
(documento firmato digitalmente)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Contratto.
il Contraente
ASST della VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
(documento firmato digitalmente)
Presa visione Privacy per finalità assicurative
Il Contraente dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
il Contraente
Emesso in Milano il 05/08/2019
ASST della VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
(documento firmato digitalmente)
L'importo di € è stato pagato oggi
L’incaricato
AmTrust International Underwriters XXX
0-0 Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. X00 XX00 (Registered Office) Capitale Sociale e Riserve € 41.000.000,00
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174
Codice Fiscale e Partita IVA 09477630967 R.I. Milano REA C.C.I.A.A. Milano 2093047 AmTrust International Underwriters DAC is regulated by the Central Bank of Ireland
CAPITOLATO DI POLIZZA
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA CIG 7836207296
La presente polizza è stipulata tra
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario | |
Xxx Xxxxxxx, 00 | |
00000 Xxxxxxx (XX) | |
C.F e P.IVA 00988090148 |
Società Assicuratrice
e
AmTrust International Underwriters DAC
Sede Legale: 0-0 Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. X00 XX00 (Registered Office) Capitale sociale e Riserve € 41.000.000,00
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel. +39.0283438150 • Fax +39.0283438174
Codice Fiscale e Partita IVA 09477630967 R.I. Milano REA C.C.I.A.A. Milano 2093047 AmTrust International Underwriters DAC is regulated by the Central Bank of Ireland
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 30/07/2019 |
Alle ore 24.00 del: | 30/07/2022 |
Sommario
1 - DEFINIZIONI 4
2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
2.1 DECORRENZA DEL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 6
Art. 01 – Durata dell’assicurazione – Proroga - Disdetta 6
Art. 02 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione 6
Art. 03 – Pagamenti per variazioni con incasso di premio 7
Art. 04 – Tracciabilità dei pagamenti 7
Art. 05 – Gestione della polizza 7
Art. 06 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione 8
Art. 07 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del rischio – Buona Fede – Diminuzione del rischio 8
Art. 08 – Interpretazione della polizza 8
Art. 09 – Assicurazione presso diversi assicuratori 8
Art. 10 – Oneri fiscali 9
Art. 11 – Foro competente 9
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge 9
Art. 13 – Trattamento dei dati 9
Art. 14 – Coassicurazione e delega 9
Art. 15 – Conteggio del premio 9
2.2 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 9
Art. 16 – Obblighi della contraente e/o dell’assicurato – Denuncia di sinistro 9
Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali 10
Art. 18 – Acquisizione polizze 11
Art. 19 – Legittimazione 11
Art. 20 – Pagamento del risarcimento 11
Art. 21 – Recesso in caso di sinistro 11
Art. 22 – Diritto di rivalsa 12
Art. 23 – Rendiconto 12
3 – COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS) 12
4 – ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO 13
5 – MASSIMALI ASSICURATI 13
6 – SELF INSURED RETENTION (SIR) 13
7 – RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI 14
8 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA 14
Art. 01 – Disciplina della responsabilità 14
Art. 02 – Oggetto dell’assicurazione responsabiltà civile verso terzi (RCT) 14
Art. 03 – Oggetto dell’assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCTO) 14
Art. 04 – Malattie professionali 15
Art. 05 – Rivalsa INPS 15
Art. 06 – Inizio e termine della Garanzia 15
Art. 07 – Sinistro in serie 16
Art. 08 – Esclusioni 16
Art. 09 – Novero di Terzi 17
Art. 10 – Responsabilità professionale personale dei dipendenti e non 17
Art. 11 – Attività libero – professionale del personale dipendente e non 18
Art. 12 – Responsabilità come da D.Lgs n° 81/2008 18
Art. 13 – Detenzione ed uso di fonti radioattive 18
Art. 14 – Committenza generica inclusa guida dei veicoli 18
Art. 15 – Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati 18
Art. 16 – Danni da incendio 18
Art. 17 – Danni da interruzione di attività 19
Art. 18 – Inquinamento accidentale 19
Art. 19 – Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati 19
Art. 20 – Proprietà ed uso macchinari 19
Art. 21 – Cose in ambito lavori 19
Art. 22 – Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico 19
Art. 23 – Xxxxx sulla privacy 20
Art. 24 – Sperimentazione clinica 20
Art. 25 – Comitato etico e commissione tecnico scientifica 21
Art. 26 – Ritardato e/o omesso soccorso 21
Art. 27 – Validità territoriale 21
LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO 22
PROCEDURA OPERATIVA 23
Gestione dei Sinistri 23
SCOPO 23
CAMPO DI APPLICAZIONE 23
RESPONSABILITA’ 23
AVVOCATURA AZIENDALE 23
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS) 23
MEDIATORE DEI CONFLITTI 24
RISK MANAGER 24
U.O.C MEDICINA LEGALE 24
MEDICO DI DIREZIONE SANITARIA 24
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 24
BROKER AZIENDALE 24
RIFERIMENTI NORMATIVI 25
TERMINI E DEFINIZIONI 26
RICHIESTA DI RISARCIMENTO 26
SINISTRO 26
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 26
1 - DEFINIZIONI
Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che prova e regola l'assicurazione e che sarà stipulato per singolo Ente
Contraente
L’Ente che stipulerà il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Assicurato
Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione disciplinata dal presente documento.
Società
La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere l’assicurazione disciplinata dal presente documento.
Broker
L’eventuale Broker, se presente , al quale, per incarico conferito dal Contraente, può essere affidata la gestione dell’assicurazione.
Premio
La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate ai termini dell’assicurazione, pari ad un terzo del valore triennale al lordo delle imposte governative dichiarato dalla Compagnia aggiudicataria.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Richiesta di risarcimento
Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione e/o tramite l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014), all’Assicurato; si intendono parificati alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di indagine da parte delle Autorità competenti, anche nei confronti di ignoti, in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta e/o qualsiasi atto introduttivo in un procedimento giudiziario.
Sinistro RCT
La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente.
Sinistro RCO
La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.
Sinistro in serie
Più richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di danni e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro.
CVS
Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni.
Cose
Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.
Danno
Il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale addebitato all’assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali (intendendosi come tali anche la lesione del diritto alla salute ed all’integrità psico¬fisica) o danni a cose.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale
La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che Abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Self Insured Retention - SIR
L’importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.
Scoperto
La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato.
Prestatori d’Opera
I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso l’I.N.A.I.L.,anche durante lo svolgimento di attività libero professionale “INTRAMURARIA”.
Periodo d’assicurazione
Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale.
2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Nei paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza dell’assicurazione riferite a decorrenza dell’assicurazione, termini contrattuali e norme operanti in caso di sinistro.
2.1 DECORRENZA DEL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Art. 01 – Durata dell’assicurazione – Proroga - Disdetta
La polizza che verrà stipulata dall’Ente a seguito della presente procedura di gara ha una durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalle ore 24.00 del 30/07/2019, con scadenza anniversaria prevista ogni 12 (dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza quest’ultima, prevista per il 30/07/2022 si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
Si precisa altresì che il Contraente si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, così come previsto al punto II.2.11) dal Bando di gara, di ripetizione del contratto per servizi analoghi. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno la ripetizione del pertinente contratto.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l’assicurazione alla scadenza anniversaria, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza anniversaria.
Alla data di naturale scadenza della polizza stipulata dall’Ente, ovvero trascorsi i 36 (trentasei) mesi ed entro tale termine, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centoottanta) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della proroga.
E’ facoltà del Contraente, nell’eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari che alterino sostanzialmente il rischio così come rappresentato in fase di gara e/o impongano la necessità di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 02 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 30/07/2019 anche se il pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 del 31/10/2019.
Le rate semestrali di premio devono essere pagate rispettivamente:
- entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui ha effetto il periodo assicurativo annuo della polizza (es. Effetto periodo assicurativo annuo della polizza: ore 24.00 del 30/07/2019 -* Mora pagamento premio: ore 24.00 del 31.10.2019);
- entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui scade la rata della seconda semestralità della polizza (es. Scadenza rata della seconda semestralità della polizza: ore
24.00 del 31/01/2020 -* Mora pagamento premio: ore 24.00 del 31/03/2020)
Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da
altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico- Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art. 03 – Pagamenti per variazioni con incasso di premio
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico- Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art. 04 – Tracciabilità dei pagamenti
La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.
Art. 05 – Gestione della polizza
Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, si riportano alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in essere:
Tabella 2
Lotto | Denominazione sintetica Ente | Ragione sociale | Scadenza contratto | % premio RCT/O |
1 | ASST VALTELLINA | Italbrokers S.p.A. | 31.03.2022 | 0,70 |
Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata.
Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara.
Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata.
Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.
Art. 06 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 07 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del rischio – Buona Fede – Diminuzione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Trascorso infruttuosamente tale termine senza che la Società abbia adempiuto al proprio impegno, sarà facoltà della Contraente concedere ulteriori 30 giorni o recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui, altresì, le nuove condizioni proposte dalla Società non dovessero essere ritenute adeguate dalla Contraente in funzione del nuovo stato di rischio e non sia stato possibile trovare un accordo condiviso entro il termine dei 60 giorni di cui sopra eventualmente integrato con gli ulteriori successivi 30 giorni, sarà facoltà della Contraente recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 08 – Interpretazione della polizza
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 09 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – Foro competente
Il Foro Competente è quello dove ha sede il Contraente.
Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al X.Xxx. 28 del 2010 e s.m.i. per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Trattamento dei dati
Ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, come meglio precisato al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.
Art. 14 – Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art. 15 – Conteggio del premio
Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio, è pari ad € 2.049.999,00.
2.2 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 16 – Obblighi della contraente e/o dell’assicurato – Denuncia di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).
Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, i termini di cui sopra assumeranno valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione. Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest’ultimo fornire mensilmente alla Società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:
a) Cognome e Nome della Controparte;
b) Data dell’Evento;
c) Data della Richiesta;
d) Unità di Rischio in cui si verificato l’evento oggetto della richiesta di risarcimento;
e) Descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
f) Prima Stima Economica.
Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l’aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno.
Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest’ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso.
Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali
Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza e sempre di concerto con il Contraente nelle modalità stabilite in polizza (CVS), ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all’osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato per l’espletamento della procedura di mediazione. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto, previo accordo con il Contraente/Assicurato, le proposte di conciliazione entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l’Assicurato abbiano diritto all’assistenza legale e peritale, la Contraente provvederà a trasmettere, tramite il Broker, indicazione del legale ed eventuale medico-legale individuati, sulla base della rosa che sarà concordata in seguito.
In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.
Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette
spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.
Art. 18 – Acquisizione polizze
Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sanitaria, relazioni del personale interessato e quant’altro possa essere ritenuto di utilità), sarà individuata, nel pieno rispetto di quanto convenuto in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).
Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, quest’ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi esistenti (Articolo 1910 del Codice Civile) individuando essa stessa - tra quelli indicati dalla Direzione Medica aziendale quale personale “interessato” nel caso di specie - il nominativo dei soggetti a cui il Contraente debba formalmente richiedere riscontro in merito e la relativa motivazione.
Resta altresì inteso tra le Parti che, in caso di esistenza di altre assicurazioni sottoscritte per lo stesso rischio da soggetti diversi dalla Contraente, l’eventuale importo del risarcimento recuperato, anche solo parzialmente, per effetto di compartecipazione da parte di altri assicuratori sarà suddiviso secondo la medesima proporzione esistente tra quanto rimasto a carico dell’Azienda a titolo di SIR e quanto rimasto a carico della Società.
Art. 19 – Legittimazione
La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
Art. 20 – Pagamento del risarcimento
Resta inteso che tra le Parti la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento. Qualora l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention(SIR) e/o Franchigia Aggregata, stabiliti a termini della presente polizza, la Società trasmetterà al Contraente la integrale documentazione attestante l’avvenuta definizione del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa, affiche il Contraente possa provvedere, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento in favore dell’avente diritto.
Gli eventuali maggiori costi dovuti a mancato, tardivo o parziale pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società e/o dal Contraente, restano a totale carico del Contraente o della Società e non vengono conteggiati ai fini della riduzione della Franchigia Aggregata.
Qualora, invece, l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore, anche solo parzialmente, alla somma posta a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), la Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla Contraente. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, l’integrale documentazione attestante l’accordo tra Società e Contraente circa la definizione del sinistro, nonché copia dell’assegno o mandato di bonifico con cui è stata effettuata la liquidazione; entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della documentazione da parte della Società, il Contraente provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi diritto direttamente dalla Società ma rientranti nella Self Insured Retention (SIR) così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.
Art. 21 – Recesso in caso di sinistro
Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto della liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al
periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
Xxxxx inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.
Art. 22 – Diritto di rivalsa
La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile:
- per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
- per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.
Art. 23 – Rendiconto
La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:
1. elencazione dei sinistri Denunciati;
2. sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso;
3. sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
4. sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
3 – COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)
La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato alle sedute del CVS, che si potranno tenere con cadenza quindicinale per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.
Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:
- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.
In seno al CVS il Contraente potrà informare la Società sulla stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dalla Contraente stessa.
Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.
La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 4 (quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
Ove il Contraente ritenga necessaria la partecipazione al Comitato di un legale e di un medico legale di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico le spese relative all’attività di tali professionisti pari, per ciascun anno di durata della presente polizza, ad € 10.000,00 (diecimila/00) lordi, inclusi Iva e Cpa ove applicabile, pro-capite.
4 – ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, ivi comprese le attività del servizio di Emergenza Urgenza, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.
5 – MASSIMALI ASSICURATI
La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 40.000.000,00 per ogni periodo di assicurazione e ad € 20.000.000,00 per ogni singolo sinistro con il sottolimite di € 35.000.000,00 quale massima esposizione della Società, per l’intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti occorsi entro e non oltre il 31/12/1999.
6 – SELF INSURED RETENTION (SIR)
Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l’importo di € 100.000 quale Self Insured Retention (SIR), ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.) nonché ai sinistri di cui alla garanzia di cui al successivo art. 25 “Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica”. I sinistri che non superino tale importo, infatti, saranno direttamente gestiti dal Contraente che non avrà alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società.
Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di n. 10 (dieci) giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit presso il Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest’ultima in quanto ritenute potenzialmente contenute nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società ritenga che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere una valutazione al CVS al fine di ottenere l’affidamento di tali posizioni. In tal caso il Contraente si impegna, entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli con le modalità stabilite nei precedenti articoli.
Resta inteso tra le Parti che ove un sinistro si riferisca al medesimo soggetto danneggiato - ancorché derivante da più atti, errori od omissioni tutti consequenziali e dunque riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica – ma
interessi la garanzia assicurativa prestata da più polizze aggiudicate a seguito della procedura avente ad oggetto anche il presente contratto, sarà applicata una sola Self Insured Retention (SIR) essendo il sinistro considerato come riconducibile ad un unico evento dannoso.
Quanto sopra anche nel caso in cui le richieste di risarcimento vengano avanzate nei confronti di più Aziende Contraenti in tempi successivi fra loro.
L’importo della Self Insured Retention (SIR) che verrà applicato sarà pari a quello più elevato tra tutte le polizze interessate dal sinistro di cui sopra; analogamente sarà applicato un unico massimale per sinistro, e l’importo applicato sarà quello più elevato.
7 – RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI
Ove alla data di scadenza la polizza proseguisse di esplicare i propri effetti a seguito di proroga o ripetizione del servizio, la massima esposizione della Società relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività sarà proporzionalmente riparametrata in funzione di 1/1.080 per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza e la nuova scadenza della polizza.
8 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
Art. 01 – Disciplina della responsabilità
L’assicurazione prestata ai termini della polizza che sarà stipulata ai sensi della presente procedura vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:
- dalla fonte giuridica invocata;
- dall’autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, amministrativa, penale e/o arbitrale.
Art. 02 – Oggetto dell’assicurazione responsabiltà civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Art. 03 – Oggetto dell’assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCTO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato X.Xxx. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..
Art. 04 – Malattie professionali
L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.
La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.
La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:
1. per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
- alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici.
la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.
Art. 05 – Rivalsa INPS
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’ I.N.P.S. ai sensi dell’Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.
Art. 06 – Inizio e termine della Garanzia
La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché:
a) alle ore 24 del 31.12.1999 per la Asst Valtellina per tutte le strutture facenti capo all’’Azienda Ospedaliera così come costituita fino al 31/12/2015 – data di effetto della Legge Regionale 23/2015 - a seguito della quale è stata costituita la Azienda Socio Sanitaria Territoriale Contraente della presente polizza. Resta altresì inteso tra le Parti che, limitatamente ai fatti posti in essere in realtà/presidi che per effetto della citata Legge Regionale sono afferiti ad Aziende Socio Sanitarie Territoriali diverse dalla Contraente, la garanzia esplica la sua operatività solo ed esclusivamente per i fatti posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di retroattività sopra richiamata ed il 31.12.2015;
b) alle ore 24 del 31.12.2015 per tutte le altre realtà/presidi afferite alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Contraente della presente polizza da altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale per effetto della Legge Regionale 23/2015 e ss.mm.ii..
A maggior precisazione di quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le eventuali richieste di risarcimento successive, seppur pervenute in momenti diversi ed anche dopo la data di cessazione della vigente polizza - purché traggano origine dal medesimo fatto colposo – saranno considerate come unico sinistro e la data della prima richiesta di risarcimento varrà anche per quelle successive.
Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per l’intera durata della presente polizza, ad € 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00).
Art. 07 – Sinistro in serie
Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand’anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro (“Sinistro in Serie”) se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all’oggetto della presente polizza.
Ferma l’operatività della garanzia assicurativa prevista dall’Articolo - Inizio e Termine della Garanzia - la data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della presente polizza.
Per ogni “Sinistro in Serie” così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore di
€ 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi assicurativi in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.
Art. 08 – Esclusioni
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera non comprende i danni:
a) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
b) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
c) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
d) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
e) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
f) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
g) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
h) derivanti dalle richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, incluso “punitive and exemplary damages”;
i) conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, muffe e, in genere, da insalubrità dei locali.
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:
j) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
k) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
l) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
m) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
n) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
o) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
p) da implantologia di protesi all'anca "metal on metal" qualora il danno lamentato sia riconducibile ad un vizio intrinseco del prodotto; la presente esclusione non esplica i suoi effetti per i danni riconducibili, in tutto o in parte, alla responsabilità del Contraente/Assicurato e direttamente imputabile alla prestazione dallo stesso erogata;
q) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;
r) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Xxxxxx invece ritenersi inclusi in garanzia:
- danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell’intervento con l’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
- i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia
s) derivanti da richieste di risarcimento che, sulla base del presente contratto, siano mirate ad ottenere risarcimenti ed indennizzi o effettuare pagamenti, qualora tali risarcimenti, indennizzi o pagamenti costituiscano violazione di qualunque divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzione economiche o commerciali e/o embargo internazionale (PUNTO ABROGATO)
Art. 09 – Novero di Terzi
Si conviene tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..
Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso il Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.
Art. 10 – Responsabilità professionale personale dei dipendenti e non
La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:
- Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente, anche qualora svolgano la propria attività professionale presso altre strutture sanitarie, in forza di accordi o convenzioni stipulate dalla Contraente stessa nonché attraverso la telemedicina;
- Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente; resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
- Volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dalla Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria;
- Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza che prestino la propria opera in nome e per conto del Contraente, in regime convenzionale o contrattuale in genere; la presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, ferma in ogni caso l’operatività della polizza per la responsabilità in capo alla contraente.
Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.
La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.
Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.
Art. 11 – Attività libero – professionale del personale dipendente e non
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico al Contraente al momento in cui emerga il sinistro, di tutti i Dipendenti del Contraente che abbiano optato per il rapporto di lavoro “esclusivo” con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale. La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.
Art. 12 – Responsabilità come da D.Lgs n° 81/2008
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell’Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 13 – Detenzione ed uso di fonti radioattive
A parziale deroga dell’Articolo - Esclusioni, l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.
La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all’Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l’esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.
Art. 14 – Committenza generica inclusa guida dei veicoli
L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.
L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Art. 15 – Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati
In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.
E’ dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, organi, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 16 – Danni da incendio
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Xxxxx conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza Property, purché valida ed operante.
La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 17 – Danni da interruzione di attività
L’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 18 – Inquinamento accidentale
L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture. A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.
Sono esclusi i danni di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell’articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 19 – Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato. La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art. 20 – Proprietà ed uso macchinari
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
Art. 21 – Cose in ambito lavori
L’Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 22 – Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
Art. 23 – Legge sulla privacy
A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.
La presente estensione non vale:
- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.
La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 24 – Sperimentazione clinica
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all’Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali, sperimentazioni spontanee non sponsorizzate condotte secondo le indicazioni ministeriali o al di fuori di esse (uso “off label”).
L’assicurazione è inoltre operante per sperimentazioni di dispositivi medici, dispositivi impiantabili attivi ed apparecchiature medicali.
La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato con l’esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell’ambito della stessa sperimentazione.
La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.
Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell’ambito della sperimentazione.
L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.
Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all’entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, in materia di Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo. In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.
Art. 25 – Comitato etico e commissione tecnico scientifica
La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti il Comitato Etico Interaziendale così come previsti dal Decreto DG Salute Regione Lombardia n. 5493 del 25.06.2013 “Riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lombardia – Approvazione delle linee guida per l’Istituzione e funzionamento” e s.m.i., per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 8 febbraio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 96 del 24 aprile del 2013 e s.m.i..
La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Segreteria Tecnico-Scientifica, in ottemperanza alla vigente normativa, nonché alla responsabilità civile personale dell'organo di amministrazione che istituisce il comitato etico.
A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art. 26 – Ritardato e/o omesso soccorso
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.
Art. 27 – Validità territoriale
La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.
LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
RCT/O | Limiti indennizzo per sinistro |
Sinistro in serie | € 35.000.000,00 per sinistro |
Distribuzione ed utilizzazione del sangue | € 3.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Danni da incendio | € 3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Danni da interruzione di attività | € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Danni da inquinamento accidentale | € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Cose in ambito lavori | € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Legge sulla privacy | € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Sperimentazione Clinica | € 3.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Comitato Etico | € 2.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
La Società
AmTrust International Underwriters DAC Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Procuratore Speciale Xxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
Il Contraente
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario
(documento firmato digitalmente)
PROCEDURA OPERATIVA
Gestione dei Sinistri
SCOPO
Oggetto del presente documento è la definizione di una procedura uniforme per la Gestione dei Sinistri in coerenza con le strategie aziendali per la gestione dei sinistri e per il trasferimento del rischio, nonché alla luce di quanto finora indicato dagli indirizzi regionali in materia.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell'ambito dell'A.S.S.T. a tutte le richieste di risarcimento pervenute nelle modalità che verranno di seguito esplicitate.
RESPONSABILITA’
La responsabilità di aggiornamento della procedura è in capo al coordinatore del CVS.
Sono responsabili di attuare la presente procedura tutti i componenti del CVS (Comitato Valutazione Sinistri).
AVVOCATURA AZIENDALE
La gestione dei sinistri, sebbene implichi un coinvolgimento di diversi soggetti e funzioni aziendali, rimane affidata all'Avvocatura aziendale che funge pertanto anche da promotore e propulsore dell'attività degli altri soggetti, oltre che da raccordo per l'applicazione della presente procedura.
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)
Nell'ambito dell'organizzazione per la gestione del rischio è individuato il Comitato Valutazione Sinistri le cui funzioni si sostanziano nella valutazione diretta dei sinistri, dell'entità degli stessi, della eventuale sussistenza di responsabilità da parte delle professionalità coinvolte, ai fini anche di addivenire ad una sollecita definizione delle vertenze, onde evitare contenzioso giudiziario, con particolare attenzione ai sinistri gestiti in S.I.R. (Self Insured Retention).
In dettaglio le funzioni del C.V.S. sono:
- organizzazione della raccolta di informazioni indispensabili alla gestione dei sinistri (funzione per la quale è già stato nominato un coordinatore a livello aziendale);
- pronta valutazione, in presenza di richiesta di risarcimento danni, delle eventuali responsabilità che potrebbero portare ad un contenzioso giudiziario;
- valutazione delle tipologie e delle entità dei danni arrecati ai pazienti, con il coinvolgimento di tutte le professionalità aziendali necessarie per l'analisi dei sinistri;
- integrazione della procedura di rilevazione e raccolta dati necessari ad un'efficace gestione dei sinistri;
- verifica dei database esistenti ed eventuale proposta di integrazione, al fine di renderli efficaci per la gestione delle statistiche sinistri necessarie al mercato assicurativo;
- gestione dei rapporti con i danneggiati e/o i loro studi legali per una composizione extra-giudiziale della vertenza, al fine di addivenire ad un accordo diretto Azienda-danneggiati, ove la polizza per sinistri in S.I.R.;
- contributo alla definizione della politica di copertura assicurativa aziendale;
- decidere se tentare una composizione stragiudiziale della vertenza, indicando l'importo massimo da riconoscere, con una negoziazione diretta da parte della componente legale o della Compagnia Assicurativa o, respingere la domanda risarcitoria nelle ipotesi in cui non venga riscontrata una responsabilità.
Il Comitato Valutazione Sinistri, come da provvedimento deliberativo n. 894 del 29/12/2017, risulta così composto:
- Avvocatura (Coordinatore CVS);
- Risk Manager aziendale;
- Medici legali aziendali;
- Direttore U.O.C. di Medicina Legale;
- Medico Legale, libero professionista, designato dall'Azienda;
- Legale fiduciario designato dall'Azienda;
- Medico di Direzione Sanitaria;
- Mediatore dei Conflitti;
- Medici Specialisti (individuati sulla scorta dei sinistri oggetto di trattazione);
- Rappresentante della Compagnia di Assicurazione;
- Rappresentante Broker aziendale.
Il CVS si riunirà con cadenza periodica e di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale. L'analisi e la valutazione di alcune situazioni, così come pure di casi urgenti e/o la prosecuzione di sinistri già trattati, può avvenire anche in incontri non collegiali, ma ristretti o tramite scambio di corrispondenza, anche telematica.
MEDIATORE DEI CONFLITTI
Il contributo del mediatore consiste, attraverso l'ascolto delle parti ed eventuale mediazione trasformativa, nell'azione di "filtro" all'evoluzione del contenzioso sanitario. Coadiuva gli altri operatori aziendali nella conduzione e gestione nel rapporto con i pazienti, facilitando la risoluzione di criticità comunicative.
RISK MANAGER
Il Risk Manager, nell'ambito del CVS, collabora alla definizione, con i membri del CVS, di idonee attività preventive/correttive dell'evento facilitando con le Direzioni di riferimento l'adozione di tali azioni e promuovendo l'emissione/revisione di procedure e altra documentazione.
U.O.C MEDICINA LEGALE
La Medicina Legale costituisce una risorsa essenziale per una corretta gestione dei sinistri, sentendo anche i sanitari interessati. Al fine di stabilire sia l'an che il quantum verifica la completezza della documentazione, chiede eventuali integrazioni alla Direzione Medica, predispone per ogni sinistro una sintetica nota/report per l'iniziale stima del danno (sopra o sotto SIR) e redige apposite perizie. E' disponibile a fornire assistenza ai sanitari nella redazione delle relazioni tecnico-sanitarie. Concorre nell'individuazione dei presupposti per dare applicazione all'art. 13 della legge n. 24/2017 anche come componente del CVS ed in occasione degli incarichi medico legali.
MEDICO DI DIREZIONE SANITARIA
Contribuisce alla verifica e alla valutazione dell'applicazione di procedure trasversali e di sistema nell'ambito dei singoli casi da analizzare.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
La compagnia è coinvolta nella gestione di quei sinistri che rientrano nella copertura assicurativa.
BROKER AZIENDALE
Fornisce consulenza e supporto all'Azienda per le problematiche assicurative e nella gestione dei sinistri. Svolge anche una funzione di monitoraggio sulle attività svolte dall'Azienda, segnalando tempestivamente le iniziative da porre in essere, le scadenze da rispettare, le incombenze in base agli impegni assunti nell'offerta di servizio. I compiti del broker sono quelli previsti dalla normativa vigente e dal contratto in essere.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx x. 00/XXX del 27/12/2004;
• Regione Lombardia: comunicazione Direzione Generale Sanità prot. n. 30204 del 16.06.2005 ad oggetto "Linee guida relative alla Circolare n. 46/SAN del 27/12/2004";
• Regione Lombardia: Linee guida relativa alla programmazione annuale della attività di risk management;
• D. Lgs. n. 28 del 003/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e successive integrazioni normative;
• Raccomandazione del Ministero della Salute del maggio 2011 per la risoluzione stragiudiziale del contenzioso nelle aziende sanitarie;
• Polizza R.C.T./0 aziendale n. ITOMM1502065 stipulata con la società assicurativa AmTrust Europe Limited con validità dal 31/01/2016 al 31A31/2019;
• Legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli);
• Delibera n. 894 del 29.12.2017 — Comitato Valutazione Sinistri.
TERMINI E DEFINIZIONI
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione, all'Assicurato. Si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti (sia civili che penali) in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione, nel momento in cui l'assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta.
SINISTRO
Per sinistro deve intendersi il ricevimento da parte della contraente o dell'assicurato di una "Richiesta di risarcimento". Tali definizioni appena elencate restano subordinate a quanto pattuito e concordato in merito, in ambito della contrattazione di ogni singola Azienda Socio Sanitaria Territoriale con la Compagnia assicurativa a cui è stato o verrà affidato il servizio assicurativo per la responsabilità RCT/O.
SELF INSURED RETENTION
La parte di danno che rimane a carico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.
AN (DEBEATUR) E QUANTUM
Se sia dovuto il risarcimento del danno e a seguir, eventualmente, quanto sia dovuto
ABBREVIAZIONI/ACRONIMI
S.I.R. | Self Insured Retention |
U.O.C | Unità Operativa Complessa |
U.O | Unità Operativa |
D.Lgs | Decreto Legislativo |
C.V.S | Comitato Valutazione Sinistri |
R.C.T./O. | Responsabilità Civile Verso Terzi/Operatori |
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
1.GESTIONE DEI SINISTRI – MODALITA’ OPERATIVE
Le possibili forme in cui la richiesta risarcitoria viene presentata sono:
a) comunicazione dell'avente diritto o suo legale;
b) notifica di atto di citazione in giudizio o di procedura di accertamento tecnico preventivo (ATP);
c) notifica di istanza di mediazione o di negoziazione assistita.
Secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge Gelli, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, comunica all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro 45 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio.
1.1 FASE DI APERTURA DEL SINISTRO
La fase iniziale, oltre che essere diretta alla ricezione delle richieste risarcitorie ed alla valutazione della loro ammissibilità, è decisiva per la corretta e più proficua instaurazione del rapporto con la parte istante, valutando se necessario il caso nell'ottica della mediazione trasformativa, se presente e praticata in Azienda, e comunque attraverso una valutazione di completezza (es.: sottoscrizione da parte del paziente o legittimo rappresentante, sufficiente esposizione dei fatti e degli addebiti etc....) ed ammissibilità della stessa (intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento etc. ).
Dopodiché, l'Azienda provvede, nel più breve tempo possibile, ad inoltrare la richiesta risarcitoria alla Compagnia assicuratrice, e per conoscenza al Broker, solo nel caso in cui questa riguardi danni la cui entità richiesta, o stimata, risulti superiore alla soglia SIR.
Per le richieste di risarcimento che non presentano indicazioni sul quantum debeatur e nemmeno espliciti riferimenti circostanziali utili ad addivenirne ad una seppur sommaria determinazione, occorrerà procedere ad una quantificazione indicativa del danno attraverso l'ausilio del Medico-legale membro del CVS.
1.2 FASE ISTRUTTORIA
Indipendentemente dal valore della potenziale esposizione risarcitoria, l'Azienda provvede, nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta di risarcimento, all'acquisizione della documentazione che, in funzione della specifica tipologia di sinistro, risulta necessaria per la compiuta istruttoria della pratica e che è così identificabile:
a) documentazione sanitaria;
b) cartella clinica;
c) nominativi di tutti i sanitari interessati ed eventuali loro relazioni sul caso;
d) relazione sul caso del Direttore di Struttura/Unità Operativa;
e) relazione sullo stato dei luoghi (descrizione, rappresentazioni fotografiche, indicazioni sulla conformità alla normativa vigente);
f) relazioni in merito alla manutenzione del luogo del sinistro nonché indicazioni sulla relativa competenza (se dell'Azienda o se di una Ditta esterna);
g) in caso di caduta di pazienti ricoverati presso l'Azienda, relazione sulle eventuali prescrizioni particolari riferite agli stessi;
h) eventuali dichiarazioni testimoniali;
i) eventuali procedure o protocolli per la gestione dei beni presi in consegna (danni o smarrimento beni materiali);
j) ogni ulteriore utile documentazione ai fini di una compiuta istruttoria del caso.
Si precisa che le richieste di cui alle lettere c. e d. dell'elenco soprariportato, ove compatibile con l'organizzazione aziendale, saranno rivolte per il tramite della Direzione Medica di Presidio al Direttore di U.O.C. interessata del caso, che avrà l'onere di coinvolgere il personale sanitario intervenuto.
Per quanto concerne le sopravvenute variazioni di competenza nella gestione dei diversi sinistri si rinvia a quanto previsto nella polizza assicurativa.
1.3 GESTIONE SINISTRI IN S.I.R.
Qualora il potenziale risarcimento del danno risulti verosimilmente inferiore alla soglia SIR, l'Azienda procederà con la gestione diretta ed autonoma del sinistro (sostenendone integralmente i costi necessari/connessi).
L'Avvocatura denuncia il sinistro, entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento, tramite comunicazione e-mail, corredata dalla richiesta di risarcimento, inviata solo al Broker.
Contestualmente alla fase di apertura del sinistro, con apposita comunicazione, l'Avvocatura informa il richiedente (privato o relativo legale) che il medesimo sarà gestito direttamente dall'Azienda provvedendo al contempo, qualora tali informazioni non risultino dall'iniziale richiesta di risarcimenti, a richiedere:
1. la quantificazione dell'importo del danno di cui viene chiesto il risarcimento;
2. la produzione di ogni documento utile ad oggettivare la quantificazione formulata (documenti sanitari in possesso del richiedente, relazione medico legale di parte, certificazioni di spese sostenute, ecc.);
3. il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.
Acquisito il consenso e raccolta tutta la documentazione medica sul caso, il Medico Legale provvede a stendere una specifica relazione che sarà poi sempre oggetto di discussione collegiale nella seduta del CVS ed eventualmente ove occorre eseguire una visita medico legale nei confronti dei pazienti.
1.4 GESTIONE SINISTRI SOPRA S.I.R.
L'Avvocatura denuncia il sinistro qualificato SOPRA SIR, entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento, tramite comunicazione e-mail, corredata dalla richiesta di risarcimento, inviata al Broker affinché esegua a sua volta la denuncia presso la Compagnia assicurativa.
Sarà cura dell'Azienda trasmettere la documentazione utile alla relativa istruttoria come indicato nel capitolo "Fase istruttoria".
La Compagnia Assicurativa procede all'apertura del sinistro inviando alla controparte o al legale di quest'ultima — ed al Broker in copia per conoscenza — lettera di presa in carico con indicazione del numero di sinistro, del soggetto incaricato della gestione del medesimo e dei relativi recapiti.
Contestualmente alla fase dell'apertura del sinistro, con apposita comunicazione l'Avvocatura informa il richiedente (privato o relativo legale) dell'avvenuta denuncia del sinistro comunicando gli estremi identificativi dell'Istituto Assicuratore preposto alla gestione del medesimo, provvedendo al contempo, qualora tali informazioni non risultino dall'iniziale richiesta di risarcimento, a richiedere:
1. la quantificazione dell'importo del danno di cui viene chiesto il risarcimento;
2. la produzione di ogni documento utile ad oggettivare la quantificazione formulata (documenti sanitari in possesso del richiedente, relazione medico legale di parte, certificazioni di spese sostenute, ecc.);
3. il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.
A seguito di acquisizione del consenso privacy, la documentazione medica raccolta dall'Avvocatura viene trasmessa via e-mail:
4. al broker al fine della successiva trasmissione della medesima alla Compagnia assicurativa;
5. al medico legale dell'Azienda per la stesura di un proprio parere.
Completata la fase istruttoria, ogni sinistro, sia in SIR che fuori SIR, viene analizzato alla luce della documentazione raccolta, nella prima riunione utile tenuta dal Comitato Valutazione Sinistri, organo cui compete, grazie all'apporto delle specifiche competenze dei suoi membri l'espletamento delle funzioni già evidenziate e, quindi, la valutazione complessiva di ogni sinistro per individuare la strategia da assumere nella gestione dello stesso.
Qualora a seguito della discussione del caso in sede di Comitato Valutazione Sinistri si giunga alla conclusione che esistono profili di responsabilità in capo all'Azienda, il CVS procederà ad identificare gli esercenti la professione sanitaria la cui condotta sia casualmente rilevante, da informarsi ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 24/2017 dell'avvio di trattative con la controparte.
2.TENTATIVO DI MEDIAZIONE EX ART.5 D.LGS.
Nel caso la convocazione avanti un Organismo di mediazione coincidesse con il primo atto ricevuto dall'Azienda, troverà applicazione la procedura disciplinata nella sezione "Gestione dei sinistri - Modalità operative"- "Fase istruttoria".
2.1 SINISTRI IN S.I.R.
Se il valore economico espressamente quantificato nella mediazione, è inferiore o pari alla SIR, l'Azienda procederà con la gestione diretta ed autonoma del sinistro (sostenendone integralmente i costi necessari/connessi).
Resta inteso che, ove nel corso della gestione del sinistro, dovesse emergere che la potenziale esposizione del risarcimento possa superare nel suo complesso l'importo della SIR, sarà obbligo dell'Azienda darne immediata comunicazione alla Compagnia Assicuratrice. Per il proseguo della gestione, si procederà nei termini stabiliti nel paragrafo successivo.
2.2 SINISTRI SOPRA S.I.R.
Nel caso in cui il valore espresso nell'istanza di mediazione sia pari o superiore alla SIR, l'Azienda trasmetterà alla Compagnia la convocazione pervenuta dall'Organismo di Mediazione a cui farà seguito l'invio della documentazione necessaria per una rapida e accurata istruzione del sinistro.
L'Assicuratore confermerà la presa in carico del sinistro a riguardo dei termini previsti da contratto.
Resta inteso che, nel caso si ritenga di non partecipare alla mediazione, si predisporrà una comunicazione da inviare all'organismo di mediazione corredata dei ravvisabili "giustificati motivi".
3.LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
3.1 LIQUIDAZIONE SINISTRI IN S.I.R.
Prima di iniziare la trattativa con la controparte l'Avvocatura aziendale procede ad informare gli esercenti la professione sanitaria coinvolti nel sinistro, precedentemente identificati, dell'avvio delle trattative stragiudiziali invitandoli a parteciparvi ed a formulare eventuali osservazioni entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della raccomandata che li informa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli).
Il recapito di quest'ultima, viene eseguito con raccomandata A.R., tramite il servizio postale.
Se la trattativa ha esito positivo e si procede alla stipulazione di un formale atto di transazione, su proposta dell'Avvocatura si procede ad adottare apposito atto deliberativo con il quale viene disposta l'approvazione della transazione medesima.
L'Azienda provvede quindi tempestivamente, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento, a risarcire il sinistro pagando direttamente alla controparte l'importo definito in sede di transazione. Qualora la transazione non riesca, il sinistro rimane quiescente fino ad eventuale ulteriore iniziativa della controparte che porti a riaprire l'iter di gestione del sinistro.
3.2 LIQUIDAZIONE SINISTRI OLTRE S.I.R.
Prima di iniziare la trattativa con la controparte l'Istituto Assicurativo ne da informazione all'Avvocatura per consentirgli che questi, in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 13 della Legge Gelli, ne dia comunicazione agli esercenti la professione sanitaria coinvolti nel sinistro precedentemente identificati. L'Istituto Assicuratore non inizia la trattativa fino a quando non riceve l'assenso dall'Avvocatura aziendale.
Successivamente comunica al CVS gli esiti dei tentativi di transazione condotti nei confronti della controparte, fornendo adeguata documentazione attestante:
1. l'entità economica delle richieste della controparte;
2. l'entità di quanto offerto a tacitazione delle suddette richieste;
3. l'esito finale della trattativa.
La competenza alla stipula delle transazioni è propria del CVS, previa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. Successivamente l'Azienda provvederà, con proprio atto deliberativo e previa richiesta da parte dell'Istituto Assicurativo, a rimborsare il valore della SIR allo stesso.
Nei termini contrattualmente previsti, il sinistro OLTRE SIR sarà gestito dall'Istituto Assicuratore che manterrà a proprio carico tutti i relativi costi — fermi i limiti disciplinati in polizza — anche nel caso in cui a conclusione dello stesso il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR.
Resta comunque inteso che, ove a seguito delle valutazioni esperite dall'Istituto Assicuratore, quest'ultimo ritenesse che la valorizzazione del potenziale danno risulti inferiore all'importo della SIR, sarà impegno della stessa fornire all'Avvocatura la propria diversa valutazione integrando la propria tesi con adeguata documentazione di supporto. In tal caso l'Azienda — previo confronto con l'Istituto Assicuratore che potrà avvenire anche in senso alla prima riunione utile del CVS — assumerà la gestione del sinistro ed informerà la Società, per il tramite del Broker, degli esiti conclusivi.
4.ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE CORTE DEI CONTI
Annualmente l'Avvocatura redige l'elenco dei sinistri liquidati che abbiano importato per la loro liquidazione l'uso di risorse aziendali di bilancio e lo trasmette alla Sezione Regionale della Corte dei Conti affinché tale organo, qualora ne valuti sussistere i presupposti, sia posto nella possibilità di promuovere azioni di responsabilità per colpa grave a carico dei sanitari coinvolti nei sinistri oggetto di segnalazione.
5.ACCESSO AL PATROCINIO LEGALE
L'Azienda garantisce ai propri dipendenti l'ammissione al patrocinio legale alle condizioni previste dalle disposizioni dei vigenti CCNL di riferimento, che è disciplinato con apposito regolamento aziendale.
6.APPLICAZIONE DELL’ART. 1910 C.C.
In caso di sinistro che coinvolga un dipendente, lo stesso è tenuto a denunciare il fatto alla Compagnia attivando la propria polizza personale, se esistente, e a comunicare gli estremi della stessa all'Avvocatura dell'Azienda. La decisione in ordine al coinvolgimento del sanitario e della sua polizza personale sarà assunta in sede di CVS e verrà curata dall'Avvocatura.
Quanto sopra in ottemperanza alla normativa vigente in materia (articolo 1910 Codice Civile), che prevede, in caso di sinistro coperto da più assicurazioni, che a ciascuna Compagnia venga dato avviso del verificarsi del sinistro e della contemporanea esistenza di altre polizze.
Le richieste relative alle polizze personali dei dipendenti prescindono dall'accertamento della responsabilità ma sono inoltrate in applicazione della previsione del Codice Civile sopra richiamata.
Onde evitare di pregiudicare il buon esito della trattativa di definizione bonaria del sinistro, e considerato che l'ordinamento in tale ambito non prevede strumenti coattivi da utilizzare nei confronti dell'assicurazione personale del sanitario, resta inteso che la definizione transattiva del sinistro non è condizionata alla ripartizione del risarcimento del danno con la Compagnia assicuratrice del sanitario coinvolto. Pertanto, nel caso in cui l'assicuratore privato del medico
non si faccia carico spontaneamente della ripartizione del danno, e non sussistano le condizioni per esercitare la manleva, l'Azienda procederà a gestire il sinistro ed a definirlo qualora il CVS ritenga comunque opportuna e conveniente la transazione.
Analogamente si procederà nel caso in cui la polizza del sanitario per qualsiasi motivo non dovesse operare.
7.RISERVAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
Nell'ambito della gestione dei sinistri sotto soglia SIR, così come di quelli che, ove nell'offerta risultata aggiudicataria del servizio sia prevista una franchigia aggregata annua che venga erosa dagli importi liquidati in eccesso alla SIR, concorreranno a costituire le voci di costo ulteriori rispetto al premio assicurativo, non può essere tralasciata la funzione svolta dal U.O.C. Economico-Finanziario che, opportunamente supportata dalla Struttura aziendale preposta alla gestione del contratto assicurativo e della gestione dei relativi sinistri, dovrà procedere con la quantificazione del necessario fondo da appostare sul bilancio per far fronte ai futuri risarcimenti che rimarranno a carico dell'Azienda.
In adesione a quanto indicato sul tema dalla Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia, da ultimo con la diffusione delle Linee di indirizzo per l'armonizzazione della gestione dei sinistri allegate alla Circolare regionale prot. H1 2012 0036178, detta quantificazione dovrà essere calcolata applicando il principio contabile della "competenza" e non della "cassa". Risulta evidente che trattandosi di un contratto per assunto "aleatorio", risulterà difficile quantificare aprioristicamente l'esatto importo, il quale non potrà che variare in funzione del numero di richieste di risarcimento ricevute nell'anno di riferimento nonché dalla relativa quantificazione economica e andrà, quindi, aggiornato periodicamente per renderlo il più attendibile possibile.
8.DISPOSIZIONI FINALI
La disciplina della presente procedura sarà applicabile ove compatibile con le previsioni delle polizze assicurative aziendali, ove prevalgano.
Inoltre, la procedura verrà adeguata in conformità alle eventuali future revisioni o integrazioni delle Linee di Indirizzo regionali.
9.INDICATORI
Numero di incontri del CVS effettuati all’anno: valore atteso almeno 4
La Società
AmTrust International Underwriters DAC Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Procuratore Speciale Xxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
Il Contraente
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario
(documento firmato digitalmente)
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 “GDPR”)
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1. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati
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È stato individuato il DPO e il Referente del DPO “Data Protection Officer” per la Rappresentanza Generale per l’Italia.
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2. Finalità del trattamento dei dati
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
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In particolare, i suoi dati verranno utilizzati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività:
˗ quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti;
˗ raccolta dei premi;
˗ liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
˗ riassicurazione e coassicurazione;
˗ prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
˗ esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
˗ adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
˗ adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo;
˗ analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
˗ gestione e controllo interno;
˗ attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
˗ valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
˗ attività antifrode con screening web;
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9. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2. che precede. Alla cessazione del rapporto assicurativo i dati saranno conservati per garantire l’esercizio dei diritti connessi al rapporto assicurativo fino al decorrere della prescrizione dei diritti stessi secondo quanto prevede la normativa vigente.
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Xxxxxxx xx | XXXXXX0000000 | ||
Xx denunce di sinistro dovranno essere inoltrate a: AmTrust International Underwriters DAC Divisione Sinistri Xxx Xxxxxxx,00 00000 Xxxxxx xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Tel. 02/00000000 - Fax 02/00000000 | |||
DATA | Gli Assicuratori | Il Contraente | |
05/08/2019 | AmTrust Internatinal Underwriters DAC Rappresentanza Generale per l’Italia Il Procuratore Speciale Xxxxx Xxxxxxx documento firmato digitalmente | ASST della VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO documento firmato digitalmente |