Contract
C O N T R A T T O
tra
…………………………………. e
InfoCamere S.c.p.a.
Per l’affidamento della fornitura di
“Carte tachigrafiche e relativi servizi di personalizzazione e consegna”
CONTRATTO
tra
...................., con sede legale in ,
Via .................................. , C.F. …………….e partita IVA , iscritta al Registro delle
Imprese .......................... ............................................................, in persona dell' ……….. ,
nato a ............................. il ............................................................................. , in qualità di ,
munito dei relativi poteri (in seguito chiamato più brevemente “Appaltatore”);
e
InfoCamere S.c.p.A., con sede legale in Roma, Xxx X.X. Xxxxxxxx, x. 00, X.X. x Xxxxxxx XXX 00000000000, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona del sig. Xxxxx Xxxxxx, in qualità di Direttore Generale f.f. della Società munito dei relativi poteri (in seguito chiamata più brevemente “InfoCamere”).
Premesso che
a) InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio ed ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
b) in base all’art.3 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31 ottobre 2003 n.361, le Camere di Commercio sono l’autorità che provvede al rilascio delle carte tachigrafiche in Italia. Ai sensi del successivo Decreto del Ministero Attività Produttive del 23 giugno 2005, le Camere di Commercio hanno, in particolare, il compito di curare il rilascio delle carte tachigrafiche “con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale”, avvalendosi di InfoCamere in qualità di gestore del “sistema informativo” camerale;
c) InfoCamere S.c.p.A., nell’ambito delle proprie attività Consortili volte a erogare servizi alle CCIAA, con la presente procedura intende acquisire Carte tachigrafiche e relativi servizi di personalizzazione e consegna atti a dare continuità al servizio istituzionale attribuito alla competenza delle Camere di Commercio e di InfoCamere;
d) a tal fine, con bando spedito in G.U.U.E. in data [●] e pubblicato in G.U.R.I. n [●] del [●], InfoCamere ha indetto un’apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, D.lgs
n. 163/06 e s.m.i. preordinata all’individuazione di un operatore economico idoneo all’espletamento del predetto Appalto;
e) all’esito della procedura, l’appalto per la fornitura dei prodotti e i correlati servizi è stato aggiudicato alla Società ………………., quale soggetto che ha presentato la migliore offerta;
f) l’Appaltatore ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Contratto e quindi di impegnarsi a eseguire le obbligazioni ivi contenute;
g) le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’appalto in oggetto.
Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile
1. Le Premesse e tutti gli Allegati al Contratto di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
− Disciplinare di gara;
− Capitolato Tecnico comprensivo dei seguenti allegati (Specifiche Grafiche Carta Tachigrafica Ita – Specifiche Card Carrier e Pin Mailer - Specifiche Struttura Dati Per Interfaccia CMS-CP– Specifiche Predisposizione Collegamento Di Rete - Specifiche Grafiche Carta Tachigrafica San Marino – Indirizzi Delle CCIAA);
− Bando di gara;
− Dichiarazione di offerta economica;
− Offerta tecnica;
− Note Informative ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste e il contenuto del presente Contratto, s’intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per InfoCamere.
3. L’esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:
a) dalle clausole del presente atto e dei relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra InfoCamere e l’Appaltatore;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
c) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
Art. 2
Oggetto del Contratto
1. Oggetto del presente Contratto, che l’Appaltatore con la sottoscrizione del medesimo si obbliga ad adempiere con le modalità di seguito stabilite, è l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
i) fornitura di Carte tachigrafiche;
ii) erogazione dei servizi di personalizzazione e di consegna delle Carte tachigrafiche; come dettagliatamente specificate nell’allegato Capitolato Tecnico.
2. Tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche contenute nel Contratto stesso, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare, nell’Offerta Economica e nell’ulteriore documentazione allegata al presente Contratto.
Art. 3
Modalità di svolgimento della Fornitura e dei relativi servizi di personalizzazione e consegna di carte tachigrafiche
1. L’Appaltatore è tenuto a fornire, con le modalità e nei tempi previsti nel capitolato Tecnico, il prodotto carta tachigrafica conforme ai requisiti di legge e alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato tecnico.
2. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a eseguire i relativi servizi di personalizzazione e consegna delle carte tachigrafiche fornite, a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto dei tempi, dei livelli di servizio, delle specifiche tecniche e delle procedure stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata.
3. L’Appaltatore è tenuto a rispettare i tempi di evasione espressamente previsti nel capitolato Tecnico ai paragrafi 6.5.1.1 e 6.5.1.3 ovvero in Offerta Tecnica se migliorativi; in caso di ritardo rispetto alla predetta tempistica InfoCamere avrà la facoltà di applicare le penali previste al successivo art. “penali”.
Art. 4
Fase di avviamento
1. L’Appaltatore, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del contratto, s’impegna a svolgere e portare a termine tutte le attività propedeutiche e necessarie al corretto svolgimento dell’affidamento, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata. Nel corso della fase di avviamento l’Appaltatore è, inoltre, tenuto a svolgere tutte le attività funzionali all’omologazione del prodotto carta tachigrafica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Capitolato Tecnico.
2. Nei 15 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di completamento della fase di avviamento da parte dell’Appaltatore, da inviare a mezzo PEC, InfoCamere si riserva di verificare la correttezza delle attività svolte secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
3. In caso di esito positivo dei predetti test sarà stipulato in contraddittorio tra le parti il verbale di collaudo e la fase di avviamento della fornitura s’intenderà conclusa.
4. Nell’ipotesi di esito negativo delle verifiche di cui al precedente comma 2, ovvero, nel caso di ritardo nel completamento della fase di avviamento ai sensi del precedente comma 3, InfoCamere – oltre a riservarsi la facoltà di applicare le relative penali di cui al successivo art. 11 - provvederà a inviare all’Appaltatore apposita diffida, concedendo a quest’ultimo un termine di 15 giorni per risolvere le anomalie riscontrate. Decorso tale termine, InfoCamere effettuerà le verifiche di propria competenza. Nell’ipotesi in cui le predette ulteriori verifiche diano esito negativo, ovvero nel caso l’Appaltatore non abbia comunicato la conclusione della fase di avviamento, oltre a riservarsi la facoltà di applicare le relative penali, sarà facoltà di InfoCamere risolvere il presente contratto per grave inadempimento ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r.
In tale ultimo caso, l’Appaltatore, oltre al pagamento delle penali dovute, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni subiti da InfoCamere, tra cui, a titolo esemplificativo, i maggiori costi sostenuti per garantire l’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di altro Appaltatore.
5. L’Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile degli eventuali ritardi derivanti dai processi di Omologazione in carico agli Enti preposti, sempre che tali ritardi non siano in alcun modo allo stesso imputabili.
Art. 5
Ulteriori oneri ed obblighi dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore garantisce nell’esecuzione del Contratto il rispetto di tutta la normativa applicabile alle attività oggetto del presente appalto.
2. L’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le condizioni previste nel presente Contratto nonché a mantenere ferma, per tutta la durata del presente atto, la propria Offerta Tecnica ed Economica.
3. L’Appaltatore è a conoscenza del fatto che la propria offerta tecnica è vincolante e che la fornitura dovrà essere effettuata nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica prodotta dallo stesso Appaltatore.
4. L’Appaltatore, oltre a tutto quanto previsto nel presente Contratto, s’impegna in particolare a:
a) eseguire la fornitura delle carte tachigrafiche ed i relativi servizi oggetto del presente Contratto in conformità alla normativa vigente e alle successive evoluzioni normative;
b) garantire il rispetto dei Livelli di servizio individuati nel Capitolato Tecnico ovvero in Offerta Tecnica, se migliorativi;
c) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del presente Contratto secondo quanto specificato in tale atto, negli
allegati, nell’offerta presentata e, comunque, secondo quanto necessario a garantire l’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte;
d) predisporre, con cadenza mensile, la reportistica, contenente tutte le informazioni individuate nel Capitolato Tecnico, necessaria a consentire ad InfoCamere di verificare le prestazioni eseguite;
e) porre in essere tutte le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti nella Policy italiana e nell’Offerta Tecnica presentata e dei più elevati standard di sicurezza e qualità;
f) adottare, all’interno del centro di personalizzazione, tutte le misure di sicurezza necessarie, secondo quanto meglio previsto nel Capitolato Tecnico;
h) consentire ad InfoCamere di effettuare nel corso di esecuzione del contratto le attività di audit sui sistemi tecnologici ed i processi utilizzati per l’erogazione del servizio di personalizzazione ai fini di verificare la conformità rispetto alla documentazione di gara;
i) partecipare agli incontri organizzati da InfoCamere, siano essi “ordinari” – in caso di riesame periodico del servizio - ovvero “straordinari” - in caso di riscontro di problemi significativi;
j) garantire il costante adeguamento del prodotto carta tachigrafica all’evoluzione normativa europea, eseguendo tutte le attività tecnologiche e organizzative necessarie a garantire tale adeguamento;
k) al termine del contratto, distruggere tutte le chiavi (digitali) di sicurezza utilizzate per la personalizzazione delle carte tachigrafiche e tutte le eventuali copie di backup generate;
l) cedere tutti i diritti di proprietà intellettuale del materiale grafico (c.d. Artwork) prodotto dal Fornitore per le tipologie di Carte oggetto della fornitura;
m) osservare e far osservare, per quanto di competenza, tutte le vigenti prescrizioni – normative e/o regolamentari, sia di ordine nazionale sia regionale e locale – applicabili alle attività oggetto del presente atto, della cui osservanza l’Appaltatore sarà unico responsabile;
n) assumere e garantire nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali il rispetto delle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dei provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
o) assumere e garantire l’integrale rispetto di tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. “tracciabilità dei flussi finanziari” della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 ed, in particolare, dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A.,
nonché dell’obbligo di comunicare ad InfoCamere ogni modifica rispetto ai dati trasmessi in ordine al conto corrente dedicato ed alle persone delegate ad operare su di esso ai sensi del successivo art. “Corrispettivi e modalità di pagamento”.
5. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale ai sensi del successivo art. “risoluzione del contratto”.
Art. 6
Luogo di consegna
1. La consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovrà avvenire, presso la sede operativa di InfoCamere sita a Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00, xxxxxx xx xxxx delle CCIAA oppure presso altra sede indicata da InfoCamere.
Art. 7
Durata dell’Appalto e recesso
1. Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina dopo 36 (trentasei) mesi dalla data della firma del verbale di collaudo, di cui all’art. “Fase di avviamento”, senza possibilità di rinnovo tacito.
2. InfoCamere potrà recedere, per qualsivoglia motivo, dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore per mezzo di lettera raccomandata A.R, con almeno 30 giorni di preavviso. In tal caso, InfoCamere sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi di cui al successivo art. “Corrispettivi e modalità di pagamento” maturati alla data di efficacia del recesso.
3. Le Parti convengono, inoltre, che InfoCamere avrà facoltà di recedere, senza alcun preavviso, dal presente Contratto nei seguenti casi:
- apertura di procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore;
- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidano sull’organizzazione del sistema camerale, ivi compresi il numero e la dislocazione a livello territoriale.
4. Alla scadenza del Contratto o comunque alla sua cessazione anticipata per qualsivoglia motivo determinata, l’Appaltatore sarà tenuto, dietro richiesta di InfoCamere, a:
a. garantire la prosecuzione delle prestazioni, alle stesse condizioni previste nel Contratto, nelle more della procedura d’individuazione del nuovo Appaltatore;
b. porre in essere tutto quanto necessario per facilitare il subentro del nuovo Appaltatore .
Art. 8 Osservanza delle norme
1. L’Appaltatore garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate le disposizioni di cui al Capitolato Tecnico allegato e tutte le norme e prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto.
2. Resta espressamente convenuto tra le Parti che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di InfoCamere.
3. L’Appaltatore s’impegna espressamente a manlevare e tenere indenne InfoCamere da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni.
4. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 9
Corrispettivi e modalità di pagamento
1. Per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sarà riconosciuto all’Appaltatore il seguente importo unitario pari ad Euro …… (Euro ……/00), oltre IVA, come indicato nell’offerta economica allegata, per la fornitura di una Carta tachigrafica personalizzata ed effettivamente consegnata, fino ad un corrispettivo massimo di Euro
….…………….. XXX xxxxxxx, di cui € 0 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta.
2. Il corrispettivo sarà computato a misura e sarà pertanto commisurato al numero delle carte tachigrafiche effettivamente fornite, personalizzate e consegnate dall’Appaltatore, che, conseguentemente, non avrà diritto ad alcun corrispettivo minimo garantito.
3. L’Appaltatore, provvederà ad emettere apposita fattura, contenente il dettaglio delle attività svolte, con cadenza mensile posticipata.
4. Gli importi sopra indicati saranno corrisposti al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo “Revisione dei prezzi”, i corrispettivi, come sopra determinati, sono da intendere onnicomprensivi di ogni e qualsivoglia attività e spesa propedeutica e/o successiva comunque necessaria alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto nonché della normativa vigente.
6. Tutti gli importi indicati nel Contratto s’intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.
7. L’Appaltatore s’impegna ad emettere fatture ad InfoCamere complete del riferimento C.I.G.
8. Prima di ogni pagamento, il Responsabile del Contratto, provvederà alla verifica della conformità delle prestazioni rese dall’Appaltatore rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto, nonché alla normativa vigente.
9. Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
10. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento d’importo superiore ad Euro 10.000,00 InfoCamere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non saranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che l’appaltatore il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere sul seguente conto corrente (bancario o postale) dedicato
.
12. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:
⮚ nome , cognome , nato a
, il c.f ;
⮚ nome , cognome , nato a
, il c.f .
13. InfoCamere effettuerà i pagamenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 307 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Art. 10 Revisione dei prezzi
1. Le condizioni economiche indicate nell’offerta dall’Appaltatore restano ferme ed invariabili
per tutta la durata del Contratto, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.
2. In conformità al disposto dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., si provvederà alla revisione periodica, su base annuale, dei prezzi relativi al servizio di manutenzione indicati al precedente articolo “Corrispettivi e modalità di pagamento”. La revisione sarà operata all’esito di un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Xxxxxxxxx, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera
c) e comma 5 del medesimo articolo del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie d’impiegati ed operai.
Art. 11 Penali
1. InfoCamere si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
a. in caso di ritardo nella conclusione della fase di avviamento, ai sensi del comma 4, dell’art. “Fase di avviamento”, € 430,00 (quattrocentotrenta/00) per ogni giorno di ritardo;
b. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 2 dell’art. “Fase di avviamento”, € 960,00 (novecentosessanta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo del termine previsto nell’ulteriore diffida ad adempiere;
2. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio previsti al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare le seguenti penali:
a. euro 0,70(zero/70) a carta, per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di evasione fissato ai paragrafi 6.5.1.1 e 6.5.1.3 del Capitolato tecnico, in funzione della destinazione e tipologia della richiesta.
3. Nel caso in cui l’offerta tecnica contenga uno o più elementi migliorativi e/o aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel “Capitolato tecnico”, nel “Disciplinare” e/o negli altri documenti allegati, le penali ritenute applicabili saranno rapportate al rispetto di tali parametri migliorativi e/o aggiuntivi e saranno applicate nelle corrispondenti misure ed importi di cui al presente articolo.
4. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di InfoCamere al risarcimento del maggior danno.
5. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi del precedente art. “Corrispettivi e modalità di pagamento”, gli importi spettanti a titolo di penale, ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali. In tale ultimo caso, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del contratto.
6. In caso di reiterati ritardi, InfoCamere si riserva il diritto di procedere alla risoluzione contrattuale, ex art. 1456 c.c., ai sensi del successivo art. “Risoluzione”.
7. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 12
Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria
1. L’Appaltatore, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da InfoCamere o da terzi da essa incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da InfoCamere o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore, pertanto, s’impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa ad essa rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dall’Appaltatore stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto e suoi allegati, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato ad InfoCamere una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. dell’importo di Euro [●], rilasciata da [●] in data [●], ed avente scadenza al [●]. InfoCamere, in presenza d’inadempimento dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 13
Variazioni in corso di esecuzione
1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. “Risoluzione”.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Art. 14
Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi il presente Contratto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente (art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a. che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti della fornitura o dei correlati servizi che intende subappaltare;
b. che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c. che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso InfoCamere, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore, dietro richiesta di InfoCamere;
d. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i.
4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L’Appaltatore dichiara e garantisce ad InfoCamere l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo, ivi compreso il subappalto, impiegato per
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
8. L’Appaltatore s’impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale proprio e/o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e da eventuali sanzioni irrogate ad InfoCamere ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
9. Nel caso in cui il personale impiegato dall’appaltatore e/o dal subappaltatore, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di InfoCamere, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di InfoCamere, ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice di Procedura Civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive dell’appaltatore e/o del subappaltatore, InfoCamere procederà secondo quanto previsto agli art. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
10. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate da InfoCamere, comprensive di diritti, spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A.
11. InfoCamere, in caso di violazione dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
12. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - un’apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
13. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto.
Art. 15
Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del
personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Appalto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L’Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’Offerta economica allegata, sono pari ad Euro [●] (Euro [●]/[●]).
4. InfoCamere dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 0 (Euro zero); ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. InfoCamere, peraltro, ha elaborato un apposito documento allegato al presente Contratto, in cui sono fornite, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b), del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale incaricato potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da svolgere.
5. L’Appaltatore ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne InfoCamere, ai sensi dell’articolo “Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva”, commi 8 e seguenti, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 16
Riservatezza delle informazioni e normativa sulla privacy
1. L’Appaltatore garantisce che il personale proprio e degli eventuali subappaltatori tratterà come riservata ogni informazione di cui verrà a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale proprio e del subappaltatore impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196 /2003 e s.m.i.
3. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e relativi allegati l’Appaltatore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Contratto, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza delle attività. Qualora nell'esecuzione del presente Contratto, sia necessario il rilascio al personale impiegato dall’Appaltatore di codici identificativi e/o parole chiavi che
consentono l'accesso all'interno della rete di InfoCamere, il rilascio avverrà solamente dopo autorizzazione scritta da parte di InfoCamere limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali.
4. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga a vigilare affinché il personale incaricato utilizzi i codici identificativi e le parole chiavi unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l'eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiavi al di fuori dei limiti previsti nel presente Contratto può integrare una fattispecie di responsabilità.
5. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare InfoCamere, in ogni sede, da ogni eventuale responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte del personale proprio o del subappaltatore alle previsioni del presente articolo.
In tali casi l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di InfoCamere, che la violazione della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da essa e/o dal proprio personale (dipendente e non).
6. L’Appaltatore s’impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore riconducibili all’operato dell’Appaltatore stesso.
Art. 17 Spese
1. E’ a carico dell’Appaltatore ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente
Contratto ad eccezione dell’IVA.
2. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore le spese di registrazione del Contratto.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto all’art. 34, comma 35, del D.L. n.179/2012 (c.d. “Crescita - bis”), convertito in L. n. 221/2012, l’Appaltatore sarà tenuto a rimborsare ad InfoCamere le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani, nella misura degli importi effettivamente pagati.
4. Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario InfoCamere, da appoggiare a: Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. CODICE IBAN: XX00X000000000000000000000X, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara - Carte tachigrafiche e relativi servizi di personalizzazione e consegna -”.
Art. 18
Responsabile e comunicazioni relative al Contratto
1. InfoCamere nomina quale Responsabile del Contratto (ai sensi degli artt. 299 e seguenti del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.): Sig. …………..…..
2. L’Appaltatore nomina quale Responsabile del Contratto: Sig. ………
3. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto sarà effettuata da ciascuna delle Parti per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o posta elettronica certificata ai rispettivi Responsabili del Contratto nominati dalle Parti ai sensi del presente articolo, ai seguenti indirizzi:
- per l’Appaltatore a:
………………………….. Via ………………
Alla c.a. ………….
Indirizzo di posta elettronica PEC: ………………………
- per InfoCamere a: InfoCamere S.c.p.A.
Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 00000 XXXXXX
Alla c.a (Responsabile del Contratto)
Indirizzo di posta elettronica PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale e via PEC avranno effetto dalla data della ricevuta di avvenuta consegna.
5. Nel caso in cui una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile del Contratto dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte, comunicandogli, altresì, il nuovo indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 19
Obblighi relativi al Codice Etico
1. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione di detto codice etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con InfoCamere.
3. Resta inteso che, in caso d’inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Codice Etico, InfoCamere potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivarne ad InfoCamere.
Art. 20 Risoluzione
1. In presenza di comportamenti dell’Appaltatore che concretino gravi e reiterati
inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, InfoCamere potrà disporre la risoluzione del presente Contratto.
2. In particolare, è facoltà di InfoCamere risolvere il rapporto contrattuale nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto del Contratto), 3 (Modalità di svolgimento della Fornitura e dei relativi servizi di personalizzazione e consegna di carte tachigrafiche), 4 (Fase di avviamento), 5 (Ulteriori oneri ed obblighi dell’Appaltatore), 6 (Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 7 (Durata dell’Appalto e recesso), 11 (Penali), 12 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), 14 (Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale impiegato, responsabilità e manleva), 15 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva) e 22 (Documentazione antimafia) del presente Contratto oltre che delle specifiche contenute nei documenti ad esso allegati, assurgendo le stesse a presupposti fondamentali alla realizzazione dell’Appalto, nonché in caso di violazione delle previsioni della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. InfoCamere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo all’Appaltatore un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di InfoCamere risolvere il presente Contratto, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, sono fatti salvi l’applicazione delle penali di cui all’art. “Penali” del presente Contratto ed il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dall’inadempimento dell’Appaltatore.
3. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere immediatamente alla risoluzione del Contratto, senza ricorrere ad alcuna diffida preventiva, in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nei casi espressamente previsti dai successivi artt. “Normativa in tema di contratti pubblici” e “Documentazione antimafia”.
4. In caso di risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore ovvero per fallimento, InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del completamento dell’Appalto in oggetto ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 21
Normativa in tema di contratti pubblici
1. L’Appaltatore prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce sin da ora l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art.
38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità del presente atto.
2. L’Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad InfoCamere - pena la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. “Risoluzione” – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. L’Appaltatore è reso, altresì, edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse
sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi del menzionato art. “Risoluzione”.
Art. 22 Documentazione antimafia
1. L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare ad InfoCamere le variazioni sostanziali
intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine ad InfoCamere nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Contratto, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Contratto s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi con raccomandata A.R. e salva la facoltà di InfoCamere di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 23
Foro competente
1. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 24 Clausola finale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla
documentazione allegata al presente atto ed alle leggi vigenti in materia.
Data, | Data, |
L’Appaltatore | InfoCamere |
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di accettare espressamente gli artt. 7 (Durata dell’Appalto e recesso), 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 11 (Penali), 12 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), 14 (Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale impiegato, responsabilità e manleva), 15 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva), 16 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla privacy), 20 (Risoluzione), 23 (Foro competente) del presente Contratto.
Data, |
L’Appaltatore |