ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE E
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE E
GIUDIZIALE DELLE FATTURE IDRICHE DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
CAPITOLATO D’ONERI
Sommario
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE 3
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO, ELENCO PREZZI 4
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 4
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 4
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 5
ART. 6 – PERSONALE 5
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 6
ART. 8 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO 7
ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 8
ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLI 9
ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE 10
ART. 12 – ASSICURAZIONE RC e RCT 10
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE 10
ART. 13 - CPV 10
ART.14 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO di RECUPERO CREDITI 10
ART. 15 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA WEB 14
ART. 16 – MODALITA’ DI INCASSO DAI CLIENTI/DEBITORI 14
ART. 17 – PENALI 14
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STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Tel. 0000-000000 fax 0000-000000
xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CIG 855133835B
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
PREMESSA
Il presente accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 216 nr. 50 di seguito semplicemente Xxxxxx) ed ha per oggetto il servizio di recupero crediti della Valle Umbra Servizi s.p.a. (di seguito semplicemente VUS), con le modalità di cui al presente Capitolato d’Oneri e per il quale non è possibile prevedere un computo esatto delle prestazioni che si renderanno necessarie:
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche del servizio.
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è la fornitura del servizio di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale relativo alle fatture/bollette del servizio idrico integrato;
Il servizio di recupero crediti si riferisce a fatture inevase non prescritte per posizioni comprese tra 50 e 2.500 € di morosità e intestate a clienti con contratti sia attivi che cessati e comprende:
- Eventuali verifiche anagrafiche consistenti nell’integrazione e nella verifica dei dati contrattuali in possesso della VUS (codice fiscale – partita iva – data e luogo di nascita – individuazione degli eredi e del reale fruitore del servizio - residenza);
- Recupero crediti stragiudiziale, sollecito telefonico, esazione domiciliare, messa in mora, giudizio circa le probabilità di riscossione in fase giudiziale;
- ad insindacabile giudizio di VUS prosecuzione azione giudiziale in base a quanto dichiarato dall’Appaltatore nella fase stragiudiziale circa la solvibilità del debitore.
Le forniture dei suddetti contratti sono ubicate nei seguenti Comuni Umbri: Foligno, Spoleto, Montefalco, Trevi, Bevagna, Spello, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Xxxxxx Umbra, Valtopina, Cerreto di Spoleto, Sellano, Norcia, Cascia, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Preci, Vallo di Nera, Santa Anatolia di Narco, Scheggino, Poggiodomo.
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L’aggio riconosciuto per attività di recupero crediti è omnicomprensivo anche di tutte le eventuali attività di verifica anagrafica necessarie al rintraccio del debitore.
ART. 2 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO, ELENCO PREZZI
L’importo dell’Accordo Quadro è pari a € 180.000,00 (euro centottantamila/00), IVA esclusa. Tale importo è da considerarsi comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico. I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) sono pari ad € 0 (euro zero/00).
Il credito contrattuale dell’Appaltatore sarà determinato con il metodo “A MISURA”, in base ai prezzi dall’ Appaltatore rideterminati in forza del ribasso percentuale unico d’asta formulato in sede di gara, per le prestazioni di servizio effettivamente eseguite (riscossioni intervenute).
L’importo del presente Accordo Quadro, sulla base dei valori storici aziendali, a puro titolo indicativo è stato determinato considerando una percentuale di riscossione media pari al 40% di tutte le pratiche affidate (sia attive che cessate):
importo da affidare in 2 anni (valore storico) | prezzo percentuale sull'importo riscosso a base d'asta | importo stimato prevedendo una riscossione del 40% dell'importo affidato |
€ 3.000.000,00 | 15% | €180.000,00 |
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 117.143,90.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
la durata dell’accordo quadro è di mesi 24 (ventiquattro) che decorrono dalla data della stipula del contratto o della consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 co. 8 del codice degli appalti.
I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto. L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell’Accordo.
La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.
Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione
definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Le riduzioni ammesse sono disciplinate dall’art. 93 co.7 del D.lgs. n. 50/2016.
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L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di VUS..
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx
n. 38 – 40 – Spoleto (PG).
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà,
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
ART. 6 – PERSONALE
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio
personale in base alle tabelle determinate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il settore di riferimento. Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto eventualmente stipulato.
Si obbliga inoltre ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato.
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L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per xxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx. 00/0000 – conversione del D.L. n.32/2019 “sblocca cantieri”).
L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in
capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi o al
fornitore di beni o lavori nei casi previsti dall’art. 105 del Codice Appalti.
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
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provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 8 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi, lavori o forniture procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza ei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
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delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Xxxxx;
d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
e) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito dell’Appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato è determinato dall’aggio percentuale sul riscosso rideterminati in forza del ribasso unico contrattuale
La contabilità dei compensi di spettanza dell’Appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta in contraddittorio con cadenza bimestrale.
L’Appaltatore dovrà entro i primi 10 giorni successivi al bimestre di riferimento presentare al RUP il report mensile delle attività svolte
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in giorni 60 (sessanta) d.f.f.m. in considerazione dei tempi tecnici necessari per verificare le prestazioni eseguite dall’Appaltatore.
Le spese giudiziali sostenute dall’appaltatore saranno rimborsate a piè di lista.
Le spese di spedizione delle diffide/messe in mora relative alla fase stragiudiziale sono a carico dell’Appaltatore che pertanto per le spese di recapito non recepirà alcun rimborso.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore ed in regime di SPLIT PAYMENT, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 - 00000 - Xxxxxxx (XX).
Tutte le fatture emesse alla Società dovranno pertanto recare la dicitura, salvo le eccezioni espressamente previste dalle norme fiscali vigenti, “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”.
La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi.
Ai fini dell’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture in modalità elettronica, si precisa che il Codice Destinatario, univoco per la Società Valle Umbra Servizi Spa da indicare nel campo “<Codice
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Destinatario>” del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente HUE516M.
In ogni fattura è obbligatoria inoltre sempre l’indicazione del Codice CIG “Campo <CodiceCIG>” ed il riferimento al contratto “Campo <DatiOrdineAcquisto>”.
Tali informazioni, oltre ad essere necessarie tra l’altro per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136) sono necessarie per poter accertare la regolarità della fattura ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di alcune di esse o l’emissione cumulativa di una fattura per più codici CIG determinerà l’impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al suo pagamento.
Ai sensi dell’Art. 3, comma 1 della L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, i pagamenti devono essere effettuati utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Italiane spa, dedicato/i anche non in via esclusiva alla commessa di cui all’oggetto. Gli strumenti di pagamento di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla VUS e dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, il Codice Identificativo Gara (CIG). Le transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’Art. 6, comma 2 della L. 136/2010. La medesima sanzione si applica nel caso in cui negli strumenti di pagamento venga omessa l’indicazione del CIG. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi comma 5-bis dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLI
La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il RUP, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il RUP rilevi delle carenze nella esecuzione delle
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prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS:
- il nominativo e le generalità della persona abilitata ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’Appaltatore e dovrà essere reperibile dalle 8.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì per tutta la durata del servizio;
- nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzato per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
ART. 12 – ASSICURAZIONE RC e RCT
E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’Appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 13 - CPV
CPV 79112000 – 02 servizi di rappresentanza legale
ART.14 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO di RECUPERO CREDITI
La VUS trasmetterà, periodicamente (di norma ogni quadrimestre) all’ Appaltatore il file riepilogativo (formato excel) delle fatture che risultano insolute.
Il file comprenderà i seguenti dati:
• nome e cognome dell'intestatario del contratto (cliente);
• indirizzo di fornitura;
• eventuale indirizzo di recapito;
• numero di fattura, importo, data di emissione e data di scadenza;
• ogni altro dato utile allo scopo di cui la VUS è in possesso (es. numero di telefono, codice fiscale, partita iva, indirizzo pec – il numero di pec in possesso di VUS è statisticamente irrilevante).
Per ogni affidamento sarà stipulato un “verbale di consegna”, datato e controfirmato da entrambe le parti.
L’Appaltatore dovrà gestire ogni rapporto con il cliente finale, compreso il traffico telefonico in entrata generato dall’attività di sollecito; durante la fase di gestione (sia stragiudiziale che legale) delle pratiche sarà l’unica interfaccia con il cliente/debitore.
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I crediti relativi a contratti attivi potranno essere stati preliminarmente sollecitati da VUS
Fase 1) PRESA IN GESTIONE DEL CREDITO E RECUPERO DELLE INFORMAZIONI MANCANTI
L’Appaltatore dovrà preliminarmente effettuare una analisi della posizione del cliente e reperire gli eventuali dati non in possesso di VUS, quali numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, codice fiscale/partita iva, indirizzo di residenza. Tutti i dati reperiti dovranno essere caricati sul portale dedicato e formalizzati a VUS
Fase 2) RECUPERO STRAGIUDIZIALE
Il termine per la gestione della fase stragiudiziale è di 120 giorni dalla data di affidamento delle pratiche
Phone Collection
L’Appaltatore non oltre 15 giorni dalla ricezione dei dati dovrà contattare telefonicamente i clienti sollecitando il pagamento di quanto dovuto comunicando:
- informativa relativa all’incarico ricevuto;
- nome e cognome dell'intestatario del contratto (cliente);
- indirizzo di fornitura;
- numero di fattura, importo, data di emissione e data di scadenza;
- coordinate Bancarie e Postali intestate a Valle Umbra Servizi presso cui effettuare il pagamento IBAN bancario XX00X0000000000000000000000;
CCP 30396899 INTESTATO A VALLE UMBRA SERVIZI SPA XXX X. XXXXXXX 00/00 XXXXXXX
- indicazione del termine di 7 giorni naturali e consecutivi entro cui effettuare il pagamento, avvertendo che decorso tale termine si procedere alla diffida/messa in mora;
- indicazione degli uffici VUS presso cui rivolgersi per informazioni.
Diffida ad adempiere – messa in mora
Qualora non intervenga il pagamento l’Appaltatore dovrà procedere all’invio della diffida – messa in mora con raccomandata a/r o tramite pec a firma di un Legale.
La diffida dovrà contenere:
- informativa relativa all’incarico ricevuto;
- nome e cognome dell'intestatario del contratto (cliente);
- indirizzo di fornitura;
- numero di fattura, importo, data di emissione e data di scadenza;
- coordinate Bancarie e Postali intestate a Valle Umbra Servizi presso cui effettuare il pagamento IBAN bancario XX00X0000000000000000000000;
CCP 30396899 INTESTATO A VALLE UMBRA SERVIZI SPA XXX X. XXXXXXX 00/00 XXXXXXX
- indicazione del termine di 15 giorni naturali e consecutivi entro cui effettuare il pagamento, avvertendo che in mancanza la Valle Umbra Servizi si riserverà di procedere al recupero giudiziale del credito e l’interruzione della fornitura se il credito è relativo a contratti attivi interrompibili;
- indicazione degli uffici VUS presso cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni.
La raccomandata a/r dovrà contenere tutti i riferimenti e le informazioni relative alla natura del debito e potrà essere spedita dopo formale verifica e autorizzazione da parte di VUS.
Tale diffida non dovrà contenere alcun altro onere a carico del debitore, né l’Appaltatore potrà prevedere costi aggiuntivi di alcun tipo (i costi di spedizione sono a carico dell’appaltatore).
L’Appaltatore dovrà fornire al cliente finale tutte le informazioni richieste anche interagendo se necessario con gli ufficio commerciali VUS. L’Appaltatore sarà l’unico referente nei confronti del cliente finale e dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alla gestione delle pratiche.
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L’Appaltatore può concordare un pagamento rateale delle somme dovute con il cliente finale entro i termini di cui all’art. 17 del presente capitolato d’oneri.
Qualora il debitore sia irreperibile, l’Appaltatore dovrà effettuare tutte le attività di rintraccio necessarie tramite l’accesso a banche dati esterne compiendo attività di bonifica di dati anagrafici incompleti ed errati e valutazione soggettiva ed oggettiva sulla solvibilità del debitore procedendo, una volta bonificati i dati ad una ulteriore messa in mora.
Con cadenza bimestrale l’Appaltatore dovrà fornire il report (formato excel) delle riscossioni effettuate suddiviso per data e lotto di affidamento, con indicazione del nome del cliente, codice anagrafico, numero/anno di fattura, importo affidato e importo riscosso.
A semplice richiesta di VUS, in qualsiasi momento, l’Appaltatore dovrà fornire entro 2 giorni lavorativi anche report statistici da cui si evincano le attività svolte e le performance raggiunte.
Di tutte le diffide dovrà essere fornita la lista delle spedizioni timbrata dall'ufficio postale. I costi di spedizione/notifica sono a carico dell’Appaltatore.
Attività successive all’invio della diffida ad adempiere/messa in mora
Nel caso di diffida regolarmente recapitata o tornata al mittente per compiuta giacenza, l’Appaltatore dovrà effettuare qualsiasi ricerca di carattere economico patrimoniale finalizzata a valutare il proseguo dell’azione legale.
In caso di diffida non recapitata l’Appaltatore effettuerà una bonifica anagrafica e:
- in caso di risultato positivo invierà una ulteriore diffida;
- in caso di risultato negativo l’Appaltatore effettuerà attività per reperire info commerciali, rintraccio eredi, e qualsiasi attività ritenuta utile per inviare una seconda diffida.
Valutazione creditizia delle pratiche affidate
Decorsi infruttuosamente i termini di 120 giorni della fase stragiudiziale l’Appaltatore dovrà produrre un rendiconto dell’attività svolta e una analisi puntuale delle pratiche dà incassare che dovrà contenere:
- le motivazioni del mancato recupero (es. irreperibilità del debitore);
- probabilità di incasso nella fase giudiziale.
Tutte le pratiche con esito negativo, per cui non si ritiene possa essere proseguita l’attività giudiziale verranno restituite dall’Appaltatore accompagnate da una relazione d’esito sulle cause dell’insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini fiscali. Tali rendicontazioni dovranno essere fornite entro 10 giorni dal termine ultimo indicato per la fase stragiudiziale dal presente Capitolato d’ Oneri (120 giorni dall’affidamento delle pratiche).
Alle suddette relazioni dovrà essere allegata copia della raccomandata spedita o l’originale nel caso sia ritornata al mittente, la ricevuta di ritorno e qualsiasi altro documento (visure, certificati, ecc.) atto a dimostrare che sia stata svolta ogni attività necessaria al recupero del credito e per il rintraccio del debitore; per ogni posizione (cliente) dovrà essere trasmesso singolo fascicolo in formato pdf.
In tale fase l’Appaltatore dovrà fornire a VUS tutte le notizie necessarie per valutare la solvibilità del debitore: chiusura dei locali dell’impresa, irreperibilità del creditore, mancanza di beni mobili e immobili da pignorare, ecc. fornendo dimostrazione anche della non convenienza economica a procedere con azioni legali che sarebbero infruttuose.
I fascicoli potranno essere forniti in pdf o caricati sul sito dedicato; ciò non toglie che in caso di
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contestazione Valle Umbra Servizi potrà richiedere gli originali che dovranno sempre essere resi disponibili dall’Appaltatore in modalità indicizzata.
Fase 3) RECUPERO GIUDIZIALE
Per tutte le posizioni non riscosse nella fase stragiudiziale l’Appaltatore dovrà, una volta certificata la solvibilità patrimoniale del debitore, definire una strategia giudiziale per ogni pratica. Tale strategia sarà sottoposta alla approvazione di VUS.
Nel caso di risultato positivo delle ricerche economico patrimoniali l’Appaltatore, previa autorizzazione da parte di VUS sarà tenuto in autonomia a predisporre, notificare e depositare il ricorso per decreto ingiuntivo (è escluso il ricorso all’ingiunzione fiscale).
In caso si opposizione al decreto ingiuntivo, l’Appaltatore dovrà fornire una proposta di strategia difensiva, dandone tempestiva comunicazione a VUS, la quale fornirà la autorizzazione a procedere e indicazioni circa l’opportunità di proseguire l’azione, riservandosi di revocare la pratica.
L’Appaltatore è tenuto a costituirsi in giudizio e a seguirlo in tutte le fasi (dalla fase monitoria alla eventuale espropriazione forzata) senza che ciò comporti alcun trattamento economico ulteriore o onere aggiuntivo per l’Appaltatore.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’Appaltatore, in caso di contatori inaccessibili, l’effettuazione di ricorsi ex art. 703 c.p.c. Tali azioni di natura residuale, sono volte principalmente al recupero del credito ed alla sottoscrizione di accordi rateali
I costi giudiziali sostenuti dall’Appaltatore, dietro presentazione di giustificativo saranno rimborsati a piè di lista, in maniera bimestrale congiuntamente alla liquidazione delle fatture per i servizi svolti.
Saranno riconosciute le sole spese documentate relative a contributi unificati, marche, costi di notifica e costi di estrazione copie in quanto derivanti da obblighi di legge.
La percentuale sul riscosso riconosciuta all’appaltatore comprende anche il costo relativo agli onorari legali. Pertanto l’aggiudicatario non potrà trattenere gli eventuali onorari liquidati dal giudice ma dovrà riversarli a VUS.
Fase 4) REPORTISTICA
L’Appaltatore sarà tenuto a fornire una rendicontazione analitica in excel con periodicità bimestrale di tutte le attività svolte (entro il 10 del mese successivo). La statistica dovrà essere elaborabile anche in autonomia da VUS, tramite accesso alla piattaforma web e dovrà contenere per ogni posizione:
- solleciti telefonici effettuati e contenuti delle conversazioni;
- copia pdf delle diffide e delle eventuali ricevute di ritorno;
- rateizzazioni;
- pagamenti;
- qualsiasi altro ulteriore elemento utile a definire la pratica
Il download dal sito dell’appaltatore effettuato da VUS non sostituisce la formalizzazione da parte dell’appaltatore delle attività svolte.
L’Appaltatore al termine di lavorazione delle pratiche, dovrà fornire per ogni singola utenza affidata, dettagliata relazione di inesigibilità del credito in cui siano specificati i motivi della medesima, compresi quelli derivanti dalla non economicità o onerosità dell’azione.
Tale nota d’esito dovrà essere corredata di tutta la documentazione relativa alla pratica (diffide, accertamenti anagrafici e patrimoniali ecc.)
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ART. 15 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA WEB
L’Appaltatore si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione di VUS una piattaforma web aggiornata in tempo reale sullo stato delle pratiche e su ogni notizia utile a verificare le azioni intraprese.
La piattaforma dovrà permettere anche l’eventuale discarico/annullamento delle pratiche da parte di VUS in tempo reale.
Al termine del periodo contrattuale e senza costi aggiuntivi per VUS, saranno ceduti/trasferiti il software/procedura di gestione con le relative licenze d’uso. Sulla piattaforma dovrà essere caricata copia di tutta la documentazione, comprese le messe in mora e le relative ricevute di ritorno. È ritenuto idoneo qualsiasi meccanismo che garantisca a tempo indeterminato la conservazione in maniera indicizzata ed organizzata delle pratiche e la relativa consultazione
ART. 16 – MODALITA’ DI INCASSO DAI CLIENTI/DEBITORI
Per il servizio di recupero crediti la provvigione offerta in sede di gara si intende sul solo capitale recuperato, anche in caso di rateizzazioni concesse al cliente.
I funzionari incaricati dell’esazione non saranno autorizzati ad incassare somme di denaro sotto alcuna forma, pertanto qualunque appropriazione indebita costituirà un illecito penalmente perseguibile di cui l’Appaltatore sarà direttamente responsabile.
L’Appaltatore dovrà garantire e vigilare affinché il suo personale nell’espletamento del servizio non utilizzi modalità deontologicamente scorrette, vessatorie o minacciose nei confronti dei debitori.
L’Appaltatore potrà concedere rateizzazioni ai clienti da 2 a 10 rate mensili in proporzione agli importi da riscuotere:
- importi fino a 200,00 € - 2 rate;
- importi tra 200 e 500,00 € - 5 rate;
- importi tra 500,00 e 1.600,00 € – 8 rate;
- importi tra 1.600,00 e 2.500,00 € – 10 rate.
Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate da VUS
Saranno considerati riscossi dall’Appaltatore e quindi approvvigionabili tutti i pagamenti percepiti da VUS a partire dal 7° giorno dalla data di affidamento e fino al 30° giorno successivo alla fine del mandato
Non saranno considerate approvvigionabili gli storni contabili di fatture affidate con fatture negative di pari importo o in ogni caso le pratiche a insindacabile giudizio di VUS, “richiamate” o “annullate”
Non sono ammesse transazioni.
ART. 17 – PENALI
l’Appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’Appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’Appaltatore, e ove mancasse il credito, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.
l’Appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati alla Appaltatore per iscritto dalla VUS. l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
Le penali contrattuali, fermo restando il risarcimento del maggior danno, sono così stabilite:
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1) mancato avviamento del servizio di recupero crediti entro 15 giorni dalla ricezione dell’affidamento (art. 14 – fase 2) – recupero stragiudiziale) si applica una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
2) per ritardata consegna (oltre il giorno dieci di ogni mese) o consegna di documentazione incompleta inerente la reportistica bimestrale delle attività svolte (art. 14 – fase 4) Reportistica) si applica una penale pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo;
3) per ogni nota d’esito non prodotta o incompleta (art. 14 – fase 4 Reportistica – relazione di inesigibilità del credito) si applica una penale pari ad € 30 per ogni pratica non rendicontata;
Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale la VUS si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
ALLEGATO 1 COMPOSIZIONE DEI CREDITI
Suddivisione dei crediti per importo e per stato del contratto (attivi-cessati)
nr clienti attivi | numero fatture | totale | ||
importo 50-500 | 4.000 | 9.000 | € | 800.000,00 |
importo 501-1000 | 600 | 2.200 | € | 400.000,00 |
importo 1001-2500 | 250 | 900 | € | 400.000,00 |
4.850 | 12.100 | € | 1.600.000,00 | |
nr clienti cessati | numero fatture | totale | ||
importo 50-500 | 3.000 | 7.000 | € | 800.000,00 |
importo 501-1000 | 350 | 1.400 | € | 300.000,00 |
importo 1001-2500 | 200 | 100 | € | 300.000,00 |
3.550 | 8.500 | € | 1.400.000,00 |
Anzianità del credito
20% | 6 mesi |
21% | 12mesi |
17% | 18mesi |
42% | oltre |
Circa 80% dei crediti è relativo ad utenze domestiche (residenti e non).
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