INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”
1. Identità e contatti del finanziatore e dell’intermediario del credito
Informazioni relative al finanziatore
Denominazione | Deutsche Bank S.p.A. Creditor ID IT890020000001340740156 – aderente al servizio SEDA Base. |
Indirizzo | Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx |
Sito web |
Informazioni relative all’intermediario del credito
Nome o Denominazione |
Indirizzo |
Note Agente in attività finanziaria Intermediario del credito – Punto vendita convenzionato – in forma non esclusiva – con Deutsche Bank S.p.A. |
2. Caratteristiche principali del “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”
Tipo di contratto di credito Finanziamento finalizzato. | |
Importo totale del credito euro Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | |
Condizioni di prelievo Il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione direttamente all’operatore commerciale convenzionato con la Banca presso il quale il consumatore acquista il Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. bene o il servizio finanziato, entro 10 gg. dalla conclusione del contratto. | |
Durata del contratto di credito Mesi più 1 mese in presenza di Xxxxxxxx, ipotizzando il pagamento della stessa in un’unica soluzione. Il periodo di procrastinazione è pari a giorni. La durata del contratto di credito sopra esposta comprende già 30 gg. del periodo di procrastinazione. | |
Rate ed ordine di imputazione | Importo delle rate: euro Importo della prima rata: euro (la prima rata risulta maggiorata così come previsto dalle condizioni generali di finanziamento nel rispetto delle voci di costo incluse nel box “3.1 Costi connessi”). Importo delle rate in caso di rateizzazione della Maxirata: euro (Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata). |
Numero delle rate: Più N° 1 Maxirata Finale da euro (Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata). In caso di Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata, la durata del finanziamento è determinata ipotizzando il pagamento della Maxirata in un’unica soluzione. | |
Periodicità delle rate: mensile, costante e posticipata. | |
Ordine di imputazione: le rate sono composte da quote comprensive di capitale, interessi e spese. | |
Importo totale dovuto dal consumatore euro (importo totale del credito + costo totale del credito). Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi connessi al credito. In caso di Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata, tale importo è calcolato ipotizzando il pagamento della Maxirata in un’unica soluzione. | |
Indicazione del bene o del servizio In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico. di un servizio specifico. |
Prezzo in contanti d’acquisto del bene finanziato. euro |
Garanzie richieste Fidejussione. Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito. Coobbligazione Nessuna garanzia |
Durata (in mesi) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
Importo rata: euro | 869,50 | 452,00 | 313,00 | 244,00 | 202,50 | 175,00 | 155,50 |
TAEG % | 10,97 | 9,98 | 9,52 | 9,35 | 9,18 | 9,07 | 9,00 |
3. Costi del credito
Tasso di interesse (Xxxxx Xxxxx Nominale) per procrastinazione | % in misura fissa. | |
Tasso di interesse (Xxxxx Xxxxx Nominale) | % in misura fissa. | |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) % Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base Esempio di piano di ammortamento: euro 10.000,00 - TAN 7,90% - Spese di istruttoria (sulla prima rata) 1% annua, dell’ importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | ||
Tasso di interesse (Xxxxx Xxxxx Nominale) per l’opzione Deutsche Bank Easy Maxirata | % in misura fissa. | |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) l’opzione Deutsche Bank % Easy Maxirata | ||
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • una assicurazione che garantisca il credito • un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. | SI. Polizza a protezione del credito. SI. | NO. NO. |
3.1 Costi connessi
Altri costi derivanti dal contratto di credito • Spese di istruttoria: euro . • Spese per eventuale copertura assicurativa: - protezione del credito: euro - A.R.D.: euro - infortuni del conducente: euro - db Salute: euro - Life Style: euro • Oneri fiscali (che verranno addebitati al consumatore unitamente all’importo relativo alla prima rata del finanziamento): euro - per i prestiti di durata fino a 18 mesi: imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modifiche e integrazioni) pari ad euro 16,00; - per i prestiti di durata superiore a 18 mesi: imposta sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni): pari al 0,25% del capitale finanziato. • Oneri di procrastinazione (presenti esclusivamente in caso di differimento della prima rata): sono calcolati, per il periodo compreso tra il trentesimo giorno successivo la data di erogazione ed il giorno antecedente la scadenza della prima rata, al tasso di interesse (Tasso Annuale Nominale) del %. • Spese per ogni comunicazione: euro 2,00 per la prima comunicazione ed euro 1,00 per le successive comunicazioni, con un massimo di euro 8,00, a seconda della durata del finanziamento. • Conteggio finanziamento residuo: euro 0,00. • Spese per emissione duplicati di documenti: euro 1,00. • Importo giornaliero degli interessi in caso di esercizio della facoltà di recesso prevista dall’art. 125-ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche: euro 0,00. • Arrotondamento della rata: euro 0,49 per eccesso max. • Oneri mensili di gestione incasso: euro . • In caso di adesione del consumatore all’opzione “Ho tempo” (che prevede la facoltà di rimborso anticipato del finanziamento, in un’unica soluzione, entro 15 giorni dalla data di scadenza della prima rata): addebito al consumatore degli oneri di legge e rimborso delle spese sostenute dalla Banca. • Spese di rifinanziamento della Maxirata (Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata) euro . |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di Fermo il carattere fisso ed invariabile del tasso di interesse, il finanziatore può credito possono essere modificati modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. |
Costi in caso di ritardo nel pagamento • Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del 6%. Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Il tasso degli interessi di mora può essere modificato qualora sussista un giustificato consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo difficile ottenere altri crediti in futuro. evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. • Spese per il recupero stragiudiziale del credito: 20% dell’importo non pagato o in esazione (entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure competenti). • Spese per il recupero giudiziale del credito: in base al vigente tariffario forense. |
4. Altri importanti aspetti legali
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | L’indennizzo in caso di rimborso anticipato sarà pari: - all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residu maggiore di un anno, salvo che l’importo rimborsato anticipatamente corrispond all’intero debito residuo e sia pari o inferiore a 10.000 euro; - allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua pa o inferiore ad un anno, sempre salvo che l’importo rimborsato anticipatament corrisponda all’intero debito residuo e sia pari o inferiore a 10.000 euro. In ogni caso l’indennizzo non potrà superare l’importo degli interessi che consumatore pagherebbe per la vita residua del contratto. | a a ri e il |
Diritto di recesso Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | ||
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | ||
Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto. | ||
Periodo di validità dell’offerta | Informazione valida dalla data riportata nel presente documento sino al ed, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni. |
5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
A) Finanziatore
Denominazione | Deutsche Bank S.p.A. Creditor ID IT890020000001340740156 aderente al servizio SEDA Base | |||
Iscrizione | Albo delle Banche | al | n. | 3104.7 |
Autorità di Controllo | Banca d’Italia |
B) Contratto di credito
Esercizio del diritto di recesso Il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo quanto previsto dall’art. 67-duodecies, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia: (a) dalla data di conclusione del contratto, o (b) dalla data in cui il consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla normativa di riferimento. Il consumatore che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando, prima della scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax allo sportello Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono reperibili al numero 0432/744222 o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx; a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le 48 ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto in conformità a quanto indicato nell’art. 125-ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. |
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia relativa ai diritti e agli obblighi nascenti dal Contratto sarà sottoposta alla competenza del Foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. |
Lingua Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l’accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale. |
C) Reclami e ricorsi
Luogo e Data ,
Il consumatore e, se esistente, il coobbligato / garante dichiarano che in data odierna è stata consegnata loro una copia del presente documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Nominativo del richiedente
Nominativo del coobbligato / garante
Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL DOCUMENTO INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI
CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”
In relazione al finanziamento di cui sopra il Finanziatore, in virtù della facoltà concessa dall’art. 124 del d. lgs. 385/93, fornisce al Consumatore le seguenti informazioni aggiuntive non ricomprese nel Documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Costo complessivo del credito | euro |
Costo complessivo del credito in caso di sottoscrizione della polizza facoltativa | euro |
La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte1.
1Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
Dati personali del richiedente
Richiesta di Finanziamento
N° anagrafe richiedente
Cognome | Nome | Sesso | Documento di riconoscimento tipo | Numero | ||||
Nato il | Comune di nascita | Provincia di nascita | Nazione | Rilasciato da | Comune di | |||
Indirizzo (Residenza) | Numero civico | Comune | Cap | Rilasciato il | Scade il | |||
Prov. | Da anni | Da mesi | Telefono abitazione | Telefono cellulare | Indirizzo e-mail | Codice Fiscale | ||
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni) | Numero civico | Comune | Cap | Provincia | ||||
Stato civile | Tipo abitazione | Nucleo famigliare N° persone 011110 di cui a carico 011110 | ||||||
Tipo Attività | Occupato presso | Settore produttivo | Qualifica | |||||
Da anni | Da mesi | Indirizzo | Telefono lavoro | Reddito mensile netto | ||||
Banca | Agenzia | ABI | CAB | C/C |
Dati domiciliazione del richiedente
Cognome | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia |
Telefono | Altro telefono | Note |
Dati personali del coobbligato/garante | N° anagrafe coobbligato / garante | |||||||
Cognome | Nome | Sesso | Documento di riconoscimento tipo | Numero | ||||
Nato il | Comune di nascita | Provincia di nascita | Nazione | Rilasciato da | Comune di | |||
Indirizzo (Residenza) | Numero civico | Comune | Cap | Rilasciato il | Scade il | |||
Prov. | Da anni | Da mesi | Telefono abitazione | Telefono cellulare | Indirizzo e-mail | Codice Fiscale | ||
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni) | Numero civico | Comune | Cap | Provincia | ||||
Stato civile | Tipo abitazione | Nucleo famigliare N° persone 011110 di cui a carico 011110 | ||||||
Tipo Attività | Occupato presso | Settore produttivo | Qualifica | |||||
Da anni | Da mesi | Indirizzo | Telefono lavoro | Reddito mensile netto |
Caratteristiche del bene/Servizio finanziato
Venditore convenzionato: ragione sociale | Codice venditore convenzionato | A) Prezzo d’acquisto | |
Bene / Servizio finanziato | Codice campagna | A1) Valore Macchinario | A2) Prezzo accessori |
Marca | B) Anticipo | ||
Modello | Targa / Telaio | C) Residuo da pagare |
Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata (rif. art. 6 “Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy”) dilazionabile in:
Scadenza (come indicato nell’apposita lettera menzionata all’art. 6 cond. gen. di fin.)
Più Maxirata di importo pari a
N. Rate mensili | Importo rata | Scadenza prima rata (come indicato nell’apposita lettera menzionata all’art. 6 cond. gen. di fin.) | TAN (Xxxxx Xxxxx Nominale) % | TAEG (indicatore di costo globale) % |
Opzione “Ho Tempo” - (rif. art. 7 “Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy”) Rimborso anticipato del finanziamento senza il pagamento di alcun indennizzo.
Condizioni di finanziamento - Le condizioni economiche del finanziamento sono indicate nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto di finanziamento “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” e fa parte integrale e sostanziale dello stesso.
Modalità di pagamento - Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Personale Deutsche Bank Easy”, dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è modificabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo di pagamento consentito a termini di legge).
Addebito su C/C Deutsche Bank | Banca Deutsche Bank | Codice IBAN |
Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Deutsche Bank Easy - Il richiedente autorizza il Creditore a disporre sul c/c identificato dall’IBAN sopra indicato nella data di scadenza prevista dal contratto tutte le rate inviate dalla stessa Deutsche Bank S.p.A. a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere a Deutsche Bank il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Creditore ogni variazione riguardante le coordinate IBAN sopra riportate, nella consapevolezza che il ritardo o mancato pagamento di uno o più addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
N.B. I diritti del richiedente riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile da Deutsche Bank.
Mandato SEPA Core Direct Debit (SDD) | Banca (di seguito “PSP” del pagatore) | Codice IBAN |
Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Deutsche Bank Easy - Il richiedente autorizza il Creditore a disporre sul c/c identificato dall’IBAN sopra indicato addebiti in via continuativa. Inoltre autorizza il PSP ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite da Deutsche Bank S.p.A. in forza del contratto da lui sottoscritto in essere presso il PSP stesso. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Creditore ogni variazione riguardante le coordinate IBAN sopra riportate, nella consapevolezza che il ritardo o mancato pagamento di uno o più addebiti potrebbe avere gravi conseguenze (come ad esempio l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
N.B. I diritti del richiedente riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dal PSP.
Bollettino C.C.P.
Firma del richiedente
Il sottoscritto, che dichiara di rientrare nella definizione di “consumatore” di cui all’art. 3, lett. b), d. lgs. 206/05, e l’eventuale coobbligato/garante dà/danno atto di conoscere le condizioni generali di finanziamento del presente contratto e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti; chiede/ono pertanto la concessione da parte della Banca del Finanziamento.
In relazione al finanziamento richiesto al Deutsche Bank SpA - Deutsche Bank Easy, il/i sottoscritto/sottoscritti dà/danno mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 c.c. secondo comma, al Deutsche Bank SpA a versare esclusivamente al venditore convenzionato indicato nel presente modulo di Richiesta di Finanziamento (“Operatore Commerciale”, come definito nelle Condizioni generali di finanziamento) l’importo relativo all’“Importo totale del credito” come indicato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolati dalla presente proposta irrevocabile, una copia del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” in questione, recante le condizioni economiche relative al presente contratto.
Altresì, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione: (i) una copia integrale del contratto di finanziamento, comprendente il presente modulo di Richiesta di Finanziamento integralmente compilato e sottoscritto, le condizioni generali di finanziamento, riportate a tergo del presente modulo e che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ed il documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso, e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti (ii) l’Informativa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca; (iii) l’Informativa ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativa al trattamento effettuato nell’ambito di sistemi di informazioni creditizie.
Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di essere stati informati del diritto di ottenere della Banca gratuitamente chiarimenti adeguati -, prima della sottoscrizione della proposta e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del d. lgs. 385/93, in modo da poter valutare se il presente contratto sia adatto alle proprie esigenze - aventi ad oggetto la documentazione pre-contrattuale fornita, le caratteristiche essenziali del prodotto offerto, gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto di credito in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.
Ancora, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti si obbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come specificato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità, che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere dalla Deutsche Bank SpA il prestito richiesto, risponde al vero e che la presente domanda è stata da lui/loro sottoscritta. Il richiedente dichiara ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.231/07, nonché delle relative disposizioni regolamentari, nella consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 55 del medesimo Decreto Legislativo, di aver fornito, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente Decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di essere il/i titolare/i effettivo/i. A fronte di richiamo da Voi operato, indicherò/remo, inoltre, eventuali operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro che, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, siano effettuate per conto di terzi, fornendoVi, in tal caso, tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo dell’operazione medesima. Il richiedente dichiara di agire nei confronti della Deutsche Bank SpA per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (i.e. Consumatore).
Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti da/danno atto di aver compreso che la/le eventuale/i polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni xxxxxxxx0.
Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante
Comunicazioni periodiche
Il richiedente dichiara di voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato
cartaceo elettronico all’indirizzo e-mail
cellulare
Firma del richiedente
Ai fini della sola comunicazione di accettazione da parte della Banca, indirizzata al garante/coobbligato, relativa all’esito positivo della presente “Richiesta di finanziamento”; tale ultimo conviene di eleggere domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 C.c. e dell’art. 30 C.p.c., presso l’indirizzo di residenza del richiedente.
Firma del coobbligato/garante
2Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
Rivenditore / Prestatore di servizio Dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007
n. 231 che le firme sulla presente domanda sono state apposte personalmente ed in mia presenza dai richiedenti i cui dati personali riportati sulla domanda stessa.
Sono stati verificati con i sopra indicati documenti di riconoscimento esibiti in originale.
Timbro e firma
Luogo e data
Dichiara/no di aver letto e di accettare integralmente le condizioni sul retro riportate ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c le seguenti condizioni: 2. Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso; 4. Rimborso anticipato;
5. Xxxxxxx nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute; 6. Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata; 8. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione; 9. Inadempimento dell’Operatore Commerciale; 10. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.; 11 Garante; 12. Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge; 14. Comunicazioni periodiche.
Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto e l’eventuale coobbligato/garante, in relazione all’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) loro fornita da Deutsche Bank S.p.A.:
• con riferimento al trattamento (inclusa la comunicazione) dei loro dati personali (inclusi i dati sensibili) nei termini descritti nella suddetta informativa
Richiedente Dà il consenso Nega il consenso Coobbligato/garante Dà il consenso Nega il consenso
• per quanto riguarda l’utilizzo da parte della Banca e/o la comunicazione a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing ivi compreso l’invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati, anche con l’ausilio di strumenti telefonici (ivi compresi sms o mms) e/o informatici (quali ad esempio e-mail)
Richiedente Dà il consenso Nega il consenso Coobbligato/garante Dà il consenso Nega il consenso
Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
Vista la richiesta di finanziamento, accertata la posizione
Data
Il Funzionario
ACCOGLIE
RESPINGE
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. Int. Finanza Milano N. 21310 del 20-11-1973.
Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy
Art. 1. Premessa - Deutsche Bank Easy “Finalizzato” è un contratto di credito al consumo nella forma di finanziamento finalizzato che Deutsche Bank SpA, con sede legale in Milano, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x. 0, (xx seguito, la “Banca”), concede, a proprio insindacabile giudizio - previa valutazione del merito creditizio del richiedente, da svolgersi ai sensi dell’art. 124-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “TUB”) e relative disposizioni attuative - a quel soggetto che rientri nella definizione di “consumatore” di cui all’art. 121, comma 1, lett. b), TUB, che abbia inoltrato la relativa richiesta (di seguito, il “Cliente”) per il tramite di un operatore commerciale convenzionato con la Banca stessa (di seguito “l’Operatore Commerciale”), al fine di acquistare, presso quest’ultimo, un bene e/o un servizio desiderato. Il presente contratto è regolato dalle pattuizioni di seguito riportate e dalle condizioni economiche di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” (di seguito il “Documento”), che costituisce il frontespizio del presente contratto stesso e ne fa parte integrante e sostanziale.
Art. 2. Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso - Il presente contratto si intende concluso con l’accettazione, da parte della Banca, della relativa richiesta, a cui farà seguito l’erogazione, direttamente in favore dell’Operatore Commerciale. Il Cliente è obbligato a rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di rate mensili il cui importo, comprensivo di capitale ed interessi, e la cui periodicità sono indicati al punto 2 del Documento. L’accettazione e la scadenza della prima rata sarà comunicata tramite apposita “lettera di benvenuto”, inviata alla residenza del Cliente indicata sul modulo di Richiesta del Finanziamento. Resta inteso che tale scadenza decorrerà entro un arco temporale minimo di trenta giorni dalla summenzionata erogazione. L’importo indicato viene arrotondato ai 50 centesimi di Euro per eccesso per ragioni di semplificazione contabile, tale arrotondamento è comunque stato inserito nel piano finanziario ed incluso nel calcolo del TAEG del prestito. Le singole rate di rimborso, così come tutti gli altri importi dovuti alla Banca in forza del presente contratto, devono essere corrisposte con una delle seguenti modalità, con i relativi costi per ciascuna indicati al punto 3.1 del Documento:
a) versamento sul x/x xxxxxxx xx. 00000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxx; a tal fine il Cliente utilizzerà gli appositi bollettini postali prestampati che la Banca gli invierà. La Banca non invierà al Cliente alcun avviso di scadenza;
b) addebito su CC Deutsche Bank / Mandato SEPA SDD Core sul conto corrente del Cliente; a tal fine il Cliente dovrà sottoscrivere l’apposita autorizzazione permanete di addebito stampata sul modulo di Richiesta di Finanziamento. Il Cliente ha diritto di revocare il singolo addebito entro il giorno lavorativo precedente la relativa data di scadenza prevista.
Qualora il Cliente non ricevesse in tempo utile i bollettini sopra indicati, oppure se, per qualsivoglia ragione, le sue istruzioni per l’addebito automatico delle rate sul proprio conto corrente non andassero a buon fine, lo stesso resterà comunque obbligato al pagamento delle rate alle rispettive scadenze mensili, da effettuarsi (i) tramite bollettino di c/c postale ordinario con versamento sul conto n. 40214207 ovvero (ii) tramite bonifico SEPA a favore di Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: XX00X0000000000000000000000 - CIN: C specificando che si tratta di un finanziamento Deutsche Bank Easy ed indicando il rispettivo numero, ovvero (iii) effettuando direttamente il versamento presso uno degli sportelli della Banca. Nei casi ora menzionati occorrerà indicare sempre nella causale del versamento il proprio nome e cognome ed il beneficiario sarà Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Deutsche Bank Easy.
Gli oneri fiscali sono a carico del Cliente secondo quanto indicato nel punto 3.1 del Documento e verranno applicati erogando l’importo del finanziamento al netto di tali oneri.
In caso di erogazione in un’unica soluzione direttamente all’operatore commerciale scelto dal consumatore e dallo stesso indicato nell’apposita delegazione di pagamento (cd. “Modulo delega”), gli oneri fiscali verranno applicati maggiorando la prima rata dell’importo degli stessi. La prima rata sarà in ogni caso maggiorata dell’importo relativo alle spese di comunicazione indicate al punto 3.1 del Documento.
Art.3. Recesso - Il Cliente può recedere dal presente contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Cliente stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, TUB. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo quanto previsto dall’art. 67-duodecies, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia: (a) dalla data di conclusione del presente contratto; ovvero (b) dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla normativa di riferimento.
Il Cliente che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando, prima della scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax allo sportello Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono reperibili al numero 0432/744222 o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx., a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le 48 (quarantotto) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente contratto in conformità a quanto indicato nell’art. 125-ter TUB.
Se il presente contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di cui sopra, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito al punto 3.1 del Documento, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione.
In tal caso, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del presente contratto.
Il pagamento da parte del Cliente del predetto rimborso deve avvenire, attraverso bonifico a favore di Deutsche Bank S.p.A.– Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: XX00X0000000000000000000000
- CIN: C - specificando il numero del finanziamento Deutsche Bank Easy, entro la data indicata sul conteggio di rimborso anticipato fornito al Cliente dallo sportello Deutsche Bank Easy / dal Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento. La Banca ha diritto ad un indennizzo pari all’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del presente contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la durata residua del presente contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipato corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore pagherebbe per la vita residua del contratto.
Art. 5. Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute - In caso di ritardo nella corresponsione delle rate di cui al precedente art. 2, la Banca addebita al Cliente interessi di mora nella misura indicata al punto 3.1 del Documento. Ove il ritardo provochi l’intervento di recuperatori dalla medesima Banca incaricati di ottenere il pagamento da parte del Cliente, la Banca può chiedere a quest’ultimo, le spese sostenute per tali interventi secondo quanto indicato al punto 3.1 del Documento. In particolare, la Banca ha informato il Cliente ed il Cliente stesso dichiara di essere consapevole che il ritardato o mancato pagamento di una o più rate potrebbe avere gravi conseguenze per il medesimo (come ad esempio l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
Art. 6. Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata - In caso di scelta da parte del Cliente dell’opzione Maxirata, il piano di ammortamento è costituito da rate costanti e da una rata denominata Maxirata, i cui rispettivi importi sono indicati al punto 2 del Documento. Entro la scadenza della Maxirata, comunicata tramite apposita lettera, e comunque a 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell’ultima rata costante, il Cliente ha la possibilità di esercitare una della seguenti opzioni:
1. rimborsare alla Banca la Maxirata, rateizzandone l’importo alle condizioni e modalità indicate nel modulo di Richiesta di Finanziamento e nel Documento;
2. pagare alla Banca, in un’unica soluzione, l’importo della Maxirata, entro e non oltre la scadenza di quest’ultima;
Resta fermo che il mancato pagamento della Maxirata alla data indicata nel modulo Richiesta di Finanziamento e per l’importo indicato nel Documento, sarà automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del Cliente di voler rateizzare la Maxirata stessa, , nei termini indicati nel punto 1 del presente articolo. Il Cliente decade dal diritto di scelta delle opzioni di cui al presente
articolo in caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, ovvero di cessione del presente contratto stesso, da parte della Banca.
Art. 7. Opzione “Ho tempo” - In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 4, il Cliente che ha scelto l’opzione “Ho tempo” ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato del finanziamento, in un’unica soluzione, versando, entro i 15 giorni antecedenti la data di scadenza della prima rata, l’importo corrispondente al Importo totale del credito come indicato al punto 2 del Documento senza alcuni oneri, ad esclusione degli oneri di legge e del rimborso delle spese sostenute dalla Banca.
Art. 8. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione - È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 x.x., xxxxxx xxxxxxx, xx xxx. 0000 x.x., xx xxxxxxxx contratto, dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico - finanziaria resa al momento della compilazione del modulo di Richiesta di Finanziamento; diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente è tenuto all’immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest’ultima nei suoi confronti e deve comunque provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni.
Art. 9. Inadempimento dell’Operatore Commerciale - In caso di inadempimento da parte dell’Operatore Commerciale nella fornitura del bene o del servizio individuato nel modulo Richiesta di Finanziamento, il Cliente ha diritto alla risoluzione del presente contratto qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il Cliente abbia inviato all’Operatore Commerciale formale lettera di messa in mora informando contestualmente la Banca; la costituzione in mora dell’Operatore Commerciale si sia rilevata inutile e il Cliente abbia successivamente informato di ciò la Banca per iscritto a mezzo di lettera raccomandata alla quale dovrà essere allegata ogni altra documentazione ed informazione in possesso del Cliente in merito all’inadempimento da parte dell’Operatore Commerciale – tale comunicazione dovrà essere inviata all’Ufficio reclami della Banca all’indirizzo riportato nel successivo art.13.
b) ai sensi dell’articolo 1455 c.c., l’inadempimento da parte dell’Operatore Commerciale relativamente al contratto di fornitura del summenzionato bene o servizio non abbia scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del Cliente stesso. A tal riguardo, il Cliente, a tutela della posizione creditizia della Banca, dovrà dare pronta comunicazione a quest’ultima qualora intervenissero nuovi accordi tra il Cliente stesso e l’Operatore Commerciale che comportino variazioni del contratto di fornitura del bene o del servizio individuato nel modulo Richiesta di Finanziamento; contratto di fornitura rispetto al quale, in ogni caso, la Banca resta terza estranea.
La risoluzione del presente contratto comporta l’obbligo della Banca di rimborsare al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del presente contratto non comporta l’obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca l’importo che sia stato già versato all’Operatore Commerciale.
In conformità a quanto previsto dall’art. 67, comma 6, del D.Lgs. n. 206/05, il presente contratto si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di fornitura di beni o servizi di cui sopra ai sensi delle disposizioni di cui alla Sezione IV del D.Lgs. n. 206/05.
In tal ultimo caso, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione alla Banca.
Art. 10. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali - Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN come indicato al punto 3 del Documento per tutta la durata del finanziamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali del presente contratto, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 TUB e successive modifiche. Nel caso di variazioni, la Banca invierà una comunicazione scritta al Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, presso l’ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata dal Cliente qualora lo stesso non receda dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione della nuova condizione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto al Cliente non verranno addebitate spese di chiusura e penalità ed, in sede di chiusura del rapporto, il Cliente stesso avrà diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente praticate.
Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso in questione tramite invio di comunicazione scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 11. Garante - Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all’art. 1942 c.c.. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, pari alla somma relativa all’“Importo totale dovuto dal consumatore” di cui al punto 2 del Documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi, e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la Banca dall’agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c..
Art. 12. Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge - Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il presente contratto, è ad esclusivo carico del Cliente. Il Cliente si obbliga altresì a dare comunicazione scritta alla Banca, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di indirizzo. Nel caso in cui il coniuge del Cliente rilasci la garanzia di cui al precedente art.11, entrambi i coniugi dichiarano di assumere le loro obbligazioni per soddisfare gli interessi della famiglia. La Banca, è autorizzata ad agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nei limiti di cui all’art. 190 c.c..
Art. 13. Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie - Il Cliente può inviare all’Ufficio reclami della Banca (al seguente indirizzo: Deutsche Bank - Ufficio Reclami, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx; Fax: 02/00000000) reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto. La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR). Per sapere come rivolgersi a tale organismo, il Cliente può consultare il sito del Conciliatore Bancario, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure rivolgersi alla Banca.
Art. 14. Comunicazioni periodiche - La Banca invia al Cliente, alla scadenza del presente contratto e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. Tali comunicazioni periodiche saranno rese nella forma prescelte dal Cliente e indicate nel modulo di Richiesta di Finanziamento. In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di cambiare la propria scelta relativa alla tecnica di comunicazione utilizzata dalla Banca per l’invio delle comunicazioni periodiche. inviandone apposita richiesta scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R..Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza.
Art. 15. Legge applicabile e Foro competente - Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al presente contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia relativa ai diritti e agli obblighi nascenti dal Contratto sarà sottoposta alla competenza del Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
Art. 16. Vigilanza della Banca d’Italia - La Banca d’Italia, con sede in 00000 - Xxxx, Via Nazionale
n. 91, esercita sulla Banca l’attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Legge sulla Privacy) - Deutsche Bank S.p.A. informa il Cliente e l’eventuale Garante (ove presente) che i dati personali raccolti in occasione della formalizzazione della “Richiesta di finanziamento Deutsche Bank Easy” potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
• adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa” antiriciclaggio” (D.Lgs 231/2007).
• istruttoria preliminare della pratica di finanziamento, valutazione del merito creditizio - prevenzione del sovraindebitamento
• gestione dei rapporti contrattuali - elaborazione statistica - tutela e recupero dei crediti. mediante
• elaborazione elettronica - consultazione - raffronto con criteri prefissati - ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali:
• società di servizi informatici - enti di tutela del credito - società che svolgono servizi di pagamento – assicurazioni - rivenditori convenzionati - agenti - società di factoring - società di recupero crediti - soggetti che forniscono informazioni commerciali, quali:
• società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza – società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotoriproduzione ed archiviazione della documentazione – Deutsche Bank AG, con sede a Francoforte (RFT), del cui gruppo la società Deutsche Bank SpA fa parte;
• società che offrono le coperture assicurative cui il Cliente abbia aderito in sede di stipula del contratto di finanziamento; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la Sede della Società e le filiali).
In particolare consentono che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare vengano trattati da:
• Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Xxxxxx X. Xxxx 0, 00000 Xxxxxx
• FIRE X.x.X. - Xxxxxx X. Xxxxxxx, 00 is. 313, 00000 Xxxxxxx
• CFI Group & GPF S.r.l., Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• NET INSURANCE Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
• MetLife Europe Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, `20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx
• MetLife Europe Insurance Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, `20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx
• Europ Assistance Italia S.p.A.- Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• Financial Insurance Company Limited (FICL) - Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (UK)
• Xxxxxxxxxxx.XX Spa - Xxxxx Xxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx-Xxxxx-Xxxxxx (XX)
• TEN Tecnologie & Networking S.r.L - Via della Giustizia, 10 b - 00000 - Xxxxxx (XX)
• CRIF S.p.A., Xxx Xxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxxx
• ELSAG Sistemi S.p.A., Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Sestri Ponente
• CTC - Consorzio Tutela del Credito, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• ACCENTURE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• Help Line S.p.A., X. Xxxxxxxxx 0, 00000 X. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX)
• MICRODATASERVICE S.r.l., Xxx Xxxxxxxxxx 00/00, Xxx. Xxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxx
• Fair Isaac, 000 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxx XX 00000/0000 XXX
• MEDIOSYSTEM S.p.A., Xxxxxx Xxxxx xxxxxXxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx
• Società Reale Mutua di Assicurazioni, Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• ZURICH INSURANCE PLC - Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxxxxx X. Xxxx 0, 00000 Xxxxxx
• Brokeronline Srl società a socio unico - Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx 00, - 00000 Xxxxxx
• CERVED Group S.p.A. - Xxx Xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
• Promotion Plus Uno Srl - Xxx Xxxxxxxxx , 0 - 00000 - Xxxxxx
• xxxxxxxxxx.xxx Sàrl, Xxx Xx-Xxxxx 0, Xxxxxx, 0000, Xxxxxxxx
• Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario, e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto. In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 ha il diritto di ottenere dalla Società:
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Preposto “pro-tempore” alla Macro-Divisione PCAM.
Il Cliente, e l’eventuale coobbligato/garante, dichiara/no di aver ricevuto in data odierna una copia del presente contratto, comprensivo del modulo di Richiesta di Finanziamento, delle Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy e del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto.
Deutsche Bank S.p.A. - Divisione Deutsche Bank Easy: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Telefono: 02.4024.1 - Telefax 02.4024.4683 - xxx.xxxxxx.xx
Creditor ID IT890020000001340740156 – aderente al servizio SEDA Base Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - xxx.xx.xxx/xxxxxx
Xxxxxxxxx S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I Telefax: S.T.M.:
02.4024.2636 Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG Cod. Az. 3104.7
Luogo e Data ,
Firma del richiedente
Firma del coobbligato/garante
Modulo di adesione al prograMMa assicurativo
dati relativi all’assicurato
Nome: Luogo di Nascita: Codice Fiscale:
Indirizzo:
Cognome:
Data di Nascita (gg/mm/aa):
Sesso: M
F
Recapito Telefonico:
Cap:
Comune: Prov:
Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: giugno 2014
dicHiaraZioni dell’assicurato
avvertenze:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione dell’adesione al programma assicurativo, l’assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in essa contenute;
c) anche nei casi non espressamente previsti dall’assicuratore, l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
FirMe obbligatorie | consegna della docuMentaZione Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell’Informativca precontrattuale di cui all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e, nel caso di polizza connessa a finanziamenti, i Fascicoli informativi relativi ai prodotti assicurativi a cui ha aderito composti da: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di adesione al Programma Assicurativo o, nel caso di polizze non connesse a finanziamenti, le sole Condizioni di assicurazione oltre al Modulo di adesione al Programma Assicurativo. Firma (leggibile) |
consenso al trattaMento dei dati personali Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte delle Imprese di Assicurazione per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa. Firma (leggibile) | |
consenso facoltativo | utiliZZo delle tecnicHe di coMunicaZine a distanZa (consenso Facoltativo) Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, accetta di ricevere tramite la tecnica a distanza sotto prescelta ogni e qualsivoglia comunicazione che l’Assicuratore vorrà o dovrà effettuare nel corso del presente contratto, prendendo atto che tali comunicazioni saranno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito. A tal fine fornisce il/i seguente/i recapito/i: Fax: Email: Il sottoscritto prende altresì atto che eventuali mdifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo informativo saranno pubblicate dalle Imprese di Assicurazione sui propri siti internet. Firma (leggibile) |
proteZione del credito – coperture assicurative Facoltative
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Importo del premio Unico Euro: Importo delle imposte:
Importo del premio Unico retrocesso all’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo:
convenzione assicurativa cl/12/800 – stipulata da deutscHe banK s.p.a. con Metlife europe limited rappresentanza generale per l’italia e Metlife europe insurance limited rappresentanza generale per l’italia
ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e del Fascicolo informativo, aderisce alla copertura assicurativa prestata da MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia anche ai sensi dell’art. 1919 del Codice civile. A tal fine dichiara di soddisfare i requisiti di assicurabilità indicati nell’art. 3 delle Condizioni di assicurazione, di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapico continuativo nel tempo, di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di malattia o di infortunio e di non essere titolare di pensione di invalidità o inabilità. Il sottoscritto, in caso di lavoratore dipendente, dichiara inoltre di non avere ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
Si informa l’Assicurato che le commissioni percepite dall’Intermediario Brokeronline S.r.l. sono pari al 3,65% dell’Importo del Premio Unico al netto delle Imposte e che a tale importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati nel riquadro che segue.
Firma (leggibile)
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Importo del premio Unico Euro: Importo delle imposte:
Importo del premio Unico retrocesso all’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo:
convenzione assicurativa cl/12/811 stipulata da deutscHe banK s.p.a. con Metlife europe limited rappresentanza generale per l’italia e Metlife europe insurance limited rappresentanza generale per l’italia
ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e del Fascicolo informativo, aderisce alla copertura assicurativa prestata da MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia anche ai sensi dell’art. 1919 del Codice civile. A tal fine dichiara di soddisfare i requisiti di assicurabilità indicati nell’art. 3 delle Condizioni di assicurazione, di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapico continuativo nel tempo, di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di malattia o di infortunio e di non essere titolare di pensione di invalidità o inabilità. Il sottoscritto, in caso di lavoratore dipendente, dichiara inoltre di non avere ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa xxxxxxxxxxxx.Xx informa l’Assicurato che le commissioni percepite dall’Intermediario Brokeronline
S.r.l. sono pari al 3,65% dell’Importo del Premio Unico al netto delle Imposte e che a tale importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati nel riquadro che segue.
Firma (leggibile)
ARD Auto - Convenzione assicurativa n. 32501Q (stipulata da DEUTSCHE BANK S.p.A. ed Europ Assistance Italia S.p.A.)
Sottoscrivere in caso di adesione, barrando la copertura prescelta | DATI RELATIVI AL VEICOLO Marca Modello Auto prima immatricolazione Valore commerciale [_] ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO “Incendio e Furto Versione Base” Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza che Deutsche Bank S.p.A. ha sotttoscritto, per conto dei propri Clienti, la Convenzione n. 32501Q in coassicurazione con Europ Assistance Italia S.p.A. (coassicuratirice delegataria al 30%) e Assicurazioni Generali S.p.A. (coassicuratrice al 70%) il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto di seguito riportato. Dichiaro di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo le Condizioni di Assicurazione Modd. 12475 contenente le norme contrattuali che disciplinano il rapporto convenuto a mio favore tra Deutsche Bank S.p.A. in coassicurazione con Europ Assistance Italia S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. di averle lette e accettarle in ogni loro parte impegnandomi a farle conoscere agli altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse. Per accettazione data Firma (leggibile) [_] ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO “Incendio e Furto Versione Completa” Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza che Deutsche Bank S.p.A. ha sotttoscritto, per conto dei propri Clienti, la Convenzione n. 32501Q in coassicurazione con Europ Assistance Italia S.p.A. (coassicuratirice delegataria al 30%) e Assicurazioni Generali S.p.A. (coassicuratrice al 70%) il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto di seguito riportato. Dichiaro di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo le Condizioni di Assicurazione Modd. 12476 contenente le norme contrattuali che disciplinano il rapporto convenuto a mio favore tra Deutsche Bank S.p.A. in coassicurazione con Europ Assistance Italia S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. di averle lette e accettarle in ogni loro parte impegnandomi a farle conoscere agli altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse. Per accettazione data Firma (leggibile) Prende atto, ai sensi dell’Art. 180 del Decreto Legislativo nr. 209/2005, Deutsche Bank S.p.A. ed Europ Assistance hanno convenuto di sottoporre il contratto di assicurazione alla legislazione italiana, accettando quanto convenuto. Il sottoscritto richiede di aderire al prodotto sopra indicato. Il sottoscritto dichiara che provvederà al pagamento del Premio di Polizza sotto indicato, per tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata in un’unica soluzione a copertura di tutto il periodo di copertura da me prescelto. Tale importo verrà finanziato da Deutsche Bank S.p.A. L’Assicurato letta l’Informativa Privacy: - presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all’estero dei Dati ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del contratto; - si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente contratto, del contenuto dell’Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A. Per accettazione data Firma (leggibile) Il sottoscritto, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”; art. “Altre Assicurazioni”; art. “Legge regolatrice della Polizza e giurisdizione”; art. “Recesso in caso di sinistro”; art. “Termini di prescrizione”; art. “Determinazione del premio”; art. “Aggravamento del rischio”; art. “Scioglimento del contratto ex art. 1899 c.c.”; art. “Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell’Assicurato”; art. “Decorrenza e durata delle coperture assicurative”; artt. “Oggetto dell’Assicurazione/Oggetto e operatività dell’assicurazione”; artt. “Esclusioni”; artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”; artt. “Determinazione dell’ammontare del danno”; artt. “Pagamento dell’indennizzo”. Per accettazione data Firma (leggibile) |
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Importo del premio Unico Euro: di cui imposte: Importo del premio Unico retrocesso all’Intermediario a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto Assicurativo Euro: |
Infortuni del conducente - Convenzione assicurativa n. 32502Q (stipulata da DEUTSCHE BANK S.p.A. ed Europ Assistance Italia S.p.A.)
Sottoscrivere in caso di adesione | ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO “Infortuni del conducente” Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza che Deutsche Bank S.p.A. ha sottoscritto, per conto dei propri Clienti, la Convenzione n. 32502Q con Europ Assistance Italia S.p.A. il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto di seguito riportato. Dichiaro di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo le Condizioni di Assicurazione Mod. 12487 contenente le norme contrattuali che disciplinano il rapporto convenuto a mio favore tra Deutsche Bank S.p.A. ed Europ Assistance Italia S.p.A. di averle lette e accettarle in ogni loro parte impegnandomi a farle conoscere agli altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse. Per accettazione data Firma (leggibile) Prende atto, ai sensi dell’Art. 180 del Decreto Legislativo nr. 209/2005, Deutsche Bank S.p.A. ed Europ Assistance hanno convenuto di sottoporre il contratto di assicurazione alla legislazione italiana, accettando quanto convenuto. Il sottoscritto richiede di aderire al prodotto sopra indicato. Il sottoscritto dichiara che provvederà al pagamento del Premio di Polizza sotto indicato, per tramite di Deutsche Bank S.p.A. in forma anticipata in un’unica soluzione a copertura di tutto il periodo di copertura da me prescelto. Tale importo verrà finanziato da Deutsche Bank S.p.A. L’Assicurato letta l’Informativa Privacy: - presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all’estero dei Dati ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del contratto; - si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente contratto, del contenuto dell’Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A. Per accettazione data Firma (leggibile) Il sottoscritto, dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”; art. “Altre Assicurazioni”; art. “Legge regolatrice della Polizza e giurisdizione”; art. “Recesso in caso di sinistro”; art. “Termini di prescrizione”; art. “Premio”; art. “Aggravamento del rischio”; art. “Scioglimento del contratto ex art. 1899 c.c.”; art. “Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell’Assicurato”; art. “Decorrenza e durata dell’assicurazione”; artt. “Oggetto dell’Assicurazione infortuni”; art.”Validità dell’assicurazione”; art. “Esclusioni”; art.” Criteri di indennizzabilità; art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”; art.”Limiti di età”; art.”Persone non assicurabili”; art. “Indennizzi”. Per accettazione data Firma (leggibile) |
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Importo del premio Unico Euro: di cui imposte: Importo del premio Unico retrocesso all’Intermediario a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto Assicurativo Euro: |
db salute – individuo e nucleo FaMigliare (sottoscrivere solo in caso di adesione, barrando la copertura scelta)
sottoscrivere in caso di adesione, barrando la copertura prescelta | convenzioni assicurative aH/14/06 stipulate da deutscHe banK s.p.a. con Metlife europe limited rappresentanza generale per l’italia ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO db salute Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e delle Condizioni di assicurazione relative al prodotto assicurativo, aderisce alla copertura assicurativa (barrare la formula scelta): [ ] db Salute durata 12 mesi – Individuale(AH/14/06) premio unico € 174 [ ] db Salute durata 12 mesi – Nucleo Familiare (AH/14/06) premio unico € 330 [ ] db Salute durata 24 mesi – Individuale (AH/14/06) premio unico € 348 [ ] db Salute durata 24 mesi – Nucleo Familiare (AH/14/06) premio unico € 660 offerta da MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia. A tal fine dichiara di soddisfare i requisiti di assicurabilità indicati all’art. 3 delle Condizioni di assicurazione. Si informa l’Assicurato che le commissioni percepite dall’Intermediario Brokeronline S.r.l. sono pari al 4,00% dell’Importo del Premio Unico al netto delle Imposte e che a tale importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati nel riquadro che segue. Firma (leggibile) |
inForMativa relativa ai costi della copertura assicurativa Importo del Premio Unico: Importo delle Imposte: Importo del Premio Unico retrocesso all’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo: |
estratto delle condiZioni di assicuraZione cl/12/800 – creditor protection
terMinologia contrattuale
assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo ai sensi dell’art. 3.
assicuratore:
• Per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, MetLi- fe Europe Limited con Sede Legale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda MetLife Europe Limited è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscrit- ta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
• Per la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, MetLife Europe Insurance Limited con Sede Legale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda MetLife Europe Insurance Limi- ted è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00109) e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083681002) ed avente Sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezio- ne “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
beneficiario: l’Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi.
broker: Brokeronline S.r.l. con Sede Legale in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX) iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.
carenza: periodo di tempo durante il quale il programma assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l’assicuratore non corrisponderà la prestazione assicurata.
contraente: Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza del Calen- xxxxx n. 3, 00000 Xxxxxx, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.
Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo. infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiet- tivamente constatabili.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. programma assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dall’Assicuratore. sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione. art. 1 – base dell’assicuraZione
L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
art. 2 – garanZie
Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie a seconda dell’età dell’Assicurato alla data di adesione:
Qualora l’assicurato aderisca al programma assicurativo prima del compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
• prestazione in caso di decesso per qualsiasi causa dell’assicurato (in seguito definita
d);
• prestazione in caso di invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia dell’assicurato (in seguito definita ipt);
• prestazione in caso di inabilità temporanea totale a seguito di infortunio o malattia dell’assicurato (in seguito definita itt); la garanzia è riservata a coloro che, al mo- mento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• prestazione in caso di perdita involontaria di impiego a seguito di licenziamento do- vuto a giustificato motivo oggettivo dell’assicurato (in seguito definita pii); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavo- ro dipendente del settore pubblico o privato.
Qualora l’assicurato aderisca al programma assicurativo successivamente al compi- mento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
• prestazione in caso di decesso a seguito di infortunio dell’assicurato (in seguito defi- nita d);
• prestazione in caso di invalidità permanente totale a seguito di infortunio dell’assi- curato (in seguito definita ipt);
• prestazione in caso di inabilità temporanea totale a seguito di infortunio dell’assi- curato (in seguito definita itt); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• prestazione in caso di perdita involontaria di impiego a seguito di licenziamento do- vuto a giustificato motivo oggettivo dell’assicurato (in seguito definita pii); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavo- ro dipendente del settore pubblico o privato.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali ma l’ipt e l’itt devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’unione europea; la pii è valida solo sul territorio dello stato italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.
art. 3 – persone assicurabili e ForMalità di aMMissione al prograMMa assicurativo
È assicurabile l’intestatario del contratto di finanziamento a condizione che:
• al momento dell’adesione al programma assicurativo, abbia un’età compresa tra 18 e 72 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di perfezionamento del contratto di seguito indicate;
• al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbia ancora compiuto 72 anni di età.
In alternativa all’intestatario del contratto di finanziamento è assicurabile l’eventuale cointesta- tario o coobbligato o garante del contratto di finanziamento.
Formalità di perfezionamento del contratto: l’adesione al Programma Assicurativo si perfe- ziona con la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione da parte dell’Assicurato.
le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostanze che influ- iscono nella valutazione del rischio da parte dell’assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicu- razione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al programma assicurativo, è riconosciuta all’assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. art. 4 – decorrenZa e durata del prograMMa assicurativo
Fermo quanto stabilito all’art. 3 relativamente alle modalità di perfezionamento del contratto, il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del finanziamento supe- riore a 184 giorni, dalle ore 24.00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano del rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto - con un minimo di un mese ed un massimo di 120 mesi - a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti
pagato. In caso di rinegoziazione del piano di rimborso del finanziamento la copertura viene prestata con riferimento al piano di ammortamento originario.
il programma assicurativo cessa in ogni caso:
- al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie d e ipt;
- in caso di decesso dell’assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’assicurato;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento, salvo quanto previsto all’art. 5.
Il presente contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo.
art. 5 – estinZione anticipata del FinanZiaMento
In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell’Assicurato, il Programma Assi- curativo cessa e l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso del premio pari a €
40.00. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato resi- duo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che il Programma Assicurativo rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione, da consegnare alla Contraente contestualmente all’estinzione del finanziamento.
per informazioni sulla procedura di restituzione del premio è possibile contattare l’assi- curatore presso il broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e- mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
art. 6 – recesso
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccoman- data a/r indirizzata all’assicuratore presso il broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, entro 60 giorni dalla data di de- correnza del programma assicurativo (così come descritta all’art. 4 delle condizioni di assicurazione). Con riferimento ai Programmi Assicurativi con durata superiore a cinque anni, l’Assicurato può altresì recedere, a partire dall’inizio del quinto anno, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità del programma assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In entrambi i casi, l’As- sicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’Assicurato. per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è possibile contattare l’assicuratore presso il broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e- mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
art. 7 – prestaZioni assicurate
• In caso di decesso (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D.
• In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica.
• In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
• In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
art. 8 – liMitaZioni
avvertenza: l’assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle nazioni unite, dalle sanzioni economiche o com- merciali, dalle leggi e regolamenti dell’unione europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
carenza: non sono garantiti i licenziamenti notificati (garanzia pii) durante i primi 60 giorni dalla data di decorrenza del programma assicurativo.
Franchigia: per la garanzia itt è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1° giorno di inabilità; per la garanzia pii è previsto un periodo di franchi- gia assoluta di 90 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro. esclusioni
• per tutte le garanzie, le conseguenze:
- di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione al programma assicurativo;
- dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus Hiv o all’aids;
- di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
- di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’assicurato si trova come semplice pas- seggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l’assicurato vi abbia preso parte attiva;
- di tutti i rischi nucleari.
• solo per d: il suicidio dell’assicurato accaduto nel primo anno successivo alla data di adesione al programma assicurativo.
• solo per ipt e itt: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
• solo per pii: i licenziamenti notificati prima della data di adesione al programma as- sicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il rag- giungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pen- sione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le di- soccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria o edilizia.
prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ciascun assicurato, qualun- que sia il numero dei contratti di finanziamento e/o dei programmi assicurativi di cui è titolare, è di € 75.000,00 in caso di d o ipt e di € 3.000,00 al mese in caso di itt o pii. even- tuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile. art. 9 – preMio assicurativo
Il premio, unico per l’intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato applicando il tasso di premio indicato nella tabella di seguito indicata al capitale iniziale del finanziamento. Il pre- mio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima, su delegazione dell’Assi- curato, all’Assicuratore in via anticipata ed in un’unica soluzione.
prodotto finanziario | durata del finanziamento | tasso di premio unico | codice prodotto |
Prestito personale o finalizzato senza maxirata finale | 1-84 mesi | 4,60% | CL/12/800-A |
Prestito personale o finalizzato senza maxirata finale | 85 -120 mesi | 7,50% | CL/12/800-B |
Prestito finalizzato con maxirata finale | 1-120 mesi | 5,00% | CL/12/800-C |
ai sensi dell’art. 1901 del codice civile, in caso di mancato pagamento del premio, il programma assicurativo resta sospeso sino alle ore 24.00 del giorno in cui l’assicurato paga quanto è da lui dovuto.
art. 10 – denuncia di sinistro ed obbligHi relativi
In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve tempo possibile l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX.
per informazioni ed assistenza sulle modalità di denuncia del sinistro è possibile contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Il Broker fornirà all’Assicurato (o ai suoi eredi/beneficiari) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali dell’Assicurato a fini assicurativi (D.lgs. n. 196/2003). si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. l’assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. l’assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fonda- tezza delle informazioni allo stesso comunicate. ai sensi dell’art. 2952, comma ii, del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda , ad esclusione del contrat- to di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni. Qualora i beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.
art. 11 – reclaMi
eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevi- mento del medesimo.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Impresa e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
• reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relati- ve norme di attuazione;
• reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazio- ne a distanza di prodotti assicurativi;
• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della presta- zione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della respon- sabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facol- tà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited e di MetLife Europe Insurance Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 0000, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,
0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. art. 12 – ricHiesta di inForMaZioni
L’Assicurato ha il diritto di richiedere all’Assicuratore informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richie- sta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo dell’assicuratore, xxx x. xxxxxxx x. 0, 00000 xxxx oppure attraverso il sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su Assistenza Clienti. L’Assicuratore si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS contenute nel Provve- dimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web dell’Assicuratore xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria polizza assicurativa.
art. 13 – legge applicabile
Al contratto si applica la legge italiana.
art. 14 – Foro coMpetente
Qualsiasi controversia tra l’Assicuratore e l’Assicurato in relazione all’esecuzione, interpreta- zione, validità o cessazione del Programma Assicurativo, sarà risolta mediante ricorso all’Au- torità giudiziaria ordinaria. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
art. 15 – valuta
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e con- seguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
inForMativa sul trattaMento dei dati personali
Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalle Nostre Società, MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti2. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili3 (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell’ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità stretta- mente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento4, nonché (ii) ad enti ed or- ganismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto5. L’elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.metlife.it.Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del No- stro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea e negli U.S.A6 qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche sta- tistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Xxx potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l’eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi a MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresen- tanza Generale per l’Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, xxx. 00/000000, fax 06/00000000, e-mail xxxx.xxxx@xxxxxxx.xx.
1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.
2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, co- assicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell’assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3 Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).
4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicurato- ri; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5 ANIA, IVASS, Central Bank of Ireland Ministero dell’Industria e dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.
6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife), cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.
estratto delle condiZioni di assicuraZione cl/12/811 - creditor protection
terMinologia contrattuale
assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo ai sensi dell’art. 3.
assicuratore:
• Per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, MetLife Europe Limited con Sede Legale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda. Met- Life Europe Limited è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) e svolge la propria attivi- tà assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx
x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
• Per la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, MetLife Europe Insurance Limited con Sede Legale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda. MetLife Europe Insurance Limited è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00109) e svolge la propria attività assi- curativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle Im- prese di Roma (numero di iscrizione 12083681002) ed avente Sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
beneficiario: l’Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi.
broker: Brokeronline S.r.l. con Sede Legale in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX) iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.
carenza: periodo di tempo durante il quale il programma assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l’assicuratore non corrisponderà la prestazione assicurata.
contraente: Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza del Calen- xxxxx n. 3, 00000 Xxxxxx, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.
Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo. infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiet- tivamente constatabili.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. programma assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dall’Assicuratore. sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.. art. 1 – base dell’assicuraZione
L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
art. 2 – garanZie
il programma assicurativo offerto dall’assicuratore prevede le garanzie di seguito indi- cate, in funzione dell’età dell’assicurato alla data di adesione.
assicurato con età alla data di adesione minore di 65 anni:
• prestazione in caso di decesso per qualsiasi causa dell’assicurato (in seguito definita d);
• prestazione in caso di invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia dell’assicurato (in seguito definita ipt);
• prestazione in caso di inabilità temporanea totale a seguito di infortunio o malattia dell’assicurato (in seguito definita itt); la garanzia è riservata a coloro che, al mo- mento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• prestazione in caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia dell’as- sicurato (in seguito definita ro); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitato alcuna atti- vità lavorativa che produca reddito;
• prestazione in caso di perdita involontaria di impiego a seguito di licenziamento do- vuto a giustificato motivo oggettivo dell’assicurato (in seguito definita pii); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavo- ro dipendente del settore pubblico o privato.
assicurato con età alla data di adesione maggiore od uguale a 65 anni:
• prestazione in caso di decesso a seguito di infortunio dell’assicurato (in seguito defi- nita d);
• prestazione in caso di invalidità permanente totale a seguito di infortunio dell’assi- curato (in seguito definita ipt);
• prestazione in caso di inabilità temporanea totale a seguito di infortunio dell’assi- curato (in seguito definita itt); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• prestazione in caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio dell’assicurato (in seguito definita ro); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitato alcuna attività lavo- rativa che produca reddito;
• prestazione in caso di perdita involontaria di impiego a seguito di licenziamento do- vuto a giustificato motivo oggettivo dell’assicurato (in seguito definita pii); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavo- ro dipendente del settore pubblico o privato.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali ma l’ipt e l’itt devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’unione europea; il ro deve avvenire in una struttura ospedaliera dell’unione eu- ropea; la pii è valida solo sul territorio dello stato italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.
art. 3 – persone assicurabili e ForMalità di aMMissione al prograMMa assicurativo
È assicurabile l’intestatario del contratto di finanziamento a condizione che:
• al momento dell’adesione al programma assicurativo, abbia un’età compresa tra 18 e 72 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di perfezionamento del contratto di seguito indicate;
• al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbia ancora compiuto 72 anni di età.
In alternativa all’intestatario del contratto di finanziamento è assicurabile l’eventuale cointesta- tario o coobbligato o garante del contratto di finanziamento.
Formalità di perfezionamento del contratto: l’adesione al Programma Assicurativo si perfe- ziona con la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione da parte dell’Assicurato.
le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostanze che influ- iscono nella valutazione del rischio da parte dell’assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicu- razione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al programma assicurativo, è riconosciuta all’assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. art. 4 – decorrenZa e durata del prograMMa assicurativo
Fermo quanto stabilito all’art. 3 relativamente alle modalità di perfezionamento del contratto, il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento
o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del finanziamento supe- riore a 184 giorni, dalle ore 24.00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano del rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto - con un minimo di un mese ed un massimo di 84 mesi - a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. In caso di rinegoziazione del piano di rimborso del finanziamento la copertura viene prestata con riferimento al piano di ammortamento originario.
il programma assicurativo cessa in ogni caso:
- al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie d e ipt;
- in caso di decesso dell’assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’assicurato;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento, salvo quanto previsto all’art. 5.
Il presente contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo.
art. 5 – estinZione anticipata del FinanZiaMento
In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell’Assicurato, il Programma Assi- curativo cessa e l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso del premio pari a €
40.00. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato resi- duo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che il Programma Assicurativo rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione, da consegnare alla Contraente contestualmente all’estinzione del finanziamento.
per informazioni sulla procedura di restituzione del premio è possibile contattare l’assi- curatore presso il broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e- mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
art. 6 – recesso
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccoman- data a/r indirizzata all’assicuratore presso il Broker. scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, entro 60 giorni dalla data di de- correnza del programma assicurativo (così come descritta all’art. 4 delle condizioni di assicurazione). Con riferimento ai Programmi Assicurativi con durata superiore a cinque anni, l’Assicurato può altresì recedere, a partire dall’inizio del quinto anno, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità del programma assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In entrambi i casi, l’As- sicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’Assicurato. per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è possibile contattare l’assicuratore presso il broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e- mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
art. 7 – prestaZioni assicurate
• In caso di decesso (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D.
• In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica.
• In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna atti- vità lavorativa che produca reddito. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assi- curatore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
• In caso di ricovero ospedaliero (ro) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione speci- ficati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che il ro abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ro. per poter beneficiare di questa ga- ranzia è necessario, alla data d’inizio del ro, esercitare una professione di lavoro au- tonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di ro distinti).
• In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). nessuna nuova rata è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
art. 8 – liMitaZioni
avvertenza: l’assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle nazioni unite, dalle sanzioni economiche o com- merciali, dalle leggi e regolamenti dell’unione europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
carenza: non sono garantiti i licenziamenti notificati (garanzia pii) durante i primi 60 giorni dalla data di decorrenza del programma assicurativo.
Franchigia: per la garanzia itt è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1° giorno di inabilità; per la garanzia ro è previsto un periodo di franchigia as- soluta di 7 giorni, che decorre dal 1° giorno di ricovero; per la garanzia pii è previsto un pe- riodo di franchigia assoluta di 90 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro. esclusioni
• per tutte le garanzie, le conseguenze:
- di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione al programma assicurativo;
- dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus Hiv o all’aids;
- di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
- di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’assicurato si trova come semplice pas- seggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l’assicurato vi abbia preso parte attiva;
- di tutti i rischi nucleari.
• solo per d: il suicidio dell’assicurato accaduto nel primo anno successivo alla data di adesione al programma assicurativo.
• solo per ipt, itt e ro: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in gene- re; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
• solo per pii: i licenziamenti notificati prima della data di adesione al programma as- sicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessa- zione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccu- pazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della cassa inte- grazione guadagni ordinaria o edilizia.
• solo per ro: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica.
• prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ciascun assicurato, qua- lunque sia il numero dei contratti di finanziamento e/o dei programmi assicurativi di cui è titolare, è di € 75.000,00 in caso di d o ipt e di € 3.000,00 al mese in caso di itt, ro o pii. eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile.
art. 9 – preMio assicurativo
Il premio, unico per l’intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato applicando il tasso di premio indicato nella tabella di seguito indicata al capitale iniziale del finanziamento. Il pre- mio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima, su delegazione dell’Assi- curato, all’Assicuratore in via anticipata ed in un’unica soluzione.
prodotto finanziario | durata del finanziamento | tasso di premio unico |
Prestito personale o finalizzato senza maxirata finale | 1-84 mesi | 5,75% |
ai sensi dell’art. 1901 del codice civile, in caso di mancato pagamento del premio, il programma assicurativo resta sospeso sino alle ore 24.00 del giorno in cui l’assicurato paga quanto è da lui dovuto.
art. 10 – denuncia di sinistro ed obbligHi relativi
In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve tempo possibile l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX.
per informazioni ed assistenza sulle modalità di denuncia del sinistro è possibile contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: supportodb@ xxxxxxxxxxxx.xx.
Il Broker fornirà all’Assicurato (o ai suoi eredi/beneficiari) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali dell’Assicurato a fini assicurativi (D.lgs. n. 196/2003). si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. l’assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. l’assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fonda- tezza delle informazioni allo stesso comunicate. ai sensi dell’art. 2952, comma ii, del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni. Qualora i beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.
art. 11 – reclaMi
eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevi- mento del medesimo.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Impresa e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
• reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relati- ve norme di attuazione;
• reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazio- ne a distanza di prodotti assicurativi;
• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della presta- zione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della respon- sabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facol- tà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited e di MetLife Europe Insurance Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 0000, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. art. 12 – ricHiesta di inForMaZioni
L’Assicurato ha il diritto di richiedere all’Assicuratore informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La ri- chiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo dell’assicuratore, xxx x. xxxxxxx x. 0, 00000 xxxx oppure attraverso il sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su Assistenza Clienti. L’Assicuratore si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS contenute nel Provve- dimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web dell’Assicuratore xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria polizza assicurativa.
art. 13– legge applicabile
Al contratto si applica la legge italiana.
art. 14– Foro coMpetente
Qualsiasi controversia tra l’Assicuratore e l’Assicurato in relazione all’esecuzione, interpreta- zione, validità o cessazione del Programma Assicurativo, sarà risolta mediante ricorso all’Au- torità giudiziaria ordinaria. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
art. 15 – valuta
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e con- seguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
inForMativa sul trattaMento dei dati personali
Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalle Nostre Società, MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti2. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili3 (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell’ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità stretta- mente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento4, nonché (ii) ad enti ed or- ganismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto5. L’elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.metlife.it.Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del No- stro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea e negli U.S.A6 qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche sta- tistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Xxx potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l’eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi a MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresen- tanza Generale per l’Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, xxx. 00/000000, fax 06/00000000, e-mail xxxx.xxxx@xxxxxxx.xx.
1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.
2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, co- assicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell’assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3 Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).
4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicurato- ri; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5 ANIA, IVASS, Central Bank of Ireland Ministero dell’Industria e dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.
6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife), cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.
MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Contratto di Assicurazione Malattia per l’Individuo e la Famiglia.
Condizioni di assicurazione relative alla Convenzione assicurativa n. AH/14/06 stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia.
Avvertenza: gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da innovazioni normative, saranno pubblicate sul sito internet dell’Assicuratore xxx.xxxxxxx.xx. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione. Viceversa eventuali aggiornamenti derivanti da innovazioni normative e/o di prodotto saranno comunicate ai contraenti e/o assicurati.
Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 01/03/2014.
TERMINOLOGIA CONTRATTUALE
Aderente: la persona fisica che aderisce al Programma Assicurativo e corrisponde il Premio.
Apparecchio gessato: applicazione permanente e inamovibile di mezzo di contenzione costituito da fasce o docce confezionate con gesso o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica.
Assicurato: l’Aderente con riferimento al Piano di Garanzie Individuo; il Nucleo Familiare con riferimento al Piano di Garanzie Famiglia.
Assicuratore: MetLife Europe Limited con Sede Legale in '20 xx Xxxxx', Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0 Xxxxxxx. MetLife Europe Limited è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
Broker: Brokeronline S.r.l. con Sede Legale in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx
x. 00, 00000 Xxxxxx (XX) iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l’Assicuratore non corrisponderà la prestazione assicurata.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (XX), iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in
data 01/02/2007.
Day hospital: degenza diurna senza pernottamento.
Decorrenza del Programma Assicurativo: il momento in cui il Programma Assicurativo acquista efficacia.
Diaria: indennità giornaliera.
Durata del Programma Assicurativo: il periodo di efficacia del Programma Assicurativo.
Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo. Franchigia: la parte del danno che in caso di Sinistro indennizzabile rimane a carico dell’Assicurato.
Frattura ossea: rottura di un osso parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da un trauma.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata sull’Assicurato mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad Infortunio o Malattia.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le strutture per anziani, le case di cura per lungodegenze o convalescenza, le strutture che hanno prevalentemente finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
IVASS (già ISVAP): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da Infortunio.
Malattia cronica: malattia ad andamento prolungato con scarsa tendenza alla guarigione.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti che siano note e/o diagnosticate all’Assicurato alla data di adesione al Programma Assicurativo.
Modulo di adesione al Programma Assicurativo: il documento sottoscritto dall’Aderente che prova l’adesione al Programma Assicurativo.
Nomenclatore: l’elenco degli interventi chirurgici classificati per tipologia e suddivisi per Classi di indennizzo Mod. MI ed. 01.09.2011. Nucleo familiare: comprende le persone fisiche di seguito indicate:
§ l’Aderente;
§ il coniuge dell’Aderente non divorziato o separato legalmente, a condizione che sia presente nello stato di famiglia (o il convivente more uxorio, a condizione che sia stabilmente convivente con l’Aderente nella stessa residenza);
§ i figli dell’Aderente, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti ed i minori legalmente affidati od adottati, a condizione che siano presenti nello stato di famiglia.
Premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura assicurativa offerta.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie offerte dall’Assicuratore.
Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento.
Rivalsa o Regresso: azione dell’Assicuratore nei confronti del responsabile del Sinistro per il recupero dell’Indennizzo pagato.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è offerta l’assicurazione.
Tutore immobilizzante: presidio immobilizzante, limitatamente al tronco o ai grandi segmenti scheletrici, per il quale l'Assicurato sia costretto a riposo assoluto o sia impossibilitato a deambulare liberamente e comunque non sia in grado di attendere autonomamente alle normali esigenze di vita e/o alle occupazioni professionali.
ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Aderente.
ART. 2 – GARANZIE
Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie:
§ Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa;
§ Diaria da gesso a seguito di Infortunio.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno.
L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie:
§ Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente;
§ Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare.
Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.
Sono compresi in garanzia anche:
§ l'asfissia non di origine morbosa;
§ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
§ l'annegamento;
§ l'assideramento o il congelamento;
§ i colpi di sole o di calore;
§ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
§ gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
§ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati:
- su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
§ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
§ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che al momento dell’adesione al Programma Assicurativo:
a) siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana e siano muniti di Codice Fiscale;
b) in caso di Programma Assicurativo con durata pari a 12 mesi, abbiano un’età compresa tra 18 e 71 anni non compiuti con riferimento all’Aderente ed al coniuge (o al convivente more uxorio) dell’Aderente e tra 2 e 71 anni non compiuti con riferimento ai figli dell’Aderente;
c) in caso di Programma Assicurativo con durata pari a 24 mesi, abbiano un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti con riferimento all’Aderente ed al coniuge (o al convivente more uxorio) dell’Aderente e tra 2 e 70 anni non compiuti con riferimento ai figli dell’Aderente.
Non sono assicurabili, indipendentemente dall’attuale stato di salute, le persone fisiche che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) sindromi organico cerebrali, forme maniaco- depressive, stati paranoici, siano portatrici di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica riconosciuta dall’ INPS o da altro Ente previdenziale pubblico. Qualora le condizioni di non assicurabilità dovessero insorgere successivamente alla data di Conclusione del Contratto, il Programma Assicurativo cessa alla data in cui la condizione di non assicurabilità è divenuta nota o è stata diagnosticata con riferimento al soggetto non assicurabile e continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.
Modalità di perfezionamento del contratto: si richiede la sottoscrizione della clausola di adesione riportata nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della predetta clausola da parte dell’Aderente.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24,00 della data di perfezionamento del contratto (così come descritta all’art. 3) a condizione che il Premio corrispondente risulti pagato.
La Durata del Programma Assicurativo è pari a 12 o 24 mesi, così come prescelto dall’Aderente al momento dell’Adesione al Programma Assicurativo.
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:
a) in caso vengano meno i requisiti di cui all’art. 3 lett. a);
b) in caso di Decesso;
c) in caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica riconosciuta dall’INPS o da altro Ente previdenziale pubblico;
d) in caso di esercizio del diritto di recesso o disdetta.
Con riferimento alle ipotesi a), b) e c), resta inteso che, nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.
ART. 5 – RECESSO
L’Aderente ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto (così come descritta all’art. 3) a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI, XXXXXXX XXXXXXX 000, 00000
XXXXXXX, oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx. In tal caso l’Assicuratore, per il tramite della Contraente, restituirà all’Aderente il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo ai recapiti sopra indicati oppure al numero telefonico 000.00.00.00 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, dopo ogni Sinistro denunciato a termini di polizza, l’Aderente e l’Assicuratore hanno diritto di recedere dal Programma Assicurativo dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata A/R, entro 60 giorni dalla data di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione. In tal caso l’Assicuratore, per il tramite della Contraente, restituirà all’ Aderente il Premio già pagato, al netto delle imposte e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
L’Aderente ha altresì diritto di disdire il Programma Assicurativo allo
scadere dei primi 12 mesi, con conseguente cessazione della copertura assicurativa, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni sulla data di scadenza.
ART. 6 – PRESTAZIONI ASSICURATE
§ Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa
In caso di Intervento chirurgico reso necessario da Infortunio o Malattia improvvisa, l’Assicuratore corrisponde all’Assicurato un indennizzo determinato in misura fissa e forfetaria in base alla classe di appartenenza dell’Intervento effettuato, così come specificata nel Nomenclatore.
CLASSI | INDENNIZZI |
1 | € 200,00 |
2 | € 300,00 |
3 | € 400,00 |
4 | € 1.000,00 |
5 | € 2.500,00 |
6 | € 4.000,00 |
7 | € 5.000,00 |
In caso di più Interventi chirurgici effettuati in costanza di ricovero, l’Assicuratore corrisponde solo l’Indennizzo relativo all’Intervento di classe più elevata.
In caso di più Interventi chirurgici effettuati non in costanza di Ricovero ma distanti tra di loro meno di 30 giorni, l’Assicuratore corrisponde l’importo che risulti minore tra la somma degli Indennizzi dovuti per i singoli Interventi ed il 150% dell’Indennizzo previsto per l’Intervento di classe più elevata.
La prestazione è dovuta unicamente se l’Intervento chirurgico cui l’Assicurato è stato sottoposto:
§ sia ricompreso tra quelli elencati nel Nomenclatore;
§ sia stato effettuato dietro prescrizione medica;
§ richieda la presenza di un medico anestesista durante l’atto operatorio;
§ richieda un atto medico perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti;
§ sia stato effettuato, in regime di Ricovero ordinario o Day hospital, in un Istituto di Cura regolarmente autorizzato al Ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità;
§ venga effettuato in Italia o all’estero qualora l’Assicurato si trovi in viaggio fuori del paese per un massimo di 60 giorni.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa. Considerato un Intervento chirurgico in Classe 4, l’Assicuratore corrisponde all’Assicurato un Indennizzo pari a € 1.000,00.
§ Diaria da gesso a seguito di Infortunio
Qualora a seguito di Infortunio comportante una frattura, venga applicato all’Assicurato un Apparecchio gessato od un Tutore immobilizzante, l’Assicuratore corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 30,00 giornaliere, per ogni giorno in cui l’Assicurato sia portatore di Apparecchio gessato o di Tutore immobilizzante, fino ad un massimo di 30 giorni all’anno per ciascun Assicurato. Il limite massimo di indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore a € 900,00 per anno, indipendentemente dal numero degli eventi occorsi durante l’annualità assicurativa e dal numero degli Assicurati. La prestazione sarà corrisposta solo dietro presentazione dell’esame radiografico attestante la frattura e dei certificati medici attestanti l’avvenuta applicazione e rimozione del gesso o del Tutore immobilizzante.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Considerata una somma assicurata pari a € 30,00 giornaliere ed il limite massimo di 30 giorni per anno, qualora venga applicato all’Assicurato un Apparecchio gessato per 40 giorni, l’Assicuratore corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 900,00.
ART. 7 – LIMITAZIONI
Avvertenza: l’Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò
possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Carenza: non sono garantiti gli Interventi chirurgici conseguenti a Malattia improvvisa, avvenuti durante i primi 90 giorni dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo. Qualora il Programma Assicurativo venga emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro Programma Assicurativo relativo al medesimo Assicurato ed alle stesse garanzie, il termine di Carenza non troverà applicazione per le somme già assicurate.
Esclusioni
Sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di:
§ partecipazione a guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione (tale esclusione opera dopo il 14° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
§ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
§ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
§ delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere anche tramite l’utilizzo di sostanze chimiche, biologiche o dell’energia nucleare;
§ abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
§ ubriachezza accertata;
§ suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
§ Infortuni o Malattie antecedenti alla data di adesione al Programma Assicurativo, siano esse dirette o indirette;
§ guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione subacquei, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove o collaudi, uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e sport aerei in genere;
§ pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore;
§ partecipazione in qualità di tesserato, sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti;
§ pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria;
§ infarto;
§ servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Sono inoltre esclusi gli Interventi:
§ di chirurgia plastica o estetica, anche quando conseguenza di Infortunio o Malattia;
§ finalizzati alla fecondazione o infertilità, maternità, gravidanza, aborto;
§ per la donazione di organi o tessuti;
§ per l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla data di adesione al Programma Assicurativo;
§ di chirurgia rifrattiva;
§ di chirurgia dentale, anche quando conseguenza di Infortunio o Malattia;
§ connessi a trattamenti di dialisi. Patologie preesistenti
L’assicurazione non è operante per gli Interventi chirurgici riconducibili a Infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici preesistenti alla data di adesione al Programma Assicurativo, intendendosi per tali quelli per i quali l’Assicurato sia stato visitato e/o curato da un medico, abbia assunto terapia farmacologica o abbia eseguito accertamenti diagnostici.
ART. 8 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE
Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni della professione o dello stato di salute dell’Assicurato.
ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO
Il Premio è unico ed è pari all’importo indicato nelle tabelle di seguito riportate, in funzione della Durata del Programma Assicurativo e del Piano di Garanzie prescelto dall’Aderente. Il Premio viene pagato in un’unica soluzione dall’Aderente alla Contraente e, su delegazione del medesimo, versato da quest’ultima all’Assicuratore in via anticipata.
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile, se l’Aderente non paga il Premio il Programma Assicurativo resta sospeso sino alle ore
24.00 del giorno in cui l’Aderente paga quanto è da lui dovuto.
DURATA DEL CONTRATTO PARI A 12 MENSILITÀ | ||
Piano di Garanzie | Premio Unico | Codice prodotto |
Individuo | € 174,00 | MIBA54S12 |
Nucleo Familiare | € 330,00 | MFBA54S12 |
DURATA DEL CONTRATTO PARI A 24 MENSILITÀ | ||
Piano di Garanzie | Premio Unico | Codice prodotto |
Individuo | € 348,00 | MIBA54S24 |
Nucleo Familiare | € 660,00 | MFBA54S24 |
ART. 10 – DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve tempo possibile l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI, XXXXXXX XXXXXXX
000, 00000 XXXXXXX, oppure all’indirizzo email xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Per informazioni ed assistenza sulle modalità di denuncia del Sinistro è possibile scrivere ai recapiti sopra indicati oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando il modulo prestampato sotto riportato, a condizione che sia completo dei giustificativi elencati nel modulo medesimo. L’Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del Sinistro. L’Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. L’assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile II comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
ART. 11 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Ufficio Reclami, Xxx X. Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000,
Indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Impresa e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
§ reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
§ reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
§ reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato
riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità
Giudiziaria.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 0000, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000,
Fax: x000 0 0000000.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 12 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
L’Assicurato ha il diritto di richiedere all’Assicuratore informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx oppure attraverso il sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su Assistenza Clienti. L’Assicuratore si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web dell’Assicuratore xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria polizza assicurativa.
ART. 13 – LEGGE APPLICABILE
Al contratto si applica la legge italiana.
ART. 14 – ARBITRATO / FORO COMPETENTE
In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Avvertenza: le parti conservano in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tale ipotesi, il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
ART. 15 – VALUTA
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
ART. 16 – ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
L’Aderente è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto all’Assicuratore dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per la stessa persona fisica più di 2 Programmi Assicurativi relativi alla medesima Convenzione assicurativa. Qualora dovesse verificarsi tale eventualità, l’Assicuratore considererà validi esclusivamente i Programmi Assicurativi sottoscritti con la data più remota e, per il tramite della Contraente, restituirà all’Aderente i premi incassati al netto delle imposte in relazione ai Programmi Assicurativi stipulati indebitamente. La presente disposizione non si applica nel caso in cui l’Assicurato dovesse risultare coperto per il medesimo rischio nella condizione di aderente ad una polizza collettiva stipulata da una persona giuridica.
ART. 17 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.lgs n. 196/2003)
Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra Società, MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti2. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili3 (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell’ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento4, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto5. L’elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.metlife.it.Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea e negli U.S.A6 qualora ciò risulti strettamente necessario per
particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Xxx potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l’eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi a MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, xxx. 00/000000, fax 06/00000000, e-mail xxxx.xxxx@xxxxxxx.xx.
1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.
2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell’assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3 Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).
4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5 ANIA, IVASS, Central Bank of Ireland Ministero dell’Industria e dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.
6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife), cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero, quali
- a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Xxxxxxxxx, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Ufficio Protezione Dati. XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato/Aderente: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993
N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. in qualità di Delegataria con quota pari al 30%. La Delegataria assume tutti gli obblighi di gestione dell’Assicurazione.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Generali: Assicurazioni Generali S.p.A. – Direzione per l’Italia – Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – Società costituita nel 1831 a Trieste – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, in qualità di Coassicuratrice con quota pari al 70%.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. Massimale: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.
Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l’Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Art.6. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE
In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell’Assicurato, la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo ed il premio versato si intende comunque acquisito.
Art.7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art.9. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art.10. DETERMINAZIONE DEL PREMIO
ZONE DI RISCHIO | Formula base | Formula completa | ||
ZONA 1 | tassi finiti pro-mille | di cui imposte | tassi finiti pro-mille | di cui imposte |
BA, BT, CE, FG, NA, SA, TA | 30,00 | 13,50% | 37,00 | 13,50% |
XXXX 0 | ||||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 22,00 | 13,50% | 30,00 | 13,50% |
XXXX 0 | ||||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LT, ME, NU, OG, OR, PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VA, VS, VV | 15,00 | 13,50% | 18,50 | 13,50% |
ZONA 4 | ||||
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT, SP, SS, VT | 13,00 | 13,50% | 17,00 | 13,50% |
ZONA 5 | ||||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VC, VE, VI, VR | 9,00 | 13,50% | 13,50 | 13,50% |
Il premio per ciascun Assicurato sarà determinato sulla base della seguente tabella indicante i tassi annui pro-mille finiti applicati alla singola adesione:
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Sulla base di quanto sopra indicato, il premio complessivo per ogni singolo Assicurato verrà determinato moltiplicando il tasso annuo pro-mille finito indicato nella tabella di cui sopra, per il numero di anni di durata della copertura scelta, per il valore assicurato del Veicolo e in base alla zona di residenza dell’Assicurato.
Il Premio così determinato, comprensivo dell’imposta di assicurazione, sarà anticipato per l’intero periodo di copertura della polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da quest’ultima addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del finanziamento stesso.
L’importo totale di Premio è riportato sul Modulo di Adesione e sul contratto di finanziamento ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Art.11. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art.13. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell’ Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.14. DEROGA ART.1899 C.C.
In deroga a quanto stabilito all’Art 1899 C.C. l’Assicurato avrà facoltà di recedere annualmente dalla Polizza con preavvisto di sessanta giorni, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Ufficio gestione Portafogli e Contratti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Europ Assistance provvederà, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente all’Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.
Art.15. CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione, senza oneri, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a: BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB – XXXXXXX XXXXXXX 000 – 00000 XXXXXXX oppure all’inridizzo e-
mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (clausola di ripensamento). In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di ricezione della raccomandata da parte dell’Assicuratore e l’Assicuratore provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.
Art.16. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta dall’Assicurato decorrono dalle ore
24.00 dalla data di erogazione del finanziamento e sono valide per tutto il periodo per il quale è stato versato il premio assicurativo.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Art.17. DANNO TOTALE
In caso di danno totale del Veicolo finanziato, verrà restituita all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è avvenuto il sinistro.
In caso danno totale del Veicolo finanziato l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ai fini della richeista di restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, devono inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, la seguente documentazione:
- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA.
Art.18. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO FINANZIATO
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo finanziato, le garanzie si estinguono dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione e verrà restituita all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è avvenuto il sinistro.
In caso trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo finanziato l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ai fini della richeista di restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, devono inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, la seguente documentazione:
A. in caso di trasferimento di proprietà:
- copia dell’Atto di vendita;
B. in caso di demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo finanziato:
- copia della dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato.
SEZIONE - “CVT BASE” MOD. 12475
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: il bene oggetto del contratto di finanziamento. Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per Xxxxxxx si intende l’autovettura ad uso proprio e promiscuo, di proprietà dell’Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore ad Euro 65.000,00 immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e con non più di 5 anni di vetustà per la garanzia Furto e Incendio.
Per i veicoli che raggiungano tale limite nel corso dell’annualità assicurativa, la Polizza mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.
Nel caso di cessazione della Polizza per il raggiungimento della vetustà di cui alla presente definizione di veicolo, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere emissione di una nuova polizza per le garanzie ancora operanti.
In deroga a quanto stabilito sopra si precisa che per le immatricolazioni avvenute nella provincia di Caserta il valore dei singolo veicolo non potrà essere superiore a 35.000,00 Euro e che non saranno assicurabili i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Xxxxxx, Maserati, Maybach e Rolls Royce.
SEZIONE – GARANZIA FURTO INCENDIO
Art.19. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.20. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
1. FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO
– incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
– furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse.
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Limiti e scoperti
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato nella tabella che segue;
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimi liquidabili |
XXXX 0 | ||
XX*, XX, XX**, XX, XX, XX, XX | 30% | € 1.500,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 15% | € 500,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LT, ME, NU, OG, OR, PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VA, VS, VV | 10% | € 250,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, OT, SP, SS, VT | 10% | € 250,00 |
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VC, VE, VI, VR | 5% | € 250,00 |
* la garanzia Furto verrà prestata con uno scoperto del 15% del danno liquidabile con un minimo di € 1.500,00, qualora sull’autovettura sia installato un antifurto satellitare di tipo “automatico” (ovvero in grado di segnalare automaticamente l’allarme in caso di effrazione dell’autovettura e non di tipo “on demand” con allarme alla centrale operativa effettuato direttamente dal Cliente al momento in cui viene a conoscenza del furto) e collegato a una centrale operativa in grado di segnalare in tempo reale al Cliente l’allarme furto e di organizzare il recupero del Veicolo rubato anche attivando le forze dell’ordine.
** scoperto del 35% con un minimo di Euro 2.000,00.
Qualora l’autovettura assicurata sia una SMART, fermo il minimo di zona, lo scoperto per le Zone diverse dalla prima è del 15% del danno liquidabile.
Art.21. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
c. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo finanziato nonché dei trasportati;
e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;
g. i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
h. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
i. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
j. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
k. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
Art.22. RECUPERI
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance.
Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.
L’Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Xxxxxxx ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad Europ Assistance l’indennizzo ricevuto.
SEZIONE – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art.23. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.24. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzie che seguono. Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
1. RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall’incendio, fumo, esplosione e scoppio dell’autovettura assicurata quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del Codice.
L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.
Sono comunque esclusi i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che
si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Art.25. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave della Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo finanziato nonché dei trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.26. RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art.27. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) PERDITA TOTALE
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo, comprensivo di eventuali accessori anche opzionali, al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella seguito riportata.
B) DANNI PARZIALI
2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
C) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.
TABELLA - PERCENTUALI DI DEGRADO
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | VEICOLI USATI | ||
Vetustà del Veicolo | Percentuale di degrado | Mesi successiv i alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado |
0-6 | 0% - v alore a nuov o | 0-12 | 20% |
07-.12 | 20% | ||
13-24 | 30% | 13-24 | 30% |
25-36 | 35% | 25-36 | 35% |
37-48 | 45% | 37-48 | 45% |
49-60 | 55% | 49-60 | 55% |
Art.28. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e dell’Assiurato in parti uguali.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.29. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della liquidazione sempreché l’Assicurato o la Contraente abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta agli artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO” delle singole SEZIONI.
Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave della Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art.30. RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro Convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo – ove previsti-, come risultante nella Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.31. ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art.32. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro la Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono essere allegati:
A. in caso di furto/incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
B. in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l’associazione dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
C. in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:
- il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di procedere al pagamento dell’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.
La Contraente e l’Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero, quali
- a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Xxxxxxxxx, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Ufficio Protezione Dati. XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato/Aderente la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993
N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. in qualità di Delegataria con quota pari al 30%. La Delegataria assume tutti gli obblighi di gestione dell’Assicurazione.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Generali: Assicurazioni Generali S.p.A. – Direzione per l’Italia – Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – Società costituita nel 1831 a Trieste – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, in qualità di Coassicuratrice con quota pari al 70%.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. Massimale: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.
Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l’Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Art.6. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE
In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell’Assicurato, la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo ed il premio versato si intende comunque acquisito.
Art.7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art.9. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art.10. DETERMINAZIONE DEL PREMIO
ZONE DI RISCHIO | Formula base | Formula completa | ||
ZONA 1 | tassi finiti pro-mille | di cui imposte | tassi finiti pro-mille | di cui imposte |
BA, BT, CE, FG, NA, SA, TA | 30,00 | 13,50% | 37,00 | 13,50% |
XXXX 0 | ||||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 22,00 | 13,50% | 30,00 | 13,50% |
XXXX 0 | ||||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LT, ME, NU, OG, OR, PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VA, VS, VV | 15,00 | 13,50% | 18,50 | 13,50% |
ZONA 4 | ||||
AQ, AT, CH, FE, IM, MB, MI, OT, SP, SS, VT | 13,00 | 13,50% | 17,00 | 13,50% |
ZONA 5 | ||||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VC, VE, VI, VR | 9,00 | 13,50% | 13,50 | 13,50% |
Il premio per ciascun Assicurato sarà determinato sulla base della seguente tabella indicante i tassi annui pro-mille finiti applicati alla singola adesione:
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Sulla base di quanto sopra indicato, il premio complessivo per ogni singolo Assicurato verrà determinato moltiplicando il tasso annuo pro-mille finito indicato nella tabella di cui sopra, per il numero di anni di durata della copertura scelta, per il valore assicurato del Veicolo e in base alla zona di residenza dell’Assicurato.
Il Premio così determinato, comprensivo dell’imposta di assicurazione, sarà anticipato per l’intero periodo di copertura della polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da quest’ultima addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del finanziamento stesso.
L’importo totale di Premio è riportato sul Modulo di Adesione e sul contratto di finanziamento ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Art.11. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art.13. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell’ Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.14. DEROGA ART.1899 C.C.
In deroga a quanto stabilito all’Art 1899 C.C. l’Assicurato avrà facoltà di recedere annualmente dalla Polizza con preavvisto di sessanta giorni, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Ufficio gestione Portafogli e Contratti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Europ Assistance provvederà, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente all’Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.
Art.15. CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione, senza oneri, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a: BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB – XXXXXXX XXXXXXX 000 – 00000 XXXXXXX oppure all’inridizzo e-
mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (clausola di ripensamento). In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di ricezione della raccomandata da parte dell’Assicuratore e l’Assicuratore provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.
Art.16. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le garanzie prestate, in base alla combinazione prescelta dall’Assicurato decorrono dalle ore
24.00 dalla data di erogazione del finanziamento e sono valide per tutto il periodo per il quale è stato versato il premio assicurativo.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Art.17. DANNO TOTALE
In caso di danno totale del Veicolo finanziato, verrà restituita all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è avvenuto il sinistro.
In caso danno totale del Veicolo finanziato l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ai fini della richeista di restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, devono inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, la seguente documentazione:
- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA.
Art.18. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO FINANZIATO
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo finanziato, le garanzie si estinguono dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione e verrà restituita all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) per eventuali annualità seguenti a quelle in cui è avvenuto il sinistro.
In caso trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo finanziato l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ai fini della richeista di restituzione del rateo di premio pagato e non goduto, devono inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, la seguente documentazione:
A. in caso di trasferimento di proprietà:
- copia dell’Atto di vendita;
B. in caso di demolizione o cessazione della circolazione del Veicolo finanziato:
- copia della dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato.
SEZIONE - “CVT COMPLETA” MOD. 12476
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l’officina autorizzata dalla rete CarGlass che ha sottoscritto specifica convenzione con Europ Assistance.
Cristalli: sono l’insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali.
Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l’eventuale applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo massimo di indennizzo indicato in polizza, con il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: il bene oggetto del contratto di finanziamento. Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per Xxxxxxx si intende l’autovettura ad uso proprio e promiscuo, di proprietà dell’Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore a Euro 65.000,00 immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e con non più di 5 anni di vetustà per la garanzia Furto e Incendio.
Per i veicoli che raggiungano tale limite nel corso dell’annualità assicurativa, la Polizza mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.
Nel caso di cessazione della Polizza per il raggiungimento della vetustà di cui alla presente definizione di veicolo, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere emissione di una nuova polizza per le garanzie ancora xxxxxxxx.Xx deroga a quanto stabilito sopra si precisa che per le immatricolazioni avvenute nella provincia di Caserta il valore dei singolo veicolo non potrà essere superiore a 35.000,00 Euro e che non saranno assicurabili i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Xxxxxx, Maserati, Maybach e Rolls Royce.
SEZIONE – GARANZIA FURTO INCENDIO Art.19. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.20. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
1. FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO
– incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
– furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse.
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o
xxxxxx purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Limiti e scoperti
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato nella tabella che segue;
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimi liquidabili |
XXXX 0 | ||
XX*, XX, XX**, XX, XX, XX, XX | 30% | € 1.500,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 15% | € 500,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LT, ME, NU, OG, OR, PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VA, VS, VV | 10% | € 250,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, OT, SP, SS, VT | 10% | € 250,00 |
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VC, VE, VI, VR | 5% | € 250,00 |
* la garanzia Xxxxx verrà prestata con uno scoperto del 15% del danno liquidabile con un minimo di € 1.500,00, qualora sull’autovettura sia installato un antifurto satellitare di tipo “automatico” (ovvero in grado di segnalare automaticamente l’allarme in caso di effrazione
dell’autovettura e non di tipo “on demand” con allarme alla centrale operativa effettuato direttamente dal Cliente al momento in cui viene a conoscenza del furto) e collegato a una centrale operativa in grado di segnalare in tempo reale al Cliente l’allarme furto e di organizzare il recupero del Veicolo rubato anche attivando le forze dell’ordine.
** scoperto del 35% con un minimo di Euro 2.000,00.
Qualora l’autovettura assicurata sia una SMART, fermo il minimo di zona, lo scoperto per le Zone diverse dalla prima è del 15% del danno liquidabile.
Art.21. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
c. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave della Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo finanziato nonché dei trasportati;
e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;
g. i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
h. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
i. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
j. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
k. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
Art.22. RECUPERI
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance.
Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.
L’Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Xxxxxxx ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad Europ Assistance l’indennizzo ricevuto.
SEZIONE – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art.23. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.24. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza degli eventi indicati nelle garanzie che seguono.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
1. RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall’incendio, fumo, esplosione e scoppio dell’autovettura assicurata quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del Codice.
L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.
Sono comunque esclusi i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che
si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Art.25. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave della Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo finanziato nonché dei trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
SEZIONE – GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
Art.26. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.27. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nelle garanzie che seguono.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
1. EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
– tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
– slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;
– la garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine.
La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto come specificato dalla tabella che segue:
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimi liquidabili |
XXXX 0 | ||
XX*, XX, XX**, XX, XX, XX, XX | 30% | € 1.500,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 15% | € 400,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LT, ME, NU, OG, OR, PE, PV, PZ, RG, RM, RN, TO, TP, VA, VS, VV | 15% | € 400,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, OT, SP, SS, VT | 15% | € 400,00 |
ZONA 5 | ||
AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CI, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, MS, NO, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, RA, RE, RI, RO, SI, SO, SV, TE, TN, TV, TR, TS, UD, VB, VC, VE, VI, VR | 15% | € 400,00 |
Art.28. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo finanziato nonché dei trasportati;
b. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
c. derivanti da Furto e Incendio;
d. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – Garanzia B)”;
e. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe,
x. xxxxxxx, salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – Garanzia B)”.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
g. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
h. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
i. riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al Veicolo.
SEZIONE - ASSICURAZIONE CRISTALLI
Art.29. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
Ø la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Art.30. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati Carglass dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
A) Qualora l’Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato CarGlass, la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, nei limiti del massimale di Euro 500,00, I.V.A. compresa, per sinistro e per anno assicurativo.
B) Qualora l’Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo identificato in polizza e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00, I.V.A. compresa (ad eccezione dei casi in cui il Contraente sia persona giuridica), per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00.
Per entrambe le forme scelte, l’assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.
In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all’età del Veicolo.
Art.31. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati da:
a. gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi e atti di terrorismo;
d. Dolo della Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo finanziato nonché dei trasportati;
e. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. furto o rapina, consumati o tentati;
g. atti vandalici;
h. tutto quanto non è espressamente indicato nell’art. “OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE”
Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Art.32. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Solo nel caso in cui l’assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un Centro/tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”, Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale di Euro 500,00, I.V.A. compresa (ad eccezione dei casi in cui la Contraente sia persona giuridica), e con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00.
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.33. RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art.34. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) PERDITA TOTALE
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella seguito riportata.
B) DANNI PARZIALI
2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
C) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.
TABELLA - PERCENTUALI DI DEGRADO
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | VEICOLI USATI | ||
Vetustà del Veicolo | Percentuale di degrado | Mesi successiv i alla decorrenza della polizza | Percentuale di degrado |
0-6 | 0% - v alore a nuov o | 0-12 | 20% |
07-1. 2 | 20% | ||
13-24 | 30% | 13-24 | 30% |
25-36 | 35% | 25-36 | 35% |
37-48 | 45% | 37-48 | 45% |
49-60 | 55% | 49-60 | 55% |
Art.35. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall’Assicurato on apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e dell’Assiurato in parti uguali.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.36. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della liquidazione sempreché l’Assicurato o la Contraente abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta agli artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO” delle singole SEZIONI.
Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave della Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art.37. RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro Convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo – ove previsti-, come risultante nella Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.38. ESTENSIONE TERRITORIALE
A) Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato CarGlass, la garanzia cristalli è valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
B) Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, la garanzia cristalli è valida in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art.39. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro la Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando:
- la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono essere allegati:
A. in caso di furto/incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
B. in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l’associazione dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
C. in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:
- il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di procedere al pagamento dell’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.
D. in caso di garanzia eventi Sociopolitici e agenti atmosferici:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro e la comunicazione del Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo.
Per la sola Garanzia Cristalli:
A) In caso di sinistro l’Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato CarGlass dovrà:
- Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia) o al numero nero 00.00.00.00.00 (Italia / Estero);
- comunicare il luogo in cui si trova;
- comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo.
B) Nel caso in cui l’assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del sinistro, dovrà darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Struttura Organizzativa – garanzia cristalli " e allegando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Polizza/ numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell’accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) dell’emittente e dell’intestatario della fattura stessa.
La Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 12487
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Xxxxxxxxx, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Ufficio Protezione Xxxx.XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ossia, l’intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell’autovettura.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993
N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. Massimale: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse d Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratt sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso de sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art.3. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, s applicano le disposizioni di legge.
Art.4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l’Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Art.6. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE
In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell’Assicurato, la copertura s intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo ed il premio versato si intende comunque acquisito.
Art.7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo d compensazione.
Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due ann dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art.9. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art.10. PREMIO
Il premio annuo per ciascun Assicurato è pari a:
Ramo Infortuni (R1): Euro 105,00 di cui imposte Euro 2,56.
Sulla base di quanto sopra indicato, il premio complessivo per ogni singolo Assicurato verrà determinato moltiplicando il premio annuale per il numero di anni di durata della copertura.
Tale Premio unico, comprensivo dell’imposta di assicurazione, sarà anticipato per l’intero periodo di copertura della polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da quest’ultima addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del finanziamento, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del finanziamento stesso.
L’importo totale di Premio è riportato sul Modulo di Adesione e sul contratto di finanziamento ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Art.11. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento de rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art.13. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata d premio, successivo alla comunicazione dell’ Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia a relativo diritto di recesso.
Art.14. CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’assicurazione, senza oneri, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a: BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB – XXXXXXX XXXXXXX 000 – 00000 XXXXXXX oppure all’indirizzo e-
mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (clausola di ripensamento). In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di ricezione della raccomandata da parte dell’Assicuratore e l’Assicuratore provvederà a rimborsare all’Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.
Art.15. DEROGA ART.1899 C.C.
In deroga a quanto stabilito all’Art 1899 C.C. l’Assicurato avrà facoltà di recedere annualmente dalla Polizza con preavvisto di sessanta giorni, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Ufficio gestione Portafogli e Contratti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Europ Assistance provvederà, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente all’Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.
Art.16. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art.17. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art.18. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Per ciascun Assicurato, la Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno di accettazione della richiesta di finanziamento del premio da parte della Contraente, e, in assenza di recesso esercitato secondo le modalità di cui agli art. “Scioglimento del contratto ex Art. 1899 C.C.” e “Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell’Assicurato” scade alle ore 24.00 dell’ultimo giorno del periodo di copertura prescelta dall’Assicurato.
Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un’unica soluzione per l’intero periodo di copertura della polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente all’Assicurato.
SEZIONE I – ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Inabilità temporanea: la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Veicolo: il bene oggetto del contratto di finanziamento. Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende l’autovettura ad uso proprio e promiscuo, di proprietà dell’Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore a 65.000,00 Euro immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e con non più di 5 anni di vetustà per la garanzia Furto e Incendio.
Per i veicoli che raggiungano tale limite nel corso dell’annualità assicurativa, la Polizza mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale.
Nel caso di cessazione della Polizza per il raggiungimento della vetustà di cui alla presente definizione di veicolo, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere emissione di una nuova polizza per le garanzie ancora operanti.
In deroga a quanto stabilito sopra si precisa che per le immatricolazioni avvenute nella provincia di Caserta il valore dei singolo veicolo non potrà essere superiore a 35.000,00 Euro e che non saranno assicurabili i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Xxxxxx, Maserati, Maybach e Rolls Royce.
Art.19. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato/aderente:
il soggetto riportato sul Modulo di Adesione che coincide con l’intestario del finanziamento concesso dalla Contraente per l’acquiso del Veicolo e che aderisce alla Polizza.
Art.20. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI
1. INFORTUNI
L'assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato (inteso come il legittimo conducente) possa subire a bordo del Veicolo. Sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.
La garanzia comprende anche gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.
Sono compresi in garanzia anche:
1) le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori;
2) l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
3) gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
4) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe. L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi per Morte e Invalidità Permanente previsti alla "Tabella indennizzi" di cui all'art. - INDENNIZZI.
2. RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
3. MORTE
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente; invece gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso.
Art.21. VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è valida in quanto:
1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
2. il trasporto avvenga utilizzando autovetture ad uso privato, autovetture ad uso promiscuo, autocarri fino a 35 qli, autocaravan e camper che richiedano per la conduzione la patente B. Sono esclusi i veicoli dati a noleggio, locazione o muniti di targa prova;
3. il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75;
4. il veicolo sia coperto dall’assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.
Art.22. ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione valida in tutto il mondo.
Art.23. ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. gli infortuni avvenuti quando il veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b. gli infortuni avvenuti quando l’Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni;
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
d. gli infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall’Automobile Club Italiano;
e. gli infortuni sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
f. gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
g. gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h. le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.
L’assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell’espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da infortunio.
Art.24. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.
Qualora l'Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi", il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare la somma indicata nella “Tabella Indennizzi” come capitale Morte dell’art. 27.
Art.25. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C
Art.26. LIMITI DI ETÀ
L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
ARTO SUPERIORE (DX o SX) | |
BRACCIO | |
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | 400 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) | 4.000 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | 4.000 |
AVAMBRACCIO | |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSIT RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 2.500 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | 3.500 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | 2.500 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 400 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 6.000 |
POLSO E MANO | |
FRATTURA SCAFOIDE | 2.000 |
FRATTURA I METACARPALE | 1.800 |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | |
POLLICE | 5.000 |
INDICE | 3.000 |
MEDIO | 400 |
ANULARE | 400 |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | |
POLLICE | 2.500 |
INDICE | 400 |
MEDIO | 400 |
ANULARE | 400 |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA | |
INDICE | 400 |
MEDIO | 400 |
ANULARE | 400 |
ARTO INFERIORE (DX o SX) | |
FRATTURA FEMORE | |
DIAFISARIA | 2.000 |
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA) | 9.500 |
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA | 2.500 |
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attrav erso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 2.500 |
FRATTURA ROTULA | 1.500 |
FRATTURA TIBIA | |
DIAFISARIA | 1.500 |
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 3.000 |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 2.000 |
FRATTURA PERONE | |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 2.000 |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA | 2.500 |
PIEDE | |
TARSO | |
FRATTURA ASTRAGALO | 3.500 |
FRATTURA CALCAGNO | 4.000 |
FRATTURA SCAFOIDE | 400 |
FRATTURA CUBOIDE | 2.000 |
FRATTURA CUNEIFORME | 400 |
METATARSI | |
FRATTURA I METATARSALE | 2.000 |
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE | 400 |
LESIONI PARTICOLARI | |
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 2.500 |
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 5.000 |
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 6.000 |
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 5.000 |
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i v alori normali) | 7.500 |
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) | 400 |
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 15.000 |
L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.
Art.27. PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" riportato nelle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Art.28. INDENNIZZI
L'indennizzo riconosciuto per gli infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione Infortuni” è quello riportato nella seguente tabella:
TABELLA INDENNIZZI
TIPOLOGIA DI LESIONE | Indennizzi |
CAPITALE MORTE | 50.000 |
LESIONI APPARATO SCHELETRICO | |
CRANIO | |
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI | 1.200 |
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 1.200 |
FRATTURA XXXXXX l (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | 2.000 |
FRATTURA XXXXXX II O III (non cumulabili tra loro n con XXXXXX I) | 4.000 |
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) | 400 |
FRATTURA OSSA NASALI | 400 |
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 2.000 |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 3.500 |
COLONNA VERTEBRALE | |
TRATTO CERVICALE | |
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6.000 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 400 |
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA | 8.500 |
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA | 6.000 |
TRATTO DORSALE | |
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 3.000 |
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA | 6.000 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 400 |
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 400 |
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA | 400 |
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 6.000 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 6.000 |
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 400 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 400 |
OSSO SACRO | |
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 2.500 |
COCCIGE | |
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | 2.500 |
BACINO | |
FRATTURA ALI ILIACHE X XXXXXX ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE | 2.800 |
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) | 5.000 |
TORACE | |
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) | 400 |
FRATTURA STERNO | 2.000 |
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA | 400 |
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO) | 400 |