Rep. n. 189
Rep. n. 189
Schema di Accordo quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (LOTTO 3 - CIG 8297764B76)
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno otto ottobre duemilaventi in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il quindici dicembre millenovecentosettanta designata con provvedimento direttoriale prot.
n. 2008/100494 a ricevere, quale Ufficiale Rogante Supplente dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- Xxxxxxxxx Xxxxx, Capo Settore Approvvigionamenti ad interim, della Direzione Centrate Amministrazione, Pianificazione e Logistica, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il nove luglio millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxx, 000, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta delega del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 10825/2020 del 06/10/2020, qui allegata sub “189 a”;
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AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0323519.08-10-2020-U
- Xxxxxxx Xxxxxx, Capo Settore Acquisti di Agenzia Entrate Riscossione nato a Roma, il ventitré agosto millenocentosettantatré, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito, per brevità, “Committente”), con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx 14, C.F. e P.I. 13756881002, giusta delega del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di cui alla determina n. 8 del 12/5/2020, qui allegata sub “189 b”;
- Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante della società LA LUNA SRL (di seguito anche solo “Fornitore 1”) con sede legale in Morcone (BN), via Piana snc, C.F. e P.I. 01380740629, domiciliata per la carica ove sopra;
- Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante della società PEFIM SRL (di seguito anche solo “Fornitore 2”) con sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 00, C.F. e P.I 06633741217, domiciliato per la carica ove sopra;
- Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Legale Rappresentante della società SEA MARCONI MATERIALS SRL (di seguito anche solo “Fornitore 3”) con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxxxx, 0 – 10138 (TO),
C.F. e P.I. 11484760019, domiciliata per la carica ove sopra.
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche Codice), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Premessa
- Per far fronte all’emergenza sanitaria “COVID-19”, con determina n. 6085 dell’11 maggio 2020, è stata avviata una procedura negoziata d’urgenza in n. 3 lotti per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- è previsto che risulteranno aggiudicatari di ciascun Lotto i primi tre operatori economici utilmente collocatisi nella graduatoria, secondo le modalità specificate nella Lettera di invito e in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Xxxxxx);
- le Committenti invieranno uno o più ordinativi di fornitura (di seguito, per brevità anche ODF), nel numero massimo indicato nel Capitolato, al Fornitore presente nella graduatoria, nel rispetto dell’ordine previsto nella stessa, che dovrà eseguire le prestazioni sulla base delle specifiche indicate nel Capitolato e secondo il dettaglio specificato nel presente Accordo.
Ciascun Fornitore verrà dunque attivato sulla base delle Richieste di Fornitura inviate dalle Committenti, contenenti tra l’altro: struttura beneficiaria destinataria, quantità, indirizzo/i di consegna, Direttore
dell’esecuzione della struttura beneficiaria (nominativi e riferimenti) ed eventuali ulteriori elementi necessari per l’emissione degli Ordinativi;
- all’esito della procedura di gara le offerte presentate dai Fornitori suindicati, per il Lotto n. 3, sono risultate quelle con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice;
- con provvedimento prot. n. 9107/2020 del 7/08/2020, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 3 dell’appalto in favore dei suindicati Fornitori;
- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo ai Fornitori il possesso dei prescritti requisiti, nonché, relativamente ai prodotti offerti, il rispetto degli standard minimi previsti dal Capitolato di gara.
È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016.
I Fornitori, in sede di gara, si sono espressamente obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del massimale indicato nel presente Accordo nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dai Fornitori nei confronti delle Committenti, atteso che in nessun caso si garantisce ai Fornitori l’erogazione di quantità minime o comunque predeterminate delle forniture di cui all’oggetto contrattuale.
Nei contratti esecutivi è determinata la quantità massima presunta dei prodotti da fornire, nei limiti stabiliti nel presente Accordo. Le Committenti potranno stipulare uno o più contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del massimale indicato nel presente Accordo. Sulla base delle quantità e degli importi riportati nel contratto esecutivo, le Committenti, nel corso della durata del presente atto, emetteranno appositi ordinativi di fornitura dei diversi prodotti richiesti.
Art. 1 – Allegati e Definizioni
1. Gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- Delega di firma Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx sub “189 a”;
- Delega di firma Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, sub “189 b”;
- Schema di Contratto Esecutivo sub “189 c”;
- Offerta economica dei Fornitori sub “189 d”;
Seppur non materialmente allegati formano parte integrate del presente Accordo:
• Il Capitolato tecnico e suoi allegati;
• Le cauzioni definitive prestate ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.
n.50 del 2016;
• Le polizze assicurative RCT/RCO.
In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
1. Capitolato tecnico;
2. Offerta economica del Fornitore;
3. Accordo Quadro;
4. Contratto esecutivo.
Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
Appaltatore (o Fornitore): i tre aggiudicatari della procedura in premessa che, conseguentemente, sottoscrivono l’Accordo Quadro e si impegnano a eseguire i singoli Contratti di Fornitura;
Committenti: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Accordo quadro (o Accordo): l’Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell’appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dalle Committenti mediante la sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti indicati nel Capitolato, fino al raggiungimento del massimale ivi indicato.
Contratto/i esecutivo/i: il contratto, avente ad oggetto la fornitura di cui al presente Accordo, con cui le Committenti determinano la quantità massima presunta della fornitura descritta nel Capitolato, che richiederanno mediante la comunicazione al Fornitore di singoli Ordinativi di fornitura. Le Committenti sono vincolate alla fornitura richiesta solo al momento dell’emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i. Ordinativo di Fornitura (ODF): è l’apposita richiesta a consumo,
ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.
Prodotto/i: mascherine chirurgiche, guanti monouso, gel disinfettante mani e relativi dispenser erogativi, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale e servizi connessi e quant’altro indicato nel Capitolato.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Accordo ha ad oggetto la fornitura di gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori (lotto n. 3 della procedura), destinati alla gestione, nelle sedi delle Committenti, dell’emergenza sanitaria “Covid-19”.
Per la disciplina di dettaglio dell’oggetto contrattuale si rimanda a quanto espresso nel Capitolato per il Lotto in oggetto.
Le attività oggetto del presente Accordo, trattandosi di mera fornitura, non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.
La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi delle Direzioni Centrali, Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano dell’Agenzia delle Entrate e presso le sedi Regionali dell’Agenzia entrate-Riscossioni, che provvederanno alla distribuzione presso i singoli Uffici ricadenti nel territorio di propria competenza, secondo le modalità descritte nel presente contratto, nel Capitolato e suoi allegati da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici delle Committenti.
La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. Le Committenti non assumono alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.
Le Committenti, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato e di seguito, affideranno a ciascun Fornitore l’esecuzione della fornitura, mediante l’inoltro di appositi ODF nel numero massimo indicato nel Capitolato.
Il primo ordinativo, per un quantitativo pari al 40% del fabbisogno totale, sarà emesso con immediatezza una volta conclusa la fase di verifica della campionatura e stipula. Il secondo ordinativo verrà, presumibilmente, inoltrato a distanza di due mesi dal primo.
I Fornitori prendono atto che le Committenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, procederanno alla determinazione di ciascun ODF, quindi alla definizione del numero di Prodotti per i quali ciascun Fornitore, di volta in volta, sarà tenuto a eseguire la fornitura, nel rispetto dei principi generali di rotazione e proporzionalità e della ripartizione dell’appalto nelle seguenti misure percentuali, riferiti ai quantitativi posti a gara:
- LA LUNA SRL (1° in graduatoria): 40%;
- PEFIM SRL (2° in graduatoria): 33%;
- SEA MARCONI MATERIALS SRL (3° in graduatoria): 27%;
I quantitativi complessivi per il periodo semestrale di durata contrattuale sono i seguenti:
• gel disinfettante n. 31.514
• dispenser n. 1.869
Ne consegue, pertanto che i quantitativi sono così suddivisi tra gli aggiudicatari:
Società La Luna srl, 40% dei volumi posti a gara:
• gel disinfettante n. 12.606
• dispenser n. 748 Prezzo Unitario Offerto:
• gel disinfettante € 3,7459 cadauno
• dispenser € 43,89 cadauno
Società Pefim s.r.l. 33% dei volumi posti a gara
gel disinfettante n. 10.400 dispenser n. 617
Prezzo Unitario Offerto:
• gel disinfettante € 4,75 cadauno
• dispenser € 57,00 cadauno
Società Sea Marconi srl 27% dei volumi posti a gara
• gel disinfettante n. 8.509
• dispenser n. 505 Prezzo Unitario Offerto:
• gel disinfettante € 6,00 cadauno
• dispenser € 55,00 cadauno
I Fornitori prendono atto che il fabbisogno prestazionale, indicato in
termini previsionali nel Capitolato, è frutto di una stima effettuata dalle Committenti e, pertanto, non deve ritenersi in alcun modo vincolante per esse, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione alle effettive esigenze prestazionali connesse anche all’evoluzione della situazione di pandemia nonché ad eventuali ulteriori disposizioni normative o regolamentari che potranno essere emanate.
I Fornitori pertanto prendono atto che l’ordine di priorità come sopra definito e l’effettiva esigenza della fornitura potrà comportare che non necessariamente a ciascun Fornitore risulterà affidato, alla scadenza dell’Accordo, un identico numero complessivo di ODF.
I Fornitori non potranno quindi vantare alcuna pretesa, diritto o ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti delle Committenti, nel caso in cui si sia determinato, alla scadenza del presente Accordo, anche un sostanziale scostamento del numero di Ordini affidati rispetto al fabbisogno prestazionale riportato in termini di stima nel Capitolato.
Art. 3 – Durata
Il presente contratto ha durata di 6 mesi a far data dal giorno della stipula e fino al raggiungimento del massimale di € 395.135,72 (IVA esclusa).
I fornitori saranno obbligati ad eseguire la fornitura richiesta mediante contratto/i esecutivo/i fino ad esaurimento dell’importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse
essere completamente utilizzato.
L’Agenzia potrà esercitare il diritto di opzione, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 6 mesi e per un importo massimo pari ad € 282.995,72 + iva.
In caso di esercizio della facoltà di rinnovo, i Fornitori non potranno opporre alcun rifiuto, potendo eventualmente richiedere un adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, l’Agenzia – nel corso dell’esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, i Fornitori saranno tenuti all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi ODF agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per le Committenti.
Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l’efficacia del presente Accordo e dei singoli ODF in corso, non sarà più possibile emettere ODF qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo.
I singoli ODF avranno la durata fissata dalle Committenti, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Accordo.
L’Accordo si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo previsto; di conseguenza non verranno emessi ulteriori ODF, salvo
incremento dei quantitativi medesimi. Il presente Accordo, anche in caso di esaurimento del quantitativo, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli ODF, e quindi dei Contratti di Fornitura, per tutto il tempo di vigenza e durata di questi ultimi.
In caso di mancata utilizzazione dell’Accordo da parte delle Committenti nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che le Committenti hanno la facoltà di revocare l’ODF, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dello stesso.
Per ogni lotto, il Contratto di Fornitura, derivante dall’ODF accettato, avrà termine con l’esaurimento del relativo quantitativo.
Resta fermo che potrà essere richiesto dalle Committenti un aumento delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dal presente Accordo, nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, anche in funzione dell’attuale fase emergenziale, attualmente fissata al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe da parte delle competenti autorità pubbliche.
Art. 4 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e adempimenti a carico del fornitore
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata dell’appalto al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun onere aggiuntivo, attesa l’estrema urgenza dettata dalla crisi epidemiologica in atto nel dotare tutto il personale
dipendente delle Committenti dei dispositivi di protezione individuale, al fine di tutelare la salute e l’ambiente, nonché il corretto espletamento del servizio pubblico svolto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere eseguite al piano presso le sedi indicate negli allegati al Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato medesimo, nell’offerta economica e nella lettera d’invito.
Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere eseguita in unica soluzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’ordine.
L’elenco degli Uffici, allegati al Capitolato, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze delle Committenti, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.
Gli Ordinativi, attuativi dei Contratti esecutivi, saranno emessi, per l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Ufficio Prevenzione rischi e tutale dei lavoratori per il fabbisogno delle Direzioni Centrali, e degli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per il fabbisogno degli Uffici di ciascuna Direzione Regionale; dai corrispondenti Uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e la sede in cui dovrà essere eseguita la consegna.
I Fornitori dovranno provvedere all’esecuzione della fornitura a seguito della ricezione dell’Ordinativo e saranno tenuti ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale
precedentemente indicato.
I Fornitori si impegnano a evadere ogni singolo ordinativo di fornitura nella sua interezza ed in unica soluzione.
Ad ogni ordinativo di fornitura dovrà corrispondere, pertanto, un unico documento di trasporto e una fattura distinta.
Per l’ordine di fornitura è tassativa la forma scritta; gli ordini saranno inviati mezzo posta elettronica agli indirizzi che saranno indicati dai Fornitori.
I Fornitori dovranno consegnare i prodotti esclusivamente presso le sedi degli Uffici interessati di volta in volta alla fornitura ed immagazzinarla, nei locali all’uopo destinati, anche se ubicati in piani diversi da quello terreno, sia nel caso di forniture in scatole che in pallet.
La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese dei Fornitori, nel seguente orario di lavoro 9.00 – 13.00 all’interno dei locali che verranno indicati nell’ODF.
I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le varie fasi dell’ulteriore trasporto e dello stoccaggio, fino all’utilizzo presso i vari uffici delle Committenti.
In ogni caso, informazioni di dettaglio sulle specifiche modalità di consegna sono indicate nel Capitolato e le Committenti si riservano di
fornire le opportune ulteriori indicazioni ove necessario.
All’atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel presente Accordo, nel Capitolato e a quanto richiesto nell’ODF; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dalla persona delle Committenti che riceverà la merce.
Ogni confezione e imballo deve presentare all’esterno un’etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:
- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.
Le singole confezioni dovranno rispettare i quantitativi di confezionamento indicati nel Capitolato.
Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al locale di destinazione indicato nell’ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dei Fornitori.
I Fornitori possono chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dalle Committenti. In questi casi il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta alle Committenti entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte del Fornitore.
I Fornitori si impegnano ad effettuare la fornitura mantenendo invariate tutte le condizioni di fornitura e consegna e i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.
Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell’approvvigionamento nel suo complesso, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
I Fornitori si obbligano a consentire alle Committenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ODF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine i Fornitori si impegnano a predisporre e trasmettere alle Committenti, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.
I Fornitori si obbligano: (a) a dare immediata comunicazione alle Committenti, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo e dei singoli ODF; (b) a eseguire le forniture nei luoghi indicati negli ODF;
c) a fornire prodotti identici per qualità e confezione ai campioni
accettati.
In caso di inadempimento da parte dei Fornitori degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.
Resta fermo il diritto dell’Agenzia di risolvere l’Accordo in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su uno o più ODF.
Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive
I Fornitori si obbligano ad osservare scrupolosamente nei confronti del personale dipendente tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando le Committenti da ogni responsabilità in merito.
Per le prestazioni richieste i Fornitori si obbligano ad avvalersi di personale con adeguate capacità tecniche con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
È a carico dei Fornitori l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per
quanto di spettanza. I Fornitori adotteranno tutti i procedimenti e le cautele necessarie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori, impegnandosi a fornire, su richiesta delle Committenti, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati e manlevando e tenendo indenne le Committenti.
In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva le Committenti procederanno ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5 e 6 D.lgs. 50/2016.
Resta inteso che i Fornitori sono, e rimangono, responsabili in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegnano sin d’ora a manlevare e tenere indenne le Committenti da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
Le Committenti potranno richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti delle Committenti medesime e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
I Fornitori dovranno provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 6 – Ulteriori obbligazioni del Fornitore
I Fornitori hanno l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per
l’intera durata del presente Accordo, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
In particolare, i Fornitori hanno l’obbligo, per tutta la durata dell’Accordo e degli ODF inviati dalle Committenti di:
a) comunicare alle Committenti ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) comunicare alle Committenti ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall’art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
Art. 7 – Controlli e verifiche
Le Committenti hanno facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione della fornitura. Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto richiesto nel Capitolato e accettato in sede di consegna dei campioni.
Le Committenti hanno piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.
Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all’uso.
Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, le Committenti potranno acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all’inadempiente, trattenendola sui crediti del Fornitore.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.
Le spese per la sostituzione sono a totale carico dei Fornitori, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant’altro inerente e conseguente.
I Fornitori dovranno ritirare, a loro spese, la merce non idonea e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte delle Committenti per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.
Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento
Per la fornitura di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € 395.135,72 + IVA se dovuta.
Le Committenti potranno emettere ODF nei limiti dell’importo sopra indicato.
I corrispettivi unitari riferiti ai singoli prodotti sono indicati nell’offerta economica che viene qui integralmente recepita:
Gel disinfettante mani a base di alcool con concentrazione di alcool di
almeno il 70%.
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € 3,7459
PREZZO UNITARIO FORNITORE 2: € 4,75
PREZZO UNITARIO FORNITORE 3: € 6,00
Dispenser erogatore
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € 43,89
PREZZO UNITARIO FORNITORE 2: € 57,00
PREZZO UNITARIO FORNITORE 3: € 55,00
Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale. I Fornitori dichiarano pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
Resta inteso che le Committenti liquideranno ai Fornitori il corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi da ciascuno offerti rapportati alle quantità effettivamente fornite.
Il corrispettivo massimale di cui al presente articolo non vincola in alcun modo le Committenti a garantire la richiesta di una quantità minima di forniture determinate e non comporta, quindi, il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
II corrispettivo sopra indicato si riferisce alle forniture che rispettino i requisiti tecnici di cui al Capitolato, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dai Fornitori.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dai Fornitori in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a loro esclusivo
rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle forniture commesse.
I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dalle Committenti previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG, allo specifico Contratto Esecutivo e all’ODF cui si riferisce.
In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.
Le Committenti, a seguito della completa effettuazione di ogni ODF e dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture destinatarie, provvederanno alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dai Fornitori, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.a. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto.
I Fornitori forniscono i seguenti indirizzi di posta elettronica ai quali potranno essere inviate informazioni per l’esecuzione del contratto Fornitore 1: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx; Fornitore 2: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx; Fornitore 3 xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti delle Committenti, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Per effetto di tale regime, ai Fornitori verrà liquidato l’importo della
fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a:
- nel caso in cui la Committente sia l’Agenzia delle Entrate, a Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P.IVA 06363391001;
- nel caso in cui la Committente sia l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, a Agenzia delle Entrate-Riscossione, Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14, 00142- Roma - C.F. e P.IVA 13756881002
e spedite alle Committenti attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA riportato in ciascun ODF. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
Restano a carico dei Fornitori tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli eventuali relativi all’imposta di bollo, derivanti dall’emissione delle fatture.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 D.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun Contratto Esecutivo verrà corrisposta ai Fornitori un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. I Fornitori decadranno dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del
D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dai Fornitori, la sussistenza o meno in capo ai medesimi di una o più cartelle di pagamento scadute e non
saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
I Fornitori prendono espressamente atto che la Committente non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192.
Art. 9 – Penali
Nel caso di ritardo nella consegna di tutta o di parte della fornitura la Committente avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari al 1 per mille dell’ammontare netto dell’ordinativo di fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. Son esclusi dall’applicazione della penale i casi di forza maggiore e caso fortuito. In caso di fornitura di prodotti difettosi e/o malfunzionanti e/o non conformi la Committente inoltrerà la segnalazione all’operatore, mediante posta certificata, entro 10 giorni dalla scoperta del vizio. L’operatore è tenuto alla sostituzione del dispositivo entro 7 giorni dalla segnalazione. Decorso inutilmente tale termine si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1 per mille dell’ammontare
netto dell’ordinativo di fornitura cui si riferisce il prodotto difettoso, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c.
Qualora i ritardi superino i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, per i giorni successivi al decimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto delle Committenti di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
In riferimento a ciascun ordinativo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento di detta soglia, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l’Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.
Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni naturali e consecutivi, potrà fornire, in
forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
In caso di applicazione delle penali, l’importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall’Appaltatore.
Art. 10 – Recesso
La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Accordo e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art.
109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione a ciascun Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Alla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle forniture.
Il tal caso, le Committenti riconosceranno al Fornitore esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dall’Accordo qualora per la tipologia delle forniture in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.
Art. 11 – Risoluzione
In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni solari, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei documenti di gara, che qui si intendono integralmente recepiti, nonché qualora l’ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10%
dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
La Committente, potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo e i contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Accordo;
b) in caso di mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
La Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del presente
Accordo e dei contratti esecutivi dallo stesso discendente qualora nei confronti del Fornitore e/o dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione, la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Accordo, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire alle Committenti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 12 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione
I Fornitori dovranno adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone.
I Fornitori terranno indenne le Committenti da qualsiasi danno possa derivare alle stesse, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.
I Fornitori si obbligano a tenere indenne e a risarcire le Committenti per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che le stesse dovessero subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei loro confronti da parte di terzi.
Le Parti concordemente stabiliscono che al presente Accordo si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente
che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal fornitore, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto, derivasse alle Committenti od a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.
A tale riguardo i Fornitori hanno prodotto le polizze assicurative RCT e RCO:
- n. 110828497 del 7 ottobre 2020 emessa da Groupama Assicurazioni per importi massimali annuali pari ad Euro 2.000.000,00 (RCT) e 2.000.000, 00(RCO), valida sino al 07/10/2021 (Fornitore 1);
- n. 8000188474 del 5/04/2020 emessa da Aviva Italia spa per importi massimali annuali pari ad Euro 1.000.000,00(RCT) e 1.000.000,00 (RCO), valida sino al 05/04/2021 (Fornitore 2);
- n. 311-000000626 del 31/12/2019 emessa da Generali Italia spa per importi massimali annuali pari ad Euro 12.000.000,00 (RCT) e 12.000.000,00 (RCO), valida sino al 31/12/2020 (Fornitore 3).
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, i Fornitori hanno costituito con le polizza n. n. 00101/110732924 del sette settembre duemilaventi emessa da GROUPAMA Assicurazioni, importo garantito di € 132.052,00 (fornitore 1); n. 8001559984-03 del 25/08/2020 emessa da Aviva Italia spa, importo garantito di € 40.996,00 (fornitore 2); n. 400284410 del 31/08/2020 emessa da Generali Italia spa, importo garantito di €
32.106,69 (fornitore 3) le garanzie di esecuzione nelle forme e nei modi previsti dalla Lettera d’invito e dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei Fornitori, le Committenti si rivarranno, senza alcuna formalità, sulle garanzie di cui al precedente comma, incamerandole, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subìti.
Le cauzioni prestate dai Fornitori a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto saranno svincolate, a richiesta dei Fornitori, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.
Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui la Committente avrà reso nota, ai Fornitori, l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subìto.
Art. 13 – Subappalto
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto ai Fornitori di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Ai fini del presente articolo non costituisce subappalto l’affidamento, da parte della Società, dell’attività di trasporto e consegna. È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti
delle Committenti.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.l. 32/2019.
In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto
Fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto ai Fornitori di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inosservanza, da parte dei Fornitori, degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dei Fornitori.
Art. 15 – Cessione del credito
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dei Fornitori, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dai Fornitori nei confronti delle Committenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito i Fornitori risultassero, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 le Committenti si riservano il diritto, e i Fornitori espressamente accettano, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta ai Fornitori.
Art. 16 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica del Fornitore
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, i Fornitori devono darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dall’Accordo. Il mancato preavviso di cui al periodo precedente fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Accordo e dai relativi contratti esecutivi, relativamente al Fornitore che ha ceduto l’azienda o il ramo di attività.
Art. 17 – Riservatezza
I Fornitori hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
I Fornitori sono, inoltre, responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
A tal proposito i Fornitori dovranno prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Art. 18 – Disposizioni antimafia
I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o
decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo.
Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 19 – Struttura organizzativa
Ciascun Fornitore individua sin d’ora quali Referenti della fornitura per ciascuna direzione destinataria:
• la sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx – tel. 00000000000) (Fornitore 1).
• il sig. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx – tel. 0000000000) (Fornitore 2).
• la sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx – tel. 0000000000) (Fornitore 3).
Agli stessi Referenti sono assegnati i compiti e le responsabilità previste dal Capitolato.
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti che saranno nominati dalle Committenti e comunicati ai Fornitori.
Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari
I Fornitori, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono obbligati ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, i Fornitori dichiarano che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:
Fornitore 1 - IBAN: XX00X0000000000000000000000.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Xxxxxxx Xxxxxxx C.F.: NTRRNN75B41F839P
Fornitore 2 - IBAN: XX00X0000000000000000000000.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx X.X.: PTRGNN79P15F839E Fornitore 3 - IBAN: XX00X0000000000000000000000
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Xxxxxxx Xxxxxxxx C.F.: MTMHL77B61L219S
Ciascun Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Ciascun Fornitore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Ciascun Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. I Fornitori si impegnano a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo ai Fornitori una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali e designazione del
Responsabile esterno
I Fornitori dichiarano di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della Lettera di invito che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto. La Committente tratta i dati forniti dai Fornitori, ai fini della stipula dell’Accordo, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell’Accordo stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I Fornitori prendono atto ed acconsentono che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), i Fornitori prendono atto ed acconsentono a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i Fornitori si obbligano ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel presente Accordo. In ragione dell’oggetto dell’Accordo, ove i Fornitori siano chiamati ad eseguire attività di trattamento di dati personali, gli stessi saranno nominati “Responsabili del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Nel caso in cui i Fornitori violino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agiscano in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adottino misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderanno integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere l’Accordo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. I Fornitori si impegnano ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
Art. 22 – Xxxxxxxxx eletto
A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il Fornitore 1: Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxxx, xxx; PEC: xx.xxxx.xxx@xxx.xx.
- il Fornitore 2: Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxx 00; PEC xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
- il Fornitore 3: Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxxxx,0 ; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica - Settore Approvvigionamenti - Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
- Agenzia delle Entrate Riscossione: Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Accordo dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.
Art. 23 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante:
- dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo;
- dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contratti esecutivi, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 24 – Spese
Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge. Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo
1. L’imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture
emesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell’operatore economico. I Fornitori dichiarano che le prestazioni oggetto del presente Accordo costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell’art 57 comma 7. I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza. Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2 della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa quarantatré pagine di quarantatré mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.
AGE.AGEDC001.REGISTRO INTERNO.0010825.06-10-2020-R
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate – Riscossione -
Richiesta di delega alla firma del contratto quadro e di ogni atto annesso e connesso relativo al lotto 3
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE
1. Delega alla firma del contratto quadro e di ogni atto annesso e connesso del lotto n. 3 afferente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate – Riscossione (determina a contrarre prot. 6085 dell’11-05-2020-R)
Il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, e il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Capo Settore ad interim del Settore Approvvigionamenti della medesima Direzione Centrale, sono delegati in via disgiunta alla firma del contratto quadro e di ogni atto annesso e connesso relativo al lotto 3 della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate – Riscossione, di cui alla Lettera d’Invito prot. n. 196379 del 12/05/2020, avviata con determina a contrarre prot n. 6085 l’11/05/2020 previa autorizzazione del Direttore dell’Agenzia in pari data (prot. n. 6052 dell’11/05/2020).
Motivazioni
L’Agenzia delle Entrate ha avviato, con lettera d’invito prot. n. 196379 del 12/05/2020, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti
monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate – Riscossione.
La procedura di gara è stata suddivisa in tre Lotti. Il lotto 1 relativo alla fornitura di mascherine chirurgiche è stato revocato, tenuto conto che il prezzo offerto dal primo graduato non risultava più in linea con i nuovi prezzi di mercato; il Lotto 2, relativo alla fornitura di guanti monouso è andato deserto; il lotto n. 3 relativo alla fornitura di gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori è stato, invece, aggiudicato.
Il criterio di aggiudicazione previsto per la procedura in questione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del dlgs 50/2016.
Il Seggio di gara incaricato dell’esame delle offerte pervenute, nominato con provvedimento prot. n. 6841 del 03/06/2020 ha concluso i suoi adempimenti (verbale prot. 7004 del 08-06- 2020; verbale prot. 7570 del 25-06-2020 e verbale prot. 8571 del 22-07-2020).
Con il presente atto il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, e il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Capo Settore ad interim del Settore Approvvigionamenti della medesima Direzione Centrale, sono delegati in via disgiunta alla stipula del contratto quadro e di ogni atto annesso e connesso relativi al lotto 3 della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate – Riscossione.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,
comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001
Disciplina normativa di riferimento:
Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate, approvato con la delibera n. 3 del 30 novembre 2000 e s.m.i.;
Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), recante la disciplina delle attività negoziali per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera del Comitato di Gestione
n. 75 del 18 dicembre 2008 e s.m.i..
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Firmato Digitalmente
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente
Il Presidente
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 00 00000 Xxxx
Tel. 00 00 0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Prot. n. 2020/2016154 Rep. N. 8/2020
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 8 del 12 maggio 2020
OGGETTO: Fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle entrate–Riscossione - Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 D.lgs. n. 50/2016
PREMESSO CHE
L’Agenzia delle entrate- Riscossione (di seguito anche AdeR), al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel mese di febbraio 2020 ha formalizzato con gli operatori che effettuano il servizio di pulizia delle sedi aziendali un incremento delle prestazioni contrattualmente previste al fine di ridurre il più possibile il rischio di contagio per il personale interno e per gli utenti del servizio al pubblico attraverso una maggiore disinfezione delle principali superfici di contatto (maniglie, porte e area di front office in generale).
A tal fine, ha provveduto all’approvvogionamento di dispositivi di protezione individuale per coprire il fabbisogno della c.d “Fase 1” (visiere schermanti, tute in Tyvek, mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e Xxx disinfettante).
In considerazione dell’avvio della c.d. “Fase 2” che prevede una graudale ripresa delle attività e la riapertura delle sedi aziendali e degli sportelli, l’Ufficio Sicurezza sul lavoro della Direzione Risorse Umane, con progetto tecnico redatto ai sensi art. 23, comma 15, D.lgs. N. 50/2016 (di seguito anche Codice) a firma del Responsabile della Direzione Risorse Umane (allegato 1), ha rilevato la necessità di un incremento delle quantità originariamente previste di guanti monouso, mascherine chirurgiche e gel disinfettante e relativi dispenser.
Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana Sede legale Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00000 Xxxx
Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
Stante l’imprevedibilie evoluzione dell’epidemia in atto nonché l’imposibilità di stimare con precisione il protrarsi della stessa, al momento appare necessario provvedere all’acquisto dei prodotti e dei quantitativi di seguito riportati:
- mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”);
- guanti monouso in nitrile marchiati CE o per i quali sia stato ottenuto o avviato il processo di deroga previsto dall’art. 15 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- gel disinfettante mani con caratteristiche dettate dal Ministero della Salute (disinfettante a base di alcool con concentrazione di alcool di almeno il 60%).
L’importo complessivo massimo stimato di competenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il fabbisogno di un periodo pari a sei mesi e per l’eventuale opzione di rinnovo del medesimo per un ulteriore semestre, è pari a Euro 1.077.780,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. In considerazione della tipologia dell’affidamento, non sono previsti costi per oneri
della sicurezza per rischi interferenziali. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC nr. 3 del 05 marzo 2008, si esclude la predisposizione del DUVRI. La stima dei prezzi tiene conto delle analisi effettuate dall’Agenzia delle Entrate (di seguito anche AdE) per gli approvvigionamenti di sua competenza. Per la determinazione degli oneri complessivi della procedura acquisitiva alla stima della spesa sopra indicata, si deve aggiungere l’IVA indetraibile per l’Ente pari ad € 11.855,58 (5% del valore dell’IVA), per cui il valore complessivo risulta essere pari ad € 1.089635,58.
QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELLA GARA | |||
A | SERVIZI | Importi dati in € | |
A1 | Importo comprensivo del rinnovo | 1.077.780,00 € | |
A2 | Costi per l'eliminazione delle interferenze comprensivi del rinnovo | - € | |
Totale A | 1.077.780,00 € | ||
B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | ||
B1 | |||
B2 | Spese per le commissioni giudicatrici | - € | |
B3 | Pagamento contributo per procedura di gara ANAC | - € | |
B4 | Spese per pubblicità legale | - € | |
B5 | Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc) | ||
Totale B | - € | ||
Totale (A+B) | 1.077.780,00 € | ||
C | IVA (*) | ||
C1 | IVA sul servizio (5% indetraibile) | 11.855,58 € | |
C2 | IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali (5% indetraibile) | - € | |
C3 | IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (5%) (voci B4 e B5) | - € | |
Totale C | 11.855,58 € | ||
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C) | 1.089.635,58 € |
Il pro rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato definitivo del 2019. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.
CONSIDERAZIONI
Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Per quanto attine alla scelta della procedura acquisitiva da espletare per l’approvvigionamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto, in data 18 aprile 2018, un protocollo d’intessa avente durata triennale con la finalità di definire iniziative e modalità operative congiunte, attraverso cui realizzare sinergie in ambiti di interesse comune nel settore non afferente alla riscossione nazionale, al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
In data 5 maggio 2020, l’AdeR e l’AdE hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 8 del citato Protocollo, un atto aggiuntivo ad aggiornamento dell’allegato 2 del medesimo Protocollo d’intesa (Prot. N 1949313/2020) inserendo, tra le procedure da espletarsi congiuntamente, anche quella relativa alla fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani (e relativi dispenser erogatori esclusivamente per il fabbisogno di Agenzia delle Entrate), destinata a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 2).
Agenzia delle entrate–Riscossione, in ragione dell’accordo di cui ai precedenti punti, ha conferito all’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016, le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per avviare - in forza del predetto accordo di committenza per la fase di aggiudicazione - una procedura conforme alle previsoni di cui al D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50. L’ Agenzia delle Entrate svolgerà, pertanto, l’indicata procedura in nome proprio e in nome e per conto di AdeR.
Relativamente alla scelta della procedura da espletare - stante l’attuale indisponibilità di Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno in oggetto nonché l’impossibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria - oppure al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), per assenza di bando idoneo – la Stazione appaltante selezionerà, tra le procedure acquisitive previste dal Codice degli applati, quella più confacente all’approvvigionamento del richiesto fabbisogno. Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà, in ogni caso, quello del prezzo più basso trattandosi di beni aventi caratteristiche standardizzate ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett b) del D.lgs. n. 50/2016.
La procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico in modalità ASP, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della lettera d’invito, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Per l’approvvigionamento dei prodotti oggetto dell’appalto, la procedura è stata strutturata in 3 lotti merceologici, così da agevolare la partecipazione delle PMI e da consentire la partecipazione di imprese specializzate nella fornitura solo di uno dei tre prodotti oggetto della presente procedura.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, potranno partecipare alla procedura, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla Stazione appaltante.
Requisiti generali: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
È richiesto agli operatori economici di non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del D Lgs. del 2001 n. 165).
Requisiti ex art. 83 del D.lgs. n. 50/2016: per ciascun lotto di gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs n. 50/2016, secondo le indicazioni della documentazione di gara.
In particolare è richiesta l’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.lgs. n.50/2016) per attività inerenti l’oggetto degli Accordi Quadro.
Non vengono richiesti requisiti di capacita economica-finanziaria e tecniche-professionali in quanto, valutato il momento emergenziale nel quale sussistono oggettive difficoltà nell’approvvigionamento dei beni oggetto dell’appalto, la richiesta di tali requisiti restringerebbe oltremodo la concorrenza escludendo dalla partecipazione operatori economici medio-piccoli o in fase di riconversione della produzione a beneficio dell’emergenza Covid-19, che potrebbero, invece, utilmente partecipare alla procedura ed assicurare un adeguato livello di fornitura.
Preventivamente alla stipula di ciascun accordo quadro verrà richiesto agli aggiudicatari di fornire un congruo campione di ciascun prodotto sul quale saranno effettuate le opportune verifiche di rispondenza alle caratteristiche minime previste nel Capitolato. Tale verifica assume valore di requisito di efficacia dell’aggiudicazione. A ciascun aggiudicatario verrà richiesta idonea copertura
assicurativa per un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.
Nei documenti di gara non sarà inserita la “clausola sociale” di assorbimento del personale attualmente impiegato previsto dall’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, in quanto le attività oggetto di affidamento non possono definirsi ad alta intensità di manodopera in ragione del costo della manodopera che risulta inferiore (per ciascun lotto) al 50% dell'importo totale del contratto.
Le committenti stipuleranno per ciascun lotto un accordo quadro con i primi tre aggiudicatari. Gli Accordi Quadro saranno stipulati con i primi tre graduati di ciascun lotto di gara, prevedendo le seguenti percentuali di ripartizione della fornitura: 1° aggiudicatario: 40%; 2° aggiudicatario: 33%; 3° aggiudicatario: 27%. Trattandosi di un fabbisogno stimato, dette percentuali saranno applicabili all’effettivamente ordinato e non ai volumi massimi previsti in gara, per i quali l’Agenzia non si vincola all’acquisto fino a concorrenza dei quantitativi massimi stimati. In caso di mancanza del terzo aggiudicatario la percentuale di sua spettanza sarà attribuita proporzionalmente ai fornitori aggiudicatari.
L’Agenzia delle Entrate - Riscossione, a seguito della stipula dei contratti esecutivi, di durata pari a quella dell’Accordo quadro, emetterà per ciascun aggiudicatario al massimo n. 2 ordinativi di fornitura per ciascuna delle sedi di consegna indicate nel Progetto tecnico. Il primo dei due ordinativi, per un quantitativo pari al 40% del fabbisogno totale, sarà emesso con immediatezza una volta conclusa la fase di verifica della campionatura e stipula. Il secondo ordinativo verrà, presumibilmente, inoltrato a distanza di due mesi dal primo. Il fabbisogno complessivo e i relativi ordinativi verranno suddivisi tra gli aggiudicatari secondo le regole e modalità “a cascata” descritte in ciascun Accordo Quadro e dettagliate nei Contratti esecutivi. L’ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e la sede in cui dovrà essere eseguita la
consegna. Ad ogni ordinativo di fornitura dovrà corrispondere, pertanto, un unico documento di trasporto e una fattura distinta.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e, conformemente a a quanto disposto nel citato Allegato 2 del Protocollo di intesa del 18 aprile 2018, aggiornato in data 5 maggio 2020 (prot. N 1949313/2020),
Il Presidente dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione
sulla base dei poteri conferiti dallo Statuto approvato con il D.P.C.M. 5 giugno 2017 (in G.U. n. 150 del 29 giugno 2017)
DETERMINA
- di procedere all’espletamento di una procedura di affidamento congiunta con l’Agenzia delle Entrate per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per un impegno di spesa complessivo pari a Euro 1.089.635,58, iva inclusa, comprensivo dell’eventuale rinnovo. In considerazione della tipologia dell’affidamento, non sono previsti costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali. Le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza saranno espletate dall’Agenzia delle Entrate che svolgerà, pertanto, la presente procedura in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A tal riguardo si stabilisce che:
- la procedura sarà articolata in tre lotti funzionali:
• Lotto 1 - mascherine chirurgiche monouso per un prezzo unitario di
€ 0,50;
• Lotto 2 - guanti monouso per un prezzo unitario di € 0,05;
• Lotto 3 - gel disinfettante per un prezzo unitario al litro di € 8,98 e relativi dispenser erogatori per un prezzo unitario pari ad € 60,00;
- ciascun operatore economico potrà partecipare ad uno o più lotti e per ciascun lotto dovrà offrire un prezzo unitario inferiore ai prezzi unitari indicati dalla Stazione appaltante;
- la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016;
- per ciascun Lotto sarà sottoscritto un accordo quadro;
- all’esito della stipula dell’accordo quadro, verranno stipulati dei contratti esecutivi, cui faranno seguito ordinativi di fornitura;
- la durata prevista degli accordi quadro è pari a sei mesi dalla data di sottoscrizione e si prevedrà un possibile rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di sei mesi;
- sarà possibile, ai sensi dell’art 106, comma 11, del Codice, una eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
- la consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi indicate nell’allegato n. 1 del Progetto tecnico;
- il corrispettivo effettivo maturato dall’appaltatore sarà determinato a misura sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione. Resta naturalmente inteso che l’indicato corrispettivo non vincola in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- il contratto di appalto di ciascun lotto verrà sottoscritto digitalmente nella forma della scrittura privata, previa verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e di capacità professionale, economico-finazanziaria e tecnico- professionali di cui alle superiori premesse;
- il Responsabile del Procedimento è il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx il quale è in possesso delle competenze di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 3 e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà nominato al momento della sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi;
- di dare mandato disgiunto al Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, Sig. Xxxxx Xxxxxxx, e al Responsabile del settore Acquisti, Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, per porre in essere ogni atto necessario e conseguente, nessuno escluso, per la sottoscrizione degli atti contrattuali relativi alla presente procedura e di tutti gli atti modificativi ed esecutivi che si rendessero necessari durante l’esecuzione delle prestazioni, compreso l’eventuale recesso o risoluzione del rapporto contrattuale stesso nonché per apportare le eventuali modifi in diminuzione alla stima dei fabbisogni che dovessero rendersi necessarie. Il tutto con l'obbligo di dare notizia al Presidente sul risultato dell’iniziativa.
Il Presidente
Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx [firmato digitalmente]
Allegati:
- All. 1: Progetto tecnico redatto ai sensi art. 23, comma 15, D.lgs. n. 50/2016
- All. 2: Atto aggiuntivo al protocollo d’intesa tra Ade e AdeR del 5 maggio 2020 e relativo allegato 2/C “Acquisizione dei beni e servizi 2020 attraverso l’indizione di procedure aperte, ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016”.
CIG ACCORDO QUADRO ………
CIG CONTRATTO ESECUTIVO ……….
CONTRATTO ESECUTIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GEL DISINFETTANTE MANI E RELATIVI DISPENSER EROGATORI PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
tra
con sede legale in _ , Via , C.F. e P.I.
, in persona del legale rappresentante , domiciliato per la carica ove sopra, (la “Committente”),
e
, con sede legale in , Via ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro _ _, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , P. IVA
_, in persona di rappresentante pro tempore, (il’“Fornitore”),
legale
PREMESSO
- che, in data _ l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto con il Fornitore un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, per la durata di 6 mesi;
- che con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro di cui alla superiore premessa, il Fornitore si è obbligato, tra l’altro, a stipulare i contratti esecutivi per l’esecuzione della fornitura di che trattasi, fino a concorrenza dell’importo massimale stabilito nell’Accordo Quadro;
- che nell’Accordo Quadro sono disciplinati tutti gli aspetti del rapporto contrattuale instauratosi tra il Fornitore e la Committente;
- che le previsioni del presente Contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni indicate nell’Accordo Quadro, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e a tutti gli atti nello stesso richiamati ed approvati, concorrendo a regolare il rapporto tra il Fornitore e la Committente, come previsto dall’Accordo quadro stesso;
- che per tutto quanto non previsto e indicato in maniera specifica nel presente contratto esecutivo si rinvia a quanto prescritto nell’Accordo Quadro e nel Capitolato e a tutte le clausole e gli allegati dagli stessi richiamati, i quali, anche se non materialmente uniti al presente, costituiscono espressione della manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore, relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:
Art. 1
Disciplina del contratto esecutivo
1. Le previsioni del presente contratto esecutivo sono integrative e complementari alle disposizioni dettate nell’Accordo Quadro sottoscritto il _ e da tutti gli atti da esso richiamati.
2. Le espressioni e i termini utilizzati nel presente contratto esecutivo hanno il significato previsto dall’art. 1 dell’Accordo Quadro.
Art. 2
Oggetto del contratto esecutivo
1. La Committente affida al Fornitore la fornitura di per le sue esigenze, secondo le specifiche indicate nell’allegato al presente contratto esecutivo, in cui sono specificati quantitativi, sedi di consegna, eventuali indicazioni e informazioni di dettaglio.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo dovranno essere eseguite conformemente alle previsioni dell’Accordo Quadro, del presente atto, del capitolato e dell’offerta presentata dal Fornitore.
Art. 3 Durata
1. Il presente contratto esecutivo ha validità dalla sua sottoscrizione sino al _.
2. Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1 dovesse essere esaurito il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto esecutivo dovrà intendersi concluso al momento del raggiungimento di tale importo.
Art. 4 Corrispettivi
1. Il corrispettivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito nella misura complessiva di € _ ( / ), oltre IVA.
2. Il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà determinato sulla base dei corrispettivi unitari, indicati nell’offerta economica, dei prodotti effettivamente consegnati a seguito di ordinativo/i di fornitura emessi nel corso della vigenza del presente contratto esecutivo, come risultante dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell’esecuzione.
3. Il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola, quindi, in alcun modo la Committente a garantire la richiesta di una quantità minima di prodotti e non comporta, quindi, il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione della fornitura.
Art. 5
Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.
6. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal
D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
7. Le fatture dovranno essere intestate a . Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il codice IPA che sarà indicato nell’ordinativo di fornitura, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazione che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione:
a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
c. “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
d. “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
e. “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
f. “CIG” (2.1.5.7).
8. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. _, intestato al Fornitore ed acceso presso _, A.B.I. , C.A.B. , IBAN _. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
9. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente ordine, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
Art. 6 Recesso
1. La Committente potrà recedere dal presente contratto esecutivo in qualsiasi momento, senza giustificazione alcuna e con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
3. In caso di recesso, al Fornitore non spetta alcun onere aggiuntivo oltre al pagamento del corrispettivo per le consegne già effettuate fino alla data di efficacia del recesso, né alcun diritto al risarcimento danni e/o a somme o indennizzi a titolo di mancato guadagno..
4. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora per la tipologia delle forniture in argomento vengano attivate Convenzioni Consip. Le previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche nel caso in cui la Committente receda dall’Accordo Quadro.
Articolo 7 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto esecutivo, con conseguente escussione della cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto esecutivo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l’Agenzia risolva nei confronti del fornitore l’Accordo Quadro.
3. In caso di risoluzione, la Committente potrà procedere all’esecuzione del contratto a spese del Fornitore.
Art. 8 Subappalto
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo.
Art. 9
Responsabile del Contratto esecutivo del Fornitore, Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore designa quale proprio Responsabile del Contratto esecutivo il sig.
, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del contratto esecutivo e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Agenzia.
2. Il Responsabile dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata ed e-mail.
Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Cellulare _ ;
Telefono ; E-mail ; Indirizzo PEC .
3. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. La Committente ha nominato quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione
e quale Direttore dell’esecuzione .
Art. 10 Clausola finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, trovano espressamente applicazione quanto previsto nell’Accordo Quadro.
lì _ .
Il Fornitore La Committente
Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con la firma qui di seguito apposta dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto:
art. 1. disciplina del Contratto esecutivo; art. 5 fatturazione e modalità di pagamento; art. 6 recesso; art. 8 subappalto; art. 10 clausola finale.
lì _. Il Fornitore
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Offerta economica relativa a: | |
Numero Gara | 2562822 |
Nome Gara | Fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto | 3 (Gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori) |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
Amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA |
Partita IVA | 06363391001 |
Indirizzo | XXX XXXXXXXXX 000 - XXXX (XX) |
CONCORRENTE | |
Ragione Sociale | LA LUNA SRL Società a Responsabilità Limitata |
Partita IVA | 01380740629 |
Codice Fiscale Impresa | 01380740629 |
Provincia sede registro imprese | BN |
Numero iscrizione registro imprese | 01380740629 |
Codice Ditta INAIL | 19875630 |
n. P.A.T. | 22754379 |
Matricola aziendale INPS | 000000000 |
CCNL applicato | Commercio |
Settore | commercio |
Indirizzo sede legale | XXX XXXXX XXX - XXXXXXX (XX) |
Telefono | 00000000000 |
Fax | 0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Offerta sottoscritta da | NOTORIO ROSANNA |
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Scheda di Offerta | |
Descrizione | lotto 3 - Gel igienizzante - Dispenser erogatori |
Offerta Economica | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Gel igienizzante | 3,7459 |
Dispenser erogatori | 43,89 |
Valore totale offerto per Gel igienizzante | 118048,2926 |
Valore totale offerto per Dispenser erogatori | 82030,4100 |
Valore complessivo offerto | 200078,7026 |
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Xxxx, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Offerta economica relativa a: | |
Numero Gara | 2562822 |
Nome Gara | Fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto | 3 (Gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori) |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
Amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA |
Partita IVA | 06363391001 |
Indirizzo | XXX XXXXXXXXX 000 - XXXX (XX) |
CONCORRENTE | |
Ragione Sociale | PEFIM SRL A SOCIO UNICO Società a Responsabilità Limitata |
Partita IVA | 06633741217 |
Codice Fiscale Impresa | 06633741217 |
Provincia sede registro imprese | NA |
Numero iscrizione registro imprese | 827662 |
Codice Ditta INAIL | 18651734 |
n. P.A.T. | 20892970 37 |
Matricola aziendale INPS | 5129940064 |
CCNL applicato | COMMERCIO |
Settore | COMMERCIO |
Indirizzo sede legale | XXX X.XXXXXXX,00 - XXXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Fax | 0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Offerta sottoscritta da | XXXXXXX XXXXXXXX XXXX |
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Scheda di Offerta | |
Descrizione | lotto 3 - Gel igienizzante - Dispenser erogatori |
Offerta Economica | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Gel igienizzante | 4,75 |
Dispenser erogatori | 57 |
Valore totale offerto per Gel igienizzante | 149691,5000 |
Valore totale offerto per Dispenser erogatori | 106533,0000 |
Valore complessivo offerto | 256224,5000 |
4/4
Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Xxxx, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Offerta economica relativa a: | |
Numero Gara | 2562822 |
Nome Gara | Fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser |
Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso |
Lotto | 3 (Gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori) |
AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO | |
Amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA |
Partita IVA | 06363391001 |
Indirizzo | XXX XXXXXXXXX 000 - XXXX (XX) |
CONCORRENTE | |
Ragione Sociale | SEA MARCONI MATERIALS S.R.L Società a Responsabilità Limitata |
Partita IVA | TO-1216823 |
Codice Fiscale Impresa | 11484760019 |
Provincia sede registro imprese | TO |
Numero iscrizione registro imprese | 1216823 |
Codice Ditta INAIL | 19802590/43 |
n. P.A.T. | 22638554 |
Matricola aziendale INPS | 8144719480 |
CCNL applicato | Metalmeccanico |
Settore | Fabbricazione prodotti chimici |
Indirizzo sede legale | XXX XXXXXXXXXXXXX 0 - XXXXXX (XX) |
Telefono | 0000000000 |
Fax | 0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Offerta sottoscritta da | XXXXXXXX XXXXXXX |
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Scheda di Offerta | |
Descrizione | lotto 3 - Gel igienizzante - Dispenser erogatori |
Offerta Economica | |
Parametro Richiesto | Valore Offerto |
Gel igienizzante | 6,00 |
Dispenser erogatori | 55,00 |
Valore totale offerto per Gel igienizzante | 189084,0000 |
Valore totale offerto per Dispenser erogatori | 102795,0000 |
Valore complessivo offerto | 291879,0000 |
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