BOZZA CONTRATTO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO E DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI FERRARA
BOZZA CONTRATTO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO E DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI FERRARA
Con la presente scrittura privata fra:
-operatore economico (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
,domiciliato presso la sede legale , di seguito “noleggiatore”;
e
- Comune di Ferrara (c.f. e p.i. 00297110389) in persona del Dirigente del Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, piazza Municipale n. 2, di seguito “Amministrazione”;
si conviene e stipula quanto segue:
1) il noleggiatore concede in contratto di noleggio all’Amministrazione, che accetta l’uso
gratuito dell’autovettura con targa
, consegnato per l’uso di rappresentanza del Sindaco e degli Organi del Comune di Ferrara.
2) Il contratto di noleggio ha la durata dalla data di consegna dell’autovettura fino al 30/09/2019 e l’Amministrazione è obbligata alla restituzione del bene in data e luogo che concorderà con il noleggiatore.
3) Il noleggiatore si obbliga a eseguire quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse e a quanto offerto in sede di presentazione di manifestazione.
4) L’importo del canone mensile che l’Amministrazione dovrà corrispondere al noleggiatore a fronte di una percorrenza prevista nell’intero periodo contrattuale di circa 40.000 km è di Euro (IVA esclusa).
5) Il noleggiatore provvederà ad emettere regolare fattura con cadenza trimestrale posticipata nel rispetto delle norme vigenti in tema di fatturazione elettronica e nel rispetto altresì della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comunicando agli uffici amministrativi dell’Amministrazione gli estremi del conto corrente dedicato.
6) Il noleggiatore dichiara che l’autoveicolo concesso in contratto di noleggio è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi, in perfetta efficienza, completo di documentazione e dei requisiti indispensabili per la circolazione ed è dotato, inoltre, della necessaria copertura assicurativa per responsabilità civile, furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, cristalli e kasko totale.
7) In caso di incendio, furto o incedente stradale il Amministrazione sarà tenuto a corrispondere al noleggiatore le franchigie eventualmente applicate dall’assicurazione.
8) L’autoveicolo concesso in contratto di noleggio, viene consegnato con il pieno di carburante. L’Amministrazione s’impegna alla restituzione con il medesimo livello di carburante; diversamente si provvederà alla fatturazione del livello differenziale.
9) L’Amministrazione si obbliga a conservare l’autoveicolo in contratto di noleggio con la dovuta diligenza, in particolare: in caso di furto l’Amministrazione provvederà a sporgere denuncia presso l’Autorità competente, trasmettendone copia al noleggiatore, unitamente alle chiavi del veicolo, mentre in caso di incidente, l’Amministrazione provvederà alla raccolta della documentazione necessaria per l’avvio della pratica assicurativa, ivi compreso il modello di eventuale contestazione amichevole del danno.
10) L’Amministrazione assume tutte le spese connesse all’utilizzo dell’automezzo (carburante, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria e qualunque intervento necessario al buon funzionamento dell’auto esclusi i tagliandi obbligatori).
11) La responsabilità per eventuali sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada rimane in capo al conducente che si obbliga a manlevare e a tenere indenne il noleggiatore.
12) All’Amministrazione che si assume ogni responsabilità, onere e spesa derivante dall’inosservanza dei seguenti divieti, è fatto espressamente divieto:
a) di cedere a terzi il presente contratto e i diritti da esso derivanti;
b) di cedere a terzi non contemplati nell’organico del Comune di Ferrara l’uso dell’autovettura;
c) di trasportare terzi in difformità alle disposizioni della carta di circolazione e delle norme vigenti;
d) di guidare in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
e) di guidare il bene concesso in contratto di noleggio durante gare di velocità non autorizzate.
13) il conducente dell’automezzo dovrà essere in possesso del punteggio minimo della propria patente di guida che gli consenta la guida dell’autoveicolo indicato nel contratto.
14) L’Amministrazione è informata che l’assicurazione Kasko, che assicura l’autoveicolo concesso in contratto di noleggio, non coprirà i danni eventualmente patiti dall’autovettura medesima nel caso in cui il conducente guidi sotto gli effetti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e/o con un tasso alcol emico superiore a quello consentito dalle vigenti norme. In tal caso l’Amministrazione dichiara, in caso di sinistro stradale, di accettare e di farsi carico incondizionatamente dell’addebito di tutti i danni cagionati all’autoveicolo concesso in contratto di noleggio.
15) Per quanto non espressamente previsto, il presente contratto di noleggio è disciplinato dalle norme degli articoli 1803 del codice civile, alle quali le parti si rimettono.
16) Qualsiasi controversia comunque derivante dalla conclusione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto è devoluta alla esclusiva competenza del Tribunale di Ferrara.
Ferrara, il 2018
p. il noleggiatore p. l’Amministrazione