Contract
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ACCORDO CONTRATTUALEPER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ANNO 2017
L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA, C.F. e P. I.V.A.
01874230343, con sede in Parma, via Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0/X, nella persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
e
LA RETE OSPEDALIERA QUALITÀ E SALUTE, con sede in Reggio Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, Xxxxxx Xxxxxx, nella persona del Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
RICHIAMATI:
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 21/12/2016, n. 2329 “Approvazione dell’Accordo Quadro di regolamentazione dei rapporti tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Ospedali Privati Accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 20/10/2014, n 1673 “Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Xxxxxx-Romagna applicabili a decorrere dall’1.1.2014”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 28/11/2014, n 1905 “Disposizioni integrative alla propria deliberazione n. 1673/2014”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 28/04/2014, n 560 “Recepimento dell’accordo A.I.O.P. - Regione Xxxxxx-Romagna, per attività di ricovero per riabilitazione e psichiatria”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 29/04/2013, n
517 “Approvazione del verbale d’intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e
A.I.O.P. Xxxxxx-Romagna”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 19/12/2011, n. 1920 “Approvazione dell’Accordo Generale per il periodo 2011-2014 tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e la Associazione della Ospedalità Privata AIOP in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata”;
- l’art. 15, comma 14, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l’art.8 quinquies del D.Lgs 30.12.1992 n. 502, così come risulta modificato ed integrato dall’art. 9 del D.Lgs 07.12.1993 n. 517 e dal D. Lgs del 19.06.1999 n. 229;
- l’art.2 comma 8 della Legge 28/12/1995 n. 549 (collegata alla Finanziaria 96);
- l’art.32 comma 9 della Legge 1997 n. 449 (collegata alla Finanziaria 98).
PREMESSO QUANTO SEGUE:
• che l’Ospedale Privato Val Parma Hospital, con sede in Langhirano (PR), Xxx XX Xxxxxxxxx, 00; e la struttura sanitaria privata Villa Verde, con sede in Reggio Xxxxxx (Pr) Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, hanno costituito una rete d’impresa denominata “Rete Ospedaliera Qualità & Salute” con sede in Reggio Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, regolarmente registrata al Registro Imprese (Numero REA 309404);
• che entrambe le strutture sono state accreditate dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx e che l’accreditamento è in scadenza il prossimo 31/07/2018;
• che con l’Ospedale Privato Val Parma Hospital è stato stipulato un contratto di fornitura per l’erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero, con scadenza al 31/12/2016 (Repertorio n. 6190 del 5.7.2016);
• che tale struttura ospedaliera privata accreditata è ubicata nell’ambito del Distretto Sud Est, territorio privo di ospedali pubblici; e che pertanto riveste un ruolo fondamentale per garantire le cure ospedaliere nel territorio di riferimento distrettuale;
• che, a seguito della costituzione della “Rete Ospedaliera Qualità & Salute”,l’accordo contrattuale di fornitura deve essere stipulato con tale soggetto giuridico; e che la Regione Xxxxxx - Romagna ha ritenuto di valutare operante l’accreditamento della “rete d’impresa” fino alla scadenza dell’accreditamento attualmente in corso, prevista per il 31/07/2018;
• che è necessario garantire continuità assistenziale alla popolazione del Distretto Sud Est, mediante la stipula di un accordo contrattuale di fornitura per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, per le prestazioni erogate dall’Ospedale Privato Val Parma Hospital, mentre in ordine all’altro soggetto della rete, Villa Verde di Reggio Xxxxxx, non sussiste tale necessità assistenziale.
DATO ATTO che l’Ospedale Privato Val Parma Hospital è in possesso di autorizzazione sanitaria all’esercizio delle attività di ricovero ospedaliero comprese nell’accordo contrattuale di fornitura.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Tetto di spesa complessivo)
Il tetto di spesa complessivo dell'anno 2017, per tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero, erogate in favore di residenti in provincia di Parma, viene determinato in euro 5.058.000,00 annuali.
Tale importo comprende anche un numero di 240 ricoveri, direttamente disposti dal Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, nell’ambito del “Cruscotto Provinciale” per i ricoveri in acuzie.
Ricoveri ulteriori, se richiesti dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma ed accettati dall’Ospedale Privato Val Parma Hospital, non daranno luogo ad incrementi del tetto di spesa annuale.
In relazione al monitoraggio in corso d’anno, le parti concordano che, previo accordo con la Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di Parma, l’Ospedale Privato Val Parma Hospital possa utilizzare quota parte delle risorse destinate alle prestazioni di ricovero ospedaliero, a favore delle attività erogate in regime ambulatoriale.
Importi eccedenti rispetto al budget di euro 5.058.000,00, come sopra definito, daranno diritto all’Azienda USL di Parma a richiedere uno sconto tariffario di pari importo, attraverso l’emissione di una nota di credito da parte dell’Ospedale Privato Val Parma Hospital.
Art. 2
(Valorizzazione economica delle prestazioni)
Le parti prendono atto che, in base alla normativa vigente nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx, soltanto le SDO accettate dalla Banca Dati Regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione); e che il flusso tracciato record conforme alle disposizioni regionali in materia costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
Art.3 (Lungodegenza post acuzie)
L’Ospedale Privato Val Parma Hospital si impegna ad erogare, in Lungodegenza post-acuzie/Riabilitazione estensiva (disciplina codice 60), giornate di degenza per un importo equivalente a 5 posti letto, occupati almeno all’85%, all’interno del budget di cui all’art.1.
I posti letto di Lungodegenza post-acuzie/Riabilitazione estensiva sono messi a disposizione della rete ospedaliera provinciale.
Art.4 (Controlli)
In attuazione delle indicazioni contenute nella normativa regionale, nazionale e contrattuale che regola la materia, al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento dell’appropriatezza dell’utilizzo della risorsa ospedaliera e della correttezza di
compilazione della scheda di dimissione ospedaliera, si conferma per l’anno 2017 l’inclusione dell’Ospedale Privato “Val Parma Hospital” di Langhirano nel programma dei controlli di congruità della scheda nosologica rispetto alla cartella clinica, attuato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, attraverso un proprio nucleo ispettivo, in possesso di adeguate conoscenze e competenze.
Nel corso degli accessi per i controlli sopra specificati, saranno fatti controlli campionari sull’applicazione delle norme nazionali sul dolore.
Nell’ambito delle funzioni di vigilanza, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma disporrà controlli specifici, anche in esito al rilievo di qualsiasi condizione che possa essere indicativa di possibili fenomeni distorsivi nell’applicazione del sistema di remunerazione a tariffa.
Art. 5 (Norme di chiusura)
Il presente accordo contrattuale ha durata fino al 31.12.2017 ed ha valore di sanatoria del periodo dall’1.1.2017 alla data di sottoscrizione.
Il presente accordo contrattuale resta in vigore, per la parte economica che comunque verrà rapportata all’annualità, dalla data di scadenza del periodo di validità, fino alla stipulazione di nuovo accordo contrattuale e comunque non oltre la data del 31 luglio 2018, fatti salvi eventuali provvedimenti regionali inerenti significato e/o proroga della scadenza in tema di accreditamento.
Il foro competente a giudicare qualsiasi controversia è quello di Parma.
Il presente accordo contrattuale, redatto in carta libera, sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26.04.1986, con onere a carico della parte richiedente.
Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti. Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante della Rete d’Imprese Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Rete Ospedaliera Qualità e Salute
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx quale garante della qualifica di soggetto privato accreditato della
Val Parma Hospital
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per accettazione da parte dell’Ospedale Privato
“Val Parma Hospital”
Il Legale Rappresentante
Signora Cotti Savi Adelaide
(data)